Bruxelles, 29.10.2015

COM(2015) 547 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva il rinnovo della partecipazione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) all'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il Forum Internazionale "Generazione IV" (GIF) costituisce, come indicato nella sua Carta, un quadro per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo. Istituito nel 2001 su iniziativa degli Stati Uniti, il GIF si pone l'obiettivo di unire gli sforzi dei partecipanti al fine di sviluppare nuove opzioni tecnologiche per sistemi nucleari il cui sfruttamento possa garantire un approvvigionamento energetico affidabile e, al contempo, apportare soluzioni soddisfacenti in materia di sicurezza, di riduzione al minimo dei rifiuti, di non proliferazione e tenere adeguatamente conto delle preoccupazioni dell'opinione pubblica.

Sulla base della decisione C(2002)4287 della Commissione, del 4 novembre 2002, la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "Euratom") ha aderito al GIF firmando, il 30 luglio 2003, la "Carta del Forum internazionale Generazione IV" (in appresso "la Carta"), che era stata sottoscritta dai primi firmatari nel 2001. La partecipazione di Euratom alla Carta è stata prorogata con decisione C(2011)4504 della Commissione del 29 giugno 2011. In tale occasione, il periodo iniziale di 10 anni è stato esteso ad una durata illimitata, fatta salva la sua interruzione per consenso unanime. Tuttavia, ciascun membro (e quindi anche Euratom) può recedere dalla partecipazione al GIF con un preavviso scritto di 90 giorni. La Carta non contempla disposizioni relative a scambi finanziari né prevede stanziamenti speciali di bilancio tra le parti. Essa rientra pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 101, terzo comma, del trattato Euratom.

Per dare attuazione alla Carta, i firmatari hanno concluso un accordo quadro giuridicamente vincolante per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo sui sistemi di energia nucleare di generazione IV, che stabilisce le condizioni per la cooperazione e per i successivi accordi relativi ai sistemi e ai progetti.

A norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom e della decisione 14929/05 del Consiglio, seguita dalla decisione C(2006)7 della Commissione, Euratom ha aderito all'accordo quadro il 24 gennaio 2006, data in cui il Commissario debitamente autorizzato ha firmato lo strumento di adesione (che è stato poi depositato presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici a Parigi il 10 febbraio 2006). Il Centro comune di ricerca è stato confermato nel suo ruolo di coordinatore della partecipazione della Comunità al GIF e ha quindi rappresentato Euratom in veste di suo "agente esecutivo", in conformità con l'articolo III, paragrafo 2, dell'accordo quadro.

La Francia e il Regno Unito erano già parti dell'accordo quadro. Al fine di garantire la coerenza, la seguente dichiarazione di Euratom è acclusa alla decisione 14929/05 del Consiglio che approva l'adesione iniziale di Euratom all'accordo:

"Diventando parte del presente accordo quadro, l'Euratom partecipa a pieno titolo a tutta la cooperazione e a tutte le deliberazioni di cui al presente accordo quadro e a tutti gli accordi sui sistemi di cui è firmataria. L'Euratom e i suoi Stati membri parti dell'accordo quadro - attualmente la Francia e il Regno Unito - armonizzano le loro posizioni prima che si adotti qualsiasi decisione importante nell'ambito dell'attuazione dell'accordo quadro e dei pertinenti accordi sui sistemi."

L'accordo quadro è entrato in vigore il 28 febbraio 2005 per un periodo di 10 anni ed è stato prorogato il 26 febbraio 2015, dopo che quattro parti hanno espresso il loro consenso ad essere vincolate da un accordo di proroga. Pertanto, Euratom e gli altri firmatari che non hanno potuto completare in tempo le procedure interne di approvazione possono ora rinnovare la partecipazione mediante una firma successiva.

2.Attività Euratom nell'ambito dell'accordo quadro

Nel corso dell'ultimo decennio, un solido quadro giuridico ha permesso al GIF di conseguire notevoli progressi in materia di cooperazione, ad esempio la progettazione e l'attuazione di progetti congiunti grazie ad ingenti investimenti in R&S provenienti da tutto il mondo, e la progettazione e/o la costruzione di prototipi da dimostrazione, quali il reattore veloce raffreddato a sodio in Francia e Russia (SFR) e il reattore a temperatura molto alta (VHTR) in Cina.

Euratom è stata molto attiva nel GIF in questo periodo, ed è l'unica parte firmataria che partecipa a tutti e sei i sistemi di reattori (accordi relativi ai sistemi) e ai tre progetti trasversali ("Sicurezza ed affidabilità", "Economia" e "Resistenza alla proliferazione e protezione fisica"). Rappresentanti di Euratom presiedono tre dei sei sistemi (reattore supercritico raffreddato ad acqua, reattore veloce raffreddato a piombo e reattore veloce raffreddato a gas) e, all'interno di ciascun sistema, i lavori tecnici sono realizzati sulla base di accordi relativi a progetti. Euratom è presente nella maggior parte degli accordi relativi a progetti (PA) e contribuisce con azioni dirette e indirette previste dal suo programma di ricerca e formazione.

Resta ancora molto da fare prima che i sistemi di generazione IV diventino realtà. Nel prossimo decennio, le attività verteranno sui seguenti aspetti:

- il proseguimento della R&S sui sistemi di generazione IV;

- lo sviluppo di strutture di ricerca avanzata;

- il coinvolgimento dell'industria nella concezione dei sistemi di generazione IV; e

- lo sviluppo della forza lavoro per il futuro.

È pertanto opportuno che Euratom continui a partecipare all'accordo quadro e che ne approvi la proroga in applicazione della specifica procedura di proroga prevista all'articolo XII, paragrafo 3.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'accordo deve essere prorogato sulla base dell'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom.

Nel giugno 2014 il segretariato tecnico del GIF ha fatto circolare, a nome del depositario (l'OCSE), una nota concernente la proroga dell'accordo quadro, che prospettava ai firmatari tre opzioni:

"1.    Procedura di proroga specifica: le parti potrebbero convenire di prorogare la durata dell'accordo quadro in applicazione della procedura specifica di cui all'articolo XII, paragrafo 3, dell'accordo quadro (opzione 1);

2.    Modifica dell'accordo: se non raggiungono un accordo sull'opzione 1, le parti hanno la possibilità di modificare l'accordo quadro in applicazione della procedura di cui all'articolo XII, paragrafo 4 (opzione 2);

3.    Estinzione e nuovo accordo: infine, se le parti non raggiungono un accordo sulla proroga o sulla modifica, possono lasciare che l'accordo quadro giunga a scadenza e concludere un nuovo accordo quadro che costituirebbe un nuovo trattato internazionale (opzione 3)."

L'agente esecutivo si è espresso a favore dell'opzione 1, che sembrava il mezzo più rapido per prorogare l'accordo, e le parti avevano espressamente previsto una specifica procedura di proroga distinta dalla procedura da seguire per altre modifiche. Il 14 ottobre 2014 la missione USA presso l'OCSE (depositario) ha presentato alle altre parti, tra cui l'agente esecutivo Euratom (tramite il SEAE), un progetto di accordo relativo alla proroga dell'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV, che doveva essere firmato in esito alla specifica procedura di proroga.

L'intenzione, inizialmente, era che il gruppo direttivo (Policy Group) adottasse una decisione sulla proroga dell'accordo quadro di 10 anni, ossia fino al 28 febbraio 2025, conformemente alla specifica procedura di proroga, nella riunione del 17-18 dicembre 2014 (o mediante procedura scritta). Tuttavia, in considerazione degli obblighi procedurali di alcune parti (compresa Euratom) e al fine di mantenere la distinzione tra le riunioni del gruppo direttivo del GIF, convocate in base alla Carta, da un lato, e l'accordo quadro intergovernativo formale, dall'altro, il gruppo direttivo non ha discusso la questione della proroga nel corso di tale riunione.

A seguito di osservazioni e scambi sulla procedura di proroga e sul corrispondente progetto di accordo, una nuova proposta di accordo di proroga, che godeva del sostegno della maggioranza dei rappresentanti delle parti, è stata presentata dopo la riunione del dicembre 2014. La soluzione proposta prevedeva che la proroga entrasse in vigore non appena almeno tre parti avessero espresso il consenso ad esserne vincolate. Quattro parti (Francia, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti) hanno affermato di essere in grado e desiderose di esprimere il proprio consenso ad essere vincolate dal o entro il 28 febbraio 2015, di modo che l'accordo potesse entrare in vigore in tale data.

Le altre parti hanno ritenuto che, ai sensi dell'articolo XII, paragrafo 3, dell'accordo quadro esistente, la firma (soggetta o meno a successiva accettazione) di tutte le parti entro tale data manifestasse il loro consenso alla proroga. L'agente esecutivo Euratom ha segnalato di non poter accettare siffatta modalità di esprimere il consenso. Le altre parti hanno accettato come modalità sufficiente l'invio da parte dell'agente esecutivo Euratom di una lettera al segretariato del depositario nella quale si esprima sostegno alla procedura di proroga seguita dalle altre parti.

Il 26 febbraio 2015 quattro firmatari hanno firmato l'accordo di proroga accluso in allegato. Tale accordo potrà essere firmato a nome di Euratom non appena il Consiglio avrà approvato il rinnovo dell'accordo quadro.

La Commissione attribuisce grande importanza alla decisione sul rinnovo dell'accordo quadro ed ha pertanto, mediante il suo agente esecutivo, armonizzato la sua posizione con quella della Francia. (Nel frattempo il Regno Unito si è ritirato come parte contrattuale distinta dell'accordo ma, come gli altri Stati membri, continua a parteciparvi nel quadro del trattato Euratom).

La Commissione ritiene che il proposto rinnovo dell'accordo quadro sia accettabile per la Comunità; pertanto presenta l'allegata raccomandazione di decisione del Consiglio in conformità con l'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom.

Il rinnovo dell'accordo richiede l'approvazione del Consiglio, in quanto l'accordo continuerà a stabilire condizioni chiare che disciplinano la cooperazione nel settore della ricerca all'interno del GIF. Inoltre, il periodo di rinnovo è superiore alla durata di due programmi di ricerca e formazione Euratom, e saranno quindi necessarie almeno due decisioni del Consiglio per orientare la partecipazione di Euratom in seno al GIF conformemente ai regolamenti del Consiglio sui programmi di ricerca e formazione Euratom attuali e futuri.

La partecipazione di Euratom al GIF dovrebbe rimanere entro l'ambito di applicazione dei regolamenti del Consiglio sui programmi di ricerca e formazione Euratom. Come dichiarato nella Carta, ciascun membro stabilisce individualmente la natura della propria partecipazione alle attività del GIF.

Il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) — che integra il programma quadro Orizzonte 2020 per la ricerca e l'innovazione prevede espressamente che l'agente esecutivo svolga le sue attività nell'ambito dell'accordo quadro del GIF. Alla voce "Attività necessarie per raggiungere gli obiettivi del programma", l'allegato I del regolamento dispone, con riferimento ad "Azioni dirette del JRC":

"Quale agente esecutivo Euratom per il Forum internazionale Generazione IV (GIF), il JRC continuerà a coordinare il contributo della Comunità al GIF."

Alla voce "Cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali", il regolamento recita, con riferimento ad Euratom:

"Deve proseguire la cooperazione internazionale in ricerca e innovazione nel settore nucleare, basata su obiettivi condivisi e fiducia reciproca, onde recare vantaggi chiari e significativi all'Unione e ai paesi vicini. Quale contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, la Comunità cercherà di rafforzare le competenze scientifiche e tecniche dell'Unione mediante accordi internazionali di cooperazione e di promuovere l'accesso dell'industria nucleare dell'Unione a nuovi mercati emergenti. Le attività internazionali di cooperazione saranno promosse mediante quadri multilaterali (quali AIEA, OCSE, ITER, GIF) e [...]".

Il rinnovo dell'accordo quadro sembra pertanto essere stato ritenuto opportuno nel quadro del contributo di Euratom a "Orizzonte 2020".

Alla luce di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti, in applicazione dell'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom, l'allegato progetto di raccomandazione di decisione del Consiglio che approva il rinnovo della partecipazione di Euratom all'accordo quadro del GIF e l'autorizzi a firmare l'allegato accordo di proroga.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO [ove necessario]

[ND]

5.ELEMENTI FACOLTATIVI [ove necessario]

[ND]

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva il rinnovo della partecipazione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) all'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Forum Internazionale "Generazione IV" (GIF) costituisce un quadro per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo avviato nel 2001 su iniziativa degli Stati Uniti. Il GIF si pone l'obiettivo di unire gli sforzi dei partecipanti al fine di sviluppare nuove opzioni tecnologiche per sistemi nucleari il cui sfruttamento possa garantire un approvvigionamento energetico affidabile e, al contempo, apportare soluzioni soddisfacenti in materia di sicurezza, di riduzione al minimo dei rifiuti, di non proliferazione e tenere adeguatamente conto delle preoccupazioni dell'opinione pubblica.

(2)Il rinnovo della partecipazione di Euratom al presente accordo quadro è indipendente da qualsiasi decisione riguardante la portata della partecipazione nei diversi sistemi del GIF e nei corrispondenti accordi relativi ai progetti. Euratom stabilirà individualmente la natura del suo contributo (intellettuale e finanziario) alle attività del GIF.

(3)Il 30 luglio 2003, sulla base della decisione C(2002)4287 della Commissione, Euratom ha aderito al GIF firmando la Carta, che i firmatari iniziali avevano firmato nel 2001. A seguito della decisione C(2011)4504 della Commissione, l'adesione iniziale di Euratom alla Carta, della durata di 10 anni, è stata prorogata per un periodo di tempo indeterminato, fatto salvo il recesso previo consenso unanime degli Stati membri dell'UE. Ciascun membro del GIF (compresa Euratom) può recedere dall'accordo con un preavviso scritto di 90 giorni. Poiché la Carta non prevede scambi finanziari né stanziamenti di bilancio speciali tra le parti, l'accordo rientra nel campo di applicazione dell'articolo 101, terzo comma, del trattato Euratom.

(4)Per dare attuazione alla Carta, i firmatari hanno concluso un accordo quadro giuridicamente vincolante tra i membri del Forum Internazionale "Generazione IV" per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo sui sistemi di energia nucleare di generazione IV, che stabilisce le condizioni per la cooperazione e per i successivi accordi relativi ai sistemi e ai progetti.

(5)Sulla base della decisione 14929/05 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, seguita dalla decisione C(2006)7 della Commissione, del 12 gennaio 2006, adottata conformemente all'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom, anche Euratom ha aderito all'accordo quadro il 24 gennaio 2006, data in cui il Commissario debitamente autorizzato ha firmato lo strumento di adesione (che è stato poi depositato presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici a Parigi il 10 febbraio 2006). Il Centro comune di ricerca è stato confermato nel suo ruolo di coordinatore della partecipazione della Comunità al GIF e ha quindi rappresentato Euratom in veste di suo "agente esecutivo", in conformità con l'articolo III, paragrafo 2, dell'accordo quadro.

(6)L'accordo quadro è entrato in vigore il 28 febbraio 2005 per un periodo di 10 anni ed è stato prorogato il 26 febbraio 2015, dopo che quattro parti hanno espresso il loro consenso ad essere vincolate da un accordo di proroga. Ciò è conforme alla procedura specifica di proroga prevista dall'accordo quadro stesso. Pertanto, Euratom e gli altri firmatari che non hanno potuto completare in tempo le procedure interne di approvazione possono ora rinnovare la partecipazione mediante una firma successiva.

(7)Il rinnovo, da parte della Commissione, a nome di Euratom, dell'accordo quadro con la firma dell'accordo di proroga in conformità con la specifica procedura di proroga dovrebbe pertanto essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È approvato il rinnovo dell'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV, mediante firma della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di proroga. Il testo dell'accordo di proroga è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente


Bruxelles, 29.10.2015

COM(2015) 547 final

ALLEGATO

Accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che approva il rinnovo della partecipazione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) all'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV


ALLEGATO

Accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che approva il rinnovo della partecipazione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) all'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV

ACCORDO CHE PROROGA L'ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO DEI SISTEMI DI ENERGIA NUCLEARE DI GENERAZIONE IV

Il governo del Canada, la Comunità europea dell'energia atomica, il governo della Repubblica popolare cinese, il governo della Repubblica francese, il governo del Giappone, il governo della Repubblica di Corea, il governo della Federazione russa, il governo della Repubblica del Sud Africa, il governo della Confederazione svizzera e il governo degli Stati Uniti d'America, ciascuno in qualità di parte dell'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV, fatto a Washington il 28 febbraio 2005 (l'"accordo quadro"), denominati collettivamente "le parti":

CONSIDERANDO il loro desiderio di proseguire la collaborazione efficace e reciprocamente proficua condotta fino ad oggi nell'ambito dell'accordo quadro;

PRENDENDO ATTO dell'aggiornamento del "percorso tecnologico" per sistemi di energia nucleare di generazione IV (gennaio 2014);

RICHIAMANDO l'articolo XV dell'accordo quadro, secondo il quale qualsiasi collaborazione avviata nell'ambito del presente accordo quadro che non sia stata ancora completata al momento della scadenza o dell'estinzione del presente accordo quadro può essere proseguita fino al suo completamento in conformità con le disposizioni del presente accordo quadro; e

AGENDO conformemente al paragrafo 3 dell'articolo XII dell'accordo quadro,

convengono quanto segue:

Articolo I

Proroga dell'accordo quadro

Fatto salvo il paragrafo 5 dell'articolo XII dell'accordo quadro, l'accordo quadro è prorogato per un periodo di dieci (10) anni, fino al 28 febbraio 2025.

Articolo II

Firma ed entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore, per le parti che abbiano dato il loro consenso a essere vincolate, alla data in cui tre parti hanno espresso il loro consenso a essere vincolate.

2. Le parti manifestano il loro consenso ad essere vincolate mediante firma non soggetta ad accettazione o mediante firma soggetta ad accettazione seguita dal deposito dello strumento di accettazione presso il depositario.

3. Quando una parte acconsente ad essere vincolata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il presente accordo entra in vigore per detta parte alla data della sua firma non soggetta ad accettazione o alla data di deposito del proprio strumento di accettazione presso il depositario.

4. A norma dell'articolo XV dell'accordo quadro, le parti intendono proseguire la collaborazione avviata nell'ambito delle disposizioni dell'accordo quadro, ma non completata entro il 28 febbraio 2015, con le parti dell'accordo quadro per le quali il presente accordo non è entrato in vigore entro il 28 febbraio 2015.

Articolo III

Depositario

L'originale del presente accordo è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

FATTO in un originale, nelle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DEL CANADA:

Data:

PER LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

Data:

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Data:

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Data:

PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE:

Data:

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA

Data:

PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA:

Data:

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA:

Data:

PER IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

Data:

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

Data: