|
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/6 |
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
Indicazioni geografiche del Vietnam
(2015/C 114/07)
Nel quadro dei negoziati in corso volti alla conclusione di un accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Vietnam, le autorità vietnamite hanno presentato l’indicazione geografica (IG) allegata relativa a un prodotto agricolo. La Commissione europea sta valutando se tale IG (1) debba essere protetta in forza dell’accordo come indicazione geografica ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS.
La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A2-GI@ec.europa.eu.
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:
|
a) |
è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; |
|
b) |
è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (2), oppure di una denominazione prevista negli accordi conclusi dall’Unione con i seguenti paesi: — Svizzera: decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (3), in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli - allegato 7; — Corea: decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (4); — America centrale: accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (5); — Colombia e Perù: accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (6); — Montenegro: decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (7); — Bosnia-Erzegovina: decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (8); — Serbia: decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (9); — Moldova: decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (10); — Georgia: decisione 2012/164/UE del Consiglio, del 14 febbraio 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (11); |
|
c) |
tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; |
|
d) |
mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso; |
|
e) |
oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica. |
I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale protezione delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.
Elenco delle IG di prodotti agricoli e di prodotti alimentari (12)
|
Denominazione registrata in Vietnam |
Descrizione |
| Nga S
|
Carici secchi |
(1) Altre 37 IG vietnamite sono state pubblicate a fini di opposizione nella GU C 274 del 21.8.2014, pag. 7. Il termine di opposizione a queste denominazioni è già scaduto.
(2) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(3) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.
(4) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1.
(5) GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.
(6) GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.
(7) GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.
(8) GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.
(9) GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.
(10) GU L 10 del 15.1.2013, pag. 1.
(11) GU L 93 del 30.3.2012, pag. 1.
(12) IG supplementare fornita dalle autorità vietnamite nell’ambito dei negoziati in corso, registrata in Vietnam.