COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.11.2015
COM(2015) 559 final
2015/0259(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivazione e obiettivi della proposta
Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (il «regolamento di base della PCP») fissa gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.
La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde). Ciò non osta tuttavia all'attuazione di strategie di gestione a lungo termine. L'Unione ha compiuto notevoli progressi in questo senso, predisponendo per i principali stock di interesse commerciale piani di gestione pluriennali cui devono conformarsi i regolamenti annuali sui TAC e sui livelli massimi di sforzo.
La presente proposta contiene possibilità di pesca che l'Unione stabilisce in modo autonomo. Tuttavia essa comprende anche possibilità di pesca definite nel quadro di consultazioni bilaterali o multilaterali nel settore della pesca. Le possibilità di pesca così definite danno luogo alla ripartizione interna fra gli Stati membri in base al principio di stabilità relativa.
Pertanto la presente proposta riguarda, oltre agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente:
gli stock condivisi, ossia quelli gestiti congiuntamente con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o relativi alle consultazioni degli Stati costieri nel quadro della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);
le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione «pm» (pro memoria). Ciò si deve al fatto che:
–il parere relativo ad alcuni stock non è disponibile al momento in cui è adottata la proposta; oppure
–alcune limitazioni delle catture e altre raccomandazioni delle pertinenti ORGP sono pendenti in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte, oppure
–i dati relativi ad alcuni stock delle acque groenlandesi e a quelli condivisi o scambiati con la Norvegia e con altri paesi terzi non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni con questi paesi, previste per novembre e dicembre 2015, oppure
–per alcuni TAC il parere è pervenuto ma la valutazione è tuttora in corso.
Panoramica degli stock
Come di consueto, la Commissione ha riesaminato la situazione cui devono far fronte le proposte relative alle possibilità di pesca nel quadro della comunicazione annuale della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca (COM(2015) 239, in seguito denominata la «comunicazione»). La comunicazione offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici formulati nel 2015. Sul fronte positivo, la comunicazione indica che stanno aumentando gli stock per i quali si dispone di un'analisi completa. Inoltre, più della metà degli stock per i quali si dispone di un parere MSY risulta sfruttata a un livello pari o inferiore al livello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
In risposta alla richiesta della Commissione, il 30 giugno 2015 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri annuali sulla maggior parte degli stock ittici oggetto della presente proposta. Il CIEM ha tenuto conto degli orientamenti illustrati dalla Commissione nella sua comunicazione.
I pareri scientifici formulati dal CIEM dipendono essenzialmente dai dati disponibili: soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti e affidabili è possibile effettuare valutazioni esaurienti, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento («tabelle delle opzioni di cattura»). In presenza di dati sufficienti, gli organismi scientifici possono fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questi pareri vanno sotto il nome di «pareri MSY». Negli altri casi gli organismi scientifici si basano sull'approccio precauzionale per formulare raccomandazioni sul livello auspicabile delle possibilità di pesca. La metodologia seguita dal CIEM a tale riguardo è illustrata nel materiale da esso pubblicato relativo all'attuazione dei pareri per gli stock per i quali si dispone di dati limitati.
Il gruppo principale di TAC proposti figura nell'allegato IA, che riguarda 153 TAC per gli stock pescati nello Skagerrak, nel Kattegat, nelle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, nelle acque dell'Unione della zona COPACE e nelle acque della Guyana francese. Di questi TAC, 11 sono stabiliti sulla base di pareri MSY. Per il resto:
3 TAC sono proposti in linea con strategie di gestione a lungo termine, ossia piani di gestione derivanti da specifici regolamenti vigenti nel settore della PCP, proposte della Commissione relative a piani di gestione non ancora adottati o un approccio gestionale presentato dai consigli consultivi (CC) e considerato precauzionale dagli organismi consultivi scientifici.
51 TAC riguardano stock per i quali si dispone di dati limitati e per i quali non è disponibile una valutazione completa. Di questi TAC, 26 sono proposti allo stesso livello del 2015 a seguito di una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione secondo la quale le possibilità di pesca sono mantenute stabili salvo qualora nuovi pareri scientifici dimostrino il deterioramento dello stock. Questa decisione è motivata dal fatto che la maggior parte di questi stock è costituita da catture accessorie prelevate nell'ambito di attività di pesca multispecifica e che i cambiamenti dei TAC non incidono realmente sull'evoluzione del loro stato, mentre riduzioni ricorrenti dei TAC possono dar luogo a rigetti effettuati dagli operatori per conformarsi alla regolamentazione.
In questa fase i TAC rimanenti sono indicati come «pm» (pro memoria), in quanto i pertinenti pareri scientifici non sono ancora disponibili, è necessario approfondire l'analisi dei pareri o occorre attendere la conclusione di negoziati o accordi internazionali, prevista entro la fine dell'anno (ad esempio, le riunioni delle ORGP). Per questi stock la proposta dovrà essere aggiornata una volta ricevuti i pareri e le informazioni corrispondenti.
Tutte le possibilità di pesca proposte corrispondono ai pareri scientifici ricevuti dalla Commissione con riguardo allo stato degli stock, che sono stati utilizzati secondo quanto indicato nella comunicazione.
Obbligo di sbarco istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013
L'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base della PCP diventerà progressivamente applicabile dal 2015 al 2019. Nel 2019 tale obbligo sarà applicabile a tutti gli stock soggetti a TAC. A decorrere dal 1º gennaio 2016 saranno soggette all'obbligo di sbarco alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque nord-occidentali e sud-occidentali dell'Atlantico. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato regolamenti delegati che stabiliscono piani specifici in materia di rigetti.
Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, e in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta delle possibilità di pesca deve riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, tenendo conto del fatto che i rigetti non sono più autorizzati. Tale operazione è effettuata sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del nuovo regolamento di base della PCP. Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità di altre disposizioni pertinenti, vale a dire l'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).
Pertanto la Commissione proporrà aumenti dei TAC per gli stock per i quali l'obbligo di sbarco entrerà in vigore nel 2016. Se catture provenienti da uno stesso stock devono essere sbarcate nell'ambito di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco nel 2016, ma altre catture provenienti dal medesimo stock possono continuare a essere rigettate (perché prelevate nell'ambito di attività di pesca per le quali l'obbligo di sbarco diventerà applicabile tra il 2017 e il 2019), la Commissione proporrà, sulla base dei migliori dati disponibili, aumenti dei TAC corrispondenti ai quantitativi che dovranno essere sbarcati.
A seguito della richiesta rivolta agli Stati membri, la Commissione ha ricevuto i dati relativi ai rigetti per il Mare del Nord. Per le acque nord-occidentali e sud-occidentali gli Stati membri hanno trasmesso dati basati su tassi di rigetto medi. La Commissione ha quindi chiesto pareri scientifici sul contributo rappresentato da ciascun segmento di flotta soggetto all'obbligo di sbarco rispetto al totale delle catture e dei rigetti per gli stock considerati e sul tasso di rigetto registrato per detti segmenti di flotta in relazione a tali stock.
In parallelo la Commissione ha chiesto un parere scientifico sul ricorso a tassi medi di rigetto come base per gli adeguamenti dei TAC. In attesa di tale parere scientifico, i TAC interessati da aumenti a motivo dell'introduzione dell'obbligo di sbarco nel 2016 recano l'annotazione «pm».
Si deve infine tener conto dei legami tra il nuovo regolamento di base della PCP e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. Quest'ultimo stabilisce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare sulla base delle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, un altro meccanismo di flessibilità è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si possono applicare in aggiunta alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Misure relative alla spigola
Dal pertinente parere del CIEM per il 2016 emerge che lo stock di spigola è gravemente minacciato: la biomassa dello stock è in costante declino e il reclutamento continua ad essere scarso. La mortalità per pesca della spigola nell'Atlantico nord-orientale è attualmente quattro volte superiore al livello che consentirebbe di garantire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Il CIEM ha pertanto nuovamente raccomandato di ridurre in modo sostanziale la mortalità per pesca di tale stock. La spigola è una specie a maturazione tardiva e la ricostituzione dello stock richiederà un periodo stimato a 4-7 anni. Per contrastarne senza indugio il rapido declino è necessario un pacchetto completo di misure.
L'allarmante situazione delineata nel parere del CIEM per il 2015 dimostra che è assolutamente necessario proseguire gli interventi volti a proteggere questo stock e a consolidare i progressi realizzati nel 2015, rafforzare la protezione dello stock riproduttore, potenziarne il reclutamento e ridurre le catture di spigola. Le misure proposte intendono garantire che tutti i soggetti che trarrebbero beneficio dalla ricostituzione dello stock vi contribuiscano.
Anche in questo caso si ritiene che le ricadute socio-economiche di un'azione immediata compensino i costi che deriverebbero dal fatto di non agire e di favorire quindi l'ulteriore declino dello stock. Per ricostituire lo stock di spigola e ripristinarne la sostenibilità a medio termine è necessaria una strategia di gestione coerente. La Commissione intende proporre misure per la gestione della spigola nell'ambito del prossimo piano di gestione pluriennale per gli stock del Mare del Nord.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore
Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.
•Coerenza con le altre politiche dell'Unione
Le misure proposte sono coerenti con le altre politiche dell'Unione, in particolare con le politiche in materia di ambiente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la seguente ragione: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri che, a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedono a loro volta a ripartirle tra le regioni o gli operatori secondo le modalità che ritengono opportune. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.
La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.
•Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore
Il regolamento sulle possibilità di pesca viene ripetutamente riveduto nel corso dell'anno al fine di introdurre le modifiche necessarie per tener conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi.
•Consultazione delle parti interessate
a)Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti
La Commissione ha consultato le parti interessate (in particolare tramite i consigli consultivi - CC) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2015.
Inoltre la Commissione ha seguito gli orientamenti delineati nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading).
Il 14 luglio 2015 la Commissione ha inoltre organizzato un incontro delle parti interessate, nel corso del quale sono stati presentati e discussi gli esiti dei pareri scientifici e le loro principali implicazioni.
b)Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione
La risposta alla suddetta comunicazione della Commissione sulle possibilità di pesca rispecchia i pareri espressi dalle parti interessate sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo alla stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate. Tali risposte sono state prese in considerazione dalla Commissione all'atto di formulare la proposta.
•Ricorso al parere di esperti
Quanto alla metodologia utilizzata, come già indicato la Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali del CIEM e sono formulati conformemente al memorandum d'intesa concordato con la Commissione.
L'obiettivo ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel nuovo regolamento di base della PCP, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, che dispone che «deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock». Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già osservato, per alcuni stock sono effettivamente disponibili informazioni sui livelli di rendimento massimo sostenibile, inclusi stock molto importanti in termini di volume di catture e valore commerciale, come il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo.
La realizzazione dell'obiettivo legato all'MSY può richiedere in alcuni casi una riduzione del tasso di mortalità per pesca e/o delle catture. A tale riguardo la presente proposta fa ricorso ai pareri relativi all'MSY, ove disponibili. In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca, quando sono proposti TAC sulla base dei pareri relativi all'MSY, i TAC corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'obiettivo MSY nel 2015. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2015.
Per gli stock per i quali si dispone di dati limitati gli organismi consultivi scientifici formulano raccomandazioni in merito alla necessità di ridurre o stabilizzare le catture o consentirne l'aumento. In molti casi, nei suoi pareri il CIEM ha fornito indicazioni quantitative su tali variazioni, sulla base del metodo da esso applicato consistente nel limitare al massimo al 20% l'aumento o la riduzione delle catture da un anno all'altro, a titolo di precauzione. Tali indicazioni sono state utilizzate per fissare i TAC proposti. Nei casi in cui non si disponeva di pareri scientifici si è seguito l'approccio precauzionale, riducendo i TAC del 20% a titolo di precauzione.
Per alcuni stock (in particolare stock distribuiti su una vasta area, squali e razze), i pareri saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la presente proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza. Infine, come sopra menzionato, per taluni stock i pareri sono utilizzati per l'attuazione dei piani di gestione.
•Valutazione d'impatto
L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
L'Unione ha adottato numerosi piani di gestione pluriennali per gli stock di maggiore importanza economica, tra cui merluzzo bianco, sogliola, passera di mare e altri. Questi piani, adottati previa esecuzione di una valutazione dell'impatto, stabiliscono i livelli dei TAC e dello sforzo di pesca da fissare per l'anno in questione al fine di conseguire i loro obiettivi a lungo termine. La Commissione è tenuta a elaborare una proposta relativa alle possibilità di pesca conforme ai suddetti piani finché questi restano validi e in vigore. Pertanto numerose possibilità di pesca importanti contenute nella proposta derivano dalla specifica valutazione di impatto realizzata per il piano su cui sono basate.
Per il resto, anche nel caso di stock non coperti da piani pluriennali, la proposta mira a evitare approcci a breve termine e favorisce decisioni volte a garantire la sostenibilità a lungo termine e, previo parere positivo del CIEM e/o dello CSTEP, tiene quindi conto delle iniziative delle parti interessate e dei consigli consultivi. Inoltre la proposta di riforma della PCP è stata debitamente elaborata dalla Commissione sulla base di una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891), nell'ambito della quale è stato analizzato l'obiettivo dell'MSY. Nelle conclusioni tale obiettivo è stato individuato come una condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta recepisce essenzialmente le misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.
•Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa
La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto concerne le prescrizioni in materia di gestione dello sforzo e attività di pesca pienamente documentate.
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione
L'attuazione delle disposizioni del regolamento e il controllo del rispetto di tali disposizioni saranno effettuati conformemente all'attuale politica comune della pesca.
•Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta
La presente proposta si limita alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca e alle condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo.
Per quanto riguarda le tendenze effettive nell'evoluzione degli stock, vale la pena segnalare i casi seguenti.
Acque iberiche
Lo stato dello stock di rana pescatrice mostra un leggero peggioramento, quello di lepidorombo prosegue la tendenza al deterioramento dello scorso anno e diverse unità funzionali di scampo risultano ancora depauperate. La biomassa del nasello meridionale è in fase di stabilizzazione, mentre la pressione di pesca rimane troppo elevata.
Golfo di Biscaglia
Lo stato dello stock di sogliola si sta ulteriormente deteriorando. Negli ultimi anni gli esperti hanno raccomandato riduzioni dei TAC. Nel 2013 il CIEM ha preso in considerazione misure di gestione precauzionali a lungo termine proposte dalle parti interessate. Il TAC per il 2015 si basa su tali misure, che mirano a mantenere costante il TAC e nel contempo a riportare progressivamente la mortalità per pesca a livelli sostenibili. Poiché la mortalità per pesca è aumentata negli ultimi anni e la biomassa è ormai al di sotto del livello di precauzione, nel 2016 il TAC dovrebbe essere ridotto.
Mar Celtico e Manica
Nonostante le misure adottate, in questa zona i livelli dei rigetti si mantengono elevati sia nella pesca del pesce bianco sia in quella del pesce piatto. I pareri scientifici raccomandano pertanto riduzioni significative dei TAC, ad esempio per il merluzzo bianco e l'eglefino. È necessario dare priorità all'attuazione di misure urgenti per la ricostituzione dello stock di sogliola della Manica orientale: negli ultimi due anni il reclutamento è stato basso ed è in pericolo la redditività a lungo termine di questa attività di pesca.
Acque ad ovest della Scozia
Il merluzzo bianco e il merlano continuano a versare in cattive condizioni, con rigetti ancora intorno al 70% per entrambe le specie. La situazione potrà aggravarsi con il parere sullo scampo, che sarà formulato in autunno. Permane il problema dei rigetti dei pesci sotto taglia e delle catture superiori al contingente.
Mare d'Irlanda
Il merluzzo bianco e il merlano continuano a versare in cattive condizioni, anche se la selettività della flotta dedita alla pesca dello scampo sembra aver inciso positivamente su questi due stock; il parere del CIEM segnala ancora livelli elevati di rigetti per queste specie. La sogliola si trova al livello minimo registrato di biomassa riproduttiva. La passera di mare è invece sottosfruttata e oggetto di abbondanti rigetti, ma lo stock è stabile.
Kattegat
Per quanto riguarda il merluzzo bianco nel Kattegat, il parere per il 2016 mostra un miglioramento della situazione. La biomassa riproduttiva (SSB) è nettamente aumentata dal 2009, anno in cui ha raggiunto il suo minimo storico. Dal 2008 la mortalità presenta una tendenza alla diminuzione. Il CIEM continua ad attirare l'attenzione sul problema dei rigetti e la situazione dello stock rimane preoccupante.
Mare del Nord
Gli stock di merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, passera di mare, sgombro e aringa nel Mare del Nord sono gestiti congiuntamente con la Norvegia, per cui la fissazione dei TAC e l'assegnazione dei contingenti avranno luogo in seguito alle consultazioni UE-Norvegia che si svolgeranno in novembre e dicembre. La situazione generale per il Mare del Nord è positiva. Eglefino, aringa e passera sono in aumento. Uno sviluppo significativo è rappresentato dal fatto che il merluzzo bianco è in forte ripresa, anche se lo stock è tuttora sfruttato al di sopra dell'Fmsy e non ha ancora raggiunto la biomassa precauzionale. Per il merluzzo carbonaro e lo scampo i pareri scientifici raccomandano invece riduzioni dei TAC.
2015/0259 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
(2)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri di consigli consultivi.
(3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni ad esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
(4)È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
(5)L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri la Commissione ha adottato, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo, per un periodo non superiore a tre anni, in preparazione della piena attuazione dell'obbligo di sbarco. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.
(6)Secondo il parere scientifico, la spigola (
Dicentrarchus
labrax
) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM IVb,c e VIIa,d-h) è gravemente minacciata e in continuo declino. È opportuno mantenere le misure di conservazione intese a vietare la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk ed estenderle alle divisioni CIEM VIIa e VIIg, escluse le acque situate entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. È opportuno proteggere le aggregazioni riproduttive di spigola e non autorizzare alcuna cattura nell'intera zona di distribuzione dello stock per i primi sei mesi dell'anno. Le catture accessorie accidentali e inevitabili di spigola praticate da navi operanti con reti a strascico e sciabiche dovrebbero essere limitate al 1% del peso delle catture complessive di organismi marini presenti a bordo. Sono necessarie ulteriori limitazioni delle catture per proteggere la spigola al di fuori dei periodi di riproduzione; è quindi opportuno applicare limiti di cattura mensili nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh, nonché nelle acque territoriali del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VII. È opportuno limitare ulteriormente le catture praticate nell'ambito della pesca ricreativa.
(7)Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a 0, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Questo trattamento specifico è motivato dal fatto che tali stock versano in un cattivo stato di conservazione e che, dati i loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non ne accresceranno i tassi di mortalità per pesca; i rigetti risultano avere un effetto positivo sulla conservazione di tali specie. Dal 1º gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica devono essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.
(8)A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia, nel Mare d'Irlanda, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 (il «piano per il merluzzo bianco») e (CE) n. 302/2009.
(9)Per quanto riguarda lo stock di aringa ad ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per lo stock di aringa nelle divisioni VIa e VIIb,c (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda) a seguito della recente definizione dei parametri di riferimento. Secondo il CIEM per questo stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le zone VIaS, VIIb,c e l'altro per le zone Vb, VIb e VIaN). Poiché non è stato concordato un piano di gestione per gli stock combinati e il piano di gestione per lo stock settentrionale non è più ritenuto valido per gli stock combinati, i TAC devono essere basati sul parere relativo al rendimento massimo sostenibile (MSY).
(10)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
(11)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha recentemente introdotto un meccanismo di flessibilità per tutte le catture cui si applica l'obbligo di sbarco. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che metterebbe a repentaglio gli obiettivi di conservazione stabiliti nell'ambito della politica comune della pesca, e al fine di evitare ripercussioni negative sullo stato biologico degli stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si possono applicare ai TAC solo quando gli Stati membri non si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(12)Se un TAC relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.
(13)È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2016 conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio.
(14)Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione NEAFC, è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.
(15)In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
(16)All'11ª conferenza delle parti della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. Occorre pertanto adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo alle navi dell'Unione operanti in tutte le acque e alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
(17)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
(18)Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2016, è opportuno fissare provvisoriamente i TAC e i contingenti a zero finché tale parere non sarà reso noto.
(19)Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone TAC interessate dal medesimo stock biologico.
(20)Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia e le Isole Færøer, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Conformemente alla procedura prevista dall'accordo e dal protocollo in materia di pesca con la Groenlandia, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2015. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni.]
(21)Nella riunione annuale del 2014, la NEAFC ha adottato una misura di conservazione dello stock di scorfano nel Mare di Irminger che stabilisce, per il 2015, i TAC e contingenti per le parti contraenti, compresa l'Unione. Inoltre, nel 2015 proseguiranno le consultazioni tra gli Stati costieri della NEAFC sulle possibilità di pesca per l'aringa atlantico-scandinava per tale anno. È pertanto opportuno stabilire limiti di cattura provvisori per l'aringa atlanticoscandinava in percentuale del contingente dell'Unione fissato per il 2014, in attesa di una revisione a seguito dell'esito delle consultazioni degli Stati costieri della NEAFC. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni.]
(22)Nella riunione annuale del 2014, la NEAFC non ha adottato una misura di conservazione dello stock di scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II che stabilisca i TAC e contingenti per le parti contraenti. Le consultazioni sulle possibilità di pesca per tale stock di scorfano proseguiranno nel 2015. Poiché la pesca si svolge nel secondo semestre dell'anno, i limiti di cattura per questo stock saranno stabiliti nel corso del 2015, tenendo conto dell'esito delle consultazioni tra gli Stati costieri della NEAFC. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, al termine delle nuove consultazioni]
(23)Nella riunione annuale del 2015, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato un aumento dei TAC e dei contingenti del tonno rosso per un periodo di tre anni e ha confermato i TAC e i contingenti del pesce spada dell'Atlantico settentrionale, del pesce spada dell'Atlantico meridionale, del tonno bianco dell'Atlantico meridionale e del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale al livello attuale per il periodo 2015-2016. Inoltre, come già avviene per lo stock di tonno rosso, è opportuno che le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva di tutti gli altri stock dell'ICCAT figuranti nell'allegato ID siano anch'esse soggette ai limiti di cattura adottati da tale organizzazione, al fine di garantire che l'Unione non superi i suoi contingenti. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.
[Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, dopo che si sarà tenuta la nuova riunione annuale.]
(24)Nella riunione annuale del 2014 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie, compreso un contingente per le catture accessorie per gli anni 2015 e 2016 per alcune attività di pesca sperimentale nella sottozona a 88.2. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2016 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento di tale contingente nel corso del 2015. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, dopo che si sarà tenuta la nuova riunione annuale.]
(25)Nella riunione annuale del 2015, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha confermato le misure vigenti di conservazione e di gestione della capacità. La IOTC ha inoltre adottato una misura concernente la limitazione dei dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices - FAD). Poiché le attività delle navi di appoggio e l'uso di FAD sono parte integrante dello sforzo di pesca messo in atto dalla flotta operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione mediante il presente regolamento.
(26)La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 25 al 29 gennaio 2016. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale. Tuttavia, lo stock di sugarello cileno non dovrebbe oggetto di pesca diretta prima che sia stato fissato un TAC a seguito di tale riunione annuale.
(27)Nell'89ª riunione annuale, tenutasi nel 2015, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha mantenuto le misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre mantenuto la risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(28)Nella riunione annuale del 2015 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una misura di conservazione relativa a TAC biennali per l'austromerluzzo e il granchio rosso di fondale, mentre i TAC esistenti per i berici, il pesce specchio atlantico e lo Pseudopentaceros spp. restano in vigore. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, dopo che si sarà tenuta la nuova riunione annuale.]
(29)Nella 12ª riunione annuale, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato misure di conservazione e di gestione.
[Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, dopo che si sarà tenuta la nuova riunione annuale.]
(30)Nella riunione annuale del 2013, le parti della Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. [Considerando da modificare, insieme alle corrispondenti disposizioni, dopo che si sarà tenuta la nuova riunione annuale.]
(31)Nella 37a riunione annuale del 2015 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2016 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO.
(32) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1º dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1º dicembre 2015, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
(33)In conformità della dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque dell'Unione.
(34)Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione dello sforzo di pesca ad esso assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(35)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro.
(36)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2016, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1º febbraio 2016, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
(37)Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1.Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2.Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)i limiti di cattura per il 2016 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2017;
b)i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1º febbraio 2016 al 31 gennaio 2017, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 9, 31 e 32 e all'allegato IIE;
c)le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2015 al 30 novembre 2016 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
d)le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 28 per i periodi del 2016 e del 2017 indicati in tale disposizione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a)navi dell'Unione;
b)navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione;
c)navi adibite alla pesca ricreativa, ai fini dell'articolo 10.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)«nave dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
b)«nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
c)«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
d)«acque dell'Unione»: le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
e)«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
f)«stock»: una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;
g)«totale ammissibile di cattura» (TAC):
i)nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
h)«contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
i)«valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
j)«approccio precauzionale in materia di gestione della pesca»: un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, delle specie non bersaglio e del relativo habitat;
k)«apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione;
l)«registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
m)«giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a)«zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009;
b)«Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c)«Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d)«unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
–53° 30' N 15° 00' O,
–53° 30' N 11° 00' O,
–51° 30' N 11° 00' O,
–51° 30' N 13° 00' O,
–51° 00' N 13° 00' O,
–51° 00' N 15° 00' O,
–53° 30' N 15° 00' O;
e)«unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
–43° 00' N 8° 00' O,
–43° 00' N 10° 00' O,
–42° 00' N 10° 00' O,
–42° 00' N 8° 00' O;
f)«unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
–42° 00' N 8° 00' O,
–42° 00' N 10° 00' O,
–38° 30' N 10° 00' O,
–38° 30' N 9° 00' O,
–40° 00' N 9° 00' O,
–40° 00' N 8° 00' O;
g)«Golfo di Cadice»: la parte geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23′ 48″O;
h)«zone COPACE» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
i)«zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
j)«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale;
k)«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
l)«zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004;
m)«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella Convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («Convenzione di Antigua»);
n)«zona della convenzione IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano;
o)«zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
p)«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale;
q)«acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
r)«zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
–longitudine 150° O,
–longitudine 130° O,
–latitudine 4° S,
–latitudine 50° S.
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 5
TAC e loro ripartizione
1.I TAC per le navi dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2.Le navi dell'Unione sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 e nelle relative disposizioni di applicazione.
Articolo 6
TAC stabiliti dagli Stati membri
1.I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2.I TAC stabiliti da uno Stato membro:
a)sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
b)consentono:
i)se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2016 in poi;
ii)se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
3.Entro il 15 marzo 2016 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
a)i TAC adottati;
b)i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
c)informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.
Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1.La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono fissati TAC e che non sono soggetti all'obbligo di sbarco sono consentiti unicamente se:
(a)le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
(b)le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
2.Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.
Articolo 8
Limitazioni dello sforzo di pesca
Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:
a)allegato IIA per la gestione di taluni stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIId e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb;
b)allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
c)allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.
Articolo 9
Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde
1.All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2.Gli Stati membri garantiscono che per il 2016 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.
Articolo 10
Misure relative alla pesca della spigola
1.Alle navi dell'Unione è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Alle navi dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2.Alle navi dell'Unione sono vietati, dal 1º gennaio 2016 al 30 giugno 2016, la pesca della spigola nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh, nonché la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona. Tuttavia, alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche è consentito detenere a bordo catture di spigola pari a non oltre il 1% in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo.
3.Dal 1º luglio 2016 al 31 dicembre 2016 è vietato per le navi dell'Unione pescare quantitativi di spigola superiori a 1 000 chilogrammi per nave e per mese nelle zone seguenti:
a)divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;
b)acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.
Nel corso di tale periodo è vietato per le navi dell'Unione conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare quantitativi di spigola superiori a 1 000 chilogrammi per nave e per mese catturati nelle zone suddette.
I limiti di cattura di cui al presente paragrafo non possono essere trasferiti da un mese all'altro o tra pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo.
4.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa praticate nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno.
Articolo 11
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
d)gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e)i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
f)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
g)i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.
2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano ai TAC quando gli Stati membri si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 12
Periodi di divieto della pesca
1.Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2016: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.
Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
Punto
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Latitudine
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Longitudine
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1
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52° 27' N
|
12° 19' O
|
2
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52° 40' N
|
12° 30' O
|
3
|
52° 47' N
|
12° 39.600' O
|
4
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52° 47' N
|
12° 56' O
|
5
|
52° 13,5' N
|
13° 53.830' O
|
6
|
51° 22' N
|
14° 24' O
|
7
|
51° 22' N
|
14° 03' O
|
8
|
52° 10' N
|
13° 25' O
|
9
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52° 32' N
|
13° 07.500' O
|
10
|
52° 43' N
|
12° 55' O
|
11
|
52° 43' N
|
12° 43' O
|
12
|
52° 38.800' N
|
12° 37' O
|
13
|
52° 27' N
|
12° 23' O
|
14
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52° 27' N
|
12° 19' O
|
In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2.La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1º gennaio al 31 marzo 2016 e dal 1º agosto al 31 dicembre 2016.
Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.
Articolo 13
Divieti
1.Alle navi dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
(1)razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e della sottozona CIEM IV;
(2)pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;
(3)sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
(4)squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
(5)squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque;
(6)zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
(7)squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
(8)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
(9)sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
(10)sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
(11)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
(12)smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;
(13)manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque;
(14)manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque;
(15)le seguenti specie di mobule in tutte le acque:
i)diavolo di mare (Mobula mobular);
ii)Mobula rochebrunei;
iii)Mobula japanica;
iv)Mobula thurstoni;
v)Mobula eregoodootenkee;
vi)razza di Munk (Mobula munkiana);
vii)diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
viii)Mobula kuhlii;
ix)diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
(16)le seguenti specie di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque:
i)pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
ii)pesce sega nano (Pristis clavata);
iii)pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
iv)pesce sega comune (Pristis pristis);
v)pesce sega verde (Pristis zijsron);
(17)
razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
(18)
razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;
(19)
razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X;
(20)
razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
(21)
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
(22)
squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 14
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Capo II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi
Articolo 15
Autorizzazioni di pesca
1.Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2.Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.
Capo III
Possibilità di pesca nelle acque delle organizzazioni regionali di gestione della pesca
Articolo 16
Trasferimenti e scambi di contingenti
1.Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2.Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
3.La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4.Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o ad essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto in conformità dell'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
SEZIONE 1
ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT
Articolo 17
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso
1.Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.
2.Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.
3.Il numero di navi dell'Unione adibite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.
4.Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.
5.Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.
6.La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.
Articolo 18
Pesca ricreativa e sportiva
Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso per la pesca sportiva e ricreativa.
Articolo 19
Squali
1.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2.È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5.È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
SEZIONE 2
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
Articolo 20
Divieti e limiti di cattura
1.La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2.Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.
Articolo 21
Pesca sperimentale
1.Nel 2016 solo gli Stati membri che sono membri della CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1º giugno 2016.
2.Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3.Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 m.
Articolo 22
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2016/2017
1.Durante la campagna di pesca 2016/2017 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della CCAMLR. Se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, tali Stati membri ne danno notifica al segretariato della CCAMLR entro il 1º giugno 2016 conformemente all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, avvalendosi del modulo riportato nell'allegato V, parte C, del presente regolamento.
2.La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3.Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4.Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a)dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio;
b)un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5.Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
SEZIONE 3
ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC
Articolo 23
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC
1.Il numero massimo di navi dell'Unione adibite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2.Il numero massimo di navi dell'Unione adibite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3.Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.
5.Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.
Articolo 24
Dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (FAD)
Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 550 dispositivi derivanti attivi di concentrazione del pesce.
Articolo 25
Squali
1.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3.Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
SEZIONE 4
ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO
Articolo 26
Pesca pelagica
1.Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2016 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione in tale zona.
2.Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
3.Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, affinché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.
Articolo 27
Pesca di fondo
1.Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2016 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.
2.Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.
SEZIONE 5
ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC
Articolo 28
Pesca con reti da circuizione
1.La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a)dal 29 luglio al 28 settembre 2016 o dal 18 novembre 2016 al 18 gennaio 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
–le coste americane del Pacifico,
–longitudine 150° O,
–latitudine 40° N,
–latitudine 40° S;
b)dal 29 settembre al 29 ottobre 2016 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
–longitudine 96° O,
–longitudine 110° O,
–latitudine 4° N,
–latitudine 3° S.
2.Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2016, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3.Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4.Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
a)se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
b)nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
Articolo 29
Divieto di pesca di squali alalunga
1.Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.
3.Gli operatori delle navi:
a)registrano il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);
b)comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 30
Divieto di pesca delle Mobulidae
Alle navi dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (che comprendono le mante e le mobule). Le navi dell'Unione rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni, gli esemplari di Mobulidae eventualmente rinvenuti.
SEZIONE 6
ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO
Articolo 31
Divieto di pesca degli squali di acque profonde
Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:
–gattuccio spettro (Apristurus manis),
–squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),
–sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),
–sagrì atlantico (Etmopterus princeps),
–sagrì nano (Etmopterus pusillus),
–razze (Rajidae),
–squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),
–squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,
–spinarolo (Squalus acanthias).
SEZIONE 7
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
Articolo 32
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale
1.Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2.Le navi dell'Unione non praticano la pesca del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3.Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2016.
Articolo 33
Zona di divieto per la pesca con dispositivi FAD
1.Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) tra le ore 00:00 del 1º luglio 2016 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2016. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun momento essa:
a)utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;
b)peschi su banchi avvalendosi di FAD.
2.Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3.Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
a)nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
b)se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
c)in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.
Articolo 34
Limitazioni del numero di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.
Articolo 35
Squali seta e squali alalunga
1.Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:
a)squali seta (Carcharhinus falciformis),
b)squali alalunga (Carcharhinus longimanus).
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 36
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC
1.Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera r), applicano le misure di cui agli articoli da 32 a 35.
2.Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera r), applicano le misure di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 28, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 29.
SEZIONE 8
MARE DI BERING
Articolo 37
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering
È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.
TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA
PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE
Articolo 38
TAC
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Articolo 39
Autorizzazioni di pesca
Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.
Articolo 40
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 39.
Articolo 41
Divieti
1.Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:
(a)razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;
(b)le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:
–pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
–pesce sega nano (Pristis clavata);
–pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
–pesce sega comune (Pristis pristis);
–pesce sega verde (Pristis zijsron);
(c)squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;
(d)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
(e)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
(f)sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
(g)zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;
(h)smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;
(i)manta della barriera corallina (Manta alfredi) nelle acque dell'Unione;
(j)manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione;
(k)le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:
i)
|
diavolo di mare (Mobula mobular);
|
ii)
|
Mobula rochebrunei;
|
iii)
|
Mobula japanica;
|
iv)
|
Mobula thurstoni;
|
v)
|
Mobula eregoodootenkee;
|
vi)
|
razza di Munk (Mobula munkiana);
|
vii)
|
diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
|
viii)
|
Mobula kuhlii;
|
ix)
|
diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
|
(l)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
(m)razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;
(n)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
(o)pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
(p)squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 42
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 43
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2016.
Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1º febbraio 2016.
Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.11.2015
COM(2015) 559 final
ALLEGATI
della
Proposta di regolamento del Consiglio
che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
ALLEGATI
della
Proposta di regolamento del Consiglio
che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
ALLEGATO IIA
SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLE DIVISIONI CIEM IIIa, VIa, VIIa E VIId, NELLA SOTTOZONA CIEM IV E NELLE ACQUE DELL'UNIONE DELLE DIVISIONI CIEM IIa E Vb
1.AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1.Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.
1.2.Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Durante il periodo di gestione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione richiederà pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.
2.ATTREZZI REGOLAMENTATI E ZONE GEOGRAFICHE
Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 («attrezzi regolamentati») e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.
3.AUTORIZZAZIONI
Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
4.SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO
4.1.Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
4.2.I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.
5.GESTIONE
5.1.Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
5.2.Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
5.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.
6.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.
7.TRASMISSIONE DEI DATI
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.
Allegato IIA, appendice 1
Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni
a)Kattegat:
Attrezzo regolamentato
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SE
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LL
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pm
|
b)Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque dell'Unione della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId:
Attrezzo regolamentato
|
BE
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DK
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DE
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ES
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FR
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IE
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c)Divisione CIEM VIIa:
Attrezzo regolamentato
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BE
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FR
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IE
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NL
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UK
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TR1
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LL
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d)Divisione CIEM VIa e acque dell'Unione della divisione CIEM Vb:
Attrezzo regolamentato
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BE
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DE
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ES
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FR
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IE
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ALLEGATO IIB
SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE
Capo I
Disposizioni generali
1.AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.
2.DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato si intende per:
a)«gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
i)reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;
ii)reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
b)«attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
c)«zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
d)«periodo di gestione in corso», il periodo di cui all'articolo 8;
e)«condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.
3.
LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ
Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.
Capo II
Autorizzazioni
4.NAVI AUTORIZZATE
4.1.Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
4.2.Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.
Capo III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'Unione
5.NUMERO MASSIMO DI GIORNI
5.1.Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.
5.2.Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8% del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.
6.CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI GIORNI
6.1.Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave dell'Unione può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
a)gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata nei due anni civili 2013 e 2014 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e
b)gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo;
6.2.Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.
6.3.Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.
6.4.L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.
Tabella I
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca
Condizioni speciali
|
Attrezzo regolamentato
|
Numero massimo di giorni
|
|
Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo
|
ES
|
117
|
|
|
FR
|
109
|
|
|
PT
|
113
|
6.1.a) e 6.1.b)
|
Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo
|
Illimitato
|
7.SISTEMA DI KILOWATT-GIORNI
7.1.Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.
7.2.Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.
7.3.Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
a)l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
b)l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
c)il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.
7.4.Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.
8.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
8.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
8.2.Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
8.3.I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
8.4.Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
a)gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
b)l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.
8.5.Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
8.6.Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
8.7.Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.
9.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
9.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
9.2.Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
9.3.Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
9.4.Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
9.5.Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.
Capo IV
Gestione
10.OBBLIGO GENERALE
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
11.PERIODI DI GESTIONE
11.1.Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
11.2.Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
11.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.
Capo V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca
12.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
12.1.Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
12.2.Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
12.3.Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
12.4.Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
12.5.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
13.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.
Capo VI
Obblighi di comunicazione
14.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.
15.RACCOLTA DEI DATI
Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.
16.TRASMISSIONE DEI DATI
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione in corso e precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.
Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione
Stato membro
|
Attrezzo
|
Periodo di gestione
|
Dichiarazione dello sforzo cumulato
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
Tabella III
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione
Nome del campo
|
Numero massimo di caratteri/cifre
|
Allineamento(1) S(inistra)/D(estra)
|
Definizione e osservazioni
|
(1)
Stato membro
|
3
|
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
|
(2)
Attrezzo
|
2
|
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm
GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm
LL = palangari di fondo
|
(3)
Periodo di gestione
|
4
|
|
Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
|
(4)
Dichiarazione dello sforzo cumulato
|
7
|
D
|
Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione
|
(1)
Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
|
Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi
Stato membro
|
CFR
|
Marcatura esterna
|
Durata del periodo di gestione
|
Attrezzi notificati
|
Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati
|
Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati
|
Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati
|
Trasferimento di giorni
|
|
|
|
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi
Nome del campo
|
Numero massimo di caratteri/cifre
|
Allineamento(1)
S(inistra)/D(estra)
|
Definizione e osservazioni
|
(1)
Stato membro
|
3
|
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
|
(2)
CFR
|
12
|
|
Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)
Numero unico di identificazione di una nave
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
|
(3)
Marcatura esterna
|
14
|
S
|
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione(2)
|
(4)
Durata del periodo di gestione
|
2
|
S
|
Durata del periodo di gestione espressa in mesi
|
(5)
Attrezzi notificati
|
2
|
S
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm
GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm
LL = palangari di fondo
|
(6)
Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati
|
2
|
S
|
Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB
|
(7)
Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati
|
3
|
S
|
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
|
(8)
Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati
|
3
|
S
|
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
|
(9)
Trasferimento di giorni
|
4
|
S
|
Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»
|
(1)
Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(2)
Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).
|
ALLEGATO IIC
SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe
Capo I
Disposizioni generali
1.AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1.Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe.
1.2.Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
a)nel periodo di gestione 2015 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
b)non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
c)ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2016 e il 31 gennaio 2017, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2016.
Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.
2.DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
a)«gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
i)sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e
ii)reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;
b)«attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
c)«zona», la divisione CIEM VIIe;
d)«periodo di gestione in corso», il periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017.
3.LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ
Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di navi dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.
Capo II
Autorizzazioni
4.NAVI AUTORIZZATE
4.1Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
4.2Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
4.3Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.
Capo III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'Unione
5.NUMERO MASSIMO DI GIORNI
Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.
Tabella I
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati
Attrezzo regolamentato
|
Numero massimo di giorni
|
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm
|
BE
|
pm
|
|
FR
|
pm
|
|
UK
|
pm
|
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm
|
BE
|
pm
|
|
FR
|
pm
|
|
UK
|
pm
|
6.SISTEMA DI KILOWATT-GIORNI
6.1.Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.
6.2.Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
6.3.Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
a)l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
b)il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
6.4.Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.
7.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
7.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
7.2.Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
7.3.I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
7.4.Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
a)gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
b)l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
7.5.Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
7.6.Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
7.7.Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.
8.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
8.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2016 e il 31 gennaio 2017) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
8.2.Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
8.3.Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
8.4.Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
8.5.Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.
Capo IV
Gestione
9.OBBLIGO GENERALE
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
10.PERIODI DI GESTIONE
10.1.Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
10.2.Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
10.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.
Capo V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca
11.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
11.1.Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
11.2.Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
11.3.Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
11.4.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
12.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.
Capo VI
Obblighi di comunicazione
13.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.
14.RACCOLTA DEI DATI
Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.
15.TRASMISSIONE DEI DATI
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2014 e 2015, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.
Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione
Stato membro
|
Attrezzo
|
Periodo di gestione
|
Dichiarazione dello sforzo cumulato
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
Tabella III
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione
Nome del campo
|
Numero massimo di caratteri/cifre
|
Allineamento(1)
S(inistra)/D(estra)
|
Definizione e osservazioni
|
(1)
Stato membro
|
3
|
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
|
(2)
Attrezzo
|
2
|
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
BT = sfogliare ≥ 80 mm
GN = reti da imbrocco < 220 mm
TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
|
(3)
Periodo di gestione
|
4
|
|
Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
|
(4)
Dichiarazione dello sforzo cumulato
|
7
|
D
|
Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione
|
(1)
Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
|
Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi
Stato membro
|
CFR
|
Marcatura esterna
|
Durata del periodo di gestione
|
Attrezzi notificati
|
Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati
|
Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati
|
Trasferimento di giorni
|
|
|
|
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi
Nome del campo
|
Numero massimo di caratteri/cifre
|
Allineamento(1)
S(inistra)/D(estra)
|
Definizione e osservazioni
|
(1)
Stato membro
|
3
|
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
|
(2)
CFR
|
12
|
|
Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)
Numero unico di identificazione di una nave
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
|
(3)
Marcatura esterna
|
14
|
S
|
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87
|
(4)
Durata del periodo di gestione
|
2
|
S
|
Durata del periodo di gestione espressa in mesi
|
(5)
Attrezzi notificati
|
2
|
S
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
BT = sfogliare ≥ 80 mm
GN = reti da imbrocco < 220 mm
TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
|
(6)
Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati
|
3
|
S
|
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
|
(7)
Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati
|
3
|
S
|
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
|
(8)
Trasferimento di giorni
|
4
|
S
|
Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»
|
(1)
Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
|
ALLEGATO IID
ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV
Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:
Zona di gestione del cicerello
|
Riquadri statistici CIEM
|
1
|
31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
|
2
|
31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
|
3
|
41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
|
4
|
38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
|
5
|
47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
|
6
|
41-43 G0-G3; 44 G1
|
7
|
47-51 E7-E9
|
Allegato IID, appendice 1
Zone di gestione del cicerello
ALLEGATO III
NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI
Zona di pesca
|
Attività di pesca
|
Numero di autorizzazioni di pesca
|
Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri
|
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
|
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen
|
Aringa, a nord di 62° 00′ N
|
da fissare
|
DK
|
da fissare
|
da fissare
|
|
|
|
DE
|
da fissare
|
|
|
|
|
FR
|
da fissare
|
|
|
|
|
IE
|
da fissare
|
|
|
|
|
NL
|
da fissare
|
|
|
|
|
PL
|
da fissare
|
|
|
|
|
SV
|
da fissare
|
|
|
|
|
UK
|
da fissare
|
|
|
Specie demersali, a nord di 62° 00′ N
|
da fissare
|
DE
|
da fissare
|
da fissare
|
|
|
|
IE
|
da fissare
|
|
|
|
|
ES
|
da fissare
|
|
|
|
|
FR
|
da fissare
|
|
|
|
|
PT
|
da fissare
|
|
|
|
|
UK
|
da fissare
|
|
|
|
|
Non assegnate
|
da fissare
|
|
|
Sgombro (1)
|
Non pertinente
|
Non pertinente
|
da fissare
|
|
Specie industriali, a sud di 62° 00′ N
|
da fissare
|
DK
|
da fissare
|
da fissare
|
|
|
|
UK
|
da fissare
|
|
Acque delle Isole Færøer
|
Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer
|
da fissare
|
BE
|
da fissare
|
da fissare
|
|
|
|
DE
|
da fissare
|
|
|
|
|
FR
|
da fissare
|
|
|
|
|
UK
|
da fissare
|
|
|
Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O
|
da fissare (2)
|
Non pertinente
|
da fissare
|
|
Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.
|
da fissare
|
BE
|
da fissare
|
da fissare
|
|
|
|
DE
|
da fissare
|
|
|
|
|
FR
|
da fissare
|
|
|
|
|
UK
|
da fissare
|
|
|
Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O
|
da fissare
|
DE (3)
|
da fissare
|
da fissare (4)
|
|
|
|
FR (3)
|
da fissare
|
|
|
Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco
|
da fissare
|
Non pertinente
|
da fissare (4)
|
|
Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»
|
da fissare
|
DE
|
da fissare
|
da fissare
|
|
|
|
DK
|
da fissare
|
|
|
|
|
FR
|
da fissare
|
|
|
|
|
NL
|
da fissare
|
|
|
|
|
UK
|
da fissare
|
|
|
|
|
SE
|
da fissare
|
|
|
|
|
ES
|
da fissare
|
|
|
|
|
IE
|
da fissare
|
|
|
|
|
PT
|
da fissare
|
|
|
Pesca con palangari
|
da fissare
|
UK
|
da fissare
|
da fissare
|
|
Sgombro
|
da fissare
|
DK
|
da fissare
|
da fissare
|
|
|
|
BE
|
da fissare
|
|
|
|
|
DE
|
da fissare
|
|
|
|
|
FR
|
da fissare
|
|
|
|
|
IE
|
da fissare
|
|
|
|
|
NL
|
da fissare
|
|
|
|
|
SE
|
da fissare
|
|
|
|
|
UK
|
da fissare
|
|
|
Aringa, a nord di 62° 00′ N
|
da fissare
|
DK
|
da fissare
|
da fissare
|
|
|
|
DE
|
da fissare
|
|
|
|
|
IE
|
da fissare
|
|
|
|
|
FR
|
da fissare
|
|
|
|
|
NL
|
da fissare
|
|
|
|
|
SE
|
da fissare
|
|
|
|
|
UK
|
da fissare
|
|
(1)
Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
(2)
Questi dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.
(3)
Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.
(4)
Questi dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».
|
ALLEGATO IV
ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)
1.Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale
Spagna
|
pm
|
Francia
|
pm
|
Unione
|
pm
|
2.Numero massimo di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo
Spagna
|
pm
|
Francia
|
pm
|
Italia
|
pm
|
Cipro
|
pm
|
Malta
|
pm
|
Unione
|
pm
|
3.Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento
Croazia
|
pm
|
Italia
|
pm
|
Unione
|
pm
|
4.Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Tabella A
Numero di pescherecci (2)
|
|
Cipro
|
Grecia
|
Croazia
|
Italia
|
Francia
|
Spagna
|
Malta
|
Pescherecci con reti da circuizione
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Pescherecci con palangari
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Pescherecci con lenze e canne
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Pescherecci con lenze a mano
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Pescherecci da traino
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Altri pescherecci artigianali (3)
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Tabella B
|
Capacità totale espressa in stazza lorda
|
|
Cipro
|
Croazia
|
Grecia
|
Italia
|
Francia
|
Spagna
|
Malta
|
Pescherecci con reti da circuizione
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
Pescherecci con palangari
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
Pescherecci con lenze e canne
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
Pescherecci con lenze a mano
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
Pescherecci da traino
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
Altri pescherecci artigianali
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
5.Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro
Numero di tonnare (4)
|
Spagna
|
pm
|
Italia
|
pm
|
Portogallo
|
pm
|
6.Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Tabella A
Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso
|
|
Numero di allevamenti
|
Capacità (in t)
|
Spagna
|
pm
|
pm
|
Italia
|
pm
|
pm
|
Grecia
|
pm
|
pm
|
Cipro
|
pm
|
pm
|
Croazia
|
pm
|
pm
|
Malta
|
pm
|
pm
|
Tabella B
Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)
|
Spagna
|
pm
|
Italia
|
pm
|
Grecia
|
pm
|
Cipro
|
pm
|
Croazia
|
pm
|
Malta
|
pm
|
________________
(1)Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.
(2)I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(3)Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
(4)Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
ALLEGATO V
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
PARTE A
DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
Specie bersaglio
|
Zona
|
Periodo di divieto
|
Squali (tutte le specie)
|
Zona della convenzione
|
pm
|
Notothenia rossii
|
FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare
FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali
FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud
|
pm
|
Pesci a pinne
|
FAO 48.1. Antartico (1)
FAO 48.2. Antartico (1)
|
pm
|
Gobionotothen gibberifrons
Chaenocephalus aceratus
Pseudochaenichthys georgianus
Lepidonotothen squamifrons
Patagonotothen guntheri
Electrona carlsbergi(1)
|
FAO 48.3.
|
pm
|
Dissostichus spp.
|
FAO 48.5. Antartico
|
pm
|
Dissostichus spp.
|
FAO 88.3. Antartico (1)
FAO 58.5.1. Antartico (1) (2)
FAO 58.5.2. Antartico a est di 79°20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20′ E (1)
FAO 58.4.4. Antartico (1) (2)
FAO 58.6. Antartico (1) (2)
FAO 58.7. Antartico (1)
|
pm
|
Lepidonotothen squamifrons
|
FAO 58.4.4.(1) (2)
|
pm
|
Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides
|
FAO 58.5.2. Antartico
|
pm
|
Dissostichus mawsoni
|
FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55°30′ S e 57°20′ S e dalle longitudini 25°30′ O e 29°30′ O
|
pm
|
(1)
Tranne per scopi di ricerca scientifica.
(2)
Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).
|
PARTE B
TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2015/2016
Sottozona/
Divisione
|
Regione
|
Campagna
|
SSRU
|
Dissostichus spp. limiti di cattura (t)
|
Limite applicabile alle catture accessorie (t)
|
|
|
|
SSRU
|
Limite
|
|
Razze
|
Macrourus spp.
|
Altre specie
|
58.4.1.
|
Tutta la divisione
|
pm
|
A, B, F
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
C
|
pm
|
|
|
|
|
|
|
|
D
|
pm
|
|
|
|
|
|
|
|
E
|
pm
|
|
|
|
|
|
|
|
G
|
pm
|
|
|
|
|
|
|
|
H
|
pm
|
|
|
|
|
58.4.2.
|
Tutta la divisione
|
pm
|
A
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
B, C, D
|
pm
|
|
|
|
|
|
|
|
E (inclusa 58.4.2_1)
|
pm
|
|
|
|
|
58.4.3a.
|
Tutta la divisione
|
pm
|
|
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
Non pertinente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88.1.
|
Tutta la sottozona
|
pm
|
A, D, E, F, M
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
B, C, G
|
pm
|
|
A, D, E, F, M
|
pm
|
A, D, E, F, M
|
pm
|
A, D, E, F, M
|
pm
|
|
|
|
H, I, K
|
pm
|
|
B, C, G
|
pm
|
B, C, G
|
pm
|
B, C, G
|
pm
|
|
|
|
J, L
|
pm
|
|
H, I, K
|
pm
|
H, I, K
|
pm
|
H, I, K
|
pm
|
|
|
|
|
|
|
J, L
|
pm
|
J, L
|
pm
|
J, L
|
pm
|
88.2.
|
A sud di 65° S
|
pm
|
A, B, I
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
C, D, E, F, G (88.2_1 a 88.2_4)
|
pm
|
|
A, B, I
|
pm
|
A, B, I
|
pm
|
A, B, I
|
pm
|
|
|
|
H
|
pm
|
|
C, D, E, F, G
|
pm
|
C, D, E, F, G
|
pm
|
C, D, E, F, G
|
pm
|
|
|
|
|
|
|
H
|
pm
|
H
|
pm
|
H
|
pm
|
|
Allegato V, parte B, appendice
Elenco delle piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU)
Regione
|
SSRU
|
Confine
|
48.6
|
A
|
Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
|
|
B
|
Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
C
|
Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
D
|
Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
|
|
E
|
Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
F
|
Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
G
|
Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.
|
58.4.1
|
A
|
Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
|
|
B
|
Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
C
|
Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
D
|
Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
E
|
Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
F
|
Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
G
|
Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
H
|
Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.
|
58.4.2
|
A
|
Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.
|
|
B
|
Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.
|
|
C
|
Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.
|
|
D
|
Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.
|
|
E
|
Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.
|
58.4.3a
|
A
|
Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.
|
58.4.3b
|
A
|
Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.
|
|
B
|
Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.
|
|
C
|
Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.
|
|
D
|
Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
|
|
E
|
Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.
|
58.4.4
|
A
|
Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
|
|
B
|
Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
|
|
C
|
Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
|
|
D
|
Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.
|
58.6
|
A
|
Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.
|
|
B
|
Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.
|
|
C
|
Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.
|
|
D
|
Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.
|
58.7
|
A
|
Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.
|
88.1
|
A
|
Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
B
|
Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
C
|
Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
D
|
Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
|
|
E
|
Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68°30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
|
|
F
|
Da 68°30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30′ S.
|
|
G
|
Da 66°40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.
|
|
H
|
Da 70°50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50′ S.
|
|
I
|
Da 70° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 70° S.
|
|
J
|
Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
|
|
K
|
Da 73° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 73° S.
|
|
L
|
Da 76° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 76° S.
|
|
M
|
Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.
|
88.2
|
A
|
Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
B
|
Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
C
|
Da 70°50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50′ S.
|
|
D
|
Da 70°50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50′ S.
|
|
E
|
Da 70°50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50′ S.
|
|
F
|
Da 70°50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.
|
|
G
|
Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.
|
|
H
|
Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
|
|
I
|
Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
|
88.3
|
A
|
Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
B
|
Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
C
|
Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
D
|
Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.
|
PARTE C
ALLEGATO 21-03/A
NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA
Informazioni generali
Membro:
Campagna di pesca:
Nome della nave:
Livello di catture previsto (in tonnellate):
Sottozone e divisioni in cui si intende pescare
Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.
Sottozona/Divisione
|
Selezionare la casella corrispondente
|
48.1
|
□
|
48.2
|
□
|
48.3
|
□
|
48.4
|
□
|
58.4.1
|
□
|
58.4.2
|
□
|
Tecnica di pesca:
|
Selezionare la casella corrispondente
|
|
□ Rete da traino convenzionale
|
|
□ Sistema di pesca continua
|
|
□ Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
|
|
□ Altri metodi: precisare
|
Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato
Tipo di prodotto
|
Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (1)
|
Congelato intero
|
|
Bollito
|
|
Farina
|
|
Olio
|
|
Altro prodotto, precisare
|
|
(1)
Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio
|
Configurazione delle reti
Misure delle reti
|
Rete 1
|
Rete 2
|
Altra(e) rete(i)
|
Apertura della rete (bocca)
|
|
|
|
Apertura verticale massima (m)
|
|
|
|
Apertura orizzontale massima (m)
|
|
|
|
Circonferenza dell'apertura della rete (1) (m)
|
|
|
|
Area dell'apertura (m2)
|
|
|
|
Dimensione media delle maglie nella rete (3) (mm)
|
Esterna (2)
|
Interna (2)
|
Esterna (2)
|
Interna (2)
|
Esterna (2)
|
Interna (2)
|
1a parte della rete
|
|
|
|
|
|
|
2a parte della rete
|
|
|
|
|
|
|
3a parte della rete
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Parte finale della rete (sacco)
|
|
|
|
|
|
|
(1)
Prevista in condizioni operative.
(2)
Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.
(3)
Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.
|
Schema(i) delle reti: ________________
Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (
www.ccamlr.org/node/74407
), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:
1.lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);
2.la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad es. losanga) e materiale (ad es. polipropilene);
3.la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);
4.i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.
Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini
Schema(i) del dispositivo: ________________
Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (
www.ccamlr.org/node/74407
), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.
Raccolta di dati acustici
Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.
Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)
|
|
|
|
Fabbricante
|
|
|
|
Modello
|
|
|
|
Frequenze del trasduttore (kHz)
|
|
|
|
Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): ________________
Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).
ALLEGATO 21-03/B
ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO
Metodo
|
Equazione (kg)
|
Parametro
|
|
|
Descrizione
|
Tipo
|
Metodo di stima
|
Unità di misura
|
Volume del serbatoio
|
W*L*H*ρ*1 000
|
W = larghezza del serbatoio
|
Costante
|
Misura all'inizio della pesca
|
m
|
|
|
L = lunghezza del serbatoio
|
Costante
|
Misura all'inizio della pesca
|
m
|
|
|
ρ = fattore di conversione del volume in peso
|
Variabile
|
Conversione del volume in peso
|
kg/litro
|
|
|
H = profondità del krill antartico nel serbatoio
|
Per cala
|
Osservazione diretta
|
m
|
Flussometro (1)
|
V*Fkrill*ρ
|
V = volume di krill antartico e acqua combinati
|
Per cala 1
|
Osservazione diretta
|
litro
|
|
|
Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione
|
Per cala 1
|
Correzione volume flussometro
|
|
|
|
ρ = fattore di conversione del volume in peso
|
Variabile
|
Conversione del volume in peso
|
kg/litro
|
Flussometro (2)
|
(V*ρ)–M
|
V = volume della pasta di krill antartico
|
Per cala 1
|
Osservazione diretta
|
litro
|
|
|
M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso
|
Per cala 1
|
Osservazione diretta
|
kg
|
|
|
ρ = densità della pasta di krill antartico
|
Variabile
|
Osservazione diretta
|
kg/litro
|
Bilancia di flusso
|
M*(1–F)
|
M = peso di krill antartico e acqua combinati
|
Per cala 2
|
Osservazione diretta
|
kg
|
|
|
F = proporzione di acqua nel campione
|
Variabile
|
Correzione peso bilancia di flusso
|
|
Vassoio
|
(M–Mtray)*N
|
Mtray = peso del vassoio vuoto
|
Costante
|
Osservazione diretta prima della pesca
|
kg
|
|
|
M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati
|
Variabile
|
Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento
|
kg
|
|
|
N = numero di vassoi
|
Per cala
|
Osservazione diretta
|
|
Conversione in farina
|
Mmeal*MCF
|
Mmeal = peso di farina prodotta
|
Per cala
|
Osservazione diretta
|
kg
|
|
|
MCF = coefficiente di conversione in farina
|
Variabile
|
Conversione della farina in krill antartico intero
|
|
Volume del sacco
|
W*H*L*ρ*π/4*1 000
|
W = larghezza del sacco
|
Costante
|
Misura all'inizio della pesca
|
m
|
|
|
H = altezza del sacco
|
Costante
|
Misura all'inizio della pesca
|
m
|
|
|
ρ = fattore di conversione del volume in peso
|
Variabile
|
Conversione del volume in peso
|
kg/litro
|
|
|
L = lunghezza del sacco
|
Per cala
|
Osservazione diretta
|
m
|
Altro
|
precisare
|
|
|
|
|
(1)
Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
(2)
Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.
|
Tappe e frequenza delle osservazioni
Volume del serbatoio
|
All'inizio della pesca
|
Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)
|
Ogni mese (1)
|
Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio
|
Ogni cala
|
Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).
|
|
Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
|
Flussometro (1)
|
Prima della pesca
|
Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
|
Più di una volta al mese (1)
|
Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro
|
Ogni cala (2)
|
Ottenere un campione dal flussometro e:
|
|
misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati
|
|
stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato
|
|
Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
|
Flussometro (2)
|
Prima della pesca
|
Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
|
Ogni settimana (1)
|
Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
|
Ogni cala (2)
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Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro
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Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
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Bilancia di flusso
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Prima della pesca
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Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
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Ogni cala (2)
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Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:
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misurare il peso di krill antartico e acqua combinati
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stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato
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Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
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Vassoio
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Prima della pesca
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Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)
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Ogni cala
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Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)
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Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)
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Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
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Conversione in farina
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Ogni mese (1)
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Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
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Ogni cala
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Misurare il peso di farina prodotta
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Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
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Volume del sacco
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All'inizio della pesca
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Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)
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Ogni mese (1)
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Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco
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Ogni cala
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Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)
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Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
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(1)
Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.
(2)
Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
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ALLEGATO VI
Zona della convenzione IOTC
1.Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC
Stato membro
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Numero massimo di navi
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Capacità (stazza lorda)
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Spagna
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22
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61 364
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Francia
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27
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45 383
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Portogallo
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5
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1 627
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Italia
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1
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2 137
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Unione
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55
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110 511
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2.Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC
Stato membro
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Numero massimo di navi
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Capacità (stazza lorda)
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Spagna
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27
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11 590
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Francia
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41(1)
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7 882
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Portogallo
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15
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6 925
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Regno Unito
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4
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1 400
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Unione
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87
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27 797
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(1)
Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.
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3.Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.
4.Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.
ALLEGATO VII
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO VIII
LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE
Stato di bandiera
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Attività di pesca
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Numero di autorizzazioni di pesca
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Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
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Norvegia
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Aringa, a nord di 62° 00′ N
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da fissare
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da fissare
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Isole Færøer
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Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), IIa, IVa (a nord di 59° N)
Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh
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da fissare
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da fissare
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Aringa, a nord di 62° 00′ N
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da fissare
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da fissare
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Aringa, IIIa
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da fissare
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da fissare
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Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)
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da fissare
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da fissare
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Molva e brosmio
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da fissare
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da fissare
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Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)
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da fissare
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da fissare
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Molva azzurra
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da fissare
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da fissare
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Venezuela (1)
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Lutiani (acque della Guyana francese)
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da fissare
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da fissare
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(1)
Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.
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