Strasburgo, 15.12.2015

COM(2015) 671 final

2015/0310(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'obiettivo della presente proposta è istituire una guardia costiera e di frontiera europea per provvedere a una gestione europea integrata delle frontiere esterne dell'Unione, allo scopo di gestire efficacemente la migrazione e garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. La proposta fa parte di un insieme di misure presentate dalla Commissione per rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'UE, come annunciato nella comunicazione della Commissione che accompagna tali misure.

Nel 2015 l'Unione europea ha subito pressioni straordinarie alle sue frontiere esterne, che, secondo le stime, sono state attraversate illegalmente da un milione e mezzo di persone tra gennaio e novembre. Il volume stesso dei flussi migratori misti che hanno attraversato le frontiere esterne dell'Unione e i movimenti secondari che ne sono risultati hanno dimostrato che le strutture esistenti a livello dell'Unione e degli Stati membri sono inadeguate ad affrontare le sfide derivanti da un fenomeno così ampio. Nello spazio Schengen senza frontiere interne, la migrazione irregolare attraverso le frontiere esterne di uno Stato membro incide su tutti gli altri Stati membri. La consistenza dei movimenti secondari ha indotto vari Stati membri a reintrodurre controlli di frontiera alle loro frontiere interne, il che ha sottoposto a notevole pressione il funzionamento e la coerenza dello spazio Schengen.

Nell'intero corso dell'attuale crisi migratoria è emerso chiaramente che lo spazio Schengen senza frontiere interne è sostenibile solo se si provvede efficacemente alla sicurezza e alla protezione delle frontiere esterne. Il controllo delle frontiere esterne dell'Unione rappresenta un interesse comune e condiviso e dev'essere svolto sulla base di norme rigorose e uniformi a livello di Unione.

L'inquietudine dei cittadini è stata ulteriormente alimentata dall'aggravarsi delle preoccupazioni in materia di sicurezza in seguito agli attentati terroristici di quest'anno. Pur non potendo garantire mai una sicurezza completa, le frontiere possono offrire un notevole contributo in termini di sicurezza e di intelligence per sventare futuri attentati. Tale funzione è diventata ancora più importante alla luce del crescente fenomeno dei combattenti stranieri implicati negli attacchi terroristici. Rafforzare la sicurezza alle frontiere esterne è quindi essenziale per ripristinare la fiducia dei cittadini.

Uno spazio di circolazione unico senza frontiere interne è sostenibile solo se le frontiere esterne sono efficacemente protette. La solidità di una catena è sempre pari a quella del suo anello più debole: occorre pertanto prendere iniziative decisive per realizzare un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. Questa iniziativa è possibile solo se condivisa tra tutti gli Stati membri, sulla base dei principi di solidarietà e responsabilità che tutte le istituzioni dell'UE hanno assunto come principi guida nell'affrontare la crisi migratoria.

L'agenda europea sulla migrazione ha constatato l'esigenza di avanzare verso una gestione condivisa delle frontiere esterne, in linea con l'obiettivo di "instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne" previsto dall'articolo 77 del TFUE. Nel discorso sullo stato dell'Unione pronunciato a settembre, il presidente Juncker ha annunciato che la Commissione avrebbe presentato entro la fine dell'anno iniziative ambiziose a questo proposito, riguardanti, come è stato in seguito confermato nel programma di lavoro della Commissione per il 2016, una guardia costiera e di frontiera europea pienamente operativa 1 .

Il presente progetto di regolamento stabilisce i principi generale della gestione integrata delle frontiere a livello europeo; istituisce una guardia costiera e di frontiera europea e un'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, creata sulla base di Frontex. Il suo obiettivo è provvedere a una gestione più integrata delle frontiere esterne dell'UE, fra l'altro conferendo all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera competenze maggiori di quelle di cui attualmente dispone Frontex nei settori della gestione delle frontiere esterne e del rimpatrio. Il presente progetto di regolamento affida all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera le competenze aggiuntive necessarie per mettere in opera efficacemente la gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, colmare le carenze della gestione delle frontiere a livello nazionale e rispondere a flussi migratori senza precedenti come quelli che quest'anno hanno raggiunto le frontiere esterne dell'Unione europea.

Assegnare tali competenze aggiuntive al livello europeo della guardia costiera e di frontiera è essenziale per impedire che carenze nella gestione delle frontiere esterne o flussi migratori imprevisti compromettano il corretto funzionamento dello spazio Schengen. Gli Stati membri non possono affrontare adeguatamente le sfide sorte dalla crisi migratoria se non agiscono in modo coordinato. La gestione integrata delle frontiere è una responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, compresa la guardia costiera nella misura in cui svolge compiti di controllo di frontiera: queste entità costituiscono, insieme, la guardia costiera e di frontiera europea.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il progetto di regolamento risponde agli inviti formulati dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo a favore di una gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione europea. Chiari orientamenti sono stati espressi dal Consiglio europeo dell'ottobre 2015 2 : occorre "rafforzare le frontiere esterne dell'Unione europea", specialmente adoperandosi per "l'istituzione progressiva di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne" e potenziando "il mandato di Frontex nel contesto delle discussioni sullo sviluppo di un sistema di guardia di frontiera e costiera europea, anche per quanto riguarda il dispiegamento di squadre di intervento rapido alle frontiere nei casi in cui le valutazioni Schengen o l'analisi dei rischi dimostrino la necessità di interventi rapidi e decisi, in cooperazione con gli Stati membri interessati". Il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che occorreva ampliare il mandato di Frontex in materia di rimpatri per conferire all'agenzia il diritto di organizzare di propria iniziativa operazioni congiunte di rimpatrio, e rafforzarne il ruolo per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio per i rimpatriandi.

Nell'agenda europea sulla migrazione, la Commissione ha proposto di fare della gestione delle frontiere esterne una responsabilità comune degli Stati membri e dell'Unione europea, e su questa base ha proposto di modificare la base giuridica di Frontex in modo da rafforzarne il ruolo e le capacità. Tra le altre iniziative suggerite alla Commissione figuravano l'istituzione di una guardia costiera e di frontiera, l'attribuzione di un ruolo più importante all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera nell'organizzazione dei rimpatri, la cooperazione tra agenzie, una migliore gestione dei mezzi delle agenzie e degli Stati membri e l'instaurazione del nuovo approccio basato sui punti di crisi (hotspot).

Con il presente progetto di regolamento la Commissione contribuisce a rendere la gestione delle frontiere più efficace e affidabile, portandola a un nuovo livello di responsabilità e solidarietà. Negli ultimi anni l'Unione europea ha stabilito una politica volta a permettere agli Stati membri di costruire e mantenere solide frontiere esterne. Tuttavia, in mancanza di un'attuazione strategica della gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, permangono discrepanze nell'attuazione a livello nazionale tra gli Stati membri. È quindi necessario, come indicato nell'agenda europea sulla migrazione, disporre di norme dell'Unione sulla gestione delle frontiere, che contemplino tutti gli aspetti della gestione delle frontiere esterne dell'UE.

La presente proposta si basa sulla politica esistente in materia di gestione delle frontiere, compresa quella relativa all'agenzia Frontex, ma ne aumenta il livello qualitativo. Frontex è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, in seguito modificato dal regolamento (CE) n. 863/2007 3 , che ha introdotto gli interventi rapidi alle frontiere, e dal regolamento (UE) n. 1168/2011 4 , che ha chiarito le responsabilità dell'agenzia per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali. La presente proposta amplia notevolmente la capacità dell'Agenzia di reagire efficacemente a minacce presenti o future alle frontiere esterne, provvedendo a rafforzare, valutare e coordinare proattivamente gli interventi degli Stati membri nell'attuazione di misure adeguate alle frontiere esterne.

La proposta completa la normativa vigente seguendo un approccio analogo a quello del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) 5 nel promuovere ulteriormente lo spirito di cooperazione, lo scambio d'informazioni e il coordinamento dell'azione tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, nonché tra le autorità nazionali e le agenzie dell'Unione, con impegni concreti e vincolanti. Si basa altresì sul regolamento (UE) n. 656/2014 6 recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Frontex. La proposta, inoltre, sviluppa e potenzia gli interventi rapidi alle frontiere.

La proposta, e in particolare l'istituzione di una valutazione delle vulnerabilità, completa il meccanismo di valutazione Schengen stabilito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 7 , il cui scopo è alimentare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Tale meccanismo consiste di una valutazione tecnica e giuridica diretta a verificare la corretta applicazione dell'acquis di Schengen e il rispetto delle condizioni necessarie per l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne. Qualora da una valutazione Schengen risultino gravi carenze alle frontiere esterne, la Commissione può raccomandare di avviare il dispiegamento di squadre europee di guardie costiere e di frontiera, o di presentare piani strategici all'Agenzia chiedendole di formulare un parere. La presente proposta non incide su eventuali misure adottate in virtù degli articoli 19 bis e 26 del codice frontiere Schengen.

La valutazione delle vulnerabilità si concentra sulla prevenzione, in modo da evitare di giungere a una situazione di crisi. Si tratta di una valutazione delle capacità operative degli Stati membri alle frontiere esterne, che a tale scopo esamina le attrezzature tecniche, le capacità, le risorse e i piani di emergenza. La valutazione è svolta dall'Agenzia: il consiglio di vigilanza esprime un parere al direttore esecutivo, che a sua volta decide le misure necessarie. Se uno Stato membro non si conforma alla decisione del direttore esecutivo e, di conseguenza, rischia di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione che impone l'intervento diretto dell'Agenzia in loco.

La presente proposta si fonda sulle disposizioni esistenti, le sviluppa e le riunisce al fine di istituire una guardia costiera e di frontiera europea, istituendo in tal modo un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne a livello dell'Unione, come previsto dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è strettamente collegata ad altre normative dell'Unione e le completa. Si tratta in particolare delle seguenti politiche:

(a)il sistema europeo comune di asilo, con l'istituzione di squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot), che è strettamente legata alla ricollocazione delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale;

(b)la sicurezza interna: come sottolineato nell'agenda europea sulla sicurezza, l'applicazione di norme comuni di alto livello in materia di gestione delle frontiere è essenziale per prevenire la criminalità transfrontialiera e il terrorismo; la presente proposta contribuisce inoltre a conseguire un livello elevato di sicurezza interna permettendo all'Agenzia di occuparsi di aspetti di criminalità transfrontaliera e terrorismo nelle sue analisi di rischio, nonché di trattare i dati personali di persone indagate per coinvolgimento in atti di terrorismo, e incaricandola di cooperare con altre agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali nella prevenzione del terrorismo; per quanto riguarda l'accesso alle banche dati nazionali ed europee, il progetto di regolamento prevede che gli Stati membri siano tenuti ad autorizzare i membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera ad accedere a tali banche dati; la Commissione esplorerà la possibilità di conferire all'Agenzia l'accesso a banche dati europee come SIS ed Eurodac, e di presentare proposte per modificare gli atti giuridici su cui si basano tali banche dati;

(c)la strategia dell'Unione sulla gestione dei rischi doganali e sulla sicurezza della catena di approvvigionamento, che promuove la cooperazione tra agenzie e la condivisione delle informazioni tra agenzie doganali, autorità di contrasto e agenzie per la sicurezza per garantire la complementarietà dei ruoli, l'elaborazione di criteri di rischio comuni e la condivisione delle informazioni sui rischi;

(d)la sicurezza e la sorveglianza marittima, con l'istituzione della cooperazione europea relativa alle funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima;

(e)la politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, in quanto l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe agevolare e incoraggiare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi, fra l'altro coordinando tale cooperazione operativa nel settore della gestione delle frontiere esterne e inviando funzionari di collegamento in paesi terzi, nonché cooperando con le autorità dei paesi terzi nel settore del rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta legislativa si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e d), l'Unione sviluppa una politica volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne e a instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. A tale scopo, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne e qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

L'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare misure nel settore dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

Sussidiarietà

L'obiettivo della presente proposta è provvedere a una gestione europea integrata delle frontiere esterne dell'UE, allo scopo di gestire efficacemente la migrazione e di garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. Nello spazio Schengen senza frontiere interne, la migrazione irregolare attraverso le frontiere esterne di uno Stato membro incide su tutti gli altri Stati membri. Uno spazio senza frontiere esterne è sostenibile solo se si provvede efficacemente alla sicurezza e alla protezione delle frontiere esterne.

Poiché il controllo delle frontiere esterne dell'Unione è un interesse comune e condiviso che dev'essere perseguito secondo norme rigorose e uniformi a livello di Unione, gli obiettivi della presente proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, e pertanto l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

Il presente progetto di regolamento intende rispondere alle nuove sfide e realtà politiche a cui deve confrontarsi l'Unione, in materia sia di gestione della migrazione che di sicurezza interna; istituisce un insieme di misure per affrontare la gestione delle frontiere in maniera globale; garantisce che le norme sulla gestione integrata delle frontiere siano attuate pienamente e correttamente dagli Stati membri, che siano prese iniziative appropriate per prevenire situazioni di crisi e per intervenire precocemente alle frontiere esterne. Solo se, malgrado tutto, la situazione diventerà critica saranno prese misure urgenti a livello dell'Unione per un intervento diretto sul terreno. In funzione dei suoi obiettivi e secondo il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

Scelta dell'atto giuridico

Solo un regolamento può fornire il grado di uniformità necessario per garantire la gestione integrata delle frontiere esterne. Inoltre, considerato che l'agenzia Frontex, ribattezzata Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, è stata istituita mediante un regolamento, lo stesso strumento giuridico si addice alla presente proposta.

3.CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

Nel preparare la presente proposta, la Commissione si è basata sulle discussioni svoltesi regolarmente in seno al Consiglio europeo e al Consiglio dei Ministri, nonché al Parlamento europeo europeo, sulla gestione delle frontiere e sulle misure necessarie per affrontare la crisi migratoria. L'avvenire della gestione delle frontiere e, in particolare, il potenziamento dell'agenzia Frontex sono stati recentemente oggetto di discussioni nella riunione del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2015 8 . Ad essa è seguita la riunione del Consiglio europeo del 15 ottobre 2015 9 , che negli orientamenti espressi sul futuro della gestione delle frontiere ha invitato a rafforzare le frontiere esterne dell'Unione europea, fra l'altro adoperandosi per l'istituzione di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne e potenziando il mandato di Frontex.

Da quando Frontex ha assunto i suoi compiti, il 1° maggio 2005, si sono svolti continui scambi di opinioni con i portatori d'interessi a livello europeo e nazionale. In particolare, si sono tenute regolarmente discussioni in occasione delle relazioni presentate dall'Agenzia al Parlamento europeo e al Consiglio. L'Agenzia riferisce costantemente in merito alle sue attività in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione e tramite le varie relazioni presentate nel corso dell'anno. Si sono inoltre svolti regolarmente scambi di informazioni con altre agenzie dell'Unione, specialmente l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ed Europol, nonché con il Mediatore europeo. Sono state altresì organizzate diverse discussioni con la società civile e il mondo universitario.

Nel 2014 la Commissione ha avviato uno studio sulla fattibilità della creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera per controllare le frontiere esterne dell'Unione, i cui risultati sono stati presi in considerazione nella preparazione della presente proposta. 

La Commissione ha tenuto debitamente conto dei pareri dei vari portatori d'interessi esaminando attentamente i risultati della valutazione esterna dell'agenzia Frontex. Tale valutazione esterna, basata sull'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2007/2004, è stata svolta tra il luglio 2014 e il giugno 2015 e riguarda il periodo dal luglio 2008 al luglio 2014. La relazione finale è stata discussa il 10 settembre 2015 nell'ambito del consiglio di amministrazione di Frontex, che ha formulato raccomandazioni su possibili modifiche del regolamento istitutivo dell'Agenzia. La presente proposta riflette la maggior parte delle raccomandazioni espresse nella decisione del consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2015.

Nell'istituire un meccanismo per le denunce per l'Agenzia, la Commissione ha inoltre tenuto conto della relazione del Parlamento europeo sulla relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine relativa a Frontex svolta di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ.

Diritti fondamentali

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 18 e 19.

La presente proposta tutela i diritti fondamentali stabilendo l'esigenza che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera disponga di una strategia in materia di diritti fondamentali, creando un forum consultivo sui diritti fondamentali, ampliando il ruolo del responsabile dei diritti fondamentali e includendo un meccanismo per le denunce tramite il quale chiunque ritenga di essere oggetto di una violazione dei diritti fondamentali nel corso di attività svolte dall'Agenzia, o una terza parte interveniente, può presentare denuncia all'Agenzia stessa.

La proposta è pertanto conforme agli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, da istituire sulla base dell'attuale Frontex, è incaricata di gestire le frontiere esterne insieme agli Stati membri. Il contributo accordato a Frontex, che sarà ribattezzata Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, fa già parte del bilancio dell'Unione.

I bilanci dell'Agenzia per il 2015 e il 2016 sono stati rafforzati nel 2015 per consentirle di affrontare la crisi migratoria, in particolare triplicando le risorse finanziarie per le operazioni congiunte Poseidon e Triton, accrescendo il sostegno dell'Agenzia agli Stati membri nel settore dei rimpatri e conferendole le risorse necessarie per organizzare i punti di crisi (hotspot). Il contributo definitivo dell'UE per il 2016 adottato dall'autorità di bilancio è pari a 238 686 000 EUR.

Data la necessità che l'Agenzia prosegua il suo lavoro di gestione delle frontiere esterne con lo stesso livello di intensità, anche per quanto riguarda la ricerca e il soccorso e nel settore dei rimpatri, è essenziale che in futuro il livello del contributo fissato per il 2016 sia mantenuto come base per il bilancio annuale dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.

Tuttavia, affinché l'Agenzia possa svolgere adeguatamente i nuovi compiti previsti nella presente proposta, nel 2017 occorrerà aggiungere un importo di almeno 31,5 milioni di EUR al bilancio dell'Agenzia a carico dell'Unione in aggiunta a quello per il 2016 e prevedere 602 posti supplementari fino al 2020 insieme alle corrispondenti risorse finanziarie, di cui 329 posti nella tabella dell'organico e 273 posti nel personale esterno.

5.ALTRI ELEMENTI

Modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera ha una serie di compiti relativi alla rendicontazione delle sue attività e al monitoraggio del suo operato. Deve soprattutto compilare una relazione annuale consolidata di attività, comprendente una valutazione delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere. La Commissione deve svolgere ogni tre anni una valutazione secondo i suoi orientamenti per esaminare l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia in tutte le sue attività. Le conclusioni della valutazione devono essere trasmesse dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Tali conclusioni devono essere pubblicate. Inoltre, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell'Agenzia a presentare loro una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta stabilisce i principi generali per una gestione europea integrata delle frontiere, il cui scopo è gestire efficacemente la migrazione e garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione europea, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone nell'Unione.

La gestione europea integrata delle frontiere è composta da misure nei paesi terzi, misure attuate congiuntamente con paesi terzi vicini, misure di controllo di frontiera alle frontiere esterne e misure attuate nello spazio di libera circolazione, compreso il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente in uno Stato membro.

La presente proposta istituisce la guardia costiera e di frontiera europea, responsabile della gestione integrata delle frontiere, e, rispetto al mandato conferito a Frontex, rafforza i poteri dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera in tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere. La guardia costiera e di frontiera europea è composta dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. Il compito della guardia costiera e di frontiera europea è attuare la gestione europea integrata delle frontiere secondo il principio della responsabilità condivisa. Poiché tutte le guardie di frontiera nazionali, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, attuano la gestione europea integrata delle frontiere, esse sono al tempo stesso guardie costiere e di frontiera europee e nazionali.

Per riflettere i cambiamenti delle competenze di Frontex, occorre ribattezzarla Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il ruolo essenziale dell'Agenzia della guardia costiera e di frontiera è definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, verificare l'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne degli Stati membri, svolgere valutazioni delle vulnerabilità e provvedere affinché siano colmate le carenze nella gestione delle frontiere esterne da parte delle autorità nazionali, fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, e garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne, nonché organizzare, coordinare ed effettuare operazioni e interventi di rimpatrio.

L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrà disporre di una visione ampia ed efficace per poter stabilire se uno Stato membro sia in grado di attuare la normativa dell'UE applicabile e se vi siano carenze nella gestione delle frontiere di uno Stato membro, in modo da evitare che un aumento dei flussi migratori provochi gravi problemi alle frontiere esterne. A tale scopo, la presente proposta stabilisce gli elementi elencati qui di seguito per potenziare il ruolo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera rispetto a quello di Frontex:

un centro di monitoraggio e analisi dei rischi, dotato della capacità di sorvegliare i flussi migratori diretti nell'Unione europea e all'interno della stessa e di svolgere un'analisi dei rischi che dev'essere applicata dagli Stati membri e che contempla tutti gli aspetti pertinenti alla gestione integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di paesi terzi nell'Unione europea, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, ivi compresi l'agevolazione dell'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il terrorismo, nonché la situazione nei paesi terzi vicini, allo scopo di sviluppare un meccanismo di pre-allarme che analizzi i flussi migratori diretti nell'UE;

funzionari di collegamento dell'Agenzia da inviare negli Stati membri, in modo che l'Agenzia possa provvedere a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite l'analisi dei rischi, lo scambio di informazioni ed Eurosur, ma anche con la presenza sul terreno; il compito dei funzionari di collegamento è favorire la cooperazione tra l'Agenzia e gli Stati membri e in particolare sostenere la raccolta di informazioni richiesta dall'Agenzia per eseguire la valutazione delle vulnerabilità e controllare le misure prese dagli Stati membri alle frontiere esterne;

un ruolo di supervisione per l'Agenzia, che dovrà svolgere una valutazione obbligatoria delle vulnerabilità per verificare la capacità degli Stati membri di far fronte alle sfide alle loro frontiere esterne, anche valutando le attrezzature e le risorse degli Stati membri e i loro piani di emergenza; il direttore esecutivo, su parere di un consiglio di vigilanza creato all'interno dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, definirà le misure che dovranno essere prese dagli Stati membri interessati e stabilirà un termine entro il quale tali misure dovranno essere adottate; la decisione del direttore esecutivo sarà vincolante per gli Stati membri interessati e, se le misure necessarie non saranno prese entro il termine stabilito, la questione sarà sottoposta al consiglio di amministrazione che prenderà un'ulteriore decisione; se lo Stato membro non interverrà comunque, rischiando così di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione potrà adottare una decisione di esecuzione che preveda un intervento diretto dell'Agenzia;

nuove procedure per affrontare situazioni che richiedano un'azione urgente, laddove uno Stato membro non intraprenda l'azione correttiva necessaria secondo la valutazione delle vulnerabilità, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficace il controllo delle frontiere esterne in misura tale da compromettere il funzionamento dello spazio Schengen: in tal caso la Commissione adotterà una decisione di esecuzione in cui definirà le misure che dovranno essere attuate dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera secondo quanto previsto dal presente regolamento, e imporrà allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure; l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera stabilirà allora le azioni da intraprendere per l'esecuzione pratica delle misure indicate nella decisione della Commissione e interverrà direttamente nello Stato membro interessato;

compiti rafforzati per l'Agenzia: formare e impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera per operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, predisporre un parco di attrezzature tecniche, assistere la Commissione nel coordinare le attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi e svolgere un ruolo rafforzato in materia di rimpatrio, analisi dei rischi, formazione e ricerca;

condivisione obbligatoria delle risorse umane, mediante la costituzione di una riserva di rapido intervento che consisterà in un corpo permanente composto da una piccola percentuale del numero totale delle guardie di frontiera negli Stati membri su base annuale; l'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive;

impiego di un parco di attrezzature tecniche proprio dell'Agenzia: quest'ultima acquisirà, in comproprietà con uno Stato membro, e gestirà un parco di attrezzature tecniche fornite dagli Stati membri, sulla base delle esigenze individuate dall'Agenzia stessa, ed esigerà che tale parco di attrezzature sia completato da mezzi di trasporto e materiali operativi acquistati dagli Stati membri a titolo delle azioni specifiche del Fondo Sicurezza interna;

un ruolo cruciale di assistenza alla Commissione nel coordinamento delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi, dove giungono flussi migratori misti e dove l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, insieme all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol e altre agenzie competenti dell'Unione, fornisce un sostegno tecnico e operativo coordinato e rafforzato agli Stati membri;

un ruolo potenziato per l'Agenzia in materia di rimpatrio, con l'istituzione all'interno dell'Agenzia di un ufficio rimpatri che fornisca agli Stati membri tutto il rinforzo operativo necessario per rimpatriare efficacemente i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare; l'Agenzia provvederà a coordinare e organizzare le operazioni e gli interventi di rimpatrio da uno o più Stati membri e a promuoverne l'organizzazione di propria iniziativa per rafforzare i sistemi di rimpatrio degli Stati membri sottoposti a particolari pressioni; dovrà disporre di gruppi di osservatori e scorte per le attività di rimpatrio forzato e di specialisti in materia di rimpatrio messi a disposizione dagli Stati membri, che formeranno squadre europee di intervento per il rimpatrio da impiegare negli Stati membri;

partecipazione dell'Agenzia alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza quali sistemi aerei a pilotaggio remoto, e sviluppo di progetti pilota su materie relative al presente regolamento;

cooperazione europea relativa alle funzioni di guardia costiera, con lo sviluppo di una cooperazione intersettoriale tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, per migliorare le sinergie tra tali agenzie e fornire in tal modo servizi multifunzionali più efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera;

una cooperazione accresciuta con i paesi terzi, con il coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nella gestione delle frontiere, compreso il coordinamento delle operazioni congiunte, con l'invio di funzionari di collegamento in paesi terzi e con la cooperazione con le autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio;

rafforzamento del mandato dell'Agenzia per il trattamento di dati personali, con l'autorizzazione al trattamento di dati personali nell'organizzazione e nel coordinamento di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, operazioni e interventi di rimpatrio, e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché nello scambio di informazioni con gli Stati membri, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol, Eurojust e altre agenzie dell'Unione;

garanzia della protezione dei diritti fondamentali, con l'istituzione di un meccanismo per le denunce destinato a gestire eventuali denunce relative a violazioni dei diritti fondamentali commesse nel corso delle attività svolte dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera; il meccanismo per le denunce sarà un meccanismo amministrativo, in quanto l'Agenzia non può procedere autonomamente all'indagine su presunte violazioni dei diritti fondamentali da parte di membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera.

2015/0310 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

10 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

11 visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015 12 ha invitato a compiere maggiori sforzi per risolvere la crisi migratoria in modo globale, incluso il rafforzamento della gestione delle frontiere per contenere meglio i crescenti flussi migratori misti. Inoltre, il 23 settembre 2015 13 il Consiglio europeo ha sottolineato l'esigenza di affrontare la drammatica situazione alle frontiere esterne e rafforzarvi i controlli, anche attraverso risorse aggiuntive per l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, nonché con personale e attrezzature forniti dagli Stati membri.

(2)Obiettivo dell'Unione europea nel settore della gestione delle frontiere esterne è sviluppare e attuare una gestione europea integrata a livello nazionale e dell'Unione, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La gestione europea integrata delle frontiere è fondamentale per migliorare la gestione della migrazione e garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione.

(3)La gestione europea integrata delle frontiere, basata sul modello dell'accesso a quattro livelli, comprende misure nei paesi terzi, come quelle previste nel quadro della politica comune dei visti, misure con i paesi terzi vicini, misure di controllo di frontiera alle frontiere esterne e analisi dei rischi, e misure nel settore della libera circolazione, incluso il rimpatrio.

(4)Per attuare efficacemente la gestione europea integrata delle frontiere è opportuno istituire una guardia costiera e di frontiera europea. La guardia costiera e di frontiera europea, composta dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, si basa sull'uso comune delle informazioni, delle capacità e dei sistemi a livello nazionale e sulla risposta dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera a livello dell'Unione.

(5)La gestione europea integrata delle frontiere è una responsabilità condivisa tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. Anche se gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione della loro sezione di frontiera esterna, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera deve garantire l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri che attuano tali misure.

(6)L'elaborazione della politica e della normativa relative al controllo delle frontiere esterne e al rimpatrio resta di competenza delle istituzioni dell'Unione europea. Occorre provvedere a uno stretto coordinamento tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dette istituzioni.

(7)L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, nota come Frontex, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 14 . Da quando ha assunto i suoi compiti, il 1° maggio 2005, è riuscita ad aiutare gli Stati membri ad attuare gli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne mediante operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, nonché mediante analisi dei rischi, scambio di informazioni, relazioni con paesi terzi e rimpatri di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri era irregolare.

(8)Tenendo presenti l'aumento delle pressioni migratorie alle frontiere esterne, la necessità di garantire un livello elevato di sicurezza all'interno dell'Unione e di salvaguardare il funzionamento dello spazio Schengen, nonché il principio generale di solidarietà, occorre rafforzare la gestione delle frontiere esterne basandosi sull'operato di Frontex e svilupparla ulteriormente in un'Agenzia dotata di una responsabilità condivisa per la gestione delle frontiere esterne.

(9)È quindi opportuno ampliare i compiti di Frontex e, per tenere conto di tali cambiamenti, ribattezzarla Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il ruolo principale dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe consistere nel definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, verificare l'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne, fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, e garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne, nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni e interventi di rimpatrio.

(10)Per poter svolgere efficacemente i suoi compiti, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera si basa sulla cooperazione degli Stati membri. Sotto tale aspetto è importante che l'Agenzia e gli Stati membri agiscano in buona fede e si scambino informazioni in modo tempestivo e accurato.

(11)Occorre che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera elabori analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, basate su un modello comune di analisi integrata dei rischi, che devono essere applicate dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri. È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera fornisca, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, informazioni e dati di intelligence adeguati su tutti gli aspetti attinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di paesi terzi nell'Unione europea, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, ivi compresi l'agevolazione dell'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il terrorismo, nonché la situazione nei paesi terzi vicini, per consentire di prendere misure appropriate o affrontare le minacce e i rischi individuati, allo scopo di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne.

(12)In uno spirito di responsabilità condivisa, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe svolgere un ruolo di monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne. Occorre che l'Agenzia provveda a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite le analisi dei rischi, gli scambi di informazioni ed Eurosur, ma anche mediante la presenza di esperti appartenenti al suo personale negli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe pertanto essere in grado di inviare funzionari di collegamento in determinati Stati membri per un periodo di tempo durante il quale tali funzionari dovrebbero riferire al direttore esecutivo. La relazione dei funzionari di collegamento dovrebbe far parte della valutazione delle vulnerabilità.

(13)È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera svolga una valutazione delle vulnerabilità per verificare la capacità degli Stati membri di affrontare le sfide alle loro frontiere esterne, valutando fra l'altro le attrezzature e le risorse degli Stati membri e i loro piani di emergenza per gestire eventuali crisi alle frontiere esterne. Occorre che gli Stati membri intraprendano azioni correttive per ovviare alle eventuali carenze individuate grazie alla valutazione. Il direttore esecutivo, su parere di un consiglio di vigilanza creato all'interno dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, dovrebbe definire le misure che dovranno essere prese dagli Stati membri interessati e stabilire un termine entro il quale tali misure dovranno essere adottate. È opportuno che tale decisione sia vincolante per gli Stati membri interessati e, se non sono adottate le misure necessarie entro il termine stabilito, che la questione sia sottoposta al consiglio di amministrazione che prenderà un'ulteriore decisione.

(14)Occorre che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera organizzi un'adeguata assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per rafforzare la loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne e di affrontare le sfide alle frontiere esterne derivanti all'immigrazione irregolare o alla criminalità transfrontaliera. Sotto tale aspetto l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera, nonché l'attrezzatura tecnica necessaria, e può eventualmente inviare esperti appartenenti al suo personale.

(15)In casi di pressioni specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di rapido intervento, nonché attrezzatura tecnica. Gli interventi rapidi alle frontiere dovrebbero fornire rinforzi laddove è necessaria una reazione immediata e qualora tale intervento sia in grado di dare una risposta efficace. Per garantire il funzionamento di tale intervento, occorre che gli Stati membri mettano a disposizione della riserva di rapido intervento guardie di frontiera e altro personale competente.

(16)In determinate zone delle frontiere esterne in cui gli Stati membri devono affrontare pressioni migratorie sproporzionate caratterizzate da ampli flussi migratori misti, dette punti di crisi (hotspot), gli Stati membri devono poter contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da squadre di esperti inviati dagli Stati membri ad opera dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché da Europol e da altre agenzie competenti dell'Unione, e da esperti che fanno parte del personale dell'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera. È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera assista la Commissione nel coordinamento delle varie agenzie sul terreno.

(17)Se uno Stato membro non intraprende le misure correttive necessarie conformemente alla valutazione delle vulnerabilità, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficace il controllo delle frontiere esterne in misura tale da compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, occorre fornire una risposta unificata, rapida ed efficace a livello di Unione. A tale scopo, e per migliorare il coordinamento a livello di Unione, è opportuno che la Commissione definisca le misure che devono essere attuate dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e chieda agli Stati membri interessati di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe allora stabilire le azioni da intraprendere per l'esecuzione pratica delle misure indicate nella decisione della Commissione e redigere un piano operativo con lo Stato membro interessato.

(18)L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe disporre dell'attrezzatura e del personale necessari da impiegare in operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. A tale scopo, nell'avviare interventi rapidi alle frontiere su richiesta di uno Stato membro o in una situazione che richieda un'azione urgente, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe poter impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di rapido intervento, che dovrebbe consistere in un corpo permanente composto da una piccola percentuale del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1 500 persone. L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive.

(19)Data la rapidità con cui sarebbe necessario inviare attrezzature e personale, in particolare nelle zone delle frontiere esterne in cui si concentrano flussi migratori imprevisti e consistenti, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe essere in grado di impiegare anche attrezzature tecniche proprie, che dovrebbe acquisire autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro. Tali attrezzature tecniche dovrebbero essere messe a disposizione dell'Agenzia su sua richiesta. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe inoltre gestire un parco di attrezzature tecniche fornite dagli Stati membri sulla base delle esigenze individuate dall'Agenzia stessa, che dovrebbe a sua volta essere completato da mezzi di trasporto e materiali operativi acquistati dagli Stati membri a titolo delle azioni specifiche del Fondo Sicurezza interna.

(20)L'8 ottobre 2015, il Consiglio europeo ha invitato ad ampliare il mandato dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea affinché assista gli Stati membri nel garantire un rimpatrio efficace dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, anche organizzando operazioni di rimpatrio di propria iniziativa e intervenendo maggiormente per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio. A tale scopo il Consiglio europeo ha chiesto di creare un ufficio rimpatri nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, incaricato di coordinare le attività dell'Agenzia nel settore del rimpatrio.

(21)È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera intensifichi l'assistenza agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in funzione della politica di rimpatrio dell'Unione e nel rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 . In particolare, occorre che essa coordini e organizzi operazioni di rimpatrio da uno o più Stati membri e organizzi e conduca interventi di rimpatrio per potenziare i sistemi di rimpatrio di Stati membri che richiedano una maggiore assistenza tecnica e operativa al fine di adempiere i loro obblighi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in conformità della suddetta direttiva.

(22)È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera istituisca gruppi di osservatori e di esperti per le attività di rimpatrio forzato e di specialisti in materia di rimpatrio messi a disposizione dagli Stati membri, che devono essere impiegati durante le operazioni di rimpatrio e fare parte di squadre europee di intervento per il rimpatrio inviate specificamente per gli interventi di rimpatrio. Occorre che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera fornisca loro la formazione necessaria.

(23)L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe elaborare strumenti specifici di formazione e offrire una formazione a livello di Unione per gli istruttori delle guardie di frontiera, nonché una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo delle frontiere esterne e rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente nel territorio degli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. È opportuno che l'Agenzia possa organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

(24)L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe seguire e alimentare gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo delle frontiere esterne, compreso l'utilizzo di tecnologie avanzate di sorveglianza, e dovrebbe trasmettere tali informazioni agli Stati membri e alla Commissione.

(25)Un'attuazione efficace della gestione integrata delle frontiere esterne impone uno scambio d'informazioni regolare, rapido e affidabile tra gli Stati membri riguardo alla gestione delle frontiere esterne, all'immigrazione irregolare e al rimpatrio. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe sviluppare e mettere in opera sistemi d'informazione che agevolino tale scambio, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(26)Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera può collaborare con le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali su questioni contemplate dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente alla normativa e alle politiche dell'Unione. Tali accordi di lavoro devono ricevere l'approvazione preliminare della Commissione.

(27)Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di una vasta gamma di compiti, tra cui la sicurezza marittima, la ricerca e il soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita con regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio 16 e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dovrebbero pertanto rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera per aumentare la conoscenza della situazione marittima e per sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti.

(28)L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe facilitare e incoraggiare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica di relazioni esterne dell'Unione, fra l'altro coordinando la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne e inviando funzionari di collegamento nei paesi terzi, nonché cooperando con le autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio. Nella collaborazione con i paesi terzi, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e gli Stati membri dovrebbero osservare norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi.

(29)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento è inteso a garantire il rispetto della dignità umana, il diritto alla vita, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti del minore, la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti e la proibizione della tratta degli esseri umani, nonché a promuovere l'applicazione dei principi di non discriminazione e non respingimento (non-refoulement).

(30)Il presente regolamento istituisce un meccanismo di denuncia per l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali, per controllare e garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo, nell'ambito del quale il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe essere competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto ad una buona amministrazione. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe esaminare la ricevibilità di una denuncia, registrare le denunce ricevibili, inoltrare ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo, trasmettere le denunce riguardanti le guardie di frontiera allo Stato membro di origine e registrare il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro. Le indagini penali dovrebbero essere svolte dagli Stati membri.

(31)Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare in situazioni che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 .

(32)L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni operative e tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. È necessario e opportuno, pertanto, che sia un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze di esecuzione conferitegli dal presente regolamento.

(33)La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di esercitare un controllo politico e strategico sull'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e nominare il direttore esecutivo e il suo vice. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata secondo i principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea.

(34)Per garantire l'autonomia dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(35)È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 si applichi senza restrizioni all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e che questa aderisca all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 20 .

(36)Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 21 , dovrebbe applicarsi all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.

(37)È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera nel quadro del presente regolamento sia svolto in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 .

(38)È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nel quadro del presente regolamento sia svolto in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 e della direttiva quadro 2008/977/GAI del Consiglio 24 , e nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

(39)Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne e di conseguenza anche la garanzia del corretto funzionamento dello spazio Schengen, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri se agiscono in modo non coordinato e possono dunque, a causa della mancanza di controlli alle frontiere interne e vista la notevole pressione migratoria alle frontiere esterne e la necessità di mantenere un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 25 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 26 . La convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea 27 stabilisce le norme relative alla partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

(41)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 28 , che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 29 .

(42)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 30 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 31 .

(43)La convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea 32 , stabilisce le norme relative alla partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

(44)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(45)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 33 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(46)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; 34 l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(47)L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di attività specifiche in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito potrebbero essere disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito potrebbero essere invitati ad assistere a riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alla preparazione di tali attività specifiche.

(48)È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.

(49)La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati.

(50)Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il [...] 35 .

(51)Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2004, del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 e della decisione 2005/267/CE del Consiglio 37 . Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, detti atti siano sostituiti e abrogati. Occorre che i riferimenti ai regolamenti abrogati siano intesi come riferimenti fatti al presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

GUARDIA COSTIERA E DI FRONTIERA EUROPEA

Articolo 1

Oggetto

È istituita una guardia costiera e di frontiera europea per provvedere a una gestione europea integrata delle frontiere esterne, allo scopo di gestire efficacemente la migrazione e di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)"frontiere esterne": le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, a cui si applicano le disposizioni del titolo II del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 ;

(2)"controllo di frontiera": il controllo di frontiera ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 562/2006;

(3)"squadre europee di guardie costiere e di frontiera": squadre di guardie di frontiera e altro personale competente degli Stati membri partecipanti, compresi esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Agenzia, da impiegare nelle operazioni congiunte e negli interventi rapidi alle frontiere, nonché nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

(4)"Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale ha luogo o dal quale prende avvio un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio;

(5)"Stato membro di origine": lo Stato membro nel quale un membro delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti;

(6)"Stato membro partecipante": lo Stato membro che partecipa a un'operazione congiunta, a un intervento rapido alle frontiere, a un'operazione o un intervento di rimpatrio o alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, fornendo attrezzature tecniche, guardie di frontiera e altro personale competente nell'ambito delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, nonché lo Stato membro che partecipa a operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio fornendo attrezzature tecniche o personale;

(7)"membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera": i funzionari dei servizi di guardia di frontiera o altro personale competente di Stati membri diversi dallo Stato membro ospitante, compresi gli esperti nazionali e le guardie di frontiera di Stati membri distaccati presso l'Agenzia, che partecipano a operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere;

(8)"membri delle squadre": membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, che partecipano a operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio;

(9)"squadre di sostegno per la gestione della migrazione": squadre di esperti che forniscono un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri nei punti di crisi e che sono composte da esperti degli Stati membri distaccati dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché da Europol o altre agenzie competenti dell'Unione;

(10)"rimpatrio": il rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

(11)"decisione di rimpatrio": una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115/CE;

(12)"rimpatriando": un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, oggetto di una decisione di rimpatrio;

(13)"operazione di rimpatrio": un'operazione volta a rimpatriare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, coordinata dall'Agenzia e comprendente un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati o in modo forzato o conformandosi volontariamente a un obbligo di rimpatrio;

(14)"intervento di rimpatrio": un'operazione volta a rimpatriare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che prevede un'assistenza tecnica e operativa rafforzata mediante l'invio negli Stati membri di squadre europee di intervento per il rimpatrio e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio.

Articolo 3

Guardia costiera e di frontiera europea

1.L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, costituiscono la guardia costiera e di frontiera europea.

2.L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera definisce una strategia operativa e tecnica per la gestione europea integrata delle frontiere. Essa promuove e garantisce l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere in tutti gli Stati membri.

3.Le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, definiscono le rispettive strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere. Dette strategie nazionali sono coerenti con la strategia di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Gestione europea integrata delle frontiere

La gestione europea integrata delle frontiere consiste dei seguenti elementi:

a)controllo di frontiera, comprese, se del caso, misure connesse alla prevenzione e all'individuazione della criminalità transfrontaliera e all'indagine in materia;

b)analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;

c)cooperazione interagenzie tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere e tra le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione competenti, compreso lo scambio regolare di informazioni tramite gli strumenti di scambio di informazioni esistenti, in particolare il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere ("Eurosur") istituito dal regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 39

d)cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un'analisi dei rischi come paesi di origine e di transito dell'immigrazione irregolare;

e)misure tecniche e operative nel settore della libera circolazione che sono connesse al controllo di frontiera e destinate a prevenire l'immigrazione irregolare e a combattere la criminalità transfrontaliera;

f) rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare;

g)uso di tecnologie avanzate, compresi sistemi d'informazione su larga scala;

h)un meccanismo di controllo della qualità per garantire l'applicazione della normativa dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere.

Articolo 5

Responsabilità condivisa

1. La guardia costiera e di frontiera europea attua la gestione europea integrata delle frontiere come responsabilità condivisa tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera.

2. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera facilita l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri nell'attuazione di tali misure, nonché nel settore del rimpatrio. Gli Stati membri provvedono alla gestione delle rispettive sezioni di frontiera esterna, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e secondo la strategia tecnica e operativa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in stretta cooperazione con l'Agenzia.

3.L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera è responsabile della gestione delle frontiere esterne nei casi previsti dal presente regolamento, in particolare laddove non sono adottate le necessarie misure correttive basate sulla valutazione delle vulnerabilità, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata che renda inefficace il controllo delle frontiere esterne in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen.

CAPO II

AGENZIA EUROPEA DELLA GUARDIA COSTIERA E DI FRONTIERA

Sezione 1

Compiti dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera

Articolo 6

Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera

1.Per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente su tutte le frontiere esterne, l'Agenzia facilita e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione esistenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (CE) n. 562/2006.

2.Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera ("Agenzia") è il nuovo nome dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio. Le sue attività sono d'ora in poi basate sul presente regolamento.

Articolo 7

Compiti

1. Per contribuire a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo di frontiera e di rimpatrio, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) istituisce un centro di monitoraggio e analisi dei rischi dotato della capacità di sorvegliare i flussi migratori e svolgere analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere;

b) effettua una valutazione delle vulnerabilità, comprendente la verifica della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e pressioni alle frontiere esterne;

c) assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare;

d) assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne avviando interventi rapidi alle frontiere esterne degli Stati membri che fanno fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare;

e) istituisce e invia squadre europee di guardie costiere e di frontiera, compresa una riserva di rapido intervento, da impiegare durante le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere, nonché nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

f) istituisce un parco di attrezzature tecniche da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni e interventi di rimpatrio;

g) invia squadre europee di guardie costiere e di frontiera e attrezzature tecniche per fornire assistenza nelle operazioni di vaglio (screening), identificazione e rilevamento delle impronte digitali nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi;

h) sostiene l'elaborazione di norme tecniche per l'attrezzatura, specialmente per il comando, il controllo e la comunicazione a livello tattico, nonché la sorveglianza tecnica per garantire l'interoperabilità a livello di Unione e nazionale;

i) invia l'attrezzatura e il personale necessari alla riserva di rapido intervento per l'esecuzione pratica delle misure da adottare in una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne;

j) assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa per adempiere l'obbligo di rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, anche mediante il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio;

k) istituisce gruppi di osservatori e scorte per i rimpatri forzati e specialisti in materia di rimpatrio;

l) istituisce e invia squadre europee di intervento per il rimpatrio durante gli interventi di rimpatrio;

m) assiste gli Stati membri nella formazione delle guardie di frontiera nazionali e degli esperti nazionali in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;

n) partecipa allo sviluppo e alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza quali sistemi aerei a pilotaggio remoto, ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal presente regolamento;

40 41 o) sviluppa e gestisce, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della decisione quadro 2008/977/GAI, sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti nella gestione delle frontiere esterne, sull'immigrazione irregolare e sul rimpatrio, in stretta collaborazione con la Commissione, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e la rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio;

p) presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di Eurosur conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013;

q) coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima per aiutare le autorità nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali;

r) assiste gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della cooperazione operativa tra loro nel settore della gestione delle frontiere esterne e del rimpatrio.

2. Gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni militari nel quadro di una missione di contrasto e nel settore del rimpatrio, qualora tale cooperazione sia compatibile con l'azione dell'Agenzia. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia in merito a tale cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne e nel settore del rimpatrio. Il direttore esecutivo dell'Agenzia ("direttore esecutivo") informa il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ("consiglio di amministrazione") in merito a tali questioni su base regolare e almeno una volta all'anno.

3. L'Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nei campi che rientrano nel suo mandato. Le attività di comunicazione non possono pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1 e sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Sezione 2

Monitoraggio e prevenzione delle crisi

Articolo 8

Dovere di cooperare in buona fede

L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, hanno il dovere di cooperare in buona fede e l'obbligo di scambiarsi informazioni.

Articolo 9

Obbligo generale di scambio di informazioni

Le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, forniscono all'Agenzia in modo tempestivo e accurato tutte le informazioni che le sono necessarie per svolgere i compiti conferitile dal presente regolamento, in particolare per sorvegliare i flussi migratori diretti nell'Unione e all'interno della stessa, nonché per effettuare analisi dei rischi e valutazioni delle vulnerabilità.

Articolo 10

Monitoraggio dei flussi migratori e analisi dei rischi

1.L'Agenzia istituisce un centro di monitoraggio e analisi dei rischi dotato della capacità di sorvegliare i flussi migratori diretti nell'Unione e all'interno della stessa. A tale scopo, l'Agenzia elabora un modello comune di analisi integrata dei rischi, che è applicato dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri.

2. L'Agenzia elabora analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, e le sottopone al Consiglio e alla Commissione.

3.L'analisi dei rischi elaborata dall'Agenzia comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, ivi compresi il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il terrorismo, nonché la situazione nei paesi terzi vicini allo scopo di sviluppare un meccanismo di pre-allarme che analizzi i flussi migratori diretti nell'UE.

4. Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione, sulle tendenze e sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne e nel settore del rimpatrio. Gli Stati membri forniscono all'Agenzia, regolarmente o su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti quali dati statistici e operativi raccolti in relazione all'attuazione dell'acquis di Schengen, nonché informazioni e dati di intelligence derivanti dal livello "analisi" del quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013.

5.I risultati dell'analisi dei rischi sono presentati al consiglio di vigilanza e al consiglio di amministrazione.

6.Gli Stati membri tengono conto dei risultati dell'analisi dei rischi nel pianificare le loro operazioni e attività alle frontiere esterne e le loro attività nel settore del rimpatrio.

7.L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e del personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio.

Articolo 11

Funzionari di collegamento negli Stati membri

1.L'Agenzia svolge un monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne tramite i suoi funzionari di collegamento negli Stati membri.

2.Il direttore esecutivo nomina esperti appartenenti al personale dell'Agenzia che svolgono il ruolo di funzionari di collegamento. Sulla base dell'analisi dei rischi e in consultazione con il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo stabilisce la natura dell'invio, lo Stato membro presso il quale può essere inviato il funzionario di collegamento e la durata dell'operazione. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro interessato e stabilisce, insieme allo Stato membro, il luogo in cui inviare il funzionario.

3.I funzionari di collegamento agiscono a nome dell'Agenzia e hanno il ruolo di favorire la cooperazione e il dialogo tra l'Agenzia stessa e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. In particolare, i funzionari di collegamento:

a) fungono da interfaccia tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera;

b) favoriscono la raccolta di informazioni richiesta dall'Agenzia per svolgere la valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 12;

c) controllano le misure adottate dagli Stati membri alle sezioni di frontiera a cui è stato attribuito un livello alto di impatto in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013;

d) assistono gli Stati membri nella preparazione dei loro piani di emergenza;

e) riferiscono regolarmente al direttore esecutivo in merito alla situazione alle frontiere esterne e alla capacità dello Stato membro interessato di gestire efficacemente la situazione alle frontiere esterne;

f) controllano le misure adottate dallo Stato membro riguardo a una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne di cui all'articolo 18.

4.Ai fini del paragrafo 3, il funzionario di collegamento, fra l'altro,

a) ha accesso illimitato al centro nazionale di coordinamento e al quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013;

b) ha accesso ai sistemi d'informazione nazionali ed europei disponibili nel centro nazionale di coordinamento, a condizione di rispettare le regole nazionali e dell'UE in materia di sicurezza e protezione dei dati;

c) tiene contatti regolari con le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, informando al contempo il capo del centro nazionale di coordinamento.

5.La relazione del funzionario di collegamento fa parte della valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 12.

6.Nell'assolvere i loro compiti, i funzionari di collegamento prendono istruzioni soltanto dall'Agenzia.

Articolo 12

Valutazione delle vulnerabilità

1.L'Agenzia valuta l'attrezzatura tecnica, i sistemi, le capacità, le risorse e i piani di emergenza degli Stati membri relativi al controllo di frontiera. Tale valutazione si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri e dal funzionario di collegamento, sulle informazioni derivanti da Eurosur, in particolare i livelli di impatto attribuiti alle sezioni di frontiera esterna terrestre e marittima di ciascuno Stato membro in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013, nonché sulle relazioni e valutazioni delle operazioni congiunte, dei progetti pilota, degli interventi rapidi alle frontiere e di altre attività dell'Agenzia.

2.Su richiesta dell'Agenzia, gli Stati membri forniscono informazioni circa l'attrezzatura tecnica, il personale e le risorse finanziarie disponibili a livello nazionale per svolgere il controllo di frontiera e presentano i loro piani di emergenza.

3.Scopo della valutazione delle vulnerabilità è che l'Agenzia verifichi la capacità degli Stati membri di affrontare prontamente problemi imminenti, comprese minacce e pressioni presenti e future alle frontiere esterne, identifichi, specialmente per quanto riguarda gli Stati membri che fanno fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, eventuali conseguenze immediate alle frontiere esterne e conseguenze successive sul funzionamento dello spazio Schengen, e valuti la capacità degli Stati membri di contribuire alla riserva di rapido intervento di cui all'articolo 19, paragrafo 5. Tale verifica lascia impregiudicato il meccanismo di valutazione Schengen.

4.I risultati della valutazione delle vulnerabilità sono presentati al consiglio di vigilanza, che fornisce al direttore esecutivo un parere sulle misure che devono adottare gli Stati membri sulla base dei risultati della valutazione delle vulnerabilità e tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia e dei risultati del meccanismo di valutazione Schengen.

5.Il direttore esecutivo adotta una decisione che stabilisce le necessarie misure correttive che deve adottare lo Stato membro interessato, anche attingendo alle risorse degli strumenti finanziari dell'Unione. La decisione del direttore esecutivo è vincolante per lo Stato membro e stabilisce un termine entro il quale adottare tali misure.

6. Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive entro il termine stabilito, il direttore esecutivo riferisce la questione al consiglio di amministrazione e ne informa la Commissione. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le necessarie misure correttive che devono adottare gli Stati membri interessati, compreso il termine entro il quale adottare tali misure. Qualora uno Stato membro non adotti le misure entro il termine previsto in tale decisione, la Commissione può prendere ulteriori iniziative in conformità dell'articolo 18.

Sezione 3

Gestione delle frontiere esterne

Articolo 13

Interventi dell'Agenzia alle frontiere esterne

1. Gli Stati membri possono rivolgersi all'Agenzia per ricevere assistenza nell'adempiere i loro obblighi riguardo al controllo delle frontiere esterne. L'Agenzia adotta inoltre le misure di cui all'articolo 18.

2. L'Agenzia organizza l'assistenza tecnica e operativa adeguata per lo Stato membro ospitante e può adottare una o più delle seguenti misure:

a) coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera;

b) organizzare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento, nonché, se del caso, squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive;

c) coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con Stati membri vicini;

d) inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi;

e) inviare i propri esperti e membri delle squadre che erano stati distaccati dagli Stati membri presso l'Agenzia per sostenere le autorità nazionali competenti degli Stati membri in questione per il tempo necessario;

f) inviare attrezzature tecniche.

3. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le attività di cui al paragrafo 2 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia.

Articolo 14

Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne

1. Gli Stati membri possono chiedere all'Agenzia di avviare operazioni congiunte per far fronte a problemi imminenti, comprese minacce presenti o future alle frontiere esterne dovute all'immigrazione irregolare o alla criminalità transfrontaliera, o di fornire loro maggiore assistenza tecnica e operativa per l'adempimento dei loro obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne.

2.Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio di tale Stato membro, l'Agenzia può effettuare un intervento rapido alle frontiere per un periodo limitato nel territorio di tale Stato membro ospitante.

3.Il direttore esecutivo valuta, approva e coordina le proposte di operazioni congiunte avanzate dagli Stati membri. Le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere sono preceduti da un'attenta, affidabile e aggiornata analisi dei rischi, che consente all'Agenzia di stabilire un ordine di priorità per le operazioni congiunte e gli interventi rapidi proposti, tenendo conto del livello di impatto attribuito alle sezioni di frontiera esterna in conformità con il regolamento (UE) n. 1052/2013 e della disponibilità di risorse.

4.Il direttore esecutivo, su parere del consiglio di vigilanza basato sui risultati della valutazione delle vulnerabilità, e tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia e del livello "analisi" del quadro situazionale europeo stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013, raccomanda allo Stato membro in questione di avviare e realizzare operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. L'Agenzia mette la sua attrezzatura tecnica a disposizione degli Stati membri ospitanti o partecipanti.

5. Gli obiettivi di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere possono essere conseguiti nell'ambito di un'operazione multifunzionale che può comprendere il salvataggio di persone che si trovano in pericolo in mare o altre funzioni di guardia costiera, la lotta contro il traffico di migranti o la tratta di esseri umani, operazioni di controllo del traffico di stupefacenti e gestione della migrazione, compresi l'identificazione, la registrazione, la raccolta di informazioni (debriefing) e il rimpatrio.

Articolo 15

Piano operativo per le operazioni congiunte

1.In preparazione di un'operazione congiunta, il direttore esecutivo, in cooperazione con lo Stato membro ospitante, redige un elenco delle attrezzature tecniche e del personale necessari, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro ospitante. Sulla base di tali elementi, l'Agenzia definisce una serie di misure di rinforzo operativo e tecnico e di attività di sviluppo delle capacità, da includere nel piano operativo.

2.Il direttore esecutivo stabilisce un piano operativo per le operazioni congiunte alle frontiere esterne. Il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante, in consultazione con gli Stati membri partecipanti, concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi dell'operazione congiunta.

3.Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti. Esso copre tutti gli aspetti considerati necessari per la realizzazione dell'operazione congiunta, fra cui i seguenti elementi:

a) una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell'operazione, scopo operativo compreso;

b) la durata prevedibile dell'operazione congiunta;

c) l'area geografica in cui si svolgerà l'operazione congiunta;

d) una descrizione dei compiti e istruzioni specifiche per le squadre europee di guardie costiere e di frontiera, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni ed equipaggiamento nello Stato membro ospitante;

e) la composizione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera e l'impiego di altro personale competente;

f) disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie di frontiera che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione gerarchica dei membri delle squadre;

g) le attrezzature tecniche da utilizzare durante l'operazione congiunta, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, il personale richiesto, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;

h) disposizioni dettagliate riguardo alla comunicazione immediata di incidenti al consiglio di amministrazione e alle competenti autorità pubbliche nazionali da parte dell'Agenzia;

i) un programma di rendiconto e valutazione contenente i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;

42 j) per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione e la legislazione applicabili nell'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta, compresi i riferimenti al diritto dell'Unione e internazionale in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco; a tale riguardo, il piano operativo è redatto conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

k) le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione o con le organizzazioni internazionali;

l) procedure per la creazione di un meccanismo di riferimento grazie al quale persone che necessitano di protezione internazionale, vittime della tratta di esseri umani, minori non accompagnati e persone in situazioni vulnerabili siano dirette alle autorità nazionali competenti per ricevere l'assistenza adeguata;

m) procedure per la creazione di un meccanismo inteso a ricevere e trasmettere all'Agenzia denunce contro guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali nel contesto di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere.

4.Eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo sono subordinati al consenso del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante, previa consultazione degli Stati membri partecipanti. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.

Articolo 16

Procedura di avvio di un intervento rapido alle frontiere

1. La richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare immediatamente esperti dell'Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro interessato.

2. Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione della richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro.

3.Nel decidere in merito alla richiesta presentata da uno Stato membro, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi dei rischi svolte dall'Agenzia e del livello "analisi" del quadro situazionale europeo definito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013, nonché dei risultati della valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 e di ogni altra informazione pertinente fornita dallo Stato membro interessato o da un altro Stato membro.

4.Il direttore esecutivo adotta una decisione in merito alla richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Contemporaneamente il direttore esecutivo notifica per iscritto la decisione allo Stato membro interessato e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali della stessa.

5.Se decide di avviare un intervento rapido alle frontiere, il direttore esecutivo invia squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, e, se necessario, decide di fornire un rinforzo immediato mediante una o più squadre europee di guardie costiere e di frontiera, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6.

6.Il direttore esecutivo, insieme allo Stato membro ospitante, elabora immediatamente, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data della decisione, un piano operativo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.

7.Non appena è stato concordato il piano operativo, il direttore esecutivo chiede agli Stati membri di inviare immediatamente le guardie di frontiera che fanno parte della riserva di rapido intervento. Il direttore esecutivo indica i profili e il numero delle guardie di frontiera richieste da ciascuno Stato membro tra quelle individuate nella riserva di rapido intervento esistente.

8.Parallelamente e se necessario, per garantire il rinforzo immediato delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento, il direttore esecutivo informa gli Stati membri del numero e dei profili richiesti delle guardie di frontiera da inviare in via aggiuntiva. Tali informazioni sono fornite per iscritto ai punti di contatto nazionali, con l'indicazione della data in cui deve avvenire l'operazione. Viene trasmessa agli stessi anche una copia del piano operativo.

9.In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, le decisioni relative all'invio della riserva di rapido intervento e ad eventuali spiegamenti aggiuntivi di squadre europee di guardie costiere e di frontiera sono prese dal vicedirettore esecutivo.

10.Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera assegnate alla riserva di rapido intervento siano immediatamente e senza eccezioni messe a disposizione dell'Agenzia. Gli Stati membri mettono inoltre a disposizione guardie di frontiera aggiuntive ai fini dell'invio di squadre europee di guardie costiere e di frontiera su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali.

11.La riserva di rapido intervento è inviata entro tre giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante. L'invio aggiuntivo di squadre europee di guardie costiere e di frontiera avviene se necessario, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della riserva di rapido intervento.

Articolo 17

Squadre di sostegno per la gestione della migrazione

1.Uno Stato membro che si trovi di fronte a pressioni migratorie sproporzionate in particolari punti di crisi alle sue frontiere esterne, caratterizzate da ampli flussi migratori misti, può chiedere un rinforzo tecnico e operativo da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. Tale Stato membro presenta una richiesta di rinforzo e una valutazione delle proprie esigenze all'Agenzia e ad altre agenzie competenti dell'Unione, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol.

2.Il direttore esecutivo, in coordinamento con altre agenzie competenti dell'Unione, valuta la richiesta di assistenza presentata dallo Stato membro e la valutazione delle sue esigenze allo scopo di definire un insieme completo di misure di rinforzo consistenti di varie attività coordinate dalle agenzie competenti dell'Unione, che dev'essere approvato dallo Stato membro interessato.

3.Il rinforzo operativo e tecnico fornito dalle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, dalle squadre europee di intervento per il rimpatrio e dagli esperti del personale dell'Agenzia nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione può comprendere:

a) il vaglio (screening) dei cittadini di paesi terzi che arrivano alle frontiere esterne, comprese l'identificazione e la registrazione di tali cittadini e la raccolta di informazioni dai medesimi (debriefing), nonché, se richiesto dallo Stato membro, il rilevamento delle loro impronte digitali;

b) la comunicazione di informazioni a persone in evidente bisogno di protezione internazionale o a persone che chiedono, o potrebbero chiedere, la ricollocazione;

c) l'assistenza tecnica e operativa nel settore del rimpatrio, compresa la preparazione e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio.

4.L'Agenzia assiste la Commissione nel coordinamento delle attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, in cooperazione con le altre agenzie competenti dell'Unione.

Articolo 18

Situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne

1.Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 5.

2.Ai fini del paragrafo 1, la Commissione provvede affinché l'Agenzia adotti una o più delle seguenti misure:

a) organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento, nonché, se del caso, squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive;

b) inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi;

c) coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con Stati membri vicini;

d) inviare attrezzature tecniche;

e) organizzare interventi di rimpatrio.

3.Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione della Commissione e su parere del consiglio di vigilanza, stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione della Commissione, comprese le attrezzature tecniche e il numero e i profili delle guardie di frontiera e degli altri membri del personale competenti necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione.

4.Parallelamente ed entro i due stessi giorni lavorativi, il direttore esecutivo presenta un progetto di piano operativo allo Stato membro interessato. Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato redigono il piano operativo entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione.

5.L'Agenzia invia quanto prima possibile, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, l'attrezzatura tecnica e il personale necessari attinti dalla riserva di rapido intervento di cui all'articolo 19, paragrafo 5, per l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione della Commissione. L'invio aggiuntivo di squadre europee di guardie costiere e di frontiera avviene, se necessario, in una seconda fase e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dall'invio della riserva di rapido intervento.

6.Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione della Commissione e a tale scopo coopera immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo concordato con il direttore esecutivo.

7.Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera e gli altri membri del personale competenti stabiliti dal direttore esecutivo in conformità del paragrafo 2. Gli Stati membri non possono far valere la situazione eccezionale di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 6.

Articolo 19

Composizione e impiego delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera

1. L'Agenzia impiega guardie di frontiera e altro personale competente in qualità di membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'Agenzia può inoltre impiegare esperti appartenenti al proprio personale.

2.Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto in merito ai profili e al numero complessivo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alla formazione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera tramite un contingente nazionale in base ai diversi profili stabiliti, designando guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.

3.Il contributo degli Stati membri, relativamente alle loro guardie di frontiera, a operazioni congiunte specifiche previste per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri tengono a disposizione dell'Agenzia le guardie di frontiera per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista.

4. Per quanto riguarda gli interventi rapidi alle frontiere, su proposta del direttore esecutivo dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione decide, a maggioranza di tre quarti, in merito ai profili e al numero minimo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione per una riserva di rapido intervento di squadre europee di guardie costiere e di frontiera. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale delle guardie di frontiera della riserva di rapido intervento. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva di rapido intervento tramite un contingente di esperti nazionali costituito sulla base dei diversi profili definiti, designando guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.

5.La riserva di rapido intervento è un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3% del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2% del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, e che ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione.

6.Laddove necessario, l'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento è immediatamente completato da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive. A tale scopo gli Stati membri, su richiesta dell'Agenzia, comunicano immediatamente il numero, i nomi e i profili delle guardie di frontiera attinte dal loro contingente nazionale che sono in grado di mettere a disposizione entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento rapido alle frontiere. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell'Agenzia a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera e gli altri membri del personale competenti che mettono a disposizione siano conformi ai profili e ai numeri decisi dal consiglio di amministrazione. La durata dello spiegamento è stabilita dallo Stato membro di origine ma in ogni caso non è inferiore a 30 giorni.

8. L'Agenzia contribuisce alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera con guardie di frontiera competenti distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali presso l'Agenzia. Il contributo degli Stati membri relativamente al distacco delle loro guardie di frontiera presso l'Agenzia per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera disponibili per il distacco, a meno che ciò non incida gravemente sull'adempimento dei compiti nazionali. In tali situazioni, gli Stati membri possono richiamare le loro guardie di frontiera distaccate.

La durata di tali assegnazioni può essere di 12 mesi, ma in ogni caso non è inferiore a tre mesi. Le guardie di frontiera distaccate sono considerate membri delle squadre e hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera è considerato lo Stato membro di origine.

Gli altri membri del personale impiegati dall'Agenzia su base temporanea che non sono qualificati per svolgere attività di controllo di frontiera svolgono soltanto funzioni di coordinamento durante le operazioni congiunte e non fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera.

9. L'Agenzia informa ogni anno il Parlamento europeo del numero di guardie di frontiera che ciascuno Stato membro ha destinato alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera a norma del presente articolo.

Articolo 20

Istruzioni alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera

1. Durante lo spiegamento delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, lo Stato membro ospitante impartisce istruzioni alle squadre conformemente al piano operativo.

2. L'Agenzia, tramite il suo agente di coordinamento, può comunicare allo Stato membro ospitante il suo parere sulle istruzioni impartite alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. In tal caso, lo Stato membro ospitante tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.

3.Qualora le istruzioni impartite alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera non siano conformi al piano operativo, l'agente di coordinamento ne informa immediatamente al direttore esecutivo, che può, se del caso, intervenire ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2.

4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

5.I membri delle squadre restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di origine. Lo Stato membro di origine predispone adeguate misure disciplinari o di altra natura conformemente al proprio diritto interno nel caso vi siano state violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale nel corso di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere.

Articolo 21

Agente di coordinamento

1. L'Agenzia garantisce l'attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi, compresa la presenza di membri del suo personale durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi alle frontiere.

2. Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell'Agenzia da inviare in qualità di agenti di coordinamento per ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro ospitante.

3. L'agente di coordinamento agisce a nome dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi all'impiego delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. Il suo ruolo è favorire la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ospitanti e partecipanti. In particolare, l'agente di coordinamento:

a) funge da interfaccia tra l'Agenzia e i membri delle squadre europee di guardie costiere e guardia di frontiera, fornendo assistenza, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro impiego;

b) controlla la corretta attuazione del piano operativo;

c) agisce a nome dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi all'impiego delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera e riferisce all'Agenzia su tutti tali aspetti;

d) riferisce all'Agenzia sugli aspetti relativi alla presentazione, da parte dello Stato membro, di garanzie sufficienti in materia di protezione dei diritti fondamentali nell'intero corso delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere;

e) riferisce al direttore esecutivo qualora le istruzioni impartite alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera dallo Stato membro ospitante non siano conformi al piano operativo.

4.Nel contesto delle operazioni congiunte o degli interventi rapidi alle frontiere, il direttore esecutivo può autorizzare l'agente di coordinamento a contribuire alla soluzione di eventuali disaccordi sull'esecuzione del piano operativo e sull'impiego delle squadre.

Articolo 22

Punto di contatto nazionale

Il centro nazionale di coordinamento istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1052/2013 funge da punto di contatto nazionale per la comunicazione con l'Agenzia su tutte le questioni attinenti alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera.

Articolo 23

Costi

1.L'Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione ai fini dell'impiego delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, inclusa la riserva di rapido intervento:

(a)spese di viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine;

(b)costi di vaccinazione;

(c)costi relativi ad assicurazioni specifiche;

(d)costi di assistenza sanitaria;

(e)diaria, spese di alloggio comprese;

(f)costi relativi alle attrezzature tecniche dell'Agenzia.

2.Il consiglio di amministrazione stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera.

Articolo 24

Sospensione e conclusione delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere

1.Dopo averne informato lo Stato membro interessato, il direttore esecutivo può porre termine alle operazioni congiunte e agli interventi rapidi alle frontiere se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di tali attività.

2.Il direttore esecutivo può revocare il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, oppure sospendere o concludere tale operazione o intervento, se il piano operativo non è rispettato dallo Stato membro ospitante.

3.Il direttore esecutivo revoca il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere.

Articolo 25

Valutazione delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere

Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali operazioni congiunte e progetti pilota, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere futuri e la inserisce nella propria relazione annuale consolidata delle attività.

Sezione 4

Rimpatrio

Articolo 26

Ufficio rimpatri

1. L'ufficio rimpatri è responsabile dello svolgimento delle attività dell'Agenzia relative ai rimpatri, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani. L'ufficio rimpatri assolve, in particolare, i seguenti compiti:

a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;

b) fornisce sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi di rimpatrio sono sottoposti a particolare pressione;

c) coordina l'uso di pertinenti sistemi di tecnologia dell'informazione e fornisce sostegno in materia di cooperazione consolare per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, organizza e coordina le operazioni di rimpatrio e fornisce sostegno alle partenze volontarie;

d)coordina le attività dell'Agenzia relative ai rimpatri di cui al presente regolamento;

e)organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche in materia di rimpatrio tra gli Stati membri;

f) finanzia o cofinanzia le operazioni, gli interventi e le attività di cui al presente capo mediante sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia.

2. Il sostegno operativo di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende misure intese ad aiutare gli Stati membri a espletare le procedure di rimpatrio svolte dalle autorità nazionali competenti, fornendo in particolare:

a)servizi d'interpretazione;

b)informazioni sui paesi terzi di rimpatrio;

c)consulenza sul trattamento e sulla gestione delle procedure di rimpatrio in conformità con la direttiva 2008/115/CE;

d)assistenza relativa alle misure necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili.

3.L'ufficio rimpatri mira a sviluppare sinergie e collegare le reti finanziate dall'Unione e i programmi in materia di rimpatrio in stretta cooperazione con la Commissione europea e la rete europea sulle migrazioni 43 .

4.L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio. L'Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali.

Articolo 27

Operazioni di rimpatrio

1. In conformità della direttiva 2008/115/CE, e senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia fornisce l'assistenza necessaria e, su richiesta di uno o più Stati membri partecipanti, assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni. L'Agenzia può, di propria iniziativa, proporre agli Stati membri di coordinare od organizzare operazioni di rimpatrio.

2.Gli Stati membri informano l'Agenzia, con cadenza almeno mensile, delle loro operazioni di rimpatrio programmate su scala nazionale, nonché delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto inteso a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario rinforzo operativo, compreso in termini di attrezzature tecniche. L'Agenzia può, di propria iniziativa, inserire nel piano operativo aperto le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che ritiene necessarie, sulla base di una valutazione delle necessità. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo aperto.

3. L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicura, su richiesta degli Stati membri partecipanti, o propone di propria iniziativa, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio collettive»). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 28 sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

4.L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicurare, su richiesta degli Stati membri partecipanti o di un paese terzo, o proporre di propria iniziativa, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, durante le quali alcuni rimpatriandi destinatari di una decisione di rimpatrio di un paese terzo sono trasferiti da detto paese terzo a un altro paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio miste»), a condizione che il paese terzo che ha emesso la decisione di rimpatrio sia vincolato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento, segnatamente mediante la presenza di osservatori del rimpatrio forzato e di scorte per i rimpatri forzati nel paese terzo.

5.Ciascuna operazione di rimpatrio è monitorata in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il monitoraggio delle operazioni di rimpatrio è svolto sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e verte sull'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriando nel paese terzo di rimpatrio.

6.L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni di rimpatrio con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia, dando priorità a quelle condotte da più di uno Stato membro, o a partire dai punti di crisi (hotspot).

Articolo 28

Riserva di osservatori del rimpatrio forzato

1. L'Agenzia costituisce una riserva di osservatori del rimpatrio forzato provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono attività di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.

2.Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero degli osservatori del rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli osservatori del rimpatrio forzato corrispondenti al profilo stabilito.

3. L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, gli osservatori del rimpatrio affinché sorveglino, per loro conto, la corretta attuazione dell'operazione di rimpatrio e prendano parte agli interventi di rimpatrio.

Articolo 29

Riserva di scorte per i rimpatri forzati

1. L'Agenzia costituisce una riserva di scorte per i rimpatri forzati provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono operazioni di rimpatrio in conformità dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.

2.Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero delle scorte per il rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito.

3. L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, tali scorte affinché scortino i rimpatriandi per loro conto e prendano parte agli interventi di rimpatrio.

Articolo 30

Riserva di esperti in materia di rimpatrio

1. L'Agenzia istituisce una riserva di esperti in materia di rimpatrio provenienti dagli organismi nazionali competenti e dal personale dell'Agenzia, che abbiano le capacità e le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività relative al rimpatrio e che siano stati formati conformemente all'articolo 35. Tali esperti sono messi a disposizione per svolgere compiti specifici, quali l'identificazione di particolari gruppi di cittadini di paesi terzi, l'acquisizione dei documenti di viaggio dai paesi terzi e la facilitazione della cooperazione consolare.

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero degli esperti in materia di rimpatrio da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli esperti corrispondenti al profilo stabilito.

3. L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, tali esperti durante le operazioni di rimpatrio e affinché prendano parte a interventi di rimpatrio.

Articolo 31

Squadre europee di intervento per i rimpatri

1.L'Agenzia istituisce, a partire dalle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30, squadre europee ad hoc di intervento per i rimpatri che saranno utilizzate durante gli interventi di rimpatrio.

2.Gli articoli 20, 21 e 23 si applicano, mutatis mutandis, alle squadre europee di intervento per i rimpatri.

Articolo 32

Interventi di rimpatrio

1. Nei casi in cui gli Stati membri debbano affrontare oneri pesanti nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti. Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia delle loro necessità in fatto di assistenza tecnica e operativa, e su tale base l'Agenzia elabora un piano aperto di interventi di rimpatrio.

2. Nei casi in cui gli Stati membri siano soggetti a una pressione specifica e sproporzionata nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento rapido di rimpatrio. L'Agenzia può proporre di propria iniziativa di fornire agli Stati membri tale assistenza tecnica e operativa. Un intervento rapido di rimpatrio può consistere nell'invio tempestivo di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti.

3. Il direttore esecutivo stabilisce senza indugio un piano operativo, di concerto con lo Stato membro ospitante e con gli Stati membri che desiderano partecipare a un intervento di rimpatrio.

4.Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti, e copre tutti gli aspetti necessari per effettuare l'intervento di rimpatrio, in particolare la descrizione della situazione, gli obiettivi, l'inizio e la durata prevedibile dell'intervento, la copertura geografica e l'eventuale invio in paesi terzi, la composizione della squadra di intervento europeo per i rimpatri, la logistica, le disposizioni finanziarie, le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le altre agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione, le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. Eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo sono subordinati al consenso del direttore esecutivo, dello Stato membro ospitante e degli Stati membri partecipanti. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti e al consiglio di amministrazione.

5.Il direttore esecutivo prende una decisione in merito al piano operativo quanto prima e, nel caso di cui al paragrafo 2, entro cinque giorni lavorativi. La decisione è immediatamente notificata per iscritto agli Stati membri interessati e al Consiglio di amministrazione.

6.L'Agenzia finanzia o cofinanzia gli interventi di rimpatrio con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1

Norme generali

Articolo 33

Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali

1.La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto internazionale pertinente, compresa la Convenzione relativa allo status di rifugiati, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.

2.Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.

3.Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

4.Nell'esecuzione dei suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali.

Articolo 34

Codici di condotta

1.L'Agenzia elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta applicabile a tutte le operazioni di controllo di frontiera di cui assicura il coordinamento. Il codice di condotta stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione internazionale, e applicabili a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia.

2.L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente un codice di condotta per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o organizzati dall'Agenzia. Tale codice di condotta descrive procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni e degli interventi di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

3.Il codice di condotta per i rimpatri terrà conto in particolare dell'obbligo degli Stati membri di prevedere un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE 44 , e della strategia in materia di diritti fondamentali.

4.L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente i propri codici di condotta in cooperazione con il forum consultivo.

Articolo 35

Formazione

1.L'Agenzia, in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri, sviluppa specifici strumenti formativi e fornisce alle guardie di frontiera e ad altri membri competenti del personale che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze. Esperti facenti parte dell'organico dell'Agenzia svolgono esercitazioni periodiche con le citate guardie di frontiera secondo il calendario della formazione avanzata e delle esercitazioni stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

2.L'Agenzia prende le iniziative necessarie per assicurare che tutte le guardie di frontiera e gli altri membri del personale degli Stati membri che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, come anche il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale e la ricerca e il soccorso.

3.L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale.

4.L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, di accesso alla protezione internazionale e per quanto riguarda il pertinente diritto del mare. L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione delle rispettive guardie di frontiera nazionali e del personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.

5.L'Agenzia offre inoltre al personale dei servizi nazionali competenti degli Stati membri corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

6.L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e i paesi terzi nel loro territorio.

7.L'Agenzia istituisce un programma di scambi inteso a consentire alle guardie di frontiera che partecipano alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera e al personale che prende parte alle squadre di intervento per i rimpatri di acquisire conoscenze o competenze specifiche grazie alle esperienze e alle buone prassi applicate all'estero, lavorando con le guardie di frontiera e il personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri in uno Stato membro diverso dal proprio.

Articolo 36

Ricerca e innovazione

1.L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza, come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla Commissione e agli Stati membri. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

2.L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca. L'Agenzia assiste la Commissione nella definizione e realizzazione dei pertinenti programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione.

3.L'Agenzia, nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare del programma specifico per l'attuazione di "Orizzonte 2020", attua le parti del programma quadro per la ricerca e l'innovazione che riguardano la sicurezza delle frontiere. A tal fine, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) la gestione di alcune fasi di esecuzione del programma e di alcune fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora quest'ultima abbia conferito all'Agenzia poteri ad hoc nell'atto di delega;

b) l'adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione abbia conferito all'Agenzia poteri ad hoc nell'atto di delega;

c) la fornitura di sostegno all'attuazione dei programmi, qualora la Commissione abbia conferito all'Agenzia poteri ad hoc nell'atto di delega.

4.L'Agenzia può pianificare e attuare progetti pilota concernenti le materie oggetto del presente regolamento.

Articolo 37

Acquisto di materiale tecnico

1. L'Agenzia può acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro, o noleggiare attrezzature tecniche da utilizzare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi alle frontiere, le operazioni di rimpatrio, gli interventi di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

2.L'Agenzia può acquistare attrezzature tecniche, quali le apparecchiature per il rilevamento delle impronte digitali, su decisione del direttore esecutivo in consultazione con il consiglio di amministrazione. L'acquisto o il noleggio di attrezzature comportanti costi ingenti a carico dell'Agenzia sono preceduti da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Tali eventuali spese sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione.

3.Ove l'Agenzia acquisti o noleggi attrezzature tecniche di grande rilievo, quali imbarcazioni o altri mezzi da pattugliamento costiero e in mare aperto, elicotteri o altri aeromobili o veicoli, si applicano le seguenti condizioni:

a) in caso di acquisto da parte dell'Agenzia o di comproprietà, l'Agenzia concorda con uno Stato membro che esso provveda all'immatricolazione dell'attrezzatura conformemente alla legislazione applicabile di tale Stato membro;

b) in caso di noleggio, l'attrezzatura è immatricolata in uno Stato membro.

4.Sulla base di un modello di accordo redatto dall'Agenzia, lo Stato membro di immatricolazione e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo le modalità che garantiscono i periodi di piena disponibilità delle risorse in comproprietà per l'Agenzia, nonché le condizioni d'uso dell'attrezzatura. Le attrezzature tecniche di proprietà esclusiva dell'Agenzia sono messe a disposizione dell'Agenzia su richiesta della stessa, e lo Stato membro di registrazione non può far valere la situazione eccezionale di cui all'articolo 38, paragrafo 4.

5.Lo Stato membro di immatricolazione o il fornitore dell'attrezzatura tecnica mettono a disposizione gli esperti e il personale tecnico necessari per un uso giuridicamente corretto e sicuro dell'attrezzatura tecnica.

Articolo 38

Parco attrezzature tecniche

1.L'Agenzia crea e conserva un registro centralizzato del parco attrezzature tecniche comprendente le attrezzature di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia e le attrezzature in comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia utilizzate per finalità di controllo delle frontiere esterne o di rimpatrio.

2.Il direttore esecutivo individua il numero minimo di attrezzature tecniche in funzione del fabbisogno dell'Agenzia, in particolare al fine di realizzare operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, in conformità del suo programma di lavoro per l'anno in questione.

Se il numero minimo di attrezzature tecniche dovesse rivelarsi insufficiente per eseguire il piano operativo concordato per le operazioni congiunte o gli interventi rapidi alle frontiere, l'Agenzia lo rivede in funzione di esigenze giustificate e di un accordo con gli Stati membri.

3.Il parco attrezzature tecniche è composta da un numero minimo di attrezzature identificate come necessarie all'Agenzia per tipo di attrezzatura tecnica. Le unità rientranti nel parco attrezzature tecniche sono utilizzate per le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi alle frontiere, le operazioni di rimpatrio o gli interventi di rimpatrio.

4.Gli Stati membri contribuiscono al parco attrezzature tecniche. Il loro apporto al parco attrezzature tecniche e l'utilizzo di queste per operazioni specifiche sono programmati sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi e nella misura in cui le attrezzature rientrano nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un anno determinato, gli Stati membri mettono a disposizione le attrezzature tecniche su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 30 giorni prima dell'utilizzo previsto. L'apporto al parco attrezzature tecniche è soggetto a revisione annua.

5.Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide su base annuale le regole relative alle attrezzature tecniche, in particolare il numero minimo complessivo per tipo di attrezzatura tecnica, le condizioni di invio e le modalità di rimborso dei costi. Per motivi di bilancio, la decisione è adottata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro annuale.

6. Il direttore esecutivo riferisce nel corso di ciascuna riunione del consiglio di amministrazione circa la composizione e l'invio delle attrezzature che fanno parte del parco attrezzature tecniche. Ove non sia raggiunto il numero minimo di attrezzature tecniche, il direttore esecutivo ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide senza indugio l'ordine di priorità nell'utilizzo delle attrezzature tecniche e adotta opportune misure per correggere le carenze individuate. Il consiglio di amministrazione comunica alla Commissione le carenze individuate e le misure adottate. La Commissione riferisce successivamente al Parlamento europeo e al Consiglio, esprimendo altresì la propria valutazione.

7.L'Agenzia informa annualmente il Parlamento europeo del numero di attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro si è impegnato a mettere a disposizione del parco attrezzature tecniche a norma del presente articolo.

8.Gli Stati membri registrano nel parco attrezzature tecniche tutti i mezzi di trasporto e le attrezzature operative acquistati nell'ambito delle azioni specifiche del Fondo sicurezza interna, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 o nell'ambito di qualsiasi altro finanziamento specifico dell'Unione messo a disposizione degli Stati membri al fine di incrementare la capacità operativa dell'Agenzia. Tale attrezzatura tecnica rientra nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un anno determinato.

Gli Stati membri rendono tali attrezzature tecniche disponibili per l'invio all'Agenzia su richiesta della stessa e non possono far valere la situazione eccezionale di cui al paragrafo 4.

9. L'Agenzia tiene il registro del parco attrezzature tecniche come segue:

a) classificazione per tipo di attrezzatura e per tipo di operazione;

b) classificazione per proprietario (Stato membro, Agenzia, altro);

c) numero complessivo delle attrezzature necessarie;

d) requisiti relativi all'equipaggio, se applicabile;

e) altre informazioni quali dati di immatricolazione, condizioni di trasporto e manutenzione, regimi nazionali di esportazione applicabili, istruzioni tecniche, ovvero altre informazioni necessarie per la corretta manipolazione delle attrezzature.

10.L'Agenzia finanzia al 100% l'utilizzo delle attrezzature tecniche rientranti nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite da un determinato Stato membro per un anno determinato. L'invio di attrezzature tecniche che non rientrano in tale numero minimo è cofinanziato dall'Agenzia fino a un massimo del 75% delle spese ammissibili, tenendo conto delle particolari circostanze degli Stati membri che inviano dette attrezzature tecniche.

Articolo 39

Compiti e competenze dei membri delle squadre

1. I membri delle squadre posseggono le capacità per svolgere tutti i compiti ed esercitare tutte le competenze relativi ai controlli di frontiera e ai rimpatri, nonché quelle necessarie per conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 562/2006 e della direttiva 2008/115/CE, rispettivamente.

2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre osservano il diritto dell'Unione e internazionale e rispettano i diritti fondamentali e la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

3. I membri delle squadre possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante, a meno che non siano stati autorizzati dallo Stato membro ospitante ad agire per suo conto.

4. I membri delle squadre indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, che esibiscono su richiesta.

5. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può vietare il porto di determinate armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle proprie guardie di frontiera o al personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri. Prima dell'invio dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, soltanto con il consenso dello Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, in presenza delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla sua legislazione nazionale. Lo Stato membro ospitante può, con il consenso dello Stato membro di origine, autorizzare i membri delle squadre a usare la forza in assenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.

7. Le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento possono essere usati per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri della squadra o di altre persone, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

8.Ai fini del presente regolamento lo Stato membro ospitante autorizza i membri delle squadre a consultare le sue banche dati nazionali e banche dati europee, se tale consultazione è necessaria per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Prima dell'invio dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

Tale consultazione è svolta nel rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in materia di protezione dei dati.

9.I provvedimenti di respingimento ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante o dai membri delle squadre se autorizzati dallo Stato membro ospitante ad agire per proprio conto.

Articolo 40

Documento di accreditamento

1.L'Agenzia, in collaborazione con lo Stato membro ospitante, rilascia ai membri delle squadre un documento, redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, che identifica il titolare e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 39. Nel documento figurano i seguenti dati di ciascun membro della squadra:

a) nome e cittadinanza;

b) grado o funzione;

c) una fotografia digitale recente; nonché

d) i compiti che è autorizzato ad eseguire.

2.Il documento è restituito all'Agenzia al termine dell'operazione congiunta, del progetto pilota, dell'intervento rapido alle frontiere, dell'operazione di rimpatrio o dell'intervento di rimpatrio.

Articolo 41

Responsabilità civile

1.Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile, conformemente alla sua normativa nazionale, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

2.Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto.

3.Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro ospitante o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

4.Eventuali controversie tra Stati membri quanto all'applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati tra loro, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 273 del TFUE.

5.Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati alle attrezzature dell'Agenzia durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

Articolo 42

Responsabilità penale

Durante lo svolgimento di un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazioni di rimpatrio o un intervento di rimpatrio, i membri delle squadre sono assimilati al personale dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati penali che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.

Sezione 2

Scambio di informazioni e protezione dei dati

Articolo 43

Sistemi di scambio di informazioni

1.L'Agenzia può prendere tutte le misure necessarie per agevolare lo scambio con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con le pertinenti agenzie dell'Unione, di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti. Essa sviluppa e gestisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate con detti interlocutori, nonché i dati personali di cui agli articoli 44, 46, 47 e 48 conformemente alla decisione 2001/264/CE del Consiglio 46 e della decisione (UE, Euratom) 2015/444 47 .

2.L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio con il Regno Unito e l'Irlanda di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti se esse sono inerenti alle attività cui tali paesi partecipano a norma dell'articolo 50 e dell'articolo 61, paragrafo 4.

Articolo 44

Protezione dei dati

1.Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.

2.Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia, anche in relazione al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

3.Fatti salvi gli articoli 46, 47 e 48, l'Agenzia può trattare i dati personali per scopi amministrativi.

4.Fatto salvo l'articolo 47, sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi o a terze parti dei dati personali trattati dall'Agenzia nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 45

Finalità del trattamento dei dati personali

1.L'Agenzia può trattare i dati personali solo per i seguenti scopi:

a) lo svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione a norma dell'articolo 46;

b) lo svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento di operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio a norma dell'articolo 47;

c) la facilitazione dello scambio di informazioni con gli Stati membri, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol o Eurojust conformemente all'articolo 46;

d) l'analisi del rischio da parte dell'Agenzia conformemente all'articolo 10;

e) l'identificazione e la localizzazione delle navi nel quadro di Eurosur conformemente all'articolo 48.

2.Qualsiasi trattamento di dati personali rispetta il principio di proporzionalità ed è strettamente limitato ai dati personali necessari per le finalità di cui al paragrafo 1.

3.Uno Stato membro o un'altra agenzia dell'Unione che fornisca dati personali all'Agenzia stabilisce la o le finalità per cui tali dati sono trattati, conformemente al paragrafo 1. Se non lo fa, l'Agenzia, in consultazione con il fornitore di dati personali in questione, effettua tale trattamento per stabilirne la necessità in relazione alla o alle finalità di cui al paragrafo 1 per le quali i dati saranno ulteriormente trattati. L'Agenzia può trattare informazioni per una finalità diversa da quella di cui al paragrafo 1 solo se autorizzata dal fornitore delle informazioni.

4. Gli Stati membri e le altre agenzie dell'Unione possono indicare, al momento del trasferimento di dati personali, le eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento o la fornitura delle informazioni, essi ne informano l'Agenzia. L'Agenzia si conforma a tali limitazioni.

Articolo 46

Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi alle frontiere e da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione

1.L'utilizzo, da parte dell'Agenzia, di dati personali raccolti e trasmessile dagli Stati membri o dal suo personale nel contesto di operazioni congiunte, progetti pilota e interventi rapidi alle frontiere, e da squadre di sostegno per la gestione della migrazione, è limitato:

a) ai dati personali concernenti persone che sono sospettate, per motivi ragionevoli, dalle autorità competenti degli Stati membri di coinvolgimento in attività criminali transfrontaliere, compreso il favoreggiamento di attività di immigrazione irregolare, tratta di esseri umani o atti di terrorismo;

b) ai dati personali relativi a persone che attraversano illegalmente le frontiere esterne e i cui dati sono raccolti dalle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, anche quando agiscono nel quadro delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

c) ai numeri di targa, numeri di telefono o numeri di identificazione delle navi, che sono necessari per indagare e analizzare le rotte e i metodi utilizzati ai fini dell'immigrazione irregolare e delle attività criminali transfrontaliere.

2.I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati dall'Agenzia nei seguenti casi:

a) quando la trasmissione all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol o Eurojust è necessaria per un uso in conformità ai rispettivi mandati e in conformità dell'articolo 51;

b) quando la trasmissione alle autorità degli Stati membri che sono responsabili del controllo delle frontiere, della migrazione, dell'asilo o delle attività di contrasto è necessaria per un uso in conformità alla legislazione nazionale e alle norme in materia di protezione dei dati nazionali e dell'UE;

c) quando ciò è necessario per l'elaborazione delle analisi dei rischi.

3.I dati personali sono cancellati subito dopo essere stati trasmessi all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol o Eurojust o alle autorità competenti degli Stati membri, o utilizzati per l'elaborazione delle analisi dei rischi. La durata di conservazione dei dati non supera in nessun caso i tre mesi dalla data della loro raccolta. Nel risultato delle analisi dei rischi, i dati sono resi anonimi.

Articolo 47

Trattamento dei dati personali nel contesto delle operazioni di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio

1. Quando svolge i suoi compiti di organizzazione e coordinamento delle operazioni di rimpatrio e conduce interventi di rimpatrio, l'Agenzia può trattare i dati personali dei rimpatriandi.

2.Il trattamento di tali dati personali è strettamente limitato ai dati personali che sono necessari ai fini dell'operazione di rimpatrio o dell'intervento di rimpatrio.

3.I dati personali sono cancellati non appena sia stato conseguito lo scopo per il quale erano stati raccolti, e al più tardi 30 giorni dopo il termine dell'operazione di rimpatrio o dell'intervento di rimpatrio.

4.Qualora uno Stato membro non trasmetta i dati personali dei rimpatriandi al vettore, l'Agenzia può procedere a tale trasmissione.

Articolo 48

Trattamento dei dati personali nel quadro di Eurosur

L'Agenzia può trattare dati personali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1052/2013.

Articolo 49

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.L'Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione 48 . Tali norme si applicano, fra l'altro, allo scambio, al trattamento e alla conservazione di informazioni classificate.

2.L'Agenzia applica i principi di sicurezza adottati in relazione al trattamento delle informazioni sensibili non classificate quali definiti nella decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e attuati dalla Commissione. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione di tali principi di sicurezza.

SEZIONE 3

Cooperazione da parte dell'Agenzia

Articolo 50

Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

1. L'Agenzia agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri e l'Irlanda e il Regno Unito in attività specifiche.

2. Il supporto che l'Agenzia offre in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere j), k) e l), comprende l'organizzazione di operazioni di rimpatrio di Stati membri a cui partecipino anche l'Irlanda e/o il Regno Unito.

3. L'applicazione del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra è sospesa fino alla data di conclusione di un accordo sulla portata delle disposizioni in materia di attraversamento, da parte delle persone, delle frontiere esterne.

Articolo 51

Collaborazione con le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali

1.L'Agenzia coopera con la Commissione, le altre istituzioni dell'Unione, il servizio europeo per l'azione esterna, Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Eurojust, il Centro satellitare dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché con altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, nei settori contemplati dal presente regolamento, e in particolare con gli obiettivi di prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera compreso il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il terrorismo.

A tal fine, l'Agenzia può cooperare con organizzazioni internazionali competenti nei settori contemplati dal presente regolamento.

2.Tale cooperazione si svolge nel quadro di accordi di lavoro conclusi con tali organismi. Tali accordi devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare. In ogni caso, l'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito a tali accordi.

3.L'Agenzia coopera con la Commissione in relazione ad attività svolte nell'ambito dell'Unione doganale nei casi in cui tali attività, compresa la gestione dei rischi doganali, sebbene al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento, possano sostenere la sua attuazione.

4.    Le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1 usano le informazioni ricevute dall'Agenzia esclusivamente entro i limiti delle loro competenze e nel rispetto dei diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati. La trasmissione ulteriore e ogni altra comunicazione di dati personali trattati dall'Agenzia ad altre agenzie, organi e organismi dell'Unione sono soggette ad accordi di lavoro specifici concernenti lo scambio di dati personali, nonché alla previa approvazione del garante europeo della protezione dei dati. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi prevedono che l'istituzione, l'agenzia, l'organo o l'organismo dell'Unione o l'organizzazione internazionale interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

5.L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori delle istituzioni, agenzie, organi e organismi dell'Unione o di organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività, in particolare alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, alle analisi dei rischi e alla formazione, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non comprometta la sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle analisi del rischio e alla formazione può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati. Per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota, la partecipazione di osservatori è subordinata all'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

Articolo 52

Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

1.L'Agenzia, in cooperazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

a) condividendo le informazioni derivanti dalla fusione e dall'analisi dei dati disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e altri sistemi di informazione ospitati dalle agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;

b) fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione mediante tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma, come i sistemi aerei pilotati a distanza;

c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche, nonché il sostegno alla formazione e allo scambio di personale, allo scopo di migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera;

d) condividendo le capacità, compresa la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità tra settori e attraverso le frontiere.

2.Le modalità della cooperazione nelle funzioni di guardia costiera dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente alle regole finanziarie applicabili alle agenzie.

3.La Commissione può adottare, sotto forma di raccomandazione, un manuale pratico sulla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera, contenente orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche per lo scambio di informazioni e la cooperazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale.

Articolo 53

Cooperazione con i paesi terzi

1. Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia agevola e incoraggia la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, in particolare con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali. L'Agenzia e gli Stati membri osservano norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi. L'instaurazione di una cooperazione con i paesi terzi consente di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio.

2.L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento, con il sostegno e di concerto con le delegazioni dell'Unione, così come nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, conformemente al diritto dell'Unione e alle sue politiche. Tali accordi di lavoro sono connessi alla gestione della cooperazione operativa. Tali accordi devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare.

3.In circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa, l'Agenzia può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne, e deve avere la possibilità di effettuare operazioni congiunte alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo. La Commissione è informata di tali attività.

4.L'Agenzia collabora con le autorità competenti dei paesi terzi nei casi di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio.

5.L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività alle frontiere esterne di cui all'articolo 13, alle operazioni di rimpatrio di cui all'articolo 27, agli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 32 e alla formazione di cui all'articolo 35, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 13, 27 e 35 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e la partecipazione alle attività di cui agli articoli 13 e 32 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

6.L'Agenzia partecipa all'attuazione di accordi internazionali conclusi dall'Unione con paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, che riguardino i settori contemplati dal presente regolamento.

7.L'Agenzia può beneficiare del finanziamento dell'Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alla politica dell'Unione in materia di relazioni esterne. Essa può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento.

8. Nel concludere accordi bilaterali con paesi terzi, gli Stati membri possono, in accordo con l'Agenzia, includere disposizioni concernenti il ruolo e le competenze dell'Agenzia di cui al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di esecuzione da parte dei membri delle squadre di guardie costiera e di frontiera europee inviate dall'Agenzia nelle operazioni congiunte, nei progetti pilota, negli interventi rapidi alle frontiere, nelle operazioni di rimpatrio o negli interventi di rimpatrio. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione.

9. L'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito alle attività di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 54

Funzionari di collegamento nei paesi terzi

1.L'Agenzia può inviare nei paesi terzi esperti facenti parte del proprio personale in qualità di funzionari di collegamento, cui deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti di cooperazione locale o regionale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e degli esperti della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, compresa la rete istituita a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio 49 .

2.Nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, è data priorità all'invio di funzionari di collegamento nei paesi terzi che sono, secondo l'analisi dei rischi, paesi di origine o transito di immigrazione irregolare. Per reciprocità, l'Agenzia può ricevere funzionari di collegamento distaccati da quei paesi terzi. Il consiglio di amministrazione adotta annualmente l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo. L'invio di funzionari di collegamento è approvato dal consiglio di amministrazione.

3.Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e al rimpatrio di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. Tali funzionari di collegamento si coordinano strettamente con le delegazioni dell'Unione.

4.La decisione di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è informato quanto prima e in modo esaustivo su tali attività.

Sezione 4

Quadro generale e organizzazione dell'Agenzia

Articolo 55

Natura giuridica e sede

1.L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.

2.L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.

3.L'Agenzia è indipendente per quanto attiene alle questioni tecniche e operative.

4.Essa è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

5.L'Agenzia ha sede a Varsavia (Polonia), fatta salva l'applicazione dell'articolo 56.

Articolo 56

Accordo di sede

1.Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, al vicedirettore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai loro familiari sono fissate in un accordo fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede.

2.Tale accordo è concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione, e al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

3.Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, ed adeguate reti di trasporti.

Articolo 57

Personale

1. Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione si applicano al personale dell'Agenzia.

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 21 e dell'articolo 32, paragrafo 6, può essere nominato agente di coordinamento o funzionario di collegamento soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea o al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, paragrafo 8, possono essere designati a integrare le squadre europee di guardie costiere e di frontiera soltanto esperti nazionali o guardie di frontiera distaccati da uno Stato membro presso l'Agenzia. L'Agenzia designa gli esperti nazionali che integreranno le squadre europee di guardie costiere e di frontiera in conformità del citato articolo.

3. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie disposizioni di esecuzione in accordo con la Commissione ai sensi dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire il distacco presso l'Agenzia di esperti nazionali e di guardie di frontiera degli Stati membri. Tali disposizioni tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 8, in particolare del fatto che gli esperti nazionali distaccati e le guardie di frontiera sono considerati membri delle squadre con le competenze e i compiti di cui all'articolo 39, e includono disposizioni sulle condizioni di invio.

Articolo 58

Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 59

Responsabilità

1.La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2.La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.

3.In materia di responsabilità extracontrattuale l'agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4.La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ad essi applicabili.

Articolo 60

Struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia

La struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia comprende:

a) un consiglio di amministrazione;

b) un direttore esecutivo;

c) un consiglio di vigilanza;

d) un forum consultivo; e

e) un responsabile dei diritti fondamentali.

Articolo 61

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione:

a) nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 68;

b) nomina i membri del consiglio di vigilanza ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2;

c) adotta decisioni che stabiliscono misure correttive ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6;

d) adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività svolte dall'Agenzia nell'anno precedente e la trasmette entro il 1° luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;

e) entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione, adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, un documento unico di programmazione contenente la programmazione pluriennale dell'Agenzia e il suo programma di lavoro per l'anno successivo, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

f) elabora procedure relative alle decisioni dei compiti operativi dell'Agenzia a capo del direttore esecutivo;

g) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma della sezione 5 del presente capo;

h) esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore, di concerto con il direttore esecutivo;

i) stabilisce il proprio regolamento interno;

50 j) stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia, in particolare il piano pluriennale in materia di politica del personale. In conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, il piano pluriennale in materia di politica del personale è trasmesso alla Commissione e all'autorità di bilancio, previo parere favorevole della Commissione;

k) adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

l) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;

m) ai sensi del paragrafo 7, esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");

n) adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, conformemente all'articolo 110 dello statuto.

o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

p) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, in base a un'analisi delle esigenze;

q) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Le proposte di decisione relative ad attività specifiche dell'Agenzia da svolgere alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.

3. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, comprese le attività in materia di ricerca.

4. Su richiesta dell'Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione ad attività specifiche.

Il consiglio di amministrazione delibera caso per caso alla maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione valuta se la partecipazione dell'Irlanda e/o del Regno Unito contribuisca alla realizzazione dell'attività in questione. Nella decisione viene fissato il contributo finanziario di detti paesi all'attività per la quale hanno presentato una richiesta di partecipazione.

5. Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione svolte dall'Agenzia.

6. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo ristretto, composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione e da tre membri del consiglio amministrazione, per assistere il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre decisioni, programmi e attività che saranno adottati dal consiglio di amministrazione e quando necessario, per motivi d'urgenza, per prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione.

7.Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 62

Composizione del consiglio di amministrazione

1.Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione, tutti aventi diritto di voto. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

2.I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al loro grado di esperienza e alle loro competenze di alto livello nel settore della cooperazione operativa in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione e si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

3.I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte alle attività dell'Agenzia. Ciascuno di essi ha un rappresentante e il relativo supplente nel consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono stati elaborati accordi che precisano la natura, la portata e le modalità particolareggiate della partecipazione di tali paesi al lavoro dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

Articolo 63

Programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale

1.Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un documento di programmazione contenente la programmazione pluriennale e il programma annuale per l'anno successivo, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione trasmette tale documento al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

2.Il documento di cui al paragrafo 1 diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

3.La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva per il medio e lungo termine, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato, nonché la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione pluriennale definisce le aree strategiche di intervento e illustra le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi. Essa comprende una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nonché le azioni connesse a tale strategia.

4.La programmazione pluriennale è attuata attraverso programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornata in base all'esito delle valutazioni di cui all'articolo 80. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l'anno successivo.

5.Il programma di lavoro annuale contiene una descrizione delle attività da finanziare, comprendente gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Esso contiene inoltre un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, in conformità ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con la programmazione pluriennale. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

6.Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo il programma legislativo dell'Unione nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne e del rimpatrio.

7.Quando, dopo l'adozione di un programma di lavoro annuale, è affidato un nuovo compito all'Agenzia, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale.

8.Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura che si applica all'adozione del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Articolo 64

Presidenza del consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le sue funzioni.

2.Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. Nel rispetto della presente disposizione, la durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è prorogabile una volta.

Articolo 65

Riunioni

1.Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

2.Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

3.Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4.L'Irlanda e il Regno Unito sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5.Il consiglio di amministrazione può invitare un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

6.Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

7.I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

8.L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 66

Votazioni

1.Fatti salvi l'articolo 61, paragrafo 1, lettere e) e g), l'articolo 64, paragrafo 1, e l'articolo 68, paragrafi 2 e 4, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.

2.Ogni membro dispone di un voto. Il direttore esecutivo non partecipa al voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto.

3.Il regolamento interno stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.

4.I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen hanno diritti di voto limitati conformemente ai rispettivi accordi. Al fine di consentire ai paesi associati di esercitare il loro diritto di voto, l'Agenzia indica in dettaglio l'ordine del giorno, individuando i punti per i quali è stato concesso un diritto di voto limitato.

Articolo 67

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1.L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo, che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Nel rispetto delle rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.

2.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni, in particolare sull'attuazione e sul monitoraggio della strategia in materia di diritti fondamentali, sulla relazione annuale di attività consolidata relativa alle attività dell'Agenzia per l'anno precedente, sul programma di lavoro per l'anno successivo e sulla programmazione pluriennale dell'Agenzia.

3.Il direttore esecutivo è investito delle funzioni e dei poteri seguenti:

a) preparare e attuare le decisioni, i programmi e le attività adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile;

b) prendere tutte le iniziative opportune, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire la gestione e il funzionamento quotidiani dell'Agenzia, secondo il disposto del presente regolamento;

c) preparare ogni anno il documento di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

d) preparare ogni anno la relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione;

e) redigere un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 75 ed eseguire il bilancio a norma dell'articolo 76;

f) delegare i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera i);

g) adottare una decisione relativa a misure correttive in conformità all'articolo 12, paragrafo 5, ivi compreso proporre agli Stati membri di avviare e realizzare operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere o un'altra azione di cui all'articolo 13, paragrafo 2;

h) valutare, approvare e coordinare le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte o agli interventi rapidi alle frontiere conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;

i) assicurare l'attuazione dei piani operativi di cui agli articoli 15 e 16 e all'articolo 32, paragrafo 4;

j) valutare la richiesta di assistenza da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione presentata da uno Stato membro e valutare le necessità di quest'ultimo, di concerto con le agenzie dell'Unione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2;

k) assicurare l'attuazione delle decisioni della Commissione di cui all'articolo 18;

l) revocare il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere o sospendere o mettere fine a tali operazioni in conformità dell'articolo 24;

m) valutare i risultati delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere conformemente all'articolo 25;

n) individuare il numero minimo di attrezzature tecniche in funzione del suo fabbisogno, in particolare al fine di poter realizzare le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere, in conformità dell'articolo 38, paragrafo 2;

o) preparare un piano di azione a seguito delle conclusioni delle relazioni di audit e delle valutazioni interne ed esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e riferire sui progressi compiuti ogni sei mesi alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;

p) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

q) elaborare una strategia antifrode dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione.

4. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

5. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.

Articolo 68

Nomina del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo

1.La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo e di vicedirettore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed eventualmente sulla stampa o su siti Internet.

2.Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione, agendo su proposta della Commissione, ha potere di revoca del direttore esecutivo secondo la medesima procedura.

3.Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

4.Su proposta della Commissione previa consultazione del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata pertinente competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della pertinente esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del vicedirettore esecutivo secondo la medesima procedura.

5. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

6.Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

7.Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Esso può essere prorogato dal consiglio d'amministrazione una sola volta, per un periodo della durata massima di cinque anni.

Articolo 69

Consiglio di vigilanza

1.Il consiglio di vigilanza fornisce consulenza al direttore esecutivo in merito ai seguenti aspetti:

a) le raccomandazioni che il direttore esecutivo formula all'indirizzo di uno Stato membro interessato, di avviare e realizzare operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere conformemente all'articolo 14, paragrafo 4;

b) le decisioni che devono essere prese dal direttore esecutivo all'indirizzo degli Stati membri sulla base del risultato della valutazione delle vulnerabilità effettuata dall'Agenzia in conformità dell'articolo 12;

c) le misure che devono essere adottate per l'attuazione pratica della decisione della Commissione relativa a una situazione che richieda un intervento urgente alle frontiere esterne, comprese le attrezzature tecniche e il personale necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3.

2.Il consiglio di vigilanza è composto dal vicedirettore esecutivo, da quattro altri alti funzionari dell'Agenzia nominati dal consiglio di amministrazione e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione. Il consiglio di vigilanza è presieduto dal direttore esecutivo.

3.Il consiglio di vigilanza risponde al consiglio di amministrazione.

Articolo 70

Forum consultivo

1.Un forum consultivo è istituito dall'Agenzia per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione in questioni legate ai diritti fondamentali.

2.L'Agenzia invita l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre pertinenti organizzazioni a partecipare al forum consultivo. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide la composizione e i metodi di lavoro del forum consultivo nonché le modalità di trasmissione delle informazioni allo stesso.

3.Il forum consultivo è consultato sull'ulteriore sviluppo e attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali, sui codici di condotta e sul programma comune di base per la formazione.

4.Il forum consultivo prepara una relazione annuale sulle sue attività. Tale relazione è resa pubblica.

5.Il forum consultivo può accedere a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali, anche mediante visite in loco effettuate durante le operazioni congiunte o gli interventi rapidi alle frontiere con l'accordo dello Stato membro ospitante.

Articolo 71

Responsabile dei diritti fondamentali

1.Il consiglio di amministrazione designa un responsabile dei diritti fondamentali che dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali.

2.Il responsabile dei diritti fondamentali è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali, riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e collabora con il forum consultivo. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce periodicamente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali.

3.Il responsabile dei diritti fondamentali è consultato in merito ai piani operativi redatti in conformità degli articoli 15 e 16 e dell'articolo 32, paragrafo 4, e ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia.

Articolo 72

Meccanismo di denuncia

1.L'Agenzia, in collaborazione con il responsabile dei diritti fondamentali, adotta le misure necessarie a istituire un meccanismo di denuncia in conformità al presente articolo, inteso a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia.

2.Qualsiasi persona che sia direttamente interessata dalle azioni del personale che partecipa a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio, e che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni, o un terzo che intervenga per conto di tale persona, può presentare una denuncia per iscritto all'Agenzia.

3.Solo le denunce comprovate riguardanti violazioni concrete dei diritti fondamentali sono ricevibili. Denunce anonime, futili, vessatorie, ipotetiche, imprecise o in cattiva fede sono escluse dal meccanismo di denuncia.

4.Il responsabile dei diritti fondamentali è competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto ad una buona amministrazione. A tal fine, il responsabile dei diritti fondamentali esamina la ricevibilità di una denuncia, registra le denunce ricevibili, inoltra ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo, trasmette le denunce riguardanti le guardie di frontiera allo Stato membro di origine e registra il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro.

5.In caso di denuncia registrata nei confronti di un membro del personale dell'Agenzia, il direttore esecutivo assicura un seguito appropriato, comprese misure disciplinari se necessario. Il direttore esecutivo riferisce al responsabile dei diritti fondamentali i risultati e il seguito dato dall'Agenzia alla denuncia.

6.In caso di denuncia registrata nei confronti di una guardia di frontiera di uno Stato membro ospitante o di un membro delle squadre, compresi i membri distaccati della squadra o gli esperti nazionali distaccati, lo Stato membro di origine assicura un seguito appropriato, comprese, se necessarie, misure disciplinari o altre misure in conformità del diritto nazionale. Lo Stato membro interessato riferisce al responsabile dei diritti fondamentali i risultati e il seguito dato alla denuncia.

7.Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione i risultati e il seguito dato alle denunce da parte dell'Agenzia e degli Stati membri.

8.In conformità con il diritto ad una buona amministrazione, se una denuncia è ricevibile, il denunciante è informato del fatto che una denuncia è stata registrata, che è stata avviata una valutazione e che riceverà una risposta non appena sarà disponibile. Se una denuncia non è ricevibile, il denunciante è informato dei motivi e riceve informazioni sulle ulteriori opzioni per affrontare il suo problema.

9.Il responsabile dei diritti fondamentali, dopo aver consultato il forum consultivo, elabora un modulo di denuncia standardizzato che richiede informazioni dettagliate e specifiche sull'asserita violazione di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali sottopone tale modulo al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione.

L'Agenzia provvede a che il modulo di denuncia standardizzato sia disponibile nelle lingue più comuni e reso disponibile sul sito web dell'Agenzia e su supporto cartaceo nel corso di tutte le attività dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali prende in considerazione le denunce anche quando non sono presentate mediante il modulo di denuncia standardizzato.

10.I dati personali contenuti in una denuncia devono essere gestiti e trattati dall'Agenzia e dal responsabile dei diritti fondamentali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e dagli Stati membri a norma della direttiva 95/46/CE e della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Con la presentazione della denuncia si presume che il denunciante acconsenta al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'articolo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia e del responsabile dei diritti fondamentali.

Al fine di tutelare gli interessi dei denuncianti, le denunce devono essere trattate in maniera riservata a meno che il denunciante rinunci al diritto alla riservatezza. Per i denuncianti che rinunciano al diritto alla riservatezza resta inteso che essi accettano che il responsabile dei diritti fondamentali o l'Agenzia ne divulghino l'identità in relazione alla questione oggetto della denuncia.

Articolo 73

Regime linguistico

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 51 .

2.Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 342 del TFUE, sia la relazione annuale di attività consolidata, sia il programma di lavoro di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

3.I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 74

Trasparenza e comunicazione

1.Quando tratta le domande di accesso ai documenti in suo possesso, l'Agenzia è soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.L'Agenzia può comunicare informazioni di propria iniziativa nell'ambito dei settori contemplati dal suo mandato. Essa rende pubblica la relazione annuale di attività consolidata di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera d), e garantisce, in particolare, che il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività.

3.Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4.Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Ha inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.

5.Le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 del TFUE.

Sezione 5

Disposizioni finanziarie

Articolo 75

Bilancio

1. Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell'agenzia comprendono:

a) un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);

b) un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, secondo quanto previsto nei rispettivi accordi che stabiliscono il contributo finanziario;

c) un finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle regole finanziarie di cui all'articolo 78 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione;

d) i compensi per i servizi forniti;

e) ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.

2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese per il personale, l'amministrazione, le infrastrutture e il funzionamento.

3. Il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

4. Le entrate e le spese risultano in pareggio.

5. Sulla base del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia predisposto dal direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia, che comprende una tabella provvisoria dell'organico, e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione il progetto definitivo di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico corredato del programma preliminare di lavoro, entro il 31 marzo.

7.La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

8.Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale. Essa trasmette le stime all'autorità di bilancio ai sensi degli articoli 313 e 314 del TFUE.

9.L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'agenzia.

10.Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, è sottoposto agli opportuni adeguamenti.

11.Qualsiasi modifica del bilancio, ivi inclusa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.

12.Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione 52 .

13.In vista del finanziamento di interventi rapidi alle frontiere e di interventi di rimpatrio, il bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione comprende una riserva finanziaria operativa pari almeno al 4% della dotazione prevista per le attività operative. La riserva è mantenuta nel corso di tutto l'anno.

Articolo 76

Esecuzione e controllo del bilancio

1.Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.

2.Entro il 1º marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno n + 1), il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno n) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 147 del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio 53 .

3.L'Agenzia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno n entro il 31 marzo dell'anno n + 1.

4. Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Agenzia per l'anno n, consolidati con i conti della Commissione, entro il 31 marzo dell'anno n + 1.

5.Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia per l'anno n, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.

6.Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia per l'anno n.

7.Entro il 1° luglio dell'anno n + 1, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.

8.I conti definitivi per l'anno n sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno n + 1.

9.Al più tardi il 30 settembre dell'anno n + 1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.

10.Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio n.

11.Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, prima del 15 maggio dell'anno n + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 77

Lotta antifrode

1.Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

2.La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione da parte dell'Agenzia.

3.L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 54 , per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall'Agenzia 55 .

4.Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 78

Disposizioni finanziarie

Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 33 bis del regolamento (CE) n. 562/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Se il parere del comitato deve essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura viene chiusa senza esito qualora, entro la scadenza prevista per la trasmissione di un parere, lo decida la presidenza del comitato o lo richieda la maggioranza di due terzi dei membri del comitato.

4.Nei casi in cui il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

Articolo 80

Valutazione

1.Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione effettua una valutazione per esaminare, in particolare, l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti fondamentali nell'applicazione del presente regolamento.

2.La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. La relazione di valutazione e le conclusioni sulla relazione sono rese pubbliche.

3.Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.

Articolo 81

Abrogazione

1.Il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio 56 sono abrogati.

2.I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento secondo l'allegato.

Articolo 82

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 19, paragrafo 5, e gli articoli 28, 29, 30 e 31 si applicano a decorrere da tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE

1.2.Settore interessato nella struttura ABM/ABB 57

Settore: Migrazione e affari interni

Attività: Sicurezza e tutela delle libertà

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 58

La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'obiettivo della presente proposta è istituire una guardia costiera e di frontiera europea per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea, allo scopo di gestire efficacemente la migrazione e di garantire un livello elevato di sicurezza all'interno dell'Unione, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone nell'Unione stessa. La proposta fa parte di un insieme di misure presentate dalla Commissione per rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'UE, come annunciato nella comunicazione della Commissione che accompagna tali misure e intitolata "Una guardia costiera e di frontiera europea e una gestione efficace delle frontiere esterne dell'Europa".

Nel 2015 l'Unione europea ha sperimentato pressioni straordinarie alle sue frontiere esterne: si calcola che un milione e mezzo di persone abbiano attraversato le frontiere illegalmente tra il gennaio e il novembre di quest'anno. La scala stessa dei flussi migratori misti che hanno passato le frontiere esterne dell'Unione e i movimenti secondari che ne sono conseguiti hanno dimostrato che le strutture esistenti a livello dell'Unione e degli Stati membri sono inadeguate ad affrontare le sfide derivanti da un fenomeno così ampio. Nello spazio Schengen senza frontiere interne, l'immigrazione irregolare attraverso le frontiere esterne di uno Stato membro incide su tutti gli altri Stati membri. Movimenti secondari di proporzioni significative hanno indotto vari Stati membri a reintrodurre i controlli di frontiera alle loro frontiere interne, compromettendo in tal modo il funzionamento e la coerenza dello spazio Schengen.

Nell'intero corso dell'attuale crisi migratoria è emerso chiaramente che lo spazio Schengen senza frontiere interne è sostenibile solo se si provvede efficacemente alla sicurezza e alla protezione delle frontiere esterne. Il controllo delle frontiere esterne dell'Unione è un interesse comune e condiviso e dev'essere svolto sulla base di norme rigorose e uniformi a livello di Unione.

Le preoccupazioni dei cittadini sono state ulteriormente alimentate dall'aggravarsi dei problemi in materia di sicurezza in seguito agli attentati terroristici di quest'anno. Pur non potendo garantire mai una sicurezza completa, le frontiere possono offrire un notevole contributo in termini di sicurezza e di intelligence per sventare futuri attentati. Tale funzione è diventata ancora più importante alla luce del crescente fenomeno dei combattenti stranieri coinvolti negli attacchi terroristici. Rafforzare la sicurezza alle frontiere esterne è quindi essenziale per ripristinare la fiducia dei cittadini.

Uno spazio di circolazione unico senza frontiere esterne è sostenibile solo se le frontiere esterne sono efficacemente protette. Una catena è sempre forte solo quanto il suo anello più debole: occorre pertanto muovere un passo deciso verso un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. Questa iniziativa è possibile solo se condivisa tra tutti gli Stati membri, sulla base dei principi di solidarietà e responsabilità che tutte le istituzioni dell'UE hanno accettato come principi guida nell'affrontare la crisi migratoria.

L'agenda europea sulla migrazione ha indicato l'esigenza di avanzare verso una gestione condivisa delle frontiere esterne, in linea con l'obiettivo di "instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne" previsto dall'articolo 77 del TFUE. Nel discorso sullo stato dell'Unione pronunciato a settembre, il presidente Juncker ha annunciato che la Commissione avrebbe presentato entro la fine dell'anno iniziative ambiziose a questo riguardo, riguardanti, come è stato in seguito confermato nel programma di lavoro della Commissione per il 2016, una guardia di frontiera e una guardia costiera europea pienamente operativa.

Il presente progetto di regolamento stabilisce i principi generale della gestione integrata delle frontiere a livello europeo; istituisce una guardia costiera e di frontiera europea e un'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, sviluppata sulla base di Frontex. Obiettivo del presente progetto di regolamento è provvedere a una gestione più integrata delle frontiere esterne dell'UE, fra l'altro istituendo un'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera con competenze maggiori di quelle di cui attualmente dispone Frontex nei settori della gestione delle frontiere esterne e del rimpatrio. Il presente progetto di regolamento affida all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera le competenze aggiuntive necessarie per mettere in opera efficacemente la gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, colmare le carenze della gestione delle frontiere a livello nazionale e rispondere a flussi migratori senza precedenti come quelli che hanno raggiunto le frontiere esterne dell'Unione europea quest'anno.

Assegnare tali competenze aggiuntive al livello europeo della guardia costiera e di frontiera è essenziale per impedire che le carenze della gestione delle frontiere esterne o flussi migratori imprevisti compromettano il corretto funzionamento dello spazio Schengen. Gli Stati membri non possono affrontare adeguatamente le sfide sorte dalla crisi migratoria se agiscono in modo scoordinato. La gestione integrata delle frontiere è una responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e delle autorità nazionali competenti in materia di gestione delle frontiere, compresa la guardia costiera nella misura in cui svolge compiti di controllo di frontiera: insieme queste entità costituiscono la guardia costiera e di frontiera europea.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

I seguenti obiettivi specifici sono definiti sulla base dei compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 7 della proposta. Tuttavia, la ripartizione degli obiettivi specifici tiene conto del quadro ABM/ABB stabilito dall'agenzia Frontex ai fini del suo programma di lavoro per il 2016, tenendo conto dei nuovi compiti previsti dal regolamento e di alcuni adattamenti necessari 59 .

Obiettivo specifico 1: Sostegno alla gestione delle frontiere esterne

-    coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne;

-    assistere gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, coordinando ed organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare;

-    assistere gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, mediante interventi rapidi alle frontiere esterne degli Stati membri che devono far fronte a pressioni specifiche o sproporzionate, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare;

-    istituire e impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera, compresa una riserva di rapido intervento, da impiegare durante operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, nonché nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

-    inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera e attrezzature tecniche per fornire assistenza nelle operazioni di screening, identificazione e rilevamento delle impronte digitali svolte dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

-    inviare l'attrezzatura e il personale necessari per la riserva di rapido intervento ai fini dell'esecuzione pratica delle misure che devono essere adottate in una situazione di emergenza alle frontiere esterne.

Obiettivo specifico 2: Sostegno alle autorità degli Stati membri che svolgono funzioni di guardia costiera

-    cooperare con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima per aiutare le autorità nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera: a) fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, e b) coordinando operazioni multifunzionali.

Obiettivo specifico 3: Sostegno all'esecuzione di rimpatri effettivi

-    sostenere e rafforzare la cooperazione tecnica e operativa tra gli Stati membri, così come con le autorità dei paesi terzi interessati e i portatori d'interessi;

-    coordinare e organizzare operazioni di rimpatrio;

-    assistere gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa per adempiere l'obbligo di rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, anche mediante il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio;

-    istituire e inviare squadre europee di intervento per i rimpatri durante gli interventi di rimpatrio.

Obiettivo specifico 4: Analisi del rischio e valutazioni delle vulnerabilità

-    istituire un centro di monitoraggio e analisi dei rischi dotato della capacità di controllare i flussi migratori e svolgere analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere;

- effettuare valutazioni delle vulnerabilità, compresa la verifica della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e pressioni alle frontiere esterne.

Obiettivo specifico 5: Formazione

- assistere gli Stati membri in materia di formazione delle guardie di frontiera nazionali e di esperti in materia di rimpatrio, compresa la definizione di standard comuni di formazione.

Obiettivo specifico 6: Gestione delle risorse comuni e attività di ricerca e sviluppo

-    istituire un parco di attrezzature tecniche da impiegare in operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni e interventi di rimpatrio;

-    istituire squadre di osservatori e di scorte per i rimpatri forzati e di specialisti in materia di rimpatrio;

-    sostenere l'elaborazione di norme tecniche per l'attrezzatura, specialmente per il comando, il controllo e la comunicazione a livello tattico, nonché la sorveglianza tecnica per garantire l'interoperabilità a livello di Unione e nazionale;

-    partecipare allo sviluppo e alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza quali sistemi aerei a pilotaggio remoto, ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal regolamento.

Obiettivo specifico 7: Eurosur e monitoraggio della situazione

-    prestare la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare sviluppando, aggiornando e coordinando il quadro di Eurosur conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-    sviluppare e gestire, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti nella gestione delle frontiere esterne, dell'immigrazione irregolare e del rimpatrio, in stretta collaborazione con la Commissione, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e la rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio.

Obiettivo specifico 8: Relazioni esterne e diritti fondamentali

-    assistere gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della cooperazione operativa reciproca nel settore della gestione delle frontiere esterne e del rimpatrio, compreso l'invio di funzionari di collegamento;

-    garantire la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei compiti dell'Agenzia e degli Stati membri nel quadro del regolamento, in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fra l'altro tramite la creazione di un meccanismo di denuncia per trattare le denunce relative a eventuali violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività svolte dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.

Attività ABM/ABB interessate

Attività 18 02: Solidarietà — Frontiere esterne, visti e libera circolazione delle persone

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La presente proposta stabilisce i principi generali per una gestione europea integrata delle frontiere allo scopo di gestire efficacemente la migrazione e garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione europea, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone nell'Unione.

La gestione integrata delle frontiere consiste di misure nei paesi terzi, misure attuate congiuntamente con paesi terzi vicini, misure di controllo di frontiera alla frontiera esterna e misure attuate nello spazio di libera circolazione, compresi i rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiorno illegalmente in uno Stato membro.

La presente proposta istituisce la guardia costiera e di frontiera europea, che è responsabile della gestione integrata delle frontiere e, rispetto al mandato conferito a Frontex, rafforza i poteri dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera in tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere. La guardia costiera e di frontiera europea è composta dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali competenti per la gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. Il compito della guardia costiera e di frontiera è attuare la gestione europea integrata delle frontiere secondo il principio della responsabilità condivisa. Poiché tutte le guardie di frontiera nazionali, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, attuano la gestione europea integrata delle frontiere, esse sono guardie costiere e di frontiera europee e al tempo stesso nazionali.

Per riflettere i cambiamenti delle competenze di Frontex, l'Agenzia dev'essere ribattezzata Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il ruolo essenziale della guardia costiera e di frontiera europea è definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, verificare l'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne degli Stati membri, svolgere valutazioni delle vulnerabilità e provvedere affinché siano colmate le carenze nella gestione delle frontiere esterne da parte delle autorità nazionali, fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, e garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne, nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrà disporre di una panoramica ampia ed efficace per poter stabilire se uno Stato membro è in grado di attuare la normativa applicabile dell'UE e se vi siano carenze nella gestione delle frontiere di uno Stato membro, in modo da evitare che aumenti dei flussi migratori provochino gravi problemi alle frontiere esterne. A tali scopi, la presente proposta stabilisce gli elementi elencati qui di seguito per potenziare il ruolo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera rispetto a quello di Frontex.

Istituire un centro di monitoraggio e analisi dei rischi dotato della capacità di controllare i flussi migratori diretti nell'Unione europea e all'interno della stessa e di svolgere analisi dei rischi che devono essere applicate dagli Stati membri e che contemplano tutti gli aspetti pertinenti alla gestione integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di paesi terzi nell'Unione europea, la prevenzione della criminalità transfrontaliera compresa l'agevolazione dell'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il terrorismo, nonché la situazione nei paesi terzi vicini allo scopo di sviluppare un meccanismo di pre-allarme che analizzi i flussi migratori diretti nell'UE.

Funzionari di collegamento dell'Agenzia da inviare negli Stati membri in modo che l'Agenzia possa provvedere a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite l'analisi dei rischi, lo scambio d'informazioni ed Eurosur, ma anche con la presenza sul terreno. Il compito dei funzionari di collegamento è favorire la cooperazione tra l'Agenzia e gli Stati membri e in particolare sostenere la raccolta di informazioni richiesta dall'Agenzia per eseguire la valutazione delle vulnerabilità e controllare le misure prese dagli Stati membri alle frontiere esterne.

Un ruolo di supervisione per l'Agenzia, che dovrà svolgere una valutazione delle vulnerabilità per verificare la capacità degli Stati membri di affrontare le sfide alle loro frontiere esterne mediante una valutazione delle attrezzature e delle risorse degli Stati membri e i loro piani di emergenza. Il direttore esecutivo, su parere di un consiglio di vigilanza creato all'interno dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, definirà le misure che dovranno essere prese dagli Stati membri interessati e stabilirà un termine entro il quale tali misure dovranno essere adottate. La decisione del direttore esecutivo sarà vincolante per gli Stati membri interessati e se le misure necessarie non saranno prese entro il termine stabilito la questione sarà sottoposta al consiglio di amministrazione che prenderà un'ulteriore decisione. In caso di mancato intervento da parte dello Stato membro, che rischi di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione potrà adottare una decisione esecutiva per un intervento diretto da parte dell'Agenzia.

Nuove procedure per affrontare le situazioni che richiedono un'azione urgente laddove uno Stato membro non intraprenda l'azione correttiva necessaria secondo la valutazione delle vulnerabilità, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficace il controllo delle frontiere esterne in misura tale da compromettere il funzionamento dello spazio Schengen. In tal caso la Commissione adotterà una decisione di esecuzione che definisca le misure che devono essere attuate dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera secondo quanto previsto dal presente regolamento e che imponga allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera stabilirà allora le azioni da intraprendere per l'esecuzione pratica delle misure indicate nella decisione della Commissione e interverrà direttamente nello Stato membro interessato.

Compiti rafforzati per l'Agenzia: formare e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera per operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, predisporre un parco di attrezzature tecniche, assistere la Commissione nel coordinare le attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi e svolgere un ruolo rafforzato in materia di rimpatrio, analisi dei rischi, formazione e ricerca.

Condivisione obbligatoria di risorse umane, mediante la costituzione di una riserva di rapido intervento che consisterà in un corpo permanente composto da una piccola percentuale del numero totale di guardie di frontiera negli Stati membri su base annuale. Il dispiegamento di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive.

Dispiegamento di un parco di attrezzature tecniche proprio dell'Agenzia: quest'ultima acquisirà, in comproprietà con uno Stato membro, e gestirà un parco di attrezzature tecniche fornite dagli Stati membri, sulla base delle esigenze individuate dall'Agenzia stessa, completato da mezzi di trasporto e materiali operativi acquistati dagli Stati membri a titolo delle azioni specifiche del Fondo Sicurezza interna.

Un ruolo cruciale di assistenza alla Commissione nel coordinamento delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi, dove giungono flussi migratori misti e dove l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, insieme all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol e altre agenzie dell'Unione competenti forniscono un sostegno tecnico e operativo coordinato e rafforzato agli Stati membri.

Un ruolo potenziato per l'Agenzia in materia di rimpatrio, con l'istituzione all'interno dell'Agenzia di un ufficio rimpatri che fornisca agli Stati membri ogni rinforzo operativo necessario per rimpatriare efficacemente i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare. L'Agenzia provvederà a coordinare e organizzare le operazioni e gli interventi di rimpatrio da uno o più Stati membri e a promuoverne l'organizzazione di propria iniziativa per rafforzare i sistemi di rimpatrio degli Stati membri soggetti a particolari pressioni. L'Agenzia dovrà disporre di gruppi di osservatori e accompagnatori per le attività di rimpatrio forzato e specialisti in materia di rimpatrio messi a disposizione dagli Stati membri, che formeranno squadre europee di intervento per i rimpatri da dispiegare negli Stati membri.

Partecipazione dell'Agenzia alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza quali sistemi aerei a pilotaggio remoto, e sviluppo di progetti pilota su materie relative al presente regolamento.

Cooperazione europea sulle funzioni di guardia costiera, con lo sviluppo di una cooperazione transettoriale tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, per migliorare le sinergie tra tali agenzie e fornire in tal modo servizi multifunzionali più efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera.

Maggiore cooperazione con i paesi terzi, con il coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nella gestione delle frontiere, compreso il coordinamento delle operazioni congiunte, e tramite il dispiegamento di funzionari di collegamento in paesi terzi, nonché la cooperazione con le autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione di documenti di viaggio.

Rafforzamento del mandato dell'Agenzia per il trattamento di dati personali, con l'autorizzazione al trattamento di dati personali nell'organizzazione e nel coordinamento di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio, e nel quadro delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché nello scambio di informazioni con gli Stati membri, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol, Eurojust e altre agenzie dell'Unione.

Garanzia della protezione dei diritti fondamentali, con l'istituzione di un meccanismo per le denunce destinato a gestire denunce di violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività svolte dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il meccanismo per le denunce sarà un meccanismo amministrativo, in quanto l'Agenzia non può procedere autonomamente all'indagine su presunte violazioni dei diritti fondamentali da parte di membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

-    Numero, durata e efficacia delle operazioni congiunte, degli interventi rapidi e dei progetti pilota coordinati dall'Agenzia in relazione alle frontiere esterne

-    Numero di migranti irregolari fermati per tipo di valico di frontiera (aereo, marittimo, terrestre)

-    Numero di interventi rapidi finanziati dalla riserva operativa dell'Agenzia

-    Effettiva applicazione del codice di condotta per le guardie di frontiera

-    Numero di incidenti, prodotti e servizi permanenti forniti da EFCA e EMSA all'Agenzia, che si sono tradotti in una migliore coscienza della situazione marittima delle guardie di frontiera e delle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera

-    Numero di operazioni multifunzionali a sostegno dei servizi di guardia costiera (in collaborazione con EMSA, EFCA)

-    Numero di operazioni di rimpatrio coordinate dall'Agenzia

-    Numero di persone rimpatriate mediante le operazioni e gli interventi organizzati e condotti dall'Agenzia

-    Effettiva applicazione del codice di condotta per le operazioni di rimpatrio

-    Numero e frequenza delle relazioni di analisi dei rischi fornite dall'Agenzia

-    Qualità e efficacia delle relazioni specifiche sull'analisi dei rischi

-    Numero e valutazioni delle vulnerabilità redatte dall'Agenzia ogni anno

-    Numero o moduli di formazione e numero di partecipanti

-    Numero di corsi di formazione realizzati

-    Numero di scambi di tipo Erasmus per le guardie di frontiera

-    Numero di esperti/mezzi registrati nelle squadre dell'Agenzia

-    Numero di mezzi propri acquistati/noleggiati dall'Agenzia

-    Gestione efficace delle risorse e del personale e misurazione dell'effetto attraverso il Centro situazionale di Frontex

-    Quantità e qualità dei dati, scambio di informazioni e intelligence quasi in tempo reale tramite la rete di comunicazione di Eurosur, il quadro comune di intelligence prefrontaliera, il quadro situazionale europeo

-    Ricorso alla fusione dei dati combinata a capacità tecnologiche per individuare e seguire i movimenti transfrontalieri nonché lo scambio di informazioni intersettoriali con altri operatori fornendo l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza a livello dell'UE e le informazioni ambientali ( fusione dei servizi Eurosur)

-    Grado di soddisfazione degli utenti delle attività dell'Agenzia

-    Numero di funzionari di collegamento distaccati nei paesi terzi

-    Numero di funzionari di collegamento distaccati negli Stati membri

I seguenti indicatori orizzontali incidono sulla gestione complessiva dell'Agenzia:

-    attuazione e buon funzionamento delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera;

-    gestione e completezza del parco di attrezzature tecniche;

-    individuazione, definizione delle priorità e incidenza degli accordi di lavoro con i paesi terzi, nel pieno rispetto della politica esterna dell'UE;

-    flessibilità per attuare le raccomandazioni del consiglio di amministrazione, gli altri portatori d'interesse e valutazioni indipendenti. […]

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Nel breve periodo, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe continuare a svolgere le attività fondamentali di Frontex in relazione alla gestione delle frontiere esterne e dei rimpatri. I bilanci dell'agenzia Frontex per il 2015 e il 2016 sono stati rafforzati nel 2015 per consentirle di affrontare la crisi migratoria, in particolare triplicando le risorse finanziarie per le operazioni congiunte Poseidon e Triton, accrescendo il sostegno dell'Agenzia agli Stati membri nel settore dei rimpatri e conferendole le risorse necessarie per organizzare i punti di crisi (hotspot). Il contributo definitivo dell'UE per il 2016 proposto dalla Commissione è pari a 238 686 000 EUR.

È necessario che l'Agenzia continui le sue attività di gestione delle frontiere esterne con la stessa intensità, compreso il suo regolare e importante contributo alle missioni di ricerca e soccorso e nel settore dei rimpatri. I nuovi compiti proposti nel regolamento potenzieranno le capacità dell'Agenzia di sostenere gli Stati membri in questi settori di intervento. In tale contesto, è essenziale che in futuro il livello della sovvenzione del 2016 sia mantenuto come base per il bilancio annuale dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera a partire dal 2017 al fine di:

-    continuare ad intensificare le attività operative nell'ambito di operazioni congiunte in mare, in particolare Triton e Poseidon, con un maggiore numero di mezzi, ed estendere il campo di applicazione territoriale di tali operazioni, consentendo in tal modo di aumentare le possibilità di ricerca e soccorso nell'ambito del mandato dell'Agenzia;

-    continuare la partecipazione dell'Agenzia alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione che operano nei punti di crisi (hotspot), in cui l'ABE e altre agenzie competenti collaborano sul campo con gli Stati membri in prima linea, fornendo sostegno agli stessi in relazione allo screening, alla registrazione e al rilevamento delle impronte digitali e che svolgono un ruolo particolarmente attivo per quanto riguarda le operazioni di rimpatrio e lo smantellamento delle reti della tratta di esseri umani;

-    rafforzare ulteriormente il ruolo dell'Agenzia nel settore dei rimpatri, nell'assistere gli Stati membri nelle operazioni di rimpatrio e in altre attività pertinenti nell'ambito del nuovo mandato, in particolare attraverso la creazione di un apposito ufficio rimpatri che consenta all'Agenzia di intensificare il suo sostegno agli Stati membri al fine, tra l'altro, di agevolare, organizzare e finanziare operazioni di rimpatrio;

   rafforzare ulteriormente la cooperazione con le altre agenzie, in particolare l'EASO, Europol e EU-Lisa;

   rafforzare ulteriormente l'importante ruolo dell'Agenzia in materia di traffico dei migranti in generale nonché il contributo all'attuazione del piano d'azione dell'UE contro la tratta di esseri umani.

La presente proposta amplia comunque notevolmente la capacità dell'Agenzia di reagire efficacemente a minacce presenti o future alle frontiere esterne, sostenendo in modo proattivo le azioni degli Stati membri nell'attuazione di misure adeguate, in particolare in caso di pressioni specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne.

Nel medio termine, la struttura e le capacità, i compiti dell'Agenzia saranno rafforzati grazie al presente regolamento. Perché l'Agenzia affronti in modo adeguato i suoi nuovi compiti nel 2017 un importo supplementare dovrà essere aggiunto alla sovvenzione europea per l'Agenzia rispetto all'importo previsto per il 2016. In particolare, le risorse finanziarie supplementari consentiranno all'Agenzia:

-    di stabilire una riserva operativa che consenta di finanziare la realizzazione di interventi rapidi alle frontiere e gli interventi di sostegno ai rimpatri; tale riserva operativa dovrebbe ammontare ad almeno il 4% della dotazione prevista per le attività operative ed essere mantenuta durante tutto l'anno; un importo di almeno EUR 10 000 000 dovrebbe essere aggiunto alla sovvenzione dell'Agenzia per assicurare la possibilità di avviare questo tipo di interventi in linea con il calendario previsto dal regolamento;

-    di acquisire, mantenere e prendere in locazione le proprie attrezzature; a questo proposito, occorre aggiungere un importo di EUR 10 000 000 alla sovvenzione dell'UE per consentire all'Agenzia di finanziare, in primo luogo, l'acquisto di attrezzature operative di piccole e medie dimensioni (vale a dire dispositivi EURODAC); le attrezzature proprie dell'Agenzia dovrebbero integrare un parco di attrezzature tecniche messe a disposizione dagli Stati membri, in particolare i mezzi di trasporto e le attrezzature operative acquistati dagli Stati membri nell'ambito delle azioni specifiche del Fondo Sicurezza interna;

-    di svolgere i nuovi compiti relativi alla cooperazione dell'Agenzia con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima a supporto della «funzioni di guardia costiera»; i dettagli di questa cooperazione saranno chiariti in uno specifico progetto pilota nel 2016; comunque, occorre un importo di 5 000 000 EUR al fine di consentire all'Agenzia di coordinare in modo efficace con EMSA e EFCA per quanto riguarda la fornitura comune di servizi, informazioni, attrezzature e attività di formazione nell'ambito delle funzioni di guardia costiera nonché di estendere le operazioni congiunte alle frontiere marittime di modo che diventino operazioni multifunzionali che assolvono anche altre funzioni di guardia costiera;

-    di rafforzare la cooperazione dell'Agenzia con i paesi terzi e la partecipazione dell'Agenzia alle attività operative con i paesi limitrofi, i progetti di assistenza tecnica, la cooperazione in materia di rimpatri, compresa l'acquisizione di documenti di viaggio; a questo proposito, occorre aggiungere ogni anno un importo di 5 000 000 EUR al bilancio dell'Agenzia; tale importo consentirà all'Agenzia di cooperare proattivamente con paesi terzi senza pregiudicare la possibilità che l'Agenzia benefici di finanziamenti dell'Unione in base alle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno per la politica dell'Unione in materia di relazioni esterne;

-    di aumentare il numero di funzionari di collegamento dell'Agenzia nei paesi terzi; al fine di sostenere l'impiego di altri 10 funzionari di collegamento, in aggiunta ai costi di personale, il bilancio dell'Agenzia dovrebbe essere aumentato di 1 000 000 EUR l'anno per coprire i costi relativi all'ufficio, alla comunicazione, al sostegno logistico e tecnico; occorre inoltre prevedere un ulteriore importo di 1 000 000 EUR nel 2017 in relazione ai costi d'installazione;

-    per sostenere l'istituzione del meccanismo di denuncia e razionalizzare altre attività connesse ai diritti fondamentali, occorre aggiungere ogni anno un importo di EUR 500 000 al bilancio dell'Agenzia.

Oltre alle risorse finanziarie, sono considerati necessarie 602 unità aggiuntive di personale al fine di consentire all'Agenzia di adempiere ai nuovi compiti, di cui 329 posti in organico e 273 collaboratori esterni. Il fabbisogno specifico in risorse umane è definito alla sezione 3.2.3.

A breve e medio termine, le attività dell'Agenzia contribuiranno al conseguimento degli obiettivi dell'agenda europea sulla migrazione e dell'agenda europea sulla sicurezza.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

L'obiettivo della presente proposta è provvedere a una gestione europea integrata delle frontiere esterne dell'UE, allo scopo di gestire efficacemente la migrazione e di garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. Nello spazio Schengen senza frontiere interne, l'immigrazione irregolare attraverso le frontiere esterne di uno Stato membro incide su tutti gli altri Stati membri. Uno spazio senza frontiere esterne è sostenibile solo se si provvede efficacemente alla sicurezza e alla protezione delle frontiere esterne.

Poiché il controllo delle frontiere esterne dell'Unione è un interesse comune e condiviso che dev'essere tutelato secondo norme rigorose e uniformi a livello dell'Unione, gli obiettivi della presente proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, e pertanto l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Frontex è stata istituita nel 2004 ed è operativa dal 2005. In risposta al programma dell'Aia, il 13 febbraio 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'agenzia Frontex (COM (2008) 67 def.).

La comunicazione formulava raccomandazioni per il breve e medio periodo e proponeva idee per lo sviluppo dell'Agenzia a lungo termine. Per la prospettiva a più lungo termine è stato sottolineato il ruolo essenziale di Frontex nello sviluppo del sistema di gestione integrata delle frontiere dell'Unione.

In conclusione, la Commissione ha raccomandato una serie di miglioramenti per il modo in cui opera l'Agenzia nell'ambito del suo mandato e la revisione a medio termine del suo mandato.

Oltre alla richiamata relazione della Commissione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'agenzia Frontex, nel corso del 2008 è stata prodotta una valutazione indipendente. Tale valutazione, ordinata dal consiglio di amministrazione di Frontex ai sensi dell'articolo 33 del regolamento istitutivo, ha fornito ulteriori elementi di fatto e punti di vista sui metodi di lavoro dell'Agenzia. Ha inoltre rivolto una serie di raccomandazioni al consiglio di amministrazione di Frontex.

In questo contesto, nel 2011 è stato modificato il mandato dell'Agenzia per consentirle di rispondere alle nuove sfide.

Nonostante i miglioramenti introdotti con la modifica del 2011, a seguito del chiaro orientamento politico espresso dal Consiglio europeo nel corso del 2015 sul ruolo dell'agenzia Frontex per affrontare le crescenti pressioni migratorie e della valutazione esterna di Frontex nel 2014-2015, si rende necessario un ulteriore rinnovamento del mandato dell'Agenzia. La presente proposta risponde a tali obiettivi.

Nel preparare la presente proposta, la Commissione si è basata sulle discussioni svoltesi regolarmente in seno al Consiglio europeo e al Consiglio dei Ministri, nonché nel Parlamento europeo, sulla gestione delle frontiere e sulle misure necessarie per affrontare la crisi migratoria. Il futuro della gestione delle frontiere e, in particolare, il potenziamento dell'agenzia Frontex sono stati recentemente oggetto di discussioni nella riunione del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2015. Ad essa è seguita la riunione del Consiglio europeo del 15 ottobre 2015, che negli orientamenti espressi sul futuro della gestione delle frontiere ha invitato a rafforzare le frontiere esterne dell'Unione europea, fra l'altro adoperandosi per l'istituzione di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne e potenziando il mandato di Frontex.

Da quando Frontex ha assunto i suoi compiti, il 1° maggio 2005, si sono svolte continue discussioni con i soggetti interessati a livello europeo e nazionale. In particolare, si sono tenute regolarmente discussioni in occasione delle relazioni presentate dall'Agenzia al Parlamento europeo e al Consiglio. L'Agenzia riferisce costantemente in merito alle sue attività in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione e tramite le varie relazioni presentate nel corso dell'anno. Si sono inoltre svolti regolarmente scambi di informazioni con altre agenzie dell'Unione, specialmente l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ed Europol, nonché con il Mediatore europeo. Sono state altresì organizzate diverse discussioni con la società civile e il mondo universitario.

Nel 2014 la Commissione aveva avviato uno studio sulla fattibilità della creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera per controllare le frontiere esterne dell'Unione, i cui risultati sono stati presi in considerazione nella preparazione della presente proposta.

La Commissione ha tenuto debitamente conto dei pareri dei vari soggetti interessati considerando attentamente i risultati della valutazione esterna dell'agenzia Frontex. Tale valutazione esterna, basata sull'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2007/2004, è stata svolta tra il luglio 2014 e il giugno 2015 e riguarda il periodo dal luglio 2008 al luglio 2014. La relazione finale è stata discussa il 10 settembre 2015 nell'ambito del consiglio di amministrazione di Frontex, che ha formulato raccomandazioni su possibili modifiche del regolamento istitutivo dell'Agenzia. La presente proposta riflette la maggior parte delle raccomandazioni espresse nella decisione del consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2015.

Nell'istituire un meccanismo per le denunce dell'Agenzia, la Commissione ha inoltre tenuto conto della relazione del Parlamento europeo in merito alla relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine svolta su Frontex di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ.

Una cooperazione di Frontex con EMSA e EFCA, che però è limitata alla sorveglianza delle frontiere, è stata stabilita nel quadro del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur). Tale cooperazione può essere ora estesa dalla sorveglianza delle frontiere a tutte le funzioni della guardia costiera, tenendo conto anche che sarà sondata la possibilità di svolgere missioni multifunzionali in determinate operazioni congiunte coordinate da Frontex (ad esempio Indalo).

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il progetto di regolamento risponde agli inviti formulati dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo a gestire efficacemente le frontiere esterne dell'Unione europea. Chiari orientamenti sono stati formulati dal Consiglio europeo dell'ottobre 2015: occorre "rafforzare le frontiere esterne dell'Unione europea", specialmente adoperandosi per "l'istituzione progressiva di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne" e potenziando "il mandato di Frontex nel contesto delle discussioni sullo sviluppo di un sistema di guardia di frontiera e costiera europea, anche per quanto riguarda il dispiegamento di squadre di intervento rapido alle frontiere nei casi in cui le valutazioni Schengen o l'analisi dei rischi dimostrino la necessità di interventi rapidi e decisi, in cooperazione con gli Stati membri interessati. Il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che occorreva ampliare il mandato di Frontex in materia di rimpatri per includervi il diritto di organizzare di propria iniziativa operazioni congiunte di rimpatrio, e rafforzarne il ruolo per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio per i rimpatriandi.

Nell'agenda europea sulla migrazione la Commissione ha proposto di fare della gestione delle frontiere esterne una responsabilità comune degli Stati membri e dell'Unione europea e su questa base ha proposto di modificare la base giuridica di Frontex in modo da rafforzarne il ruolo e le capacità. Tra le iniziative suggerite dalla Commissione figuravano l'istituzione di una guardia costiera e di frontiera, un ruolo accresciuto dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera nell'organizzazione dei rimpatri, la cooperazione tra agenzie, una migliore gestione dei mezzi delle agenzie e degli Stati membri e l'instaurazione del nuovo approccio basato sui punti di crisi (hotspot).

Con il presente progetto di regolamento la Commissione contribuisce a rendere la gestione delle frontiere più efficace e affidabile portandola a un nuovo livello di responsabilità e solidarietà. Negli ultimi anni l'Unione europea ha stabilito una politica volta a permettere agli Stati membri di costruire e mantenere frontiere esterne solide. Tuttavia, in mancanza di un'attuazione strategica della gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, permangono discrepanze nell'attuazione a livello nazionale tra gli Stati membri. È quindi necessario, come indicato nell'agenda europea sulla migrazione, disporre di norme dell'Unione sulla gestione delle frontiere, in modo da coprire tutti gli aspetti della gestione delle frontiere esterne dell'UE.

La presente proposta si basa sulla politica esistente in materia di gestione delle frontiere, ivi compresa quella relativa all'agenzia Frontex, ma ne aumenta il livello qualitativo. Frontex è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, in seguito modificato dal regolamento (CE) n. 863/2007, che ha introdotto gli interventi rapidi alle frontiere, e dal regolamento (UE) n. 1168/2011, che ha chiarito le responsabilità di Frontex per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali. La presente proposta amplia notevolmente la capacità dell'Agenzia di reagire efficacemente a minacce presenti o future alle frontiere esterne, provvedendo a rafforzare, valutare e coordinare proattivamente gli interventi degli Stati membri nell'attuazione di misure adeguate alle frontiere esterne.

La proposta completa la normativa vigente seguendo un approccio analogo a quello del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) nel promuovere ulteriormente lo spirito di cooperazione, lo scambio d'informazioni e il coordinamento dell'azione tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, nonché tra le autorità nazionali e le agenzie dell'Unione, con impegni concreti e vincolanti. Si basa inoltre sul regolamento (UE) n. 656/2014 recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Frontex. La proposta, inoltre, sviluppa e potenzia gli interventi rapidi alle frontiere.

La proposta, e in particolare l'istituzione di una valutazione delle vulnerabilità, completa il meccanismo di valutazione Schengen stabilito dal regolamento (UE) n. 1053/2013, il cui scopo è alimentare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Tale meccanismo consiste di una valutazione tecnica e giuridica diretta a verificare la corretta applicazione dell'acquis di Schengen e il rispetto delle condizioni necessarie per l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne. Qualora da una valutazione Schengen risultino gravi carenze alle frontiere esterne, la Commissione può raccomandare di avviare le operazioni di invio delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera o di presentare piani strategici all'Agenzia chiedendole di formulare un parere. La presente proposta non incide su eventuali misure adottate in virtù degli articoli 19 bis e 26 del codice frontiere Schengen.

La valutazione delle vulnerabilità si concentra sulla prevenzione, in modo da evitare situazioni di crisi. Si tratta di una valutazione delle capacità operative degli Stati membri alle frontiere esterne, che a tale scopo esamina le attrezzature tecniche, le capacità, le risorse e i piani di emergenza. La valutazione è svolta dall'Agenzia: il consiglio di vigilanza fornisce una consulenza al direttore esecutivo, che a sua volta decide le misure necessarie. Se uno Stato membro non si conforma alla decisione del direttore esecutivo e, di conseguenza, rischia di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione che richiede l'intervento diretto dell'Agenzia in loco.

La presente proposta si fonda sulle disposizioni esistenti e le sviluppa, riunendole al fine di istituire una guardia costiera e di frontiera europea, e istituendo in tal modo un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne a livello dell'Unione, come previsto dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La presente proposta è strettamente collegata ad altre politiche dell'Unione e le completa. Si tratta in particolare delle seguenti politiche:

a)    il sistema europeo comune di asilo, con l'istituzione di squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot), strettamente collegate alla ricollocazione delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale;

b)    la sicurezza interna, dal momento che nell'agenda europea sulla sicurezza la Commissione reputa che standard comuni elevati in materia di gestione delle frontiere siano essenziali per prevenire la criminalità transfrontaliera e il terrorismo; la presente proposta contribuisce inoltre a conseguire un livello elevato di sicurezza interna permettendo all'Agenzia di occuparsi di aspetti di criminalità transfrontaliera e terrorismo nelle sue analisi di rischio, nonché di trattare i dati personali di persone indagate per coinvolgimento in atti di terrorismo, e incaricandola di cooperare con altre agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali nella prevenzione del terrorismo; per quanto riguarda l'accesso alle banche dati nazionali ed europee, il progetto di regolamento prevede che gli Stati membri siano tenuti ad autorizzare l'accesso a tali banche dati ai membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera;

c)    la sicurezza e sorveglianza marittime, con l'istituzione della cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima;

d)    le relazioni esterne dell'Unione, in quanto l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe agevolare e incoraggiare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi, fra l'altro coordinando tale cooperazione operativa nel settore della gestione delle frontiere esterne e inviando funzionari di collegamento in paesi terzi, nonché cooperando con le autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 2017,

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste

 Gestione centralizzata da parte della Commissione:

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

 a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

 agli organismi di cui agli articoli 208 e 209;

 a organismi di diritto pubblico;

 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

[…]

[…]

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L'Agenzia è soggetta a requisiti di monitoraggio e rendicontazione periodici. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno la relazione annuale di attività consolidata sulle attività svolte dall'Agenzia nell'anno precedente e la trasmette entro il 1° luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione è resa pubblica. Ogni tre anni la Commissione effettua una valutazione conformemente ai criteri di valutazione stabiliti dagli orientamenti della Commissione per esaminare, in particolare, l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione esamina altresì l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tali modifiche.

Ogni due valutazioni, è effettuato anche un bilancio dei risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Se, in base alla valutazione, la Commissione ritiene che il mantenimento dell'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera non sia più giustificato in relazione agli obiettivi, il mandato e i compiti ad essa assegnati, può proporre che il presente regolamento venga modificato di conseguenza o abrogato.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

La forte pressione migratoria alle frontiere esterne dell'Unione europea richiede l'istituzione di una guardia di frontiera europea composta dalle autorità degli Stati membri e dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Un'estensione delle competenze dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera è necessaria anche rispetto al mandato dell'attuale agenzia Frontex.

Il potenziamento delle risorse umane e finanziarie dell'Agenzia è necessario per conformarsi all'estensione del suo mandato e agli obblighi previsti dal regolamento proposto.

2.2.2.Modalità di controllo previste

I conti dell'Agenzia saranno soggetti all'approvazione della Corte dei conti e alla procedura di scarico. Il servizio di audit interno della Commissione svolgerà i suoi audit in cooperazione con il revisore interno dell'Agenzia.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Per l'Agenzia

Spetta al direttore esecutivo dare esecuzione al bilancio dell'agenzia. Egli deve presentare alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti un consuntivo dettagliato di tutte le entrate e le spese relative all'esercizio precedente. Il servizio di controllo finanziario interno della Commissione fornirà inoltre la propria assistenza per la gestione delle operazioni finanziarie dell'agenzia, controllandone il rischio, richiedendo un parere indipendente sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo a verifica dell'avvenuto rispetto delle regole applicabili ed avanzando eventuali raccomandazioni per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle operazioni, nonché per assicurare un impiego razionale delle risorse dell'agenzia.

L'Agenzia adotta il suo regolamento finanziario conformemente al regolamento (UE) n. 1271/2013, previo accordo della Commissione e della Corte dei conti. L'agenzia porrà in essere un sistema di controllo interno analogo a quello adottato dalla Commissione nel quadro della propria riforma.

Cooperazione con l'OLAF

Il personale soggetto allo statuto dei funzionari della Commissione coopererà con l'OLAF nella lotta antifrode.

Per la Corte dei conti

La Corte dei conti esaminerà le scritture contabili conformemente al disposto dell'articolo 248 del trattato e pubblicherà ogni anno una relazione sulle attività dell'agenzia.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipi di
spesa

Partecipazione

Numero
[Rubrica 3]

Diss./Non diss. 60

di paesi EFTA 61

di paesi candidati 62

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

18 03 02 - Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea - Frontex

Diss./Non diss.

SÌ*

NO

NO

NO

* Frontex riceve contributi provenienti dai paesi associati all'accordo di Schengen (NO, IS, CH, LI)

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Non è necessario richiedere una nuova linea di bilancio, ma la linea di bilancio 18 03 02 dovrebbe essere rinominata di conseguenza.

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipi di spesa

Partecipazione

Numero [Rubrica………………………………………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

3

Sicurezza e cittadinanza

[Organismo]: Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera

Anno
2017  63

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

TOTALE

Titolo 1:

Impegni

(1)

Pagamenti

(2)

Titolo 2:

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2 a)

Titolo 3:

Impegni

(3 a)

Pagamenti

(3b)

TOTALE degli stanziamenti per l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera

Impegni

=1+1a +3a

281,267

298,286

310,289

322,227

1 212,069

Pagamenti

=2+2a

+3b

281,267

298,286

310,289

322,227

1 212,069




Rubrica del quadro finanziario pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

TOTALE

DG: Migrazione e affari interni

 Risorse umane

0,528

0,528

0,528

0,528

2,112

 Altre spese amministrative

0,030

0,030

0,030

0,030

0,120

TOTALE DG Migrazione e affari interni

Stanziamenti

0,558

0,558

0,558

0,558

2,232

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,558

0,558

0,558

0,558

2,232

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

281 267,5

298 286,5

310 289,5

322 227,5

1 212,071

Pagamenti

281 267,5

298 286,5

310 289,5

322 227,5

1 212,071

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi 64 , come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE

 

2017

2018

2019

2020

 

Costo medio

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1
"Sostegno alla gestione delle frontiere esterne"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di operazioni congiunte alle frontiere marittime

23,304

5

115,262

5

116,340

5

117,075

5

117,405

20

466,083

Numero di operazioni congiunte alle frontiere terrestri

3,656

5

17,053

5

17,890

5

18,777

5

19,407

20

73,126

Numero di operazioni congiunte alle frontiere aeree

1,032

5

4,472

5

4,970

5

5,432

5

5,762

20

20,635

Riserva operativa per interventi rapidi

10,000

1

10,000

1

10,000

1

10,000

1

10,000

4

40,000

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

 

146,787

 

149,200

 

151,284

 

152,574

 

599,844

OBIETTIVO SPECIFICO 2

"Sostegno alle funzioni di guardia costiera"

 

 

 

Coordinamento con EMSA ed EFCA per quanto riguarda le disposizioni comuni in materia di servizi, informazioni, attrezzature e formazione nel contesto delle funzioni di guardia costiera

3,126

1

1,556

1

2,547

1

3,608

1

4,794

4

12,505

Numero di operazioni congiunte alle frontiere marittime ampliate in modo da diventare multifunzionali e assolvere altri compiti della guardia costiera

1,055

5

4,249

5

4,933

5

5,698

5

6,226

20

21,106

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

 

5,805

 

7,480

 

9,306

 

11,020

 

33,611

OBIETTIVO SPECIFICO 3 "Rimpatrio"

 

 

 

Numero di operazioni congiunte organizzate/coordinate

0,414

195

75,248

195

78,851

195

82,152

195

86,898

780

323,151

Totale parziale dell'obiettivo specifico 3

 

75,248

 

78,851

 

82,152

 

86,898

 

323,151

OBIETTIVO SPECIFICO 4

"Analisi del rischio e valutazioni delle vulnerabilità"

 

 

Numero di analisi dei rischi/valutazioni delle vulnerabilità effettuate

0,191

60

9,133

60

11,081

60

12,215

60

13,349

240

45,777

Totale parziale dell'obiettivo specifico 4

 

9,133

 

11,081

 

12,215

 

13,349

 

45,777

OBIETTIVO SPECIFICO 5

"Attività di formazione"

 

 

 

Numero di corsi di formazione forniti

0,039

200

7,555

200

7,555

200

7,851

200

8,373

800

31,334

Totale parziale dell'obiettivo specifico 5

 

7,555

 

7,555

 

7,851

 

8,373

 

31,334

OBIETTIVO SPECIFICO 6

"Gestione delle risorse comuni e ricerca & sviluppo"

 

 

 

Gestione delle risorse comuni

6,151

1

4,072

1

5,910

1

7,014

1

7,606

4

24,604

Numero dei mezzi propri acquistati o noleggiati (attività di piccole e medie dimensioni)

0,112

100

10,688

100

11,376

100

11,376

100

11,376

400

44,816

R&S, compreso l'aumento delle capacità di gestire progetti di ricerca

3,541

1

3,062

1

3,524

1

3,788

1

3,788

4

14,162

Totale parziale dell'obiettivo specifico 6

 

17,823

 

20,811

 

22,179

 

22,771

 

83,582

OBIETTIVO SPECIFICO 7

"Eurosur e quadro situazionale"

 

 

 

Gestione di Eurosur

16,164

1

15,137

1

15,815

1

16,555

1

17,147

4

64,655

Gestione del Centro situazionale dell'Agenzia in modalità continua (24/7)

3,036

1

0,858

1

2,376

1

3,696

1

5,214

4

12,144

Fornitura del quadro situazionale

4,655

1

4,655

1

4,655

1

4,655

1

4,655

4

18,619

Totale parziale dell'obiettivo specifico 7

 

20,650

22,846

24,906

27,016

95,418

OBIETTIVO SPECIFICO 8

"Relazioni esterne e diritti fondamentali"

 

 

 

Relazioni pubbliche esterne

4,666

1

4,437

1

4,690

1

4,768

1

4,768

4

18,662

Cooperazione rafforzata con i paesi terzi, comprese eventuali operazioni congiunte con i paesi vicini, progetti di assistenza tecnica e cooperazione in materia di rimpatrio

6,090

1

5,370

1

5,857

1

6,270

1

6,862

4

24,359

Numero di funzionari di collegamento nei paesi terzi (spese di personale + spese di funzionamento)

0,281

10

2,835

10

2,748

10

2,826

10

2,826

40

11,235

Numero di funzionari di collegamento in Stati membri e Stati associati a Schengen

0,503

30

2,155

30

4,310

30

4,310

30

4,310

30

15,085

Diritti fondamentali, tra cui un meccanismo di denuncia

1,844

1

1,423

1

1,897

1

2,029

1

2,029

4

7,377

Totale parziale dell'obiettivo specifico 8

 

16,220

 

19,502

 

20,203

 

20,795

 

76,719

COSTO TOTALE

 

 

299,220

 

317,325

 

330,095

 

342,795

 

1.289,435

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera

3.2.3.1Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Risorse umane

2016

2017

2018

2019

2020

COM(2013)519 scenario di base

149

146

145

145

145

Modifiche mediante procedura di bilancio 2016 (lettera rettificativa n. 2/2016)

60

60

60

60

60

Posti supplementari per le crisi migratorie (Triton, Poseidon) nel progetto di bilancio 2016

16

16

16

16

16

Scenario di base modificato

225

222

221

221

221

Posti supplementari richiesti

 

130

197

263

329

Posti nella tabella dell'organico
(in unità)

225

352

418

484

550

- di cui AD

157

262

311

377

443

- di cui AST

68

90

107

107

107

Personale esterno (equivalenti a tempo pieno: ETP)

177

288

342

396

450

- di cui agenti contrattuali

91

147

174

202

230

- di cui esperti nazionali distaccati
(END)

86

141

168

194

220

Totale effettivi

402

640

760

880

1000

Spese di personale

 

2017

2018

2019

2020

2017-2020

Posti nella tabella dell'organico
(in unità)

 

38,082

50,820

59,532

68,244

216,678

- di cui AD

 

27,654

37,818

45,408

54,120

165,000

- di cui AST

 

10,428

13,002

14,124

114,124

51,678

Personale esterno

 

17,183

23,286

27,278

31,266

99,013

- di cui agenti contrattuali

 

8,330

11,235

13,160

15,120

47,845

- di cui esperti nazionali distaccati (END)

 

8,853

12,051

14,118

16,146

51,168

Totale spese di personale

 

55,265

74,106

86,810

99,510

315,691

Mio EUR (al terzo decimale)

La proposta si adegua alla riforma che prevede la riduzione del personale del 5% (2013-2017) riducendo i posti dell'Agenzia gradualmente a un tasso dell'1% nella tabella dell'organico per il 2017 (un tasso di riduzione analogo è stato seguito negli anni 2013-2016).

Nel corso del 2015 la tabella dell'organico dell'Agenzia per il 2016 è stata rafforzata con 76 posti supplementari per permetterle di affrontare la crisi migratoria in modo più efficace. Tuttavia, al fine di svolgere i nuovi compiti previsti dal regolamento, l'Agenzia avrà bisogno di 329 posti supplementari entro il 2020, oltre a 273 unità di personale esterno. In particolare, sono necessari i seguenti rafforzamenti di posti:

   117 AT (107 AD, 10 AST) posti a copertura del funzionamento dell'Ufficio rimpatri e per gestire l'aumento del numero di attività di rimpatrio attuate dall'Agenzia, incluso un numero sufficiente di agenti di coordinamento per le operazioni di rimpatrio e il personale necessario incaricato del noleggio di aeromobili.

   29 AT (27 AD, 2 AST) posti per assicurare il necessario numero di agenti di coordinamento per operazioni congiunte, interventi rapidi e punti di crisi alle frontiere.

   29 AT (27 AD, 2 AST) posti per istituire un centro di monitoraggio e analisi dei rischi nonché rafforzare la capacità dell'Agenzia di eseguire «valutazioni delle vulnerabilità» e ad assicurare il seguito necessario.

   6 AT (3 AD, 3 AST) posti a sostegno delle attività del responsabile dei diritti fondamentali, dato il suo maggiore carico di lavoro in relazione al monitoraggio dei rimpatri e l'introduzione di un nuovo meccanismo di denuncia.

   7 AT (4 AD e 3 AST) posti per permettere all'Agenzia di partecipare attivamente alla gestione delle attività di ricerca e innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di sofisticate tecnologie di sorveglianza, quali i sistemi aerei a pilotaggio remoto.

   46 AT (41 AD, 5 AST) posti per garantire il funzionamento continuo 24/7 del Centro situazionale dell'Agenzia fornendo monitoraggio in tempo reale e fornendo informazioni sui flussi migratori, compresi i fine settimana e i giorni festivi.

   10 AT (9 AD, 1 AST) posti per consentire all'Agenzia di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi interessati e rafforzare ulteriormente la cooperazione con i paesi terzi più coinvolti.

   30 AT (30 AD) posti per consentire all'Agenzia di inviare funzionari di collegamento negli Stati membri.

   33 AT (31 AD, 2 AST) posti per consentire all'Agenzia di svolgere i nuovi compiti inerenti al suo ruolo di «funzioni di guardia costiera» per coordinare le missioni multifunzionali e fornire servizi di informazione e formazione.

   10 AT (5 AD, 5 AST) posti per consentire all'Agenzia di gestire in maniera efficace le squadre esistenti (squadre di guardie costiere e di frontiera, squadre tecniche), nonché la creazione di nuove squadre (3 squadre relative ai rimpatri).

   6 AT (3 AD, 3 AST) posti per sostenere le attività di acquisto e noleggio delle attrezzature proprie dell'Agenzia nonché per garantire la manutenzione delle attrezzature proprie dell'Agenzia.

   6 AT (1 AD, 5 AST) per rafforzare la capacità amministrativa dell'Agenzia di gestire l'aumento del bilancio e l'attuazione di nuovi compiti secondo una sana gestione finanziaria.

Si propone che i posti supplementari siano resi progressivamente disponibili, in modo da portare il numero totale di posti a 550 nel 2020.

Risorse umane

2016

2017

2018

2019

2020

COM(2013)519 scenario di base

149

146

145

145

145

Modifiche mediante procedura di bilancio 2016 (lettera rettificativa n. 2/2016)

60

60

60

60

60

Posti supplementari per le crisi migratorie (Triton, Poseidon) nel progetto di bilancio 2016

16

16

16

16

16

Scenario di base modificato

225

222

221

221

221

Posti supplementari richiesti

 

130

197

263

329

Posti nella tabella dell'organico
(in unità)

225

352

418

484

550

- di cui AD

157

262

311

377

443

- di cui AST

68

90

107

107

107

Personale esterno (equivalenti a tempo pieno: ETP)

177

288

342

396

450

- di cui agenti contrattuali

91

147

174

202

230

- di cui esperti nazionali distaccati
(END)

86

141

168

194

220

Totale effettivi

402

640

760

880

1000

Mio EUR (al terzo decimale)

Spese di personale

 

2017

2018

2019

2020

2017-2020

Posti nella tabella dell'organico
(in unità)

 

38,082

50,820

59,532

68,244

216,678

- di cui AD

 

27,654

37,818

45,408

54,120

165,000

- di cui AST

 

10,428

13,002

14,124

114,124

51,678

Personale esterno

 

17,183

23,286

27,278

31,266

99,013

- di cui agenti contrattuali

 

8,330

11,235

13,160

15,120

47,845

- di cui esperti nazionali distaccati (END)

 

8,853

12,051

14,118

16,146

51,168

Totale spese di personale

 

55,265

74,106

86,810

99,510

315,691

La proposta si adegua alla riforma che prevede la riduzione del personale del 5% (2013-2017) riducendo i posti dell'Agenzia gradualmente a un tasso dell'1% nella tabella dell'organico per il 2017 (un tasso di riduzione analogo è stato seguito negli anni 2013-2016).

Nel corso del 2015 la tabella dell'organico dell'Agenzia per il 2016 è stata rafforzata con 76 posti supplementari per permetterle di affrontare la crisi migratoria in modo più efficace. Tuttavia, al fine di svolgere i nuovi compiti previsti dal regolamento, l'Agenzia avrà bisogno di 329 posti supplementari entro il 2020, oltre a 273 unità di personale esterno. In particolare, sono necessari i seguenti rafforzamenti di posti:

   117 AT (107 AD, 10 AST) posti a copertura del funzionamento dell'Ufficio rimpatri e per gestire l'aumento del numero di attività di rimpatrio attuate dall'Agenzia, incluso un numero sufficiente di agenti di coordinamento per le operazioni di rimpatrio e il personale necessario incaricato del noleggio di aeromobili.

   29 AT (27 AD, 2 AST) posti per assicurare il necessario numero di agenti di coordinamento per operazioni congiunte, interventi rapidi e punti di crisi alle frontiere.

   29 AT (27 AD, 2 AST) posti per istituire un centro di monitoraggio e analisi dei rischi nonché rafforzare la capacità dell'Agenzia di eseguire «valutazioni delle vulnerabilità» e ad assicurare il seguito necessario.

   6 AT (3 AD, 3 AST) posti a sostegno delle attività del responsabile dei diritti fondamentali, dato il suo maggiore carico di lavoro in relazione al monitoraggio dei rimpatri e l'introduzione di un nuovo meccanismo di denuncia.

   7 AT (4 AD e 3 AST) posti per permettere all'Agenzia di partecipare attivamente alla gestione delle attività di ricerca e innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di sofisticate tecnologie di sorveglianza, quali i sistemi aerei a pilotaggio remoto.

   46 AT (41 AD, 5 AST) posti per garantire il funzionamento continuo 24/7 del Centro situazionale dell'Agenzia fornendo monitoraggio in tempo reale e fornendo informazioni sui flussi migratori, compresi i fine settimana e i giorni festivi.

   10 AT (9 AD, 1 AST) posti per consentire all'Agenzia di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi interessati e rafforzare ulteriormente la cooperazione con i paesi terzi più coinvolti.

   30 AT (30 AD) posti per consentire all'Agenzia di inviare funzionari di collegamento negli Stati membri.

   33 AT (31 AD, 2 AST) posti per consentire all'Agenzia di svolgere i nuovi compiti inerenti al suo ruolo di «funzioni di guardia costiera» per coordinare le missioni multifunzionali e fornire servizi di informazione e formazione.

   10 AT (5 AD, 5 AST) posti per consentire all'Agenzia di gestire in maniera efficace le squadre esistenti (squadre di guardie costiere e di frontiera, squadre tecniche), nonché la creazione di nuove squadre (3 squadre relative ai rimpatri).

   6 AT (3 AD, 3 AST) posti per sostenere le attività di acquisto e noleggio delle attrezzature proprie dell'Agenzia nonché per garantire la manutenzione delle attrezzature proprie dell'Agenzia.

   6 AT (1 AD, 5 AST) per rafforzare la capacità amministrativa dell'Agenzia di gestire l'aumento del bilancio e l'attuazione di nuovi compiti secondo una sana gestione finanziaria.

Si propone che i posti supplementari siano resi progressivamente disponibili, in modo da portare il numero totale di posti a 550 nel 2020.

Inoltre, al fine di svolgere i nuovi compiti previsti dal regolamento, l'Agenzia avrà bisogno di 273 nuovi agenti esterni (agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati), che saranno progressivamente disponibili entro il 2020, in modo da portare il numero totale del personale esterno a 450 unità entro il 2020.

L'Agenzia dovrebbe pertanto raggiungere 1 000 unità di personale di tutte le categorie (AT, CA, END) entro il 2020.

3.2.3.2Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in valore intero (o al massimo con un decimale)

2017

2018

2019

2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

4

4

4

4

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 65

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy 66

- in sede 67

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Rappresentare la Commissione nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Redigere il parere della Commissione sul programma di lavoro annuale e controllarne l'attuazione. Vigilare sull'elaborazione del bilancio dell'Agenzia e controllare l'esecuzione del bilancio. Assistere l'Agenzia nell'elaborazione delle sue attività conformemente alle politiche dell'UE, anche attraverso la partecipazione alle riunioni di esperti.

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per le unità ETP dovrebbe figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

 La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale, ma potrebbe comportare l'uso di strumenti speciali, come definito nel regolamento QFP.

La proposta/iniziativa richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

I bilanci dell'Agenzia per il 2015 e il 2016 sono stati considerevolmente rafforzati nel 2015 per consentirle di affrontare la crisi migratoria, in particolare triplicando le risorse finanziarie per le operazioni congiunte Poseidon e Triton, accrescendo il sostegno dell'Agenzia agli Stati membri nel settore dei rimpatri e conferendole le risorse necessarie per organizzare i punti di crisi (hotspot). Il contributo definitivo dell'UE per il 2016 proposto dalla Commissione è pari a 238 686 000 EUR.

Data la necessità che l'Agenzia prosegua il suo lavoro di gestione delle frontiere esterne con lo stesso livello di intensità, anche per quanto riguarda la ricerca e il soccorso e i rimpatri, è essenziale che in futuro il livello del contributo fissato per il 2016 sia mantenuto come base per il bilancio annuale dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.

Inoltre, l'attuazione dei nuovi compiti dell'Agenzia richiederà risorse umane e finanziarie supplementari:

* La sovvenzione del 2016 è stata aumentata in virtù del bilancio dell'UE 2016 rispetto alla comunicazione della Commissione COM(2013) 519 sulla programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020, nel cui quadro sono stati programmati 88,774 milioni di EUR.

* * Il numero totale di 225 comprende tutti i posti supplementari autorizzati dall'autorità di bilancio nel 2015. Secondo la comunicazione COM(2013) 519, solo 147 di tali posti stati inizialmente autorizzati.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 68 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Totale

Contributi dei paesi associati a Schengen 69

17,953

19,040

19,806

20,568

77,366

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

17,953

19,040

19,806

20,568

77,366

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 70

Anno n

Anno n+1

Anno n+2

Anno
n+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo …

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

(1) COM(2015) 610 final.
(2) Conclusioni del Consiglio europeo del 15 ottobre 2015.
(3) Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30).
(4) Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).
(6) Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 189, del 27.6.2014, pag 93).
(7) Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
(8) Sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni", conclusioni dell'8-9 ottobre 2015.
(9) Conclusioni del Consiglio europeo del 15 ottobre 2015.
(10) GU C del [...], pag. [...].
(11) GU C del [...], pag. [...].
(12) Conclusioni del Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015.
(13) Riunione informale dei capi di Stato o di governo sulla migrazione, dichiarazione del 23 settembre 2015.
(14) Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).
(15) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(16) Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(17) Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).
(18) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(19) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(20) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(21) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(22) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(23) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(24) Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).
(25) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(26) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(27) GU L 188 del 20.7.2007, pag. 19.
(28) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(29) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(30) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(31) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(32) GU L 243 del 16.9.2010, pag. 4.
(33) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
(34) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(35) GU C […].
(36) Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30).
(37) Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48).
(38) Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).
(39) Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).
(40) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(41) Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).
(42) Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag 93).
(43) GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7.
(44) GU L 348 del 21.12.2008, pag. 98.
(45) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).
(46) Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).
(47) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(48) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(49) Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).
(50) Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).
(51) Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea del 15 aprile 1958 (GU 17 del 6.10.58, pag. 385, edizione speciale inglese: serie I tomo 1952-1958, pag. 59).
(52) Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione del 30 settembre 2013 che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
(53) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012).
(54) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(55) Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2)..
(56) Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48).
(57) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(58) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(59) Per rafforzare il ruolo del nuovo mandato dell'Agenzia e presentare meglio l'impatto finanziario dei nuovi compiti, il "Sostegno al rimpatrio" era stato presentato come distinto obiettivo specifico n. 3. I compiti relativi alla "Gestione di risorse comuni" e a "Sviluppo & ricerca" sono stati fusi nell'ambito dell'obiettivo specifico n. 6; "Eurosur" e "Quadro situazionale" sono stati fusi nell'ambito dell'obiettivo specifico n. 7, mentre "Relazioni pubbliche esterne" e "Diritti fondamentali" sono stati presentati congiuntamente nell'ambito dell'obiettivo specifico n. 8.
(60) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati..
(61) EFTA: Associazione europea di libero scambio..
(62) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(63) L'anno n è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(64) Mentre il modello mette in relazione gli stanziamenti operativi delle agenzie al fine di presentare in modo globale l'incidenza delle attività operative, sembra più opportuno tener conto degli stanziamenti operativi (titolo 3) così come dei corrispondenti crediti amministrativi (titolo 1 e 2) assegnati in modo proporzionale tra diversi obiettivi specifici secondo la pianificazione ABM/ABB. Le cifre includono sia la sovvenzione dell'UE che i contributi dei paesi associati a Schengen..
(65) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(66) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(67) Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
(68) Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(69) Il contributo dei paesi associati Schengen è calcolato su base annua da Frontex, tenendo conto dell'entità della sovvenzione dell'UE e del rapporto PIL per i paesi interessati. Esso è pari al 6% circa del totale del bilancio dell'Agenzia. Il contributo è incassato dall'Agenzia.
(70) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Strasburgo, 15.12.2015

COM(2015) 671 final

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE


ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE

Tavola di corrispondenza

Regolamento (CE) n. 2007/2004

Presente regolamento

-

Articolo 1

Articolo 1

-

Articolo 1, paragrafo 1

-

Articolo 1, paragrafo 3

-

Articolo 1 bis

Articolo 2

Articolo 1 bis, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1 bis, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 1 bis, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

-

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 1 bis, paragrafo 5

-

Articolo 1 bis, paragrafo 6

-

-

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 1 bis, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 8

-

Articolo 2, paragrafo 9

-

Articolo 2, paragrafo 10

-

Articolo 2, paragrafo 11

-

Articolo 2, paragrafo 12

-

Articolo 2, paragrafo 13

-

Articolo 2, paragrafo 14

-

Articolo 3

-

Articolo 4

-

Articolo 5

-

Articolo 6

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1

-

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera da)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera ea)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera f)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera g)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera h)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera i)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera j)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera k)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera l)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera m)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera n)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera o)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera p)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera q)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

-

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

-

-

Articolo 8

-

Articolo 9

Articolo 3, paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 4

-

Articolo 3, paragrafo 5

-

Articolo 4

Articolo 10

Articolo 4, primo comma

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 4, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 2

-

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 4, quarto comma

-

Articolo 4, quinto comma

Articolo 10, paragrafo 4

-

Articolo 10, paragrafo 5

-

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 4, sesto comma

Articolo 10, paragrafo 7

-

Articolo 11

-

Articolo 12

-

Articolo 12, paragrafo 1

-

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 4, terzo comma

Articolo 12, paragrafo 3

-

Articolo 12, paragrafo 4

-

Articolo 12, paragrafo 5

-

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 8

Articolo 13

-

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

-

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettera c)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

-

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera e)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettera f)

-

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

-

Articolo 8, paragrafo 3

-

Articolo 3, articolo 8 bis

Articolo 14

-

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 8 bis

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, primo e quarto comma

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 4

-

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 3 bis e articolo 8 sexies

Articolo 15

-

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 8 sexies, paragrafo 1

-

Articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 3

articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera c) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera d) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera f) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera g) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera h) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera h)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera i) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera i)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera j) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera j)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera k) e articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera k)

-

Articolo 15, paragrafo 3, lettera l)

-

Articolo 15, paragrafo 3, lettera m)

Articolo 3 bis, paragrafo 2 e articolo 8 sexies, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 8 quinquies

Articolo 16

Articolo 8 quinquies, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 8 quinquies, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 8 quinquies, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 8 quinquies, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

-

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 8 quinquies, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 8 quinquies, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 7

Articolo 8 quinquies, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 8

Articolo 8 quinquies, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 9

Articolo 8 quinquies, paragrafo 8

Articolo 16, paragrafo 10

Articolo 8 quinquies, paragrafo 9

Articolo 16, paragrafo 11

-

Articolo 17

-

Articolo 18

Articolo 3 ter

Articolo 19

-

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 3 ter, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 3 ter, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

-

Articolo 19, paragrafo 4

-

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 8 ter, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 6

Articolo 8 ter, paragrafo 2

-

-

Articolo 19, paragrafo 7

Articolo 3 ter, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 19, paragrafo 8, primo comma

Articolo 3 ter, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 19, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 3 ter, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 19, paragrafo 8, terzo comma

Articolo 3 ter, paragrafo 4

-

Articolo 3 ter, paragrafo 6

-

Articolo 3 ter, paragrafo 7

Articolo 19, paragrafo 9

Articolo 3 quater

Articolo 20

Articolo 3 quater, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 3 quater, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 3 quater, paragrafo 3

-

 

Articolo 20, paragrafo 3

-

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 3 quater, paragrafo 4, e articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo comma

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 8 octies

Articolo 21

Articolo 3 bis, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 8 octies, paragrafo 1, e articolo 3 ter, paragrafo 5, primo comma

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 8 octies, paragrafo 2, e articolo 3 ter, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 8 octies, paragrafo 2, lettera a)

-

Articolo 8 octies, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 8 octies, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 21, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 8 octies, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 21, paragrafo 3, lettera c)

-

Articolo 21, paragrafo 3, lettera d)

-

Articolo 21, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 8 octies, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 8 octies, paragrafo 4

-

Articolo 8 septies

Articolo 22

Articolo 8 nonies

Articolo 23

Articolo 3, paragrafo 1 bis

Articolo 24

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), secondo comma

-

-

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quarto comma

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 25

-

Articolo 26

Articolo 9

Articolo 27

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 27, paragrafo 2

-

Articolo 27, paragrafo 3

-

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 6

-

Articolo 28

-

Articolo 29

-

Articolo 30

-

Articolo 31

-

Articolo 32

-

Articolo 33

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1 bis

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1 bis

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 2 bis

Articolo 34

Articolo 2 bis, lettera a), primo comma

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1 bis

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 2 bis, secondo comma

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 5 e articolo 8 quater

Articolo 35

Articolo 5, primo comma e articolo 8 quater

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 5, secondo comma

Articolo 35, paragrafo 2

-

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 5, terzo, quarto e quinto comma

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 5, sesto comma

Articolo 35, paragrafo 5

Articolo 5, settimo comma

Articolo 35, paragrafo 6

Articolo 5, ottavo comma

Articolo 35, paragrafo 7

Articolo 6

Articolo 36

Articolo 6

Articolo 36, paragrafo 1

-

Articolo 36, paragrafo 2

-

Articolo 36, paragrafo 3

-

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 37

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 37, paragrafo 5

Articolo 7

Articolo 38

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 38, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 5, quarto comma

Articolo 38, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 38, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 38, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 38, paragrafo 7

-

Articolo 38, paragrafo 8

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafo 5, primo comma

Articolo 38, paragrafo 10

Articolo 10

Articolo 39

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 39, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 39, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 39, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 39, paragrafo 8, primo comma

Articolo 10, paragrafo 9

Articolo 39, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 10

Articolo 39, paragrafo 9

Articolo 10 bis

Articolo 40

Articolo 10 bis, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 40, paragrafo 1, lettera c)

-

Articolo 40, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 10 bis, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 10 ter

Articolo 41

Articolo 10 quater

Articolo 42

Articolo 11

Articolo 43

Articolo 11, primo comma

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 11, secondo comma

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 11 bis

Articolo 44

Articolo 11 bis, primo comma

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 11bis, secondo comma

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 11bis, secondo comma

Articolo 44, paragrafo 3

-

Articolo 44, paragrafo 4

-

Articolo 45

Articolo 11 quater

Articolo 46

Articolo 11 quater, paragrafo 1

-

Articolo 11 quater, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 11 quater, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a)

-

Articolo 46, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 46, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 11 quater, paragrafo 3

Articolo 46, paragrafo 2

Articolo 11 quater, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 46, paragrafo 2, lettera a)

-

Articolo 46, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 11 quater, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 46, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 11 quater, paragrafo 4

Articolo 46, paragrafo 3

Articolo 11 quater, paragrafo 5

-

Articolo 11 quater, paragrafo 6

-

Articolo 11 quater, paragrafo 7

-

Articolo 11 ter

Articolo 47

Articolo 11 ter, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 11 ter, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 11 ter, paragrafo 3

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 11 ter, paragrafo 4

Articolo 47, paragrafo 4

Articolo 11 ter, paragrafo 5

-

Articolo 11 quater bis

Articolo 48

Articolo 11 quinquies

Articolo 49

Articolo 11 quinquies, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 11 quinquies, paragrafo 2

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 50

Articolo 13

Articolo 51

Articolo 13, primo comma

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 13, primo comma

Articolo 51, paragrafo 2

-

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 13, secondo comma

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 13, terzo comma

Articolo 51, paragrafo 5

-

Articolo 52

Articolo 14

Articolo 53

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 2

-

Articolo 53, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 53, paragrafo 5

-

Articolo 53, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 53, paragrafo 7

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 53, paragrafo 8

Articolo 14, paragrafo 8

Articolo 53, paragrafo 9

-

Articolo 54

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 54, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 54, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 54, paragrafo 3

-

Articolo 54, paragrafo 4

Articolo 15

Articolo 55

Articolo 15, primo comma

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 15, secondo comma

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 15, terzo comma

Articolo 55, paragrafo 3

Articolo 15, quarto comma

Articolo 55, paragrafo 4

Articolo 15, quinto comma

Articolo 55, paragrafo 5

Articolo 15 bis

Articolo 56

Articolo 15 bis

Articolo 56, paragrafo 1

Articolo 15 bis

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 15 bis

Articolo 56, paragrafo 3

Articolo 16

-

Articolo 17

Articolo 57

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

-

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 57, paragrafo 4

Articolo 18

Articolo 58

Articolo 19

Articolo 59

-

Articolo 60

Articolo 20

Articolo 61

Articolo 20, paragrafo 1

-

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 61, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 61, paragrafo 1, lettera a)

-

Articolo 61, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 61, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 20, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 61, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 61, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 20, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 61, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 20, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 61, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 20, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 61, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 20, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 61, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 20, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 61, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 20, paragrafo 2, lettera i)

-

-

Articolo 61, paragrafo 1, lettera k)

-

Articolo 61, paragrafo 1, lettera l)

-

Articolo 61, paragrafo 1, lettera m)

-

Articolo 61, paragrafo 1, lettera n)

-

Articolo 61, paragrafo 1, lettera o)

-

Articolo 61, paragrafo 1, lettera p)

-

Articolo 61, paragrafo 1, lettera q)

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 61, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 61, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 61, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 6

Articolo 61, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 7

Articolo 61, paragrafo 6

-

Articolo 61, paragrafo 7

Articolo 21

Articolo 62

-

Articolo 63

Articolo 22

Articolo 64

Articolo 23

Articolo 65

Articolo 24

Articolo 66

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 66, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 66, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 66, paragrafo 3

-

Articolo 66, paragrafo 4

Articolo 25

Articolo 67

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 67, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 67, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 67, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 67, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 25, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 67, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 25, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 67, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 25, paragrafo 3, lettera d)

-

-

Articolo 67, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 25, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 67, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 25, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 67, paragrafo 3, lettera f)

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Articolo 67, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 25, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 67, paragrafo 3, lettera h)

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Articolo 67, paragrafo 3, lettera i)

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Articolo 67, paragrafo 3, lettera j)

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Articolo 67, paragrafo 3, lettera k)

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Articolo 67, paragrafo 3, lettera l)

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 67, paragrafo 4

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Articolo 67, paragrafo 5

Articolo 26

Articolo 68

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 68, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 68, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 68, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 68, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 68, paragrafo 5

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Articolo 68, paragrafo 6

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Articolo 68, paragrafo 7

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Articolo 69

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Articolo 70

Articolo 26 bis, paragrafo 1

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Articolo 26 bis, paragrafo 2, primo comma

Articolo 70, paragrafo 1

Articolo 26 bis, paragrafo 2, primo comma

Articolo 70, paragrafo 2

Articolo 26 bis, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 70, paragrafo 3

Articolo 26 bis, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 70, paragrafo 4

Articolo 26 bis, paragrafo 4

Articolo 70, paragrafo 5

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Articolo 71

Articolo 26 bis, paragrafo 3

Articolo 71, paragrafo 1

Articolo 26 bis, paragrafo 3

Articolo 71, paragrafo 2

Articolo 26 bis, paragrafo 4

Articolo 71, paragrafo 3

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Articolo 72

Articolo 27

Articolo 73

Articolo 28

Articolo 74

Articolo 29

Articolo 75

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 1, lettera b)

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Articolo 75, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 75, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 75, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 75, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 75, paragrafo 5

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Articolo 75, paragrafo 6

Articolo 29, paragrafo 6

Articolo 75, paragrafo 7

Articolo 29, paragrafo 7

Articolo 75, paragrafo 8

Articolo 29, paragrafo 8

Articolo 75, paragrafo 9

Articolo 29, paragrafo 9

Articolo 75, paragrafo 10

Articolo 29, paragrafo 10

Articolo 75, paragrafo 11

Articolo 29, paragrafo 11, primo comma

Articolo 75, paragrafo 12

Articolo 29, paragrafo 11, secondo comma

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Articolo 75, paragrafo 13

Articolo 30

Articolo 76

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 76, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 76, paragrafo 2

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Articolo 76, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 76, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 76, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 76, paragrafo 6

Articolo 30, paragrafo 6

Articolo 76, paragrafo 7

Articolo 30, paragrafo 7

Articolo 76, paragrafo 8

Articolo 30, paragrafo 8

Articolo 76, paragrafo 9

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Articolo 76, paragrafo 10

Articolo 30, paragrafo 9

Articolo 76, paragrafo 11

Articolo 31

Articolo 77

Articolo 31, paragrafi 1 e 2

Articolo 77, paragrafo 1

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Articolo 77, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 77, paragrafo 3

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Articolo 77, paragrafo 4

Articolo 32

Articolo 78

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Articolo 79

Articolo 33

Articolo 80

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 80, paragrafo 1, primo comma

Articolo 33, paragrafo 2

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Articolo 33, paragrafo 2, lettera a)

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Articolo 33, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 80, paragrafo 1, secondo comma

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Articolo 80, paragrafo 2

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Articolo 80, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 3

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Articolo 81

Articolo 34

Articolo 82

Articolo 34, primo comma

Articolo 82, primo comma

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Articolo 82, secondo comma

Articolo 34, secondo comma

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Articolo 34, terzo comma

Articolo 82, terzo comma