52015PC0038

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sulla sospensione dei dazi doganali applicabili alle importazioni di taluni oli pesanti e altri prodotti analoghi /* COM/2015/038 final - 2015/0024 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Finalità della presente proposta di regolamento del Consiglio è la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti di cui al capitolo 27 (oli pesanti) attualmente classificati nel codice NC 2707 99 99.

Ai sensi della nota 2 del capitolo 27 gli oli nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici rientrano nella voce 2710, da cui consegue che il prodotto gode dell’esenzione fiscale se sottoposto a un trattamento definito. Tuttavia, dall’aprile del 2013 gli oli nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici sono classificati alla voce 2707 (NC 2707 99 99) e sono quindi soggetti a un’aliquota dell’1,7%.

Le caratteristiche tecniche dei prodotti in questione sono elencate alle note esplicative della nomenclatura combinata[1] delle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99; tali note sono state modificate nell’aprile del 2013 al fine di chiarire l’ambito d’applicazione dei prodotti della voce 2710 ed eliminare una contraddizione fra le note esplicative della nomenclatura combinata e la nota 2 del capitolo 27. Ne discende che tali oli sono classificati in diverse sottovoci a causa della proporzione dei costituenti aromatici contenuti e sono pertanto soggetti a un diverso trattamento tariffario. Di conseguenza tali oli sono stati soggetti a un’aliquota dell’1,7% dall’aprile del 2013.

Tuttavia, nell’interesse degli operatori economici, entrambi tali tipi di oli, indipendentemente dal loro contenuto aromatico, dal momento in cui devono subire un “trattamento definito”, quale definito alla nota complementare 5 del capitolo 27 (distillazione sotto vuoto, cracking, reforming, ecc.) e subordinato alla procedura di destinazione particolare di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93[2], dovrebbero essere autonomamente esentati dai dazi doganali, a condizione che il trattamento abbia avuto luogo. È altresì opportuno osservare che dal 1° luglio 2014 mediante il regolamento n. 1387/2013 del Consiglio[3], del 17 dicembre 2013, è stata concessa una sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti.

Pertanto il presente progetto mira a proporre il medesimo trattamento tariffario per le stesse categorie di prodotti, indipendentemente dalla relativa classificazione alla data della pubblicazione della suddetta nota esplicativa della nomenclatura combinata, al fine di creare una parità di trattamento per tutti gli operatori economici ed evitare una discrepanza nel trattamento in esenzione dai dazi di tali prodotti, com’era il caso dal 1968.

La proposta in allegato è ritenuta un approccio equilibrato che tiene conto del contesto giuridico e degli interessi delle diverse parti interessate, in quanto stabilisce lo stesso trattamento tariffario senza soluzione di continuità nel corso del tempo.

La proposta è conforme alle politiche dell’Unione nei settori del commercio estero e dell’industria.

Alla luce di quanto precede, si propone di modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

La sezione “Nomenclatura tariffaria e statistica” del comitato del codice doganale (settore NC) è stata consultata il 23 maggio 2014 e il 17-18 luglio 2014.

La sezione “Nomenclatura tariffaria e statistica” del comitato del codice doganale (settore agricoltura/chimica) è stata consultata il 4-6 giugno 2014.

Il gruppo “Economia tariffaria” è stato consultato il 19-21 maggio 2014, il 18 giugno 2014 e il 14-15 luglio 2014.

Le parti interessate hanno già chiesto la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti, che è stata concessa mediante il regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio. La finalità del presente regolamento è consentire il rimborso dei dazi pagati fra aprile 2013 e giugno 2014.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L’articolo 31 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea costituisce la base giuridica della presente proposta.

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto, in linea con quanto previsto dal trattato, favorisce gli scambi tra Stati membri e paesi terzi e tiene conto dei rispettivi interessi commerciali degli operatori economici, senza modificare l’elenco OMC dell’UE.

A norma dell’articolo 31 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le aliquote della tariffa autonoma sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

È arduo stimare la perdita in termini di risorse proprie a causa dell’assenza di statistiche particolareggiate sulle importazioni di tali prodotti nel periodo in cui non erano esentati dai dazi. La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali è stimata nell’ordine di circa 29,4 milioni di euro l’anno (in base alle statistiche delle importazioni relativamente al codice TARIC in questione nel periodo luglio-agosto 2014). Per il periodo della durata di 15 mesi (dal 4.4.2013 al 30.6.2014) si stima l’importo nell’ordine di 36,7 milioni di euro, tenendo conto che non sono stati corrisposti dazi fino al 4.4.2013 e che dall’1.7.2014 questi non sono più pagati.

2015/0024 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sulla sospensione dei dazi doganali applicabili alle importazioni di taluni oli pesanti e altri prodotti analoghi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Nella nomenclatura combinata stabilita all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[4], alla voce 2710 i dazi doganali sono sospesi autonomamente per taluni oli nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici qualora tali oli siano destinati a essere sottoposti a un trattamento definito, a condizione che essi siano subordinati alla procedura di destinazione particolare di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione[5].

(2)       Taluni oli e altri prodotti nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici fino all’aprile 2013 erano classificati anch’essi nella voce 2710, godendo pertanto di un trattamento di esenzione per un periodo indefinito.

(3)       Tuttavia, dal 4 aprile 2013 tali oli e altri prodotti sono stati classificati nella voce 2707, che non gode di alcuna esenzione dai dazi. Con effetti a decorrere dal 1° luglio 2014 il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio[6] ha concesso loro una sospensione autonoma temporanea dai dazi.

(4)       Poiché nell’Unione non esiste approvvigionamento di tali oli né di altri prodotti nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici, tale trattamento tariffario preferenziale avrebbe dovuto applicarsi senza soluzione di continuità fintanto che detti prodotti fossero destinati a subire trattamenti definiti e che fossero soddisfatte le procedure di destinazione particolare.

(5)       Pertanto, al fine di garantire adeguatamente il beneficio della sospensione dei dazi doganali per quanto attiene ai prodotti che rientrano nel codice NC 2707 99 99 la sospensione dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 4 aprile 2013 al 30 giugno 2014.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 4 aprile 2013 al 30 giugno 2014 i dazi doganali sui prodotti che rientrano nel codice NC 2707 99 99, destinati ad essere utilizzati come prodotti base di raffineria da sottoporre a uno dei trattamenti specifici di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata stabilita all’allegato I, del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono sospesi autonomamente, subordinatamente alla condizione che siano rispettate le procedure di destinazione particolare di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Natura della proposta/iniziativa

              1.3.    Obiettivi

              1.4.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.5.    Durata e incidenza finanziaria

              1.6.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Consiglio che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

1.2.        Natura della proposta/iniziativa

¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[7]

x La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.3.        Obiettivi

1.3.1.     Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Per concedere autonomamente il trattamento in esenzione dai dazi a taluni oli nei quali i costituenti non aromatici non predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici qualora tali oli siano destinati a essere sottoposti a trattamento definito.

1.3.2.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Sospensione autonoma dei dazi per taluni prodotti (oli pesanti) che rientra nel codice NC 2707 99 99 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, fino al 4 aprile 2013.

1.4.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.     Necessità nel breve e lungo termine

Sospensione dai dazi per gli oli, indipendentemente dal loro contenuto aromatico, a condizione che siano destinati a subire trattamenti definiti e che siano state soddisfatte le procedure di destinazione particolare.

1.4.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

L’articolo 31 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea costituisce la base giuridica della presente proposta.

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

1.4.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La classificazione degli oli pesanti secondo il peso dei costituenti aromatici non dovrebbe incidere sul suo trattamento tariffario.

1.5.        Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– X  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal 4.4.2013 fino al 30.6.2014

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 2013,

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.              Modalità di gestione previste[8]

¨ Gestione diretta a opera della Commissione

– ¨ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

– ¨  a opera delle agenzie esecutive.

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– ¨ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ¨ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– ¨alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ¨ a organismi di diritto pubblico;

– ¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Da parte delle autorità doganali degli Stati membri mediante applicazione delle disposizioni del codice doganale (procedura della “destinazione particolare”).

2.           MISURE DI GESTIONE

Misure subordinate ai controlli doganali (“destinazione particolare”) (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, GU L 253 dell’11.10.1993).

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Incidenza prevista sulle entrate

– ¨  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– x   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– x           sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[9]

Anno N

Articolo 120 || || 29,396 Mio EUR

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

Il calcolo della perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali si basa sul valore delle importazioni nell’UE, durante il periodo di due mesi a decorrere dal 1° luglio 2014, di prodotti del codice TARIC 2707 99 99 10.

Va sottolineato che i prodotti interessati dal presente progetto non versavano alcun dazio fino alla pubblicazione della nota esplicativa della nomenclatura combinata (GU C 96 del 4.4.2013, pag. 23).

Come indicato, tale sospensione tariffaria è in vigore dall’1.7.2014. Le importazioni che rientrano nel codice TARIC pari a 192 128 522,445 EUR per un mese senza tener conto delle preferenze tariffarie.

La perdita complessiva prevedibile di entrate nelle risorse proprie tradizionali su base annua dovrebbe quindi essere calcolata nel modo seguente:

192 128 522, 445 € × 12 = 2 305 542 269,46 €;

2 305 542 269,46 € x 1,7 % = 39 194 248,58082 €;

39 194 248,58082 € x 75 % = 29 395 663,935615 €;

[1]               Note esplicative della nomenclatura combinata (GU C 96 del 4.4.2013, pag. 23).

[2]               Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

[3]               Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

[4]               Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

[5]               Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

[6]               Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

[7]               A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[8]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[9]               Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, ossia gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.