COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.11.2015
COM(2015) 560 final
2015/0260(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivazione e obiettivi della proposta
A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito la "direttiva sull'IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare determinati tipi di evasione o elusione fiscali.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 30 marzo 2015, la Repubblica di Lettonia (in appresso la "Lettonia") ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva sull'IVA. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, di detta direttiva, la Commissione, con lettera del 18 maggio 2015, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 20 maggio 2015, la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la domanda.
Il governo lettone chiede di prorogare la validità dell'attuale applicazione del meccanismo di inversione contabile relativo alle cessioni di legname.
Per quanto riguarda le cessioni di legname, la Lettonia deve far fronte al fenomeno di un notevole numero di operatori che non rispettano i loro obblighi. Le imprese del settore sono per la maggior parte piccoli rivenditori e intermediari, che spesso scompaiono senza versare alle autorità fiscali l'imposta che grava sulle cessioni, rilasciando tuttavia agli acquirenti una fattura valida ai fini della detrazione dell'IVA.
In base al meccanismo di inversione contabile, in deroga a una norma generale stabilita dall'articolo 193 della direttiva sull'IVA, l'acquirente è tenuto al versamento dell'IVA sulle operazioni nazionali.
Tale misura di deroga era stata inizialmente concessa mediante la decisione 2006/42/CE del Consiglio del 24 gennaio 2006. L'applicazione della misura di deroga per le cessioni di legname era poi stata prorogata mediante la decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio del 7 dicembre 2009. Un'ultima proroga della misura di deroga è stata concessa con la decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio del 22 gennaio 2013.
Dalla relazione che le autorità fiscali lettoni hanno presentato unitamente alla richiesta di continuare ad applicare la misura di deroga, la Commissione deduce che la situazione che ha motivato la deroga iniziale persiste tuttora. Secondo la Lettonia, benché dall'introduzione della procedura di inversione contabile si sia registrata una riduzione dei casi sia di frode inerenti al pagamento dell'IVA nel bilancio nazionale che di evasione dell'IVA nel mercato del legno, il rischio è tuttora presente. Uno degli indicatori di un livello di rischio ancora elevato è il numero di operatori registrati che il servizio fiscale statale ha designato come società di comodo in questo settore dell'economia. Questi operatori partecipano a sistemi che prevedono operazioni artificiali al fine di ridurre l'importo dell'IVA da versare alle autorità fiscali e aumentare l'importo dell'IVA rimborsabile da dette autorità ad altri operatori registrati che partecipano a tali sistemi. A parere della Lettonia, è pertanto importante continuare a utilizzare il meccanismo di inversione contabile per il pagamento dell'IVA dovuta sulle operazioni relative al legname in Lettonia.
Su tale base, è opportuno concedere la deroga per un altro periodo limitato.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore
Deroghe analoghe all'articolo 193 della direttiva sull'IVA sono state concesse ad altri Stati membri.
•Coerenza con le altre politiche dell'Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 395 della direttiva IVA.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.
La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.
Inoltre, la misura è mirata e limitata a un numero molto ristretto di soggetti passivi-fornitori in relazione ai quali la riscossione dell'IVA si è rivelata problematica. Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.
•Scelta dello strumento
A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazione delle parti interessate
•Ricorso al parere di esperti
Non è stato necessario consultare esperti esterni.
•Valutazione d'impatto
La proposta di decisione del Consiglio mira a semplificare la riscossione dell'imposta e a evitare possibili evasioni o elusioni dell'IVA e ha pertanto un potenziale impatto economico positivo.
Dato il campo d'applicazione circoscritto della deroga, l'impatto sarà comunque ridotto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione
La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo e un termine automatico fissato al 31 dicembre 2018.
Qualora la Lettonia ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2018, una relazione di valutazione deve essere presentata alla Commissione congiuntamente alla domanda di proroga entro il 1° aprile 2018.
2015/0260 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera protocollata dalla Commissione il 30 marzo 2015 la Repubblica di Lettonia (di seguito la "Lettonia") ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE riguardanti il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle autorità fiscali.
(2)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 18 maggio 2015, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 20 maggio 2015 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
(3)La decisione 2006/42/CE del Consiglio ha autorizzato la Lettonia a designare il destinatario quale debitore dell'IVA nella cessione di legname.
(4)Il termine per l'applicazione della misura di deroga, inizialmente limitata al 31 dicembre 2009, è stato prorogato due volte, rispettivamente dalla decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio e dalla decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio.
(5)Le indagini e un'analisi appropriata dell'applicazione del meccanismo effettuate dalle autorità fiscali lettoni hanno rivelato l'efficacia della misura di deroga.
(6)La Commissione riconosce che la situazione di diritto e di fatto che ha giustificato l'applicazione della misura di deroga non è cambiata e persiste tuttora. La Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato.
(7)Qualora la Lettonia dovesse chiedere un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2018, la richiesta di proroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2018 unitamente a una relazione di valutazione.
(8)La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1008/UE è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2018.
Un'eventuale richiesta di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2018, corredata di una relazione comprensiva di un riesame dell'applicazione della misura in questione."
Articolo 2
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente