Bruxelles, 21.10.2015

COM(2015) 518 final

2015/0244(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

In seguito all'adozione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio e per mantenere condizioni di parità tra gli operatori economici, l'UE ha firmato accordi con la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino che prevedono misure equivalenti a quelle della direttiva. Gli Stati membri hanno inoltre firmato accordi con i territori dipendenti del Regno Unito e dei Paesi Bassi.

Più di recente, l'importanza dello scambio automatico di informazioni quale strumento per combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere garantendo la massima trasparenza e collaborazione tra le amministrazioni fiscali è stata riconosciuta anche a livello internazionale. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è stata incaricata dal G20 di elaborare uno standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali (standard globale). Lo standard globale è stato pubblicato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014.

In seguito all'adozione di una proposta di aggiornamento della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, il 17 giugno 2011 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a un mandato per l'avvio di negoziati con la Svizzera, il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino al fine di perfezionare gli accordi tra l'UE e questi paesi e assicurare che continuino ad applicare misure equivalenti a quelle dell'Unione. Il 14 maggio 2013 il Consiglio è giunto ad un accordo sul mandato di negoziato, convenendo sulla necessità di allineare i negoziati ai recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è deciso di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.

Nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, la Commissione ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale.

In base a una proposta presentata dalla Commissione nel giugno 2013, il 9 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la direttiva 2014/107/UE, che modifica la direttiva 2011/16/UE ed estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra le autorità fiscali dell'UE a una gamma completa di strumenti finanziari conformemente allo standard globale. La modifica garantisce un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale nel mercato interno.

Poiché la direttiva 2014/107/UE ha un campo di applicazione più vasto della direttiva 2003/48/CE e prevede che, in caso di sovrapposizione, prevalgano le disposizioni della stessa direttiva 2014/107/UE, il 18 marzo 2015 la Commissione ha adottato una proposta volta ad abrogare la direttiva 2003/48/CE.

Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici, è essenziale assicurare che la modifica dell'attuale accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio con San Marino sia in linea con gli sviluppi dell'UE e internazionali. Questo aumenterà la trasparenza fiscale in Europa e costituirà la base giuridica per l'applicazione dello standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni tra San Marino e l'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 8, secondo comma. La base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 115 TFUE.

L'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo di modifica allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio modifica il titolo dell'accordo attuale per rispecchiare più fedelmente il contenuto dell'accordo modificato dal protocollo stesso.

L'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo di modifica sostituisce gli articoli e gli allegati dell'accordo esistente con una nuova serie di disposizioni comprendente 10 articoli, un allegato I che riflette lo standard comune di comunicazione parte dello standard globale, un allegato II che riflette parti importanti dei commenti dell'OCSE sullo standard globale, un allegato III che riflette le salvaguardie supplementari in materia di protezione dei dati da porre in essere in relazione alla raccolta e allo scambio di dati nell'ambito dell'accordo e un allegato IV in cui sono elencate le autorità competenti di San Marino e di ciascuno Stato membro. I nuovi articoli riprendono gli articoli del modello di accordo OCSE tra autorità competenti per l'applicazione dello standard globale, leggermente adattati per rispecchiare il contesto giuridico particolare di un accordo dell'UE. L'articolo 1 non contiene una definizione del codice di identificazione fiscale (NIF) perché tale definizione figura già nella sezione VIII, parte E, punto 5, dell'allegato I. L'articolo 5 contiene una serie completa di disposizioni relative allo scambio di informazioni su richiesta che si basa sul testo aggiornato del modello di convenzione dell'OCSE in materia di tassazione. L'articolo 6 contiene disposizioni più dettagliate sulla protezione dei dati, anche in considerazione del fatto che a San Marino non esiste una decisione di adeguatezza relativa al livello di protezione dei dati rispetto ai requisiti UE. L'articolo 7 prevede una fase di consultazione supplementare prima che uno Stato membro o San Marino proceda alla sospensione dell'accordo. L'articolo 8 contiene disposizioni sulle modifiche dell'accordo, tra cui un meccanismo accelerato per l'applicazione provvisoria, da parte di una delle parti contraenti, delle modifiche dello standard globale, previo consenso dell'altra parte. L'articolo 10 definisce il campo d'applicazione territoriale.

L'allegato I si basa sia sullo standard comune di comunicazione dell'OCSE che sull'allegato I della direttiva sulla cooperazione amministrativa. L'allegato II attua parti fondamentali dei commenti dell'OCSE sullo standard comune di comunicazione e corrisponde all'allegato II della direttiva sulla cooperazione amministrativa. Le lievi differenze rispetto all'allegato I o all'allegato II della direttiva sulla cooperazione amministrativa sono dovute al riallineamento del testo con lo standard comune di comunicazione richiesto dai negoziatori di San Marino, come specificato in appresso:

1. Nella sezione I, parte D, il riferimento alla comunicazione del luogo di nascita è allineato con lo standard comune di comunicazione.

2. Alcune delle opzioni pertinenti previste dai commenti sullo standard comune di comunicazione e dalla direttiva sulla cooperazione amministrativa sono state lasciate a discrezione di ciascuno Stato membro e di San Marino e non vengono esercitate direttamente nell'ambito dell'accordo. È invece previsto l'obbligo per gli Stati membri e San Marino di informare le altre parti contraenti e la Commissione ogniqualvolta esercitano una particolare opzione.

3. Le definizioni di "organizzazione internazionale" e "banca centrale" di cui alla sezione VIII, parte B, punti 3 e 4, sono state riallineate allo standard comune di comunicazione affinché possano essere applicate anche nell'ambito dell'esenzione dalla trasparenza (look-through) per le entità non finanziarie passive di cui alla sezione VIII, parte D, punto 9, lettera c).

4. Nell'allegato II, la definizione di "residenza di un'istituzione finanziaria" è allineata ai commenti sullo standard comune di comunicazione per contemplare i casi in cui occorra determinare la residenza di un'altra istituzione finanziaria, ad esempio la trasparenza per le entità non finanziarie passive.

L'allegato III è stato inserito per completare con salvaguardie supplementari in materia di protezione dei dati le disposizioni dell'articolo 6, in mancanza di una decisione di adeguatezza relativa al livello di protezione dei dati garantito da San Marino rispetto ai requisiti UE.

L'articolo 2 del protocollo di modifica contiene disposizioni sull'entrata in vigore e sull'applicazione. Le parti hanno convenuto di rispettare i loro impegni internazionali per quanto riguarda la tempistica dello scambio automatico di informazioni in base allo standard globale (primi scambi nel 2017 per le informazioni raccolte nel 2016, ad eccezione dell'Austria che procederà a tali scambi un anno dopo), poiché tali impegni erano stati comunicati al Forum globale. Vista la difficoltà di garantire che la procedura di entrata in vigore formale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica sia posta in essere in tempo per assicurare il rispetto di tali impegni, all'articolo 2, paragrafo 2, le parti hanno convenuto di applicare provvisoriamente il protocollo di modifica a decorrere dal 1° gennaio 2016, a condizione che ciascuna parte abbia notificato l'avvenuto espletamento delle sue procedure interne necessarie a tal fine. Per quanto riguarda l'UE, dette procedure sono contemplate dall'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE. I paragrafi successivi dell'articolo 2 del protocollo di modifica riguardano questioni legate al passaggio dall'accordo attuale all'accordo modificato (richieste di informazioni, crediti a disposizione dei beneficiari effettivi per la ritenuta alla fonte, pagamenti finali della ritenuta alla fonte da parte di San Marino agli Stati membri e scambi finali di informazioni nell'ambito del meccanismo di comunicazione volontaria).

L'articolo 3 contiene l'elenco delle lingue in cui è firmato il protocollo di modifica.

L'accordo riveduto è integrato da sei dichiarazioni congiunte delle parti contraenti.

La prima e la seconda dichiarazione congiunta contengono un riferimento, rispettivamente, a commenti sullo standard globale e all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale. La terza dichiarazione riguarda l'interpretazione della sigla "NIF" per tener conto della legislazione di San Marino in questo campo. La quarta dichiarazione consiste in un riconoscimento da parte dell'UE dei progressi compiuti da San Marino per quanto riguarda il processo internazionale di trasparenza e cooperazione in campo fiscale e degli sforzi profusi da San Marino per applicare l'acquis dell'UE. La quinta dichiarazione specifica che la definizione di "banca centrale" di cui all'allegato I, sezione VIII, parte B, comprende la Banca centrale di San Marino. La dichiarazione finale riguarda gli aspetti pratici dell'applicazione provvisoria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo di modifica.

La proposta si limita a quanto è necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il protocollo di modifica applica lo standard globale tra gli Stati membri dell'UE e San Marino. Le varie parti interessate sono state consultate in diverse occasioni durante l'elaborazione dello standard globale dell'OCSE.

Gli Stati membri dell'UE sono stati consultati e informati durante i negoziati tra la Commissione e San Marino, anche in merito alla richiesta di San Marino relativa a una dichiarazione congiunta (la quarta fra quelle elencate più sopra) sulle sue relazioni con l'UE. La Commissione ha informato il Consiglio europeo dell'andamento dei negoziati con San Marino durante le riunioni di marzo e dicembre 2014.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato durante i negoziati con San Marino e ha fornito una consulenza preziosa, specie per quanto riguarda il contenuto specifico dell'articolo 6 e dell'allegato III dell'accordo modificato dal protocollo di modifica.

La Commissione ha consultato anche il nuovo gruppo di esperti sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, che fornisce consulenza per garantire che la normativa UE nel settore dello scambio automatico di informazioni sull'imposizione diretta sia effettivamente allineata e del tutto compatibile con lo standard globale unico dell'OCSE. Il gruppo di esperti comprende membri di organizzazioni che rappresentano il settore finanziario e di organizzazioni che lottano contro l'evasione e l'elusione fiscale.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Nessuno.

2015/0244 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b) e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo 1 ,

previa consultazione del Garante europeo per la protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione 2015/XXX/CE 2 , il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (il "protocollo di modifica") è stato firmato il XX XX 2015 con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi 3 ("l'accordo") con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, i suoi Stati membri e la Repubblica di San Marino hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal presente protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(3)Il protocollo di modifica dovrebbe essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

(1)Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica.

(2)La Commissione informa la Repubblica di San Marino e gli Stati membri delle notifiche ricevute a norma dell'articolo l, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo risultanti dal protocollo di modifica.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Parere favorevole del [data], GU C del , pag. .
(2) GU …
(3) GU L 381 del 28.12.2004, pag. 33.

Bruxelles, 21.10.2015

COM(2015) 518 final

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi


ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

Protocollo di modifica

dell'"accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi"

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione"

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, di seguito "San Marino",

entrambe denominate di seguito "parte contraente" o, insieme, "parti contraenti",

Nell'intento di applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, di seguito "lo standard globale", nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti;

Considerando che le parti contraenti sono accomunate dall'interesse di migliorare le loro relazioni e rafforzare la loro collaborazione, come testimoniato dalla recente apertura dei negoziati sull'accordo di associazione volto a dare a San Marino la possibilità di aderire al mercato interno dell'Unione europea e alle sue quattro libertà fondamentali, nonché di cooperare in altri ambiti;

Considerando che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, in particolare per l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi 1 , e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;

Considerando che le parti contraenti desiderano giungere a un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate;

Considerando che l'articolo 13 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi 2 nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo di modifica, che prevede attualmente lo scambio di informazioni su richiesta solo per i comportamenti che costituiscono frode fiscale e le violazioni analoghe, dovrebbe essere allineato allo standard dell'OCSE in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale;

considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 3 , stabilisce norme specifiche sulla protezione dei dati nell'Unione europea che si applicano anche agli scambi di informazioni disciplinati dall'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica;

Considerando che la legge 23 maggio 1995 n. 70 4 , dedicata alla "Riforma della legge 1° marzo 1983 n. 27" che "Disciplina raccolta, elaborazione e uso di dati personali nel settore dell'informatica", disciplina la protezione dei dati personali a San Marino; 

Considerando che ad oggi la Commissione europea non ha adottato una decisione conformemente all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE con cui constata che San Marino è un paese che garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali;

Considerando che entrambe le parti si impegnano a osservare e rispettare specifiche salvaguardie in materia di protezione dei dati, come previsto dall'accordo modificato dal presente protocollo, incluso l'allegato III;

Considerando che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate in conformità al presente protocollo di modifica per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo; date le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella di San Marino, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati;

Considerando che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e di San Marino di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito "l'accordo") è così modificato:

1) il titolo è sostituito da:

"Accordo tra l'Unione europea e San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale";

2) gli articoli da 1 a 21 sono sostituiti da:

"Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo si intende per:

a) "Unione europea": l'Unione ai sensi del trattato sull'Unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate;

b) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;

c) "San Marino": la Repubblica di San Marino;

d) "Autorità Competenti di San Marino" e "Autorità Competenti degli Stati membri": le autorità elencate nell'allegato IV, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac). L'allegato IV è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'allegato IV può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte di San Marino, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo;

e) "Istituzione Finanziaria di uno Stato membro": i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in detto Stato membro;

f) "Istituzione Finanziaria di San Marino": i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente a San Marino, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di San Marino, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente a San Marino, se la succursale è situata a San Marino;

g) "Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione": qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, che non sia un'Istituzione Finanziaria non Tenuta alla Comunicazione;

h) "Conto Oggetto di Comunicazione": un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore in tale Stato membro o a San Marino;

i) "Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro": un Conto Finanziario gestito da un'Istituzione Finanziaria di San Marino Tenuta alla Comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro;

j) "Conto Oggetto di Comunicazione di San Marino": un Conto Finanziario gestito da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone di San Marino Oggetto di Comunicazione o da un Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona di San Marino Oggetto di Comunicazione;

k) "Persona di uno Stato membro": una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria di San Marino Tenuta alla Comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro;

l) "Persona di San Marino": una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro come residente a San Marino secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente a San Marino.

2. Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale 5 oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica il presente accordo, e ii) per San Marino, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II.

Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I, II o III avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'Autorità Competente di uno Stato membro e l'Autorità Competente di San Marino non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato; ii) per San Marino, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o San Marino) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione.

Articolo 2

Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione

1. Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l'Autorità Competente di San Marino scambierà automaticamente ogni anno con le Autorità Competenti degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambierà automaticamente ogni anno con l'Autorità Competente di San Marino, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2.

2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di San Marino e nel caso di San Marino in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro:

a) il nome, l'indirizzo, il NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e) nel caso di un Conto di Custodia:

i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e

ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e

g) nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e) o f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

Articolo 3

Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) che comunica le informazioni.

2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

3. In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate tra San Marino, da un lato, e tutti gli Stati membri tranne l'Austria, dall'altro, riguardo al 2016 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono. Le informazioni devono essere scambiate tra San Marino, da un lato, e l'Austria, dall'altro, riguardo al 2017 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono.

In deroga al primo comma, le Istituzioni Finanziarie di San Marino applicano le norme di comunicazione e adeguata verifica conformemente agli allegati I e II riguardo a Persone Oggetto di Comunicazione di tutti gli Stati membri, compresa l'Austria, nel rispetto delle scadenze ivi previste.

4. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language).

5. Le Autorità Competenti concorderanno uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Articolo 4

Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione

L'Autorità Competente di uno Stato membro informerà l'Autorità Competente di San Marino, e l'Autorità Competente di San Marino informerà l'Autorità Competente di uno Stato membro, quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta conformemente all'articolo 2 o che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi agli allegati I e II. L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra San Marino e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente di San Marino e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto di San Marino e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra San Marino e lo Stato membro interessato.

2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 devono essere interpretate nel senso di imporre a San Marino o a uno Stato membro l'obbligo di:

a)    adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa, rispettivamente, di San Marino o di detto Stato membro;

b)    fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, di San Marino o di detto Stato membro;

c)    fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

3. Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o da San Marino, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, San Marino o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui alla frase precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai fini fiscali propri.

4. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che San Marino o uno Stato membro può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un'altra istituzione finanziaria, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.

5. Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Articolo 6

Riservatezza e salvaguardie in materia di protezione dei dati personali

1. Oltre alle norme di riservatezza e altre salvaguardie di cui al presente articolo, comprese quelle di cui all'allegato III, tutti gli scambi di informazioni ai sensi del presente accordo sono soggetti i) per gli Stati membri, alle disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e ii) per San Marino, alle disposizioni della legge 23 maggio 1995 n. 70 6 , dedicata alla "Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regolamenta la raccolta informatizzata dei dati personali".

Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri e San Marino limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima. San Marino adotta misure equivalenti secondo la sua legislazione.

Ciascuno Stato membro e San Marino provvedono affinché ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sotto la loro giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 2 che la riguardano saranno raccolte e trasferite in conformità al presente accordo e assicurano che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione trasmetta a tale persona tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, comunicando almeno:

a)    la ragione del trattamento dei suoi dati personali;

b)    la base giuridica delle operazioni di trattamento dei dati;

c)    i destinatari dei suoi dati personali;

d)    l'identità dei responsabili del trattamento dei dati;

e)    i limiti temporali alla conservazione dei dati;

f)    l'esistenza del diritto di chiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali ai responsabili del trattamento dei dati;

g)    il diritto di ricorso amministrativo e/o giudiziario e la relativa procedura per avvalersene;

h)    il diritto di rivolgersi alla competente o alle competenti autorità di vigilanza per la protezione dei dati e le coordinate di contatto dettagliate.

Queste informazioni sono trasmesse in tempo utile per consentire alla persona interessata l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 2 all'Autorità Competente della sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro o San Marino).

Gli Stati membri e San Marino provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare la protezione dei dati personali dell'interessato o della sua vita privata.

2. Le informazioni trattate in conformità del presente accordo sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi del presente accordo e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le Autorità Competenti di ogni Stato membro e di San Marino sono considerate responsabili del trattamento dei dati, ciascuna per i dati personali che tratta a norma del presente accordo. I responsabili del trattamento dei dati devono garantire il rispetto delle salvaguardie in materia di protezione dei dati stabilite nel presente accordo e il rispetto dei diritti dei soggetti interessati.

3. Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale giurisdizione e, nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità delle eventuali salvaguardie specificate dalle disposizioni legislative e regolamentari della giurisdizione che fornisce le informazioni.

4. In ogni caso, tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o San Marino), delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nel presente paragrafo. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione.

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) possono essere utilizzate per altri fini se tali informazioni possono essere usate per questi altri fini a norma della legislazione, compresa quella in materia di protezione dei dati, della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente San Marino o uno Stato membro) e previa autorizzazione all'uso dell'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) a un'altra giurisdizione (rispettivamente San Marino o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), a condizione che siano rispettate le salvaguardie di cui al presente articolo e previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono.

Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse a San Marino previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono.

6. Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o di San Marino notificherà immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire, rispettivamente, quella di San Marino o quella dello Stato membro interessato, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie in materia di protezione dei dati, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

Articolo 7

Consultazioni e sospensione dell'accordo

1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, l'Autorità Competente di San Marino o di uno Stato membro può chiedere consultazioni tra l'Autorità Competente di San Marino e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione.

2. Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o di San Marino può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con San Marino o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, compresi l'allegato III della direttiva 95/46/CE e la legge 23 maggio 1995 n. 70 dedicata alla "Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regolamenta la raccolta informatizzata dei dati personali", a seconda del caso, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o di San Marino, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziarie non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo.

Articolo 8

Modifiche

1. Le parti contraenti si consultano quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile.

2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo.

3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente informa l'altra degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo.

4. In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti.

5. Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione è avviata una procedura di consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di consultazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione della procedura stessa.

Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale:

a) per gli Stati membri: quando la modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

b) per San Marino: quando la modifica è stata introdotta nella legislazione nazionale.

Articolo 9

Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e soggette i) per gli Stati membri, alle disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono la direttiva 95/46/CE e ii) per San Marino, alle disposizioni della legge 23 maggio 1995 n. 70, dedicata alla "Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regolamenta la raccolta informatizzata dei dati personali", e in entrambi i casi alle specifiche salvaguardie in materia di protezione dei dati stabilite nel presente accordo, comprese quelle contenute nell'allegato III.

Articolo 10

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio di San Marino.";



3) gli allegati sono sostituiti da:

"ALLEGATO I

STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA

FISCALE RELATIVA AI CONTI FINANZIARI ("STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI")

Sezione I: Obblighi generali di comunicazione

A. Fatte salve le parti da C a E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) le seguenti informazioni relative a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato: 

1. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o San Marino), il NIF o i NIF e, nel caso di Persone Fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o San Marino), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

3. il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

5. nel caso di un Conto di Custodia:

a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché

l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e

b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

6. nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e

7. nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

C. Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione europea (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.

D. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato, da San Marino o da un'altra giurisdizione di residenza.

E. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

Sezione II: Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

A. Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare che segue l'anno a cui si riferiscono le informazioni.

B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.

D. Ciascuno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.

E. Ciascuno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro o San Marino consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

Sezione III: Adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche

A. Introduzione. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

B. Conti di Importo Non Rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.

1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro, a San Marino o in un'altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.

2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi ("indicia") e applicare la parte B, punti da 3 a 6:

a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun numero di telefono a San Marino o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi;

d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione oppure

f) indirizzo di fermo posta o "c/o" in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.

3. Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.

4. Qualora uno qualsiasi degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui emerga un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.

5. Qualora un indirizzo di fermo posta o "c/o" emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, come conto non documentato.

6. Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se:

a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di telefono in detta giurisdizione (e nessun numero di telefono a San Marino o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, San Marino o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione e

ii) Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;

b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, San Marino o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione oppure

ii) Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;

C. Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.

1. Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve esaminare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2.

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro l'acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;

b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;

c) la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;

d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide e

e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.

3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

a) residenza del Titolare del Conto;

b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria);

e) presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero "c/o" del Titolare del Conto e

f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati a un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.

5. Effetti del rilevamento di indicia

a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.

b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o "c/o" e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, come conto non documentato.

6. Se, al 31 dicembre 2015, un Conto Preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso è identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per gli anni successivi, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

7. Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, fatta eccezione per la richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che detta Istituzione Finanziaria riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

9. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.

D. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2016. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo non Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.

E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

Serzione IV: Adeguata verifica in materia fiscale per Nuovi Conti di Persone Fisiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

A. Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC.

B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale giurisdizione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.

C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Nuovo Conto di Persona Fisica a causa del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

Sezione V: Adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti di Entità

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 250 000 USD, non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 250 000 USD e un Conto Preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D.

C. Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

D. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte secondo le Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Partecipante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili:

i) le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1 000 000 USD oppure

ii) un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, della giurisdizione o delle giurisdizioni (uno Stato membro, San Marino o altre giurisdizioni) in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.

E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità.

1. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 250 000 USD deve concludersi entro il 31 dicembre 2017. 

2. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 250 000 USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.

3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto secondo le procedure di cui alla parte D.

Sezione VI: Adeguata verifica in materia fiscale per i Nuovi Conti di Entità

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

A. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.

b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione.

2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

Sezione VII: Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.

B. Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

Uno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a considerare un Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

a)    il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;

b)    i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente e

c)    l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera l'importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino e corrispondente a 1 000 000 USD.

Per "Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si intende un Contratto di Assicurazione che i) prevede una copertura per le Persone Fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

Per "Contratto di Rendita di gruppo" si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono Persone Fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...  7*, gli Stati membri comunicano a San Marino e San Marino comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui alla presente parte. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione da San Marino agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di San Marino vengono comunicate nello stesso modo.

C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.

1. Aggregazione dei Conti di Persone Fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

2. Aggregazione dei Conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari in relazione ai quali un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che sono direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati in dollari o nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale. 

Sezione VIII: Definizioni

Si applicano le definizioni seguenti:

A. Istituzione Finanziaria tenuta alla Comunicazione

1. Per "Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, che non sia un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione. 

2. Per "Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante" si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.

3. Per "Istituzione Finanziaria" si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.

4. Per "Istituzione di Custodia" si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20% del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.

5. Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.

6. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:

a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.) valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;

ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio oppure

iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi oppure

b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50% del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

La presente parte va interpretata in conformità alla definizione di "Istituzione Finanziaria" di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7. Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

8. Per "Impresa di Assicurazioni Specificata" si intende ogni Entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

B. Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione

1. Per "Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:

a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di Attività Finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito;

b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;

c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), è definita nel diritto nazionale come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicata a San Marino e, per San Marino, viene comunicata alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi del presente accordo; 

d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente oppure

e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.

2. Per "Entità Statale" si intende il governo di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro, da San Marino o da un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'"Entità Statale"). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione.

a) Una "parte integrante" di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.

b) Per "entità controllata" si intende un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato membro, da San Marino o da un'altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:

i) l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;

ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato e

iii) il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.

c) Il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

3. Per "Organizzazione Internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro, San Marino o l'altra giurisdizione e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

4. Per "Banca Centrale" si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, di San Marino o dell'altra giurisdizione che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, di San Marino o dell'altra giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro, da San Marino o dall'altra giurisdizione. 

5. Per "Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione degli stessi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:

a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5% dell'attivo del fondo;

b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali e

c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

i) il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico;

ii) il fondo riceve almeno il 50% del totale dei suoi contributi (diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)) dai datori di lavoro che lo finanziano;

iii) le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)), o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici oppure

iv) i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria. 

6. Per "Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:

a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;

b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive;

c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)) siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;

d) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20% dell'attivo del fondo e

e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.

7. Per "Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale" si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.

8. Per "Emittente Qualificato di Carte di Credito" si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:

a) è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso al cliente non è immediatamente restituito e

b) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;

9. Per "Veicolo di Investimento Collettivo Esente" si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso Persone Fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. 

Un' Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:

a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2015;

b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;

c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento e

d) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque anteriormente al 1° gennaio 2018.

C. Conto Finanziario

1. Per "Conto Finanziario" si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:

a) nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione "Conto Finanziario" non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;

b) nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta nella parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I e

c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

L'espressione "Conto Finanziario" non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

2. L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito di un analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.

3. Per "Conto di Custodia" si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.

4. Per "Quota nel Capitale di Rischio" si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

5. Per "Contratto di Assicurazione" si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

6. Per "Contratto di Rendita" si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più Persone Fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

7. Per "Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.

8. Per "Valore Maturato" si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione "Valore Maturato" non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:

a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;

b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b), oppure

e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio sarà pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

9. Per "Conto Preesistente" si intende:

a) un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2015;

b) uno Stato membro o San Marino ha la possibilità di includere nell'espressione "Conto Preesistente" tutti i Conti Finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla data di apertura del Conto Finanziario, se:

i)    il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);

ii)    l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e, se del caso, l'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;

iii)    relativamente a un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a) e

iv)    l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini del presente accordo.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...  8*, gli Stati membri comunicano a San Marino e San Marino comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente paragrafo. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione da San Marino agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di San Marino vengono comunicate nello stesso modo.

10. Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.

11. Per "Conto Preesistente di Persona Fisica" si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Persone Fisiche.

12. Per "Nuovo Conto di Persona Fisica" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Persone Fisiche.

13. Per "Conto Preesistente di Entità" si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.

14. Per "Conto di Importo Non Rilevante" si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1 000 000 USD. 

15. Per "Conto di Importo Rilevante" si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1 000 000 USD. 

16. Per "Nuovo Conto di Entità" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.

17. Per "Conto Escluso" si intende uno dei seguenti conti:

a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);

ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

iii) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;

iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi e

v) alternativamente, i) i contributi annuali sono limitati a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino pari o inferiore a 50 000 USD o ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1 000 000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria. 

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;

ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

iii) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti e

iv) i contributi annui sono limitati a importi pari o inferiori a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che soddisfa altrimenti il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che terminerà prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:

i) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;

ii) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;

iii) l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto e

iv) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;

d) un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte;

e) un conto aperto in relazione a:

i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;

ii) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

- il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;

- il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;

- le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;

- il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'Attività Finanziaria e

- il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f);

iii) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;

iv) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;

f) un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente e

ii) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;

g) qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), sia definito nel diritto nazionale come Conto Escluso, e, per gli Stati membri, figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicato a San Marino e, per San Marino, sia comunicato alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 

D. Conto Oggetto di Comunicazione

1. Per "Conto Oggetto di Comunicazione" si intende un Conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.

2. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale o vi) un'Istituzione Finanziaria.

3. Per "Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione" si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

4. Per "Giurisdizione Oggetto di Comunicazione" si intende San Marino, in relazione a uno Stato membro, o uno Stato membro, in relazione a San Marino, nell'ambito dell'obbligo di fornire le informazioni specificate nella sezione I.

5. Per "Giurisdizione Partecipante" in relazione a uno Stato membro o a San Marino si intende:

a) qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni a San Marino;

b) San Marino per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro o

c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o San Marino, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da San Marino e notificato rispettivamente a San Marino o alla Commissione europea;

d) per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione europea ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.

6. Per "Persone che Esercitano il Controllo" si intendono le Persone Fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione "Persone che Esercitano il Controllo" va interpretata in conformità delle raccomandazioni del GAFI.

7. Per "Entità Non Finanziaria" si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.

8. Per "Entità Non Finanziaria Passiva" si intende: i) un'Entità non Finanziaria che non è un'Entità non Finanziaria Attiva; o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

9. Per "Entità Non Finanziaria Attiva" si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:

a) meno del 50% del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;

c) l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;

d) tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;

e) l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

f) l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;

g) l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria oppure

h) l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:

i) è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

ii) è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione);

iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

iv) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria e

v) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

E. Varie

1. Per "Titolare del Conto" si intende la persona elencata o identificata quale Titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini del presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto di ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.

2. Per "Procedure AML/KYC" si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.

3. Per "Entità" si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

4. Un'Entità è un'"Entità Collegata" di un'altra Entità se a) una delle due Entità controlla l'altra Entità, b) le due Entità sono soggette a gestione comune o c) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'Entità.

5. Per "NIF" si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).

6. Per "Prove Documentali" si intende uno dei documenti seguenti:

a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) della giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;

b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;

c) con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità dichiara di essere residente oppure nella giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;

d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, ciascuno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per "sistema standardizzato di codificazione industriale" si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...  9*, gli Stati membri comunicano a San Marino e San Marino comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente punto. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione da San Marino agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di San Marino vengono comunicate nello stesso modo.

Sezione IX: Efficace attuazione

Ciascuno Stato membro e San Marino sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese: 

1. norme intese a evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;

2. norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;

3. procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;

4. procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e

5. efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

SEZIONE X:    Date di attuazione per quanto riguarda le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria

Nel caso delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al "2016" e al "2017" nel presente allegato si intendono fatti rispettivamente al "2017" e al "2018". Nel caso di Conti Preesistenti detenuti da Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al "31 dicembre 2015" nel presente allegato si intendono fatti al "31 dicembre 2016".



ALLEGATO II

Norme complementari di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale relative ai Conti Finanziari

1.Cambiamento di circostanze

Un "cambiamento di circostanze" comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.

Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.

2.Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità

Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

3.Residenza di un'Istituzione Finanziaria

Un'Istituzione Finanziaria è "residente" in uno Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, un'Istituzione Finanziaria di San Marino o un'Istituzione Finanziaria di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust non fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente accordo o di un altro accordo che applichi lo standard globale in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un altra Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro, San Marino o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante se:

è costituita ai sensi del diritto dello Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante;

la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante oppure

è soggetta a vigilanza finanziaria nello Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante.

Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più Giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, San Marino o un'altra Giurisdizione Partecipante), essa sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della Giurisdizione Partecipante in cui gestisce il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

4.Conto intrattenuto

In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:

nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione);

nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione Finanziaria);

nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria;

nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

5.Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive

Un' Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati "simili" a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini "Persone che Esercitano il Controllo" nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato simile a un tale dispositivo giuridico.

6.Indirizzo della sede principale dell'Entità

Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro, a San Marino o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, a San Marino o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo non sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.



ALLEGATO III

SALVAGUARDIE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI E SCAMBIATI NEL QUADRO DEL PRESENTE ACCORDO

1.Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

(a)"dati personali": ogni informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (un "soggetto interessato"); una persona identificabile è un soggetto che può essere identificato, direttamente o indirettamente, in particolare in riferimento a un numero di identificazione o a uno o più fattori specifici relativi alla sua identità fisica, psicologica, mentale, economica, culturale o sociale;

(b)"trattamento": ogni operazione o serie di operazioni che riguarda dati personali, cono o senza strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la divulgazione via trasmissione o trasferimento, la diffusione o altre forme di messa a disposizione, l'allineamento o la combinazione, il blocco, la cancellazione o la distruzione.

2.Non discriminazione

Le parti contraenti assicurano che le salvaguardie applicabili al trattamento di dati personali nel quadro del presente accordo e la pertinente legislazione nazionale si applichino a tutte le persone fisiche senza discriminazioni, in particolare in base alla nazionalità o al paese di residenza o alla presenza fisica.

3.Dati

I dati trattati dalle parti contraenti nel quadro del presente accordo devono essere rilevanti, necessari e proporzionati agli scopi indicati nel presente accordo.

Le parti contraenti non possono scambiare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale o dati relativi alla salute o alla vita sessuale.

4.Trasparenza, diritto di accesso, rettifica e cancellazione di dati

Nei casi in cui le informazioni ricevute da un'altra giurisdizione ai sensi del presente accordo, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, siano usate per altri scopi nella giurisdizione ricevente o siano trasmesse dalla giurisdizione ricevente a una giurisdizione terza (un altro Stato membro o San Marino), l'Autorità Competente della giurisdizione ricevente che usa le informazioni per altri fini o che le trasmette a una giurisdizione terza informa la persona fisica Oggetto di Comunicazione interessata. Tali informazioni sono fornite con tempestività sufficiente a consentire alla persona l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che la giurisdizione ricevente abbia usato le informazioni per altri fini o li abbia trasmessi alla giurisdizione terza.

Per quanto riguarda i dati personali trattati a norma del presente accordo, chiunque ha il diritto di chiedere accesso ai suoi dati personali trattati dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e/o dalle Autorità Competenti, nonché il diritto di rettifica qualora tali dati siano inesatti. Nei casi in cui i dati sono trattati in modo illegale la persona interessata può chiederne la cancellazione.

Al fine di agevolare l'esercizio di tale diritto, ogni persona fisica deve avere la possibilità di presentare domande di accesso, rettifica e/o cancellazione dei propri dati rivolte all'altra Autorità Competente tramite la propria Autorità Competente.

L'Autorità Competente adita fornisce l'accesso ai dati pertinenti e, se del caso, aggiorna e/o corregge i dati inesatti o incompleti.

5.Diritto ad azioni di regresso

Per quanto riguarda i dati personali trattati a norma del presente accordo, ogni persona fisica ha diritto a un ricorso amministrativo e giudiziario efficace, indipendentemente dalla sua nazionalità e dal paese di residenza, in una o tutte le giurisdizioni coinvolte.

6.Trattamento automatizzato

Le Autorità Competenti non possono prendere una decisione che comporti conseguenze giuridiche negative per una persona fisica o incida significativamente sull'interessato e sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti personali che la riguardano.

7.Trasferimenti ad autorità di paesi terzi

Un'Autorità Competente può occasionalmente trasferire dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo alle autorità pubbliche di paesi terzi, esclusi gli Stati membri e San Marino, se si verificano tutte le seguenti circostanze:

(a)il trasferimento nel paese terzo ricevente è necessario per i fini specificati all'articolo 6, paragrafo 4, e i dati saranno utilizzati dal paese terzo ricevente soltanto per questi fini;

(b)i dati sono pertinenti e proporzionati ai fini per cui sono trasferiti;

(c)le competenze dell'autorità del paese terzo sono direttamente connesse ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4;

(d)il paese terzo ricevente garantisce un livello di protezione dei dati personali pari a quello stabilito dal presente accordo, e si impegna a non trasferire a terzi i dati ricevuti;

(e)l'Autorità Competente da cui sono pervenute le informazioni ha fornito il suo previo accordo e

(f)la persona interessata è stata informata del trasferimento.

Eventuali altri trasferimenti di informazioni ricevute ai sensi del presente accordo a terzi sono vietati.

8.Integrità e sicurezza dei dati

Per quanto riguarda le informazioni trattate nell'ambito del presente accordo, le parti contraenti e le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dispongono di:

(a)misure di salvaguardia adeguate, onde assicurare che tali informazioni restino riservate e siano utilizzate esclusivamente per i fini e dalle persone o autorità di cui all'articolo 6;

(b)infrastrutture per un efficace rapporto di scambio (compresi i processi stabiliti per garantire uno scambio di informazioni tempestivo, accurato, sicuro e riservato, comunicazioni efficaci e affidabili e le capacità per risolvere rapidamente le questioni e preoccupazioni relative agli scambi o le richieste di scambio e per gestire le disposizioni dell'articolo 4 del presente accordo); e

1.misure tecniche e organizzative volte a impedire eventuali divulgazioni o accessi non autorizzati, la distruzione accidentale o illegale o la perdita accidentale o l'alterazione dei dati, o qualsiasi altra forma illegale di trattamento;

(c)misure tecniche e organizzative per la rettifica di dati inesatti e la cancellazione di informazioni per le quali non esistono motivi giuridici che ne giustifichino la conservazione.

Le parti contraenti garantiscono che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione informino senza indugio l'Autorità Competente all'interno della loro giurisdizione se hanno motivo di ritenere di aver fornito informazioni inesatte o incomplete a tale Autorità Competente. L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal proprio diritto nazionale per ovviare agli errori oggetto della notifica.

9.Sanzioni

Le parti contraenti garantiscono che qualsiasi violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati personali di cui al presente accordo è soggetta a sanzioni effettive e dissuasive.

10.Sorveglianza

Il trattamento dei dati personali da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e delle Autorità Competenti nel quadro del presente accordo è soggetto alla vigilanza i) per gli Stati membri, delle autorità di vigilanza preposte alla protezione dei dati istituite a norma delle disposizioni legislative che recepiscono la direttiva 95/46/CE e ii) per San Marino, del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali, previsto dalla legge 23 maggio 1995 n. 70, dedicata alla "Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regolamenta la raccolta informatizzata dei dati personali".

Tali autorità negli Stati membri e a San Marino dispongono di un effettivo potere di controllo, indagine, intervento e riesame nonché del potere di segnalare le violazioni delle norme ai fini di un'azione legale, se del caso. In particolare, garantiscono che siano ricevute le denunce relative alla non conformità, siano eseguite le debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato.


ALLEGATO IV

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI

Le Autorità Competenti ai fini del presente accordo sono:

a) nella Repubblica di San Marino: Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio o un rappresentante autorizzato;

b) nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un mandatario

c) nella Repubblica di Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un mandatario,

d) nella Repubblica ceca: Ministr financí o un mandatario,

e) nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un mandatario,

f) nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un mandatario,

g) nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un mandatario,

h) nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un mandatario,

i) nel Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un mandatario,

j) nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un mandatario,

k) nella Repubblica di Croazia: Ministar financija o un mandatario,

l) in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro mandatario,

m) nella Repubblica italiana: Il Direttore Generale delle Finanze o un mandatario,

n) nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un mandatario,

o) nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un mandatario,

p) nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un mandatario,

q) nel Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un mandatario,

r) in Ungheria: Il pénzügyminiszter o un mandatario,

s) nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un mandatario,

t) nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un mandatario,

u) nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un mandatario,

v) nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un mandatario,

w) nella Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un mandatario,

x) in Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un mandatario,

y) nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un mandatario,

z) nella Repubblica slovacca: Minister financií o un mandatario,

aa) nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un mandatario,

ab) nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un mandatario,

ac) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito: i Commissioners of Inland Revenue o i loro mandatari e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità degli accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata a San Marino dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.".



Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno secondo mese successivo all'ultima notifica.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti contraenti applicano il presente protocollo di modifica in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore. Tale applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 previa notifica, entro il 31 dicembre 2015, da parte di ciascuna parte contraente all'altra dell'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'applicazione provvisoria.

3. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1° gennaio dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica o successivamente a questa data. L'articolo 13 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, rimangono di applicazione i seguenti obblighi a norma dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo, come di seguito specificato:

i) gli obblighi che incombono a San Marino e gli obblighi sottostanti degli agenti pagatori ivi stabiliti in conformità all'articolo 8 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo di modifica e gli obblighi che incombono a San Marino e gli obblighi sottostanti degli agenti pagatori ivi stabiliti in conformità dell'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo rimangono in applicazione fino al 30 giugno 2016 o finché siano stati soddisfatti;

ii) gli obblighi che incombono agli Stati membri in conformità all'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo di modifica, per quanto attiene alla ritenuta alla fonte applicata nel 2015 e negli anni precedenti, rimangono in applicazione finché tali obblighi siano stati soddisfatti.

Articolo 3

Lingue

Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.


 

da aggiornare in tutte le lingue

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo di modifica.

da aggiornare in tutte le lingue

Fatto a [XXXX], il [XX] [XX] [XXXX].

 

da aggiornare in tutte le lingue

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di San Marino

 
Dichiarazioni congiunte delle parti contraenti:

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'accordo e agli allegati

Le parti convengono che i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e dell'allegato I.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'articolo 5

Le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, nella versione vigente all'atto della firma del protocollo di modifica, dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 relativo allo scambio di informazioni su richiesta.

Qualora in anni successivi l'OCSE adotti nuove versioni del commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, qualsiasi Stato membro o la Repubblica di San Marino, quando agiscono in qualità di giurisdizione interpellata, può applicare tali versioni come fonte di interpretazione in sostituzione delle precedenti. Gli Stati membri comunicano alla Repubblica di San Marino e la Repubblica di San Marino comunica alla Commissione europea quando applicano quanto indicato nella frase precedente. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Repubblica di San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Repubblica di San Marino agli Stati membri. La suddetta applicazione produce effetti a partire dalla data della comunicazione.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'espressione "NIF"

Le parti convengono che l'espressione "NIF" in relazione a una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o a un Titolare del Conto di uno Stato membro debba riferirsi ai codici di identificazione fiscale o equivalenti, la cui struttura e formato sono stati notificati alla Commissione europea e sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sotto forma di elenco compilato.

Le parti convengono che l'espressione "NIF" in relazione a una Persona Oggetto di Comunicazione di San Marino o a un Titolare del Conto di San Marino debba riferirsi ai seguenti numeri di identificazione fiscale:

   i - "Codice ISS" usato per individuare persone fisiche;

ii - "Codice Operatore Economico - (COE) usato per identificare società o altre entità.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa ai rapporti tra San Marino e l'Unione europea

L'Unione europea riconosce il ruolo attivo assunto dalla Repubblica di San Marino nel processo internazionale a favore della trasparenza e della cooperazione in materia fiscale tra paesi. San Marino si sta adoperando con costanza per raggiungere la piena convergenza con gli standard internazionali e dell'UE nel settore della lotta al riciclaggio di denaro, fiscale e finanziario, come riconosciuto dal Moneyval, dall'OCSE e dal Fondo monetario internazionale.

In particolare, il processo di allineamento alle disposizioni pertinenti dell'Unione europea in materia bancaria, lotta al riciclaggio di denaro, sistema di pagamento, statistiche, banconote e monete in euro, che sono importanti anche rispetto ai succitati standard di trasparenza, è regolamentato dalla Convenzione monetaria firmata nel 2012 con l'Unione europea. In tale convenzione San Marino si è impegnato a recepire nel suo ordinamento giuridico nazionale una serie di norme relative all'acquis dell'UE.

Questo processo di convergenza è destinato a essere coadiuvato dall'accordo con l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, rispetto al quale la Repubblica di San Marino ha evidenziato la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria, tecnica e operativa.

L'Unione europea prende atto dell'intenzione di San Marino di raggiungere, tenuto conto dell'avvio dello scambio di informazioni nel quadro dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, un'efficace integrazione del suo sistema finanziario e bancario nel mercato dell'UE, in conformità con gli obblighi derivanti dalla convenzione monetaria del 2012.

Questioni correlate all'integrazione saranno trattate anche nel contesto dell'accordo di associazione con l'Unione europea, la cui negoziazione è stata ufficialmente avviata il 18 marzo 2015.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla definizione di "Banca Centrale"

Le parti contraenti convengono, con riferimento ai criteri per identificare un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione (Allegato I - sezione B), che l'espressione "Banca Centrale" (punto 4) deve essere interpretata come corrispondente, per San Marino, alla Banca centrale della Repubblica di San Marino.



Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'articolo 2 dell'accordo di modifica

Con riferimento all'articolo 2 del protocollo di modifica, entrambe le parti convengono che l'applicazione provvisoria del protocollo di modifica implica:

-    che San Marino e gli Stati membri, tranne l'Austria, e le loro Istituzioni Finanziarie applicano le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II a partire dal 1º gennaio 2016, e che l'Austria e le sue Istituzioni Finanziarie applicano le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II a partire dal 1º gennaio 2017, al fine di adempiere agli obblighi che incombono loro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo modificato dal presente protocollo di modifica;

-    che San Marino e le sue Istituzioni Finanziarie, tenendo conto anche della prevista adozione ed entrata in vigore, entro la fine del 2015, di una direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, possono sospendere l'applicazione dei loro obblighi ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nella versione precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo di modifica, a decorrere dal 1º gennaio 2016, salvo se altrimenti previsto ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2 del protocollo di modifica.

(1) GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38.
(2) GU UE L 381 del 28.12.2004, pag. 33.
(3) GU UE L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(4) Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, 1.6.1995.
(5) GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
(6) Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, 1.6.1995.
(7) GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.
(8) GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.
(9) GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.