COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.10.2015
COM(2015) 603 final
2015/0250(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale
RELAZIONE
La zona euro è una grande economia aperta che svolge un ruolo chiave in materia di politica internazionale. Il suo peso economico e finanziario e l'esistenza di una politica unica nel campo monetario e dei tassi di cambio fanno sì che le decisioni prese al suo interno e lo sviluppo della sua economia rivestano un'importanza crescente per l'economia mondiale.
La rilevanza politica della zona euro è stata notevolmente rafforzata nel corso degli ultimi anni. Il semestre europeo, unitamente all'adozione delle normative dette "six pack" e "two pack" e del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, ha integrato, rafforzato e ampliato la sorveglianza a livello europeo delle politiche degli Stati membri in ambiti essenziali di rilevanza macroeconomica e di bilancio. Il meccanismo europeo di stabilità è stato istituito come meccanismo permanente di risoluzione delle crisi per i paesi della zona euro. L'Unione ha inoltre istituito un'Unione bancaria dotata di un meccanismo centralizzato di vigilanza e di risoluzione delle crisi per le banche della zona euro e aperta a tutti gli altri Stati membri.
La rappresentanza esterna della zona euro non ha però tenuto il passo con questi sviluppi. I progressi compiuti per una maggiore integrazione interna della zona euro devono essere proiettati all'esterno, in particolare attraverso un'unica rappresentanza esterna nel Fondo monetario internazionale (FMI). L'Unione europea (zona euro) detiene una competenza esclusiva o una competenza concorrente con i suoi Stati membri in numerosi settori contemplati dallo statuto dell'FMI.
Attraverso i suoi strumenti per la concessione di prestiti e la funzione di sorveglianza, l'FMI costituisce una delle colonne portanti della governance economica e finanziaria mondiale. Insieme alla Commissione e alla Banca centrale europea (BCE) ha svolto un ruolo fondamentale nella definizione e attuazione dei programmi di salvataggio degli Stati membri colpiti dalla crisi finanziaria e del debito sovrano. Inoltre, il rafforzamento del quadro di governance per il coordinamento delle politiche economiche e la forte convergenza della normativa e della vigilanza del settore finanziario nell'ambito dell'Unione bancaria implicano che, in futuro, l'FMI dovrà andare ben oltre una prospettiva puramente nazionale nel valutare la vigilanza e la gestione delle crisi nella zona euro.
Un'efficace rappresentanza della zona euro consentirebbe a quest'ultima di parlare con una sola voce all'interno dell'FMI su questioni quali i programmi e le revisioni, la politica economica e di bilancio, la sorveglianza macroeconomica, le politiche dei tassi di cambio e di stabilità finanziaria. Rendere la rappresentanza più coerente andrebbe anche a vantaggio dei paesi terzi, soprattutto perché consentirebbe alla zona euro di contribuire in maniera più forte e più coerente alla stabilità economica e finanziaria mondiale.
Nell'ottobre 2014 la Commissione ha annunciato, nel programma di lavoro per il 2015, che intende affrontare la questione della rappresentanza esterna della zona euro nel quadro dell'approfondimento dell'Unione economica e monetaria.
In linea con la relazione dei cinque presidenti "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" del giugno 2015, rafforzare la voce dell'Unione economica e monetaria rientra in pieno negli sforzi in corso volti a migliorare la governance economica della zona euro. La relazione sottolinea in particolare le carenze connesse alla rappresentanza della zona euro in seno all'FMI, dove, malgrado importanti progressi compiuti per coordinare maggiormente le posizioni europee, la zona euro non si esprime ancora con una sola voce.
Il piano della Commissione per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita prevedeva già una serie di azioni prioritarie per rafforzare e consolidare la rappresentanza economica esterna della zona euro. Si proponeva di rivolgere l'attenzione all'FMI considerato il ruolo di spicco che questo svolge nel quadro della governance economica internazionale. La rappresentanza esterna figurava tra le azioni prioritarie da attuare nel breve termine. Anche il Parlamento europeo ha auspicato una rappresentanza esterna unificata della zona euro.
Nel 2006 il Consiglio ECOFIN ha dichiarato che l'introduzione di un seggio unico per la zona euro in seno all'FMI costituiva un obiettivo a termine, una possibilità che gli Stati membri hanno ritenuto realizzabile in futuro in diversi modi, ad esempio tramite un approccio basato su fasi intermedie.
In tale contesto, la presente proposta suggerisce di passare a una rappresentanza unificata per la zona euro in seno all'FMI, affidando al presidente dell'Eurogruppo il ruolo di rappresentante. A tal fine, si propone un approccio graduale basato su fasi intermedie per la rappresentanza in seno al Comitato monetario e finanziario internazionale (International Monetary and Financial Committee) (CMFI) e al Consiglio di amministrazione (Executive Board) dell'FMI. In un primo tempo, la zona euro otterrebbe lo status di osservatore e verrebbe rappresentata dal rappresentante di uno Stato membro della zona euro già membro del Consiglio di amministrazione, in associazione con la Commissione e la Banca centrale europea (che attualmente detiene lo status di osservatore all'interno del Consiglio). Occorre inoltre rafforzare il processo di coordinamento per l'adozione di posizioni comuni, al fine di esprimersi sistematicamente in modo uniforme su tutte le questioni in materia di politiche, di paesi e di sorveglianza dell'FMI che siano rilevanti per la zona euro. Tali misure dovrebbero infine tendere anche a rafforzare la cooperazione tra la zona euro e gli Stati membri che non ne fanno parte sulle questioni attinenti all'FMI. La rappresentanza esterna della zona euro dipenderà ovviamente anche dal futuro status che i membri dell'FMI saranno disposti a concederle.
Base giuridica
L'articolo 138, paragrafo 2, del TFUE prevede l'adozione di misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Nell'intenzione dei costituenti, l'obiettivo del disposto era garantire una rappresentanza unificata e più forte della zona euro, in quanto i vigenti accordi informali relativi a tale rappresentanza non risultavano sufficientemente efficaci. In un primo tempo, tale articolo può essere utilizzato per la rappresentanza della zona euro esclusivamente in seno all'FMI. Bisognerebbe includere nella proposta anche disposizioni che autorizzino la zona euro a coordinare meglio le sue posizioni in seno all'FMI, in quanto sono necessarie e complementari all'obiettivo di una rappresentanza unificata. Si fa riferimento anche all'articolo 138, paragrafo 1, del TFUE, il quale consente al Consiglio di definire le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'Unione economica e monetaria nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali.
L'articolo 138, paragrafo 3, del TFUE sancisce che solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri della zona euro prendono parte al voto per l'adozione della presente proposta. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
Allo stesso tempo, la Commissione ha deciso di ritirare la propria proposta di decisione del Consiglio in merito alla rappresentanza e all'adozione di una posizione della Comunità sul piano internazionale nel contesto dell'Unione economica e monetaria (COM(1998) 637 def.) la quale non è stata adottata e, dall'introduzione dell'euro e dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è diventata obsoleta.
2015/0250 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 138,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1)Possono essere adottate misure opportune per garantire una rappresentanza unificata e posizioni comuni dell'Unione in sede di esercizio delle sue competenze specifiche per gli Stati membri della zona euro (la "zona euro") in seno alle istituzioni finanziarie internazionali.
(2)La zona euro è una grande economia aperta che svolge un ruolo chiave in materia di politica internazionale.
(3)L'Unione detiene la competenza esclusiva in materia di politica monetaria per gli Stati membri della zona euro. Inoltre, alle politiche economiche, di bilancio e finanziarie degli Stati membri della zona euro si applicano meccanismi rafforzati di coordinamento e di sorveglianza dell'Unione.
(4)Come sottolinea la relazione "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" pubblicata il 22 giugno 2015 ("Relazione dei cinque presidenti"), la considerevole dimensione economica e finanziaria dell'UE e la conduzione, per la maggior parte dei suoi membri, di una politica unica su moneta e tassi di cambio fanno sì che le decisioni politiche dell'Unione e gli sviluppi economici al suo interno acquisiscano sempre maggiore rilevanza per l'economia mondiale. La relazione esorta inoltre a consolidare la rappresentanza esterna della zona euro.
(5)È fondamentale, quindi, che la zona euro svolga appieno il suo ruolo nella cooperazione internazionale sulle politiche monetarie, economiche e finanziarie, in particolare nell'ambito del Fondo monetario internazionale (FMI), un'organizzazione di spicco del sistema monetario e finanziario internazionale.
(6)Ciò nonostante, dal momento che i membri dell'FMI sono i singoli paesi, la zona euro non dispone di una rappresentanza unica all'interno del Fondo o dei suoi organi. Attualmente, due Stati membri della zona euro possono ciascuno nominare un direttore esecutivo, mentre gli altri sono ripartiti tra sei raggruppamenti (constituency) di paesi. Questa situazione impedisce alla zona euro di esprimere la sua posizione in maniera efficace e uniforme all'interno dell'FMI e compromette l'efficacia della collaborazione tra quest'ultimo e la zona euro.
(7)Il recente rafforzamento del quadro per il coordinamento delle politiche economiche nella zona euro, la forte convergenza della normativa e della vigilanza del settore finanziario nell'ambito dell'Unione bancaria implicano che, in futuro, l'FMI dovrà andare oltre una prospettiva nazionale nel valutare la vigilanza e la gestione delle crisi nella zona euro. Un'efficace rappresentanza della zona euro consentirà inoltre a quest'ultima di parlare con una sola voce all'interno dell'FMI su questioni quali i programmi di assistenza finanziaria e le revisioni, la politica economica e di bilancio, la sorveglianza macroeconomica, le politiche dei tassi di cambio e la politica di stabilità finanziaria.
(8)Fatta salva la possibilità che la zona euro aderisca a termine all'FMI come membro a pieno titolo, è opportuno adottare misure per consentirle di esprimersi con una sola voce nell'FMI, tenendo conto dell'attuale assetto partecipativo del Fondo.
(9)Si dovrebbe mirare in definitiva ad ottenere una rappresentanza unificata con un seggio unico per la zona euro in tutti gli organi dell'FMI, pur consentendo ai singoli Stati membri della zona euro di mantenere il loro attuale status di azionisti del Fondo. La Commissione dovrebbe adoperarsi per conseguire tale obiettivo.
(10)Il limite temporale per l'introduzione di una rappresentanza unificata nell'FMI dovrebbe coincidere con la fase finale del processo di completamento dell'Unione economica e monetaria previsto nella relazione dei cinque presidenti.
(11)La rappresentanza unificata dovrebbe andare di pari passo con un più intenso coordinamento delle posizioni da adottare in seno all'FMI senza trascurare, al contempo, una maggiore cooperazione all'interno dell'FMI tra Stati membri appartenenti alla zona euro e non.
(12)In attesa di conseguire una rappresentanza unificata della zona euro all'interno di tutti gli organi dell'FMI, è opportuno adottare disposizioni transitorie affinché essa possa esprimere una posizione più coerente all'interno dell'FMI, in particolare nel Consiglio di amministrazione (Executive Board), e del Comitato monetario e finanziario internazionale (International Monetary and Financial Committee) (CMFI).
(13)Per quanto concerne il Consiglio di amministrazione, occorre ufficializzare la prassi corrente secondo cui uno degli attuali direttori esecutivi degli Stati membri della zona euro rappresenta anche gli interessi della zona nel suo insieme. Inoltre, poiché in conformità della decisione n. 12925 (03/1) dell'FMI ai sensi dell'articolo X del suo Statuto, la Banca centrale europea (BCE) invia già un osservatore a determinate riunioni del Consiglio di amministrazione per via del ruolo che essa svolge nel Sistema europeo di banche centrali (SEBC), anche la zona euro nel suo insieme dovrebbe trarre vantaggio dallo status di osservatore della BCE. Uno status unico di osservatore per l'insieme della zona euro nel Consiglio di amministrazione le consentirebbe di trattare un ampio ventaglio di questioni inerenti all'euro e di organizzare meglio la sua rappresentanza in qualità di osservatore.
(14)Il presidente dell'Eurogruppo, la Commissione e la BCE dovrebbero negoziare con l'FMI questo status di osservatore per la zona euro.
(15)La Commissione e la BCE hanno già lo status di osservatori nel CMFI. Le dichiarazioni rilasciate in occasione delle riunioni annuali e di primavera dovrebbero essere sostituite da una dichiarazione del presidente dell'Eurogruppo per la zona euro.
(16)Occorre adoperarsi per una graduale riorganizzazione degli Stati membri della zona euro in seno all'FMI al fine di conseguire una maggiore coerenza. Il Consiglio dovrebbe concordare principi finalizzati al raggruppamento degli Stati membri della zona euro in seno all'FMI.
(17)Attualmente, il coordinamento della posizione degli Stati membri in vista delle riunioni dell'FMI avviene all'interno del Comitato economico e finanziario (CEF) e del suo sottocomitato per le questioni correlate all'FMI (SCIMF), a Bruxelles, e nelle riunioni informali tra rappresentanti degli Stati membri presso l'FMI (EURIMF), a Washington. Occorre istituire sottocomitati specifici per la zona euro nel CEF al fine di coordinare meglio la posizione della zona euro sulle questioni attinenti all'FMI.
(18)Nel 2007 gli Stati membri della zona euro hanno concordato di redigere dichiarazioni comuni su questioni direttamente ed esclusivamente connesse alla politica comune della zona euro. Questo accordo deve essere rafforzato e ampliato e prevedere l'obbligo di redigere dichiarazioni comuni su tutte le questioni in materia di politiche, di paesi e di sorveglianza dell'FMI che sono rilevanti per la zona euro.
(19)Quando uno Stato membro adotta l'euro, occorre far sì che si realizzino i necessari adattamenti all'interno dell'FMI.
(20)Tutte le questioni che non presentano un interesse particolare per la zona euro ma per l'Unione nel suo complesso dovrebbero essere strettamente coordinate con gli Stati membri non appartenenti alla zona euro nell'ambito del CEF o del Consiglio.
(21)Al fine di aumentare la trasparenza e la responsabilità di fronte al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione, in consultazione con l'Eurogruppo e la Banca centrale europea, dovrebbe presentare loro relazioni periodiche sul coordinamento delle questioni attinenti alla zona euro in seno all'FMI e ad altre istituzioni finanziarie internazionali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
SEZIONE 1
DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
(1)"Stato membro della zona euro": lo Stato membro la cui moneta è l'euro;
(2)"zona euro": l'Unione nell'esercizio delle sue competenze specifiche per gli Stati membri della zona euro.
Articolo 2
Obiettivo
La presente decisione stabilisce disposizioni per la progressiva introduzione di una rappresentanza unificata e per la definizione di posizioni comuni della zona euro in seno al Fondo monetario internazionale (FMI), in attesa che la zona euro diventi un membro a pieno titolo dell'FMI.
SEZIONE 2
RAPPRESENTANZA UNIFICATA DELLA ZONA EURO IN SENO ALL'FMI E DEFINIZIONE COORDINATA DELLE SUE POSIZIONI
Articolo 3
Rappresentanza unificata della zona euro nell'FMI
Gli Stati membri della zona euro, sostenuti dalla Commissione e dalla Banca centrale europea (BCE), adottano tutte le misure necessarie per l'istituzione, entro il 2025, di una rappresentanza unificata della zona euro nell'FMI, che si basa sui seguenti principi:
–nel Consiglio dei governatori (Board of Governors), presentazione delle opinioni della zona euro da parte del presidente dell'Eurogruppo;
–nel Comitato monetario e finanziario internazionale (CMFI), rappresentanza della zona euro da parte del presidente dell'Eurogruppo;
–nel Consiglio di amministrazione dell'FMI, rappresentanza diretta della zona euro da parte del direttore esecutivo di un raggruppamento della zona euro, a seguito della creazione di uno o più raggruppamenti composti unicamente da Stati membri di tale zona;
–elezione del direttore esecutivo di cui sopra, su proposta del presidente dell'Eurogruppo e conformemente alla procedura di cui all'articolo 2 del protocollo n. 14 sull'Eurogruppo, allegato ai trattati.
Articolo 4
Definizione coordinata delle posizioni adottate dalla zona euro
Una volta raggiunta la rappresentanza unificata prevista all'articolo 3, si applicano le seguenti disposizioni:
(a)fatte salve le posizioni comuni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del TFUE, tutte le posizioni da adottare, oralmente o per iscritto, in seno agli organi dell'FMI sono pienamente coordinate in anticipo, a seconda del caso, all'interno del Consiglio, dell'Eurogruppo, del CEF e/o del gruppo di lavoro "Eurogruppo" (EWG);
(b)all'interno dell'FMI viene istituita un'apposita struttura di sostegno per coadiuvare tutti i soggetti impegnati nella rappresentanza unificata della zona euro conformemente all'articolo 3.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 5
Disposizioni transitorie
Fino alla piena introduzione di una rappresentanza unificata sulla base dei principi elencati all'articolo 3, si applicano gli articoli da 6 a 9.
Articolo 6
Rappresentanza della zona euro nel Consiglio di amministrazione dell'FMI
1.Gli Stati membri della zona euro e l'Eurogruppo, la Commissione e la BCE si adoperano presso l'FMI per ottenere lo status di osservatore per la zona euro in seno al Consiglio di amministrazione dell'FMI secondo le modalità stabilite al paragrafo 2.
2.La zona euro è rappresentata nel Consiglio di amministrazione dal/la rappresentante di uno Stato membro della zona euro già membro del Consiglio. Detto/a rappresentante è designato/a per un periodo di due anni e mezzo conformemente alla procedura di cui all'articolo 2 del protocollo n. 14 sull'Eurogruppo, allegato ai trattati. Anche la Commissione e la BCE possono partecipare alle riunioni e, se del caso, intervenire.
3.All'interno dell'FMI viene istituito un ufficio ad hoc incaricato di sostenere l'esercizio dei diritti di osservatore della zona euro.
Articolo 7
Rappresentanza della zona euro nel CMFI
1.Gli Stati membri della zona euro e l'Eurogruppo, la Commissione e la BCE si adoperano presso l'FMI per ottenere il diritto che la zona euro si esprima all'interno del CMFI. Tale diritto lascia impregiudicate le condizioni di cui l'Unione nel suo insieme beneficia attualmente nell'FMI.
2.All'interno del CMFI, la zona euro è rappresentata dal presidente dell'Eurogruppo, dalla Commissione e dalla BCE, che, ove necessario, possono intervenire nelle riunioni del CMFI.
Articolo 8
Coordinamento interno della zona euro per quanto riguarda le disposizioni dell'FMI sui raggruppamenti
1.Tutte le questioni relative alle disposizioni dell'FMI sui raggruppamenti che coinvolgano gli Stati membri della zona euro sono pienamente coordinate e concordate in anticipo, a seconda del caso, all'interno del Consiglio, dell'Eurogruppo, del Comitato economico e finanziario (CEF) e/o del gruppo di lavoro "Eurogruppo".
2.Le posizioni assunte in ordine alle disposizioni sui raggruppamenti, di cui al paragrafo 1, o le eventuali modifiche ad esse apportate mirano a rafforzare la coerenza della rappresentanza della zona euro e a conseguire una rappresentanza unificata all'interno dell'FMI.
3. Nella fase transitoria, gli Stati membri della zona euro si riuniscono per creare uno o più raggruppamenti composti unicamente di Stati membri della zona euro.
Articolo 9
Coordinamento interno della zona euro sulle questioni che la riguardano
Fatte salve le posizioni comuni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del TFUE, gli Stati membri della zona euro coordinano strettamente e concordano, a seconda del caso, all'interno del Consiglio, dell'Eurogruppo, del CEF e/o del gruppo di lavoro "Eurogruppo" (EWG), le posizioni comuni sulle questioni che presentano un interesse per la zona euro in vista delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio dei governatori dell'FMI e adottano dichiarazioni comuni in merito.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 10
Allargamento della zona euro
Se il Consiglio decide che uno Stato membro soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro, gli Stati membri della zona euro e l'Eurogruppo, la Commissione e la BCE si adoperano congiuntamente per ottenere le necessarie modifiche all'interno dell'FMI.
Articolo 11
Coordinamento con gli Stati membri non appartenenti alla zona euro
Viene garantita una stretta cooperazione con gli Stati membri non appartenenti alla zona euro nell'ambito del Consiglio e del CEF in merito a questioni connesse all'FMI. È previsto un coordinamento delle posizioni comuni sulle questioni che presentano un interesse per l'Unione europea nel suo insieme.
Articolo 12
Relazioni
La Commissione, in consultazione con l'Eurogruppo e la BCE, riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sul coordinamento relativo a questioni che presentano un interesse per la zona euro in seno all'FMI e ad altre istituzioni finanziarie internazionali.
Articolo 13
Destinatari
Gli Stati membri della zona euro sono destinatari della presente decisione.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente