COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2015
COM(2015) 344 final
2015/0151(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
L'approvvigionamento dell'UE in determinati prodotti della pesca dipende in ampia misura dalle importazioni. Gli ultimi 15 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'UE dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca: la produzione UE non copre che il 44% del fabbisogno dell'UE di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Le misure commerciali autonome per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura mirano principalmente a consentire all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca dell'UE di importare da paesi terzi, a dazi ridotti o in esenzione da dazio, materie prime da destinare alla trasformazione.
2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO
I trasformatori dell'UE e alcuni Stati membri hanno chiesto che i contingenti tariffari autonomi per i prodotti della pesca siano mantenuti per garantire l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione ittica dell'UE.
Nel dicembre 2014 e nel gennaio 2015 si sono svolte consultazioni con i produttori, i trasformatori e gli Stati membri dell'UE mediante un questionario inviato dalla Commissione.
Nell'agosto 2014 è stato commissionato uno studio esterno per valutare i risultati del regolamento (CE) n. 1220/2012 per il periodo 2013-2015 e per verificare che gli obiettivi siano stati raggiunti, tenendo conto del contesto globale dell'approvvigionamento dell'industria di trasformazione dell'UE. La relazione comprende una valutazione retrospettiva nonché una valutazione prospettica che esamina vari modi di procedere riguardo al futuro regolamento sui contingenti tariffari autonomi per il periodo 2016-2018.
In termini generali, i risultati dello studio confermano che il regime di contingenti tariffari autonomi è idoneo a sostenere l'industria di trasformazione dell'UE, dando la possibilità al settore di approvvigionarsi a prezzi più convenienti. Inoltre il regime è coerente e privo di effetti negativi misurabili sul settore della produzione dell'UE, dato che la maggior parte delle specie contemplate dal regolamento non sono prodotte in quantità sufficienti nell'UE, o non sono prodotte affatto. Nel complesso, il regime in questione è considerato efficace ed efficiente. La competitività dell'industria di trasformazione ittica dell'UE è garantita, senza pregiudizio per i produttori dell'UE. Il regolamento sui contingenti tariffari autonomi sostiene altresì la crescita e mantiene l'occupazione nel settore, fornendo nel contempo ai consumatori un'offerta stabile a prezzi ragionevoli. Ogni euro di dazi doganali non riscossi genera tra 2,5 e 3 EUR di valore aggiunto da parte dell'industria.
Lo studio non identifica problemi specifici nei 3 anni di durata stabiliti dal regolamento e costituisce un compromesso tra la sicurezza e la necessità di rivedere il regolamento per adeguarsi all'evolversi delle condizioni di offerta.
L'effetto principale del regolamento attuale è la perdita di entrate per il bilancio dell'UE, che si traduce a sua volta in dazi preferenziali e materie prime competitive per i trasformatori di prodotti ittici dell'UE. I contingenti tariffari autonomi applicabili ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rappresentano per il bilancio dell'UE una perdita massima di entrate pari a circa 185,5 milioni di EUR l'anno (media sul periodo triennale).
3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Base giuridica
Articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Principio di sussidiarietà
I dazi della tariffa doganale comune sono di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica a queste disposizioni.
Principio di proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo: poiché si tratta di una politica comune, l'unione doganale deve essere attuata mediante un regolamento adottato dal Consiglio.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Cfr. scheda finanziaria infra.
2015/0151 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Gli ultimi 15 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca. Per non mettere a repentaglio la produzione di prodotti ittici dell'UE e per garantire all'industria di trasformazione dell'UE un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi doganali per una serie di prodotti nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Per garantire parità di condizioni ai produttori dell'Unione, è opportuno altresì tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici sul mercato dell'Unione.
(2)Il regolamento (CE) n. 1220/2012 del Consiglio ha disposto l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2013-2015. Al fine di garantire all'industria dell'UE condizioni di approvvigionamento adeguate per il periodo 2016-2018, è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con uno nuovo.
(3)È opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.
(4)L'entrata in vigore dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada modificherà l'accesso preferenziale disponibile al mercato dell'Unione per i gamberetti della specie Pandalus borealis oggetto di un contingente tariffario del presente regolamento. È pertanto opportuno adeguare il contingente in questione per garantire il medesimo livello di approvvigionamento preferenziale del mercato dell'Unione che esisteva prima dell'entrata in vigore o dell'applicazione provvisoria dell'accordo.
(5)Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi dei contingenti tariffari i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi dei contingenti tariffari e informare gli Stati membri di conseguenza.
(6)Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono ridotti o sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.
Articolo 2
Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2794 per i gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione, stabilito nell'allegato a 30 000 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 7 000 tonnellate l'anno a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada entra in vigore o è applicato in via provvisoria, a seconda di quale caso si verifichi per primo.
Articolo 3
I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2015
COM(2015) 344 final
ALLEGATO
della
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018
ALLEGATO
della
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018
|
Numero d’ordine
|
Codice NC
|
Suddivisione TARIC
|
Descrizione
|
Quantitativo annuale del contingente (t) (*)
|
Dazio contingentale
|
Periodo contingentale
|
|
09.2759
|
ex 0302 51 10
ex 0302 51 90
ex 0302 59 10
ex 0303 63 10
ex 0303 63 30
ex 0303 63 90
ex 0303 69 10
|
20
10
10
10
10
10
10
|
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreaogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1) (2)
|
70 000
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2765
|
ex 0305 62 00
ex 0305 69 10
|
20
25
29
10
|
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della species Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (1) (2)
|
3 200
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2776
|
ex 0304 71 10
ex 0304 71 90
ex 0304 95 21
ex 0304 95 25
|
10
10
10
10
|
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione (1) (2)
|
30 000
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2761
|
ex 0304 79 50
ex 0304 95 90
|
10
11
|
Merluzzi granatieri (Macruronus Novaezelandiae), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (1) (2)
|
17 500
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2798
|
ex 0306 16 99
ex 0306 26 90
|
20
12
92
|
Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1) ( 2)
|
9 000
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2794
|
ex 1605 21 90
ex 1605 29 00
|
45
50
|
Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (1) ( 2) (3) (4)
|
30 000
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2800
|
ex 1605 21 90
ex 1605 29 00
|
55
60
|
Gamberetti e gamberi della specie Pandalus jordani, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (1) ( 2) (3)
|
2 500
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2802
|
ex 0306 17 92
ex 0306 27 99
|
10
10
|
Gamberetti e gamberi della specie Penaeus Vannamei, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1) (2)
|
20 000
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2760
|
ex 0303 66 11
ex 0303 66 12
ex 0303 66 13
ex 0303 66 19
ex 0303 89 70
|
10
10
10
11
91
10
|
Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.), e abadeci (Genypterus blacodes), congelati, destinati alla trasformazione (1) (2)
|
12 500
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2774
|
ex 0304 74 19
ex 0304 95 50
|
10
10
|
Naselli del Pacifico (Merluccius productus), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (1) (2)
|
12 000
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2770
|
ex 0305 63 00
|
10
|
Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (1) (2)
|
2 500
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2788
|
ex 0302 41 00
ex 0303 51 00
ex 0304 59 50
ex 0304 99 23
|
10
10
10
10
|
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione (1) (2)
|
12 000
|
0%
|
1.10.2016-31.12.2016
1.10.2017-31.12.2017
1.10.2018-31.12.2018
|
|
09.2792
|
ex 1604 12 99
|
11
|
Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (1) (2)
|
7 500(5)
|
6%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2790
|
ex 1604 14 26
ex 1604 14 36
ex 1604 14 46
|
10
10
11
21
91
|
Filetti detti "loins" di tonni e palamite, destinati alla trasformazione (1) (2)
|
22 000
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2785
|
ex 0307 49 59
ex 0307 99 11
ex 0307 99 17
|
10
10
21
|
Corpo (6) di calamari [Ommastrephes spp., Todarodes spp. - esclusi Todarodes sagittatus (sinonimo Ommastrephes sagittatus) -, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione (1) (2)
|
40 000
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2786
|
ex 0307 49 59
ex 0307 99 11
ex 0307 99 17
|
20
20
29
|
Calamari [Ommastrephes spp., Todarodes spp. - esclusi Todarodes sagittatus (sinonimo Ommastrephes sagittatus) -, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] e Illex spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione (1) (2)
|
1 500
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2777
|
ex 0303 67 00
ex 0304 75 00
ex 0304 94 90
|
10
10
10
|
Merluzzi d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (1) (2)
|
280 000
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2772
|
ex 0304 93 10
ex 0304 94 10
ex 0304 95 10
ex 0304 99 10
|
10
10
10
10
|
Surimi, congelato, destinato alla trasformazione (1) (2)
|
46 000
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2746
|
ex 0302 89 90
|
30
|
Lutiano rosso (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione (1) (2)
|
1 250
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2748
|
ex 0302 90 00
ex 0303 90 90
ex 0305 20 00
|
95
91
30
|
Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (1) (2)
|
5 700
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2750
|
ex 1604 32 00
|
20
|
Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione di succedanei di caviale(1) (2)
|
2 000
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2778
|
ex 0304 83 90
ex 0304 99 99
|
21
65
|
Pesci piatti, filetti congelati e altre carni (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinati alla trasformazione (1) (2)
|
5 000
|
0%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2824
|
0302 52 00
0303 64 00
|
|
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) freschi, refrigerati o congelati, decapitati, senza branchie, senza visceri, destinati alla trasformazione (1) ( 2)
|
5 000
|
2,6%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
|
09.2826
|
ex 0306 17 92
ex 0306 27 99
|
|
Gamberetti e gamberi della specie Pleoticus Muelleri, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1) (2)
|
10 000
|
4,2%
|
1.1.2016-31.12.2018
|
(*) Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.
(1) Contingente tariffario subordinato alle condizioni fissate negli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(2) Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:
pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
taglio,
campionatura, cernita,
etichettatura,
condizionamento,
refrigerazione,
congelamento,
surgelamento,
ghiacciatura,
decongelamento,
separazione.
Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire trattamenti o operazioni che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.
Sono tuttavia ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:
taglio a dadi,
taglio ad anelli, taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17, 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17,
filettaggio,
produzione di lati,
taglio di blocchi congelati,
frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati.
(3) In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 1605 21 90 (codici TARIC 45 e 55) e 1605 29 00 (codici TARIC 50 e 60) possono beneficiare del contingente se subiscono l’operazione di trattamento di trasformazione di gamberi e gamberetti con gas d’imballaggio quale definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(4) Il contingente tariffario 09.2794 è automaticamente ridotto a 7 000 tonnellate l’anno a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’accordo economico e commerciale globale tra l’Unione europea e il Canada entra in vigore o è applicato in via provvisoria, a seconda di quale caso si verifichi per primo.
(5) Espresso in peso netto sgocciolato.
(6) Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli, con pelle e pinne.
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN’INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE
1
DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA
Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 e abrogazione del regolamento (CE) n. 1220/2012
2
LINEE DI BILANCIO
Capitolo e articolo: Titolo 1, Capitolo 2, articolo 0.
Importo iscritto in bilancio per l’esercizio 2015: 16 701 200 000 EUR
3
INCIDENZA FINANZIARIA
◻
Proposta senza incidenza finanziaria
x
La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:
Mio EUR (al primo decimale)
|
Linea di bilancio
|
Entrate
|
Anno 2016
|
|
Articolo 1.2.0
|
Incidenza sulle risorse proprie
|
-180/anno
|
4
MISURE ANTIFRODE
Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario.
5
ALTRE OSSERVAZIONI
L’impatto principale del regolamento è la perdita di entrate per l’Unione europea. Prendendo come base le più recenti statistiche complete (2013), l’incidenza del presente regolamento in termini di perdita di entrate si può stimare a 180 milioni di euro per il primo anno del triennio decorrente dal 2016.
L’importo indicato è stato calcolato ipotizzando l’applicazione dei dazi NPF, il pieno utilizzo dei contingenti e il prezzo medio (in EUR) per tonnellata. Esso rappresenta pertanto il livello massimo di perdita di entrate, dal momento che la Comunità concede preferenze commerciali più favorevoli a vari gruppi di paesi terzi (SPG, SPG+, ALS).
Poiché i dazi NPF non sono applicati in modo generalizzato, la perdita di entrate effettiva tende ad essere meno elevata (secondo le stime, 159,5 milioni di euro).