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20.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 62/7 |
Pubblicazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del documento unico di una denominazione d’origine o di una indicazione geografica registrata dal regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione a norma dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
(2015/C 62/07)
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)
«GAILTALER ALMKÄSE»
N. CE: AT-PDO-0117-01265-31.3.2008
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione
«Gailtaler Almkäse»
2. Stato membro o paese terzo
Austria
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.3 Formaggi
3.2. Descrizione del prodotto la cui denominazione figura al punto 1
Formaggio a pasta dura prodotto con latte crudo, vaccino o caprino (proporzione massima: 10 %); il tenore minimo di grasso nella materia secca è pari al 45 %, il contenuto massimo di acqua è del 40 % e la sostanza secca è pari ad un minimo del 60 %.
Il formaggio ha la forma di una pagnotta rotonda, il peso varia fra 0,5 e 35 kg. Presenta una crosta naturale secca, chiusa, di colore giallo dorato. La pasta è di color crema, di consistenza morbida con scarse occhiature rotonde e regolari.
La durata minima della stagionatura ai fini della commercializzazione è di sette settimane. In casi particolari, nell’ambito della gastronomia offerta nei cosiddetti «Almsennerein» della valle del Gail, è consentita una durata di stagionatura più breve, non inferiore tuttavia a cinque settimane. Se il «Gailtaler Almkäse» è condizionato in confezioni ermetiche, la durata di stagionatura minima non può essere inferiore a 75 giorni.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Latte proveniente dagli alpeggi della valle del Gail («Gailtaler Almen»); non è consentito invece l’utilizzo del latte prodotto nella valle. Come additivi nella produzione del formaggio vengono autorizzati soltanto il caglio naturale e gli acidi lattici. La produzione è orientata verso una gestione sostenibile della qualità in base al cosiddetto «Gailtaler Almprotokoll», il quale contiene le linee direttrici per quanto riguarda gli alpeggi, l’allevamento, la mungitura, la maturazione del latte e la produzione del formaggio.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La lavorazione del latte deve avere luogo negli alpeggi della Valle del Gail.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
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3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
L’etichettatura delle forme di formaggio avviene mediante applicazione di placchette di caseina e di etichette uniformi sulle forme, contenenti una rappresentazione grafica accompagnata dalla dicitura «Gailtaler Almkäse — geschützte Ursprungsbezeichnung».
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione si estende lungo i versanti settentrionali e meridionali della valle superiore del Gail ed è costituita dai comuni di Kötschach-Mauthen, Dellach, Kirchbach, Hermagor, Gitschtal, Weißensee, St. Stefan im Gailtal, Feistritz an der Gail e Hohenthurn con le catene montagnose delle Alpi carniche orientali, e parti di quelle occidentali e centrali nonché la catena Reißkofel e delle Alpi centrali della valle del Gail.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
Il territorio si contraddistingue per le sue precipitazioni abbondanti ed i lunghi periodi di soleggiamento. Gli alpeggi sono siti più in basso rispetto alle Alpi centrali, in modo che al clima favorevole si aggiunge anche un periodo vegetativo più lungo. La zona geografica è caratterizzata altresì da una grande varietà nella tipologia dei suoli e da condizioni locali fortemente differenziate dal punto di vista della vegetazione, il che fa sì che gli alpeggi siano ricchi dal punto di vista della biodiversità con una elevata percentuale di erbe e di leguminose. La produzione di formaggio d’alpeggio nella zona definita era già documentata nel XIV secolo.
5.2. Specificità del prodotto
Formaggio dal gusto inimitabile di latte di alpeggio puro.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
La molteplicità delle sostanze nutritizie che si trovano negli alpeggi, dovute alle caratteristiche climatiche e geologiche, offre le condizioni migliori per ottenere una qualità del latte molto elevata e, rispetto al latte prodotto nella valle, particolarmente adatta alla fabbricazione di formaggio. Oltre alle condizioni naturali, il lavoro prestato nel corso dei secoli dagli agricoltori della valle del Gail in materia di tutela del paesaggio costituisce un motivo altrettanto importante che spiega le attuali condizioni straordinarie per l’economia alpina del latte nella zona geografica interessata. Gli addetti alla mungitura della valle del Gail possiedono inoltre competenze particolari, basate sull’esperienza acquisita e tramandata di generazione in generazione. Le loro conoscenze quanto alla scelta dei pascoli migliori a seconda delle stagioni, dell’influsso della temperatura esterna e dell’evoluzione delle condizioni climatiche sul processo di lavorazione del formaggio garantiscono la messa a punto di un prodotto regionale tipico di elevatissima qualità.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (2)]
http://www.patentamt.at/Home/Markenschutz/Herkunftsangaben/Formulare/HA10_07_sp_GailtalerAlmkaese_1.pdf
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Cfr. nota n. 1.