Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti /* COM/2015/0103 final - 2015/0062 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO POLITICO E
GIURIDICO Il regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio[1]
elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e
i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si
applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito.
Il regolamento
(UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] ha modificato il
regolamento (CE) n. 539/2001 spostando 19 paesi nell'allegato II, che
contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del
visto. Tali paesi sono: Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall,
Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa,
Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi
uniti e Vanuatu. La menzione di ciascuno di questi paesi nell'allegato II è
corredata da una nota a piè di pagina secondo cui "[l]e esenzioni dall'obbligo
del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione
europea". Il regolamento
(UE) n. 509/2014 è stato adottato il 20 maggio 2014 ed è entrato in vigore il
9 giugno 2014. Nel luglio 2014 la Commissione ha presentato una
raccomandazione al Consiglio affinché la autorizzasse ad avviare negoziati su
accordi di esenzione dall'obbligo del visto con ciascuno dei seguenti 17 paesi:
Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa
Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga,
Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu[3]. Il
9 ottobre 2014 il Consiglio ha impartito alla Commissione le direttive
di negoziato. Ai sensi del
considerando 5 del regolamento (UE) n. 509/2014 e della dichiarazione comune
formulata al momento dell'adozione, la Colombia e il Perù sono soggetti a una
procedura specifica che richiede un'ulteriore valutazione del rispetto dei
criteri pertinenti prima che la Commissione possa presentare al Consiglio
raccomandazioni in vista di decisioni che autorizzino l'avvio di negoziati su
accordi di esenzione dall'obbligo del visto con questi paesi. Pertanto, la
Colombia e il Perù non sono stati inclusi nella richiamata raccomandazione al
Consiglio. I negoziati
sull'accordo di esenzione dall'obbligo del visto con gli Emirati arabi uniti
sono stati avviati il 5 novembre 2014 a Bruxelles. In occasione di quella
riunione è stato possibile rivedere l'intero progetto di testo e giungere a un
accordo su tutte le sue parti. Dopo una serie di ulteriori scambi informali, il
20 novembre 2014 i capi negoziatori hanno siglato l'accordo. Gli Stati membri ne sono stati informati nel
corso della riunione del gruppo "Visti" del Consiglio del 21 novembre
2014. Per quanto riguarda l'Unione, la base
giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con
l'articolo 218 del medesimo. […] ha firmato
l'accordo il […] a nome dell'Unione. Conformemente all'articolo 218, paragrafo
6, lettera a), del TFUE, il Parlamento europeo ne ha approvato la conclusione
in data [...]. 2. ESITO DEI NEGOZIATI La Commissione
ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di
negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di esenzione dal visto sia
accettabile per l'Unione. Il contenuto
finale dell'accordo può riassumersi come segue. Obiettivo L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per
i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini degli Emirati arabi uniti che
si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni
su un periodo di 180 giorni. Onde garantire parità di trattamento a tutti i
cittadini dell'UE, l'accordo dispone che gli Emirati arabi uniti possono
sospendere o denunciare l'accordo stesso solo nei confronti di tutti gli Stati
membri dell'Unione europea e che la sospensione o la denuncia dell'accordo da
parte dell'Unione riguarda tutti i suoi Stati membri. La situazione
specifica del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel preambolo. Campo d'applicazione L'esenzione dal visto riguarda tutte le
categorie di persone (titolari di passaporti ordinari, diplomatici, di
servizio, ufficiali o speciali) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad
eccezione dei soggiorni finalizzati allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per quest'ultima categoria di persone, i singoli Stati membri e gli Emirati
arabi uniti sono liberi di imporre l'obbligo del visto ai cittadini della
controparte in conformità del diritto dell'Unione o del diritto nazionale
applicabile. Onde garantire un'applicazione armonizzata, l'accordo reca in
allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione della categoria di
persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività
retribuita. Durata del soggiorno L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per
i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini degli Emirati arabi uniti che
si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni
su un periodo di 180 giorni. L'accordo reca in allegato una dichiarazione
comune sull'interpretazione di questo periodo di 90 giorni. L'accordo tiene conto della situazione degli
Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen.
Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere
interne, l'esenzione dal visto conferisce ai cittadini degli Emirati arabi
uniti il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati
membri (Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) per un periodo di 90 giorni su un
periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l'intero
spazio Schengen. Applicazione territoriale L'accordo contempla alcune disposizioni in
materia di applicazione territoriale: nel caso della Francia e dei Paesi Bassi,
il soggiorno dei cittadini degli Emirati arabi uniti in esenzione dal visto è
limitato al territorio europeo di tali paesi. Dichiarazioni L'accordo reca in
allegato altre dichiarazioni comuni: - una
dichiarazione comune sulla piena divulgazione delle informazioni sul contenuto
e sulle conseguenze dell'accordo di esenzione dal visto e relative questioni,
quali le condizioni di ingresso; - una
dichiarazione comune sull'associazione della Norvegia, dell'Islanda, della
Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen. 3. CONCLUSIONI In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che il Consiglio approvi, previa approvazione del
Parlamento europeo, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve
durata tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti. 2015/0062 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli
Emirati arabi uniti Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato,
a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di
breve durata (in appresso, "l'accordo") con gli Emirati arabi uniti. (2) L'accordo è stato firmato, a
nome dell'Unione europea, il [...] 2015 ed è stato applicato a titolo
provvisorio a decorrere da tale data, con riserva della sua conclusione in una
data successiva, conformemente alla decisione [...]/[...]/UE del Consiglio del
[...]. (3) È opportuno approvare
l'accordo. (4) L'accordo istituisce il
comitato misto di gestione dell'accordo che adotta il proprio regolamento
interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della
posizione dell'Unione a riguardo. (5) A norma del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato
nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'accordo
non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda, DECIDE: Articolo 1 È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli
Emirati arabi uniti. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla
notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo[4]. Articolo 3 La Commissione, assistita da esperti degli
Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato misto di esperti istituito ai
sensi dell'articolo 6 dell'accordo. Articolo 4 La Commissione, previa consultazione di un
comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione dell'Unione in
sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del
regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell'articolo 6,
paragrafo 4, dell'accordo. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo
2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81
del 21.3.2001, pag. 1). [2] Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001
del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere
in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149
del 20.5.2014, pag. 67). [3] COM(2014) 467 del 17.7.2014. [4] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal Segretariato
generale del Consiglio. ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione
europea e gli Emirati arabi uniti ACCORDO di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
tra l’Unione europea e gli Emirati arabi uniti L’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata
“l’Unione”, e GLI EMIRATI ARABI UNITI, in appresso congiuntamente denominati “le
parti contraenti”, DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia
che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini
condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica
il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi
terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo, disponendo fra l’altro l’iscrizione di
19 paesi terzi, tra cui gli Emirati arabi uniti, nell’elenco dei paesi terzi i
cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata
negli Stati membri dell’Unione europea, CONSIDERATO che l’articolo 1 del regolamento
(UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni
dall’obbligo del visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in
vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con l’Unione
europea, DESIDEROSE di tutelare il principio della
parità di trattamento per tutti i cittadini dell’Unione europea, CONSIDERANDO che il presente accordo non si
applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo
svolgimento di un’attività retribuita e che pertanto a questa categoria di
persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell’Unione o di diritto
nazionale degli Stati membri e degli Emirati arabi uniti per quanto riguarda
l’obbligo del visto, l’esenzione dal visto e l’accesso all’occupazione, TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione
del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito
dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del
presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo
1 Obiettivo Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal
visto per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini degli Emirati arabi
uniti che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di
90 giorni su un periodo di 180 giorni. Articolo 2 Definizioni Ai fini del
presente accordo, valgono le seguenti definizioni: a) “Stato membro”: qualsiasi Stato membro
dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda; b) “cittadino dell’Unione europea”: qualsiasi
cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a); c) “cittadino degli Emirati arabi uniti”:
chiunque possieda la cittadinanza degli Emirati arabi uniti; d) “spazio Schengen”: lo spazio senza
frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti
alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen. Articolo
3 Campo
di applicazione 1. I cittadini dell’Unione europea
titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o
speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e
soggiornare nel territorio degli Emirati arabi uniti senza essere in possesso
di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo
1. I cittadini degli Emirati arabi uniti titolari
di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in
corso di validità rilasciato dagli Emirati arabi uniti possono recarsi e
soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto
per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle
persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività
retribuita. Per la suddetta categoria di persone, ciascuno
Stato membro può decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai
cittadini degli Emirati arabi uniti o di revocarlo conformemente all’articolo
4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio. Per la suddetta categoria di persone, gli
Emirati arabi uniti possono optare per l’obbligo del visto o per l’esenzione
dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al
proprio ordinamento interno. 3. L’esenzione dal visto di cui al
presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che
stabiliscono le condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli
Stati membri e gli Emirati arabi uniti si riservano il diritto di rifiutare
l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora
almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta. 4. L’esenzione dal visto si applica
indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere
delle parti contraenti. 5. Alle questioni che esulano dal
presente accordo si applicano il diritto dell’Unione, il diritto nazionale
degli Stati membri o il diritto nazionale degli Emirati arabi uniti. Articolo
4 Durata
del soggiorno 1. I cittadini dell’Unione europea
possono soggiornare nel territorio degli Emirati arabi uniti per un periodo
massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. 2. I cittadini degli Emirati arabi
uniti possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano
integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un
periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata
del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente
l’acquis di Schengen. I cittadini degli Emirati arabi uniti possono
soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora
integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su
un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno
calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente
l’acquis di Schengen. 3. Il presente accordo non pregiudica la
possibilità per gli Emirati arabi uniti e per gli Stati membri di estendere
oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o
dell’Unione. Articolo
5 Applicazione
territoriale 1. Per quanto riguarda la Repubblica
francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al
territorio europeo della Repubblica francese. 2. Per quanto riguarda il Regno dei
Paesi Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente
al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi. Articolo
6 Comitato
misto di gestione dell’accordo 1. Le parti contraenti istituiscono un
comitato misto di esperti (in appresso, “il comitato”), composto di
rappresentanti dell’Unione europea e degli Emirati arabi uniti. L’Unione è rappresentata
dalla Commissione europea. 2. Il comitato svolge i seguenti
compiti: a) controlla l’applicazione del presente
accordo; b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente
accordo; c) dirime eventuali controversie attinenti
all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo, d) svolge qualunque altro compito stabilito di
comune accordo dalle parti contraenti. 3. Il comitato si riunisce
ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti. 4. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno. Articolo
7 Rapporto
tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in
vigore tra gli Stati membri e gli Emirati arabi uniti Le disposizioni di cui al presente accordo
prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i
singoli Stati membri e gli Emirati arabi uniti, nella misura in cui tali
accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo. Articolo 8 Disposizioni finali 1. Il presente accordo è ratificato o
approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure
interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla
data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto
espletamento delle suddette procedure. 2. Il presente accordo è concluso per
un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo
5. 3. Il presente accordo può essere
modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano
in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l’avvenuto
espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine. 4. Ciascuna parte contraente può
sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi
di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica,
immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una
delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al
più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i
motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne
informa immediatamente la controparte. 5. Ciascuna parte contraente può
denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte.
L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica. 6. Gli Emirati arabi uniti possono
sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli
Stati membri nel loro insieme. 7. L’Unione europea può sospendere o
denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel
loro insieme. Fatto a Bruxelles, il in duplice esemplare nelle lingue bulgara,
ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana,
lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca,
slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente
ugualmente fede. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA,
ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN Le parti contraenti prendono atto degli
stretti legami che uniscono l’Unione europea alla Norvegia, all’Islanda, alla
Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18
maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Di conseguenza è auspicabile che le autorità
della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e
le autorità degli Emirati arabi uniti, dall’altro, concludano quanto prima
accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a
condizioni analoghe a quelle del presente accordo. DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE
DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI
UN’ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2,
DELL’ACCORDO Desiderose di garantire un’interpretazione
comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la
categoria di persone che svolgono un’attività remunerata comprende coloro che
si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un’occupazione a
scopo di lucro/ un’attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori
di servizi. La suddetta categoria non comprende: - uomini d’affari, ovvero persone che
effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un
contratto di impiego nel territorio della controparte), - sportivi e artisti che svolgono un’attività
episodica, - giornalisti inviati da un organo di
informazione del proprio paese di residenza, - stagisti nell’ambito di un gruppo di
aziende. In forza delle prerogative riconosciute
dall’articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l’attuazione
della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre
modifiche alla medesima sulla base dell’esperienza maturata dalle parti
contraenti. DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DEL
PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL’ARTICOLO 4
DELL’ACCORDO Le parti contraenti convengono che per
“periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni” di cui
all’articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero
diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi 90 giorni su un periodo
di 180 giorni. Questo concetto implica l’applicazione di un
periodo di riferimento “mobile” di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si
guarda indietro all’ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il
requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra
l’altro, che un’assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un
nuovo soggiorno fino a 90 giorni. DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI
FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L’ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO Riconoscendo l’importanza che riveste la
trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini degli Emirati
arabi uniti, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione
delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente
accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di
ingresso.