29.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 142/21


Sintesi della decisione della Commissione

del 10 dicembre 2013

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(Caso AT.39685 — Fentanyl)

[notificata con il numero C(2013) 8870]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2015/C 142/10)

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il 10 dicembre 2013 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

(2)

La decisione riguarda un cosiddetto accordo di «co-promozione» (in appresso: «l’accordo») concluso dalle controllate olandesi delle aziende farmaceutiche Johnson & Johnson e Novartis AG. L’accordo prevedeva versamenti mensili da parte di Johnson & Johnson per tutto il periodo in cui il concorrente (perlomeno) potenziale si fosse astenuto dall’immettere sul mercato neerlandese la versione generica del Fentanyl di Johnson & Johnson, un potente analgesico.

2.   DESTINATARI

(3)

Destinatari della decisione sono Johnson & Johnson, la sua controllata neerlandese Janssen-Cilag B.V. (in appresso: «Janssen-Cilag»), Novartis AG (in appresso: «Novartis») e la sua controllata neerlandese Sandoz B.V. (in appresso: «Sandoz»).

3.   PROCEDIMENTO

(4)

Il procedimento è stato avviato il 18 ottobre 2011.

(5)

Il 30 gennaio 2013 è stata adottata, e notificata alle parti, la comunicazione degli addebiti.

(6)

Le parti hanno presentato la loro risposta alla comunicazione degli addebiti nell’aprile 2013 e non hanno chiesto alcuna audizione orale.

(7)

Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso pareri favorevoli il 2 e 6 dicembre 2013.

(8)

La Commissione ha adottato la decisione il 10 dicembre 2013.

4.   VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 101 TFUE

(9)

Johnson & Johnson ha sviluppato il Fentanyl e lo ha commercializzato in forme diverse sin dagli anni ‘60. Nel 2005 nei Paesi Bassi è scaduto il brevetto di un suo prodotto, il cerotto di Fentanyl, e Sandoz, la controllata neerlandese di Novartis, era sul punto di lanciarne la versione generica. Aveva, ad esempio, già prodotto il necessario materiale per il confezionamento.

(10)

Nel luglio 2005, però, invece di cominciare effettivamente a vendere tale versione generica, Sandoz ha concluso un cosiddetto «accordo di co-promozione» con Janssen-Cilag, controllata neerlandese di Johnson & Johnson. I concordati versamenti mensili da parte di Janssen-Cilag erano superiori ai guadagni previsti dalla vendita del prodotto generico, e ciò fintantoché nessun prodotto generico fosse lanciato sul mercato neerlandese. Da quanto emerge da documenti interni, Sandoz si sarebbe astenuta dall’immettersi sul mercato in cambio di «una parte della torta». Invece di farsi concorrenza, Johnson & Johnson e Novartis si sono accordati per cooperare in modo che «non ci fosse il prodotto generico sul mercato, per mantenere così il prezzo elevato attuale».

(11)

Finché era in vigore l’accordo, Sandoz non ha quindi lanciato il suo prodotto nei Paesi Bassi. L’accordo ha preso fine nel dicembre 2006, quando una terza parte era in procinto di immettere sul mercato un cerotto di Fentanyl generico.

(12)

La Commissione ha concluso quanto segue. Sulla base dell’analisi del contesto economico e giuridico, al momento della conclusione dell’accordo con Janssen-Cilag Sandoz era un suo stretto e (perlomeno) potenziale concorrente. L’accordo comportava un meccanismo di non-ingresso sul mercato, in virtù del quale i versamenti mensili di Janssen-Cilag sarebbero cessati qualora Sandoz o qualunque altra parte si fossero inseriti sul mercato. Sandoz non ha quindi immesso sul mercato neerlandese il suo cerotto di Fentanyl per l’intera durata dell’accordo (dall’11 luglio 2005 al 15 dicembre 2006). Come conseguenza dell’accordo, lo stretto e (perlomeno) potenziale concorrente di Janssen-Cilag nel settore del generico era escluso dal mercato nel momento in cui il rischio del suo ingresso nel mercato stava per realizzarsi.

(13)

Inoltre, per il periodo interessato, Janssen-Cilag ha versato in totale circa 5 milioni di EUR a Sandoz in rate mensili. Le somme pagate erano ampiamente superiori a quanto Sandoz stessa, al momento della conclusione dell’accordo, prevedeva di guadagnare lanciando il suo cerotto di Fentanyl nei Paesi Bassi. Tali pagamenti mensili sono stati corrisposti per servizi di co-promozione non meglio specificati. Durante il periodo interessato dall’accordo di co-promozione iniziale (dall’11 luglio 2005 all’11 luglio 2006), Sandoz ha svolto solo attività di promozione limitate e, per il periodo coperto dall’addendum (dall’11 luglio 2006 al 15 dicembre 2006), non vi sono prove che Sandoz abbia svolto una qualsiasi attività di promozione.

(14)

Gli elementi obiettivi dell’analisi sopra indicati sono stati confermati dalle intenzioni delle parti. Entrambe hanno concepito l’accordo di co-promozione in modo da garantire che il prodotto generico di Sandoz restasse fuori dal mercato e che Janssen-Cilag potesse massimizzare i guadagni ottenuti dalla vendita del prodotto originator fintantoché era in vigore l’accordo. Janssen-Cilag ha diviso con Sandoz tali guadagni sovraconcorrenziali.

(15)

La Commissione ha pertanto concluso che l’accordo ha costituito, per quanto riguarda il suo oggetto, una restrizione ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.

5.   DURATA DELL’INFRAZIONE

(16)

L’infrazione è durata almeno dalla data di entrata in vigore dell’accordo di co-promozione iniziale, l’11 luglio 2005, fino al termine dell’accordo di co-promozione (addendum incluso), il 15 dicembre 2006.

6.   SANZIONI PECUNIARIE

(17)

Nel caso in oggetto la violazione è stata sanzionata con le seguenti ammende:

Johnson & Johnson e Janssen-Cilag B.V., in solido: 10 798 000 EUR;

Novartis AG e Sandoz B.V., in solido: 5 493 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.