9.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/315


RELAZIONE

sui conti annuali dell'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust) relativi all'esercizio finanziario 2014 corredata delle risposte di Eurojust

(2015/C 409/35)

INTRODUZIONE

1.

L’Unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea (di seguito «Eurojust»), con sede a L’Aia, è stata istituita mediante decisione 2002/187/GAI (1) del Consiglio per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata. Il suo obiettivo è di migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali transfrontaliere fra Stati membri dell’Unione europea, nonché fra Stati membri e paesi terzi (2).

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

2.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo di Eurojust. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

3.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

a)

i conti annuali di Eurojust, che comprendono i rendiconti finanziari (3) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (4) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;

b)

la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

La responsabilità della direzione

4.

La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali di Eurojust e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (5):

a)

le responsabilità della direzione per i conti annuali di Eurojust comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (6) e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali di Eurojust dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria di Eurojust;

b)

le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

La responsabilità del revisore

5.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (7), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali di Eurojust, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

6.

L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina tutti i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit comporta altresì la valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti. Nell'elaborare la presente relazione e dichiarazione di affidabilità, la Corte ha esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti di Eurojust, conformemente a quanto disposto dall'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell’UE (8).

7.

La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

8.

A giudizio della Corte, i conti annuali di Eurojust presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2014, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario di Eurojust e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

9.

A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

10.

Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO

11.

Il bilancio iniziale per l'esercizio 2014 non teneva conto dell'impatto finanziario degli adeguamenti delle retribuzioni e dell'aumento del coefficiente correttore per l'esercizio in esame e per quelli precedenti, entrambi decisi dell'autorità di bilancio nell'aprile 2014. La carenza di fondi per le retribuzioni (circa 1,8 milioni di euro) ha reso necessario temporanei tagli delle spese operative, principalmente per i progetti relativi all'elaborazione dei dati e alla gestione delle informazioni, nonché lo storno di importi notevoli dalle voci del bilancio amministrativo e del bilancio operativo alla fine dell'esercizio. Alla fine di novembre 2014, tale deficit è stato in parte compensato da un bilancio rettificativo che ha messo a disposizione di Eurojust altri 1,2 milioni di euro; sono stati allora contratti impegni per recuperare il ritardo nell'attuazione dei progetti.

12.

Il totale degli stanziamenti impegnati si è attestato ad un livello elevato (99 %). Tuttavia, il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2015 per il Titolo III (Spese operative) è stato elevato: 2,6 milioni di euro, pari al 35 % (2013: 2,3 milioni di euro, pari al 32 %). Tale situazione è stata determinata dalla temporanea carenza di fondi nel corso dell'esercizio, che ha consentito di contrarre impegni soltanto verso la fine del 2014 (cfr. paragrafo 11), e dai finanziamenti ai progetti per le «squadre investigative comuni (JIT)» avviati negli ultimi mesi del 2014 e i cui pagamenti erano dovuti soltanto nel 2015.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

13.

Nell’allegato I viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione dell’8 settembre 2015.

Per la Corte dei conti europea

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

(2)  L’allegato II illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze e le attività di Eurojust.

(3)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

(4)  Queste relazioni comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e il relativo allegato.

(5)  Articoli 39 e 50 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(6)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, ove pertinenti, dai princìpi contabili internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board.

(7)  Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1271/2013.

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Anno

Osservazione della Corte

Stato di avanzamento dell’azione correttiva

(Completata/In corso/Pendente/N.A.)

2011

Nella relazione sull’esercizio finanziario 2010, la Corte aveva osservato che era opportuno considerare la ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità del direttore e del collegio di Eurojust per evitare la sovrapposizione di competenze risultante dal regolamento istitutivo. Nel 2011 non è stata adottata al riguardo alcuna misura correttiva.

In corso (il nuovo regolamento Eurojust è in fase di preparazione)

2013

Il livello degli stanziamenti impegnati per i diversi titoli è variato tra il 99 % e il 98 % degli stanziamenti totali, segno che gli impegni giuridici erano stati contratti in maniera tempestiva. Tuttavia, il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2014 è stato elevato per il Titolo III (Spese operative), attestandosi a 2 3 41  825 euro (32 %). Ciò è stato dovuto soprattutto ai ritardi connessi al trasferimento della gestione del software interno ad un nuovo fornitore di servizi alla fine dell’esercizio. Inoltre, i rimborsi delle spese a carico dei programmi di sovvenzioni utilizzati per sostenere le «squadre investigative comuni» erano dovuti soltanto nel 2014.

N.A.

2013

Nel 2013, Eurojust ha eseguito 49 storni che hanno interessato 101 linee di bilancio. Ciò denota debolezze nella pianificazione e nell’esecuzione del bilancio.

Completata


ALLEGATO II

Unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea (L'Aia)

Competenze e attività

Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

(articolo 85 del TFUE)

Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili nella lotta contro la criminalità transfrontaliera grave che interessa l’Unione europea.

Competenze di Eurojust

(articoli 3, 5, 6 e 7 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, quale modificata dalle decisioni 2003/659/GAI e 2009/426/GAI del Consiglio).

Obiettivi

Articolo 3 della decisione Eurojust del Consiglio

Nell’ambito di indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri e relative ai comportamenti criminali previsti dall’articolo 4 in ordine a forme gravi di criminalità, soprattutto se organizzata, gli obiettivi assegnati ad Eurojust sono i seguenti:

a)

stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi, tenendo conto di qualsiasi richiesta formulata da un’autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni adottate nell’ambito dei trattati;

b)

migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare agevolando l’esecuzione delle richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

c)

assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l’efficacia delle loro indagini e azioni penali.

Compiti

Articolo 5 della decisione Eurojust del Consiglio

1.

Per realizzare i suoi obiettivi, Eurojust svolge le sue funzioni:

a)

per il tramite di uno o più membri nazionali interessati, ai sensi dell’articolo 6, o

b)

attraverso il collegio, ai sensi dell’articolo 7, nelle ipotesi:

i)

per le quali uno o più membri nazionali interessati a un caso trattato da Eurojust ne fanno richiesta, o

ii)

relative ad indagini ed azioni penali che abbiano un’incidenza sul piano dell’Unione o che possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente implicati, o

iii)

nelle quali si pone una questione generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi, o

iv)

previste da altre disposizioni della presente decisione.

2.

Quando svolge le sue funzioni, Eurojust comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali ai sensi dell’articolo 6 o se agisce attraverso il collegio ai sensi dell’articolo 7.

Articolo 6 della decisione Eurojust del Consiglio

1.

Quando Eurojust agisce per il tramite dei membri nazionali interessati, essa:

a)

può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, specificandone i motivi, di:

i)

avviare un’indagine o un’azione penale per fatti precisi;

ii)

accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi;

iii)

porre in essere un coordinamento fra di esse;

iv)

istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

v)

comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;

vi)

adottare misure investigative speciali;

vii)

adottare ogni altra misura giustificata ai fini dell’indagine o dell’azione penale;

b)

assicura l’informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui Eurojust ha conoscenza;

c)

assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

d)

presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri;

e)

collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f)

presta sostegno, nei casi previsti dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e con l’accordo del collegio, a indagini o azioni penali riguardanti le autorità competenti di un solo Stato membro;

2.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti rispondano senza indugio alle richieste avanzate a norma del presente articolo.

Articolo 7 della decisione Eurojust del Consiglio

1.

Quando Eurojust agisce attraverso il collegio, essa:

a)

può, per le forme di criminalità e i reati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, motivando la sua richiesta, di:

i)

avviare un’indagine o un’azione penale per fatti precisi;

ii)

accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi;

iii)

porre in essere un coordinamento fra di esse;

iv)

istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

v)

comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;

b)

assicura l’informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri sulle indagini e sulle azioni penali di cui essa ha conoscenza e che abbiano un’incidenza sul piano dell’Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;

c)

assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

d)

presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base all’analisi svolta dall’Europol;

e)

collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f)

può coadiuvare l’Europol, in particolare formulando pareri sulla base delle analisi da questo sviluppate;

g)

può fornire un sostegno logistico nei casi di cui alle lettere a), c) e d). Tale sostegno logistico può comportare assistenza per la traduzione, l’interpretazione e l’organizzazione di riunioni di coordinamento.

2.

Qualora due o più membri nazionali non siano d’accordo sulle modalità di risoluzione di un caso di conflitto di giurisdizione per quanto riguarda l’avvio di indagini o di azioni penali a norma dell’articolo 6, in particolare del paragrafo 1, lettera c), è chiesto al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sul caso, purché non sia stato possibile risolvere la questione di comune accordo tra le autorità nazionali competenti interessate. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il paragrafo 1, lettera a), punto ii).

3.

Fatte salve le disposizioni degli strumenti adottati dall’Unione europea sulla cooperazione giudiziaria, un’autorità competente può comunicare ad Eurojust ricorrenti rifiuti o difficoltà in ordine all’esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, e chiedere al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sulla questione, purché non sia stato possibile risolverla di comune accordo tra le autorità nazionali competenti o con l’intervento dei membri nazionali interessati. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.

Organizzazione

(articoli 2, 9, 23, 28, 29 e 36 della decisione 2002/187/GAI di Eurojust e articolo 3 del regolamento interno di Eurojust)

Collegio

Il collegio è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento di Eurojust. Il collegio è composto di membri nazionali distaccati da ciascuno Stato membro conformemente al proprio sistema giuridico, in qualità di magistrati del pubblico ministero, di giudici o di funzionari di polizia. Il collegio elegge il proprio Presidente tra i membri nazionali.

Direttore

Il direttore amministrativo è nominato dal collegio a maggioranza di due terzi.

L’autorità di controllo comune

Controlla il trattamento dei dati personali.

Audit esterno

Corte dei conti europea.

Autorità competente per il discarico

Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

Risorse messe a disposizione di Eurojust nel 2014 (2013)

Bilancio definitivo

33,9(32,4) milioni di euro comprese le entrate con destinazione specifica.

Posti occupati al 31 dicembre 2014

Membri nazionali: 28, di cui 2 negli Stati membri (28, di cui 2 negli Stati membri).

Membri nazionali aggiunti: 21, di cui 11 negli Stati membri (20, di cui 11 negli Stati membri).

Assistenti dei membri nazionali: 21, di cui 9 negli Stati membri (21, di cui 8 negli Stati membri).

Agenti temporanei: 199 (203)

Agenti contrattuali: 27 (27)

Esperti nazionali distaccati: 24 (14).

Attività svolte e servizi forniti nel 2014 (2013)

Numero delle riunioni di coordinamento: 196 (206)

Numero totale di casi: 1  804(1  576)

Traffico di droga: 283 (239)  (1)

Immigrazione clandestina: 32 (25)  (1)

Tratta di esseri umani: 71 (84)  (1)

Truffe e frodi: 560 (449)  (1)

Criminalità informatica: 42 (29)  (1)

Terrorismo: 14 (17)  (1)

Criminalità organizzata (gruppi mobili): 128 (257)  (1)

Reati che colpiscono gli interessi finanziari dell’UE: 76 (31)  (1)

Corruzione: 55 (52)  (1)


(1)  L’elenco dei reati utilizzato per la classificazione dei casi riflette i tipi di reati considerati prioritari da Eurojust nel 2014.

Fonte: Allegato fornito da Eurojust.


RISPOSTA DI EUROJUST

11.

Eurojust approva le osservazioni e in futuro includerà nel bilancio gli integramenti retribuitivi previsti e gli aumenti del coefficiente correttore, che verranno probabilmente stabiliti successivamente all’adozione del bilancio.

12.

Eurojust approva le osservazioni.