Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante attuazione del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra /* COM/2015/0155 final - 2015/0080 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'incorporazione
nel diritto dell'Unione europea del meccanismo antielusione previsto
dall'accordo di associazione UE-Georgia. Contesto generale L'accordo di associazione con la Georgia
comprende un "meccanismo antielusione", che prevede la possibilità di
ripristinare l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita
(NPF) quando le importazioni di determinati prodotti agricoli dalla Georgia
superano una determinata soglia in assenza delle debite delucidazioni circa la
loro origine esatta. Per introdurre nella legislazione interna
dell'UE lo strumento necessario a rendere possibile l'applicazione del
meccanismo antielusione è necessario un regolamento di esecuzione del
Parlamento europeo e del Consiglio. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO La presente proposta di regolamento di
esecuzione deriva direttamente dal testo dell'accordo negoziato con la Georgia.
Di conseguenza, non è necessaria una consultazione separata delle parti
interessate né una valutazione d'impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte L'allegata proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per
l'attuazione del meccanismo antielusione dell'accordo già concluso con la
Georgia. Base giuridica Articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. 2015/0080 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante attuazione del meccanismo
antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie
contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia,
dall'altra IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria[1],
considerando quanto segue: (1) Il 10 maggio 2010 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per
la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e la Georgia. (2) Tali negoziati si sono
conclusi e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia,
dall'altra[2]
("l'accordo") è stato firmato in data 27 giugno 2014 ed è
applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1º settembre 2014. (3) È necessario stabilire le
procedure atte a garantire l'effettiva applicazione del meccanismo antielusione
per la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute
nell'accordo. (4) Si dovrebbe prevedere la
possibilità di una sospensione dei dazi doganali preferenziali per un periodo
massimo di sei mesi qualora le importazioni di determinati prodotti agricoli e
prodotti agricoli trasformati raggiungano il volume d'importazione annuale
stabilito. (5) Per motivi di trasparenza, la
Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione annuale sull'attuazione dell'accordo e sull'applicazione del
meccanismo antielusione. (6) L'attuazione del meccanismo
antielusione per la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie previste
dall'accordo richiede condizioni uniformi. Allo scopo di garantire condizioni
uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite
alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere
esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio[3].
(7) Per l'adozione degli atti di
esecuzione, dato che tali atti devono essere attuati rapidamente non appena
raggiunta la soglia pertinente per le categorie di prodotti elencati
nell'allegato II-C all'accordo e dato che essi sono applicati soltanto per un
periodo molto limitato, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. (8) Al fine di evitare un impatto
negativo sul mercato dell'Unione derivante da un aumento delle importazioni, è
opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente
applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi alla sospensione
temporanea delle tariffe preferenziali nel quadro del meccanismo antielusione
previsto dall'accordo, sussistano imperativi motivi d'urgenza, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento
stabilisce disposizioni relative al meccanismo antielusione che prevede la
sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di
associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e
i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra. 2. Il presente regolamento si
applica ai prodotti originari della Georgia. Articolo 2 Meccanismo antielusione per determinati
prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati 1. Per le importazioni dei
prodotti elencati nell'allegato II-C dell'accordo, soggetti al meccanismo
antielusione di cui all'articolo 27 dell'accordo, è fissato un volume
medio annuale delle importazioni. Per imperativi motivi di urgenza debitamente
giustificati concernenti il volume delle importazioni di una o più categorie di
prodotti che raggiunga il volume indicato nell'allegato II-C dell'accordo a
partire dal 1º gennaio di qualsiasi anno e in assenza di delucidazioni della
Georgia, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile
conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del
presente regolamento. La Commissione può decidere o di sospendere
temporaneamente il dazio preferenziale applicato ai prodotti interessati oppure
di stabilire che tale sospensione non è appropriata. 2. La sospensione temporanea del
dazio preferenziale è applicabile per un periodo massimo di sei mesi a
decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il dazio
preferenziale. Prima della scadenza di tale periodo di sei mesi e per
imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati concernenti la
sospensione dei dazi preferenziali, la Commissione può adottare un atto di
esecuzione immediatamente applicabile conformemente alla procedura di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento al fine di
revocare la sospensione temporanea del dazio preferenziale se ritiene che il
volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al
volume di cui all'allegato II-C dell'accordo deriva da un cambiamento del
livello di capacità di produzione ed esportazione della Georgia per il prodotto
o i prodotti interessati. Articolo 3 Relazione 1. La Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione,
sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi di cui al titolo IV dell'accordo e al presente regolamento. 2. La relazione presenta una
sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi con la Georgia. 3. Il Parlamento europeo può,
entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare
quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente a
presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del
presente regolamento. 4. La Commissione rende pubblica
la relazione entro tre mesi dalla presentazione al Parlamento europeo e al
Consiglio. Articolo 4 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita
dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito
dall'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 1308/2013 e, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, essa
è assistita dal Comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli
scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I, istituito
dall'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2014[4]. Essi sono comitati ai
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4. Articolo 5 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica alle importazioni dalla
Georgia a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] [2] Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014,
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia,
dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4). [3] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU
L
55 del 28.2.2011, pag. 13). [4] Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci
ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio
(GU L 150, 20.5.2014, pag. 1).