Bruxelles, 24.11.2015

COM(2015) 579 final

2015/0264(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, è inteso a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2016, le possibilità di pesca degli Stati membri per gli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Nero.20

Contesto generale

Gli stock del Mar Nero sfruttati dalla Bulgaria e dalla Romania sono condivisi con paesi terzi come la Turchia, l'Ucraina, la Georgia e la Federazione russa. Non sono tuttavia stabiliti totali ammissibili di catture (TAC) decisi a livello regionale tra paesi UE e paesi non-UE. Ogni anno, a partire dal 2008, l'Unione europea (UE) ha provveduto alla fissazione di TAC autonomi per gli stock di rombo chiodato e di spratto per contribuire all'applicazione delle norme della politica comune della pesca (PCP).

A livello internazionale, e dato che la quota di catture di rombo chiodato nel Mar Nero da parte dei paesi dell'UE rappresenta soltanto il 6% del totale, la necessità di istituire un programma internazionale di ricostituzione per il rombo chiodato in tutto il Mar Nero è stata una delle priorità della Commissione nel corso degli ultimi anni. Alcuni progressi sono stati realizzati in tal senso nell'ambito dell'ultima sessione annuale della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che ha approvato la proposta presentata dall'UE di misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato nel Mar Nero 1 .

In base alla valutazione scientifica fornita dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e dalla CGPM, lo stock di spinarolo del Mar Nero nel 2014 è stato classificato come oggetto di uno sfruttamento non sostenibile e a rischio di esaurimento. Lo spinarolo è una specie longeva, a maturazione tardiva, con un tasso ridotto di fecondità, il che significa che lo stock possiede una capacità molto limitata di riprendersi rapidamente una volta esaurito. Gli sbarchi di spinarolo in tutto il Mar Nero hanno registrato un calo netto e progressivo a partire da quando si è iniziato a dichiarare gli sbarchi, passando da oltre 6 000 tonnellate nel 1989 a solo 80 tonnellate nel 2013. Il primo passo verso la ricostituzione della popolazione di spinarolo è stato l'adozione della raccomandazione della CGPM sulle misure di gestione per lo spinarolo nel Mar Nero 2 . Tenuto conto della situazione preoccupante di questo stock, che sembra prossimo all'esaurimento, le possibilità di pesca sono proposte sotto forma di limiti di cattura.

La comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2016 nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2015) 239 final) delinea il contesto della proposta.

Nell'ambito della presente proposta, le possibilità di pesca sono contrassegnate da "pm" (promemoria). Ciò è dovuto al fatto che il parere sugli stock del Mar Nero non sarà disponibile entro il termine previsto per l'adozione della proposta. Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Nero per il 2016 sarà formulato dallo CSTEP nel corso della sessione prevista dal 28 settembre al 2 ottobre 2015. La proposta dovrà essere aggiornata una volta ricevuti il parere e le informazioni corrispondenti.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Lo strumento più recente è costituito dal regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero 3 .

Oltre alle possibilità di pesca annuali, la proposta contiene le seguenti misure relative alla pesca nel Mar Nero:

le taglie minime di conservazione e le dimensioni minime delle maglie per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero sono stabilite dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto 4 ;

la raccomandazione CGPM/37/2013/2 relativa alla definizione di un insieme di norme minime per la pesca del rombo chiodato con reti da posta ancorate e per la conservazione dei cetacei nel Mar Nero, adottata in occasione della 37a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) tenutasi a Spalato nel maggio 2013;

la raccomandazione CGPM/39/2015/3 relativa alla definizione di un insieme di misure per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato nel Mar Nero, adottata in occasione della 39a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) tenutasi a Milano nel maggio 2015;

la raccomandazione CGPM/39/2015/4 relativa alla definizione di misure di gestione per lo spinarolo nel Mar Nero, adottata in occasione della 39a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) tenutasi a Milano nel maggio 2015.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle norme della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Ricorso al parere di esperti

Principali organizzazioni/esperti consultati

L'organizzazione scientifica consultata è il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Ogni anno l'Unione chiede il parere scientifico dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Lo CSTEP fornisce i suoi pareri in conformità del mandato che riceve dalla Commissione. Il parere, che sarà formulato nell'ottobre 2015, verterà su tutti gli stock del Mar Nero per i quali sono proposti TAC.

Il fine ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel regolamento (UE) n. 1380/2013 (noto come il nuovo regolamento di base della PCP). L'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento stabilisce che tale obiettivo "deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock". Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione.

Consultazione delle parti interessate

La consultazione delle parti interessate è avvenuta attraverso la comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2016. La base scientifica della proposta sarà fornita dallo CSTEP. Tutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili sul sito web della DG MARE.

Valutazione d'impatto

Sulla base dei pareri scientifici, le misure proposte comporteranno una variazione delle possibilità di pesca in termini di catture per i pescherecci dell'Unione nel Mar Nero.

La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.

A medio e lungo termine l'approccio proposto dovrebbe pertanto consentire di contenere lo sforzo di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti nel lungo periodo. Gli effetti previsti a lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale (in seguito all'adeguamento dello sforzo di pesca) e una stabilizzazione o un aumento degli sbarchi. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta fissa i limiti di cattura applicabili alle attività di pesca dell'Unione nel Mar Nero al fine di conseguire l'obiettivo della PCP consistente nel garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire come credono le possibilità di pesca ad essi assegnate tra le navi battenti la loro bandiera. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ELEMENTI FACOLTATIVI

Semplificazione

La proposta prosegue la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), poiché contiene disposizioni analoghe a quelle del regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio 5 .

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2016 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

Spiegazione dettagliata della proposta

La proposta stabilisce per il 2016 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici assegnate agli Stati membri operanti nel Mar Nero.

L'obbligo di sbarco per gli stock catturati in alcune attività di pesca si applica a partire dal 1º gennaio 2015. Nel Mar Nero, tali attività riguardano i piccoli pelagici e in particolare la pesca dello spratto, che è uno degli stock soggetti a TAC e contingenti nell'ambito del presente regolamento.

Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, la proposta delle possibilità di pesca tiene conto non più del quantitativo sbarcato, ma di quello catturato, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale proposta si basa sui pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della PCP e alle disposizioni previste nei piani pluriennali) del suddetto regolamento. I quantitativi proposti tengono conto del parere scientifico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2016.

Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca in linea con la politica e gli impegni internazionali dell'Unione, mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le variazioni annuali dei TAC sono limitate nella misura del possibile tenendo conto dello stato di ciascuno stock.

I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono specificati nell'allegato del regolamento proposto.

In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 6 , si propone che gli articoli 3 e 4 non si applichino agli stock oggetto del presente regolamento. Tuttavia, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, agli stock soggetti all'obbligo di sbarco si applica la flessibilità interannuale prevista in tale articolo.

2015/0264 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 , le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire ad ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in conformità degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.

(4)I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)Per la pesca dello spratto, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.

(6)Nella sua riunione annuale del 2015 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ha adottato la raccomandazione GGPM/39/2015/4 che istituisce misure di gestione per lo spinarolo nel Mar Nero. In considerazione dello stato preoccupante di questo stock, che sembra prossimo all'esaurimento, e in attesa che le misure di gestione proposte dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo divengano pienamente efficaci, è necessario includere nel presente regolamento le possibilità di pesca per lo spinarolo.

(7)L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 8 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.

(8)A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 9 , in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock.

(9)Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca nel Mar Nero contemplate dal presente regolamento vengano aperte a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca applicabili nel 2016 per le seguenti specie nel Mar Nero:

a)rombo chiodato (Psetta maxima);

b)spratto (Sprattus sprattus)

c)spinarolo (Squalus acanthias).

Articolo 2
Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Nero.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)"CGPM", la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

b)"Mar Nero", la sottozona geografica 29 come stabilito nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 ;

c)"peschereccio", qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

d)"peschereccio dell'Unione", un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

e)    "stock", una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;

f)"totale ammissibile di catture" (TAC):

i)nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;

ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

g)"contingente", la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.


CAPO II
Possibilità di pesca

Articolo 4
TAC e loro ripartizione

I TAC per i pescherecci dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le eventuali condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)i quantitativi riportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

Le catture e le catture accessorie di rombo chiodato sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

CAPO III
Disposizioni finali

Articolo 7
Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Raccomandazione CGPM/39/2015/3 relativa alla definizione di un insieme di misure per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato nel Mar Nero, adottata in occasione della 39a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) tenutasi a Milano nel maggio 2015.
(2) Raccomandazione CGPM/39/2015/4 relativa alla definizione di misure di gestione per lo spinarolo nel Mar Nero, adottata in occasione della 39a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) tenutasi a Milano nel maggio 2015.
(3) GU L 19 del 19.1.2015, pag. 1.
(4) GU L 78 del 20.3.2013, pag. 1.
(5) Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero.
(6) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(7) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(8) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(10) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

Bruxelles, 24.11.2015

COM(2015) 579 final

ALLEGATO

della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nel Mar Nero


ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo



Specie:

Rombo chiodato

Zona:

Acque dell'Unione del Mar Nero

Psetta maxima

TUR/F37.4.2.C.

Bulgaria

0

(*)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania

 0

(*)

Unione

0

(*)

TAC

Non pertinente

_________

(*) Dal 15 aprile al 15 giugno 2016 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.



Specie:

Spratto

Zona:

Acque dell'Unione del Mar Nero

Sprattus sprattus

SPR/F37.4.2.C

Bulgaria

8 032,5

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania

3 442,5

Unione

11 475

TAC

Non pertinente



Specie:

Spinarolo

Zona:

Acque dell'Unione del Mar Nero

Squalus acanthias

DGS/F37.4.2.C.

Bulgaria

0

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania

0

Unione

0

TAC

Non pertinente