28.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/14


Sintesi della decisione della Commissione

del 21 ottobre 2014

(Caso AT.39924 — Derivati su tassi di interesse del franco svizzero)

(Infrazione riguardante i differenziali bid/ask)

[notificata con il numero C(2014) 7602]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2015/C 72/10)

Il 21 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata. I suoi destinatari hanno partecipato a un’infrazione all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore di taluni derivati su tassi di interesse a breve termine del franco svizzero negoziati fuori borsa con scadenza fino a 24 mesi (i «derivati su tassi di interesse ST OTC CHF», abbreviato «CHIRDs ST OTC»).

(2)

I CHIRDs ST OTC sono prodotti finanziari utilizzati da grandi imprese, istituzioni finanziarie, hedge funds e altre imprese internazionali per gestire la loro esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura sia per i debitori che per gli investitori) a fini speculativi o per fissare le provvigioni di intermediazione. Secondo le statistiche sui prodotti derivati della Banca dei regolamenti internazionali, i derivati su tassi di interesse, tra cui i CHIRDs ST OTC, rappresentano il segmento più importante di tutti i prodotti derivati negoziati fuori borsa. Nel giugno 2013 i derivati in sospeso su tassi di interesse denominati in franchi svizzeri costituivano un valore lordo di mercato pari a 113 miliardi di USD (2).

(3)

I tipi specifici di CHIRDs ST OTC coinvolti nell’infrazione si limitavano a: i) contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement (3) (aventi come riferimento il LIBOR in franchi svizzeri); ii) swaps (4), compresi gli swap su indici overnight (aventi come riferimento il TOIS in franchi svizzeri (5)) e swap su tassi di interesse (aventi come riferimento il LIBOR in franchi svizzeri).

(4)

La decisione è destinata alle seguenti entità (in appresso «i destinatari»):

The Royal Bank of Scotland Group plc e The Royal Bank of Scotland plc (in appresso «RBS»);

UBS AG (in appresso «UBS»);

JPMorgan Chase & Co. e PMorgan Chase Bank, National Association (in appresso «JPMorgan»);

Credit Suisse Group AG, Credit Suisse International e Credit Suisse Securities (Europe) Limited (in appresso «Credit Suisse»).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(5)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una domanda di immunità presentata da RBS il 9 agosto 2011. In data […] UBS ha chiesto una riduzione dell’importo delle ammende in base alla comunicazione sul trattamento favorevole e in data […] JP Morgan ha chiesto una riduzione delle ammende in base alla stessa comunicazione.

(6)

Il 24 luglio 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle società destinatarie della decisione al fine di avviare discussioni di transazione con esse. A seguito di riunioni di transazione con le parti, queste hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (6), al solo scopo di trovare un accordo con la Commissione nel presente procedimento e fatti salvi altri eventuali procedimenti (le «proposte di transazione»).

(7)

Il 23 settembre 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti. Tutte le parti hanno confermato che il contenuto di tale comunicazione rispecchiava le loro proposte di transazione e hanno ribadito l’impegno a seguire la procedura di transazione. Il 17 ottobre 2014 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 21 ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione.

2.2.   Destinatari e durata

(8)

Gli otto destinatari della decisione hanno partecipato a un cartello, violando pertanto l’articolo 101 del trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE nel periodo dal 7 maggio 2007 al 25 settembre 2007.

2.3.   Sintesi dell’infrazione

(9)

I partecipanti all’infrazione — RBS, UBS, JPMorgan e Credit Suisse— hanno posto in essere i seguenti comportamenti anticoncorrenziali: trader di RBS, UBS e JP Morgan e Credit Suisse hanno convenuto di determinare differenziali bid/ask fissi più ampi sui CHIRDs ST OTC in questione per le transazioni con terzi (compresi gli intermediari in valori mobiliari), mantenendo al contempo differenziali bid/ask più ridotti per le transazioni concluse tra di loro. Il differenziale bid/ask è la differenza tra il prezzo offerto e il prezzo richiesto per un determinato contratto. Il prezzo offerto (bid price) è il prezzo al quale un trader è disposto ad acquistare un particolare contratto mentre il prezzo richiesto (ask price) è il prezzo al quale il trader è disposto a vendere quel particolare contratto. Questi contatti miravano ad abbassare i costi propri di transazione delle banche e a mantenere la liquidità tra queste, cercando di imporre a terzi differenziali più ampi al fine di aumentare i profitti delle banche. Un ulteriore obiettivo di tale comportamento collusivo era ostacolare la capacità di altri operatori del mercato di competere alle medesime condizioni dei quattro operatori principali.

(10)

La portata geografica dell’infrazione ha interessato l’intero territorio del SEE.

2.4.   Misure correttive

(11)

La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (7). La decisione infligge ammende a tutte le entità pertinenti delle imprese elencate al punto 4, ad esclusione di RBS.

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(12)

L’importo di base dell’ammenda da infliggere alle imprese coinvolte è fissato tenendo conto del valore delle vendite, del fatto che l’infrazione per la sua stessa natura è fra le più gravi restrizioni della concorrenza, della durata e portata geografica dell’intesa nonché di un importo supplementare tale da dissuadere le imprese dall’adottare questo tipo di pratiche illegali.

(13)

Di norma, la Commissione prende come riferimento le vendite realizzate dalle imprese nell’ultimo esercizio intero in cui le imprese hanno partecipato all’infrazione (8). La Commissione può tuttavia discostarsi da tale prassi qualora un altro periodo di riferimento appaia più appropriato in considerazione delle caratteristiche del caso (9).

(14)

Nel caso della presente infrazione, la Commissione ha calcolato il valore annuo delle vendite di RBS, UBS, JPMorgan e Credit Suisse sulla base degli importi nozionali negoziati dei contratti di CHIRDs ST OTC aventi come riferimento il Libor in franchi svizzeri o il TOIS in franchi svizzeri e conclusi con controparti stabilite nel SEE durante i mesi corrispondenti alla partecipazione delle imprese all’infrazione, per poi calcolare su questa base gli importi annuali. In considerazione delle peculiari caratteristiche del settore dei CHIRDs ST OTC e della natura dell’infrazione, la Commissione ha ridotto tali importi nozionali applicando un fattore uniforme rappresentante il differenziale bid/ask.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base: circostanze aggravanti o attenuanti

(15)

La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti o mitiganti.

2.4.3.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(16)

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’ammenda inflitta a ciascuna impresa non supera il 10 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio precedente la data della decisione della Commissione.

(17)

Nel caso di specie, nessuna delle ammende supera il 10 % del volume d’affari totale dell’impresa nell’esercizio che precede la data di adozione della presente decisione.

2.4.4.   Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole

(18)

La Commissione ha concesso la completa immunità dalle ammende a RBS. La Commissione ha concesso una riduzione dell’ammenda del 30 % a UBS e una riduzione dell’ammenda del 25 % a JPMorgan per la loro cooperazione all’inchiesta.

2.4.5.   Applicazione della comunicazione concernente la transazione

(19)

A seguito dell’applicazione della comunicazione concernente la transazione, l’importo delle ammende da infliggere a RBS, UBS, JP Morgan e Credit Suisse è stato ridotto del 10 % e tale riduzione è stata aggiunta a titolo di trattamento favorevole.

3.   CONCLUSIONI

(20)

Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

Impresa

Ammende (in EUR)

RBS

0

UBS

12 650 000

JPMorgan

10 534 000

Credit Suisse

9 171 000


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Banca dei regolamenti internazionali; http://www.bis.org/statistics/dt21a21b.pdf

(3)  Un contratto su tassi a termine del tipo forward rate agreement è un contratto tra due controparti che, il giorno in cui viene concluso, fissa il tasso di interesse applicabile per un determinato periodo futuro e pagabile su un determinato importo nozionale.

(4)  Uno swap è un contratto con il quale due controparti convengono di scambiare, a intervalli determinati e per una durata fissa, flussi di pagamenti di tassi di interesse futuri.

(5)  Il TOIS è il tasso di prestito non garantito del giorno successivo denominato in franchi svizzeri. È utilizzato come tasso di riferimento per gli swap su indici overnight denominati in franchi svizzeri.

(6)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(7)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.

(8)  Cfr. punto 13 degli orientamenti sul calcolo delle ammende.

(9)  Causa T-76/06, Plasticos Españoles (ASPLA)/Commissione, non ancora pubblicata, punti 111-113.