Bruxelles, 9.7.2015

COM(2015) 328 final

2015/0144(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche)
dell'accordo SEE
(Statistiche dell'energia)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) ha lo scopo di modificare l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE per integrare in quest'ultimo il regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie 1 .

Gli Stati EFTA-SEE chiedono deroghe all'acquis dell'UE per il Liechtenstein e l'Islanda. Poiché tali adeguamenti introducono modifiche che trascendono gli adattamenti tecnici, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, la posizione dell'UE in materia dev'essere adottata dal Consiglio.

Gli Stati EFTA-SEE chiedono la deroga per l'Islanda sostenendo che tale paese non è connesso alla rete energetica europea e ha pertanto un sistema energetico isolato e indipendente. La produzione elettrica in Islanda è basata quasi al 100% su fonti rinnovabili, che coprono praticamente tutti gli usi energetici finali dei residenti. L'uso dell'elettricità da parte delle famiglie corrisponde al 4% del consumo totale di elettricità in Islanda. La ripartizione dettagliata dei consumi energetici delle famiglie per attività, che figura nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008, non sarebbe quindi pertinente per la strategia islandese in materia di energia elettrica e di rilievo ancora più scarso per quella dell'UE, poiché l'Islanda costituisce un sistema energetico isolato. Queste particolari statistiche non presentano pertanto alcun interesse nazionale e non apporterebbero alcun valore aggiunto alle statistiche europee prodotte in conformità del regolamento.

Inoltre, il rispetto di quest'obbligo richiederebbe una raccolta di dati, che costituirebbe un'operazione costosa e onerosa tale da sottrarre probabilmente capacità e fondi alla produzione di statistiche di maggior valore sia per l'UE che per l'Islanda.

In tale contesto, considerata la particolare situazione descritta, è stato proposto un testo di adattamento volto a esonerare l'Islanda dalla raccolta di dati di cui all'allegato B.

Si noti che, per ragioni tecniche, la presente decisione del Comitato misto sostituisce l'intero testo del punto 26a dell'allegato XXI dell'accordo SEE. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1099/2008 e l'esenzione specifica per il Liechtenstein di cui alla lettera a) fanno parte dell'accordo SEE dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 89/2009 del 3 luglio 2009.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio definire, su proposta della Commissione, la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

2015/0144 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche)

dell'accordo SEE

(Statistiche dell'energia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 3 ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.

(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE.

(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1.
(2) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(3) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(4) Regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie (GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1).

Bruxelles, 9.7.2015

COM(2015) 328 final

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n..../2015
che modifica l'allegato XXI (Statistiche)
dell'accordo SEE

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea,
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche)
dell'accordo SEE
(Statistiche dell'energia)


ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. .../2015

che modifica l'allegato XXI (Statistiche)

dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie 1 .

(2)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 26a (Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXI è sostituito da quanto segue:

"32008 R 1099: Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1), modificato da:

-32013 R 0147: Regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 (GU L 50 del 22.2.2013, pag. 1),

-32014 R 0431: Regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014 (GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)Il Liechtenstein è esentato dal raccogliere i dati richiesti dal presente regolamento, ad eccezione dei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni dei vari prodotti energetici e alla produzione di elettricità per le statistiche annuali dell'energia (allegato B).

b)L'Islanda è esentata dalla dichiarazione degli aggregati di cui all'allegato B relativi alla ripartizione dettagliata del consumo energetico per tipo e uso finale (riscaldamento degli ambienti, climatizzazione degli ambienti, riscaldamento dell'acqua, cottura di cibi, apparecchi elettrici e di illuminazione, altri usi finali) del settore residenziale di cui alla sezione 2.3 dell'allegato A."

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 431/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

2Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente
   
   
   
   I segretari
   del Comitato misto SEE

(1) GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1.
(2) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]