Strasburgo, 15.12.2015

COM(2015) 669 final

2015/0308(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Attualmente negli Stati membri esistono oltre 300 autorità civili e militari che svolgono funzioni di guardia costiera in una vasta gamma di settori, quali la sicurezza della navigazione e la sicurezza marittima, l'attività di ricerca e soccorso, il controllo delle frontiere, i controlli in materia di pesca e i controlli doganali, l'applicazione generale della legge e la protezione dell'ambiente. Le autorità nazionali sono assistite nell'esercizio delle loro funzioni da varie agenzie dell'UE, in particolare l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).

La Commissione nel 2014 ha concluso uno studio di fattibilità che esamina la necessità di migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli organismi e le agenzie nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera. Tale studio individua una serie di aspetti in cui avviare una più stretta cooperazione, in particolare nei settori della sorveglianza operativa e della condivisione di dati, che sono alla base di tutte le suddette funzioni.

La necessità di accrescere la collaborazione e il coordinamento tra le autorità che svolgono funzioni di guardia costiera è stata successivamente riconosciuta nella normativa dell'Unione in materia di trasporti marittimi, nella strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea, integrata da un piano d'azione e adottata dal Consiglio nel 2014, e nell'agenda europea sulla migrazione, adottata dalla Commissione nel 2015.

La presente proposta legislativa che rafforza la cooperazione europea nell'ambito delle funzioni di guardia costiera mira a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le competenti agenzie dell'UE al fine di potenziare le sinergie tra i loro rispettivi servizi, consentendo loro di fornire alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera servizi polivalenti più efficienti, anche sotto il profilo dei costi.

La presente proposta legislativa rientra in una serie di misure proposte dalla Commissione per rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'Europa, tra le quali figura la cooperazione europea nell'ambito della funzione di guardia costiera, che comprende anche la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Nella presente proposta le modifiche sostanziali sono identiche alle modifiche proposte per il regolamento che istituisce l'EMSA e alle disposizioni in materia di cooperazione nell'ambito della guardia costiera europea di cui alla proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è coerente con la politica di controllo della pesca che mira a favorire l'attuazione della politica comune della pesca - intensificando la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) - e di un efficace sistema di controllo delle attività di pesca nell'Unione. Essa è inoltre coerente con uno sviluppo e un'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione che siano complementari rispetto alla politica comune della pesca. Infine, è coerente con le competenze dell'EFCA, che includono l'attuazione della politica marittima integrata dell'UE e la lotta contro la pesca INN.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'obiettivo della presente iniziativa è migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri, le agenzie dell'UE e altri organismi che svolgono funzioni di guardia costiera, al fine di costruire progressivamente una capacità/un sistema europei di guardia costiera. Il problema all'origine risiede nel fatto che le funzioni di guardia costiera, quali il controllo delle frontiere, l'attività di ricerca e soccorso, i controlli in materia di pesca, la lotta all'inquinamento ecc., attualmente sono svolte da più di 300 autorità negli Stati membri, che non sempre sono ben coordinate, nemmeno a livello nazionale. Nel promuovere la collaborazione e il coordinamento tra autorità che svolgono funzioni di guardia costiera, la presente proposta è pienamente coerente con le politiche dell'Unione in materia di migrazione, nonché in materia di trasporti e mobilità.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta è basata sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE che stabilisce le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della PCP.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta riguarda il sostegno alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale. Essa fa quindi parte della politica di controllo volta ad attuare un efficace sistema di controllo al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della PCP, la quale costituisce una competenza esclusiva dell'Unione. In questo contesto il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.

Proporzionalità

La proposta mira a rafforzare le capacità di guardia costiera dell'UE in risposta alle minacce e ai rischi nel settore marittimo, anche grazie al miglioramento della cooperazione tra tutti i pertinenti soggetti civili e militari coinvolti. Ciò consentirà di evitare la duplicazione degli sforzi, garantendo contemporaneamente che i principali soggetti coinvolti (in particolare le agenzie dell'UE) agiscano in maniera coerente ed efficiente e sviluppino sinergie. La proposta tiene conto della necessità di esercitare un maggiore controllo nel settore marittimo, limitando nel contempo il carico di lavoro per le amministrazioni nazionali e dell'UE.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché l'obiettivo della proposta è modificare il regolamento che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca, è necessario proporre un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente (la presente iniziativa mira ad attuare gli impegni contenuti nell'agenda europea sulla migrazione per quanto riguarda le attività di guardia costiera).

Consultazione dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente: l'azione specifica sulle capacità di guardia costiera non è stata oggetto di precedenti interventi a livello dell'UE. Non c'è pertanto una politica esistente da valutare.

La DG MOVE ha tuttavia commissionato uno studio di fattibilità 1 , effettuato nel 2014. Tale studio ha individuato negli Stati membri circa 316 autorità civili e militari che sono responsabili per le funzioni di guardia costiera e collaborano attraverso 70 strutture differenti. Esso ha evidenziato il fatto che la cooperazione attualmente in essere mostra alcune carenze fondamentali, quali: la mancanza di informazioni circa i mandati, i poteri e le capacità di altre autorità; il numero limitato di risorse operative; sistemi, processi e risorse non interoperabili; pianificazione comune e operazioni congiunte limitate.

Adeguatezza normativa e semplificazione

All'iniziativa si dovrebbero applicare i principi del programma REFIT, sebbene essa non rientri in tale programma.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa richiederà un aumento del contributo dell'UE all'EFCA pari a circa 7,5 milioni l'anno (ossia 30,148 milioni per il periodo 2017-2020) e l'assunzione di 13 AT (cfr. la scheda finanziaria legislativa acclusa).

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Poiché la presente misura sarà attuata dall'EFCA, la sua valutazione sarà inserita nella valutazione quinquennale dell'Agenzia, i cui esiti e le cui raccomandazioni sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e resi pubblici.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'EFCA è attualmente incaricata di contribuire alla lotta contro la pesca INN. L'esperienza dell'EFCA nella lotta contro la pesca INN a livello internazionale è indispensabile per la capacità di guardia costiera europea e il controllo delle frontiere perché la pesca INN è spesso correlata ad altre attività marittime illecite. L'EFCA ha sviluppato competenze in materia di strategie di gestione dei rischi, individuazione di eventuali interessi legati alla pesca INN attraverso l'analisi di migliaia di certificati di cattura, coordinamento operativo e ispezione, anche a livello internazionale. A tale riguardo l'Agenzia assiste attivamente i paesi terzi fornendo attività di formazione e sviluppo delle capacità. Grazie al suo mandato internazionale, l'EFCA ha acquisito una solida competenza nella realizzazione di piattaforme di ispezione comuni e mantiene una rete privilegiata con l'UE e i paesi terzi. L'EFCA ha proceduto negli ultimi anni allo scambio di ispettori con la Turchia nel Mar Mediterraneo e organizza seminari di formazione ai quali partecipano ispettori dell'UE e ispettori di Albania, Turchia, Libano, Israele, Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco.

1.Il regolamento riguarda la condivisione delle informazioni generate dalla fusione e dall'analisi dei dati disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati dalle agenzie o a queste accessibili. Esso favorirà la condivisione dei dati di intelligence tra le agenzie. Ciò permetterà all'EFCA di attuare sistemi per lo scambio tra agenzie, avviare tutti gli studi di fattibilità correlati e istituire un servizio permanente di dati e un nodo di dati dell'UE. Facendo leva sull'esperienza acquisita con le misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza applicate al settore della pesca sulla base dei piani di intervento congiunto e con l'aiuto degli ispettori dell'Unione e organizzando operazioni congiunte di più estesa portata con ispettori ai quali siano stati conferiti poteri relativi a diverse politiche (tratta di esseri umani, traffico di migranti, pesca, guardia di frontiera, ambiente, traffico di stupefacenti e di armi, sicurezza delle imbarcazioni, ecc.), l'EFCA sarà in grado di meglio supportare lo scambio dei dati raccolti in occasione delle sue attività di controllo e di ispezione che comprendono, tra l'altro, l'utilizzo di sistemi di sorveglianza via satellite dei pescherecci (VMS) e sistemi elettronici di registrazione (ERS). I dati rilevati attraverso i sistemi VMS consentono di stabilire la posizione in tempo reale e la cronologia degli spostamenti in mare di qualsiasi imbarcazione e in qualsiasi momento. Tali dati sono molto utili nell'ambito del controllo della migrazione, in quanto consentono il controllo delle frontiere e le operazioni di ricerca e soccorso. Grazie ad essi è possibile individuare un peschereccio che sosta in un porto per imbarcare migranti. Poiché i dati rilevati comprendono anche la velocità delle imbarcazioni, è possibile ad esempio individuare un'imbarcazione che procede a velocità ridotta perché carica di migranti o con un'altra imbarcazione a traino. I sistemi ERS sono utilizzati dai pescatori per registrare e trasmettere elettronicamente i dati sulle loro attività di pesca. Di conseguenza essi permettono di individuare eventuali attività anomale o illecite attraverso il raffronto con dati simili relativi ad attività analoghe in una determinata area. Poiché tali dati comprendono anche le dichiarazioni di sbarco, essi consentono di sapere se un'imbarcazione è approdata e ha imbarcato migranti illegali.

2.Il regolamento riguarda anche la prestazione di servizi di sorveglianza e comunicazione basati su tecnologie all'avanguardia, ivi inclusi le infrastrutture spaziali e terrestri e i sensori installati su piattaforme di qualsiasi tipo. L'agenzia potrà pertanto istituzionalizzare la cooperazione tra partner nazionali, europei e internazionali e sviluppare un quadro dei rischi di alto livello per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza che rifletta i quadri nazionali e regionali esistenti. In particolare, sarà possibile adottare misure finalizzate all'individuazione di eventuali attività irregolari in coordinamento con le altre agenzie. Nel corso degli ultimi anni l'EFCA, attraverso la partecipazione a progetti pertinenti del 7° PQ e la cooperazione con l'EMSA per lo sviluppo dell'ambiente IMDatE del servizio MARSURV dell'EFCA, ha acquisito un'esperienza significativa nel mettere in correlazione, analizzare e interpretare le informazioni marittime. Oggi l'EFCA vanta una rinnovata capacità di monitoraggio dettagliato del comportamento, che a sua volta consente un più efficiente utilizzo dei mezzi di pattugliamento disponibili. L'EFCA, che figura tra i futuri utenti finali dei servizi di sicurezza Copernicus, intende sviluppare ulteriormente e condividere con le altre agenzie questa capacità e i risultati ottenuti grazie ad essa.

3.Il regolamento riguarda lo sviluppo di capacità, a livello nazionale e dell'Unione, attraverso l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi e il sostegno della formazione e dello scambio di personale, allo scopo di intensificare lo scambio di informazioni e la cooperazione nelle funzioni di guardia costiera. Ciò permetterà all'EFCA di aumentare la consapevolezza circa la sicurezza della navigazione e la sicurezza marittima, l'attività di ricerca e soccorso, il controllo delle frontiere e i controlli in materia di pesca. L'agenzia potrà rafforzare le proprie competenze attraverso la produzione e la diffusione di materiale di formazione e manuali. L'EFCA può inoltre fornire raccomandazioni di esperti su efficaci modalità di applicazione delle norme in materia di controllo, sorveglianza e monitoraggio.

4.Il regolamento riguarda la condivisione delle capacità, ivi incluse la pianificazione e l'esecuzione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità tra settori e oltre le frontiere. Esso permetterà all'EFCA di incrementare le sue attività di controllo e ispezione e di condurre nuovi tipi di operazioni volte a individuare le attività criminali, smantellare le rotte dei traffici e assicurare l'applicazione della normativa dell'UE e di quella nazionale. Il noleggio di una nave pattuglia renderà possibile ed efficace un approccio multifunzionale non soltanto per l'individuazione delle attività di pesca illegali e di altre attività criminali, ma anche più in generale per il sostegno a una gestione più efficace delle frontiere esterne dell'UE.

2015/0308 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di una vasta gamma di attività, che comprendono, tra l'altro, la sicurezza della navigazione e la sicurezza marittima, l'attività di ricerca e soccorso, il controllo delle frontiere, i controlli in materia di pesca, i controlli doganali, l'applicazione generale della legge e la protezione dell'ambiente.

(2)L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera istituita dal regolamento XX/XX 2 , l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 forniscono sostegno alle autorità nazionali nell'esercizio della maggior parte di queste funzioni.

(3)Esse dovrebbero pertanto rafforzare la reciproca cooperazione e la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di accrescere la consapevolezza della situazione marittima e sostenere un'azione coerente ed efficiente sotto il profilo dei costi.

(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 768/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 768/2005 è così modificato:

1) all'articolo 3 è inserita la lettera seguente:

j) cooperare con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima per offrire sostegno alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera fornendo servizi, informazioni, apparecchiature e formazione e coordinando le operazioni multifunzionali.

2) È inserito il seguente articolo 7 bis:

Articolo 7 bis

Cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera

1)L'Agenzia, in cooperazione con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, se del caso, a livello internazionale attraverso:

a)la condivisione delle informazioni generate dalla fusione e dall'analisi dei dati disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati dalle agenzie o a queste accessibili, conformemente alle rispettive basi giuridiche e fatta salva la proprietà dei dati in capo agli Stati membri;

b)la prestazione di servizi di sorveglianza e comunicazione basati su tecnologie all'avanguardia, ivi inclusi le infrastrutture spaziali e terrestri e i sensori installati su piattaforme di qualsiasi tipo, quali ad esempio velivoli pilotati a distanza;

c)lo sviluppo di capacità mediante l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi e il sostegno della formazione e dello scambio di personale, allo scopo di intensificare lo scambio di informazioni e la cooperazione nelle funzioni di guardia costiera;

d)la condivisione delle capacità, ivi incluse la pianificazione e l'esecuzione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità tra settori e oltre le frontiere.

2)    Le modalità secondo le quali l'Agenzia europea di controllo della pesca coopera per le funzioni di guardia costiera con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono determinate in un accordo di lavoro, nel rispetto delle regole finanziarie applicabili alle agenzie.

3)    La Commissione può adottare, sotto forma di raccomandazione, un manuale pratico sulla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera, contenente orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni e la cooperazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 4  

Attività ABB 06 della DG MARE: garantire la sostenibilità della pesca e un approvvigionamento stabile di prodotti ittici, sviluppare l'economia marittima e assicurare la prosperità delle comunità costiere.

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 5  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La Commissione potenzia le capacità operative dell'Unione per proteggere le frontiere europee e applicare e far rispettare con fermezza le nuove norme comuni europee al fine di punire i responsabili della tratta di esseri umani.

La Commissione avvia un approccio comune a livello UE per le azioni da intraprendere allo scopo di migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri, le agenzie dell'UE e altri organismi che partecipano allo svolgimento di funzioni di guardia costiera, al fine di progredire verso una capacità e un sistema di guardia costiera europei.

L'Agenzia europea di controllo della pesca, in cooperazione con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, se del caso, a livello internazionale.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

Beneficiare dell'esperienza e delle competenze dell'Agenzia europea di controllo della pesca in materia di coordinamento operativo delle politiche di controllo e sviluppo delle capacità, anche nella dimensione internazionale della politica comune della pesca, per sostenere le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, se del caso, a livello internazionale.

Attività ABM/ABB interessate

11.06

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Conseguire una consapevolezza della situazione e un'attività di intelligence efficienti attraverso l'elaborazione di un quadro d'insieme delle attività riconosciuto e comune a livello UE, condiviso dalle agenzie dell'UE e dagli Stati membri.

Conseguire un'alta probabilità di individuazione, identificazione, classificazione e localizzazione delle navi e imbarcazioni che navigano verso le acque dell'UE e al loro interno nonché delle loro attività.

Acquisire versatilità, reattività, efficienza ed efficacia nell'impiego delle capacità operative, incluso l'impiego di velivoli pilotati a distanza, secondo un approccio settoriale.

Creare parità di condizioni nel garantire che il personale operativo che svolge funzioni di guardia costiera negli Stati membri, nelle agenzie dell'UE e, se del caso, nei paesi terzi si adoperi per conseguire gli obiettivi della politica, cooperi, proceda allo scambio di personale, informazioni e intelligence e rispetti le metodologie comuni attraverso lo sviluppo di orientamenti comuni, migliori prassi, attività di formazione e altre attività finalizzate allo sviluppo di capacità.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Efficiente consapevolezza della situazione: percentuale di agenzie dell'UE e organismi degli Stati membri che partecipano allo svolgimento di funzioni di guardia costiera e accedono al quadro d'insieme delle attività riconosciuto e comune a livello UE e lo alimentano.

Alta probabilità di individuazione: percentuale di percorsi rilevati, ottenuti con sistemi cooperativi confrontati in modo casuale con sistemi non cooperativi.

Alta probabilità di individuazione, identificazione, classificazione e localizzazione: percentuale di ciascun elemento rispetto al numero di percorsi rilevati.

Impiego delle capacità operative: percentuale di capacità operative impiegate rispetto a quelle programmate.

Parità di condizioni: percentuale di formazione intersettoriale del personale operativo che partecipa allo svolgimento di funzioni di guardia costiera degli Stati membri, delle agenzie dell'UE e, se del caso, dei paesi terzi.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Le modalità secondo le quali l'Agenzia europea di controllo della pesca coopera per le funzioni di guardia costiera con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono determinate in un accordo di lavoro, nel rispetto delle regole finanziarie applicabili alle agenzie.

La Commissione può adottare modalità di applicazione conformemente all'articolo 110 del regolamento n. 1224/2009 del Consiglio.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il coinvolgimento dell'UE sarà fondamentale poiché l'azione degli Stati membri non consente di conseguire gli obiettivi della politica:

la responsabilità di svolgere funzioni di guardia costiera è ripartita tra 316 autorità pubbliche negli Stati membri costieri dell'UE.

Sebbene esistano già forme di cooperazione e sviluppo di sinergie, nelle agenzie dell'UE persiste una mentalità a compartimenti stagni.

Una migliore condivisione delle capacità tra autorità di guardia costiera e agenzie dell'UE contribuirà a conseguire versatilità, reattività, efficienza ed efficacia.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il coordinamento degli Stati membri coinvolti nel regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca attraverso il principio dei piani di intervento congiunto si è rivelato pertinente, efficiente ed efficace nel migliorare la sostenibilità di alcuni stock ittici, ad esempio il tonno rosso e il merluzzo bianco.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Gli Stati membri possono beneficiare degli stanziamenti del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2016 al 2017

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 6  

 Gestione diretta a opera della Commissione

◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☑ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Quest'azione sarà soggetta alle disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni dell'EFCA (in particolare l'inclusione nel programma di lavoro dell'EFCA e nella sua relazione annuale, che sono discussi nel consiglio di amministrazione).

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Riluttanza da parte degli Stati membri e di altre agenzie dell'UE a cooperare e condividere i dati.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Quest'azione sarà monitorata nell'ambito del sistema di controllo interno dell'EFCA.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

La soglia di rilevanza per l'EFCA è 4 500 EUR e il livello di rischio di errore stimato è inferiore.

I costi di attuazione dei controlli ex post esterni e del sistema di controllo interno sono inferiori all'1% della dotazione di bilancio attuale dell'EFCA (senza tener conto degli investimenti per la continuità operativa e degli stipendi del personale coinvolto).

I vantaggi in termini di immagine e di fiducia sono enormi.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Quest'attività sarà soggetta alle misure dell'EFCA intese a garantire la protezione contro frodi e irregolarità. L'EFCA è inoltre oggetto di revisioni contabili effettuate dalla Corte dei conti europea e dall'IAS.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione………………………...……………]

Diss./Non diss. 7

di paesi EFTA 8

di paesi candidati 9

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

Articolo 11 06 64 – Agenzia europea di controllo della pesca

Non diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: N/D

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione………………………………………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero 2

Articolo 11 06 64 – Agenzia europea di controllo della pesca

Agenzia europea di controllo della pesca

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 

2017

2018

2019

2020

Titolo 1: spese per il personale

Impegni

-1

1,800

1,550

1,450

1,464

6,264

Pagamenti

-2

1,800

1,550

1,450

1,464

6,264

Titolo 2: Costruzione e altre spese amministrative

Impegni

(1a)

0,166

0,166

0,166

0,166

0,664

Pagamenti

(2a)

0,166

0,166

0,166

0,166

0,664

Titolo 3: Spese operative

Impegni

(3a)

5,930

5,880

5,730

5,680

23,220

Pagamenti

(3b)

5,930

5,880

5,730

5,680

23,220

TOTALE degli stanziamenti per l'EFCA

Impegni

=1+1a +3a

7,896

7,596

7,346

7,310

30,148

Pagamenti

=2+2a

7,896

7,596

7,346

7,310

30,148

+3b








Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: MARE

• Risorse umane

0

0

0

0

0

• Altre spese amministrative

0

0

0

0

0

TOTALE DG MARE

Stanziamenti

0

0

0

0

0

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0

0

0

0

0

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

7,896

7,596

7,346

7,310

30,148

Pagamenti

7,896

7,596

7,346

7,310

30,148

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi (TITOLO III)

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

 

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE

 

 

 

2017

2018

2019

2020

RISULTATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo[1]

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 3
Favorire l'attuazione della politica comune della pesca intensificando la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e assicurando un efficace sistema di controllo delle attività di pesca e un adeguato nodo per la condivisione dei dati.

Fornire servizi di sorveglianza e comunicazione (sono comprese le spese per il personale e amministrative)
* Studio di fattibilità
* Istituire il nodo di condivisione dei dati centrale

Sistemi per lo scambio di informazioni tra agenzie (n. di progetti)

0,025

2

0,050

2

0,050

2

0,050

2

0,050

8

0,200

Studio di fattibilità

0,100

1

0,100

 

 

 

 

 

 

1

0,100

Nodi di condivisione dei dati dell'UE (numero di progetti)

0,040

1

0,050

3

0,200

3

0,100

3

0,050

10

0,400

Nodo di condivisione dei dati dell'UE (sono comprese le spese per il personale e amministrative)
* Acquisizione, condivisione e analisi dei dati (CISE, MARSURV, ...)

Disponibilità di dati di osservazione della Terra e satellitari (numero di insiemi di dati)

0,100

5

0,500

5

0,500

5

0,500

5

0,500

20

2,000

Fornitura alle parti interessate di un servizio permanente per lo scambio e l'analisi dei dati

0,488

1

0,550

1

0,500

1

0,450

1

0,450

4

1,950

Utilizzo congiunto di risorse e di altre capacità (sono comprese le spese per il personale e amministrative)
* Noleggio di piattaforme di ispezione
* Condivisione di altre capacità
* Missioni e riunioni

Disponibilità di risorse aggiuntive per l'ispezione (giorni di noleggio)

0,015

275

4,000

275

4,000

275

4,000

275

4,000

1 100

16,000

Capacità di ispezione rafforzata (numero di missioni)

0,008

15

0,120

15

0,120

15

0,120

15

0,120

60

0,480

Creazione di banche dati (hardware, software, capacità condivisa, …)

0,063

1

0,100

1

0,050

1

0,050

1

0,050

4

0,250

Azioni di sviluppo delle capacità (sono comprese le spese per il personale e amministrative)
* Manuali e materiale di formazione
* Scambio di personale tra agenzie e paesi terzi

Elaborazione di orientamenti, manuali e raccomandazioni per le parti interessate che svolgono funzioni di guardia costiera

0,100

1

0,100

1

0,100

1

0,100

1

0,100

4

0,400

Scambio di personale dell'EFCA, degli Stati membri e dei paesi terzi (numero di missioni)

0,012

30

0,360

30

0,360

30

0,360

30

0,360

120

1,440

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

 

 

332

5,930

333

5,880

333

5,730

333

5,680

1,331

23,220

COSTO TOTALE

 

 

332

5,930

333

5,880

333

5,730

333

5,680

1,331

23,220

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'EFCA

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE

2017

2018

2019

2020

Agenti temporanei (gradi AD)

1,260 

1,085 

1,015 

1,025 

4,385

Agenti temporanei (gradi AST)

0,540 

0,465 

0,435 

0,439 

1,879

Agenti contrattuali

 

 

 

 

0

Agenti temporanei

1,800

1,550

1,450

1,464

6,264

Esperti nazionali distaccati

 

 

 

 

-

TOTALE

1,800

1,550

1,450

1,464

6,264

Indicare la data prevista di assunzione e adeguare l'importo di conseguenza (se l'assunzione avviene a luglio, viene calcolato soltanto il 50% del costo medio) aggiungendo ulteriori spiegazioni nell'allegato.

Sulla base degli elenchi di riserva attualmente disponibili ai quali l'agenzia può attingere per le assunzioni e della stima del tempo necessario per organizzare nuove procedure di assunzione, l'EFCA ha previsto le seguenti date di inizio:

   12 AT (9 AD e 3 AST) inizieranno nel gennaio 2017.

1 AT (AST) inizierà nel gennaio 2018.

Le spese per il personale per il 2017 sono state adattate per tener conto dei costi di installazione stimati (trasloco, indennità d'installazione, ecc.).

La tabella riportata di seguito descrive l'impatto della proposta attuale sui posti totali della tabella dell'organico dell'agenzia.

2016

2017

2018

2019

2020

Scenario di base – COM(2013)519

51

49

48

48

48

Posti aggiuntivi

-

12

13

13

13

Totale

51

61

61

61

61

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

0

0

0

0

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 10

0

0

0

0

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy 11

- in sede 12

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

0

0

0

0



XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per un equivalente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X    La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale 13 .

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento Non pertinente.

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 14

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

(1) http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2014-06-icf-coastguard.pdf
(2) Regolamento XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio del XX, ecc.
(3) Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).
(4) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(5) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(6) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(7) Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(8) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(9) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(10) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(11) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(12) Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
(13) L'attuale programmazione finanziaria dell'articolo 11 06 64 –Agenzia europea di controllo della pesca sarà tuttavia aumentata nel periodo 2017-2020 per un totale di 30,148 milioni di EUR.
(14) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.