52015PC0167

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (Nuovi prodotti alimentari) /* COM/2015/0167 final - 2015/0086 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l’omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l’adozione, tutta la pertinente legislazione dell’UE nell’accordo SEE.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l’allegato II dell’accordo SEE per integrarvi i seguenti atti:

(1) regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari[1];

(2) regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio[2];

(3) raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all’immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio[3].

(4) L’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[4] modifica il regolamento (CE) n. 258/97.

La parte SEE-EFTA propone, in particolare, un adeguamento dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 258/97. Secondo il testo proposto, quando la Commissione prende una decisione di autorizzazione ai sensi di tale articolo, gli Stati EFTA adottano contemporaneamente le decisioni corrispondenti entro 30 giorni.

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell’Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell’UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

2015/0086 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (Nuovi prodotti alimentari)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo[5], in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L’accordo sullo Spazio economico europeo[6] (“accordo SEE”) è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)       A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato II dell’accordo SEE.

(3)       L’allegato II dell’accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.

(4)       Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio[7].

(5)       Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1852/2001 del 20 settembre 2001[8].

(6)       Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 97/618/CE della Commissione del 29 luglio 1997[9].

(7)       L’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] modifica il regolamento (CE) n. 258/97 e deve essere integrato nell’accordo.

(8)       È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE.

(9)       La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

[2]               GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17.

[3]               GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1.

[4]               GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

[5]               GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

[6]               GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

[7]               Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

[8]               Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17).

[9]               Raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all’immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1).

[10]             Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (“accordo SEE”), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari[1].

(2) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio[2].

(3) Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all’immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio[3].

(4) L’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[4] modifica il regolamento (CE) n. 258/97 e deve essere integrato nell’accordo.

(5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6) Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.           dopo il punto 97 (Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

“98.   31997 R 0258: Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1), modificato da:

– 32003 R 1829: Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1),

– 32008 R 1332: Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

l’articolo 7 è adattato nel modo seguente:

“Allorché la Commissione adotta decisioni di autorizzazione, gli Stati EFTA adottano decisioni corrispondenti simultaneamente e entro 30 giorni dalla decisione comunitaria. Il Comitato misto SEE viene informato e pubblica periodicamente elenchi di tali decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale.

In caso di disaccordo tra le Parti contraenti in merito all’applicazione di tali disposizioni si applica, mutatis mutandis, la parte VII dell’accordo.”

99.    32001 R 1852: Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17).”

2.           Sotto il titolo “ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO”, dopo il punto 16 (Raccomandazione 2013/647/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

“17.   31997 H 0618: Raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all’immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1).”

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 258/97, (CE) n. 1852/2001 e (CE) n. 1829/2003 e della raccomandazione 97/618/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, […].

                                                                       Per il Comitato misto SEE

                                                                       Il presidente                                                                        […]

                                                                                                                                                                                                                     I segretari                                                                        del Comitato misto SEE                                                                        […]

[1]               GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

[2]               GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17.

[3]               GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1.

[4]               GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

* [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]