Bruxelles, 3.9.2015

COM(2015) 417 final

2015/0186(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune per quanto riguarda gli inviti alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e alla convenzione relativa ad un regime comune di transito


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e la convenzione relativa ad un regime di transito comune sono state concluse il 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e i paesi EFTA.

La comunicazione del 2001 della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia di preparazione dei paesi candidati all'adesione alle convenzioni CE/EFTA del 1987 relative ad un regime di transito comune e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, seguita dalla comunicazione del 2010 della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia di preparazione di taluni paesi limitrofi all'adesione alle due convenzioni e dalle conclusioni del Consiglio del 14 aprile 2011, che confermano l'impostazione adottata nelle due comunicazioni, prevedono un sostegno ad alcuni paesi nei loro sforzi per aderire alle convenzioni.

Scopo della presente decisione è adottare la posizione comune dell'UE sul progetto di decisione n. …/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e sul progetto di decisione n. …/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune per invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alle convenzioni.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore d'intervento interessato

Non esiste alcuna disposizione nel settore della proposta.

Coerenza con altre politiche dell'Unione

La proposta è conforme alla strategia intesa a promuovere la competitività e la crescita economica dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Le convenzioni stabiliscono misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

La Repubblica di Serbia ha espresso il desiderio di aderire alle convenzioni dopo aver soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e informatici che rappresentano i presupposti per l'adesione.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione relativa ad un regime comune di transito, i comitati congiunti UE-EFTA, mediante decisione, invitano un paese terzo ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alle convenzioni in conformità alla procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 11 bis e all'articolo 15 bis.

I comitati congiunti UE-EFTA emettono tali inviti quando il paese dimostra di essere in grado di conformarsi alle norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni delle convenzioni.

Su mandato del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, una missione di valutazione concernente principalmente l'adattamento della legislazione nazionale della Repubblica di Serbia in materia doganale, la creazione delle strutture necessarie per la gestione del regime e la messa in atto del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), che consente l'applicazione del regime comune di transito in tale paese, ha stabilito che erano soddisfatte le condizioni per gli inviti.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La forma dell'azione proposta è l'unica possibile.

La forma dell'azione proposta non comporta alcun costo di finanziamento.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione.

Non vi sono altri strumenti idonei.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La consultazione e l'approvazione relative al progetto di decisione n. …/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e al progetto di decisione n. …/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune per invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alle convenzioni sono state condotte con gli Stati membri nell'ambito del comitato del codice doganale - sezione posizione doganale e transito e con le parti contraenti delle convenzioni in seno ai gruppi di lavoro UE-EFTA sul transito comune e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione:

parere favorevole.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

L'adesione alle convenzioni si iscrive nell'ambito della strategia di preadesione della Repubblica di Serbia all'Unione europea. Essa condurrà a un allineamento all'acquis comunitario nel settore del transito. L'introduzione del regime comune di transito nella Repubblica di Serbia, quale alternativa al regime TIR, contribuirà ad agevolare il transito delle merci, ridurre i costi ed eventualmente aumentare gli scambi.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2015/0186 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune per quanto riguarda gli inviti alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e alla convenzione relativa ad un regime comune di transito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera (la "convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci") 1 conferisce al comitato congiunto UE-EFTA istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ad aderire a detta convenzione in conformità all'articolo 11 bis.

(2)L'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito 2 (la "convenzione relativa ad un regime comune di transito") conferisce al comitato congiunto UE-EFTA istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire a detta convenzione in conformità all'articolo 15 bis.

(3)È opportuno stabilire la posizione che l'Unione deve adottare in sede di detti comitati congiunti per quanto riguarda le decisioni di invitare la Repubblica di Serbia ad aderire a queste convenzioni.

(4)La posizione dell'Unione in sede di tali comitati congiunti dovrebbe pertanto essere basata sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito rivolto alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è basata sul progetto di decisione di detto comitato congiunto figurante nell'allegato.

Articolo 2

La posizione dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'invito rivolto alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito è basata sul progetto di decisione di detto comitato congiunto figurante nell'allegato.

Articolo 3

Una volta che la Repubblica di Serbia abbia soddisfatto le condizioni tecniche per l'adesione, il rappresentante dell'Unione nei comitati congiunti di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 propone le decisioni con le quali si invita la Repubblica di Serbia ad aderire alle convenzioni e vota tali decisioni in conformità agli articoli 1 e 2 della presente decisione.

Articolo 4

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.
(2) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

Bruxelles, 3.9.2015

COM(2015) 417 final

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune per quanto riguarda gli inviti alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e alla convenzione relativa ad un regime comune di transito


ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune per quanto riguarda gli inviti alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e alla convenzione relativa ad un regime comune di transito

ALLEGATO 1

Proposta di decisione n. .../2015 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto riguarda l'invito alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci 1 ("la convenzione"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1)    Gli scambi di merci con la Repubblica di Serbia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra la Repubblica di Serbia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

2)    Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 11 bis della convenzione, la Repubblica di Serbia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a 2015,

Per il comitato congiunto UE-EFTA

Il presidente


ALLEGATO 2

Proposta di decisione n. .../2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune per quanto riguarda l'invito alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito 2 ("la convenzione"), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)    La promozione degli scambi con la Repubblica di Serbia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate tra la Repubblica di Serbia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

(2)    Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 15 bis della convenzione, la Repubblica di Serbia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a 2015,

Per il comitato congiunto UE-EFTA

Il presidente

(1) GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.
(2) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.