52015PC0155

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante attuazione del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra /* COM/2015/0155 final - 2015/0080 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'incorporazione nel diritto dell'Unione europea del meccanismo antielusione previsto dall'accordo di associazione UE-Georgia.

Contesto generale

L'accordo di associazione con la Georgia comprende un "meccanismo antielusione", che prevede la possibilità di ripristinare l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita (NPF) quando le importazioni di determinati prodotti agricoli dalla Georgia superano una determinata soglia in assenza delle debite delucidazioni circa la loro origine esatta.

Per introdurre nella legislazione interna dell'UE lo strumento necessario a rendere possibile l'applicazione del meccanismo antielusione è necessario un regolamento di esecuzione del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta di regolamento di esecuzione deriva direttamente dal testo dell'accordo negoziato con la Georgia. Di conseguenza, non è necessaria una consultazione separata delle parti interessate né una valutazione d'impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

L'allegata proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per l'attuazione del meccanismo antielusione dell'accordo già concluso con la Georgia.

Base giuridica

Articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2015/0080 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante attuazione del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[1],

considerando quanto segue:

(1)       Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e la Georgia.

(2)       Tali negoziati si sono conclusi e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra[2] ("l'accordo") è stato firmato in data 27 giugno 2014 ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1º settembre 2014.

(3)       È necessario stabilire le procedure atte a garantire l'effettiva applicazione del meccanismo antielusione per la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo.

(4)       Si dovrebbe prevedere la possibilità di una sospensione dei dazi doganali preferenziali per un periodo massimo di sei mesi qualora le importazioni di determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati raggiungano il volume d'importazione annuale stabilito.

(5)       Per motivi di trasparenza, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione dell'accordo e sull'applicazione del meccanismo antielusione.

(6)       L'attuazione del meccanismo antielusione per la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie previste dall'accordo richiede condizioni uniformi. Allo scopo di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[3].

(7)       Per l'adozione degli atti di esecuzione, dato che tali atti devono essere attuati rapidamente non appena raggiunta la soglia pertinente per le categorie di prodotti elencati nell'allegato II-C all'accordo e dato che essi sono applicati soltanto per un periodo molto limitato, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(8)       Al fine di evitare un impatto negativo sul mercato dell'Unione derivante da un aumento delle importazioni, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi alla sospensione temporanea delle tariffe preferenziali nel quadro del meccanismo antielusione previsto dall'accordo, sussistano imperativi motivi d'urgenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.           Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative al meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.

2.           Il presente regolamento si applica ai prodotti originari della Georgia.

Articolo 2

Meccanismo antielusione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati

1.           Per le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II-C dell'accordo, soggetti al meccanismo antielusione di cui all'articolo 27 dell'accordo, è fissato un volume medio annuale delle importazioni. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati concernenti il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti che raggiunga il volume indicato nell'allegato II-C dell'accordo a partire dal 1º gennaio di qualsiasi anno e in assenza di delucidazioni della Georgia, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento. La Commissione può decidere o di sospendere temporaneamente il dazio preferenziale applicato ai prodotti interessati oppure di stabilire che tale sospensione non è appropriata.

2.           La sospensione temporanea del dazio preferenziale è applicabile per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il dazio preferenziale. Prima della scadenza di tale periodo di sei mesi e per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati concernenti la sospensione dei dazi preferenziali, la Commissione può adottare un atto di esecuzione immediatamente applicabile conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento al fine di revocare la sospensione temporanea del dazio preferenziale se ritiene che il volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al volume di cui all'allegato II-C dell'accordo deriva da un cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Georgia per il prodotto o i prodotti interessati.

Articolo 3

Relazione

1.           La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione, sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi di cui al titolo IV dell'accordo e al presente regolamento.

2.           La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi con la Georgia.

3.           Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente a presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.

4.           La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 4

Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, essa è assistita dal Comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I, istituito dall'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2014[4]. Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle importazioni dalla Georgia a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]              

[2]               Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4).

[3]               Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[4]               Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150, 20.5.2014, pag. 1).