Bruxelles, 15.7.2015

COM(2015) 341 final

2015/0149(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga
la direttiva 2010/30/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2015) 139 final}
{SWD(2015) 140 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Ragioni e obiettivi della proposta

Il 25 febbraio 2015 la Commissione ha annunciato, nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici, un riesame della direttiva sull'etichettatura energetica al fine di sfruttare meglio le possibilità offerte dall'efficienza energetica per moderare la domanda di energia e ridurre di conseguenza la dipendenza energetica dell'Unione europea.

L'etichettatura energetica incide positivamente sull'ambiente perché, fornendo ai consumatori informazioni accurate, pertinenti e comparabili sull'efficienza e sul consumo energetico dei prodotti connessi all'energia ovunque si trovino nell'Unione, li mette in condizione di prendere decisioni di acquisto consapevoli, efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente, con conseguenti vantaggi sia per l'ambiente che per le loro tasche.

1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Nell'ottobre del 2014 il Consiglio europeo ha fissato un obiettivo indicativo di almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare entro il 2030 a livello dell'UE, che sarà rivisto entro il 2020 con l'idea di raggiungere il 30% a livello dell'UE. Il Consiglio europeo ha inoltre stabilito di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40% entro il 2030.

Presentata sulla scorta della valutazione della direttiva 2010/30/UE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti 1 , la presente proposta è intesa a dare seguito al quadro strategico per l'Unione dell'energia e sostituire detta direttiva. I regolamenti sui singoli prodotti emanati a titolo della direttiva restano in vigore ma saranno riveduti.

Questa iniziativa è in linea con la politica dell'Unione in materia di energia e di clima perché aggiorna e rende più efficace l'acquis in materia di etichettatura energetica.

1.3.Coerenza con le altre politiche dell'Unione

L'etichettatura dell'efficienza energetica migliora la libera circolazione dei prodotti garantendo che non siano introdotte etichette energetiche nazionali negli Stati membri. In tal modo viene rafforzata la competitività delle imprese europee, le quali sono stimolate a innovare, si vedono offrire il vantaggio di entrare per prime sul mercato, possono contare su pari condizioni concorrenziali con i fabbricanti dei paesi terzi grazie ad una maggiore vigilanza del mercato e possono beneficiare di maggiori margini di profitto sui prodotti efficienti, che sono più costosi al momento dell'acquisto ma nell'arco del loro ciclo di vita generano risparmi netti per gli utenti finali.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1.Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base giuridica per le misure in materia di energia. Sebbene l'etichettatura dell'efficienza energetica possa teoricamente avere come base giuridica l'articolo 114 (come era il caso per l'omologa direttiva del 1992 2 , in assenza di una disposizione sull'energia nel trattato), vi è il rischio che tale base possa involontariamente limitare l'azione legislativa degli Stati membri in materia di comunicazione delle informazioni che potrebbero essere complementari all'etichetta energetica dei prodotti connessi all'energia 3 . L'etichettatura dell'efficienza energetica riguarda soltanto l'energia e le risorse durante l'uso del prodotto. Infine, poiché il trattato contiene una base giuridica specifica in materia di energia si ritiene opportuno utilizzarla.

2.2.Sussidiarietà

Gli strumenti adottati a livello dell'UE in materia di efficienza energetica rispecchiano la crescente importanza dell'energia in quanto sfida politica ed economica e la stretta correlazione con settori strategici quali la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, i cambiamenti climatici, la sostenibilità, l'ambiente, il mercato interno e lo sviluppo economico. Fino ad ora gli Stati membri non sono stati in grado di conseguire da soli in misura sufficiente gli obiettivi di efficienza energetica; occorre pertanto un intervento dell'Unione volto a promuovere e ad agevolare l'adozione di misure a livello nazionale.

È indispensabile garantire condizioni di parità tra i fabbricanti e i distributori in termini di informazioni fornite ai clienti sul consumo di energia di un determinato prodotto in vendita in tutto il mercato interno dell'UE. Per questo motivo è necessario che esistano norme giuridicamente vincolanti a livello dell'UE.

Per quanto riguarda la vigilanza del mercato, si tratta di un'attività condotta dalle autorità degli Stati membri, che tuttavia, per essere efficace, deve essere uniforme in tutta l'Unione; in caso contrario si compromette il funzionamento del mercato interno e si disincentivano le imprese che investono nella progettazione, nella fabbricazione e nella vendita di prodotti efficienti sotto il profilo dell'energia. La creazione di una banca dati dei prodotti contribuirà a rendere più efficace la vigilanza del mercato.

2.3.Proporzionalità

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Le modifiche del quadro legislativo vigente introdotte dal presente regolamento lo renderanno più chiaro e più facile da applicare. I distributori avranno l'obbligo di inserire una serie di informazioni nella nuova banca dati dei prodotti, ma si tratta di informazioni che attualmente devono già fornire su richiesta delle autorità nazionali di vigilanza del mercato, cosicché ogni onere supplementare è considerato minimo e proporzionato ai benefici che la banca dati dovrebbe apportare sul piano della garanzia dell'applicazione e della trasparenza. L'aspetto della proporzionalità della proposta è trattato per esteso nel capitolo 8 della valutazione d'impatto.

2.4.Scelta dello strumento

La proposta di convertire una direttiva in un regolamento tiene conto sia dell'obiettivo generale della Commissione di semplificare il contesto normativo per gli Stati membri e gli operatori economici, sia della necessità di garantire che l'atto legislativo proposto sia applicato e fatto rispettare in maniera uniforme in tutta l'Unione.

3.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

3.1.Valutazione ex post della legislazione vigente

La Commissione ha effettuato una valutazione ex post della direttiva sull'etichettatura energetica e di aspetti specifici della direttiva sulla progettazione ecocompatibile. La valutazione è illustrata in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta (SWD(2015) 143) e di seguito se ne enumerano le risultanze principali.

1.Le misure di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica in essere sono efficaci, in quanto generano risparmi tangibili e cospicui di energia e di costi 4 .

2.La libera circolazione dei prodotti connessi all'energia non è in alcun modo ostacolata nel mercato interno dell'Unione europea.

3.I benefici superano i costi, sia per le imprese sia per la società nel suo insieme 5 . L'etichettatura energetica è il principale fattore di innovazione, insieme alla domanda dei consumatori e al posizionamento competitivo. Quanto più ambiziose sono le specifiche per le classi più alte, tanto più offrono alle imprese l'opportunità di differenziare realmente i prodotti, stimolando in tal modo l'innovazione.

4.La maggior parte dei consumatori riconosce l'etichetta energetica, la capisce e la utilizza per le decisioni d'acquisto.

5.Le classi A+ e superiori introdotte dalla direttiva sull'etichettatura energetica del 2010 hanno indebolito la capacità dell'etichetta di motivare i consumatori ad acquistare prodotti più efficienti 6 . Alcuni pittogrammi utilizzati per rappresentare altri parametri sull'etichetta sono inoltre di difficile comprensione.

6.Si osserva la tendenza all'acquisto di prodotti più grandi che, essendo più efficienti, rientrano nelle classi di efficienza energetica più alte, ma che hanno un consumo assoluto di energia molto più elevato rispetto ai modelli più piccoli.

7.La debole azione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato è in parte responsabile della non conformità dei prodotti, a causa della quale si stima che il 10% dei risparmi energetici previsti resti irrealizzato. Cfr. anche sezione 3.

8.Il livello di ambizione delle misure per alcuni prodotti è troppo basso rispetto a ciò che è tecnicamente ed economicamente fattibile.

9.Sebbene alcune misure fossero intese a trattare effetti ambientali diversi dal consumo di energia nella fase di utilizzo, è possibile fare di più per ridurre ulteriormente tali effetti 7 .

10.In termini di efficienza, l'iter normativo è troppo lungo (in media 49 mesi), sicché talvolta al momento di decidere tutto il lavoro tecnico di preparazione è ormai obsoleto, in particolare per i prodotti elettronici in rapida evoluzione.

11.Le due direttive sono complementari e la loro attuazione è per lo più effettuata in modo coerente.

12.Per una serie di prodotti le classi inferiori dell'etichetta energetica sono ormai superflue, perché le misure di progettazione ecocompatibile hanno messo al bando i modelli a basse prestazioni e i fabbricanti hanno risposto all'evoluzione tecnologica con prodotti sempre più efficienti. Se viene meno il riferimento alla scala A-G nella sua interezza, l'utilità dell'etichetta per i consumatori è compromessa.

13.Il valore aggiunto per l'UE derivante dal disporre di un quadro normativo armonizzato consiste nella riduzione dei costi per i fabbricanti e nel ruolo che l'UE assume tracciando la via da percorrere a livello internazionale sul piano della normazione e della regolamentazione.

14.Queste politiche continuano ad essere appropriate per il raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione dopo il 2020 e possono contribuire anche all'efficienza delle risorse e all'economia circolare.

15.L'informazione dei consumatori continua ad essere un aspetto di fondamentale importanza nell'era digitale. I regolamenti sull'etichettatura energetica sono stati recentemente modificati affinché l'etichetta energetica sia visibile anche in internet.

16.Per quanto riguarda l'obbligo di indicare la classe di efficienza energetica nella pubblicità di un prodotto (articolo 4, lettera c), sebbene non sia stato possibile quantificarne gli effetti, dalla valutazione è emerso che era di fatto inteso a colmare una carenza di informazioni sul mercato.

17.Le prescrizioni relative agli appalti pubblici contenute nella direttiva sull'etichettatura energetica (articolo 9, paragrafo 1) erano già state valutate nel 2011 e soppresse in seguito a tale valutazione, per essere riprese con una nuova formulazione nella direttiva sull'efficienza energetica 8 .

18.Considerato lo spazio dedicato negli ultimi anni dai mezzi di informazione ai benefici apportati da queste politiche, risulta evidente che non è stata data loro una copertura sufficiente.

3.2.Consultazione delle parti interessate

Una consultazione pubblica si è svolta dal 31 agosto al 30 novembre 2013 sulla pagina web "La vostra voce in Europa". La versione integrale del sondaggio era rivolta ai gruppi d'interesse, agli enti pubblici e agli esperti, mentre una versione più breve era rivolta ai consumatori, ai dettaglianti e ai fabbricanti. Per il sondaggio integrale sono pervenute 138 risposte, di cui 58 da fabbricanti e relativi gruppi d'interesse, 20 da enti pubblici, 13 da gruppi d'interesse del settore ambientale e 9 da gruppi d'interesse dei consumatori. Le risposte al sondaggio breve sono state 197, delle quali 127 di consumatori, 40 di dettaglianti e 30 di fabbricanti. Nel febbraio 2014 è stata pubblicata una sintesi dettagliata dei partecipanti al sondaggio e delle risposte 9 .

Sono state organizzate tre riunioni dei portatori di interesse: il 27 giugno 2013, il 14 ottobre 2013 e il 18 febbraio 2014. Il 19 febbraio 2014, in concomitanza con l'ultima riunione degli appaltatori, la Commissione ha organizzato una riunione con i portatori di interesse per esporre i risultati delle prove effettuate utilizzando una prima serie di etichette energetiche con grafica diversa e presentare le grafiche proposte per la fase successiva della sperimentazione.

3.3.Ricorso al parere di esperti

Due studi sono stati appositamente commissionati per preparare il riesame della normativa:

uno studio relativo alla valutazione della direttiva sull'etichettatura energetica e di determinati aspetti della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, concluso nel giugno del 2014;

uno studio sulla comprensibilità dell'etichettatura energetica - e delle possibili modifiche - per i consumatori e relativo impatto sulle decisioni di acquisto, concluso nell'ottobre del 2014.

Entrambi gli studi sono stati pubblicati sul sito web Europa della Commissione 10 .

3.4.Valutazione d'impatto

La presente proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto (SWD(2015) 139), pubblicata sul sito Europa della Commissione 11 insieme al parere favorevole del comitato per il controllo normativo (SEC(2015) 323) adottato il 16 giugno 2015.

A seguito del suddetto studio relativo alla valutazione della direttiva, la valutazione d'impatto esamina sia una serie aspetti problematici emersi dall'analisi della direttiva sull'etichettatura energetica, sia alcuni punti specifici relativi alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile. Per quanto riguarda questi ultimi, allo stato attuale non si darà seguito legislativo.

I due aspetti problematici più importanti in relazione alla direttiva sull'etichettatura energetica sono la diminuzione dell'efficacia dell'etichetta e la non conformità dovuta alla debole azione a garanzia dell'applicazione, a cui si somma la lunghezza dell'iter legislativo, che rende obsoleto il lavoro tecnico di preparazione.

L'opzione prescelta è quella che potenzia il quadro normativo vigente in materia di etichettatura energetica, introduce l'obbligo che i prodotti etichettati siano registrati in una nuova banca dati, migliora il contesto normativo convertendo l'attuale direttiva sull'etichettatura energetica in un regolamento e lo allinea con il regolamento sulla vigilanza del mercato 12 , e finanziare azioni congiunte di vigilanza del mercato dell'UE.

La presente proposta attua la parte legislativa dell'opzione indicata dalla valutazione d'impatto. Le ulteriori azioni non legislative previste per attuare la suddetta opzione sono delineate nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che accompagna la presente proposta.

3.5.Adeguatezza e semplificazione della regolamentazione

L'effetto positivo sulle entrate (che secondo le stime è pari a 34 miliardi di EUR/anno nel 2030) si fa sentire in uguale misura in tutti i tipi di imprese, dalle più grandi, alle PMI, alle microimprese. Non si giustifica quindi un regime diverso per le PMI e le microimprese. Tutti i dettaglianti dovrebbero essere soggetti alle stesse norme, dal momento che l'utilità delle etichette energetiche per i consumatori sussiste solo se in tutti i punti vendita tutti i prodotti sono etichettati. Sul versante dei fabbricanti, queste norme riguardano poche PMI e nessuna microimpresa. Tutti gli attori del mercato unico dovrebbero sottostare alle stesse norme, per garantire una concorrenza leale e uniformità e coerenza all'informazione dei consumatori. Si stima che nel 2030 i risparmi annui per i consumatori ammonteranno a 10-30 miliardi di EUR (in funzione delle diverse ipotesi sull'evoluzione dei prezzi dell'energia).

Le misure contemplate rafforzano la competitività delle imprese europee stimolandole a innovare, offrendo loro il vantaggio di entrare per prime nel mercato, assicurando pari condizioni concorrenziali con i produttori dei paesi terzi attraverso una maggiore vigilanza del mercato e consentendo l'aumento dei margini di profitto sui prodotti efficienti, che sono più costosi al momento dell'acquisto ma nell'arco del loro ciclo di vita generano risparmi netti per gli utenti finali.

In termini di costi amministrativi, l'onere per i distributori di sostituire tutte le etichette su tutti i prodotti è stimato a 10 milioni di EUR su un periodo di dieci anni per l'intera UE. Per i fabbricanti la stima dei costi è di 50 milioni di EUR su un periodo di dieci anni. Sommati, questi costi si traducono un 2 cent per prodotto etichettato venduto. La stima dei costi amministrativi di registrazione dei prodotti è di 1,5 milioni di EUR per l'intero settore industriale, ossia 0,5 cent per prodotto venduto. Il costo effettivo dell'obbligo di registrazione dei prodotti sarà di fatto minore o pari a zero, in quanto i fabbricanti non sono più obbligati a tenere una documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per cinque anni dall'ultima fabbricazione del prodotto.

Fabbricanti e distributori possono trasferire questi costi amministrativi sui consumatori, che li compensano ampiamente con il risparmio di energia generato dalla maggiore efficienza, in forza del regolamento, dei prodotti che acquistano.

La proposta poggia anche sull'uso di internet in quanto prevede la creazione di una banca dati online dei prodotti, che consentirà di semplificare, accelerare e migliorare lo scambio delle informazioni sui prodotti tra i fabbricanti, i dettaglianti, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori finali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Dato che la presente proposta sostituisce una direttiva esistente in materia di etichettatura energetica, si stima che l'impatto sotto il profilo amministrativo e dei costi per gli Stati membri sia di modesta entità dal momento che la maggior parte delle strutture necessarie e delle norme è già in essere.

La presente iniziativa non richiede ulteriori risorse di bilancio dell'UE. I costi della creazione della banca dati dei prodotti (1 500 000 EUR nel 2016 e 150 000 EUR negli anni successivi per la manutenzione) e i costi per la realizzazione di studi sulla comprensibilità dell'etichetta di determinati gruppi di prodotti per i consumatori (300 000 EUR all'anno a partire dal 2017) sono finanziati attraverso una ridefinizione delle priorità dell'attuale bilancio per l'attuazione della politica in materia di efficienza energetica dei prodotti, che comprende l'assistenza tecnica e/o studi per valutare aspetti di gruppi di prodotti necessari per gli atti delegati e per sostenere le attività di normazione. Tale bilancio fa capo al pilastro "Sfide per la società" di Orizzonte 2020, nello specifico alle misure a favore dello sfruttamento commerciale e dell'innovazione.

5.ALTRI ELEMENTI

5.1.Disposizioni sul monitoraggio, sulla valutazione e sulla rendicontazione

La prossima valutazione del quadro dell'etichettatura energetica è prevista tra 8 anni. Essa dovrà basarsi sulla valutazione ex post effettuata mediante studi sui singoli prodotti oggetto degli atti delegati adottati ai sensi del presente quadro e dovrà verificare in che misura il quadro normativo riesce a garantire la libera circolazione delle merci (ossia se dissuade gli Stati membri dal proporre norme nazionali in materia di etichettatura energetica dei prodotti). Occorre valutare la riduzione del consumo di energia e di altri effetti significativi causati dai prodotti sull'ambiente, soffermandosi in particolare sulla capacità di trasformazione del mercato in seguito al riscalaggio delle etichette. I miglioramenti del tasso di vigilanza del mercato e di conformità grazie alla banca dati dei prodotti possono essere valutati tramite le relazioni presentate dagli Stati membri sui risultati delle attività di vigilanza del mercato nell'ambito del regolamento in materia.

5.2.Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

La proposta mantiene gli obiettivi e i principi della direttiva vigente sull'etichettatura energetica, ma ne chiarisce, ne rafforza e ne amplia il campo di applicazione nel seguente modo:

aggiornando l'etichetta e consentendo di riscalare le classi di efficienza energetica,

migliorando la garanzia dell'applicazione della normativa,

creando una banca dati dei prodotti disciplinati dalla normativa sull'etichettatura energetica,

chiarendo gli obblighi in capo alle varie parti,

migliorando il nesso tra l'etichettatura energetica e le norme di misurazione.

5.2.1.Aggiornamento dell'etichetta e riscalaggio delle classi di efficienza energetica

La presenza sul mercato di prodotti sempre più efficienti sotto il profilo energetico è indice del successo dell'etichettatura energetica, ma rivela anche che la sua efficacia sta arrivando al limite. Per molti gruppi di prodotti, la maggior parte dei modelli rientra ora nelle classi più alte, il che rende difficile fare un confronto tra i modelli. Sebbene le classi di efficienza energetica da A+ a A+++ siano state aggiunte solo nel 2010, per alcuni gruppi di prodotti tutti i modelli appartengono già a queste nuove classi e nessuno rientra più nelle classi inferiori. Occorre quindi "riscalare" sistematicamente i prodotti e ripristinare la classificazione originaria da A a G che, secondo gli studi effettuati, è quella più comprensibile per i consumatori. Rispetto alla direttiva vigente, che permette di riclassificare i singoli prodotti attraverso atti delegati specifici, la presente proposta risponde in modo molto più sistematico alla necessità di riscalare le etichette energetiche. Essa chiarisce inoltre gli obblighi per i fornitori e i distributori durante la fase di riscalaggio e sostituzione.

La Commissione riesamina tali etichette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del riscalaggio. I primi ad essere trattati saranno i gruppi di prodotti tra i quali rientrano prodotti che sul mercato si concentrano nelle classi energetiche elevate. Si procederebbe al riscalaggio vero e proprio diversi anni dopo il riesame.

Il riscalaggio richiede un periodo transitorio durante il quale per gli stessi prodotti siano presenti nei negozi sia le etichette vecchie (prima del riscalaggio) che quelle nuove. Al fine di ridurre al minimo il rischio di confusione per i consumatori, ridurre i costi di conformità e garantire la massima certezza giuridica per fornitori e distributori, il progetto di regolamento stabilisce di procedere come segue:

1.l'etichetta con la nuova classificazione sarà introdotta da un atto delegato che entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione (come già avviene). L'atto delegato fisserà le specifiche per il consumo di energia in modo tale che nessuno dei prodotti attualmente in commercio rientri nelle classi di efficienza energetica più alte, per stimolare i progressi tecnologici e l'innovazione e consentire il riconoscimento di prodotti ancora più efficienti. L'atto delegato conterrà una data specifica entro la quale le etichette "vecchie" dovranno essere sostituite dalle etichette riscalate (la "data di sostituzione");

2.per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato, ma prima della data di sostituzione, i fornitori collocheranno l'etichetta riscalata nel contenitore con il prodotto, insieme all'etichetta esistente;

3.alla data di sostituzione, i distributori dovranno sostituire la vecchia etichetta con quella nuova su tutti i prodotti esposti nei negozi. Essi avranno una settimana di tempo per sostituire la totalità delle etichette con le nuove;

4.per i prodotti che erano già nei negozi prima dell'inizio del periodo di transizione di 6 mesi, i distributori dovranno ottenere dai fornitori un'etichetta nuova (eventualmente anche scaricabile dai siti web di questi ultimi);

5.gli Stati membri saranno tenuti a organizzare campagne d'informazione per far conoscere ai consumatori il nuovo sistema di classificazione delle etichette energetiche.

Questo approccio è inteso a fare del riscalaggio un'operazione agevole il più possibile, riducendo al minimo possibile la coesistenza delle etichette vecchie e nuove sui prodotti dello stesso tipo esposti nei negozi; il sistema di etichettatura diviene così più efficace, con conseguenti risparmi energetici e monetari per i consumatori. Rispetto al sistema attuale non comporta modifiche sostanziali del meccanismo principale di distribuzione dell'etichetta, che finora ha dimostrato di funzionare bene.

5.2.2.Maggiore garanzia dell'applicazione mediante la creazione di una banca dati dei prodotti disciplinati dalla normativa sull'etichettatura energetica

Per quanto riguarda la garanzia dell'applicazione, si stima che nell'insieme la non conformità nel mercato sia pari al 20% e che per questo motivo circa il 10% dei risparmi energetici resti irrealizzato. Questa debole azione a garanzia dell'applicazione deriva (almeno in parte) dalle difficoltà che incontrano le autorità nazionali di vigilanza del mercato ad accedere rapidamente alla documentazione tecnica, ed è aggravata dalla mancanza di chiarezza sui differenti numeri utilizzati per lo stesso modello nei vari Stati membri. Con la nuova banca dati dei prodotti le autorità di vigilanza del mercato potranno avere accesso in modo molto più rapido alle informazioni necessarie.

Una banca dati dei prodotti servirà inoltre per attingere dati di mercato aggiornati e informazioni sull'efficienza energetica che consentiranno di accelerare gli studi preparatori/di riesame e il successivo iter normativo, abbreviando così i tempi dell'iter degli atti delegati.

La necessità di una banca dati pare forte per quanto concerne la direttiva sull'etichettatura energetica, dato che le sue disposizioni interessano soprattutto il segmento degli apparecchi domestici, più di altri oggetto di un'insufficiente vigilanza di mercato e caratterizzato da un numero maggiore di modelli equivalenti.

Oltre a affrontare le debolezze del sistema attuale, la banca dati potrebbe servire in futuro anche per nuove modalità di distribuzione delle etichette energetiche ai distributori, dato che conterrebbe tutte le etichette, di vecchio e nuovo tipo. La proposta aggiorna inoltre le prescrizioni della direttiva in materia di fornitura elettronica delle etichette o accessibilità alle stesse tramite i siti web dei fornitori.

Rispetto agli obblighi vigenti per i fornitori in materia di informazioni di prodotto, la nuova banca dati per la registrazione dei prodotti crea soltanto il nuovo obbligo di registrare il modello di prodotto inserendo le informazioni che, nell'attuale sistema, sono già obbligatorie a titolo dei diversi atti delegati.

La stima dei costi amministrativi di registrazione dei prodotti è di 1,5 milioni di EUR all'anno per l'intero settore industriale, ossia 0,5 cent per prodotto venduto. Il costo effettivo sarà di fatto inferiore o pari a zero, in quanto i fornitori non hanno più l'obbligo di tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato fabbricato l'ultimo prodotto. Al momento, per ottenere la documentazione tecnica le autorità di vigilanza del mercato devono rivolgersi ai fornitori, e altrettanto devono fare i distributori per ottenere etichette supplementari all'occorrenza. La banca centralizzerà sia la documentazione tecnica ad uso delle autorità di vigilanza del mercato sia le etichette ad uso dei distributori.

5.2.3.Chiarire gli obblighi in capo alle varie parti

La proposta riunisce gli obblighi in capo agli Stati membri, ai fornitori e ai distributori al fine di renderli più coerenti e semplificarli.

Sostituendo la direttiva con un regolamento si riducono gli oneri amministrativi per gli Stati membri (benché questi debbano comunque sopprimere le disposizioni normative nazionali adottate per recepire la direttiva 2010/30/UE) e si garantisce un'armonizzazione completa in tutta l'UE dato che gli obblighi per i fornitori e i distributori saranno direttamente applicabili.

5.2.4.Migliorare il nesso tra l'etichettatura energetica e le norme di misurazione

La proposta precisa che un prodotto conforme ai metodi di misurazione e di calcolo stabiliti nella norma armonizzata pertinente è considerato conforme alle pertinenti disposizioni del relativo atto delegato.

2015/0149 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga
la direttiva 2010/30/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 13 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 14 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione europea si impegna a costruire un'Unione dell'energia corredata da una politica lungimirante in materia di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.

(2)L'etichettatura dell'efficienza energetica consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e promuove quindi l'innovazione.

(3)L'efficacia della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 è stata sottoposta a valutazione 16 , che ha messo in evidenza la necessità di aggiornare il quadro relativo all'etichettatura energetica per migliorarne l'efficacia.

(4)È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarire e aggiornarne il contenuto. Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione e garantisce parità di condizioni. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico.

(5)La moderazione della domanda di energia è riconosciuta come azione chiave della strategia europea di sicurezza energetica 17 . La strategia quadro per un'Unione dell'energia 18 sottolinea inoltre il principio "l'efficienza energetica al primo posto" e la necessità di attuare pienamente la normativa unionale vigente nel settore. La tabella di marcia della strategia prevede una revisione del quadro di efficienza energetica dei prodotti nel 2015. Il presente regolamento migliorerà il quadro normativo ed esecutivo dell'etichettatura energetica.

(7)Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030. Permette inoltre ai consumatori un risparmio economico.

(8)Le conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 hanno fissato l'obiettivo indicativo di almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare entro il 2030 a livello dell'UE, rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. Questo obiettivo sarà riesaminato entro il 2020 tenendo presente un livello unionale del 30%. Le conclusioni hanno anche fissato un traguardo obbligatorio dell'UE di riduzione interna delle emissioni di gas ad effetto serra pari almeno al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, compresa una riduzione del 30% delle emissioni nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione.

(9)La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.

(10)Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in sostituzione o a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale pubblicitario e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.

(11)I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

(12)Nel caso di riscalaggio dell'etichetta, per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette vecchie che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto delegato concernente il riscalaggio dell'etichetta. I distributori non dovrebbero esporre le etichette riscalate prima di tale data.

(13)Occorre provvedere ad una distribuzione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Gli operatori economici, nei rispettivi ruoli nella filiera della fornitura, dovrebbero essere responsabili dell'osservanza delle norme e prendere le opportune disposizioni per mettere a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi al presente regolamento e ai relativi atti delegati.

(14)Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia. Parimenti, non dovrebbero essere consentite ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia.

(15)Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 . Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione.

(16)Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

(17)Le sanzioni applicabili per violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(18)Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Gli incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei confronti di tali incentivi.

(19)È opportuno misurare il consumo energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

(20)La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico assoluto, la durabilità, le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

(21)Al fine di stabilire etichette e schede informative per ciascun prodotto nonché i dettagli operativi relativi alla banca dati dei prodotti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e in sede di forum consultivo.

(22)La presente direttiva si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto interno della direttiva 2010/30/UE.

(23)È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2010/30/UE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti.

2.Il presente regolamento non si applica:

(a)ai prodotti di seconda mano;

(b)ai mezzi di trasporto per persone o merci diversi da quelli azionati da un motore fisso.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)"cliente", la persona fisica o giuridica che compra o noleggia un prodotto oggetto del presente regolamento per uso proprio, agendo a fini che rientrano o meno nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

(2)"immissione sul mercato" la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

(3)"messa a disposizione sul mercato", la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

(4)"messa in servizio", il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti nel mercato dell'Unione;

(5)"fornitore", il fabbricante nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette i prodotti oggetto del presente regolamento sul mercato all'interno dell'Unione;

(6)"fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto connesso all'energia o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

(7)"mandatario", la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

(8)"importatore", la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato unionale un prodotto connesso all'energia proveniente da un paese terzo;

(9)"distributore", il dettagliante o altra persona che vende, noleggia, offre in locazione-vendita o espone prodotti ai clienti;

(10)"vendita a distanza", la vendita, il noleggio o la locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utente finale non possa prendere visione del prodotto offerto;

(11)"prodotto connesso all'energia", il bene, il sistema o il servizio che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio;

(12)"norma armonizzata", la norma europea definita nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 20 ;

(13)"etichetta", la presentazione grafica, corredata di una classificazione con lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare il consumo energetico;

(14)"modello", la versione del prodotto nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificativo del modello;

(15)"identificativo del modello", il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;

(16) "modello equivalente", il modello immesso sul mercato dal medesimo fornitore con la medesima etichetta e scheda informativa di un altro modello, ma con diverso identificativo del modello;

(17)"scheda informativa del prodotto", la tabella standardizzata contenente informazioni relative ad un prodotto;

(18)"riscalaggio", l'esercizio periodico inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto, che, per le etichette esistenti, può comportare la cancellazione di determinate classi di efficienza energetica;

(19)"etichetta riscalata", l'etichetta di un particolare prodotto che è stata sottoposta ad un esercizio di riscalaggio.

(20)"informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali e ambientali del prodotto connesso all'energia, quali il consumo energetico assoluto o la durabilità, che si basano su dati quantificabili dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori.

Articolo 3
Obblighi dei fornitori e dei distributori

1.I fornitori:

(a)assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, gratuitamente, di precise etichette e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;

(b)forniscono le etichette rapidamente e gratuitamente a richiesta dei distributori;

(c)assicurano la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto da essi fornite e forniscono la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione;

(d)prima d'immettere un modello di prodotto sul mercato, inseriscono nella banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute nell'allegato I.

2.I distributori:

(a)espongono in modo visibile l'etichetta, ottenuta dal fornitore o altrimenti messa a disposizione, del prodotto disciplinato da un atto delegato;

(b)se non dispongono di un'etichetta né di un'etichetta riscalata:

i)richiedono al fornitore l'etichetta o l'etichetta riscalata;

ii)stampano l'etichetta dalla banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione; oppure

iii)stampano l'etichetta o l'etichetta riscalata dal sito web del fornitore, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione.

(c)mettono la scheda informativa del prodotto a disposizione dei clienti.

3.Fornitori e distributori:

(a)fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

(b)collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi del presente regolamento e dei relativi atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità;

(c)in relazione ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi agli obblighi del presente regolamento e dei relativi atti delegati, se ciò può indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;

(d)in relazione ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, non forniscono né espongono etichette che imitano l'etichetta definita nel presente regolamento.

Articolo 4
Obblighi degli Stati membri

1.Gli Stati membri non vietano, limitano né ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti connessi all'energia conformi al presente regolamento e ai relativi atti delegati.

2.Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per assicurare che fornitori e distributori adempiano agli obblighi e ai requisiti che incombono loro in forza del presente regolamento e dei relativi atti delegati.

3.Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto connesso all'energia disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto delegato, si prefiggono la migliore classe di efficienza energetica indicata nell'atto delegato applicabile.

4.Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscalate e delle schede informative del prodotto sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte dei clienti.

5.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di applicazione del presente regolamento e notificano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

Articolo 5

Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti connessi all'energia che entrano nel mercato dell'Unione

1.Ai prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente regolamento e dai relativi atti delegati si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.La Commissione sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura energetica dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne e tra tali autorità e la Commissione.

Articolo 6

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1.Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivo di credere che un prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato a norma del presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, procedono ad una valutazione del prodotto connesso all'energia in questione alla luce di tutti i requisiti contenuti nel presente regolamento e nei relativi atti delegati. Se necessario, il fornitore collabora con le autorità di vigilanza del mercato a tal fine.

2.Le autorità di vigilanza del mercato, se nel corso della valutazione constatano che il prodotto connesso all'energia non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento e ai relativi atti delegati, chiedono tempestivamente al fornitore di adottare le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, secondo i casi. Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

4.Il fornitore assicura che siano adottate le misure correttive del caso nei confronti dei prodotti connessi all'energia interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'intera Unione.

5.Se il fornitore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto connesso all'energia sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli Stati membri delle misure adottate.

6.Le informazioni di cui al paragrafo 5 comprendono tutti i dettagli disponibili, segnatamente i dati necessari a identificare il prodotto connesso all'energia non conforme, l'origine del prodotto, la natura dell'asserita non conformità e il rischio implicito, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le ragioni addotte dal fornitore. In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità è dovuta al mancato rispetto degli obblighi relativi ad aspetti della tutela dell'interesse pubblico stabiliti nel presente regolamento o a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 9 che conferiscono la presunzione di conformità.

7.Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e di eventuali informazioni supplementari a loro disposizione in merito alla non conformità del prodotto connesso all'energia interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle proprie obiezioni.

8.Se entro 60 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 5 né gli Stati membri né la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è considerata giustificata.

9.Gli Stati membri assicurano che nei confronti del prodotto connesso all'energia siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto stesso dal loro mercato.

10.Se, al termine della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione avvia tempestivamente una consultazione con gli Stati membri e il fornitore e valuta la misura nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale è giustificata.

11.I destinatari della decisione della Commissione sono tutti gli Stati membri e la Commissione la comunica immediatamente a loro e al fornitore.

12.Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che il prodotto connesso all'energia non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato revoca la misura.

13.Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto connesso all'energia è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui al paragrafo 6, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 7
Etichette e riscalaggio

1.La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma degli articoli 12 e 13, introduce etichette o riscala le etichette esistenti.

2.Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica D, E, F o G non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione non figurano più sull'etichetta.

3.La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscala un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.

4.Le etichette sono riscalate periodicamente.

5.Quando un'etichetta è riscalata:

(a)i fornitori mettono le etichette attuali e quelle riscalate a disposizione dei distributori sei mesi prima della data indicata nella lettera b);

(b)i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscalate nella settimana successiva alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscalate prima di tale data.

6.Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo. La Commissione riesamina tali etichette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del riscalaggio.

Articolo 8
Banca dati dei prodotti

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

Articolo 9
Norme armonizzate

Dopo aver adottato, a norma del presente regolamento, un atto delegato che stabilisce requisiti di etichettatura adottati ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento, la Commissione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 21 , pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e calcolo dell'atto delegato.

Se durante la valutazione di conformità di un prodotto sono applicate le norme armonizzate, il prodotto è considerato conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e calcolo dell'atto delegato.

Articolo 10
Consultazione

La Commissione assicura, nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento per quanto riguarda ciascun atto delegato, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate a tale gruppo di prodotti come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum di consultazione che riunisce tutte le suddette parti. Il forum può essere combinato con il forum di consultazione di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

Se opportuno, prima di adottare atti delegati la Commissione sottopone a prova la grafica e il contenuto delle etichette di determinati gruppi di prodotti con i consumatori, per accertare che comprendano correttamente le etichette.

Articolo 11
Piano di lavoro

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti. Il piano di lavoro può essere modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.

Articolo 12
Atti delegati

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i requisiti relativi alle etichette per determinati gruppi di prodotti connessi all'energia ("determinati gruppi di prodotti"), conformemente all'articolo 13.

2.Gli atti delegati specificano i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti:

(a)in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell'Unione, il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse;

(b)i gruppi di prodotti con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente nei pertinenti livelli di prestazione;

(c)non vi sono significative ripercussioni negative per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti.

3.Gli atti delegati relativi a determinati gruppi di prodotti precisano in particolare:

(a)i determinati gruppi di prodotti che rientrano nella definizione di "prodotto connesso all'energia" di cui all'articolo 2, punto 11), e che sono oggetto dell'atto;

(b)la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile;

(c)se opportuno, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative ai prodotti connessi all'energia; nel qual caso, l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto;

(d)i posti in cui esporre l'etichetta, ad esempio apposta sul prodotto, stampigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico o presentata online;

(e)se opportuno, i mezzi elettronici per etichettare i prodotti;

(f)le modalità di fornitura dell'etichetta e delle informazioni tecniche nella vendita a distanza;

(g)il contenuto e, se opportuno, il formato e altri dettagli riguardanti la documentazione tecnica e la scheda informativa del prodotto;

(h)che nel verificare la conformità ai requisiti si applicano solo le tolleranze indicate nell'atto delegato o negli atti delegati;

(i)gli obblighi dei fornitori e dei distributori in relazione alla banca dati dei prodotti;

(j)l'indicazione specifica della classe di efficienza energetica da inserire nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale, compreso l'obbligo che sia in forma leggibile e visibile;

(k)le procedure di valutazione della conformità e i metodi di misurazione e calcolo per determinare le informazioni contenute nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto;

(l)se negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;

(m)il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta per consentire ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulla prestazione del prodotto contenuta nella scheda informativa del prodotto;

(n)se e come le classi di efficienza energetica, che descrivono il consumo di energia del prodotto durante l'uso, debbano essere indicate sui contatori intelligenti o sulla visualizzazione interattiva del prodotto;

(o)la data della valutazione e dell'eventuale revisione dell'atto delegato.

In merito al contenuto dell'etichetta di cui al primo comma, lettera b), i gradi da A a G della classificazione corrispondono ad un risparmio considerevole di costi e di energia dal punto di vista del cliente.

Il formato dei riferimenti di cui al primo comma, lettera m), può assumere la forma di un sito web, un codice di risposta rapida (QR), un link sulle etichette online o altro mezzo opportuno orientato al consumatore.

L'introduzione di un'etichetta su un prodotto che rientra in un atto delegato non ha conseguenze negative rilevanti sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista dell'utente.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i dettagli operativi della banca dati dei prodotti, compresi gli obblighi dei fornitori e dei distributori a norma dell'articolo 13.

Articolo 13
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.La delega di potere di cui agli articoli 7 e 12 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente regolamento.

3.La delega di potere di cui agli articoli 7 e 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L'atto delegato adottato ai sensi agli articoli 7 e 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14
Valutazione

Entro otto anni dall'entrata in vigore, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'efficacia del presente regolamento nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese.

Articolo 15
Abrogazione

La direttiva 2010/30/UE è abrogata dal 1° gennaio 2017.

I riferimenti alla direttiva 2010/30/UE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1,1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 22  

Titolo 32 - Energia

32 04 Orizzonte 2020 – Ricerca e innovazione nel settore dell'energia

1.3.Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda l'estensione di un'azione esistente 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Unione dell'energia

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

Promuovere la moderazione della domanda di energia.

Attività ABM/ABB interessate

ABB 2: attività di ricerca e innovazione nel settore dell'energia

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Si prevede che la presente iniziativa migliori il quadro che regola l'etichettatura dell'efficienza energetica nell'Unione, la cui attuale efficacia non è ottimale per quanto concerne i consumatori, la conformità e il livello di ambizione.

La proposta rafforzerà la protezione dei consumatori e degli altri utenti dei prodotti connessi all'energia rendendo più efficaci sia le etichette energetiche sia l'azione a garanzia dell'applicazione.

La proposta avrà un'incidenza sugli operatori economici, che dovranno continuare a fornire ed esporre le etichette energetiche e fornire informazioni a fini di vigilanza del mercato, sebbene queste ultime attraverso canali diversi.

La proposta avrà un'incidenza sulle autorità nazionali, che saranno meglio equipaggiate per le azioni di vigilanza del mercato.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Quote di prodotti che rientrano nelle classi di efficienza energetica A, B ecc. sull'etichetta

Quote di prodotti non conformi reperiti mediante azioni di vigilanza del mercato

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

L'obiettivo generale della presente iniziativa è di garantire il funzionamento del mercato interno tramite la libera circolazione delle merci, che a sua volta garantisce un livello elevato di protezione dell'ambiente e dei consumatori.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La riduzione degli effetti negativi causati dai prodotti sull'ambiente, in particolare il consumo di energia, è un obiettivo che non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri poiché comporterebbe il coesistere di disposizioni e procedure nazionali divergenti (seppure con obiettivi simili), che genererebbero costi ingiustificati per l'industria (e, da ultimo, per i consumatori) e rappresenterebbero un ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno dell'UE. Solo attraverso norme UE armonizzate in materia di etichettatura energetica, e le relative misurazioni e prove, è possibile garantire che in tutta l'UE un dato modello di prodotto appartenga alla stessa classe di efficienza energetica pubblicata.

In assenza di una legislazione unionale, probabilmente tutti gli Stati membri introdurrebbero etichette energetiche per alcuni gruppi di prodotti, allo scopo di proteggere i consumatori e conseguire risparmi di energia. Intervenire a livello dell'UE è l'unico modo per garantire che le etichette dei prodotti immessi sul mercato siano uguali in tutti gli Stati membri, garantendo così il funzionamento del mercato interno ai sensi dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Nonostante nell'UE esista ora un mercato unico delle etichette energetiche, queste ultime devono essere aggiornate perché perdono la loro capacità di differenziazione una volta che molti modelli, a causa dell'evoluzione tecnologica, hanno raggiunto le classi di efficienza superiori. Nell'ambito della revisione del 2010 della direttiva sull'etichettatura energetica, l'aggiunta delle classi A+, A++ e A+++ alla scala A-G era intesa a risolvere questa questione. Poiché il riesame ha dimostrato che queste classi sono meno efficaci per i consumatori rispetto alla scala A-G originaria, la presente proposta affronta il problema ripristinando la classificazione A-G e prevedendo un riscalaggio periodico.

Malgrado i controlli delle autorità di vigilanza del mercato, la mancata conformità agli obblighi in materia di etichettatura energetica causa ancora una perdita di circa il 10% dei risparmi energetici previsti (e dei conseguenti risparmi di costi per i consumatori). La proposta della Commissione di un nuovo regolamento sulla vigilanza del mercato [COM(2013)75] è intesa ad affrontare questo genere di problemi per la normativa di armonizzazione dell'UE relativa ai prodotti. Tuttavia, i problemi con cui devono misurarsi le autorità di vigilanza del mercato nel settore dell'etichettatura energetica non sono risolti da tale proposta, ossia l'accesso tempestivo alla documentazione tecnica, l'identificazione e le coordinate dei fabbricanti esteri e l'assenza di un sistema centrale per individuare i modelli equivalenti che potrebbero essere già stati ispezionati da altre autorità di vigilanza del mercato. Inoltre, per la Commissione è stato difficile determinare gli obblighi di etichettatura appropriati per ciascun gruppo di prodotti, a causa di una carenza di dati pubblici recenti sulla prestazione energetica dei prodotti. Per molti prodotti le soglie per le nuove classi di efficienza energetica A+, A++ e A+++ sono state fissate a livelli meno ambiziosi di quanto si è rivelato necessario a posteriori e perciò occorre rivederle prima del previsto. Per evitare di doverle rivedere e riscalare a intervalli di tempo troppo ravvicinati è indispensabile disporre di dati aggiornati. La presente proposta cerca di risolvere entrambi questi problemi istituendo una banca dati per la registrazione dei prodotti, che accentra i dati inseriti dai fabbricanti relativi alla prestazione e alla conformità e che è accessibile alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La presente iniziativa è coerente con la direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile, che istituisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, alcuni dei quali recano anche l'etichetta energetica. In particolare, la presente iniziativa garantisce un piano di lavoro e un processo di consultazione comuni per i portatori d'interesse per l'attività inerente ai regolamenti sui singoli prodotti.

La presente iniziativa è coerente con il regolamento (CE) n. 765/2008 sulla vigilanza del mercato, in particolare perché elimina le disposizioni della legislazione sull'etichettatura energetica che sono già incluse nel regolamento sulla vigilanza del mercato per tutta la normativa unionale di armonizzazione.

La banca dati proposta per la registrazione dei prodotti consente di creare sinergie con altra normativa di armonizzazione dell'UE a titolo della quale sono o potranno essere istituite banche dati di questo tipo (in particolare la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio).

1.6.Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal luglio 2016

e successiva applicazione completa.

1.7.Modalità di gestione previste 23  

Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione

Osservazioni

La presente iniziativa non richiede risorse di bilancio supplementari. La banca dati proposta per la registrazione dei prodotti connessi all'energia (bilancio stimato di 1 500 000 EUR nel 2016 e 150 000 EUR negli anni successivi per la manutenzione) sarà finanziata attraverso una ridefinizione delle priorità delle risorse previste per l'attuazione delle politiche in materia di efficienza energetica dei prodotti nel contesto del pilastro "Sfide per la società" di Orizzonte 2020, con riferimento specifico alle misure a favore dello sfruttamento commerciale e dell'innovazione (in passato rientrava nel programma "Energia intelligente — Europa"). Le risorse destinate nel 2015 all'insieme delle politiche in materia di efficienza energetica dei prodotti (etichettatura energetica, progettazione ecocompatibile, Energy Star ed etichettatura dei pneumatici) ammontano a 2 500 000 EUR. Si stima che di tali risorse 700 000 EUR sono destinati all'assistenza tecnica e a studi in tema di etichettatura energetica (in particolare studi preparatori per la regolamentazione di nuovi gruppi di prodotti o la revisione di regolamenti vigenti), e si prevede che continuerà ad essere necessario un importo di quest'ordine anche nei prossimi anni. A seguito della presente proposta, a partire dal 2017 occorrono ulteriori 300 000 EUR all'anno da destinare alla realizzazione degli studi, previsti dal presente regolamento, sulla comprensibilità dell'etichetta di determinati gruppi di prodotti per i consumatori. All'interno delle risorse complessive destinate all'efficienza energetica dei prodotti resta un margine sufficiente per coprire i costi della banca dati per la registrazione dei prodotti. Con la creazione di questa banca dati diminuiranno i costi degli studi preparatori per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che sono disciplinati anche dalla normativa sull'etichettatura energetica, in quanto per tali studi occorrerà raccogliere una quantità minore di dati.

La spesa qui proposta incide sulla dotazione prevista nel progetto di bilancio 2016 e nella programmazione finanziaria per il periodo 2017-2020 per la linea di bilancio 32 04 03 01.

Il punto 3.2.2 illustra le suddette cifre nel contesto pluriennale.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Il forum di consultazione fungerà da piattaforma di dialogo sulla corretta attuazione del regolamento proposto.

Una disposizione finale propone inoltre che otto anni dopo l'entrata in vigore del regolamento la Commissione ne valuti l'attuazione e stili la relativa relazione, allo scopo di individuare eventuali problemi e carenze e indicare gli eventuali provvedimenti da prendere, ivi compresa una proposta di modifica.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Creazione di una banca dati per la registrazione dei prodotti con un bilancio stimato di 1 500 000 EUR (e 150 000 EUR all'anno per la manutenzione negli anni successivi).

I rischi inerenti al funzionamento della banca dati di registrazione dei prodotti sono principalmente di natura informatica, quali un eventuale guasto del sistema e problemi legati alla riservatezza.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno

I metodi di controllo previsti figurano nel regolamento finanziario e nelle modalità di applicazione.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Nessuna misura specifica oltre l'applicazione del regolamento finanziario

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero [Denominazione…...….]

Diss./Non-diss. 24 .

di paesi EFTA 25

di paesi candidati 26

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1a – Competi-tività per la crescita e l'occupa-zione

32 04 03 01

Orizzonte 2020 - Ricerca e innovazione nel settore dell'energia, Sfide della società - Transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo

Diss.

NO

NO

5 – Ammini-strazione

32 01 01

Spese relative ai funzionari e agenti temporanei nel settore "Energia"

Non diss.

NO

NO

NO

NO

5 – Ammini-strazione

32 01 02

Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore "Energia"

Non diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero [Denominazione…...….]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

1a - Competitività per la crescita e l'occupazione

DG: ENER

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 27  

32 04 03 01

Sfide della società Transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo

(3)

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Proposta di durata illimitata

TOTALE degli stanziamenti
per la DG ENER

Impegni

=1+1a +3

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Proposta di durata illimitata

Pagamenti

=2+2a

+3

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Proposta di durata illimitata






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1a
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Pagamenti

=5+ 6

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

DG: ENER

• Risorse umane

0,417

0,417

0,417

0,417

0,417

2,085

• Altre spese amministrative

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

0,330

TOTALE DG ENER

Stanziamenti

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

Mio EUR (al terzo decimale)

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

2,683

1,633

1,633

1,633

1,633

9,215

Pagamenti

2,683

1,633

1,683

1,633

1,633

9,215

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

RISULTATI

Tipo 28

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO: promuovere la moderazione della domanda di energia

Creazione di una banca dati informatica per la registrazione dei prodotti connessi all'energia

1

1,500

1

1,500

Creazione di una banca dati informatica per la registrazione dei prodotti connessi all'energia

1

0,150

1

0,150

1

0,150

1

0,150

Proposta di durata illimitata

Assistenza tecnica e/o studi per valutare gli aspetti dei gruppi di prodotti necessari per gli atti delegati e per sostenere la normalizzazione

1

0,700

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

Proposta di durata illimitata

COSTO TOTALE

2,20

1,150

1,150

1,150

1,150

Proposta di durata illimitata

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito.

Mio EUR (al terzo decimale)

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,417

0,417

0,417

0,417

0,417

2,085

Altre spese amministrative

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

0,330

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

Esclusa la RUBRICA 5 29
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2016

2017

2018

2019

2020

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

32 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

3

3

3

3

3

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 30

32 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  31

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - Ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere

Funzionari e agenti temporanei

Amministratori:

0,3 ETP come capo gruppo

2,7 ETP come responsabili del regolamento, degli atti delegati relativi ai singoli prodotti e del sostegno per il coordinamento dell'azione delle autorità di vigilanza del mercato a garanzia del rispetto dell'applicazione

Assistenti:

0,3 ETP a sostegno delle procedure legislative e della comunicazione

Personale esterno

0,3 ETP come segretario del gruppo e responsabile della logistica

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

(1) COM(2015) 143.
(2) Direttiva 92/75/CE del Consiglio.
(3) Ad esempio, la legge francese che tutela i consumatori informandoli sulla disponibilità dei pezzi di ricambio.
(4) Si stima che entro il 2020 l'attuazione delle due direttive genererà un risparmio annuo di energia primaria pari a 175 Mtep (circa il 15% di tale risparmio è ascrivibile a misure di etichettatura energetica; si tenga presente che circa la metà dei gruppi di prodotti sono disciplinati soltanto dalle norme in materia di progettazione ecocompatibile). Si tratta di un risparmio del 19% rispetto allo status quo. Queste politiche permetteranno di realizzare quasi per metà l'obiettivo di incremento del 20% dell'efficienza energetica entro il 2020. La dipendenza dalle importazioni di energia dovrebbe diminuire del 23% per il gas naturale e del 37% per il carbone. Si stima che entro il 2020, grazie alle misure di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica in vigore, i risparmi in bolletta per gli utenti finali dei prodotti ammonteranno a 100 miliardi di euro annui.
(5) I costi di conformità alle specifiche e di etichettatura ricadranno in un primo momento sui fabbricanti, per poi essere trasferiti sugli utenti finali (nuclei familiari e altre imprese), i quali compenseranno ampiamente il costo d'acquisto iniziale con il risparmio derivante dal minor consumo di energia. Non sono disponibili dati dettagliati per l'UE nel suo insieme; si stima che per il Regno Unito il rapporto tra benefici e costi sia pari a 3,8.
(6) La modifica della fascia superiore della scala con l'introduzione delle classi A supplementari è meno efficace a indurre all'acquisto di prodotti di efficienza superiore rispetto alla scala A-G originaria. Dalle indagini di mercato è emerso che per quanto i consumatori non abbiano difficoltà a capire l'etichetta con la nuova scala di classificazione, essi sono ora meno disposti a pagare di più per prodotti più efficienti, perché sono meno motivati da una differenza tra A+ e A+++ che da una differenza tra C e A. Per maggiori dettagli si veda London Economics & Ipsos Mori, A study on the impact of the energy label – and of potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions, 2014.
(7) Ad esempio, intervenendo su aspetti quali la riutilizzabilità, la riciclabilità e la recuperabilità, il contenuto riciclato, l'uso di materiali prioritari, le sostanze pericolose e la durabilità.
(8) Direttiva 2012/27/UE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(9) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Background_document_II_-_Survey_results.pdf
(10) http://ec.europa.eu/energy/en/studies?field_associated_topic_tid=45
(11) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2015_en.htm
(12) In particolare con il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
(13) GU C […] del […], pag. […].
(14) GU C […] del […], pag. […].
(15) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(16) COM(2015) 143.
(17) COM(2014) 330
(18) COM(2015) 80 final.
(19) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
(20) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(21) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(22) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(23) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
(24) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(25) EFTA: associazione europea di libero scambio.
(26) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(27) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(28) I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite ecc.)
(29) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(30) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(31) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

Bruxelles, 15.7.2015

COM(2015) 341 final

ALLEGATI

della

Proposta di

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE

{SWD(2015) 139 final}
{SWD(2015) 140 final}


ALLEGATO I
Informazioni da includere nella banca dati dei prodotti

1.Informazioni liberamente accessibili:

(a)nome o marchio del fabbricante o del fornitore;

(b)identificativo/i del modello, anche di tutti i modelli equivalenti;

(c)etichetta in formato elettronico;

(d)classe o classi e altri parametri che figurano sull’etichetta;

(e)scheda informativa del prodotto in formato elettronico.

2.Informazioni sulla conformità, accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e alla Commissione:

(a)documentazione tecnica specificata nel relativo atto delegato;

(b)risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova che permettano di valutare la conformità con tutte le prescrizioni del relativo atto delegato;

(c)nome e indirizzo del fornitore;

(d)coordinate di un rappresentante del fornitore.

ALLEGATO II
Tavola di concordanza

Direttiva 2010/30/UE

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 11

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 17

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, lettera k)

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, lettera a)

Articolo 4, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), e articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 4, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 5

Articolo 5, lettera a)

Articolo 5, lettera b), punti i), ii), iii) e iv)

Articolo 5, lettera c)

Articolo 5, lettera d)

Articolo 5, lettera d), secondo comma

Articolo 5, lettera e)

Articolo 5, lettera f)

Articolo 5, lettera g)

Articolo 5, lettera h)

Articolo 6

Articolo 6, lettera a)

Articolo 6, lettera b)

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafi 1 e 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e allegato I

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 3, lettere d) e f)

Articolo 4, paragrafo 1

Abrogato dalla direttiva 2012/27/UE

Abrogato dalla direttiva 2012/27/UE

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), secondo comma

Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), terzo comma

Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quarto comma

Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quinto comma

Articolo 10, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera h)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera i)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera j)

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 10

Articolo 12, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera k)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 12, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera j)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3, lettera h)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera o)

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 14

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Allegato I

-

Allegato I

Allegato II

Allegato II