Bruxelles, 23.10.2015

COM(2015) 524 final

2015/0248(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2017, l'importo per il 2016 e la prima quota per il 2016


RELAZIONE

L'11° accordo interno 1 e il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo (di seguito il "regolamento finanziario dell'11º FES") prevedono una procedura per la richiesta di contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11º FES, la presente proposta riguarda:

il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2017;

l'importo annuo del contributo per il 2016;

l'importo della prima quota del contributo per il 2016.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, del regolamento finanziario dell'11° FES, l'importo gestito dalla Commissione e quello gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sono indicati separatamente.

Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES 2 , la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi dovrebbero utilizzare innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 10° FES sia per la Commissione sia per la BEI.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11° FES, il Consiglio decide in merito a questa proposta entro il 15 novembre 2015 e gli Stati membri versano la prima quota entro il 21 gennaio 2016.

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Conformemente all'articolo 1, secondo comma, della decisione 2013/759/UE del Consiglio relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11 °Fondo europeo di sviluppo (il "meccanismo di transizione") 3 , le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8°, del 9° e del 10° FES sono ridotte di conseguenza dopo l'entrata in vigore dell'accordo interno dell'11° FES. La riduzione avrà un impatto sui contributi degli Stati membri alla Commissione per il 2015, 2016 e 2017 sulla base dell'opzione di aggiustamento scelta dai singoli Stati membri.

2015/0248 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2017, l'importo per il 2016 e la prima quota per il 2016

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 4 ("l'accordo interno"), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "regolamento finanziario dell'11° FES") 5 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 21 a 24 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione presenta una proposta in cui vengono specificati: a) il massimale dell'importo annuo del contributo degli Stati membri per il 2017, b) l'importo del contributo per il 2016 e c) l'importo della prima quota del contributo per il 2016.

(2)Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Banca europea degli investimenti ha comunicato alla Commissione nei tempi previsti le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 10° FES.

(4)Il 10 novembre 2014 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue il massimale del contributo degli Stati membri al FES per il 2016: 3 350 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti 6 .

(5)Conformemente all'articolo 1, secondo comma, della decisione 2013/759/UE del Consiglio relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11 °Fondo europeo di sviluppo (il "meccanismo di transizione") 7 , le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8°, del 9° e del 10° FES sono ridotte di conseguenza dopo l'entrata in vigore dell'accordo interno dell'11° FES. La riduzione avrà un impatto sui contributi degli Stati membri per il 2015, 2016 e 2017 sulla base dell'opzione di aggiustamento scelta dai singoli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2017 è fissato a 3 950 000 000 EUR per la Commissione e a 200 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2016 resta immutato e ammonta a 3 600 000 000 EUR. Esso tuttavia sarà ripartito come segue: 3 450 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota per il 2016 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma della decisione 2013/759/UE del Consiglio relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota 2015.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17).
(2) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(3) GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48.
(4) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(5) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(6) Fascicolo interistituzionale 2014/0298(NLE), documento n. 14565/14.
(7) GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48.

Bruxelles, 23.10.2015

COM(2015) 524 final

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, in particolare per quanto riguarda il massimale per il 2017, l'importo per il 2016 e la prima quota per il 2016


ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO


relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, in particolare per quanto riguarda il massimale per il 2017, l'importo per il 2016 e la prima quota per il 2016


STATI MEMBRI

Ripartizione 10° FES, in %

1a quota 2016

pagata alla

pagata alla

Totale

BEI

Commissione

10° FES

10° FES

AUSTRIA

2,41

0,00

42 175 000,00

42 175 000,00

BELGIO

3,53

0,00

61 775 000,00

61 775 000,00

BULGARIA

0,14

0,00

2 450 000,00

2 450 000,00

CIPRO

0,09

0,00

1 575 000,00

1 575 000,00

REPUBBLICA CECA

0,51

0,00

8 925 000,00

8 925 000,00

DANIMARCA

2,00

0,00

35 000 000,00

35 000 000,00

ESTONIA

0,05

0,00

875 000,00

875 000,00

FINLANDIA

1,47

0,00

25 725 000,00

25 725 000,00

FRANCIA

19,55

0,00

342 125 000,00

342 125 000,00

GERMANIA

20,50

0,00

358 750 000,00

358 750 000,00

GRECIA

1,47

0,00

25 725 000,00

25 725 000,00

UNGHERIA

0,55

0,00

9 625 000,00

9 625 000,00

IRLANDA

0,91

0,00

15 925 000,00

15 925 000,00

ITALIA

12,86

0,00

225 050 000,00

225 050 000,00

LETTONIA

0,07

0,00

1 225 000,00

1 225 000,00

LITUANIA

0,12

0,00

2 100 000,00

2 100 000,00

LUSSEMBUIRGO

0,27

0,00

4 725 000,00

4 725 000,00

MALTA

0,03

0,00

525 000,00

525 000,00

PAESI BASSI

4,85

0,00

84 875 000,00

84 875 000,00

POLONIA

1,30

0,00

22 750 000,00

22 750 000,00

PORTOGALLO

1,15

0,00

20 125 000,00

20 125 000,00

ROMANIA

0,37

0,00

6 475 000,00

6 475 000,00

SLOVACCHIA

0,21

0,00

3 675 000,00

3 675 000,00

SLOVENIA

0,18

0,00

3 150 000,00

3 150 000,00

SPAGNA

7,85

0,00

137 375 000,00

137 375 000,00

SVEZIA

2,74

0,00

47 950 000,00

47 950 000,00

REGNO UNITO

14,82

0,00

259 350 000,00

259 350 000,00

TOTALE UE-27

100,00

0,00

1 750 000 000,00

1 750 000 000,00