17.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 422/51


RELAZIONE

sui conti annuali dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» relativi all’esercizio finanziario 2014 corredata della risposta dell’impresa comune

(2015/C 422/06)

INDICE

 

Paragrafo

Pagina

Introduzione

1-4

52

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

5

52

Dichiarazione di affidabilità

6-13

53

Giudizio sull’affidabilità dei conti

11

54

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

12

54

Osservazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio

14-18

54

Esecuzione del bilancio

14-15

54

Inviti a presentare proposte

16-17

54

Finanziamenti pluriennali

18

54

Altre questioni

19-22

55

Quadro giuridico

19

55

Funzione di audit interno e servizio di audit interno della Commissione

20-21

55

Contabile

22

55

Seguito dato a precedenti osservazioni

23-26

55

Monitoraggio e presentazione dei risultati dei progetti di ricerca

23-24

55

Conflitti d’interessi

25

56

Seconda valutazione intermedia della Commissione

26

56

INTRODUZIONE

1.

L’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e idrogeno (impresa comune FCH), con sede a Bruxelles, è stata costituita nel maggio 2008 (1) per il periodo fino al 31 dicembre 2017. All’impresa comune è stata conferita l’autonomia finanziaria il 15 novembre 2010. Nel maggio 2014 (2), il Consiglio ha abrogato il regolamento originario e ha prolungato la durata dell’impresa comune, denominata «impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2» (impresa comune FCH 2) (3), nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (4) fino al 31 dicembre 2024.

2.

Gli obiettivi dell’impresa comune FCH comprendono il sostegno alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e alle attività dimostrative negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro (5), in coordinamento con l’industria e gli organismi di ricerca, concentrandosi sullo sviluppo di applicazioni commerciali in modo da facilitare ulteriori sforzi delle imprese volti a una rapida introduzione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno. Nel quadro di Orizzonte 2020, l’obiettivo dell’impresa comune FCH 2 è di contribuire all’attuazione della sfida dell’energia sicura, pulita ed efficiente e della sfida dei trasporti intelligenti, ecologici e integrati, nonché di contribuire agli obiettivi dell’iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» mediante lo sviluppo di un settore delle celle a combustibile e idrogeno forte, sostenibile e competitivo a livello globale nell’Unione (6).

3.

I membri dell’impresa comune sono l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, il «gruppo industriale» New Energy World Industry Grouping (NEW-IG) e il «gruppo di ricerca» per l’iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen (N.ERGHY).

4.

Il contributo finanziario massimo dell’UE all’impresa comune FCH, a copertura dei costi amministrativi e delle attività di ricerca, è pari a 470 milioni di EUR, finanziati dalla dotazione del settimo programma quadro (di cui la parte destinata ai costi amministrativi non deve eccedere i 20 milioni di EUR). Il contributo finanziario massimo dell’UE all’impresa comune FCH 2, a copertura dei costi amministrativi e operativi, è pari a 665 milioni di EUR, finanziati dalla dotazione del programma Orizzonte 2020 [la parte destinata ai costi amministrativi non deve eccedere i 19 milioni di EUR (7)]. Il gruppo industriale e il gruppo di ricerca dovrebbero contribuire ai costi amministrativi in misura del 50 % e finanziare il programma mediante contributi in natura (8) per l’attuazione dei progetti finanziati dall’impresa comune FCH 2 e per lo svolgimento di attività aggiuntive (9), non comprese nel piano di lavoro dell’impresa comune FCH 2, che contribuiscono agli obiettivi dell’iniziativa tecnologica congiunta FCH.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

5.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche delle operazioni a livello dell’impresa comune e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove pertinenti) e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

6.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

a)

i conti annuali dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno», che comprendono i rendiconti finanziari (10) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (11) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; e

b)

la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

La responsabilità della direzione

7.

Conformemente agli articoli 16 e 22 del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione (12), la direzione è responsabile della compilazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’impresa comune, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti:

a)

le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’impresa comune comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (13) e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’impresa comune dopo che il contabile li ha preparati sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’impresa comune;

b)

le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

La responsabilità del revisore

8.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (14), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’Intosai. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’impresa comune, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

9.

L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina tutti i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit comporta altresì la valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

10.

La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

11.

A giudizio della Corte, i conti annuali dell’impresa comune presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2014, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

12.

A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 sono, in tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

13.

Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Esecuzione del bilancio

14.

Il bilancio iniziale e quello definitivo del 2014, adottati dal consiglio di direzione, comprendevano rispettivamente stanziamenti d’impegno per 100,9 e 112,9 milioni di EUR e stanziamenti di pagamento per 72,1 e 97,5 milioni di EUR.

15.

I tassi di utilizzo per gli stanziamenti d’impegno sono stati rispettivamente del 99,5 % e del 96 % (98,9 % nel 2013). I tassi di utilizzo per gli stanziamenti di pagamento sono stati rispettivamente del 66,3 % e del 74,5 % (56,7 % nel 2013), il che riflette il posticipo del rimborso di dichiarazioni di spesa per progetti che sarebbero dovute pervenire a fine 2014 e che invece sono state ricevute a inizio 2015.

Inviti a presentare proposte

16.

Al 31 dicembre 2014, nell’ambito del 7o PQ, il programma dell’impresa comune FCH consisteva di 155 convenzioni di sovvenzione frutto di sette inviti annuali a presentare proposte organizzati tra il 2008 e il 2013. La firma delle prime convenzioni di sovvenzione nel quadro del programma Orizzonte 2020 è prevista per il 2015.

17.

Nel quadro del 7o PQ, i tempi di concessione delle sovvenzioni(TtG) e i tempi di pagamento degli anticipi (TtP) sono stati, in media, rispettivamente di 370 e di 14 giorni; nel caso dell’ultimo invito a presentare proposte del 7o PQ, i tempi si sono ridotti rispettivamente a 280 e 5 giorni.

Finanziamenti pluriennali

18.

Gli inviti a presentare proposte del 7o PQ, organizzati tra il 2008 e il 2013, hanno portato alla firma di convenzioni di sovvenzione per un totale di 450 milioni di EUR, pari al contributo massimo dell’UE all’impresa comune a copertura delle attività di ricerca.

ALTRE QUESTIONI

Quadro giuridico

19.

Il regolamento finanziario dell’impresa comune FCH 2 è stato adottato il 30 giugno 2014 sulla base del regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato (15), nonché dei requisiti del regolamento (UE) 559/2014 del Consiglio che istituisce l’impresa comune FCH 2.

Funzione di audit interno e servizio di audit interno della Commissione

20.

Conformemente al piano di lavoro dello IAS per l’impresa comune FCH per l’anno 2014, la struttura di audit interno (IAC) dell’impresa comune ha eseguito un audit di follow-up sui «diritti d’accesso degli utenti agli strumenti informatici del 7o PQ» e ha svolto altri servizi di certificazione e consulenza, tra cui la valutazione del livello dei contributi in natura.

21.

Nel 2014, lo IAS della Commissione non ha effettuato alcun audit sull’impresa comune FCH. Tuttavia, lo IAS ha svolto un esame limitato dell’utilizzo e della diffusione dei risultati della ricerca (16). Per quel che riguarda gli audit degli esercizi precedenti, la IAC dell’impresa comune FCH e lo IAS della Commissione ne avevano elaborato e attuato i piani d’azione.

Contabile

22.

Il consiglio di direzione dell’impresa comune FCH 2 ha nominato il contabile della Commissione europea come contabile dell’impresa comune FCH 2 a decorrere dal 15 luglio 2014, un’opzione prevista dal regolamento finanziario della stessa impresa comune.

SEGUITO DATO A PRECEDENTI OSSERVAZIONI

Monitoraggio e presentazione dei risultati dei progetti di ricerca

23.

Per quel che riguarda il monitoraggio e la presentazione dei risultati dei progetti di ricerca (17), l’impresa comune FCH ha utilizzato i propri strumenti, così come quelli della Commissione europea, per inserire i risultati della ricerca nel sistema generale di comunicazione e divulgazione della Commissione. Per la prima volta, la più recente relazione di monitoraggio della Commissione sul 7o PQ, pubblicata nel marzo 2015 (18), presenta dati quantitativi sulle attività dell’impresa comune FCH (19). Per quanto riguarda i dati qualitativi, dal 2011 l’impresa comune pubblica una relazione annuale sulla revisione del programma (20) intesa a valutare i risultati del portafoglio progetti finanziato dall’impresa comune FCH rispetto agli obiettivi strategici stabiliti dall’impresa comune.

24.

Il quadro giuridico di Orizzonte 2020 prevede un monitoraggio specifico dei risultati della ricerca, basato su prove quantitative e, se del caso, qualitative, tra cui la valutazione del progresso misurato sulla base di indicatori di prestazione (21). Per soddisfare i requisiti di Orizzonte 2020 e per meglio contribuire alla diffusione dei risultati della ricerca effettuata nell’ambito del 7o PQ (soprattutto con l’approssimarsi della conclusione dei progetti finanziati) (22), dovrà essere rafforzata la cooperazione tra l’impresa comune e la Commissione per migliorare la presentazione e la diffusione dei risultati della ricerca (23).

Conflitti d’interessi

25.

La Commissione sta mettendo a punto un modello unico per le imprese comuni. Nel frattempo, resta in vigore la procedura dell’impresa comune FCH.

Seconda valutazione intermedia della Commissione

26.

In seguito alla seconda valutazione intermedia della Commissione (24), l’11 novembre 2014 il consiglio di direzione ha adottato un piano d’azione basato sulle raccomandazioni. La maggior parte delle raccomandazioni sono state attuate (25).

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 6 ottobre 2015.

Per la Corte dei conti europea

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011 (GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108).

(3)  Nella presente relazione si fa riferimento all’«impresa comune Celle a combustibile e idrogeno», a meno che non sia necessario distinguere i due programmi.

(4)  Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), è il programma di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020 e riunisce tutti i finanziamenti dell’UE destinati alla ricerca e all’innovazione.

(5)  Il settimo programma quadro, adottato con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1), riunisce tutte le iniziative dell’UE in tema di ricerca sotto un unico tetto, svolgendo un ruolo cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di crescita, competitività e occupazione. Esso rappresenta inoltre una componente fondamentale dello Spazio europeo della ricerca.

(6)  L’allegato illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze, le attività e le risorse disponibili dell’impresa comune.

(7)  I costi amministrativi dell’impresa comune FCH 2 non superano i 38 milioni di EUR e sono coperti da contributi finanziari suddivisi equamente, su base annua, tra l’Unione e i membri diversi dall’Unione.

(8)  L’articolo 13, paragrafo 3, dell’allegato al regolamento (UE) n. 559/2014 stabilisce che «i costi operativi dell’impresa comune FCH 2 sono coperti dalle seguenti risorse: a) un contributo finanziario dell’Unione; b) contributi in natura delle entità costitutive dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità affiliate che partecipano alle azioni indirette, rappresentati dai costi da essi sostenuti per l’attuazione di azioni indirette, diminuiti del contributo alla copertura di tali costi da parte dell’impresa comune FCH 2 e dell’Unione».

(9)  Come previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 559/2014.

(10)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

(11)  Queste relazioni includono le relazioni sull’esecuzione del bilancio, una sintesi dei princìpi di bilancio e altre note esplicative.

(12)  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.

(13)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, ove pertinenti, dai princìpi contabili internazionali [International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)] emanati dall’International Accounting Standards Board.

(14)  Articolo 47 del regolamento (UE) n. 110/2014.

(15)  Regolamento (UE) n. 110/2014.

(16)  Cfr. la nota 22.

(17)  Paragrafi 21-23 della relazione della Corte per il 2013 (GU C 452 del 16.12.2014, pag. 67).

(18)  http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf#view=fit&pagemode=none

(19)  La relazione di monitoraggio della Commissione europea presenta, in valore aggregato, i dati sull’impresa comune e quelli su altre iniziative tecnologiche congiunte.

(20)  http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH-PPR14-17Mar2015-web%20 %283 %29.pdf

(21)  Articolo 31 del regolamento (UE) n. 1291/2013 che istituisce Orizzonte 2020 e allegato II (indicatori di prestazione) della decisione 2013/743/UE del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965) del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020.

(22)  A tal proposito, nel maggio 2014, il servizio di audit interno della Commissione ha completato un esame limitato dell’utilizzo e della diffusione dei risultati della ricerca nel quadro dell’impresa comune FCH. Prendendo atto che l’impresa comune aveva attuato un sistema di gestione e controllo per monitorare i programmi dei beneficiari sull’utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca, lo IAS ha però raccomandato all’impresa comune FCH di rafforzare il programma di diffusione centralizzata dei risultati della ricerca.

(23)  Cfr. la relazione annuale della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi delle attività delle IC ITC [COM(2013) 935].

(24)  Paragrafo 26 della relazione della Corte per il 2013 (GU C 452 del 16.12.2014, pag. 67).

(25)  In particolare: a) il regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio che istituisce l’impresa comune FCH 2 ha tenuto conto delle raccomandazioni chiave in materia di governance, concezione e gestione, tra le quali vi era ad esempio l’assegnazione di maggiori risorse alla gestione del programma e delle conoscenze, o ancora l’utilizzo dei servizi contabili della Commissione, che sono state attuate in maniera efficace; b) sono state attuate raccomandazioni chiave sul monitoraggio della tecnologia e sul sostegno al settore introducendo uno strumento specifico, il Temonas, per il monitoraggio dei progressi tecnologici; c) il regolamento 559/2014 del Consiglio tiene conto delle raccomandazioni chiave riguardo all’impegno preso con gli Stati membri per rafforzare il ruolo del Gruppo di rappresentanti degli Stati.


ALLEGATO

Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (Bruxelles)

Competenze e attività

Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

(articoli 187 e 188 del TFUE)

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che prevede l’istituzione di partenariati pubblico-privato che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 187 del TFUE e regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («Orizzonte 2020») che intende avere un maggiore impatto sulla ricerca e sull’innovazione associando i fondi di Orizzonte 2020 a fondi privati nell’ambito di partenariati pubblico-privato nei settori chiave nei quali la ricerca e l’innovazione possono contribuire a realizzare i più ampi obiettivi dell’Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società.

Regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune FCH 2.

Competenze dell’impresa comune

quali definite dal regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio

Obiettivi

L’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» persegue i seguenti obiettivi:

a)

contribuire all’attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 e, in particolare, della sfida dell’energia sicura, pulita ed efficiente e della sfida dei trasporti intelligenti, ecologici e integrati di cui alla parte III dell’allegato I della decisione 2013/743/UE;

b)

contribuire agli obiettivi dell’iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» mediante lo sviluppo di un settore delle celle a combustibile e idrogeno forte, sostenibile e competitivo a livello globale nell’Unione.

In particolare, l’impresa comune FCH 2 mira a:

a)

ridurre il costo di produzione dei sistemi di celle a combustibile da impiegarsi nelle applicazioni di trasporto, aumentandone al contempo la durata a livelli che possano competere con le tecnologie convenzionali;

b)

aumentare l’efficienza elettrica e la durata delle diverse celle a combustibile impiegate per la produzione di energia elettrica, a livelli che possano competere con le tecnologie convenzionali, riducendone al contempo i costi;

c)

aumentare l’efficienza energetica della produzione di idrogeno principalmente dall’elettrolisi dell’acqua e da fonti rinnovabili, riducendo al contempo i costi operativi e in conto capitale, affinché il sistema combinato di produzione di idrogeno e conversione tramite il sistema delle celle a combustibile possano competere con le alternative per la produzione di elettricità disponibili sul mercato;

d)

dimostrare su larga scala la fattibilità dell’impiego dell’idrogeno a sostegno dell’integrazione delle fonti di energia rinnovabili nei sistemi energetici, compreso il suo impiego quale mezzo competitivo di stoccaggio dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili;

e)

ridurre l’impiego delle «materie prime critiche» definite dall’UE, per esempio impiegando risorse a basso contenuto o prive di platino e riciclando o riducendo o evitando l’impiego di elementi delle terre rare.

Governance

quale definita dal regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio

Gli organi dell’impresa comune FCH sono:

 

1 —

Il consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è il principale organo decisionale dell’impresa comune FCH.

 

2 —

Il direttore esecutivo

Il direttore esecutivo è responsabile della gestione corrente dell’impresa comune ed è il suo rappresentante legale. Risponde della sua gestione al consiglio di direzione.

 

3 —

Il comitato scientifico

È composto da nove membri al massimo, rappresentanti in modo equilibrato le competenze di livello mondiale delle università, dell’industria e degli organismi di regolamentazione. I suoi compiti sono i seguenti:

a)

dare il proprio parere circa le priorità scientifiche da individuare nei piani di lavoro annuali;

b)

dare il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nella relazione annuale di attività.

Gli organi consultivi esterni dell’impresa comune FCH sono:

 

4 —

Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell’FCH

È composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato a Orizzonte 2020.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati è consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:

a)

i progressi nella realizzazione del programma dell’impresa comune FCH 2 e il conseguimento degli obiettivi;

b)

l’aggiornamento dell’orientamento strategico;

c)

collegamenti con Orizzonte 2020;

d)

i piani di lavoro annuali;

e)

la partecipazione delle PMI.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce altresì informazioni all’impresa comune FCH 2 e funge da collegamento nei suoi confronti sulle seguenti questioni:

a)

stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle tecnologie FCH, per consentire sinergie ed evitare sovrapposizioni;

b)

misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a manifestazioni di diffusione, seminari tecnici specializzati e attività di comunicazione.

 

5 —

Il forum dei soggetti portatori d’interesse

Il forum dei soggetti portatori d’interesse è un importante canale di comunicazione sulle attività dell’impresa comune FCH e come tale è aperto a tutti i soggetti portatori d’interesse pubblici e privati, nonché a gruppi di interesse internazionali provenienti dagli Stati membri, dai paesi associati e da altri paesi. Si riunisce una volta l’anno. Il forum dei soggetti portatori d’interesse è informato delle attività dell’impresa comune FCH ed è invitato a formulare commenti.

I revisori interni ed esterni e l’autorità competente per il discarico dell’impresa comune FCH sono:

 

6 —

Audit interno

Il responsabile dell’audit interno dell’impresa comune FCH (cioè la struttura di audit interno IAC),

Il servizio di audit interno della Commissione europea (IAS).

 

7 —

Audit esterno

Corte dei conti europea.

 

8 —

Autorità competente per il discarico

Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio.

Risorse messe a disposizione dell’impresa comune nel 2014

Conti definitivi dell’impresa comune FCH per il 2014

Bilancio (stanziamenti d’impegno)

112,0 milioni di EUR

Effettivi al 31 dicembre 2014

26 posti previsti nella tabella dell’organico del 2014 (24 agenti temporanei e 2 agenti contrattuali), di cui 25 occupati a fine 2014; detto personale svolgeva attività operative (18 ETP) e compiti amministrativi (7 ETP).

Attività svolte e servizi forniti nel 2014

Cfr. la relazione annuale di attività dell’impresa comune FCH per il 2014 sul sito http://www.fch.europa.eu/page/documents.

Fonte: Informazioni fornite dall’impresa comune FCH.


RISPOSTA DELL’IMPRESA COMUNE

L'impresa comune FCH 2 accoglie favorevolmente il parere positivo della Corte dei conti europea relativo ai conti annuali e alle operazioni sottostanti dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» per l'esercizio finanziario 2014 e prende nota delle osservazioni.