Bruxelles, 30.9.2015

COM(2015) 465 final

2015/0222(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato 1 , la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Liberia al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione tra l’Unione europea e la Repubblica di Liberia. Il 5 giugno 2015, a seguito di tali negoziati, sono stati siglati un nuovo accordo e un nuovo protocollo. Essi coprono un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della loro applicazione provvisoria, ossia la data della loro firma, come stabilito dall'articolo 15 dell’accordo e dall’articolo 12 del protocollo.

Il nuovo accordo offrirà un quadro che terrà conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, ai fini dell'istituzione di un partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia.

L’obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire possibilità di pesca alle navi dell’Unione nella zona di pesca liberiana, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), ove applicabili, entro i limiti dell’eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione prospettica, realizzata da esperti esterni, dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e il relativo protocollo. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia per favorire una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca liberiana, nell'interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

   28 tonniere con reti a circuizione;

   6 pescherecci con palangari di superficie.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri. Su detta base, la Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento.

2.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate nell’ambito della valutazione ex-ante di un eventuale accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica di Liberia. Gli esperti degli Stati membri e del settore sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Oltre a ciò, le autorità liberiane competenti in materia di pesca e le parti interessate sono state consultate nel corso di una riunione tecnica apposita. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che sarebbe vantaggioso per l’UE e la Repubblica di Liberia concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è condotta in parallelo alle procedure relative alla decisione del Consiglio che autorizza la firma, a nome dell’Unione europea, e l’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione, nonché alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione, con l'accordo del Parlamento europeo, del suddetto accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione.

4.INCIDENZE SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 715 000 EUR per il primo anno, 650 000 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 585 000 EUR per il quinto anno, è basata sui seguenti elementi:

a) un quantitativo di riferimento di 6 500 tonnellate; l'importo corrispondente a tali diritti di accesso ammonta a 357 500 EUR per il primo anno, 325 000 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 292 500 EUR per il quinto anno; nonché

b) il sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica di Liberia pari a 357 500 EUR per il primo anno, 325 000 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 292 500 EUR per il quinto anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e in particolare alle necessità della Repubblica di Liberia in termini di ricerca scientifica, pesca artigianale, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca nonché lotta contro la pesca illegale.

2015/0222 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 5 giugno 2015, l'Unione europea e la Repubblica di Liberia hanno siglato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (in appresso "l'accordo") e il relativo protocollo di attuazione, che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Liberia in materia di pesca.

(2)Il […] il Consiglio ha adottato la decisione 2014/…/UE 2 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione.

(3)È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.

(4)Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio 3 , se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informarne gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1)Le possibilità di pesca fissate dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia (di seguito "il protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

(a)tonniere con reti a circuizione:

Spagna:

   16    unità

Francia:

   12    unità

(b)pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:

   6    unità

(2)Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.

(3)Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

(4)Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo del protocollo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Adottate in occasione della 3324a riunione del Consiglio (ECOFIN) il 20 giugno 2014.
(2) GU L […] del […], pag. […].
(3) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).