Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada /* COM/2015/093 final - 2015/0045 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO POLITICO E
GIURIDICO Il regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio[1]
elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e
i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si
applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito.
Il regolamento
(UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] ha modificato il
regolamento (CE) n. 539/2001 spostando 19 paesi nell'allegato II, che
contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del
visto. Tali paesi sono: Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall,
Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa,
Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi
uniti e Vanuatu. La menzione di ciascuno di questi paesi nell'allegato II è
corredata da una nota a piè di pagina secondo cui "[l]e esenzioni dall'obbligo
del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione
europea". Il regolamento
(UE) n. 509/2014 è stato adottato il 20 maggio 2014 ed è entrato in vigore il
9 giugno 2014. Nel luglio 2014 la Commissione ha presentato una
raccomandazione al Consiglio affinché la autorizzasse ad avviare negoziati su
accordi di esenzione dall'obbligo del visto con ciascuno dei seguenti 17 paesi:
Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa
Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga,
Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu[3]. Il
9 ottobre 2014 il Consiglio ha impartito alla Commissione le direttive
di negoziato. Ai sensi del
considerando 5 del regolamento (UE) n. 509/2014 e della dichiarazione comune
formulata al momento dell'adozione, la Colombia e il Perù sono soggetti a una
procedura specifica che richiede un'ulteriore valutazione del rispetto dei
criteri pertinenti prima che la Commissione possa presentare al Consiglio
raccomandazioni in vista di decisioni che autorizzino l'avvio di negoziati su
accordi di esenzione dall'obbligo del visto con questi paesi. Pertanto, la
Colombia e il Perù non sono stati inclusi nella richiamata raccomandazione al
Consiglio. I negoziati sull'accordo di esenzione
dall'obbligo del visto con Grenada e gli altri quattro paesi dei Caraibi sono
stati avviati il 12 novembre 2014 a Bruxelles. In occasione di quella riunione
è stato possibile rivedere l'intero progetto di testo e giungere a un accordo
su quasi tutte le sue parti. I rappresentanti dei paesi dei Caraibi hanno
tuttavia insistito per chiarire alcune disposizioni dell'articolo 6, paragrafo
2, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 4. Dopo una serie di ulteriori
scambi informali, la Commissione ha accettato alcune modifiche minori di tali
articoli. Il 9 dicembre 2014 i capi negoziatori hanno siglato l'accordo. Gli Stati membri ne sono stati informati nel
corso della riunione del gruppo "Visti" del Consiglio del 21 novembre
2014. Per quanto riguarda l'Unione, la base
giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto
con l'articolo 218 del medesimo. La proposta
allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo. Il
Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. Tenuto conto del
fatto che Grenada sarà in grado di espletare in tempi brevi la procedura di
ratifica interna e che è trascorso molto tempo da quando la Commissione ha
proposto per la prima volta di esentare i cittadini di Grenada dall'obbligo del
visto (novembre 2012), la proposta di decisione relativa alla firma stabilisce
anche l'applicazione provvisoria dell'accordo dalla data della sua firma,
conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE. Considerata la necessità
dell'approvazione del Parlamento europeo prima della conclusione dell'accordo,
la Commissione informerà tale istituzione dell'applicazione provvisoria
dell'accordo. 2. ESITO DEI NEGOZIATI La Commissione
ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di
negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di esenzione dal visto sia
accettabile per l'Unione. Il contenuto
finale dell'accordo può riassumersi come segue. Obiettivo L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per
i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Grenada che si recano nel
territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo
di 180 giorni. Onde garantire parità di trattamento a tutti i
cittadini dell'UE, l'accordo dispone che Grenada può sospendere o denunciare
l'accordo stesso solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione
europea e che la sospensione o la denuncia dell'accordo da parte dell'Unione
riguarda tutti i suoi Stati membri. La situazione
specifica del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel preambolo. Campo d'applicazione L'esenzione dal visto riguarda tutte le
categorie di persone (titolari di passaporti ordinari, diplomatici, di
servizio, ufficiali o speciali) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad
eccezione dei soggiorni finalizzati allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per quest'ultima categoria di persone, i singoli Stati membri e Grenada sono
liberi di imporre l'obbligo del visto ai cittadini della controparte in
conformità del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile. Onde
garantire un'applicazione armonizzata, l'accordo reca in allegato una dichiarazione
comune sull'interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è
finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita. Durata del soggiorno L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per
i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Grenada che si recano nel
territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo
di 180 giorni. L'accordo reca in allegato una dichiarazione comune
sull'interpretazione di questo periodo di 90 giorni. L'accordo tiene conto della situazione degli
Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen.
Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere
interne, l'esenzione dal visto conferisce ai cittadini di Grenada il diritto di
soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (Bulgaria,
Croazia, Cipro e Romania) per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180
giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l'intero spazio Schengen. Applicazione territoriale L'accordo contempla alcune disposizioni in
materia di applicazione territoriale: nel caso della Francia e dei Paesi Bassi,
il soggiorno dei cittadini di Grenada in esenzione dal visto è limitato al
territorio europeo di tali paesi. Dichiarazioni L'accordo reca in allegato
altre dichiarazioni comuni: - una
dichiarazione comune sulla piena divulgazione delle informazioni sul contenuto
e sulle conseguenze dell'accordo di esenzione dal visto e relative questioni,
quali le condizioni di ingresso; - una
dichiarazione comune sull'associazione della Norvegia, dell'Islanda, della
Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen. 3. CONCLUSIONI In considerazione
di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio: –
decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione
e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente
autorizzate a firmarlo a nome dell'Unione; –
approvi l'applicazione provvisoria dell'accordo in
attesa della sua entrata in vigore. 2015/0045 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio[4]
ha spostato la menzione di Grenada dall'allegato I all'allegato II
del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[5].
(2) La menzione di tale paese è
corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del
visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con
l'Unione europea. (3) Con decisione del 9 ottobre
2014, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e
Grenada. (4) I negoziati sono stati
avviati il 12 novembre 2014. (5) Occorre che l'accordo siglato
con scambio di lettere il 9 dicembre 2014 venga firmato e che le dichiarazioni
accluse siano approvate. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo
provvisorio, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua
conclusione formale. (6) A norma del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato
nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'accordo
non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda, DECIDE: Articolo 1 La firma dell'accordo tra l'Unione europea e
Grenada in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (in
appresso, "l'accordo") è approvata a nome dell'Unione, con riserva
della conclusione di tale accordo. Il testo dell'accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 Le dichiarazioni accluse alla presente
decisione sono approvate a nome dell'Unione. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a
designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con
riserva della sua conclusione. Articolo 4 A decorrere dalla data della firma, l'accordo
è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure
necessarie per la sua conclusione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo
2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81
del 21.3.2001, pag. 1). [2] Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001
del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere
in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del
20.5.2014, pag. 67). [3] COM(2014) 467 del 17.7.2014. [4] Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001
del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere
in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149
del 20.5.2014, pag. 67). [5] Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo
2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81
del 21.3.2001, pag. 1). ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione
dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada ACCORDO di esenzione dal visto per soggiorni di breve
durata tra l'Unione europea e Grenada L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata
"l'Unione", e GRENADA, in appresso congiuntamente denominate
"le parti contraenti", DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia
che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini
condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento
delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti
da tale obbligo, disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui
Grenada, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo
del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell'Unione europea, CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento
(UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni
dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in
vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con
l'Unione europea, DESIDEROSE di tutelare il principio della
parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea, CONSIDERANDO che il presente accordo non si
applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo
svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a questa categoria di
persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto
nazionale degli Stati membri e di Grenada per quanto riguarda l'obbligo del
visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione, TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione
del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito
dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del
presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Obiettivo Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal
visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Grenada che si
recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su
un periodo di 180 giorni. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo, valgono le
seguenti definizioni: a) "Stato membro": qualsiasi Stato
membro dell'Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda; b) "cittadino dell'Unione europea":
qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla
lettera a); c) "cittadino di Grenada": chiunque
possieda la cittadinanza di Grenada; d) "spazio Schengen": lo spazio
senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come
definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen. Articolo 3 Campo di applicazione 1. I cittadini dell'Unione europea titolari di
un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in
corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare
nel territorio di Grenada senza essere in possesso di visto per un periodo la
cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1. I cittadini di Grenada titolari di un
passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso
di validità rilasciato da Grenada possono recarsi e soggiornare nel territorio
degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui
durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone
il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita. Per la suddetta categoria di persone, ciascuno
Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai
cittadini di Grenada o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio. Per la suddetta categoria di persone, Grenada
può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti
dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento
interno. 3. L'esenzione dal visto di cui al presente
accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che
stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli
Stati membri e Grenada si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o
il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle
suddette condizioni non risulti soddisfatta. 4. L'esenzione dal visto si applica
indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere
delle parti contraenti. 5. Alle questioni che esulano dal presente
accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati
membri o il diritto nazionale di Grenada. Articolo 4 Durata del soggiorno 1. I cittadini dell'Unione europea possono
soggiornare nel territorio di Grenada per un periodo massimo di 90 giorni
su un periodo di 180 giorni. 2. I cittadini di Grenada possono soggiornare
nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di
Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa
in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen. I cittadini di Grenada possono soggiornare nel
territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis
di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni,
indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli
Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen. 3. Il presente accordo non pregiudica la
possibilità per Grenada e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la
durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o dell'Unione. Articolo 5 Applicazione territoriale 1. Per quanto riguarda la Repubblica francese,
le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al
territorio europeo della Repubblica francese. 2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi
Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al
territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi. Articolo 6 Comitato misto di gestione dell'accordo 1. Le parti contraenti istituiscono un
comitato misto di esperti (in appresso, "il comitato"), composto di
rappresentanti dell'Unione europea e di Grenada. L'Unione è rappresentata dalla
Commissione europea. 2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti
compiti: a) controlla l'applicazione del presente
accordo; b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente
accordo; c) formula raccomandazioni per dirimere
eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione delle
disposizioni del presente accordo. 3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta
necessario su richiesta di una delle parti contraenti. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento
interno. Articolo 7 Rapporto tra il presente accordo e gli accordi
bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Grenada Le disposizioni di cui al presente accordo
prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i
singoli Stati membri e Grenada, nella misura in cui tali accordi o intese
abbiano il medesimo oggetto del presente accordo. Articolo 8 Disposizioni finali 1. Il presente accordo è ratificato o
approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne
ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data
dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano
reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure. 2. Il presente accordo è concluso per un
periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5. 3. Il presente accordo può essere modificato
previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore
dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle
procedure interne necessarie a tal fine. 4. Ciascuna parte contraente può sospendere in
tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine
pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione
illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La
decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi
prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della
sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa
immediatamente la controparte e revoca la sospensione. 5. Ciascuna parte contraente può denunciare il
presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di
essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica. 6. Grenada può sospendere o denunciare il
presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme. 7. L'Unione europea può sospendere o
denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel
loro insieme. Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare nelle
lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca,
inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese,
rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun
testo facente ugualmente fede. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA,
ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN Le parti contraenti prendono atto degli
stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla
Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio
1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. Di conseguenza è
auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del
Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Grenada, dall'altro, concludano
quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve
durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo. DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE
DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI
UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO Desiderose di garantire un'interpretazione
comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la
categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che
si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a
scopo di lucro/ un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori
di servizi. La suddetta categoria non comprende: - uomini d'affari, ovvero persone che
effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un
contratto di impiego nel territorio della controparte), - sportivi e artisti che svolgono un'attività
episodica, - giornalisti inviati da un organo di
informazione del proprio paese di residenza, - stagisti nell'ambito di un gruppo di
aziende. In forza delle prerogative riconosciute
dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione
della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre
modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti
contraenti. DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL
PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4
DELL'ACCORDO Le parti contraenti convengono che per
"periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni" di
cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo
ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi 90 giorni su un
periodo di 180 giorni. Questo concetto
implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180
giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di
180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere
rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo
ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni. DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI
FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO Riconoscendo l'importanza che riveste la
trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Grenada,
le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle
informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di
esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.