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8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/3 |
Comunicazione della Commissione sul riporto di zucchero e isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota nel corso della campagna di commercializzazione 2016/2017
(2015/C 152/04)
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1. |
Con la presente comunicazione si intende comunicare il parere della Commissione in merito all’interpretazione e all’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Essa non pretende di rivedere tale regolamento né di interferire con le competenze della Corte di giustizia in materia di interpretazione. |
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2. |
Conformemente all’articolo 141 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedente di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina. I quantitativi così riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva. |
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3. |
Il sistema di quote di cui all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017 a norma dell’articolo 124 e dell’articolo 232, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Pertanto, per la campagna di commercializzazione 2017/2018 non verrà applicato alcun regime di quote al settore dello zucchero. |
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4. |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 non stabilisce alcuna disposizione specifica né prevede particolari deroghe concernenti l’applicazione delle norme sul riporto di cui all’articolo 141 del medesimo alla fine del regime delle quote. |
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5. |
La Commissione ritiene che l’articolo 141, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 124 e con l’articolo 232, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, consenta agli operatori di decidere di riportare alla campagna di commercializzazione 2017/2018 quantitativi di zucchero e di isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alle quote per la campagna di commercializzazione 2016/2017 anche se la produzione non è più soggetta a quote nel periodo 2017/2018. |
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6. |
La Commissione seguirà attentamente gli effetti del riporto e prenderà le misure opportune qualora l’impiego del riporto perturbasse o minacciasse di perturbare significativamente il mercato. |
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).