Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni non relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale /* COM/2015/084 final - 2015/0042 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Truccare le partite è comunemente ritenuto una
delle principali minacce dello sport odierno perché ne mina valori come
l'integrità, la lealtà e il rispetto per il prossimo e rischia di allontanare
tifosi e sostenitori dalle attività sportive organizzate. Inoltre, le partite
truccate sono spesso appannaggio di una criminalità organizzata che opera su
scala mondiale. Si tratta di un problema divenuto ormai prioritario per le
autorità pubbliche, per il movimento sportivo e per le autorità incaricate
dell'applicazione della legge di tutto il mondo. Per rispondere a queste sfide
il Consiglio d'Europa ha invitato nell'estate del 2012 le parti della
Convenzione culturale europea ad avviare i negoziati per una Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla manipolazione dei risultati sportivi. I negoziati sono iniziati
nell'ottobre 2012 con la prima riunione del gruppo del Consiglio d'Europa
incaricato della redazione. Il 13 novembre 2013 la Commissione ha adottato
"la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la
Commissione europea a partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati
per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la
manipolazione dei risultati sportivi"[1].
La raccomandazione della Commissione è stata trasmessa al gruppo di lavoro del
Consiglio sullo sport il 15 novembre 2012. A seguito delle discussioni in seno
al gruppo di lavoro e alla conseguente aggiunta, da parte del Consiglio, di
basi giuridiche sostanziali, tra cui una base giuridica derivante dalla parte
3, titolo V del TFUE[2],
il Consiglio ha suddiviso il progetto di decisione del Consiglio in due
decisioni separate. Una decisione sulle questioni relative alle scommesse e
allo sport è stata adottata dal Consiglio il 10 giugno 2013[3]. La seconda decisione,
adottata dal Consiglio il 23 settembre 2013, riguarda le questioni relativa
alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia[4]. La Commissione, in
linea con le pertinenti decisioni del Consiglio, ha preso parte ai successivi
negoziati che si sono conclusi, il 9 luglio 2014, con l'adozione da parte dei
delegati dei ministri della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
manipolazione delle competizioni sportive[5].
La Convenzione è stata successivamente aperta alla firma il 18 settembre 2014
in occasione del Conferenza dei ministri responsabili per lo sport del
Consiglio d'Europa. La Convenzione è aperta alla firma dell'Unione europea in
conformità del suo articolo 32, paragrafo 3. Da allora, un certo numero di
parti ha firmato la Convenzione, compresi alcuni Stati membri. Tenuto conto della dimensione internazionale
del fenomeno delle partite truccate, la Convenzione è aperta anche ai paesi non
europei. Questo aspetto è fondamentale perché una cooperazione a livello
mondiale, soprattutto con paesi come quelli del sud-est asiatico dove le
scommesse sportive sono diffuse, è essenziale per lottare efficacemente contro
la criminalità organizzata transnazionale coinvolta nelle partite truccate che
opera in vari continenti. La Commissione ritiene che la Convenzione possa
costituire uno strumento efficace nella lotta alle partite truccate. Secondo l'articolo 165 del TFUE l'azione
dell'Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport,
promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione
tra gli organismi responsabili dello sport. Inoltre, l'articolo 165 del
TFUE invita l'Unione e gli Stati membri a favorire la cooperazione con le
organizzazioni internazionali nel settore dello sport, in particolare con il
Consiglio d'Europa. L'azione dell'UE può contribuire ad affrontare le sfide
transnazionali che lo sport deve affrontare in Europa, quali le partite
truccate, che richiedono sforzi congiunti e un approccio strettamente coordinato.
Uno dei principali obiettivi della Convenzione
è promuovere la cooperazione nazionale e internazionale: il capo III fissa una
serie di disposizioni per agevolare lo scambio di informazioni tra tutte le
parti interessate. La lotta alle partite truccate richiede una stretta
collaborazione tra i movimenti sportivi, i governi, gli operatori delle
scommesse, le autorità incaricate dell'applicazione della legge e le
organizzazioni internazionali. Una gamma così ampia di parti interessate
costituisce di per se stessa una sfida; l'UE può contribuire a creare unità e
assicurare un approccio coordinato. Gli Stati membri si trovano in fasi diverse
dello sviluppo del contrasto alle partite truccate. La natura transnazionale
delle partite truccate comporta verosimilmente la collaborazione tra Stati
membri con livelli diversi di esperienza, creando la necessità di condivisione
di buone pratiche e sviluppo di competenze. In questo l'UE gioca un ruolo
importante nello sviluppo di capacità, come catalizzatore della cooperazione e
in definitiva come sostegno all'attuazione della Convenzione. La firma della Convenzione dovrebbe essere
parte dell'impegno della Commissione nella lotta alle partite truccate, insieme
ad altri strumenti quali l'imminente iniziativa della Commissione sulle
scommesse collegate alle partite truccate in linea con la sua comunicazione del
2012 sul gioco d'azzardo on-line[6],
il lavoro del gruppo di esperti UE sulle partite truccate e le azioni
preparatorie e i progetti dedicati alle partite truccate[7]. Secondo la decisione del Consiglio che
autorizza l'apertura dei negoziati è opportuno che l'adesione dell'Unione sia
preceduta da un'analisi relativa alla competenza, con l'affermazione che "la
natura giuridica della convenzione e la ripartizione delle competenze tra gli
Stati membri e l'Unione sarà stabilita separatamente al termine dei negoziati
in base ad un'analisi del preciso ambito di applicazione delle singole
disposizioni". L'analisi relativa alla competenza è riportata nel seguito. Natura e portata
della competenza dell'Unione Lo scopo della Convenzione, come specificato
al suo articolo 1, è "combattere la manipolazione delle competizioni
sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità
al principio dell'autonomia dello sport". A tal fine, l'obiettivo
basilare della Convenzione è "proteggere l'integrità e l'etica dello
sport". Per raggiungere questi risultati la Convenzione prevede una
serie di misure finalizzate a prevenire, individuare e sanzionare le
manipolazioni delle competizioni sportive. Alla luce di tale obiettivo, la
Convenzione promuove inoltre la cooperazione internazionale e predispone un
meccanismo di controllo per assicurare che sia data attuazione alle sue
disposizioni. La Convenzione rappresenta in tal modo un
approccio pluridimensionale per affrontare la manipolazione delle competizioni
sportive. Di conseguenza, le misure da adottare sono di natura diversa e
interessano settori diversi del diritto, con una prevalenza degli aspetti di
prevenzione[8].
Altri settori del diritto interessati sono il diritto penale sostanziale, la
cooperazione giudiziaria in materia penale, la protezione dei dati e la
regolamentazione delle attività legate alle scommesse. Prevenzione
(capi II e III, articoli da 4 a 14) La maggior parte delle disposizioni sulla
prevenzione presenti nella Convenzione potrebbero ricadere nell'ambito
dell'articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, del TFUE relativo alle azioni
di incentivazione nel settore dello sport[9].
La portata di questo tipo di competenza è tuttavia limitata, poiché esclude
l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri. L'articolo 165 del TFUE fa riferimento a "promuovere",
"cooperazione" o azioni "di incentivazione". Di
conseguenza, la competenza dell'Unione non sostituisce quella degli Stati
membri in questo settore[10].
Per contro, le misure relative ai servizi di
scommesse possono incidere sulle libertà del mercato interno relative al
diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, nella misura in
cui gli operatori delle scommesse esercitano un'attività economica. Per quanto
riguarda in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 11
la definizione di "scommesse sportive illegali" si riferisce a qualsiasi
scommessa sportiva la cui tipologia o il cui operatore non siano autorizzati in
virtù della legislazione applicabile nella giurisdizione della Parte in cui si
trova lo scommettitore. L'espressione "legge applicabile" comprende
il diritto dell'UE. Ciò implica che va tenuto conto anche dei diritti derivanti
dalla legislazione dell'UE e che il diritto nazionale dello Stato membro deve
essere conforme al diritto dell'UE, in particolare alle norme che disciplinano
il mercato interno. Gli articoli da 9 a 11 prevedono misure che
potrebbero condurre a un certo ravvicinamento delle legislazioni. Ad esempio,
l'articolo 9 della Convenzione propone un elenco indicativo di misure
che potrebbero essere applicate, se del caso, dalle autorità di
regolamentazione delle scommesse per combattere la manipolazione delle
competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive. L'articolo 10,
paragrafo 1, della Convenzione dispone che "Ciascuna Parte adotta le
misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire conflitti di
interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o
giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive (...)"
(sottolineatura aggiunta). L'articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione mira a
istituire un obbligo di segnalazione affermando che: "Ciascuna Parte
adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare
gli operatori delle scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse
irregolari o sospette alle autorità di regolamentazione delle scommesse (...)"
(sottolineatura aggiunta). Infine, l'articolo 11 della Convenzione relativo
alle scommesse sportive illegali, accorda alle parti un margine di manovra
ancor più ampio. Esso recita: "ciascuna Parte esamina i mezzi più
adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e
prende in considerazione l'adozione di misure, in conformità alla legislazione
applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali (...)". Ciò dimostra che l'articolo 9 e l'articolo 10,
paragrafi 1 e 3, creano la base per una possibile armonizzazione nell'ambito
dell'articolo 114 del TFUE, nella misura in cui gli operatori delle scommesse
esercitano un'attività economica. L'articolo 11, che contiene una formulazione
ancor più flessibile, implica anch'esso un certo grado di ravvicinamento di
disposizioni che può ricadere nell'ambito disciplinato dall'articolo 114 del
TFUE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento del mercato interno. L'articolo 11 della Convenzione può inoltre
incidere sui servizi forniti da un paese terzo. Le misure in questione, che
riguardano direttamente l'"accesso" a tali servizi, rientrerebbero
nell'ambito della politica commerciale comune dell'Unione ai sensi
dell'articolo 207 del TFUE. L'articolo 14 della Convenzione sulla protezione
dei dati rientra nelle competenze dell'Unione in conformità all'articolo 16 del
TFUE. Applicazione
della legge (capi da IV a VI; articoli 15-25) Il capo IV riguarda il diritto penale e la
cooperazione in materia di applicazione della legge (articoli da 15 a 18).
L'articolo 15 della Convenzione non impone di perseguire penalmente in maniera
globale la manipolazione delle competizioni sportive, ma soltanto certe sue
forme (ove siano implicate corruzione, coercizione o frode). Ciò potrebbe
rientrare nell'ambito dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE qualora i reati
fossero commessi dalla criminalità organizzata o mediante corruzione[11]. Tuttavia,
l'articolo 15 non si limita alla criminalità organizzata e comprende anche
la coercizione e la frode senza alcun comportamento di corruzione. In tale
contesto, il pertinente acquis dell'UE è limitato. L'articolo 16 riguarda il riciclaggio di
denaro. A livello dell'Unione questo ambito è regolato dalla decisione quadro
2001/500/GAI[12],
nonché dalla direttiva 2014/42/UE[13].
L'articolo 16, paragrafo 3, della Convenzione rientra nell'ambito della
competenza dell'UE e dell'articolo 114 del TFUE; la base giuridica della
direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo è costituita dall'articolo 114 del TFUE[14].
Poiché la direttiva non riguarda specificamente le competizioni sportive, essa
non interferisce con l'articolo 16, paragrafo 3, della Convenzione, che
concerne unicamente gli "operatori delle scommesse sportive". La
competenza nell'ambito degli articoli 17, 18, 22 e 23 (ai capi IV e VI) è
legata alla competenza nell'ambito degli articoli 15 e 16 della Convenzione. Il capo V concernente la giurisdizione, il
procedimento penale e le misure di applicazione della legge, e il capo VI sulle
sanzioni e misure, contengono disposizioni che accompagnano le disposizioni di
diritto penale sostanziale degli articoli da 15 a 18 della Convenzione.
L'articolo 19 della Convenzione (giurisdizione) è una disposizione accessoria
per stabilire disposizioni penali. Gli articoli 20, 21 e 25 della Convenzione
(misure relative alle indagini, alla protezione, al sequestro e alla confisca)
sono misure procedurali penali che possono rientrare nell'ambito dell'articolo
82, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFUE. Cooperazione internazionale (capo VII;
articoli 26-28) Il capo VII concerne la cooperazione
internazionale giudiziaria e in altri ambiti È importante osservare che la
Convenzione non contiene alcun regime giuridico che possa sostituire le norme
esistenti, e non pregiudica pertanto gli strumenti già esistenti nel settore
dell'assistenza reciproca in materia penale e di estradizione[15]. In tale contesto, vi
è una serie completa di strumenti a livello europeo per facilitare la
cooperazione giudiziaria in materia penale che si applicherebbe ai diversi modus
operandi delle partite truccate o alla configurazione delle partite
truccate come nuovo reato nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri[16]. L'articolo 26 della
Convenzione rientrerebbe in questo contesto. Gli articoli 27 e 28 della Convenzione
contengono disposizioni generali sulla cooperazione che rientrano nel campo di
applicazione dell'articolo 165 del TFUE. Conclusioni Determinati reati non rientrano attualmente
nel campo di applicazione dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE. L'Unione ha
competenza su tutto il resto, ma si tratta di competenza esclusiva solo nel
caso di due disposizioni: l'articolo 11 (nella misura in cui si applica ai
prestatori di servizi da e verso i paesi terzi) e l'articolo 14 sulla
protezione dei dati personali (in parte)[17].
Per il resto si tratta di competenze concorrenti o di "sostegno". 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Per quanto riguarda la base giuridica, secondo
una giurisprudenza costante la scelta della base giuridica di un atto
dell'Unione deve fondarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato
giurisdizionale; tra essi figurano lo scopo e il contenuto delle misure[18]. Se l'esame di un atto
dell'Unione europea dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha
una doppia componente e se una di queste è identificabile come principale o
preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una
sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente
principale o preponderante. In via eccezionale, qualora sia accertato che
l'atto persegue più scopi tra loro inscindibili, senza che l'uno sia secondario
e indiretto rispetto all'altro, tale atto dovrà fondarsi sulle diverse basi
giuridiche corrispondenti[19].
Le basi giuridiche potenzialmente rilevanti
nel caso in esame sono le seguenti: articolo 16 del TFUE (protezione dei dati),
articolo 82, paragrafi 1 e 2, del TFUE (cooperazione giudiziaria in materia
penale), articolo 83, paragrafo 1, del TFUE (diritto penale sostanziale),
articolo 114 del TFUE (stabilimento e funzionamento del mercato interno),
articolo 165 del TFUE (sport) e articolo 207 del TFUE (politica commerciale
comune). Considerato globalmente l'obiettivo della
lotta alla manipolazione delle competizioni sportive presenta elementi di
prevenzione e cooperazione che rientrano principalmente nell'ambito
dell'articolo 165 del TFUE, ed elementi di cooperazione e ravvicinamento che
rientrano nell'ambito degli articoli 114 del TFUE (per le disposizioni di
natura non penale), 207 del TFUE (nella misura in cui tali disposizioni si
riferiscono all'accesso da parte degli operatori delle scommesse dei paesi
terzi) nonché dell'articolo 82, paragrafo 1, e dell'articolo 83 del TFUE (per
quanto riguarda le questioni penali). Per quanto riguarda i servizi che offrono
scommesse, gli articoli 114 e 207 del TFUE possono essere rilevanti a seconda
che i servizi siano "intra UE" o meno. L'aspetto del mercato interno
appare più importante nella Convenzione nel suo insieme, mentre quello relativo
alla politica commerciale comune sembra essere presente solo
all'articolo 11 della Convenzione. Tuttavia, anche se l'articolo 207
del TFUE non è menzionato ed è considerato accessorio agli aspetti relativi al
mercato interno, gli Stati membri non sono competenti per gli aspetti
pertinenti che rientrano nella politica commerciale comune. Per quanto riguarda la protezione dei dati,
essa non è l'obiettivo principale della Convenzione, e le disposizioni in
merito sono semplicemente incidentali. Attualmente molte convenzioni del
Consiglio d'Europa ribadiscono il rispetto della protezione dei dati, anche se
tali obblighi possono derivare da altre convenzioni (come la Convenzione n. 108
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati
di carattere personale), poiché le parti di ciascuna convenzione possono non
coincidere. Di conseguenza, affinché l'UE possa esercitare
le proprie competenze nell'intero ambito della Convenzione (escluse le
questioni su cui essa non ha alcuna competenza), le principali basi giuridiche
sono l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 83, paragrafo 1, e gli articoli 114
e 165 del TFUE. Dalla natura complessa della Convenzione e dal fatto che essa chiami in
causa al tempo stesso competenze esclusive dell'UE e competenze esclusive degli
Stati membri ne consegue che non è possibile per l'Unione o per gli Stati
membri aderire singolarmente. 2015/0042 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle
competizioni sportive per quanto riguarda le questioni non relative al diritto
penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 165, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 10 giugno 2013 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, per conto dell'Unione
europea, ai negoziati per una Convezione del Consiglio d'Europa tesa a
contrastare la manipolazione delle competizioni sportive (nel seguito "la
Convezione") ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in
materia penale e alla cooperazione di polizia. (2) Il 23 settembre 2013 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, per conto dell'Unione
europea, ai negoziati per la stessa Convenzione per quanto riguarda le
questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di
polizia. [20] (3) I negoziati sono stati
conclusi con successo il 9 luglio 2014 con l'adozione della Convenzione da
parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. (4) Le disposizioni relative alla
prevenzione si trovano principalmente ai capi II e III della Convenzione[21]. Tali disposizioni
possono potenzialmente rientrare, interamente o in larga misura, nell'ambito
dell'articolo 165 del TFUE. È opportuno rilevare che l'articolo 165
del TFUE prevede solo una competenza di sostegno che esclude qualsiasi misura
di armonizzazione e non sostituisce le competenze degli Stati membri in questi
settori[22].
(5) Altre misure, in particolare
l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 11 della Convenzione
prevedono un ravvicinamento limitato delle legislazioni che può ricadere
nell'ambito dell'articolo 141 del TFUE. (6) L'articolo 11 può inoltre
incidere sui servizi forniti da un paese terzo. Le misure in questione, che
riguardano direttamente l'"accesso" a tali servizi, rientrano
nell'ambito della politica commerciale comune (articolo 207 del TFUE). Gli
Stati membri non sono competenti per gli aspetti pertinenti che rientrano nella
politica commerciale comune. (7) L'articolo 14 sulla
protezione dei dati rientra nelle competenze dell'Unione in conformità
all'articolo 16 del TFUE, e anche in questo caso si tratta di competenze
esclusive. (8) L'Unione europea promuove la
firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle
competizioni sportive quale contributo allo sforzo prodigato dall'Unione nella
lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, al fine di tutelare
l'integrità e l'etica dello sport conformemente al principio di autonomia dello
sport. (9) È opportuno pertanto che la
Convenzione sia firmata a nome dell'Unione europea, con riserva della sua
conclusione in data successiva. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma della convenzione del Consiglio
d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive è approvata a nome
dell'Unione, fatta salva la conclusione di detta Convenzione. Il testo della Convenzione da firmare è
allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il Segretariato generale del Consiglio
definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma della Convenzione, con
riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal
negoziatore della Convenzione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] COM (2012) 655 final. [2] La Commissione ha chiesto di mettere a verbale del Consiglio una
dichiarazione in cui esprimeva il proprio disaccordo sull'inserimento della
base giuridica sostanziale, cfr. documento del Consiglio n. 10509/13. [3] Decisione del Consiglio 2013/304/UE, del 10 giugno 2013,
che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell'Unione
europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa
tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle
questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di
polizia (GU L 170 del 22.6.2013, pag.62). [4] Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a
partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati per una convenzione
internazionale del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la manipolazione dei
risultati sportivi per quanto riguarda le questioni relative alla cooperazione
in materia penale e alla cooperazione di polizia (documento del Consiglio n.
10180/13). [5] Malta ha votato contro la Convenzione e l'11 luglio 2014 ha
sottoposto alla Corte di giustizia una richiesta di parere sulla Convenzione in
applicazione dell'articolo 218, paragrafo 11, del TFUE (Parere 1/14). [6] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0596&from=EN [7] A titolo di esempio recente: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/other-programmes/cooperation-between-public-private/index_en.htm [8] Alla prevenzione sono dedicati i capi II e III e gli articoli 27
e 28 della Convezione. [9] In particolare l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 1, gli
articoli 6 e 7 della Convenzione in merito alla promozione di azioni specifiche
da parte delle organizzazioni sportive, e l'articolo 8 della Convenzione,
nonché determinati aspetti dell'articolo 9, dell'articolo 10, paragrafo 2, degli
articoli 12 e 13 della Convenzione. [10] Cfr. articolo 2, paragrafo 5, del TFUE: "In taluni
settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per
svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli
Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori."
[11] Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta
contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.07.2003,
pag. 54). [12] Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio concernente il
riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o
sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del
5.7.2011, pag. 1). [13] Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 aprile 2014 , relativa al congelamento e alla confisca dei beni
strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. [14] La direttiva definisce il quadro volto a proteggere la solidità,
l'integrità e la stabilità delle istituzioni creditizie e finanziare e la
fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, contro i rischi del
riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. [15] Punto 21 della relazione esplicativa. [16] Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce la
convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati
membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1); decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 20);
decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione
europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L
196 del 2.8.2003, pag. 45); decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni di confisca; decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio relativa al
mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti,
documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del
30.12.228); decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la
risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei
procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag.42); direttiva 2014/41/UE
relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag.
1); direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni
strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU 127 del 29.4.2014,
pag. 39). [17] Gli atti legislativi pertinenti possono comprendere la direttiva
95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del
23.11.1995, pag. 31), il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione
di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1) e la decisione quadro 2008/977/GAI
sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione
giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60). [18] Causa C-377/12, Commissione/Consiglio, punto 34. [19] Ibid., punto 34 della sentenza. [20] Documento n. 10180/13 del Consiglio. [21] Ma cfr. anche gli articoli 27 e 28 sulla cooperazione in
ambiti diversi dalle questioni penali. [22] Cfr. articolo 2, paragrafo 5, del TFUE. Serie
dei trattati del Consiglio d'Europa - N. 215 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive Magglingen/Macolin, 18.9.2014 Preambolo Gli
Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente
Convenzione, Considerando
che il Consiglio d'Europa è chiamato a realizzare un'unione più marcata tra i
suoi membri; Considerando
il piano d'azione del terzo vertice dei capi di Stato e di governo del
Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che ha raccomandato il
proseguimento delle attività del Consiglio d'Europa che fanno da punto di
riferimento nel settore dello sport; Considerando
che è necessario elaborare ulteriormente un quadro comune, europeo e globale,
per lo sviluppo dello sport, sulla base delle nozioni di democrazia pluralista,
stato di diritto, diritti umani ed etica dello sport; Consapevoli
che la manipolazione di competizioni sportive può riguardare ogni paese e ogni
tipo di sport a livello mondiale, e sottolineando che tale fenomeno, in quanto
minaccia globale all'integrità dello sport, richiede una risposta globale
sostenuta anche dagli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa; Preoccupati
per il coinvolgimento delle attività criminali, in particolare del crimine
organizzato, nella manipolazione delle competizioni sportive, e per la sua
natura transnazionale; Richiamando
la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali (1950, ETS n. 5) e i suoi protocolli, la Convenzione europea sulla
violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive,
segnatamente nelle partite di calcio (1985, ETS n. 120), la Convenzione contro
il doping (1989, ETS n. 135), la Convenzione penale sulla corruzione (1999, ETS
n. 173) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il
sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del
terrorismo (2005, CETS n. 198); Richiamando
la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
transnazionale (2000) e i relativi protocolli; Richiamando
inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003); Ricordando
l'importanza di indagare efficacemente senza indebiti ritardi sui reati che rientrano
nella loro giurisdizione; Ricordando
il ruolo fondamentale dell'Organizzazione internazionale della polizia
criminale (Interpol) nel facilitare la cooperazione tra le autorità incaricate
dell'applicazione della legge oltre alla cooperazione giudiziaria; Sottolineando
che le organizzazioni sportive hanno la responsabilità di individuare e
sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive perpetrata da persone
soggette alla loro autorità; Riconoscendo
i risultati già conseguiti nella lotta alla manipolazione delle competizioni
sportive; Convinti
che una lotta efficace contro la manipolazione delle competizioni sportive
richieda una cooperazione nazionale e internazionale rinforzata, rapida,
sostenibile e ben funzionante; Viste le raccomandazioni del Comitato dei Ministri
agli Stati membri Rec(92)13rev sulla Carta europea dello sport riveduta;
CM/Rec(2010)9 sul Codice di etica sportiva riveduto; Rec(2005)8 sui principi
della buona governance nello sport e CM/Rec(2011)10 sulla promozione
dell'integrità dello sport per contrastare la manipolazione dei risultati, in
particolare le partite truccate; Alla luce dei lavori e delle conclusioni delle
seguenti conferenze: – Consiglio
d'Europa - 11a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport,
Atene, 11-12 dicembre 2008; – Consiglio
d'Europa - 18a conferenza informale dei Ministri responsabili per lo
Sport (Baku, 22 settembre 2010) sulla promozione dell'integrità dello
sport contro le manipolazioni dei risultati (partite truccate); – Consiglio
d'Europa - 12a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport
(Belgrado, 15 marzo 2012) in particolare per quanto riguarda la stesura di un
nuovo strumento giuridico internazionale contro la manipolazione dei risultati
sportivi; – UNESCO - 5a
Conferenza dei Ministri e degli alti funzionari responsabili per l'Educazione
fisica e lo sport (MINEPS V); Convinti che il dialogo e la cooperazione tra le
autorità pubbliche, le organizzazioni sportive, gli organizzatori di
competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a livello nazionale e
internazionale, sulla base di fiducia e rispetto mutui, siano essenziali nella
ricerca di risposte comuni efficaci alle sfide poste dal problema della
manipolazione delle competizioni sportive; Riconoscendo che lo sport, basato su una
competizione leale ed equa, presenta un carattere di imprevedibilità, e
necessita di un contrasto vigoroso ed efficace delle pratiche e dei
comportamenti sportivi non etici; Sottolineando la loro convinzione che
l'applicazione coerente dei principi della buona governance e dell'etica nello
sport sia un fattore importante nell'eliminazione della corruzione, della
manipolazione delle competizioni sportive e di altri tipi di abusi nello sport; Riconoscendo che, in conformità al principio di
autonomia dello sport, le organizzazioni sportive sono responsabili per lo
sport e hanno responsabilità disciplinari e di autoregolamentazione nella lotta
alla manipolazione delle competizioni sportive, ma anche che le autorità
pubbliche, ove appropriato, proteggono l'integrità dello sport; Riconoscendo che lo sviluppo delle attività nel
settore delle scommesse sportive, in particolare quelle illegali, aumenta il
rischio di tali manipolazioni; Considerando che la manipolazione delle
competizioni sportive va affrontata in ogni caso, che sia collegata o meno alle
scommesse sportive o a reati; Tenuto conto del margine di discrezionalità di cui
godono gli Stati, nell'ambito del diritto applicabile, in merito alle politiche
sulle scommesse sportive, hanno convenuto quanto segue: Capo I - Scopo, principi guida,
definizioni Articolo 1 - Scopo e obiettivi
principali 1 Lo scopo
della presente Convenzione è combattere la manipolazione delle competizioni
sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità
al principio dell'autonomia dello sport. 2 A tal fine,
i principali obiettivi della presente Convenzione sono: a prevenire,
identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle
competizioni sportive nazionali o internazionali; b promuovere
la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle
competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le
organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive. Articolo 2 - Principi guida 1 La lotta
alla manipolazione delle competizioni sportive assicura il rispetto, tra
l'altro, dei seguenti principi: a diritti
umani; b legalità; c proporzionalità; d protezione
della vita privata e dei dati personali. Articolo 3 – Definizioni Ai fini della presente Convenzione si intende per: 1 "competizione
sportiva": qualsiasi evento sportivo organizzato in conformità alle norme
stabilite da un'organizzazione sportiva registrata dal Comitato di follow-up
della Convenzione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, e riconosciuta da
un'organizzazione sportiva internazionale o, se del caso, da un'altra
organizzazione sportiva competente. 2 "organizzazione
sportiva": qualsiasi organizzazione che disciplina lo sport, o uno sport
particolare, e che figura nell'elenco adottato dal Comitato di follow-up della
Convenzione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, nonché le sue affiliate
continentali e nazionali, se necessario; 3 "organizzatore
di competizioni": qualsiasi organizzazione sportiva o altra persona,
indipendentemente dalla loro forma giuridica, che organizza competizioni
sportive; 4 "manipolazione
di competizioni sportive": un accordo, un atto o un'omissione intenzionali
volti a modificare impropriamente il risultato o lo svolgimento di una
competizione sportiva al fine di eliminarne in tutto o in parte
l'imprevedibilità per ottenere un indebito vantaggio per se stessi o per altri; 5 "scommessa
sportiva": qualsiasi puntata di una somma di denaro in vista di un premio
in denaro che dipende dal verificarsi di un avvenimento futuro e incerto
collegato a una competizione sportiva; In particolare: a "scommessa
sportiva illegale": qualsiasi attività di scommessa sportiva non consentita,
per la sua tipologia o per l'operatore che la offre, dalla legislazione del
paese in cui si trova il consumatore; b "scommessa
sportiva irregolare": qualsiasi attività di scommessa sportiva non
conforme agli schemi usuali o previsti del mercato in questione, o relativa a
scommesse su competizioni sportive il cui svolgimento ha caratteristiche
inusuali; c "scommessa
sportiva sospetta": qualsiasi attività di scommessa sportiva che, secondo
prove attendibili e concordanti, appare collegata a una manipolazione della
relativa competizione sportiva; 6 "parti
interessate alla competizione": qualsiasi persona fisica o giuridica che
rientra in una delle seguenti categorie: a "atleta":
qualsiasi persona o gruppo di persone che partecipa a competizioni sportive; b "personale
di supporto degli atleti": qualsiasi coach, allenatore, manager, agente,
membro dello staff, funzionario dello staff, personale medico e paramedico che
lavora per gli atleti che partecipano a competizioni sportive o si preparano a
prendervi parte, e tutte le altre persone che lavorano con gli atleti; c "funzionario":
qualsiasi persona che sia proprietaria, azionista, dirigente o membro del
personale di entità che organizzano e promuovono le competizioni sportive,
nonché gli arbitri, i membri delle giurie e ogni altra persona accreditata;
Questa espressione designa inoltre i dirigenti e il personale delle
organizzazioni sportive internazionali o, se del caso, di altre organizzazioni
sportive competenti che riconoscono la competizione; 7 "informazioni
privilegiate": informazioni relative a una competizione alle quali una
persona ha accesso in virtù della sua posizione in relazione a uno sport o a
una competizione, fatta esclusione di informazioni già pubblicate o note,
facilmente accessibili per il pubblico interessato o divulgate in conformità
alle norme e ai regolamenti che disciplinano la competizione in questione. Capo
II - Prevenzione, cooperazione e altre misure Articolo 4 – Coordinamento interno 1 Ciascuna
Parte coordina le politiche e le azioni di tutte le autorità pubbliche
coinvolte nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. 2 Ciascuna
Parte, nell'ambito della sua giurisdizione, incoraggia le organizzazioni
sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse
sportive a cooperare nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive
e, se del caso, affida loro l'attuazione delle pertinenti disposizioni della
presente Convenzione. Articolo 5 - Valutazione e
gestione del rischio 1 Ciascuna
Parte - se del caso in collaborazione con le organizzazioni sportive, gli
operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e altre
pertinenti organizzazioni - identifica, analizza e valuta i rischi associati
alla manipolazione delle competizioni sportive. 2 Ciascuna
Parte incoraggia le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse
sportive, gli organizzatori di competizioni e le altre organizzazioni
pertinenti a stabilire procedure e regole per combattere la manipolazione delle
competizioni sportive e adotta, se del caso, misure legislative o di altra
natura necessarie a tal fine. Articolo 6 - Educazione e
sensibilizzazione 1 Ciascuna
Parte incoraggia la sensibilizzazione, l'educazione, la formazione e la ricerca
finalizzate alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. Articolo 7 - Organizzazioni
sportive e organizzatori di competizioni 1 Ciascuna
Parte incoraggia le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni
a adottare e attuare regole per combattere la manipolazione delle competizioni
sportive e principi di buona governance relativi, tra l'altro: a alla
prevenzione dei conflitti di interesse, compresi: –
la proibizione per le parti interessate alla competizione di scommettere sulle
competizioni sportive alle quali partecipano; –
la proibizione dell'abuso o della divulgazione delle informazioni privilegiate; b il rispetto
di tutte le obbligazioni contrattuali da parte delle organizzazioni sportive e
dei loro membri affiliati; c l'obbligo
per le parti interessate alla competizione di segnalare immediatamente
eventuali attività sospette, incidenti, incentivi o approcci che possano essere
considerati una violazione delle regole contro la manipolazione delle competizioni
sportive. 2 Ciascuna
Parte incoraggia le organizzazioni sportive ad adottare e attuare le opportune
misure per garantire: a un
controllo efficace e rafforzato dello svolgimento delle competizioni sportive
esposte al rischio di manipolazione; b disposizioni
in merito alla segnalazione immediata di casi di attività sospette legate alla
manipolazione delle competizioni sportive alle pertinenti autorità pubbliche o
piattaforme nazionali; c meccanismi
efficaci per facilitare la rivelazione di eventuali informazioni relative a
casi effettivi o potenziali di manipolazione delle competizioni sportive,
compresa un'adeguata protezione per coloro che denunciano irregolarità; d la
sensibilizzazione delle parti interessate alla competizione, compresi i giovani
atleti, sui rischi della manipolazione delle competizioni sportive e sugli
sforzi per contrastarla, mediante educazione, formazione e diffusione di
informazioni; e la
designazione il più possibile tardiva dei funzionari per le competizioni sportive,
in particolare giudici e arbitri. 3 Ciascuna
Parte incoraggia le sue organizzazioni sportive, e per loro tramite le
organizzazioni sportive internazionali, ad applicare sanzioni e misure
disciplinari specifiche, efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione
delle loro regole interne contro la manipolazione delle competizioni sportive,
in particolare quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e ad
assicurare riconoscimento e attuazione reciproci delle sanzioni imposte da
altre organizzazioni sportive, in particolare in altri paesi. 4 La
responsabilità disciplinare stabilita dalle organizzazioni sportive non esclude
la responsabilità penale, civile o amministrativa. Articolo 8 - Misure relative
al finanziamento delle organizzazioni sportive 1 Ciascuna
Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare
l'adeguata trasparenza in merito ai finanziamenti delle organizzazioni sportive
sostenute finanziariamente dalle Parti. 2 Ciascuna
Parte considera la possibilità di aiutare le organizzazioni sportive a
contrastare la manipolazione delle competizioni sportive, anche attraverso
adeguati meccanismi di finanziamento. 3 Ciascuna
Parte, se del caso, valuta se ritirare il sostegno finanziario, o invitare le
organizzazioni sportive a ritirare il sostegno finanziario, alle parti
interessate a competizioni che sono state sanzionate per manipolazione, per la
durata della sanzione. 4 Se del caso
ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per ritirare del tutto o in
parte il sostegno finanziario o altri tipi di sostegno collegati allo sport a
qualsiasi organizzazione sportiva che non applichi in modo efficace i
regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. Articolo 9 - Misure relative alle autorità per la regolamentazione
delle scommesse o alle altre autorità responsabili 1 Ciascuna
Parte identifica una o più autorità responsabili incaricate, nell'ambito
dell'ordinamento giuridico della Parte, di attuare i regolamenti sulle scommesse
sportive e applicare le pertinenti misure per combattere la manipolazione delle
competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive, compresi se del
caso: a lo scambio
tempestivo di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali
in merito a scommesse sportive illegali, irregolari o sospette e alle
violazioni dei regolamenti contemplati nella presente Convenzione o istituiti
in conformità alla presente Convenzione; b la
limitazione dell'offerta di scommesse sportive, previa consultazione con le
organizzazioni sportive nazionali e gli operatori delle scommesse sportive, in
particolare escludendo le competizioni – riservate
ai minori di 18 anni oppure – le
cui condizioni organizzative e/o i cui risultati in termini sportivi sono
inadeguati; c la
diffusione anticipata di informazioni sui tipi e gli oggetti delle scommesse
sportive agli organizzatori di competizioni a sostegno dei loro sforzi volti ad
individuare e gestire i rischi di manipolazione sportiva nell'ambito della
competizione; d il ricorso
sistematico, nelle scommesse sportive, a mezzi di pagamento che consentano la
tracciabilità dei flussi di denaro che superano una determinata soglia
stabilita dalle Parti, in particolare per quanto riguarda i mittenti, i
beneficiari e gli importi; e meccanismi
in collaborazione con e tra organizzazioni sportive e, se del caso, operatori
delle scommesse sportive, per impedire alle parti interessate alla competizione
di scommettere su competizioni sportive che violano le pertinenti regole
sportive o la legislazione applicabile; f la
sospensione, in base alle norme di diritto nazionale, delle scommesse sulle
competizioni oggetto di una segnalazione. 2 Ciascuna
Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e
l'indirizzo dell'autorità o delle autorità designate in applicazione del
paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 10 - Operatori delle
scommesse sportive 1 Ciascuna
Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire
conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone
fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, in
particolare limitando: a le
scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche e giuridiche
coinvolte nell'offerta di scommesse sportive; b l'abuso di
posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un'organizzazione
sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione sportiva o
l'abuso di informazioni privilegiate; c il
coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione
delle quotazioni di scommesse relative alle competizioni alle quali prendono
parte; d la
possibilità, per qualsiasi operatore di scommesse sportive che controlli un
organizzatore di competizioni o una parte interessata alla competizione, o che
ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale
organizzatore di competizioni o parte interessata partecipa; 2 Ciascuna
Parte incoraggia i suoi operatori delle scommesse sportive, e per loro tramite
le organizzazioni internazionali di operatori delle scommesse sportive, a
sensibilizzare i proprietari e i dipendenti in merito alle conseguenze della
manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attività di
contrasto, mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni. 3 Ciascuna
Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare
gli operatori delle scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse
irregolari o sospette alle autorità di regolamentazione delle scommesse, alle
altre autorità responsabili o alle piattaforme nazionali. Articolo 11 - Lotta alle
scommesse sportive illegali 1 Al fine di
combattere la manipolazione delle competizioni sportive ciascuna Parte esamina
i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive
illegali e prende in considerazione l'adozione di misure, in conformità alla
legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali: a la chiusura
delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali da remoto o la
limitazione diretta o indiretta dell'accesso a tali operatori, e la chiusura
delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali aventi sede
nel territorio sul quale si esercita la giurisdizione della Parte; b il blocco
dei flussi finanziari tra gli operatori delle scommesse sportive illegali e i
consumatori; c la
proibizione della pubblicità degli operatori delle scommesse sportive illegali; d la
sensibilizzazione dei consumatori sul rischio associato alle scommesse sportive
illegali. Capo
III - Scambio di informazioni Articolo 12 - Scambio di informazioni tra le autorità pubbliche
competenti, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse sportive 1 Fatto salvo
l'articolo 14, ciascuna Parte facilita, a livello nazionale e
internazionale e in conformità al proprio diritto nazionale, gli scambi di
informazioni tra le autorità competenti, le organizzazioni sportive, gli
organizzatori di competizioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive
e le piattaforme nazionali. In particolare, ciascuna Parte si impegna a
istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni pertinenti qualora
tali informazioni possano essere d'aiuto ai fini della valutazione del rischio
di cui all'articolo 5, segnatamente la condivisione tempestiva con gli
organizzatori di competizioni di informazioni sulla tipologia e l'oggetto delle
scommesse offerte e la condivisione di informazioni contestualmente all'avvio o
allo svolgimento di indagini e procedimenti relativi alla manipolazione di
competizioni sportive. 2 Su
richiesta il destinatario di tali informazioni, in conformità al diritto
nazionale, informa senza indugio l'organizzazione o l'autorità che ha condiviso
le informazioni sul seguito dato alla comunicazione. 3 Ciascuna
Parte esamina come sviluppare o rafforzare la collaborazione e lo scambio di
informazioni nel contesto della lotta alle scommesse illegali come disposto
all'articolo 11 della presente Convenzione. Articolo 13 – Piattaforma nazionale 1 Ciascuna
Parte identifica una piattaforma nazionale incaricata di affrontare la
manipolazione delle competizione sportive. La piattaforma nazionale, in
conformità al diritto nazionale, tra l'altro: a funge da
centro di informazioni, raccogliendo e diffondendo informazioni sulla lotta
alla manipolazione delle competizioni sportive presso le organizzazioni e
autorità pertinenti; b coordina la
lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; c riceve,
centralizza e analizza le informazioni sulle scommesse irregolari e sospette
sulle competizioni sportive che si svolgono sul territorio della Parte e, se
del caso, diffonde una segnalazione; d trasmette
le informazioni relative a possibili violazioni della legge o dei regolamenti
sportivi alle autorità pubbliche o alle organizzazioni sportive e/o agli
operatori delle scommesse sportive; e collabora
con le organizzazioni e le autorità competenti a livello nazionale e
internazionale, comprese le piattaforme nazionali di altri paesi. 2 Ciascuna
Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e
l'indirizzo della piattaforma nazionale. Articolo 14 - Protezione dei dati
personali 1 Ciascuna
Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare
che tutte le azioni intraprese contro la manipolazione delle competizioni
sportive siano conformi alle pertinenti norme e disposizioni legislative
nazionali e internazionali in merito alla protezione dei dati personali, in
particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni previsto dalla
presente Convenzione. 2 Ciascuna
Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare
che le autorità pubbliche e le organizzazioni contemplate dalla presente
Convenzione applichino le misure richieste per garantire che nella raccolta,
nel trattamento e nello scambio dei dati personali, indipendentemente dalla
natura di tali scambi, si presti la dovuta attenzione ai principi di
legittimità, adeguatezza, pertinenza e precisione, nonché alla sicurezza dei
dati e ai diritti delle persone interessate. 3 Ciascuna
Parte dispone nella propria legislazione che le varie autorità pubbliche e
organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione garantiscano che lo
scambio di dati ai fini della Convenzione non vada oltre il minimo necessario
per raggiungere i fini dichiarati dello scambio. 4 Ciascuna
Parte invita le autorità pubbliche e le organizzazioni contemplate dalla
presente Convenzione a dotarsi dei mezzi tecnici necessari ad assicurare la
sicurezza dei dati scambiati e la loro affidabilità e integrità, nonché la
disponibilità e l'integrità dei sistemi di scambio di dati e l'identificazione
degli utenti. Capo
IV — Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della
normativa Articolo 15 - Reati relativi alla
manipolazione delle competizioni sportive 1 Ciascuna
Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta di sanzionare
penalmente la manipolazione delle competizioni sportive implicante pratiche
coercitive, di corruzione o fraudolente, quali definite nell'ordinamento
giuridico interno. Articolo 16 - Riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla
manipolazione delle competizioni sportive 1 Ciascuna
Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad attribuire
il carattere di reato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, ai
comportamenti di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della Convenzione del
Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198),
all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale (2000), o all'articolo 23, paragrafo 1,
della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003), alle
condizioni ivi stabilite, qualora il reato sottostante che genera i profitti
sia uno di quelli contemplati agli articoli 15 e 17 della presente Convenzione
e in ogni caso qualora di tratti di estorsione, corruzione e frode. 2 Nel
determinare la gamma dei reati sottostanti di cui al paragrafo 1, ciascuna
delle Parti può decidere, in conformità al diritto nazionale, come intende
definire tali reati e la natura di eventuali elementi particolari che li
rendono gravi. 3 Ciascuna
Parte valuta se includere la manipolazione delle competizioni sportive nel suo
quadro di prevenzione del riciclaggio del denaro prescrivendo che gli operatori
delle scommesse sportive mettano in opera l'esercizio della dovuta diligenza
nei confronti della clientela, la conservazione dei documenti e gli obblighi di
segnalazione. Articolo 17 - Complicità e
favoreggiamento 1 Ciascuna
Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad attribuire
il carattere di reato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, alla
complicità e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati
contemplati all'articolo 15 della presente Convenzione. Articolo 18 - Responsabilità delle
persone giuridiche 1 Ciascuna
Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare
che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui
agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, commessi a loro vantaggio
da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in qualità di membro
di un organo della persona giuridica, che eserciti un ruolo direttivo in seno
alla persona giuridica sulla base: a del potere
di rappresentanza della persona giuridica; b dell'autorità
di adottare decisioni per conto della persona giuridica; c dell'autorità
di esercitare controlli in seno alla persona giuridica. 2 In linea
con i principi giuridici delle Parti la responsabilità della persona giuridica
può essere penale, civile o amministrativa. 3 Fatta
eccezione per i casi di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente prende le
misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere
considerate responsabili quando la mancanza di vigilanza o controllo da parte
di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione
di un reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione a
vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica
che agisca sotto la sua autorità. 4 Tale
responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche
che hanno commesso il reato. Capo
V - Giurisdizione, procedimento penale e misure di applicazione della normativa Articolo 19 - Giurisdizione 1 Ciascuna
Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la
giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente
Convenzione nei casi in cui il reato sia commesso: a nel suo
territorio; oppure b a bordo di
una nave battente la sua bandiera; oppure c a bordo di
un aeromobile immatricolato secondo la sua legislazione; oppure d da uno dei
suoi cittadini o da persona che risiede abitualmente nel suo territorio. 2 Contestualmente
alla firma o al deposito dello strumento di ratifica, accettazione o
approvazione, ciascuno Stato o l'Unione europea può, con una dichiarazione
indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, comunicare che si
riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi e condizioni
specifici le regole sulla giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del
presente articolo. 3 Ciascuna
Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la
giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente
Convenzione nei casi in cui un presunto reo sia presente sul suo territorio e
non possa essere estradato verso un'altra Parte sulla base della sua
cittadinanza. 4 Qualora più
Parti rivendichino la giurisdizione per un presunto reato di cui agli articoli
da 15 a 17 della presente Convenzione, le Parti in causa si consultano, se del
caso, al fine di determinare la giurisdizione più appropriata ai fini del
procedimento giudiziario. 5 Fatte salve
le norme generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non
esclude alcuna giurisdizione penale, civile e amministrativa esercitata da una
Parte contraente in conformità al proprio diritto nazionale. Articolo 20 - Misure per ottenere
prove elettroniche 1 Ciascuna
Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a ottenere
prove elettroniche mediante, tra l'altro, la conservazione rapida di dati
informatici immagazzinati, la conservazione e divulgazione rapide di dati
relativi al traffico, gli ordini di produzione, la perquisizione e il sequestro
di dati informatici immagazzinati, la raccolta in tempo reale di dati sul
traffico e l'intercettazione di dati relativi al contenuto, in conformità alla
propria legislazione nazionale, nell'ambito delle indagini sui reati di cui
agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione. Articolo 21 - Misure di protezione 1 Ciascuna
Parte prende in considerazione l'adozione delle misure giuridiche necessarie a
proteggere efficacemente: a le persone
che forniscono, in buona fede e in base a premesse ragionevoli, informazioni
sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, o che in
altro modo collaborino con le autorità responsabili delle indagini e dell'azione
penale. b i testimoni
che depongono in relazione a tali reati; c se del
caso, i familiari delle persone di cui alle lettere a) e b). Capo
VI - Sanzioni e misure Articolo 22 - Sanzioni penali
contro le persone fisiche 1 Ciascuna
Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare
che i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione commessi
da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, tenuto conto della gravità dei
reati. Tali sanzioni includono misure privative della libertà che possono dar
luogo a estradizione, in base a quanto definito dalla legislazione nazionale. Articolo 23 - Sanzioni contro le
persone giuridiche 1 Ciascuna
Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare
che le persone dichiarate responsabili ai sensi dell'articolo 18 siano soggette
a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le pene pecuniarie, ed
eventualmente ad altre misure quali: a interdizione
temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale; b assoggettamento
alla sorveglianza giudiziaria c liquidazione
giudiziaria. Articolo 24 - Sanzioni
amministrative 1 Ciascuna
Parte adotta nei confronti degli atti punibili a norma del suo diritto
nazionale, se del caso, le misure legislative o di altra natura necessarie a
punire mediante sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive le
violazioni contemplate dalla presente Convenzione a seguito di procedimenti
intentati dalle autorità amministrative nei quali la decisione può dar luogo a
un procedimento dinanzi al giudice competente. 2 Ciascuna
Parte garantisce che le misure amministrative siano applicate. L'applicazione
può spettare, conformemente all'ordinamento giuridico interno, all'autorità di
regolamentazione delle scommesse o ad altre autorità competenti. Articolo 25 - Sequestro e confisca 1 Ciascuna
Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie, conformemente
all'ordinamento giuridico interno, per permettere il sequestro e la confisca
di: a merci,
documenti e altri strumenti usati o destinati a essere usati per commettere i
reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione; b i proventi
di tali reati, o proprietà del valore corrispondente a tali proventi. Capo
VII - Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti Articolo 26 - Misure per la cooperazione
internazionale in materia penale 1 Le Parti,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ai pertinenti
strumenti e accordi internazionali e regionali stipulati sulla base di una
legislazione uniforme o in condizione di
reciprocità e in conformità al loro diritto nazionale, cooperano nella
misura più ampia possibile nelle indagini, nelle azioni penali e nei
procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui agli articoli da 15 a 17 della
presente Convenzione, compresi il sequestro e la confisca. 2 Le Parti,
nella misura più ampia possibile, in conformità ai pertinenti trattati
internazionali, regionali e bilaterali in materia di estradizione e mutua
assistenza in campo penale e in conformità al loro diritto nazionale, cooperano
in relazione ai reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione. 3 In materia
di cooperazione internazionale, ogniqualvolta la doppia incriminazione sia
considerata un requisito, tale requisito si considera soddisfatto se il
comportamento considerato reato per il quale sono state richieste la mutua
assistenza o l'estradizione costituisce reato in base al diritto interno di
ambedue le Parti, a prescindere dal fatto che la rispettiva legislazione
classifichi o meno il reato nella stessa categoria o lo denomini con la stessa
terminologia della legislazione dello Stato richiedente. 4 Qualora una
Parte condizioni l'estradizione o la mutua assistenza giuridica in campo penale
all'esistenza di un trattato e riceva una richiesta di estradizione o di
assistenza giuridica in campo penale da un'altra Parte con la quale non ha
concluso tali trattati, la presente Convenzione può essere considerata, agendo
in piena conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e fatte
salve le condizioni stabilite dal suo diritto interno, come base giuridica per
l'estradizione o la mutua assistenza giuridica nei riguardi dei reati di cui
agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione. Articolo 27 - Altre misure di
cooperazione internazionale in materia di prevenzione 1 Ciascuna
Parte si impegna ad integrare, ove opportuno, la prevenzione e il contrasto
della manipolazione delle competizioni sportive nei programmi di assistenza a
vantaggio degli Stati terzi. Articolo 28 - Cooperazione
internazionale con le organizzazioni sportive internazionali 1 Ciascuna
Parte, in conformità al proprio diritto nazionale, coopera con le
organizzazioni sportive internazionali nella lotta alla manipolazione delle
competizioni sportive. Capo
VIII - Follow-up Articolo 29 - Informazioni 1 Ciascuna
Parte trasmette al Segretario generale del Consiglio d'Europa, in una delle
lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte le pertinenti informazioni sulle
misure legislative e di altro tipo da essa adottate per conformarsi ai termini
della presente Convenzione. Articolo 30 - Comitato di follow-up
della Convenzione 1 Ai fini
della Convenzione è istituito il Comitato di follow-up della Convenzione. 2 Ciascuna
Parte può essere rappresentata nel Comitato di follow-up della Convenzione da
uno o più delegati, compresi rappresentanti delle autorità pubbliche
responsabili dello sport, dell'applicazione della legge o della
regolamentazione delle scommesse. Ciascuna Parte dispone di un voto. 3 L'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa e gli altri pertinenti comitati
intergovernativi del Consiglio d'Europa nominano un rappresentate ciascuno in
seno al Comitato di follow-up della Convenzione al fine di contribuire a un
approccio multisettoriale e multidisciplinare. Il Comitato di follow-up della
Convenzione può, se del caso, invitare con decisione unanime qualsiasi Stato
che non sia parte della Convenzione e qualsiasi organizzazione o organo
internazionale ad essere rappresentati da un osservatore alle riunioni. I
rappresentanti designati ai sensi del presente paragrafo partecipano alle riunioni
del Comitato di follow-up della Convenzione senza diritto di voto. 4 Le riunioni
del Comitato di follow-up della Convenzione sono convocate dal Segretario
generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione è organizzata prima
possibile, e in ogni caso entro un anno dalla data di entrata in vigore della
Convenzione. Esso si riunisce successivamente ogniqualvolta sia richiesta una
riunione da almeno un terzo delle Parti o dal Segretario generale. 5 Fatte salve
le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato di follow-up della
Convenzione elabora e adotta per consenso il proprio regolamento interno. 6 Il Comitato
di follow-up della Convenzione è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni,
dal Segretariato del Consiglio d'Europa. Articolo 31 - Funzioni del Comitato
di follow-up della Convenzione 1 Il Comitato
di follow-up della Convenzione è responsabile del follow-up dell'attuazione
della presente Convenzione. 2 Il Comitato
di follow-up adotta e modifica l'elenco delle organizzazioni sportive di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, assicurandosi che sia reso pubblico in modo
adeguato. 3 Il Comitato
di follow-up della Convenzione può, in particolare: a formulare
raccomandazioni alle Parti sulle misure da adottare ai fini della presente
Convenzione, in particolare per quanto riguarda la cooperazione internazionale; b se del
caso, formulare raccomandazioni alle Parti a seguito della pubblicazione di
documenti esplicativi, e previa consultazione preliminare dei rappresentanti
delle organizzazioni sportive e degli operatori di scommesse sportive, in
particolare sui seguenti aspetti: –i
criteri che devono essere soddisfatti dalle organizzazioni sportive e dagli
operatori di scommesse sportive al fine di trarre vantaggio dallo scambio di
informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della Convenzione; –altre
modalità volte a rafforzare la cooperazione operativa tra le autorità
pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse, come
indicato nella presente Convenzione; c informare
il pubblico e le pertinenti organizzazioni internazionali delle attività svolte
nel quadro della presente Convenzione; d esprimere
un parere al Comitato dei Ministri in merito alle richieste di Stati non membri
del Consiglio d'Europa di essere invitati dal Comitato dei Ministri a firmare
la Convenzione in forza dell'articolo 32, paragrafo 2. 4 Al fine di
esercitare le proprie funzioni il Comitato di follow-up della Convenzione può,
di propria iniziativa, organizzare riunioni di esperti. 5 Il Comitato
di follow-up della Convenzione, previo accordo della Parte interessata,
organizza visite alle Parti. Capo
IX - Disposizioni finali Articolo 32 - Firma ed entrata in
vigore 1 La presente
Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa,
degli altri Stati parti della Convenzione culturale europea, dell'Unione
europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione o
che godono dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa. 2 La presente
Convenzione è inoltre aperta alla firma da parte di qualsiasi altro Stato non
membro del Consiglio d'Europa su invito del Comitato dei Ministri. La decisione
di invitare uno Stato non membro a firmare la Convenzione può essere presa a
maggioranza in conformità all'articolo 20, lettera d), dello Statuto del
Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti
aventi titolo a sedere nel Comitato dei Ministri, previa consultazione del
Comitato di follow-up della Convenzione una volta stabilito. 3 La presente
Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti
di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 4 La presente
Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di
un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui cinque firmatari, compresi
almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro
consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni
dei paragrafi 1, 2 e 3. 5 Nei
confronti di ogni Stato firmatario o dell'Unione europea che esprima
successivamente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, essa
entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui viene espresso il consenso in
conformità alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3. 6 Una Parte
contraente che non è membro del Consiglio d'Europa contribuisce al
finanziamento del Comitato di follow-up della Convenzione con modalità decise
dal Comitato dei Ministri previa consultazione di detta Parte. Articolo 33 - Effetti della
Convenzione e rapporto con altri strumenti internazionali 1 La presente
Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da
convenzioni internazionali multilaterali relative a oggetti specifici. In
particolare, la presente Convenzione non altera i diritti e gli obblighi
derivanti da altri accordi conclusi in precedenza per quanto riguarda la lotta
al doping e coerenti con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione. 2 La presente
Convenzione integra in particolare, se del caso, i trattati multilaterali o
bilaterali applicabili tra le Parti, comprese le disposizioni: a della
Convenzione europea di estradizione (1957, ETS n. 24); b della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959, ETS n.
30); c della
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato (1990, ETS n. 141); d della
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e
la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005,
CETS n. 198). 3 Le Parti
della Convenzione possono concludere tra loro trattati bilaterali o
multilaterali sulle questioni contemplate dalla presente Convenzione al fine di
integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei
principi in essa contenuti. 4 Qualora due
o più Parti abbiano già concluso un trattato sulle questioni contemplate dalla
presente Convenzione o abbiano in altro modo stabilito relazioni in tale
ambito, esse avranno anche facoltà di applicare tale trattato o di regolare le
loro relazioni di conseguenza. Tuttavia, qualora le Parti stabiliscano le loro
relazioni rispetto alle questioni contemplate dalla presente Convenzione con
modalità diverse da quelle stabilite dalla Convenzione stessa, tali modalità
non sono incompatibili con l'oggetto e i principi della Convenzione. 5 Nessuna
disposizione della presente Convenzione incide su altri diritti, restrizioni,
obblighi e responsabilità delle Parti. Articolo 34 - Condizioni e garanzie 1 Ciascuna
Parte si assicura che l'istituzione, l'attuazione e l'applicazione dei poteri e
delle procedure di cui ai capi da II a VII siano soggette alle condizioni e
alle garanzie previste dal proprio ordinamento giuridico interno, che assicuri
un'adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà, in particolare dei diritti
derivanti da obblighi assunti in base alla Convenzione per la tutela dei
diritti umani e delle libertà fondamentali, al Patto Internazionale delle
Nazioni Unite del 1966 relativo ai diritti civili e politici e agli altri
strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani, e che integri
nell'ordinamento giuridico interno il principio di proporzionalità. 2 Se del
caso, avuto riguardo alla natura del potere o della procedura, queste
condizioni e garanzie includono, tra l'altro, una supervisione indipendente,
giudiziaria o di altra natura; una motivazione che giustifichi l'applicazione;
la limitazione del campo di applicazione e della durata di tale potere o
procedura. 3 Nella
misura in cui ciò sia rispondente all'interesse pubblico e, in particolare,
alla buona amministrazione della giustizia, ogni Parte considera l'impatto dei
poteri e delle procedure di cui al presente capo sui diritti, sulle
responsabilità e sugli interessi legittimi dei terzi. Articolo 35 - Applicazione
territoriale 1 Ciascuno
Stato o l'Unione europea, al momento della firma o quando depositi il proprio
strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può specificare il
territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione. 2 Ciascuna
Parte può, mediante una successiva dichiarazione indirizzata al Segretario
generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della Convenzione ad
ogni altro territorio specificato nella dichiarazione per il quale sia
responsabile per le relazioni internazionali o in nome del quale sia
autorizzata ad assumere impegni. Nell'ambito di tale territorio la Convenzione
entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione
da parte del Segretario generale. 3 Ogni
dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi può, nell'ambito
di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata
attraverso una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio
d'Europa. La revoca avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale
notifica da parte del Segretario generale. Articolo 36 - Clausola federale 1 Uno Stato federale
può riservarsi il diritto di onorare gli impegni derivanti dai capi II, IV, V e
VI della presente Convenzione nella misura in cui siano compatibili con i
principi fondamentali che regolano i rapporti tra il proprio governo centrale e
gli Stati membri o altre entità territoriali simili, a condizione che esso sia
in grado di cooperare come stabilito ai capi III e VII. 2 Quando
esprime a riserva di cui al paragrafo 1, uno Stato federale non può applicare i
termini di tale riserva per escludere o diminuire sostanzialmente i propri
obblighi di adottare le misure di cui ai capi III e VII. In ogni caso, esso
deve dotarsi di estese ed efficaci capacità di applicazione della normativa in
relazione a tali misure. 3 Con
riguardo alle disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione è
competenza di ciascuno Stato membro o altra entità territoriale simile che in
base al sistema costituzionale della federazione non siano obbligati ad
adottare misure legislative, il governo federale informa le autorità competenti
di tali Stati delle suddette disposizioni, esprimendo parere favorevole e
incoraggiandoli ad assumere iniziative adeguate per darvi esecuzione. Articolo 37 - Riserve 1 Con una
notifica scritta indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa,
ciascuno Stato o l'Unione europea, al momento della firma o quando depositi il
proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può dichiarare che
si avvale delle riserve di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 36,
paragrafo 1. Non sono ammissibili altre riserve. 2 La Parte
che abbia espresso una riserva in conformità al paragrafo 1 può ritirarla del
tutto o in parte inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio
d'Europa. Tale ritiro avrà effetto dalla data di ricevimento di tale notifica
da parte del Segretario Generale. Qualora la notifica indichi che il ritiro
avrà effetto da una data specifica in essa indicata e tale data sia successiva
alla data della notifica, il ritiro ha effetto in tale data successiva. 3 La Parte
che abbia espresso una riserva può ritirarla, del tutto o in parte, non appena
le circostanze lo permettano. 4 Il
Segretario generale del Consiglio d'Europa può domandare periodicamente alle
Parti che hanno espresso una o più riserve quali siano le prospettive future di
un ritiro di dette riserve. Articolo 38 - Modifiche 1 Le
modifiche agli articoli della presente Convenzione possono essere proposte da
una Parte qualsiasi, dal Comitato di follow-up della Convenzione o dal Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa. 2 Eventuali
proposte di modifica sono comunicate al Segretario generale del Consiglio
d'Europa e dallo stesso trasmesse alle Parti, agli Stati membri del Consiglio
d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della
presente Convenzione o che godono dello status di osservatori presso il
Consiglio d'Europa, all'Unione europea, agli Stati invitati a firmare la
presente Convenzione e al Comitato di follow-up della Convenzione almeno due
mesi prima della riunione durante la quale saranno discusse. Il Comitato di
follow-up della Convenzione trasmette al Comitato dei Ministri il suo parere in
merito alle modifiche proposte. 3 Il Comitato
dei Ministri esamina la proposta di modifica e il parere del Comitato di
follow-up della Convenzione e può adottare la modifica con la maggioranza
prevista dall'articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio
d'Europa. 4 Il testo di
ogni modifica adottata dal Comitato dei Ministri in conformità al paragrafo 3
del presente articolo è trasmesso alle Parti per l'accettazione. 5 Ogni
modifica adottata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in
vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un
mese a decorrere dal momento in cui tutte le Parti, dopo l'espletamento delle
rispettive procedure interne, hanno informato il Segretario generale della loro
accettazione della modifica. 6 Se una
modifica è stata adottata dal Comitato dei Ministri, ma non è ancora entrata in
vigore in conformità al paragrafo 5, uno Stato o l'Unione europea non può
esprimere il suo consenso a essere vincolato dalla Convenzione senza accettare
al tempo stesso la modifica. Articolo 39 - Risoluzione delle
controversie 1 Il Comitato
di Follow-up della Convenzione, in stretta collaborazione con i pertinenti
comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa, è informato di ogni
difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione della presente Convenzione. 2 In caso di
controversia tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente
Convenzione, esse cercano di pervenire a una composizione della controversia
stessa mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o altri mezzi pacifici di
loro scelta. 3 Il Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa può istituire procedure di risoluzione che
possono essere utilizzate dalle Parti coinvolte in una controversia qualora
queste ultime approvino tale misura. Articolo 40 - Denuncia 1 Ciascuna
Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione mediante una
notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2 La denuncia
produce effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di
un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da
parte del Segretario generale. Articolo 41 - Notifica 1 Il
Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica alle Parti, agli Stati
membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti della Convenzione
culturale europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione
della presente Convenzione o che godono dello status di osservatori presso il
Consiglio d'Europa, all'Unione europea e agli Stati invitati a firmare la
presente Convenzione in conformità alle disposizioni dell'articolo 32: a le firme; b il deposito
degli strumenti di ratifica, accettazione, o adesione; c la data di
entrata in vigore della presente Convenzione in base all'articolo 32; d eventuali
riserve espresse in conformità all'articolo 37 e ritiri di tali riserve; e le
dichiarazioni fatte in base agli articoli 9 e 13; f ogni altro
atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione. In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a
tal fine, hanno firmato la presente
Convenzione. Fatta a Magglingen/Macolin, il 18 settembre 2014,
in inglese e francese, entrambi i testi egualmente
autentici, in unica copia che dovrà essere depositata negli archivi del
Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette
copia certificata ad ogni
Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno
partecipato
all'elaborazione della presente Convenzione o che godano dello status di
osservatore presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea e ad ogni Stato
invitato a firmare la presente Convenzione.