Bruxelles, 27.4.2015

COM(2015) 188 final

2013/0025(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

(Testo rilevante ai fini del SEE)


2013/0025 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2013) 45 final – 2013/0025 COD):

6 febbraio 2013.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

23 maggio 2013.

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

11 marzo 2014.

Data di trasmissione della proposta modificata:

N/D.

Data di adozione della posizione del Consiglio:

20 aprile 2015.

2.Finalità della proposta della Commissione

Gli obiettivi principali della proposta di revisione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo 1 sono i seguenti:

rafforzare il mercato interno riducendo la complessità transfrontaliera, tutelare gli interessi della società dalla criminalità e dagli atti terroristici, contribuire alla stabilità finanziaria tutelando la solidità, il funzionamento regolare e l’integrità del sistema finanziario, e salvaguardare la prosperità economica dell’Unione europea assicurando un efficiente contesto imprenditoriale;

allineare le disposizioni della direttiva, se del caso, agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, adottati dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) 2 nel febbraio 2012.

La direttiva proposta fa obbligo agli Stati membri, alle autorità di vigilanza e agli enti obbligati di valutare i rischi e di adottare adeguate misure di mitigazione commensurate a tali rischi.

In parallelo, la Commissione, dopo aver effettuato un riesame del quadro dell’UE, ha altresì proposto una revisione del regolamento (CE) n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi 3 , tenendo conto della nuova raccomandazione del GAFI relativa ai trasferimenti elettronici.

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio rispecchia l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 16 dicembre 2014 e comprende elementi proposti da entrambe le istituzioni. La Commissione appoggia tale accordo.

La Commissione può accettare gli elementi supplementari introdotti nella posizione del Consiglio, in particolare:

tutti i prestatori di servizi di gioco d’azzardo, non solo i casinò, sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. In circostanze rigorosamente limitate e giustificate e di comprovato rischio ridotto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri saranno autorizzati a prevedere alcune esenzioni;

la disposizione sulla definizione di "titolare effettivo" rappresenta un risultato equilibrato che consentirà una comprensione generale del concetto di titolarità effettiva;

considerata la necessità di garantire la coerenza del quadro normativo dell'UE applicabile ai pagamenti in contanti, la Commissione appoggia l'innalzamento della soglia applicabile alle persone fisiche o giuridiche che commerciano in beni o servizi da 7 500 a 10 000 EUR;

la soppressione della distinzione tra persone politicamente esposte "straniere" e "nazionali", che comporta automaticamente l'obbligo di applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti delle persone politicamente esposte indipendentemente dal loro luogo di provenienza, rappresenta un giusto equilibrio tra le preoccupazioni del Consiglio, le riserve del Parlamento europeo e le raccomandazioni vigenti del GAFI;

il compito attribuito alla Commissione di effettuare una valutazione sovranazionale dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere garantirà un approccio coerente agli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) a livello europeo.

La Commissione riconosce che il testo riflette l’accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio e rappresenta un equilibrio debole ma accettabile, nell'ambito del compromesso globale, per quanto riguarda:

le disposizioni in materia di informazioni sulla titolarità effettiva: le informazioni saranno custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, migliorando così la trasparenza, in linea con le più ampie politiche della Commissione. Tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative all’accesso a tali informazioni, la Commissione ritiene che la nozione di "interesse legittimo" vada interpretata alla luce degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e sul diritto alla privacy. Nel recepire la direttiva gli Stati membri dovranno prestare particolare attenzione a detti obblighi onde garantire che l'accesso alle informazioni da parte di terzi persegua un obiettivo di interesse generale e che la necessità e la proporzionalità che giustificano la restrizione alla protezione dei dati personali e del diritto alla privacy siano pienamente accertate;

le disposizioni relative al livello delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli istituti finanziari e non finanziari: per gli istituti finanziari, il livello massimo delle sanzioni pecuniarie è pari ad almeno 5 000 000 EUR o al 10% del fatturato complessivo annuo nel caso di persone giuridiche, e ad almeno 5 000 000 EUR nel caso di persone fisiche; per gli istituti non finanziari, il livello massimo delle sanzioni pecuniarie è pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, o pari almeno a 1 000 000 EUR;

l’uso di atti delegati, e non di atti di esecuzione, al fine di identificare le giurisdizioni dei paesi terzi che mostrano carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT.

4.Conclusioni

La Commissione condivide i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

(1) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.
(2) Il GAFI è l'organismo internazionale istituito dal vertice di Parigi del G7 nel 1989, che elabora gli standard internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
(3) COM(2013) 44 final.