Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio /* COM/2015/0129 final - 2015/0065 (CNS) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Nel 2003 il Consiglio ha adottato una
direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio percepiti sotto forma di
pagamenti di interessi (di seguito “la direttiva sul risparmio”). Tale
direttiva aveva due obiettivi principali: evitare distorsioni dei movimenti di
capitali e consentire un’imposizione effettiva sui pagamenti di interessi
corrisposti da agenti pagatori stabiliti in uno Stato membro a persone fisiche
residenti in un altro Stato membro. La direttiva sul risparmio facilita
l’imposizione su questo tipo di pagamento di interessi secondo la legislazione
dello Stato membro di residenza della persona che percepisce i redditi da
risparmio in quanto prevede uno scambio automatico di informazioni sui
pagamenti di interessi corrisposti a tali persone. Le disposizioni della
direttiva, entrate in vigore il 1º luglio 2005, sono state estese alla Bulgaria
e alla Romania il 1º gennaio 2007 e alla Croazia il 1º luglio 2013 a
seguito dell’adesione di tali paesi all’Unione europea. La direttiva è frutto delle conclusioni della
presidenza del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2000, in cui gli Stati
membri hanno concordato che, per attuare il principio secondo cui tutti i
cittadini dovrebbero pagare l’imposta dovuta su tutti i loro redditi da
risparmio, lo scambio di informazioni, “sulla più ampia base possibile”, è
l’obiettivo finale dell’UE, conformemente agli sviluppi internazionali. La direttiva adottata nel 2003 copriva i
redditi da risparmio delle persone fisiche derivanti da crediti (redditi da
interessi classici o plusvalenze su titoli di debito) percepiti direttamente
oppure attraverso fondi di investimento o altre entità intermedie non soggette
a tassazione. Essa ha introdotto disposizioni concernenti lo scambio automatico
di informazioni sui redditi da risparmio corrisposti da agenti pagatori
stabiliti in uno Stato membro a persone fisiche residenti in un altro Stato
membro. Tutti gli Stati membri, tranne Belgio, Lussemburgo e Austria, hanno
immediatamente istituito sistemi di comunicazione automatica delle
informazioni. Belgio, Lussemburgo e Austria sono stati autorizzati, per un
periodo transitorio, a prelevare una ritenuta alla fonte anziché comunicare
informazioni; tale ritenuta ammontava al 15% nei primi tre anni successivi
all’entrata in vigore della direttiva (fino al 30 giugno 2008), al 20% per i
tre anni seguenti (fino al 30 giugno 2011) e al 35% successivamente. Le
disposizioni prevedevano che il 75% del gettito di tale ritenuta alla fonte
fosse trasferito allo Stato membro di residenza dell’investitore. Il Belgio ha
deciso di porre fine all’applicazione della ritenuta transitoria alla fonte a
decorrere dal 1º gennaio 2010 e di attuare lo scambio di informazioni
analogamente agli altri Stati membri. Il Lussemburgo ha fatto altrettanto a
partire dal 1º gennaio 2015. Misure equivalenti a quelle della direttiva
sul risparmio sono state applicate, a decorrere dal 1º luglio 2005, in cinque
paesi europei non appartenenti all’UE, tra cui la Svizzera, in relazione ai redditi
da risparmio versati in tali paesi a persone fisiche residenti nell’UE. Misure
identiche a quelle della direttiva sono state applicate, a partire dalla stessa
data, in dieci territori dipendenti o associati degli Stati membri dell’UE
(dodici a seguito della dissoluzione delle Antille olandesi) sulla base di
accordi bilaterali che ciascuna di tali giurisdizioni ha firmato con ciascuno
degli Stati membri. In seguito al cambiamento di status di Saint-Barthélemy, la
Francia si è impegnata a fare in modo che Saint-Barthélemy applichi le
disposizioni attuali e future sia della direttiva sul risparmio che della
direttiva sulla cooperazione amministrativa. A seguito del primo riesame della direttiva
sul risparmio, nel novembre 2008 la Commissione ha proposto una serie di
modifiche intese a colmare le lacune esistenti e a prevenire più efficacemente
l’evasione fiscale. Le modifiche proposte miravano a migliorare la direttiva
rafforzando le misure volte a garantire l’imposizione dei pagamenti di
interessi. È stato pertanto ampliato il campo di applicazione delle
disposizioni sulle strutture intermedie. La proposta estendeva inoltre il campo
di applicazione della direttiva ai redditi provenienti da strumenti equivalenti
agli strumenti di debito, vale a dire i prodotti finanziari innovativi o
determinati prodotti di assicurazione sulla vita. Le modifiche sono state
adottate dal Consiglio con la direttiva 2014/48/UE del 24 marzo 2014[1] (di seguito “la
direttiva che modifica la direttiva sul risparmio”). L’articolo 2 di tale
direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di adottare e pubblicare le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla direttiva entro il 1º gennaio 2016. Gli Stati membri sarebbero
tenuti ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2017. Il Consiglio europeo del 21 marzo 2014 ha
chiesto al Consiglio di procedere all’adozione formale della direttiva che
modifica la direttiva sul risparmio e ha stabilito che lo standard globale in
fase di sviluppo all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE) dovrà costituire il metodo applicato dall’Unione europea per lo scambio
automatico di informazioni all’interno delle sue frontiere. In tale contesto il
Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad assicurare che, con l’adozione di
un testo modificato della direttiva sulla cooperazione amministrativa entro il
2014, la normativa UE sia completamente allineata al nuovo standard globale. Il 12 giugno 2013 la Commissione aveva infatti
presentato una proposta di modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale. L’obiettivo principale della
proposta era fornire agli Stati membri una base giuridica adeguata a livello di
Unione per l’attuazione dello standard globale sullo scambio automatico di
informazioni (di seguito “lo standard globale”) in fase di sviluppo all’OCSE.
Il campo di applicazione della direttiva modificativa proposta è molto ampio,
in quanto copre tutti i tipi di prodotti finanziari (con determinate esenzioni)
detenuti direttamente o indirettamente da persone fisiche o da entità “non
pubbliche”. La direttiva modificativa è stata adottata il 9 dicembre 2014 –
direttiva 2014/107/UE del Consiglio[2]
(di seguito “la direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa”).
L’articolo 2 di tale direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di adottare e
pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2015. Gli
Stati membri sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni a decorrere dal
1º gennaio 2016 e ad avviare lo scambio di informazioni entro settembre 2017. A
motivo di differenze strutturali, l’Austria beneficia di una deroga a norma
dell’articolo 2, paragrafo 2, che la autorizza a prorogare al massimo
di un anno, rispetto agli altri Stati membri, la data di inizio
dell’applicazione della direttiva. Al momento dell’adozione della direttiva
l’Austria ha annunciato l’intenzione di non fare pieno uso della deroga,
precisando che avrebbe dato inizio allo scambio di informazioni entro settembre
2017 per un numero limitato di conti (unicamente i nuovi conti aperti nel
periodo dal 1º ottobre 2016 al 31 dicembre 2016) e che si sarebbe avvalsa
della deroga per gli altri conti. L’ultimo comma del nuovo articolo 8,
paragrafo 3 bis, introdotto dalla direttiva modificativa sulla
cooperazione amministrativa stabilisce chiaramente che le disposizioni
contenute in detto paragrafo (il paragrafo 3 bis) prevalgono sulla
direttiva riveduta sul risparmio. Poiché esiste una sovrapposizione
significativa tra le due direttive, la direttiva riveduta sul risparmio
continuerebbe ad applicarsi soltanto in un numero limitato di casi. Ciò è essenzialmente riconducibile a tre
motivi. In primo luogo, la direttiva modificativa sulla cooperazione
amministrativa impone obblighi di informativa alle istituzioni finanziarie che
sono entità quali definite nella direttiva stessa. Pertanto, a differenza della
direttiva sul risparmio, essa non stabilisce obblighi di informativa per le
persone fisiche (quali gli intermediari) che possono erogare redditi
finanziari. In secondo luogo, la direttiva modificativa sulla cooperazione
amministrativa prevede una serie di esenzioni per determinati fondi pensionistici,
emittenti di carte di credito, conti regolamentati che beneficiano di
agevolazioni fiscali e istituzioni finanziarie e prodotti analoghi che
presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale.
In terzo luogo, l’approccio dell’agente pagatore all’atto del ricevimento di
cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul risparmio copre
anche gli interessi versati da una giurisdizione non partecipante per il
tramite di un agente pagatore all’atto del ricevimento di uno Stato membro.
Inoltre, l’approccio della trasparenza di cui all’articolo 2,
paragrafo 3, e l’approccio rafforzato dell’agente pagatore all’atto del
ricevimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva
riveduta sul risparmio coprono anche i redditi pagati per il tramite di entità
non finanziarie “attive”, purché esse siano esenti da imposta. I casi residui
sono il risultato di lievi differenze tra gli approcci adottati dalla direttiva
sul risparmio e dalla direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa
nonché di esenzioni specifiche previste dalle due direttive. Il fatto che essi
rientrino o no nella legislazione unionale in questione non ha effetti
significativi nel contesto del campo di applicazione generale della direttiva
modificativa sulla cooperazione amministrativa. L’applicazione a livello
internazionale dello standard globale e il rigoroso controllo esercitato in tal
senso dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni
consentiranno di ridurre al minimo i rischi connessi a tali casi residui. Il vantaggio di mantenere entrambi gli
strumenti giuridici operanti in parallelo sarebbe pertanto trascurabile.
Sebbene l’esclusione prevista dal nuovo articolo 8, paragrafo 3 bis,
introdotto dalla direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa
avrebbe permesso di evitare nella maggior parte dei casi la comunicazione di
informazioni nell’ambito della direttiva sul risparmio, la coesistenza di due
strumenti giuridici con un campo di applicazione sostanzialmente simile non
risponde ai principi di una migliore regolamentazione e della chiarezza e
certezza del diritto. Inoltre, mantenere entrambi i sistemi giuridici operanti
in parallelo significherebbe disporre di due serie simili, ma non pienamente
allineate, di norme in materia di due diligence della clientela,
procedure e sistemi di comunicazione, sia per le comunicazioni delle
istituzioni finanziarie alle autorità competenti che per lo scambio di
informazioni tra le autorità competenti. Il costo che ne deriverebbe sarebbe di
gran lunga superiore al vantaggio offerto dalla copertura supplementare fornita
dalla direttiva sul risparmio. Al fine di garantire che allo scambio
automatico di informazioni all’interno dell’UE si applichi un unico standard e
di evitare l’applicazione parallela di due standard in determinate situazioni,
è opportuno abrogare la direttiva sul risparmio. Per evitare lacune nella comunicazione,
l’abrogazione della direttiva sul risparmio deve essere ben coordinata con il
calendario di applicazione della direttiva modificativa sulla cooperazione
amministrativa, tenendo conto in particolare della proroga concessa
all’Austria. Poiché l’obiettivo della presente proposta di
direttiva, segnatamente l’abrogazione della direttiva sul risparmio con le eccezioni
temporanee necessarie per tutelare i diritti acquisiti e per tenere conto della
deroga concessa all’Austria a norma della direttiva modificativa sulla
cooperazione amministrativa, non può essere conseguito in misura sufficiente
dagli Stati membri e può dunque, a motivo dell’uniformità e dell’efficacia
necessarie, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea. La presente proposta di direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio
di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Le conclusioni del Consiglio europeo del 21
marzo 2014 e la dichiarazione del Consiglio Affari economici e finanziari del 9
dicembre 2014 dimostrano una chiara preferenza degli Stati membri a disporre di
un unico standard per lo scambio automatico di informazioni sui redditi
finanziari. Tale standard è stato nel frattempo pienamente attuato mediante la
direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa. Nelle riunioni del gruppo di esperti della
Commissione sulla tassazione dei redditi da risparmio gli esperti hanno
sottolineato l’importanza di disporre di un sistema che consenta la
comunicazione automatica delle informazioni ai fini dell’imposizione diretta.
Gli esperti hanno spiegato che le parti da essi rappresentate (istituzioni
finanziarie dell’UE e intermediari) desideravano evitare la duplicazione dei
sistemi di comunicazione. Il gruppo di esperti ha inoltre riferito che il
settore stava già introducendo nuovi sistemi informatici o adeguando quelli
esistenti in vista delle comunicazioni da effettuare a norma della legge statunitense
sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance
Act – FATCA) e ha sottolineato la necessità di allineare la futura
legislazione unionale sullo scambio automatico di informazioni relative ai
conti finanziari allo standard globale dell’OCSE sullo scambio automatico di
informazioni (che a sua volta è basato sui principi di due diligence
della clientela definiti nella FATCA) al fine di ridurre gli oneri
amministrativi e di conformità. Come è già stato precisato, l’abrogazione della
direttiva sul risparmio non inciderà o inciderà in misura del tutto
trascurabile sull’efficacia dello scambio automatico di informazioni a norma
della direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa e costituisce
sostanzialmente una misura volta a garantire una migliore regolamentazione.
Pertanto non è stata elaborata una valutazione d’impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA L’articolo 1 abroga la direttiva e
coordina l’abrogazione con l’applicazione della direttiva modificativa sulla
cooperazione amministrativa da parte degli Stati membri. L’articolo 1, paragrafo 1,
lettere a) e b), comprende i principali obblighi in materia di
comunicazione e scambio di informazioni di cui all’articolo 4,
paragrafo 2, e, rispettivamente, all’articolo 8 e all’articolo 9
della direttiva sul risparmio. L’articolo 1, paragrafo 1,
lettera a), prevede l’obbligo, per gli operatori economici e gli Stati
membri in cui questi sono stabiliti, di comunicare e scambiare le informazioni
raccolte per il 2015. Tali informazioni si riferiscono agli agenti pagatori
all’atto del ricevimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della
direttiva sul risparmio stabiliti in altri Stati membri e devono essere
comunicate entro lo stesso termine di cui all’articolo 9, vale a dire “entro
i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale”. Tale termine corrisponde
al 30 giugno 2016 per la maggior parte degli Stati membri e al 5 ottobre 2016
per il Regno Unito. Il periodo di applicazione è stato pertanto prorogato per
ricomprendere anche il termine fissato per il Regno Unito. Il calendario viene
lasciato aperto per eventuali aggiornamenti e correzioni successivamente a tale
data. L’articolo 1, paragrafo 1,
lettera b), prevede l’obbligo, per gli operatori economici e gli agenti
pagatori, nonché per gli Stati membri in cui questi sono stabiliti, di
comunicare e scambiare le informazioni raccolte per il 2015, come disposto
all’articolo 9, “entro i sei mesi successivi al termine dell’anno
fiscale”. Tale termine corrisponde al 30 giugno 2016 per la maggior parte degli
Stati membri e al 5 ottobre 2016 per il Regno Unito. Il periodo di applicazione
è stato pertanto prorogato al 5 ottobre 2016 per ricomprendere anche il termine
fissato per il Regno Unito. Il calendario viene lasciato aperto per eventuali
complementi di informazione e correzioni necessari successivamente a tale data. L’articolo 1, paragrafo 2, contiene
disposizioni specifiche che dovranno essere attuate dall’Austria. L’Austria applicherà la direttiva modificativa
sulla cooperazione amministrativa con un anno di ritardo nella maggior parte
dei casi. Tuttavia, al momento dell’adozione della direttiva, il 9 dicembre
2014, l’Austria si è impegnata a procedere allo scambio di informazioni sin dal
2017 per un numero limitato di conti (unicamente i nuovi conti aperti nel
periodo dal 1º ottobre 2016 al 31 dicembre 2016), specificando che avrebbe
continuato ad avvalersi della deroga negli altri casi. Pertanto, in linea
generale l’Austria dovrà continuare ad applicare la direttiva sul risparmio per
un anno supplementare, tranne per un numero limitato di conti che formeranno
oggetto di comunicazione nel 2017 a norma della direttiva sulla cooperazione
amministrativa. A differenza del Lussemburgo, l’Austria non ha manifestato
l’intenzione di applicare lo scambio automatico di informazioni nel quadro
della direttiva sul risparmio prima della fine del periodo transitorio di cui
all’articolo 10 della direttiva stessa, né si prevede che le condizioni
per la conclusione di tale periodo transitorio saranno soddisfatte entro la
data di applicazione della direttiva modificativa sulla cooperazione
amministrativa da parte dell’Austria. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 1, paragrafo 2, si presume quindi che l’Austria continuerà
ad applicare il meccanismo transitorio della ritenuta alla fonte di cui alla
direttiva sul risparmio nel corso del 2016, tranne per un numero limitato di
conti per i quali tale paese comunicherà informazioni nel 2017 a norma della
direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa. L’articolo 1, paragrafo 2,
lettera a), contiene pertanto un riferimento agli obblighi dell’Austria e
alle obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori stabiliti in tale paese di
trasferire la ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi applicata nel
2016, in conformità dell’articolo 12 della direttiva sul risparmio. L’Austria dovrà inoltre soddisfare i propri
obblighi con riguardo alla comunicazione di informazioni da parte dei suoi
operatori economici a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, ultimo
comma, della direttiva sul risparmio nei casi in cui l’entità che riceve un
pagamento di interessi da parte di tali operatori economici e di cui
all’articolo 11, paragrafo 5, della stessa direttiva abbia
formalmente accettato che la sua denominazione, il suo indirizzo e l’importo
totale degli interessi che le sono pagati o attribuiti siano comunicati a norma
dell’articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva. La
disposizione a tal fine pertinente è contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), della presente proposta. Inoltre, qualora l’Austria opti per la
procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva sul risparmio, dovranno essere altresì rispettati gli obblighi
dell’Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori stabiliti in
tale paese di cui al capo II della direttiva sul risparmio. La disposizione a
tal fine pertinente è contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2,
lettera c), della presente proposta. Tutti gli obblighi di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, dovranno essere soddisfatti entro i sei mesi successivi al
termine dell’anno fiscale in Austria, vale a dire entro il 30 giugno 2017. Per il numero limitato di conti che saranno
soggetti agli obblighi di due diligence della clientela a partire dal 1º
ottobre 2016 e che formeranno oggetto di comunicazione nel 2017 a norma della
direttiva sulla cooperazione amministrativa quale modificata, l’articolo 1,
paragrafo 3, introduce un’eccezione alla proroga dell’applicazione della
direttiva sul risparmio. I 27 Stati membri che applicheranno la
direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa a partire dal 1º
gennaio 2016 dovranno continuare a concedere ai beneficiari effettivi residenti
nel loro territorio il certificato di cui all’articolo 13, paragrafo 2,
della direttiva sul risparmio. Poiché l’ultima data di applicazione di tale
certificato corrisponde all’ultima data di applicazione, da parte dell’Austria,
della ritenuta alla fonte a norma della direttiva sul risparmio, tale data è
fissata all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della presente
proposta al 31 dicembre 2016. Poiché il Lussemburgo applicherà la direttiva sul
risparmio senza prelevare la ritenuta alla fonte a partire dal 1º gennaio 2015,
l’Austria è l’unico Stato membro che applicherà tale ritenuta a norma della
direttiva sul risparmio nel 2015 e 2016. Anche le norme intese a eliminare i casi di
doppia imposizione che potrebbero derivare dall’applicazione del meccanismo
transitorio di ritenuta alla fonte ai sensi della direttiva sul risparmio
dovrebbero essere prorogate oltre la data di applicazione della direttiva
modificativa sulla cooperazione amministrativa. Fatte salve le norme nazionali
vigenti nello Stato membro che deve accordare il credito o il rimborso ai sensi
dell’articolo 14 della direttiva sul risparmio, è possibile che
l’applicazione di tale disposizione debba essere prorogata ben oltre l’ultima
data in cui sarà applicata la ritenuta alla fonte, vale a dire il
31 dicembre 2016 nel caso della ritenuta alla fonte applicata in Austria
(cfr. l’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della presente
proposta). Si tratta di una misura transitoria intesa a tutelare i diritti
acquisiti dei beneficiari effettivi a norma dell’articolo 14 della
direttiva sul risparmio in relazione al loro Stato membro di residenza. L’articolo 2 dispone che la direttiva entri in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri
sono destinatari della direttiva. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide sul bilancio. 2015/0065 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che abroga la direttiva 2003/48/CE del
Consiglio IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 115, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1) Sulla base del consenso
raggiunto al Consiglio europeo del 20 giugno 2000 circa la necessità di uno
scambio di informazioni a fini fiscali quanto più ampio possibile, dal 1º
luglio 2005 gli Stati membri applicano la direttiva 2003/48/CE del Consiglio[3] allo scopo di garantire
che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in
uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in
un altro Stato membro siano soggetti a un’imposizione effettiva secondo la
legislazione nazionale di quest’ultimo Stato membro e di eliminare in tal modo
le distorsioni dei movimenti di capitali fra Stati membri che sono
incompatibili con il mercato interno. (2) La dimensione globale delle
sfide poste dalla frode e dall’evasione fiscale transfrontaliere costituisce
una delle preoccupazioni principali nell’Unione e nel mondo. I redditi non
dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali
nazionali. Il 22 maggio 2013 il Consiglio europeo ha accolto con favore gli
sforzi compiuti in sede di G8, G 20 e Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) per elaborare uno standard globale. (3) La direttiva 2011/16/UE[4] prevede lo scambio
automatico obbligatorio di determinate informazioni tra gli Stati membri e una
graduale estensione del suo campo d’applicazione a nuove categorie di reddito e
di capitale, ai fini della lotta contro la frode e l’evasione fiscale transfrontaliere.
(4) Il 9 dicembre 2014, il
Consiglio ha adottato la direttiva 2014/107/UE recante modifica della direttiva
2011/16/UE[5],
che estende lo scambio automatico di informazioni a un’ampia gamma di redditi
secondo lo standard globale pubblicato dal Consiglio dell’OCSE nel luglio 2014
e garantisce un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l’Unione allo
scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari nel mercato
interno. (5) La direttiva 2014/107/UE, il
cui campo di applicazione è generalmente più ampio di quello della direttiva
2003/48/CE, dispone che, in caso di sovrapposizione, prevale la direttiva
2014/107/UE. In alcuni casi continuerebbe invece ad applicarsi unicamente la
direttiva 2003/48/CE. Tali casi residui sono il risultato di lievi differenze
di approccio tra le due direttive e di varie esenzioni specifiche. Nei pochi
casi in cui il campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE esula da quello
della direttiva 2014/107/UE continuerebbero ad applicarsi le pertinenti disposizioni
della direttiva 2003/48/CE e coesisterebbero pertanto due standard di
comunicazione all’interno dell’Unione. I modesti vantaggi che comporterebbe il
fatto di mantenere tale duplice standard non sarebbero commisurati ai costi che
ne deriverebbero. (6) Il 21 marzo 2014 il Consiglio
europeo ha invitato il Consiglio ad assicurare la piena conformità della
pertinente legislazione dell’Unione al nuovo standard globale unico per lo
scambio automatico di informazioni elaborato dall’OCSE. Inoltre, all’atto dell’adozione
della direttiva 2014/107/UE, il Consiglio ha invitato la Commissione a
presentare una proposta di abrogazione della direttiva 2003/48/CE e a
coordinare l’abrogazione di detta direttiva con la data di applicazione di cui
all’articolo 2 della direttiva 2014/107/UE, tenendo in debito conto la
deroga da essa istituita per l’Austria. Pertanto, la direttiva 2003/48/CE
dovrebbe continuare ad applicarsi in Austria per un ulteriore periodo di un
anno. Alla luce della posizione adottata dal Consiglio, sarebbe necessario
abrogare la direttiva 2003/48/CE per evitare doppi obblighi di informativa e
ridurre i costi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori
economici. (7) A norma dell’articolo 2
della direttiva 2014/48/UE che modifica la direttiva 2003/48/CE[6], gli Stati membri
sarebbero tenuti ad adottare e a pubblicare le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva
entro il 1º gennaio 2016. Essi sarebbero tenuti ad applicare tali disposizioni
a decorrere dal 1º gennaio 2017. Con l’abrogazione della
direttiva 2003/48/CE, la direttiva 2014/48/UE non dovrebbe più essere
attuata. (8) Al fine di garantire la
prosecuzione senza soluzione di continuità della comunicazione automatica delle
informazioni relative ai conti finanziari, l’abrogazione della direttiva
2003/48/CE dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della data di
applicazione fissata all’articolo 2 della direttiva 2014/107/UE. (9) Nonostante l’abrogazione
della direttiva 2003/48/CE, è opportuno che le informazioni raccolte da agenti
pagatori, da operatori economici e dagli Stati membri fino alla data di
abrogazione siano trattate e trasferite come previsto inizialmente e che gli
obblighi sorti anteriormente a tale data siano soddisfatti. (10) In relazione alla ritenuta
alla fonte applicata nel periodo transitorio di cui all’articolo 10 della
direttiva 2003/48/CE, al fine di tutelare i diritti acquisiti dei beneficiari
effettivi è opportuno che gli Stati membri continuino ad accordare crediti o
rimborsi come previsto inizialmente e a rilasciare su richiesta certificati che
consentano ai beneficiari effettivi di garantire che non venga applicata la
ritenuta alla fonte. (11) È opportuno tenere conto del
fatto che, a causa di differenze strutturali, all’Austria è stata concessa una
deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della
direttiva 2014/107/UE che prevede una proroga massima di un anno. Al
momento dell’adozione della direttiva l’Austria ha annunciato l’intenzione di
non fare pieno uso della deroga, precisando che avrebbe dato inizio allo
scambio di informazioni entro settembre 2017 per un numero limitato di conti e
che si sarebbe avvalsa della deroga negli altri casi. È quindi opportuno
istituire disposizioni specifiche intese a garantire che l’Austria e gli agenti
pagatori e gli operatori economici stabiliti in tale paese continuino ad
applicare le disposizioni della direttiva 2003/48/CE durante il periodo di
deroga, eccetto per i conti cui si applica la direttiva 2014/107/UE recante
modifica della direttiva 2011/16/UE. (12) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso il diritto alla
protezione dei dati personali, e nessuna delle sue disposizioni limita o
sopprime tali diritti. (13) Poiché l’obiettivo della
presente direttiva, segnatamente l’abrogazione della direttiva 2003/48/CE
con le eccezioni temporanee necessarie per tutelare i diritti acquisiti e per
tenere conto della deroga concessa all’Austria a norma della
direttiva 2014/107/UE, non può essere conseguito in misura sufficiente
dagli Stati membri e può dunque, a motivo dell’uniformità e dell’efficacia
necessarie, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo. (14) È quindi opportuno abrogare la
direttiva 2003/48/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La direttiva 2003/48/CE è
abrogata con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2016. Tuttavia, i
seguenti obblighi a norma della direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla
direttiva 2006/98/CE[7],
continuano ad applicarsi: a) gli obblighi
degli Stati membri e degli operatori economici in essi stabiliti, di cui
all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva
2003/48/CE, continuano ad applicarsi fino al 5 ottobre 2016, o fino a quando
non siano stati adempiuti; b) gli obblighi
degli agenti pagatori, di cui all’articolo 8, e gli obblighi degli Stati
membri degli agenti pagatori, di cui all’articolo 9, continuano ad
applicarsi fino al 5 ottobre 2016, o fino a quando non siano stati adempiuti; c) gli obblighi
degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi, di cui
all’articolo 13, paragrafo 2, continuano ad applicarsi fino al 31
dicembre 2016; d) gli obblighi
degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi, di cui
all’articolo 14, con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016
e negli anni precedenti, continuano ad applicarsi fino a quando non siano stati
adempiuti. 2. In deroga al paragrafo 1 del
presente articolo, la direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva
2006/98/CE, continua ad applicarsi in tutti i suoi elementi in relazione
all’Austria fino al 31 dicembre 2016, tranne per quanto riguarda: a) gli obblighi
dell’Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori e degli
operatori economici stabiliti in tale paese, di cui all’articolo 12, che
continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017, o fino a quando non siano
stati adempiuti; b) gli obblighi
dell’Austria e degli operatori economici stabiliti in tale paese, di cui
all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, che continuano ad
applicarsi fino al 30 giugno 2017, o fino a quando non siano stati
adempiuti; c) gli obblighi
dell’Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori stabiliti in
tale paese, derivanti direttamente o indirettamente dalle procedure di cui
all’articolo 13, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017, o
fino a quando non siano stati adempiuti. 3. In deroga al paragrafo 2 del
presente articolo, la direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva
2006/98/CE, non si applica successivamente al 1º ottobre 2016 ai pagamenti di
interessi in relazione ai conti per i quali siano stati soddisfatti gli obblighi
di comunicazione e due diligence di cui agli allegati I e II della
direttiva 2011/16/UE e per i quali l’Austria abbia comunicato, mediante scambio
automatico, le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3 bis,
della direttiva 2011/16/UE entro il termine di cui all’articolo 8,
paragrafo 6, lettera b), della stessa. Articolo 2 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Direttiva 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014,
che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 111 del 15.4.2014, pag.
50). [2] Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre
2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359
del 16.12.2014, pag. 1). [3] Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,
in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38). [4] Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio
2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1). [5] Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre
2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359
del 16.12.2014, pag. 1). [6] Direttiva 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014,
che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 111 del 15.4.2014, pag.
50). [7] Direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre
2006, che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo
dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag.
129).