8.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 152/3


Comunicazione della Commissione sul riporto di zucchero e isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota nel corso della campagna di commercializzazione 2016/2017

(2015/C 152/04)

1.

Con la presente comunicazione si intende comunicare il parere della Commissione in merito all’interpretazione e all’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Essa non pretende di rivedere tale regolamento né di interferire con le competenze della Corte di giustizia in materia di interpretazione.

2.

Conformemente all’articolo 141 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedente di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina. I quantitativi così riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.

3.

Il sistema di quote di cui all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017 a norma dell’articolo 124 e dell’articolo 232, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Pertanto, per la campagna di commercializzazione 2017/2018 non verrà applicato alcun regime di quote al settore dello zucchero.

4.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 non stabilisce alcuna disposizione specifica né prevede particolari deroghe concernenti l’applicazione delle norme sul riporto di cui all’articolo 141 del medesimo alla fine del regime delle quote.

5.

La Commissione ritiene che l’articolo 141, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 124 e con l’articolo 232, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, consenta agli operatori di decidere di riportare alla campagna di commercializzazione 2017/2018 quantitativi di zucchero e di isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alle quote per la campagna di commercializzazione 2016/2017 anche se la produzione non è più soggetta a quote nel periodo 2017/2018.

6.

La Commissione seguirà attentamente gli effetti del riporto e prenderà le misure opportune qualora l’impiego del riporto perturbasse o minacciasse di perturbare significativamente il mercato.


(1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).