COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.7.2015
COM(2015) 328 final
2015/0144(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche)
dell'accordo SEE
(Statistiche dell'energia)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.
2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO
Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) ha lo scopo di modificare l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE per integrare in quest'ultimo il regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie.
Gli Stati EFTA-SEE chiedono deroghe all'acquis dell'UE per il Liechtenstein e l'Islanda. Poiché tali adeguamenti introducono modifiche che trascendono gli adattamenti tecnici, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, la posizione dell'UE in materia dev'essere adottata dal Consiglio.
Gli Stati EFTA-SEE chiedono la deroga per l'Islanda sostenendo che tale paese non è connesso alla rete energetica europea e ha pertanto un sistema energetico isolato e indipendente. La produzione elettrica in Islanda è basata quasi al 100% su fonti rinnovabili, che coprono praticamente tutti gli usi energetici finali dei residenti. L'uso dell'elettricità da parte delle famiglie corrisponde al 4% del consumo totale di elettricità in Islanda. La ripartizione dettagliata dei consumi energetici delle famiglie per attività, che figura nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008, non sarebbe quindi pertinente per la strategia islandese in materia di energia elettrica e di rilievo ancora più scarso per quella dell'UE, poiché l'Islanda costituisce un sistema energetico isolato. Queste particolari statistiche non presentano pertanto alcun interesse nazionale e non apporterebbero alcun valore aggiunto alle statistiche europee prodotte in conformità del regolamento.
Inoltre, il rispetto di quest'obbligo richiederebbe una raccolta di dati, che costituirebbe un'operazione costosa e onerosa tale da sottrarre probabilmente capacità e fondi alla produzione di statistiche di maggior valore sia per l'UE che per l'Islanda.
In tale contesto, considerata la particolare situazione descritta, è stato proposto un testo di adattamento volto a esonerare l'Islanda dalla raccolta di dati di cui all'allegato B.
Si noti che, per ragioni tecniche, la presente decisione del Comitato misto sostituisce l'intero testo del punto 26a dell'allegato XXI dell'accordo SEE. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1099/2008 e l'esenzione specifica per il Liechtenstein di cui alla lettera a) fanno parte dell'accordo SEE dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 89/2009 del 3 luglio 2009.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio definire, su proposta della Commissione, la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.
Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.
2015/0144 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche)
dell'accordo SEE
(Statistiche dell'energia)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.
(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE.
(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente