Bruxelles, 18.11.2015

COM(2015) 496 final

2015/0239(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivazioni e obiettivi della proposta

La Commissione (Eurostat) raccoglie dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai consumatori finali industriali (clienti finali non civili). I prezzi applicati ai consumatori finali industriali sono stabiliti per legge sin dal 1990 e sono attualmente disciplinati dalla direttiva 2008/92/CE, la quale ha abrogato la direttiva 90/377/CEE. Le autorità nazionali rilevano i dati relativi ai prezzi applicati agli utenti domestici sulla base di un accordo volontario. Esse hanno informato la Commissione che, a causa di ristrettezze finanziarie e della carenza di risorse umane, vari fornitori di dati (società erogatrici di gas naturale ed energia elettrica) dubitano di poter continuare a raccogliere tali dati.

In occasione del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 in materia di energia e fiscalità i capi di Stato e di governo hanno dichiarato che la politica energetica dell'UE dovrebbe mirare a fornire energia alle famiglie e alle imprese a prezzi accessibili e competitivi, in modo sicuro e sostenibile. Di conseguenza è stato chiesto alla Commissione di fornire un'analisi della "composizione e dei fattori determinanti di prezzi e costi dell'energia negli Stati membri" incentrata sull'impatto dei prezzi dell'energia sul bilancio delle famiglie, delle piccole e medie imprese e delle industrie ad alta intensità energetica e, più in generale, di esaminare la competitività dell'UE rispetto alle sue controparti economiche mondiali.

La Commissione, avendo constatato che per tale analisi erano indispensabili ulteriori dati sui prezzi, ha raccolto le informazioni necessarie da tutti i 28 Stati membri dell'UE sulla base di un accordo volontario. Nel gennaio 2014 è stata presentata al Consiglio una relazione che comprendeva un'analisi dettagliata delle componenti dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica.

Nel corso del 2014 i responsabili politici hanno presentato numerose richieste di statistiche ufficiali più dettagliate su questi stessi prezzi. Durante la riunione del 13 giugno 2014 il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni ed energia" (TTE) ha riconosciuto che i prezzi e i costi elevati e in continuo aumento dell'energia influiscono negativamente sulla competitività dell'Europa a livello globale e sul tenore di vita dei singoli consumatori. Per questo motivo il Consiglio TTE ha invitato la Commissione a presentare, entro il 2016, "una seconda analisi di costi e prezzi dell'energia e della clientela".

Il 25 febbraio 2015 la Commissione europea ha adottato il pacchetto "Unione dell'energia". Una delle azioni di tale pacchetto comprese nel capitolo sul mercato interno dell'energia prevede di effettuare nel 2016, e successivamente ogni 2 anni, un'analisi dei prezzi e dei costi dell'energia.

Al fine di rispecchiare gli obiettivi del pacchetto "Unione dell'energia" è stata redatta una nuova lista di sottocomponenti per imposte e tributi e prezzi pertinenti alla rete per il gas naturale e l'energia elettrica, la quale in particolare risponde alla necessità di una maggior trasparenza su costi e prezzi dell'energia di cui al punto 8 del pacchetto.

•Coerenza con le politiche esistenti nel settore

Nel giugno 2014 il Consiglio europeo ha ribadito la necessità di rafforzare il mercato unico dell'UE, aumentare la concorrenza e la trasparenza sul mercato del gas e completare l'integrazione del mercato europeo dell'energia. Il Consiglio ha inoltre invitato ad approfondire l'analisi dell'integrazione del mercato in tema di efficienza e sicurezza energetica.

•Coerenza con altre politiche dell'UE

La Commissione ha adottato il pacchetto "Unione dell'energia" in data 25 febbraio 2015. In tale contesto, a partire dal 2016, essa fornirà dati su prezzi e costi dell'energia (compresi imposte e sovvenzioni). Tale disaggregazione di prezzi e costi consentirà alla Commissione di monitorare la situazione sul mercato dell'energia.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

Articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

•Sussidiarietà (per responsabilità non esclusive)

La Commissione (Eurostat) raccoglie dati nazionali sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica utilizzando una metodologia che consente di confrontare i prezzi tra gli Stati membri. I dati relativi ai prezzi devono essere rilevati a livello di UE affinché ne possa essere garantita l'attendibilità e la comparabilità tra tutti gli Stati membri e al fine di permettere l'aggregazione dei dati per tutta l'UE e per la zona euro. A livello nazionale, i dati relativi ai prezzi sono raccolti dalle autorità nazionali competenti e quindi diffusi da Eurostat.

•Proporzionalità

Lo strumento giuridico proposto disciplinerà la rilevazione di dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per il settore domestico e non domestico. In passato i dati sui prezzi relativi al settore industriale sono stati rilevati conformemente alla direttiva 2008/92/CE, mentre i dati sui prezzi applicati al settore domestico sulla base di un accordo volontario. La crescente complessità del mercato interno dell'energia rende sempre più difficile ottenere dati attendibili e aggiornati relativi ai prezzi di gas naturale ed energia elettrica in assenza di un obbligo giuridicamente vincolante di fornire tali dati, in particolare per il settore delle famiglie. Rispetto alla situazione prevista dalla direttiva 2008/92/CE, le modifiche prospettate consistono nel far rientrare nel campo di applicazione dell'atto giuridico proposto la rilevazione di dati attualmente forniti su base volontaria. L'azione si limita quindi a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

•Strumento giuridico scelto

L'uso dello strumento giuridico del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è inteso a garantire un'applicazione rapida, regolare e armonizzata in tutta l'UE.

3.ESITI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore

La legislazione in vigore (direttiva 2008/92/CE) disciplina solamente la rilevazione di dati relativi ai prezzi di gas naturale ed energia elettrica per il settore dell'industria. La metodologia utilizzata per tali indagini sui prezzi, in vigore dal 2007, ha dimostrato la sua efficacia.

•Consultazione delle parti interessate

Nel gennaio 2015 sono stati consultati per iscritto da Eurostat i membri del gruppo di lavoro sulle statistiche dell'energia (ESWG), le cui osservazioni e raccomandazioni sono state poi tenute in considerazione. La consultazione scritta dell'ESWG ha portato a una riduzione (da 11 a 6) del numero delle sottocomponenti di imposte e tributi e a una netta diminuzione dei dati sui prezzi pertinenti alle reti di energia elettrica e di gas naturale da trasmettere. Nel maggio e giugno 2015 i membri del gruppo dei direttori delle statistiche e dei conti ambientali e settoriali (DIMESA) sono stati consultati per iscritto e tale consultazione ha portato a una proroga delle scadenze per la richiesta di una deroga alla trasmissione dei dati sulle componenti e/o sottocomponenti dei prezzi. Per i prezzi del gas naturale nel settore domestico è stata stabilita una soglia minima che permette di esentare i paesi nei quali il consumo domestico di gas naturale è ridotto. La bozza modificata è stata presentata alla riunione del gruppo DIMESA dell'11 giugno 2015 e alla riunione del gruppo ESWG del 24 giugno 2015.

•Ricorso al parere di esperti

Eurostat ha consultato Eurogas ed Eurelectric, due associazioni attive nel settore del gas e dell'energia elettrica, in merito alla fattibilità della rilevazione dei dati; le loro raccomandazioni sulla disponibilità di informazioni relative alle sottocomponenti dei prezzi pertinenti alla rete, sia di energia elettrica sia di gas naturale, sono state tenute in considerazione.

•Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa

L'onere amministrativo per le autorità responsabili della trasmissione dei dati e per la Commissione non aumenterà in modo significativo poiché la maggior parte dei dati relativi ai prezzi in questione viene già trasmessa su base volontaria. Anche se all'elenco dei dati da rilevare sono state aggiunte alcune sottocomponenti per le imposte e i prezzi pertinenti alla rete, la frequenza della trasmissione è stata ridotta da ogni anno a ogni tre anni. Pertanto è probabile che l'onere amministrativo complessivo rimanga invariato.

•Valutazione d'impatto

Per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto poiché essa non modifica in modo significativo le attività delle autorità responsabili della trasmissione dei dati o della Commissione. Le motivazioni alla base della decisione di non procedere a una valutazione d'impatto sono riportate nella tabella di marcia della Commissione pubblicata sul suo sito: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_estat_001
_roadmap_electricityprices.p
df
.

•Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna. Poiché le attività non sono destinate ad aumentare in modo significativo, non vi saranno costi aggiuntivi.

5.ALTRI ASPETTI

•Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Nessuno.

•Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

•Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

Dati statistici relativi ai prezzi di gas naturale ed energia elettrica che siano affidabili, tempestivi e completi rappresentano un'importante fonte di informazione per i responsabili politici europei. Poiché la rilevazione di dati sui prezzi di gas ed energia elettrica per uso domestico è effettuata in base a un accordo volontario, i singoli fornitori di dati (società erogatrici di energia elettrica o gas) potrebbero decidere di sospendere questa attività. Facendo rientrare la rilevazione dei dati nell'ambito di un quadro giuridico si assicura la trasmissione di tale dati anche in futuro.

Per analizzare i principali fattori che determinano i prezzi di energia elettrica e gas naturale non è sufficiente analizzare semplicemente i prezzi finali di gas ed energia elettrica, i servizi di rete, le imposte o i prezzi dei prodotti. Al fine di individuare i fattori che determinano i prezzi è stata aggiunta alla rilevazione dei dati una serie di variabili (sottocomponenti) che consentirà un'analisi più dettagliata dei dati rilevati sulla base di una metodologia armonizzata.

Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda un argomento d'interesse per lo Spazio economico europeo (SEE) e andrebbe quindi esteso a quest'ultimo.

2015/0239 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 1 ,

considerando quanto segue:

(1)La competitività, la sostenibilità e la sicurezza energetica sono gli obiettivi globali di un'Unione dell'energia solida, con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici.

(2)Per poter delineare la politica dell'Unione dell'energia e monitorare i mercati dell'energia degli Stati membri sono necessarie informazioni sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti finali che siano di qualità elevata, comparabili, aggiornate, affidabili e armonizzate.

(3)Il presente regolamento promuove la compilazione di statistiche europee atte a sostenere le politiche energetiche in particolare in vista della creazione di un mercato interno dell'energia pienamente integrato per i clienti. Al fine di migliorare l'integrazione del mercato dovrebbe essere garantita una maggiore trasparenza relativamente a costi e prezzi dell'energia e al livello di sostegno pubblico.

(4)A oggi la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2 ha fornito un quadro comune per la produzione, la trasmissione e la diffusione di statistiche comparabili sui prezzi al dettaglio di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti industriali nell'Unione.

(5)La rilevazione di dati relativi ai prezzi al dettaglio di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti finali nel settore domestico è stata finora effettuata sulla base di un accordo volontario.

(6)La crescente complessità del mercato interno dell'energia rende sempre più difficile ottenere dati attendibili e aggiornati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in assenza di un obbligo giuridicamente vincolante di fornire tali dati, in particolare per il settore domestico.

(7)Al fine di garantire la trasmissione di dati sui prezzi che siano di elevata qualità per il settore domestico e per il settore non domestico, la raccolta di entrambe le categorie di dati dovrebbe essere disciplinata da un atto giuridico.

(8)Nella maggior parte dei paesi sono disponibili dati sui sistemi di trasmissione presso le autorità di regolamentazione dell'energia. Tuttavia i costi di distribuzione richiedono un numero molto maggiore di compilatori di dati e la trasmissione di questi ultimi è considerata più problematica in alcuni Stati membri. Data l'importanza dei costi di distribuzione e la necessità di trasparenza in questa materia, la raccolta dei dati deve essere armonizzata sulla base di una metodologia valida.

(9)Il sistema delle fasce di consumo utilizzato dalla Commissione (Eurostat) nelle sue pubblicazioni relative ai prezzi dovrebbe garantire la trasparenza del mercato e l'ampia diffusione di dati non riservati sui prezzi, consentendo il calcolo di dati aggregati europei.

(10)Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 stabilisce che le statistiche debbano essere raccolte in conformità dei principi di imparzialità, trasparenza, affidabilità, obiettività, indipendenza professionale, favorevole rapporto costi-benefici, nella piena tutela del segreto statistico.

(11)Le informazioni relative ai prezzi applicati ai clienti finali di gas naturale ed energia elettrica dovrebbero consentire il confronto con i prezzi di altri prodotti energetici.

(12)Le informazioni sulla rilevazione di dati relativi a prezzi e qualità dovrebbero essere fornite nell'ambito di una procedura di trasmissione standard.

(13)Dati dettagliati sulla ripartizione delle fasce di consumo e le rispettive quote di mercato costituiscono una parte essenziale delle statistiche sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica.

(14)L'analisi dei prezzi può essere effettuata solo se gli Stati membri mettono a disposizione statistiche ufficiali di alta qualità sulle diverse componenti e sottocomponenti dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica. Una metodologia aggiornata per la ripartizione dettagliata delle varie componenti e sottocomponenti dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti finali consentirà di analizzare l'impatto di diversi aspetti sul prezzo finale.

(15)I dati forniti alla Commissione (Eurostat) sui prezzi e sulle condizioni di vendita ai clienti finali e la disaggregazione dei clienti finali per fasce di consumo dovrebbero fornire alla Commissione informazioni adeguate per decidere in merito alle misure o proposte più adatte in materia di politica energetica.

(16)Una buona conoscenza delle imposte e degli oneri applicati in ciascuno Stato membro è essenziale al fine di garantire la trasparenza dei prezzi. È stata riconosciuta l'importanza di una disaggregazione dei dati relativi ai costi pertinenti alla rete, oneri, imposte, tributi e canoni.

(17)È opportuno esonerare dall'obbligo di trasmettere i dati relativi ai prezzi del gas naturale applicati ai clienti finali domestici gli Stati membri in cui il consumo di gas naturale è ridotto rispetto al consumo finale energetico delle famiglie.

(18)Al fine di migliorare l'attendibilità dei dati, la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe valutare e, se necessario, migliorare la metodologia per la rilevazione e l'elaborazione dei dati in maniera precisa, in linea con il quadro di governance per le statistiche. Per questo motivo andrebbero regolarmente compilate relazioni sulla qualità ed effettuate valutazioni della qualità dei dati relativi ai prezzi.

(19)Su richiesta motivata di uno Stato membro la Commissione può concedere deroghe relativamente agli obblighi specifici per i quali l'applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda notevoli adeguamenti e potrebbe causare un onere aggiuntivo rilevante a carico dei rispondenti.

(20)Al fine di mantenere elevata la qualità dei dati forniti dagli Stati membri dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per permettere un adeguamento delle soglie eventualmente applicabili al mercato del gas naturale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21)La Commissione dovrebbe garantire che gli atti delegati non comportino un significativo aggravio degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei rispondenti.

(22)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relativamente al formato e alle modalità di trasmissione dei dati, alle prescrizioni in merito alle relazioni sulla qualità e alla loro struttura e comparabilità e alla concessione di deroghe. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(23)La direttiva 2008/92/CE è abrogata.

(24)È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e non civili nell'UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)i termini "famiglia", "consumo finale energetico" e "autoproduttori" hanno lo stesso significato indicato nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ;

2)i termini "cliente", "cliente finale", "cliente civile", "cliente non civile", "trasmissione", "distribuzione" e "fornitura" connessi all'energia elettrica hanno lo stesso significato indicato nella direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , laddove utilizzati in relazione all'energia elettrica;

3)i termini "cliente", "cliente finale", "cliente civile", "cliente non civile", "trasporto", "distribuzione" e "fornitura" connessi al gas naturale hanno lo stesso significato indicato nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 6 , laddove utilizzati in relazione al gas naturale;

4)Per "componente pertinente alla rete" si intende la combinazione dei costi relativi alla rete di distribuzione e di trasporto/trasmissione come indicato al punto 6 dell'allegato I e al punto 5 dell'allegato II.

Articolo 3

Fonti dei dati

Applicando il principio della riduzione degli oneri a carico dei rispondenti e della semplificazione amministrativa, gli Stati membri elaborano i dati relativi ai prezzi di gas naturale ed energia elettrica e alle loro sottocomponenti concernenti i costi pertinenti alla rete e le imposte, tributi, canoni e oneri di cui agli allegati I e II e ai volumi di consumo e redigono una relazione sulla qualità utilizzando le seguenti fonti:

a)indagini statistiche specifiche relative ai prezzi al dettaglio di gas naturale ed energia elettrica condotte presso produttori o commercianti, gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione, importatori ed esportatori di prodotti energetici e imprese di approvvigionamento;

b)altre indagini statistiche condotte presso i clienti nel settore domestico e clienti finali nel settore non domestico;

c)fonti amministrative, come quelle disponibili presso regolatori nazionali del mercato del gas naturale e dell'energia elettrica;

d)altre fonti che applicano solide procedure di stima statistica.

Articolo 4

Copertura

1)Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di rilevazione e compilazione dei dati sia rappresentativo.

2)Gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati sui prezzi del gas naturale applicati ai clienti civili se il consumo di gas naturale nel settore domestico è al di sotto di una soglia dell'1 % del consumo totale nazionale di energia nel settore domestico. La Commissione (Eurostat) riesamina periodicamente, almeno ogni 3 anni, quali Stati membri possono essere esonerati dall'obbligo di trasmettere dati in base al consumo di gas naturale nel settore domestico del proprio paese.

3)Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10, tenendo conto degli sviluppi economici e tecnici, per quanto concerne l'adeguamento della soglia.

Articolo 5

Trasmissione dei dati

1)Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati come specificato negli allegati I e II.

2)La Commissione stabilisce e adotta, tramite atti di esecuzione, il formato e le modalità di trasmissione dei dati di cui agli allegati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 6

Periodo di riferimento e frequenza della trasmissione

1)Gli Stati membri elaborano tutti i dati specificati negli allegati del presente regolamento dall'inizio dell'anno civile successivo all'adozione del presente regolamento e trasmettono statistiche alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine del periodo di riferimento.

2)La frequenza di trasmissione è:

a)annuale (da gennaio a dicembre) per i dati di cui al punto 6, lettera a), e al punto 7 dell'allegato I e al punto 5, lettera a), e al punto 6 dell'allegato II;

b)semestrale (da gennaio a giugno e da luglio a dicembre) per i dati di cui al punto 6, lettera b), dell'allegato I e al punto 5, lettera b), dell'allegato II.



Articolo 7

Valutazione della qualità e relazioni

1)Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati conformemente ai criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

2)Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a qualsiasi modifica riguardante i metodi impiegati o altre modifiche che possano avere un impatto significativo sulle statistiche dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica, e in ogni caso entro e non oltre un mese a decorrere dall'introduzione della modifica.

3)Ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati che illustri le modalità con cui essi sono calcolati. La relazione comprende informazioni sul campo di applicazione e la rilevazione dei dati, i criteri di calcolo, la metodologia e le fonti di dati utilizzate ed eventuali modifiche delle fonti o della metodologia.

4)La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e delle informazioni fornite nelle relazioni sulla qualità e ne elabora e diffonde una relazione di sintesi.

5)Qualora ravvisasse anomalie o incoerenze di rilevanza statistica nei dati forniti, la Commissione (Eurostat) può richiedere alle autorità nazionali un'adeguata disaggregazione dei dati nonché informazioni sui metodi di calcolo o di valutazione su cui sono basati i dati al fine di effettuarne una valutazione e, se necessario, richiedere che i dati o le informazioni ritenuti inesatti siano corretti e ripresentati dallo Stato membro interessato.

6)La Commissione stabilisce, tramite atti di esecuzione, le prescrizioni in merito alle relazioni sulla qualità e alla loro struttura e comparabilità di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Diffusione

La Commissione (Eurostat) diffonde le statistiche dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica entro cinque mesi a decorrere dalla fine di ciascun periodo di riferimento.

Articolo 9

Deroghe

1)Possono essere concesse deroghe tramite atti di esecuzione in relazione agli obblighi specifici per i quali l'applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda adeguamenti significativi e potrebbe causare un notevole onere aggiuntivo a carico dei rispondenti. Tali atti di esecuzione sono adottati in base alla procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2, entro e non oltre [xx-xx-xxx]

2)Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro e non oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

3)Le deroghe restano in vigore per il periodo di tempo più breve possibile e in ogni caso per un massimo di tre anni.

4)Uno Stato membro cui sia stata concessa una deroga in conformità del paragrafo 1 continua ad applicare le disposizioni pertinenti della direttiva 2008/92/CE per la durata del periodo di deroga.

Articolo 10

Esercizio della delega

1)Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2)La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [xx-xx-xxx].

3)La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4)Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5)L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui l'atto è stato loro notificato oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11

Procedura di comitato

1)La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 7 .

2àNei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Abrogazione della direttiva 2008/92/CE

1)La direttiva 2008/92/CE è abrogata.

2)I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Parere del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...
(2) Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9).
(3) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(4) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pagg. 6-11).
(5) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(6) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pagg. 13–18).

Bruxelles, 18.11.2015

COM(2015) 496 final

ALLEGATI

della
proposta di regolamento
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica


ALLEGATI

ALLEGATO I — PREZZI DEL GAS NATURALE

Il presente allegato definisce la metodologia per la rilevazione e la compilazione dei dati statistici sui prezzi del gas naturale applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili.

1. Prezzi

Vanno trasmessi i prezzi applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili che acquistano per uso proprio gas naturale distribuito attraverso la rete primaria.

2. Gas naturale

Per gas naturale si intendono gas naturale e altri combustibili gassosi miscelati con gas naturale nella rete di trasporto e di distribuzione, come il biogas. Sono da escludere altri combustibili gassosi distribuiti attraverso reti dedicate senza essere miscelati con gas naturale (ad esempio gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno e biogas).

3. Unità con obbligo di trasmettere dati

I dati devono comprendere tutti i clienti civili e i clienti finali non civili che fanno uso di gas naturale, ma devono escludere i clienti che utilizzano il gas solo per:

la produzione di energia elettrica in centrali elettriche o in centrali di cogenerazione o

usi non energetici (ad es. impiego nell'industria chimica).

4. Unità di misura

I prezzi da trasmettere sono i prezzi medi nazionali applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili.

I prezzi sono espressi in valuta nazionale per gigajoule (GJ). L'unità di energia utilizzata è misurata in base al potere calorifico superiore (PCS).

I prezzi devono essere ponderati in funzione della quota di mercato delle imprese di fornitura di gas naturale per ciascuna fascia di consumo. Qualora non sia possibile calcolare i prezzi medi ponderati, può essere fornita la media aritmetica dei prezzi. In entrambi i casi, i dati devono comprendere una quota rappresentativa del mercato nazionale.

5. Fasce di consumo

I prezzi da comunicare devono essere basati su un sistema di fasce di consumo annuo di gas naturale standard.

a) Per i clienti civili si applicano le seguenti fasce di consumo:

Fascia di consumo

Consumo annuo di gas naturale (GJ)

Minimo

Massimo

Fascia D1

<20

Fascia D2

≥20

<200

Fascia D3

≥200

b)    Per i clienti finali non civili si applicano le seguenti fasce di consumo:

Fascia di consumo

Consumo annuo di gas naturale (GJ)

Minimo

Massimo

Fascia I1

<1 000

Fascia I2

≥1 000

<10 000

Fascia I3

≥10 000

<100 000

Fascia I4

≥100 000

<1 000 000

Fascia I5

≥1 000 000

<4 000 000

Fascia I6

≥4 000 000

6. Grado di dettaglio    

I prezzi in questione devono essere comprensivi di tutti i costi caricati: oneri per l'uso della rete e costo dell'energia consumata, al netto di eventuali premi o sconti e maggiorati di altre eventuali spese (ad esempio, affitto del contatore, oneri fissi). Vanno escluse le spese iniziali di allacciamento.

Devono essere forniti dati dettagliati conformemente a quanto specificato di seguito.

a)    Livello di dettaglio richiesto per componenti e sottocomponenti

I prezzi forniti devono essere suddivisi in tre componenti principali e in sottocomponenti separate.

Il prezzo finale al cliente per fascia di consumo di gas naturale corrisponde alla somma delle tre componenti principali: la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete (trasporto e distribuzione) e la componente relativa a imposte, tributi, canoni e oneri.

Componente e

Sottocomponente

Descrizione

Energia e approvvigionamento

Questa componente deve includere il prezzo del gas naturale come materia prima pagato dal fornitore, oppure il prezzo del gas naturale al punto di entrata nel sistema di trasporto, compresi, se del caso, le spese di magazzinaggio e i costi legati alla vendita del gas naturale ai clienti finali.

Rete

Il prezzo pertinente alla rete deve comprendere i seguenti costi: tariffe di trasporto e distribuzione, perdite legate al trasporto e alla distribuzione, costi per l'uso della rete, costi dei servizi post vendita, costi di manutenzione, costi per l'affitto dei contatori e per la misurazione.

Sottocomponente

La componente pertinente alla rete deve essere suddivisa in costi di trasporto e costi relativi alla rete di distribuzione, come segue:

1. Quota relativa media globale dei costi di trasporto (in percentuale del totale dei costi di rete in base alle fasce di consumo di cui al punto 5).

2. Quota relativa media globale dei costi di distribuzione (in percentuale del totale dei costi di rete in base alle fasce di consumo di cui al punto 5).

Imposte, canoni, tributi e oneri 

Questa componente è la somma di tutte le sottocomponenti (imposte, canoni, tributi e oneri) elencati qui di seguito.

Sottocomponenti

Le seguenti sottocomponenti devono essere riportate come singoli elementi per ciascuna fascia di consumo di cui al punto 5.

1. Imposta sul valore aggiunto come descritta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio 1 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2. Imposte, canoni, tributi e oneri legati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, l'efficienza energetica e la cogenerazione.

3. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi a stock strategici, meccanismi di pagamento sulla base della capacità e sicurezza energetica; imposte sulla distribuzione del gas; costi non recuperabili e prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione dell'energia o degli operatori di mercato.

4. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi alla qualità dell'aria e dell'ambiente; imposte sulle emissioni di CO2 o di altri gas a effetto serra.

5. Altre imposte, canoni, tributi e oneri che non rientrano in nessuna delle precedenti quattro categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento, oneri fiscali locali o regionali, addizionali di conguaglio per le isole; canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l'occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di altri dispositivi.

b)    Livello di dettaglio in base alla tassazione

I dati relativi ai prezzi devono essere ripartiti tra i seguenti tre livelli:

Livello

Descrizione

Prezzi al netto di imposte, canoni, tributi e oneri

Questo livello di prezzo comprende solo la componente relativa a energia e approvvigionamento e la componente pertinente alla rete.

Prezzi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte recuperabili

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti civili questo livello di prezzo comprende la componente relativa all'energia e la componente pertinente alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l'IVA.

Prezzi comprensivi di tutte le imposte

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete nonché tutte le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri recuperabili e non recuperabili.

7. Volumi di consumo

Gli Stati membri trasmettono informazioni sulla quota relativa di consumo del gas naturale in ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi.

Il volume di consumo annuo per ogni fascia di consumo è riportato una volta all'anno contestualmente alla trasmissione dei dati sui prezzi per il secondo semestre.

I dati devono avere non più di due anni.



ALLEGATO II — PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA

Il presente allegato definisce la metodologia per la rilevazione e la compilazione dei dati statistici sui prezzi dell'energia elettrica applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili.

1. Prezzi

Vanno trasmessi i prezzi praticati ai clienti civili e ai clienti finali non civili che acquistano energia elettrica per uso proprio.

2. Unità con obbligo di trasmettere dati

I dati devono comprendere tutti i clienti civili e i clienti finali non civili che fanno uso di energia elettrica, mentre sono esclusi dall'obbligo di trasmissione i dati relativi all'energia elettrica generata e consumata da autoproduttori.

3. Unità di misura

I prezzi da trasmettere sono i prezzi medi nazionali applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili.    
   
I prezzi sono espressi in valuta nazionale per chilowattora (kWh).

I prezzi devono essere ponderati in funzione della quota di mercato delle imprese di fornitura di energia elettrica per ciascuna fascia di consumo. Qualora non sia possibile calcolare i prezzi medi ponderati, può essere fornita la media aritmetica dei prezzi. In entrambi i casi, i dati devono comprendere una quota rappresentativa del mercato nazionale.

4. Fasce di consumo

I prezzi da comunicare devono essere basati su un sistema di fasce di consumo annuo di energia elettrica standard.

a)    Per i clienti civili si applicano le seguenti fasce di consumo:

Fascia di consumo

Consumo annuo di energia elettrica (kWh)

Minimo

Massimo

Fascia DA

<1 000

Fascia DB

≥1 000

<2 500

Fascia DC

≥2 500

<5 000

Fascia DD

≥5 000

<15 000

Fascia DE

≥15 000

b)    Per i clienti finali non civili si applicano le seguenti fasce di consumo:

Fascia di consumo

Consumo annuo di energia elettrica (MWh)

Minimo

Massimo

Fascia IA

<20

Fascia IB

≥20

<500

Fascia IC

≥500

<2 000

Fascia ID

≥2 000

<20 000

Fascia IE

≥20 000

<70 000

Fascia IF

≥70 000

<150 000

Fascia IG

≥150 000

5. Grado di dettaglio    

I prezzi in questione devono essere comprensivi di tutti i costi caricati: oneri per l'uso della rete e costo dell'energia consumata, al netto di eventuali premi o sconti e maggiorati di altre eventuali spese (ad esempio, affitto del contatore, oneri fissi). Vanno escluse le spese iniziali di allacciamento.

Devono essere forniti dati dettagliati conformemente a quanto specificato di seguito.

a)    Livello di dettaglio richiesto per componenti e sottocomponenti

I prezzi forniti devono essere suddivisi in tre componenti principali e in sottocomponenti separate.

Il prezzo finale al cliente per fascia di consumo di energia elettrica corrisponde alla somma delle tre componenti principali: la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete (trasmissione e distribuzione) e la componente relativa a imposte, tributi, canoni e oneri.

Componente e

Sottocomponente

Descrizione

Energia e approvvigionamento

Questa componente deve comprendere i seguenti costi: produzione, aggregazione, bilanciamento, costo dell'energia fornita, servizi alla clientela, gestione post vendita e altri costi di approvvigionamento.

Rete

Il prezzo pertinente alla rete deve comprendere i seguenti costi: tariffe di trasmissione e distribuzione, perdite legate alla trasmissione e alla distribuzione, costi per l'uso della rete, costi dei servizi post vendita, costi di manutenzione, costi per l'affitto dei contatori e per la misurazione.

Sottocomponente

La componente pertinente alla rete deve essere suddivisa in costi di trasmissione e costi relativi alla rete di distribuzione, come segue:

1. Quota relativa media globale dei costi di trasmissione (in percentuale del totale dei costi di rete in base alle fasce di consumo di cui al punto 4).

2. Quota relativa media globale dei costi di distribuzione (in percentuale del totale dei costi di rete in base alle fasce di consumo di cui al punto 4).

Imposte, canoni, tributi e oneri 

Questa componente è la somma di tutte le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri elencati qui di seguito.

Sottocomponente

Le seguenti sottocomponenti devono essere riportate come singoli elementi per ciascuna fascia di consumo di cui al punto 4.

1. Imposta sul valore aggiunto come definita nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2. Imposte, canoni, tributi e oneri legati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, l'efficienza energetica e la cogenerazione.

3. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi a meccanismi di pagamento sulla base della capacità, sicurezza energetica e adeguatezza della capacità di produzione; imposte sulla ristrutturazione dell'industria carboniera; imposte sulla distribuzione dell'energia elettrica. Costi non recuperabili e prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione dell'energia o degli operatori di mercato.

4. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi alla qualità dell'aria e dell'ambiente, alle emissioni di CO2 e di altre emissioni di gas a effetto serra.

5. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi al settore nucleare, compreso lo smantellamento delle centrali nucleari, le ispezioni e altri diritti legati agli impianti nucleari.

6. Altre imposte, canoni, tributi e oneri che non rientrano in nessuna delle precedenti cinque categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento, oneri fiscali locali o regionali, addizionali di conguaglio per le isole; canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l'occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di altri dispositivi.

b)    Livello di dettaglio in base alla tassazione

I dati relativi ai prezzi devono essere ripartiti tra i seguenti tre livelli:

Livello

Descrizione

Prezzi al netto di imposte, canoni, tributi e oneri

Questo livello di prezzo comprende solo la componente relativa a energia e approvvigionamento e la componente pertinente alla rete.

Prezzi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte recuperabili

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti civili questo livello di prezzo comprende la componente relativa all'energia e la componente pertinente alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l'IVA.

Prezzi comprensivi di tutte le imposte

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete nonché tutte le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri recuperabili e non recuperabili.

6. Volumi di consumo

Gli Stati membri trasmettono informazioni sulla quota relativa di consumo dell'energia elettrica in ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi.

Il volume di consumo annuo per ogni fascia di consumo è riportato una volta all'anno contestualmente alla trasmissione dei dati sui prezzi per il secondo semestre.

I dati devono avere non più di due anni.

(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347/1 dell'11.12.2006, pag. 1).