Bruxelles, 15.12.2015

COM(2015) 643 final

2015/0293(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Nel contesto del dialogo UE-Cina in materia di migrazione e mobilità, l’Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese hanno convenuto un pacchetto di cooperazione comprendente misure nel settore della migrazione irregolare e della politica comune in materia di visti, da negoziare o adottare in due fasi interdipendenti. Nella prima fase sarà negoziato un accordo reciproco di esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici e gli Stati membri saranno autorizzati dalle autorità cinesi ad aprire centri per la presentazione delle domande di visto in 15 città cinesi designate a tal fine. Durante la prima fase saranno anche fissate riunioni periodiche di esperti sulla lotta contro l’immigrazione irregolare, compresa l’identificazione e la riammissione dei migranti irregolari. Nella seconda fase entrambe le parti negozieranno accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di riammissione. Tale pacchetto è stato concluso e approvato dai leader politici di entrambe le parti al 17° vertice UE-Cina del 29 giugno 2015.

Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha autorizzato l’avvio dei negoziati con la Cina per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici e ha impartito alla Commissione le direttive di negoziato. I negoziati sono stati avviati il 21 settembre e condotti mediante scambio di note scritte. L’accordo è stato siglato dai capi negoziatori dell’UE e della Cina rispettivamente il 3 e il 4 novembre 2015. Gli Stati membri sono stati regolarmente informati dello stato di avanzamento dei negoziati durante le riunioni del gruppo “Visti” del Consiglio.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio 1 elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell’Irlanda e del Regno Unito nonché dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera.

La Cina è tra i paesi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto quando viaggiano verso l’area Schengen. I cittadini dell’UE a loro volta hanno bisogno di un visto per entrare in Cina.

Coerenza con le altre politiche dell’Unione

Il dialogo in materia di migrazione e mobilità tra l’UE e la Cina era stato istituito nell’ottobre 2013 e mira a consentire lo scambio di pareri sulle rispettive politiche di migrazione in linea con i quattro pilastri dell’approccio globale in materia di migrazione e mobilità oltre che a discutere le possibilità di cooperazione su questioni di reciproco interesse.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Per quanto riguarda l’Unione, la base giuridica dell’accordo è l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l’articolo 218 del medesimo.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell’accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata dopo la firma dell’accordo, a nome dell’Unione, da parte di una persona designata dal presidente del Consiglio e previa approvazione del Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Sebbene l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 539/2001 consente agli Stati membri di concludere accordi bilaterali con paesi terzi che esonerano i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali dall’obbligo del visto, solo un accordo a livello UE può conseguire quell’effetto per tutti gli Stati membri e quindi offrire una leva per gli accordi con paesi terzi in settori correlati, come la riammissione dei migranti irregolari.

Proporzionalità

Solo un accordo internazionale può derogare dall’obbligo generale di visto per i cittadini cinesi, necessario per conseguire gli obiettivi summenzionati.

Scelta dello strumento

Cfr. sopra.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX-POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex-post/controlli dell’adeguatezza della legislazione in vigore

n.a.

Consultazioni delle parti interessate

Gli Stati membri sono stati consultati sia in sede di gruppo ad alto livello “Asilo” del Consiglio sia in sede di gruppo “Visti”.

Ricorso al parere di esperti

n.a.

Valutazione d’impatto

Non è stata effettuata alcuna valutazione d’impatto, in quanto non è previsto che tale iniziativa abbia benefici economici o sociali misurabili. Si tratta essenzialmente di un accordo politico.

Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa

n.a.

Diritti fondamentali

n.a.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

n.a.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

L’accordo istituisce il comitato misto di gestione dell’accordo che, tra le altre attività, controlla l’applicazione dello stesso nonché suggerisce modifiche o aggiunte.

Documenti esplicativi (per le direttive)

n.a.

Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

La Commissione ritiene che siano stati pienamente conseguiti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle sue direttive di negoziato. Le sue disposizioni principali possono essere riassunte come segue:

Oggetto e ambito di applicazione

L’accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità o di un lasciapassare dell’UE 2 , e per i cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità che si recano nel territorio della controparte.

Onde garantire parità di trattamento a tutti gli Stati membri dell’UE, l’accordo dispone che la Cina può sospendere o denunciare l’accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea e che la sospensione o la denuncia dell’accordo da parte dell’Unione europea riguarda tutti i suoi Stati membri.

La situazione specifica del Regno Unito e dell’Irlanda figura nel preambolo.

Durata del soggiorno

L’accordo stabilisce l’esenzione dal visto per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L’accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull’interpretazione di questo periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L’accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l’esenzione dal visto conferisce ai cittadini cinesi titolari di passaporti diplomatici il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (attualmente Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l’intero spazio Schengen.

Visite di alti funzionari

L’accordo prevede che i funzionari al livello almeno di viceministri del governo centrale e gli ufficiali del grado almeno di generale maggiore delle forze armate debbano informare le autorità competenti del paese da visitare per via diplomatica prima di recarsi in viaggio nel territorio di quest’ultimo per fini ufficiali.

Scambio di modelli

L’accordo prevede lo scambio di modelli di passaporti diplomatici e dei lasciapassare dell’UE entro 90 giorni dalla data della firma dell’accordo.

Applicazione territoriale

L’accordo precisa che l’esenzione dal visto per i cittadini cinesi titolari di passaporti diplomatici si applica solo ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi.

Dichiarazioni comuni

Oltre alla dichiarazione comune di cui sopra, l’accordo reca in allegato altre due dichiarazioni comuni:

una dichiarazione comune sull’associazione della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

una dichiarazione comune sul rapporto tra il presente accordo e altri settori di cooperazione nel quadro del dialogo EU-Cina in materia di migrazione e mobilità.

Conclusioni

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio approvi, previa approvazione del Parlamento europeo, l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici tra l’Unione europea e la Cina.

2015/0293 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo 3 ,

considerando quanto segue:

(1)La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo con la Repubblica Popolare Cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici (“l’accordo”).

(2)Conformemente alla decisione (UE) 2015/... del Consiglio 4 , l’accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal....

(3) 5 L’accordo istituisce un comitato misto di esperti di gestione dell’accordo. L’Unione europea è rappresentata in seno al comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 6 ; il Regno Unito non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 7 ; L’Irlanda non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo 8 .

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto di esperti istituito a norma dell’articolo 7 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(2) Rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall’Unione europea, GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26-39.
(3) Approvazione espressa il... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Decisione (UE) 2015/... del Consiglio, del...., relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per titolari di passaporti diplomatici tra l’Unione europea e la repubblica Popolare Cinese (GU...).
(5) GU: Si prega di inserire la data il terzo giorno successivo alla firma dell’accordo. GU: Si prega di inserire il numero, la data e i riferimenti di pubblicazione della decisione del Consiglio e di completare la nota in calce di conseguenza.
(6) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).
(7) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(8) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Bruxelles, 15.12.2015

COM(2015) 643 final

ALLEGATO

alla

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici


ALLEGATO

alla

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici

ACCORDO

TRA L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

DI ESENZIONE DAL VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA PER I TITOLARI DI PASSAPORTI DIPLOMATICI

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata “Unione” o “UE”, e

LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, in seguito denominata “Cina”,

in seguito congiuntamente denominate “parti contraenti”,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di rinsaldare ulteriormente gli stretti legami tra le parti contraenti;

DESIDEROSE di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai titolari di passaporti diplomatici e di lasciapassare dell’UE condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata e desiderose di tutelare i principi di uguaglianza e di reciprocità,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i cittadini dell’Unione e per i cittadini della Cina, titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità o di lasciapassare dell’UE, che si recano nel territorio dell’altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)    “Stato membro”: qualsiasi Stato membro dell’Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda;

b)    “cittadino dell’Unione”: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

c)    “cittadino della Cina”: chiunque possieda la cittadinanza della Cina;

d)    “spazio Schengen”: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l’acquis di Schengen;

e)    “lasciapassare dell’UE”: il documento rilasciato dall’Unione a certi agenti delle istituzioni dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio 1 .

ARTICOLO 3

Campo di applicazione

1.    I cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato da uno Stato membro o di un lasciapassare dell’UE possono recarsi e soggiornare nel territorio della Cina senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato dalla Cina possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2.

2.    L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e la Cina si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

3.    Durante il soggiorno, i cittadini dell’Unione europea ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Cina.

Durante il soggiorno, i cittadini della Cina ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio di ciascuno Stato membro.

4.    L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.    Fatto salvo l’articolo 8, alle questioni concernenti i visti che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell’Unione, il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto nazionale della Cina.

ARTICOLO 4

Durata del soggiorno

1.    I cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato da uno Stato membro o di un lasciapassare dell’UE possono soggiornare nel territorio della Cina per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.    I cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato dalla Cina possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen.

I cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato dalla Cina possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen.

3.    Il presente accordo non pregiudica la possibilità per la Cina e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell’Unione.

ARTICOLO 5

Visite di alti funzionari

I funzionari al livello almeno di viceministri del governo centrale e gli ufficiali del grado almeno di generale maggiore delle forze armate della Cina informano le autorità competenti degli Stati membri per via diplomatica prima di recarsi in viaggio nel territorio di questi ultimi per fini ufficiali.

I funzionari al livello almeno di viceministri del governo centrale degli Stati membri e gli ufficiali del grado almeno di generale maggiore delle forze armate degli Stati membri informano le autorità competenti della Cina per via diplomatica prima di recarsi in viaggio nel territorio di quest’ultima per fini ufficiali.

ARTICOLO 6

Applicazione territoriale

1.    Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.    Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

ARTICOLO 7

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.    Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato “il comitato”), composto di rappresentanti dell’Unione e della Cina. L’Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.    Il comitato svolge tra l’altro i seguenti compiti:

a)    controlla l’applicazione del presente accordo;

b)    suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)    dirime eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo.

3.    Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.    Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 8

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore
tra gli Stati membri e la Cina

Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e la Cina, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

ARTICOLO 9

Scambio di modelli

1.    Se non vi hanno già provveduto, entro novanta (90) giorni dalla data della firma del presente accordo la Cina, gli Stati membri e l’Unione procedono allo scambio, per via diplomatica, di fac-simile dei propri passaporti diplomatici validi e dei lasciapassare dell’UE.

2.    Nel caso di introduzione di nuovi passaporti diplomatici o lasciapassare dell’UE o di modifica di quelli esistenti, le parti procedono allo scambio, per via diplomatica, dei fac-simile dei nuovi passaporti o dei passaporti modificati o dei lasciapassare dell’UE, corredati di informazioni dettagliate sulle specifiche e l’applicabilità, al più tardi novanta (90) giorni prima dell’introduzione.

ARTICOLO 10

Disposizioni finali

1.    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal terzo giorno successivo alla data della firma.

2.    Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.    Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.    Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte contraente e revoca la sospensione.

5.    Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.    La Cina può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

7.    L’Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e cinese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza tra versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di detti paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Cina, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per “periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni”, di cui all’articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l’applicazione di un periodo di riferimento “mobile” di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all’ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l’altro, che un’assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE NEL QUADRO DEL DIALOGO EU-CINA IN MATERIA DI MIGRAZIONE E MOBILITÀ

Le parti contraenti ricordano che questo accordo rappresenta uno dei risultati della tabella di marcia per i negoziati concordata nel verbale della seconda sessione del dialogo EU-Cina in materia di migrazione e mobilità e approvata dai leader politici nella dichiarazione comune del 17° vertice EU-Cina. Tale tabella di marcia comprende, nella prima fase, la negoziazione e la firma di un accordo di esenzione reciproca dal visto per i titolari di passaporti diplomatici, l’apertura di centri per la presentazione delle domande di visto nelle città cinesi, individuate di comune accordo, prive di rappresentanza consolare e l’avvio di una cooperazione pratica alla lotta contro l’immigrazione irregolare; nella seconda fase, include la negoziazione di accordi sulla facilitazione del rilascio dei visti e sulla cooperazione alla lotta contro l’immigrazione irregolare.

Le parti contraenti ribadiscono la loro ferma intenzione di rispettare gli impegni presi nella tabella di marcia e la comune idea che tali impegni siano interdipendenti e siano parte di un pacchetto indivisibile.

_________________

(1) Regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall’Unione europea, GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26.