Strasburgo, 15.12.2015

COM(2015) 668 final

2015/0306(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nell'Agenda europea sulla migrazione 1 la Commissione ha presentato una serie di misure e iniziative destinate a fornire soluzioni strutturali che permettano di gestire meglio la migrazione in tutti i suoi aspetti. Il rimpatrio efficace dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri dell'Unione costituisce una parte essenziale di un approccio globale volto a garantire il buon funzionamento delle politiche dell'UE in materia di migrazione e a mantenere la fiducia dei cittadini nel sistema migratorio dell'Unione.

Aumentare il tasso di rimpatrio dei migranti irregolari permette di liberare capacità di accoglienza per coloro che necessitano veramente di protezione, scopo sostenuto dall'Unione con sforzi rinnovati per proteggere chi ne ha bisogno, anche tramite la ricollocazione e il reinsediamento. Una politica di rimpatrio efficace e credibile va di pari passo con una politica più aperta in materia di migrazione.

Tuttavia il sistema dell'UE per il rimpatrio dei migranti in posizione irregolare non è abbastanza efficace. Nel 2014, per esempio, è stato eseguito meno del 40% delle decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri. Il 9 settembre 2015 la Commissione ha presentato un Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio 2 per affrontare le ragioni di fondo di questo fenomeno, proponendo modi per aumentare l'accettazione del documento di viaggio standard per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

La mancanza di documenti di viaggio validi rilasciati dal paese di destinazione del rimpatriando è uno dei principali ostacoli a un rimpatrio efficace. Attualmente gli Stati membri possono rilasciare un documento di sostituzione 3 per i cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente che non possiedono un documento di viaggio valido. La raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 istituisce un documento di viaggio standard per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi 4 ; tuttavia il tasso di riconoscimento di tale documento da parte dei paesi terzi è basso, anche perché esso presenta caratteristiche e standard di sicurezza insoddisfacenti.

L'esigenza di affrontare questo problema è stata sottolineata nelle conclusioni del Consiglio dell'8 ottobre 2015, nelle quali gli Stati membri si sono impegnati ad avvalersi con maggiore regolarità del documento di viaggio standard nelle operazioni di rimpatrio. Tale necessità è stata ribadita nelle conclusioni del Consiglio europeo del 15 ottobre 2015.

Obiettivo della presente proposta è istituire un documento di viaggio europeo specifico per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, che presenti un formato uniforme e caratteristiche tecniche e di sicurezza accresciute, in modo da essere più ampiamente accettato dai paesi terzi e più largamente utilizzato ai fini della riammissione. Il ricorso a tale documento dovrebbe essere promosso negli accordi di riammissione bilaterali e dell'UE e in accordi di altro tipo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta mette in atto l'intenzione, enunciata nel Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio, di analizzare le modalità per rafforzare l'accettazione da parte dei paesi di origine del lasciapassare rilasciato dall'UE. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbe contribuire a conseguire gli obiettivi, enunciati nell'Agenda sulla migrazione, di rendere più efficace il sistema dell'UE per rimpatriare i migranti irregolari, specialmente coloro che non hanno documenti di viaggio validi, e aumentare il tasso dei rimpatri, garantendo che i paesi terzi rispettino il loro obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini che soggiornano irregolarmente in Europa.

La proposta relativa a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio è conforme alle disposizioni della direttiva rimpatri, che stabilisce norme e procedure comuni per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 5 , e sviluppa tali disposizioni.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare misure, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, nel settore dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare. Tale articolo costituisce pertanto la base giuridica adeguata per istituire un documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

Geometria variabile

Per quanto riguarda la geometria variabile, la presente proposta segue un regime analogo a quello della direttiva rimpatri.

A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, la Danimarca deciderà, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepire la presente proposta, che si basa sull'acquis di Schengen, nel proprio diritto interno.

Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, la direttiva rimpatri presenta un carattere ibrido, come mostrano i suoi considerando 26 e 27. Ne consegue che alla proposta si applicano sia il protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, sia il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegati ai trattati. In virtù di quest'ultimo protocollo "non Schengen", il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento e non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione; possono tuttavia notificare al Consiglio che desiderano partecipare al presente strumento.

Sulla base dei rispettivi accordi che associano tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein devono essere vincolati al regolamento proposto.

Sussidiarietà

L'obiettivo della presente proposta, ossia l'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi dotato di caratteristiche di sicurezza rafforzate, al fine di aumentare il riconoscimento di tale documento da parte dei paesi terzi, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri. Infatti la coesistenza di diversi documenti di viaggio nazionali per il rimpatrio, che presentano formati, standard e caratteristiche di sicurezza diversi, ostacolerebbe il riconoscimento di tali documenti negli accordi di riammissione dell'UE con i paesi terzi e inciderebbe negativamente sul rimpatrio e sulla riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Di conseguenza, l'obiettivo della presente proposta può essere conseguito meglio dall'Unione europea.

Proporzionalità

Dato che il regolamento proposto armonizza il formato e le specifiche tecniche di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio e non altera né modifica le norme e gli standard comuni sul rimpatrio stabiliti dalla direttiva rimpatri, in virtù del principio di proporzionalità sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, esso non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.

Inoltre, poiché sono state già stabilite caratteristiche di sicurezza appropriate e affidabili per il modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione del visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio 6 , tali caratteristiche 7 sono utilizzate per il documento di viaggio europeo per il rimpatrio. Ciò evita costi aggiuntivi a carico degli Stati membri.

Scelta dell'atto giuridico

Per stabilire caratteristiche uniformi e armonizzate, garantire la chiarezza dei concetti e la diretta applicabilità del documento di viaggio europeo per il rimpatrio, è opportuno adottare il presente atto sotto forma di regolamento. È inoltre opportuno autorizzare la Commissione ad adottare, se necessario, i necessari adeguamenti tecnici del formato del documento di viaggio europeo mediante atti delegati.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex-post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Per la sua natura non vincolante, la raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 concernente l'adozione di un documento di viaggio standard per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi non è stata sottoposta a valutazione. Tuttavia, le discussioni regolarmente svolte con rappresentanti sia degli Stati membri che dei paesi terzi mostrano che lo strumento vigente è inadeguato a garantire gli standard di sicurezza necessari per effettuare il rimpatrio e la riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Durante le discussioni periodiche con gli esperti degli Stati membri non sono emerse questioni attinenti alle caratteristiche di sicurezza applicabili al modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione del visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio. È quindi opportuno usare le stesse caratteristiche di sicurezza per il documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

Consultazioni dei portatori di interessi

Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati nell'ambito delle riunioni e dei dialoghi sul rimpatrio e sulla riammissione, come pure tramite un'interrogazione ad hoc (ad hoc query) lanciata dalla rete europea sulle migrazioni (REM) il 14 ottobre 2011 8 . Secondo la conclusione di quest'ultima, il documento di viaggio standard per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi è raramente accettato dalle autorità dei paesi terzi, anche a motivo dello scarso livello delle sue caratteristiche di sicurezza.

Assunzione e uso di perizie

La proposta si basa sui pareri espressi dagli esperti nazionali degli Stati membri, che sono stati consultati in occasione delle riunioni e dei dialoghi in materia di rimpatrio e riammissione, nonché tramite interrogazioni della REM, come illustrato sopra.

Valutazione d'impatto

Data l'urgenza dell'azione necessaria per migliorare l'esecuzione dei rimpatri e aumentare il tasso di riammissione, anche dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente che non hanno un documento di viaggio valido, non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio ridurrebbe gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle amministrazioni degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi i servizi consolari, e contribuirebbe a diminuire la durata delle procedure amministrative necessarie per eseguire il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Inoltre, applicando al documento di viaggio europeo per il rimpatrio le caratteristiche di sicurezza rafforzate già applicabili al modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione del visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, si eviterebbero costi amministrativi e finanziari aggiuntivi a carico degli Stati membri.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione di cui all'articolo 19 della Carta.

Limitandosi a stabilire il formato e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la proposta non esercita conseguenze significative sui diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

Poiché il proposto documento di viaggio europeo per il rimpatrio è concepito per essere utilizzato una sola volta, e presenta le specifiche tecniche e le caratteristiche di sicurezza già concordate per i modelli uniformi di fogli utilizzabili per l'apposizione del visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, i costi aggiuntivi richiesti agli Stati membri per la produzione e il rilascio di tale documento sono trascurabili rispetto alla situazione attuale.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'utilità e l'efficacia del documento di viaggio europeo dovrebbero essere valutate nel contesto della valutazione degli accordi di riammissione dell'UE con i paesi terzi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Scopo della proposta è armonizzare il formato e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di innalzare gli standard tecnici e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Ciò faciliterebbe il riconoscimento del documento da parte dei paesi terzi ai fini del rimpatrio e della riammissione, specialmente nel quadro di accordi di riammissione e altri accordi con i paesi terzi, nonché nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio non coperta da accordi formali.

Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio contribuirebbe ad aumentare la flessibilità per le autorità dei paesi terzi e ridurrebbe gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità consolari competenti. In tal modo i costi per il documento di viaggio europeo per il rimpatrio sarebbero ridotti al minimo. Accelerando le procedure amministrative per il rimpatrio, si contribuirebbe a ridurre il periodo durante il quale i rimpatriandi in attesa di allontanamento sono oggetto di detenzione amministrativa.

Gli Stati membri potrebbero considerare la possibilità di rilasciare un documento di viaggio europeo per il rimpatrio laddove la nazionalità del cittadino di paese terzo soggiornante illegalmente e oggetto di una decisione di rimpatrio sia dimostrata da un documento non valido o non più valido per viaggiare, da un certificato o da una copia di tali documenti (ad esempio un passaporto o una carta d'identità scaduti, un lasciapassare di paese terzo, un documento di riconoscimento militare o marittimo, una patente di guida, un certificato di cittadinanza, di nascita, di matrimonio o altro certificato di stato civile, informazioni sull'identità tratte dal Sistema d'informazione visti). Inoltre, gli Stati membri potrebbero valutare la possibilità di rilasciare il documento di viaggio europeo nel caso in cui un cittadino di paese terzo, la cui cittadinanza sia stata confermata dalle autorità competenti di un paese terzo, non abbia ricevuto un documento di viaggio valido entro un termine ragionevole.

Articolo 1: stabilisce l'oggetto della proposta, ossia stabilire il formato e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

Articolo 2: definisce i termini fondamentali.

Articolo 3: stabilisce il formato, il contenuto, la lingua e la validità del documento di viaggio europeo per il rimpatrio e conferisce alla Commissione la facoltà di modificare il formato tramite atti delegati.

Articolo 4: definisce le specifiche tecniche e le caratteristiche di sicurezza del documento di viaggio europeo per il rimpatrio, che sono quelle stabilite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio e non sono pubblicate per motivi di sicurezza.

Articolo 5: stabilisce le norme attinenti ai diritti da pagare per il rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio, che è gratuito per i cittadini di paesi terzi.

Articolo 6: stabilisce le norme per l'esercizio dei poteri delegati da parte della Commissione, in conformità con l'articolo 290 del TFUE.

Articolo 7: stabilisce l'abrogazione e la sostituzione della raccomandazione del Consiglio concernente un documento di viaggio standard per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

Articolo 8: definisce le norme sull'entrata in vigore e sull'applicazione geografica del regolamento.

2015/0306 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del principio di non respingimento, e conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE 9 , costituisce una parte essenziale dell'impegno generale volto a garantire la credibilità e il buon funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di migrazione e a ridurre e scoraggiare la migrazione irregolare.

(2)Le autorità nazionali degli Stati membri sperimentano difficoltà nel rimpatriare i cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente che non possiedono documenti di viaggio validi.

(3)Migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e di riammissione con i principali paesi di origine e di transito dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è essenziale per aumentare i tassi di rimpatrio, che sono insoddisfacenti.

(4)L'attuale documento di viaggio standard per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi, istituito dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 10 , non è ampiamente accettato dalle autorità dei paesi terzi, fra l'altro a causa dell'inadeguatezza dei suoi standard di sicurezza.

(5)Occorre pertanto promuovere l'accettazione, da parte dei paesi terzi, di un lasciapassare europeo per il rimpatrio migliorato, quale documento di riferimento ai fini del rimpatrio.

(6)È opportuno istituire un documento di viaggio europeo più sicuro per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, al fine di agevolare il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; le sue caratteristiche di sicurezza rafforzate dovrebbero facilitarne il riconoscimento da parte dei paesi terzi. Tale documento dovrebbe contribuire all'esecuzione dei rimpatri nel quadro di accordi di riammissione o altri accordi con i paesi terzi, nonché nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio non coperta da accordi formali.

(7)Gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione con i paesi terzi dovrebbero prevedere il riconoscimento del documento di viaggio europeo per il rimpatrio. Gli Stati membri dovrebbero cercare di ottenere il riconoscimento del documento di viaggio europeo per il rimpatrio negli accordi bilaterali e in altre intese, nonché nell'ambito della cooperazione in materia di rimpatrio con i paesi terzi non coperta da accordi formali.

(8)Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle amministrazioni degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi i servizi consolari, nonché la durata delle procedure amministrative necessarie per provvedere al rimpatrio e alla riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(9)È opportuno che il presente regolamento si limiti ad armonizzare il formato e le specifiche tecniche di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio e non armonizzi invece le norme sul rilascio di tale documento.

(10)Tra le circostanze in cui gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di rilasciare un documento di viaggio europeo per il rimpatrio figurano i casi in cui la nazionalità di un cittadino di paese terzo soggiornante illegalmente e oggetto di una decisione di rimpatrio sia dimostrata da un documento non valido o non più valido per viaggiare, un certificato di stato civile, un altro documento ufficiale o una copia di tali documenti. Esempi di tali documenti sono passaporti e carte d'identità scaduti, lasciapassare di paesi terzi, documenti di riconoscimento militari o marittimi, patenti di guida, certificati di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, dati estratti dal Sistema d'informazione visti. Gli Stati membri potrebbero inoltre valutare la possibilità di rilasciare tale documento nel caso in cui un cittadino di paese terzo, la cui nazionalità sia stata confermata dalle autorità competenti di un paese terzo, non abbia ricevuto un documento di viaggio valido entro un termine ragionevole.

(11)È opportuno che il contenuto e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio siano armonizzati per garantire elevati standard tecnici e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Il documento dovrebbe recare caratteristiche di sicurezza riconoscibili. Esistono già prescrizioni tecniche e caratteristiche di sicurezza elevate, fissate in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio 11 , che dovrebbero pertanto essere applicate al documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

(12)Per modificare o integrare alcuni elementi non essenziali del modello di documento di viaggio europeo per il rimpatrio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(13)Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(14)Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE 12 .

(15)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen - nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 - la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(16)Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2006, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 14 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Inoltre, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatti salvi gli articoli 3 e 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(17)Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2006, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 15 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatti salvi gli articoli 3 e 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(18)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce - nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2006 - uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 16 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio 17 .

(19)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce - nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2006 - uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 18 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 19 .

(20)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce - nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2006 - uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 20 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 21 .

(21)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)Per stabilire condizioni uniformi e garantire la chiarezza dei concetti, è opportuno adottare il presente atto sotto forma di regolamento.

(23)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la protezione in caso di allontanamento, di espulsione o di estradizione di cui all'articolo 19 della Carta.

(24)È opportuno che il presente regolamento abroghi e sostituisca la raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il formato e le specifiche tecniche di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)"cittadino di paese terzo", un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ;

(2)"rimpatrio", il rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

(3)"decisione di rimpatrio", una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115/CE.

Articolo 3

Documento di viaggio europeo per il rimpatrio

1.Il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio corrisponde al modello che figura in allegato. Il documento contiene le seguenti informazioni sul cittadino di paese terzo:

(a)nome, cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, segni distintivi e, se noto, indirizzo nel paese terzo di rimpatrio del cittadino di paese terzo;

(b)una fotografia;

(c)autorità emittente, data di rilascio e periodo di validità.

2.Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che emette la decisione di rimpatrio e, se opportuno, è tradotto in inglese e francese.

3.Il documento è valido per un viaggio di sola andata nel paese terzo di rimpatrio.

4.Se necessario, al documento di viaggio europeo per il rimpatrio possono essere allegati documenti aggiuntivi necessari per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

5.La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati a norma dell'articolo 6 per modificare il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

Articolo 4

Specifiche tecniche

1.Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio sono stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n 333/2002 del Consiglio.

2.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un esemplare del documento di viaggio europeo per il rimpatrio elaborato in conformità del presente regolamento.

Articolo 5

Diritti di rilascio

Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è rilasciato gratuitamente ai cittadini di paesi terzi.

Articolo 6

Esercizio della delega

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 3, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [inserire la data dell'entrata in vigore].

3.La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 7

Abrogazione e sostituzione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994

La raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi, è abrogata e sostituita.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) COM(2015) 240 final.
(2) COM(2015) 453 final.
(3) GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18.
(4) Va osservato che per il documento di viaggio sostitutivo ai fini del rimpatrio è comunemente utilizzato il termine "lasciapassare"; si consiglia tuttavia di evitare di utilizzare il termine in questo contesto, perché il documento potrebbe essere confuso con il lasciapassare rilasciato dall'Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall'Unione europea (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26).
(5) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(6) Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).
(7) Decisione della Commissione C(2010) 319, del 27 gennaio 2010, che sostituisce la decisione della Commissione C(1996) 352 del 7 febbraio 1996, che fissa ulteriori prescrizioni tecniche per il modello uniforme per i visti (versione consolidata della decisione C(1996) 352 e delle decisioni che la modificano, C(2000) 4332 del 28 dicembre 2000, C(2002) 2002 del 3 giugno 2002 e C(2009) 3769 del 20 maggio 2009) (l'allegato di tale decisione è classificato di livello EU Secret).
(8) I risultati dell'interrogazione ad hoc sono consultabili online al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-queries/return/254_emn_ad-hoc_query_eu_laissez-passer_24august2010_wider_dissemination_en.pdf .
(9) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(10) Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.6.1996, pag. 18).
(11) Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).
(12) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(13) Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).
(14) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(15) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(16) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(17) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(18) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(19) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
(20) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(21) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.
(22) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Bruxelles, 15.12.2015

COM(2015) 668 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare