Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (Nuovi prodotti alimentari) /* COM/2015/0167 final - 2015/0086 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Per garantire la certezza del diritto e
l’omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare
con la massima sollecitudine, dopo l’adozione, tutta la pertinente legislazione
dell’UE nell’accordo SEE. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Il progetto di decisione del Comitato misto
SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare
l’allegato II dell’accordo SEE per integrarvi i seguenti atti: (1)
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti
alimentari[1]; (2)
regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione,
del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune
informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni
presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio[2]; (3)
raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29
luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno
delle domande di autorizzazione all’immissione sul mercato di nuovi prodotti e
nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e
della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. (4)
L’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[4]
modifica il regolamento (CE) n. 258/97. La parte SEE-EFTA propone, in particolare, un
adeguamento dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 258/97. Secondo il testo
proposto, quando la Commissione prende una decisione di autorizzazione ai sensi
di tale articolo, gli Stati EFTA adottano contemporaneamente le decisioni
corrispondenti entro 30 giorni. Occorre pertanto modificare opportunamente
l’allegato II dell’accordo SEE. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA A norma dell’articolo 1,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad
alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo,
spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione
dell’Unione in ordine a tali decisioni. Il progetto di decisione del
Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per
adozione, quale posizione dell’UE. La Commissione conta di poterlo presentare
quanto prima in sede di Comitato misto SEE. 2015/0086 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica
dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell’accordo SEE
(Nuovi prodotti alimentari) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del
Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione
dell’accordo sullo Spazio economico europeo[5],
in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio
economico europeo[6]
(“accordo SEE”) è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98
dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra
l’altro, l’allegato II dell’accordo SEE. (3) L’allegato II dell’accordo
SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni
tecniche, norme, prove e certificazioni. (4) Occorre integrare
nell’accordo il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio[7]. (5) Occorre integrare
nell’accordo il regolamento (CE) n. 1852/2001 del 20 settembre 2001[8]. (6) Occorre integrare
nell’accordo la raccomandazione 97/618/CE della Commissione del 29 luglio 1997[9]. (7) L’articolo 38 del regolamento
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] modifica il
regolamento (CE) n. 258/97 e deve essere integrato nell’accordo. (8) È opportuno pertanto
modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE. (9) La posizione dell’Unione in
sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione
allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che deve essere adottata a nome
dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di
modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e
certificazioni) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato
misto SEE allegato alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. [2] GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17. [3] GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1. [4] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. [5] GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6. [6] GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. [7] Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti
alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1). [8] Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20
settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni
accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù
del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17). [9] Raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29
luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno
delle domande di autorizzazione all’immissione sul mercato di nuovi prodotti e
nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e
della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
253 del 16.9.1997, pag. 1). [10] Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai
mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1). ALLEGATO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e
certificazioni)
dell’accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l’accordo sullo Spazio economico europeo
(“accordo SEE”), in particolare l’articolo 98, considerando quanto segue: (1)
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE)
n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui
nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari[1]. (2)
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE)
n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise
norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela
delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio[2]. (3)
Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione
97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti
scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione
all’immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari,
della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni
di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio[3]. (4)
L’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[4]
modifica il regolamento (CE) n. 258/97 e deve essere integrato nell’accordo. (5)
La presente decisione riguarda la legislazione
relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al
Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea
e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al
Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato
II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al
Liechtenstein. (6)
Occorre pertanto modificare opportunamente
l’allegato II dell’accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo
SEE è così modificato: 1. dopo il punto 97 (Regolamento (UE)
n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto
segue: “98. 31997 R 0258: Regolamento (CE) n.
258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi
prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1),
modificato da: –
32003 R 1829:
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
settembre 2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1), –
32008 R 1332:
Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7). Ai fini del presente
accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: l’articolo 7 è adattato nel modo seguente: “Allorché
la Commissione adotta decisioni di autorizzazione, gli Stati EFTA adottano
decisioni corrispondenti simultaneamente e entro 30 giorni dalla decisione
comunitaria. Il Comitato misto SEE viene informato e pubblica periodicamente
elenchi di tali decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale. In
caso di disaccordo tra le Parti contraenti in merito all’applicazione di tali
disposizioni si applica, mutatis mutandis, la parte VII dell’accordo.” 99. 32001 R 1852: Regolamento (CE) n.
1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise
norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela
delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 21.9.2001,
pag. 17).” 2. Sotto il titolo “ATTI DI CUI GLI
STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO”,
dopo il punto 16 (Raccomandazione 2013/647/UE della Commissione) è inserito il
seguente punto: “17. 31997 H 0618: Raccomandazione
97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti
scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione
all’immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari,
della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni
di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1).” Articolo 2 I testi dei regolamenti (CE) n. 258/97, (CE)
n. 1852/2001 e (CE) n. 1829/2003 e della raccomandazione 97/618/CE nelle lingue
islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che tutte le notifiche previste
dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto
SEE*. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella
sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Fatto a Bruxelles, […]. Per
il Comitato misto SEE Il
presidente
[…]
I
segretari
del
Comitato misto SEE
[…] [1] GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. [2] GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17. [3] GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1. [4] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. * [Non
è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata
l’esistenza di obblighi costituzionali.]