Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sulla sospensione dei dazi doganali applicabili alle importazioni di taluni oli pesanti e altri prodotti analoghi /* COM/2015/038 final - 2015/0024 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Finalità della presente proposta di
regolamento del Consiglio è la sospensione dei dazi autonomi della tariffa
doganale comune per taluni prodotti di cui al capitolo 27 (oli pesanti)
attualmente classificati nel codice NC 2707 99 99. Ai sensi della nota 2 del capitolo 27 gli oli
nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai
costituenti aromatici rientrano nella voce 2710, da cui consegue che il
prodotto gode dell’esenzione fiscale se sottoposto a un trattamento definito.
Tuttavia, dall’aprile del 2013 gli oli nei quali i costituenti aromatici
predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici sono classificati
alla voce 2707 (NC 2707 99 99) e sono quindi soggetti a un’aliquota
dell’1,7%. Le caratteristiche tecniche dei prodotti in
questione sono elencate alle note esplicative della nomenclatura combinata[1] delle sottovoci 2707 99
91 e 2707 99 99; tali note sono state modificate nell’aprile del 2013 al fine
di chiarire l’ambito d’applicazione dei prodotti della voce 2710 ed eliminare
una contraddizione fra le note esplicative della nomenclatura combinata e la
nota 2 del capitolo 27. Ne discende che tali oli sono classificati in diverse
sottovoci a causa della proporzione dei costituenti aromatici contenuti e sono
pertanto soggetti a un diverso trattamento tariffario. Di conseguenza tali oli
sono stati soggetti a un’aliquota dell’1,7% dall’aprile del 2013. Tuttavia, nell’interesse degli operatori
economici, entrambi tali tipi di oli, indipendentemente dal loro contenuto
aromatico, dal momento in cui devono subire un “trattamento definito”, quale
definito alla nota complementare 5 del capitolo 27 (distillazione sotto vuoto, cracking,
reforming, ecc.) e subordinato alla procedura di destinazione particolare
di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93[2],
dovrebbero essere autonomamente esentati dai dazi doganali, a condizione che il
trattamento abbia avuto luogo. È altresì opportuno osservare che dal 1° luglio 2014
mediante il regolamento n. 1387/2013 del Consiglio[3], del 17 dicembre 2013,
è stata concessa una sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa
doganale comune per tali prodotti. Pertanto il presente progetto mira a proporre
il medesimo trattamento tariffario per le stesse categorie di prodotti,
indipendentemente dalla relativa classificazione alla data della pubblicazione
della suddetta nota esplicativa della nomenclatura combinata, al fine di creare
una parità di trattamento per tutti gli operatori economici ed evitare una
discrepanza nel trattamento in esenzione dai dazi di tali prodotti, com’era il
caso dal 1968. La proposta in allegato è ritenuta un
approccio equilibrato che tiene conto del contesto giuridico e degli interessi
delle diverse parti interessate, in quanto stabilisce lo stesso trattamento
tariffario senza soluzione di continuità nel corso del tempo. La proposta è conforme alle politiche
dell’Unione nei settori del commercio estero e dell’industria. Alla luce di quanto precede, si propone di
modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO La sezione “Nomenclatura tariffaria e
statistica” del comitato del codice doganale (settore NC) è stata consultata il
23 maggio 2014 e il 17-18 luglio 2014. La sezione “Nomenclatura tariffaria e
statistica” del comitato del codice doganale (settore agricoltura/chimica) è
stata consultata il 4-6 giugno 2014. Il gruppo “Economia tariffaria” è stato
consultato il 19-21 maggio 2014, il 18 giugno 2014 e il 14-15 luglio 2014. Le parti interessate hanno già chiesto la
sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti,
che è stata concessa mediante il regolamento (UE) n. 722/2014 del
Consiglio. La finalità del presente regolamento è consentire il rimborso dei
dazi pagati fra aprile 2013 e giugno 2014. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA L’articolo 31 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea costituisce la base giuridica della presente
proposta. La proposta è di competenza esclusiva
dell’Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. La proposta è conforme al principio di
proporzionalità in quanto, in linea con quanto previsto dal trattato, favorisce
gli scambi tra Stati membri e paesi terzi e tiene conto dei rispettivi
interessi commerciali degli operatori economici, senza modificare l’elenco OMC
dell’UE. A norma dell’articolo 31 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, le aliquote della tariffa autonoma sono
stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO È arduo stimare la perdita in termini di
risorse proprie a causa dell’assenza di statistiche particolareggiate sulle
importazioni di tali prodotti nel periodo in cui non erano esentati dai dazi.
La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali è stimata nell’ordine
di circa 29,4 milioni di euro l’anno (in base alle statistiche delle
importazioni relativamente al codice TARIC in questione nel periodo
luglio-agosto 2014). Per il periodo della durata di 15 mesi (dal 4.4.2013 al 30.6.2014)
si stima l’importo nell’ordine di 36,7 milioni di euro, tenendo conto che non
sono stati corrisposti dazi fino al 4.4.2013 e che dall’1.7.2014 questi non
sono più pagati. 2015/0024 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sulla sospensione dei dazi doganali
applicabili alle importazioni di taluni oli pesanti e altri prodotti analoghi IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Nella nomenclatura combinata
stabilita all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[4], alla voce 2710 i dazi
doganali sono sospesi autonomamente per taluni oli nei quali i costituenti non
aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici qualora tali
oli siano destinati a essere sottoposti a un trattamento definito, a condizione
che essi siano subordinati alla procedura di destinazione particolare di cui al
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione[5]. (2) Taluni oli e altri prodotti
nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti
non aromatici fino all’aprile 2013 erano classificati anch’essi nella
voce 2710, godendo pertanto di un trattamento di esenzione per un periodo
indefinito. (3) Tuttavia, dal 4 aprile 2013
tali oli e altri prodotti sono stati classificati nella voce 2707, che non gode
di alcuna esenzione dai dazi. Con effetti a decorrere dal 1° luglio 2014
il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio[6] ha concesso loro una
sospensione autonoma temporanea dai dazi. (4) Poiché nell’Unione non esiste
approvvigionamento di tali oli né di altri prodotti nei quali i costituenti
aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici, tale
trattamento tariffario preferenziale avrebbe dovuto applicarsi senza soluzione
di continuità fintanto che detti prodotti fossero destinati a subire
trattamenti definiti e che fossero soddisfatte le procedure di destinazione
particolare. (5) Pertanto, al fine di
garantire adeguatamente il beneficio della sospensione dei dazi doganali per
quanto attiene ai prodotti che rientrano nel codice NC 2707 99 99
la sospensione dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 4 aprile 2013 al
30 giugno 2014. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 4 aprile 2013 al 30 giugno 2014 i dazi
doganali sui prodotti che rientrano nel codice NC 2707 99 99,
destinati ad essere utilizzati come prodotti base di raffineria da sottoporre a
uno dei trattamenti specifici di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27
della seconda parte della nomenclatura combinata stabilita all’allegato I, del
regolamento (CEE) n. 2658/87, sono sospesi autonomamente, subordinatamente
alla condizione che siano rispettate le procedure di destinazione particolare
di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Natura della proposta/iniziativa 1.3. Obiettivi 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa 1.5. Durata e incidenza finanziaria 1.6. Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Regolamento
del Consiglio che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla
tariffa doganale comune. 1.2. Natura della
proposta/iniziativa ¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un’azione preparatoria[7] x La proposta/iniziativa riguarda la proroga di
un’azione esistente ¨La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una
nuova azione 1.3. Obiettivi 1.3.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Per
concedere autonomamente il trattamento in esenzione dai dazi a taluni oli nei
quali i costituenti non aromatici non predominano in peso rispetto ai
costituenti aromatici qualora tali oli siano destinati a essere sottoposti a
trattamento definito. 1.3.2. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Sospensione autonoma dei dazi per taluni prodotti (oli pesanti)
che rientra nel codice NC 2707 99 99 dell’allegato I del
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio, relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, fino al 4
aprile 2013. 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa 1.4.1. Necessità nel breve e lungo
termine Sospensione
dai dazi per gli oli, indipendentemente dal loro contenuto aromatico, a
condizione che siano destinati a subire trattamenti definiti e che siano state
soddisfatte le procedure di destinazione particolare. 1.4.2. Valore aggiunto
dell’intervento dell’Unione europea L’articolo 31
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea costituisce la base
giuridica della presente proposta. La
proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto il principio
di sussidiarietà non si applica. 1.4.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe La
classificazione degli oli pesanti secondo il peso dei costituenti aromatici non
dovrebbe incidere sul suo trattamento tariffario. 1.5. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata –
X Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal 4.4.2013
fino al 30.6.2014 –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA ¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento a partire
dal 2013, –
e successivo funzionamento a pieno ritmo. 1.6. Modalità di gestione previste[8] ¨ Gestione diretta a opera della Commissione –
¨ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni
dell’Unione; –
¨ a opera delle agenzie esecutive. ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio
affidati: –
¨ a paesi terzi o organismi da questi designati; –
¨ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare); –
¨alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario; –
¨ a organismi di diritto pubblico; –
¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti
all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti
garanzie finanziarie; –
¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della
PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Da
parte delle autorità doganali degli Stati membri mediante applicazione delle
disposizioni del codice doganale (procedura della “destinazione particolare”). 2. MISURE DI GESTIONE Misure
subordinate ai controlli doganali (“destinazione particolare”) (articoli da 291
a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, GU L 253 dell’11.10.1993). 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Incidenza prevista sulle
entrate –
¨ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
x La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza
finanziaria: –
x sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR
(al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[9] Anno N Articolo 120 || || 29,396 Mio EUR Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. Il
calcolo della perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali si basa sul
valore delle importazioni nell’UE, durante il periodo di due mesi a decorrere
dal 1° luglio 2014, di prodotti del codice TARIC 2707 99 99 10. Va
sottolineato che i prodotti interessati dal presente progetto non versavano
alcun dazio fino alla pubblicazione della nota esplicativa della nomenclatura
combinata (GU C 96 del 4.4.2013, pag. 23). Come
indicato, tale sospensione tariffaria è in vigore dall’1.7.2014. Le
importazioni che rientrano nel codice TARIC pari a 192 128 522,445
EUR per un mese senza tener conto delle preferenze tariffarie. La
perdita complessiva prevedibile di entrate nelle risorse proprie tradizionali
su base annua dovrebbe quindi essere calcolata nel modo seguente: 192
128 522, 445 € × 12 = 2 305 542 269,46 €; 2 305
542 269,46 € x 1,7 % = 39 194 248,58082 €; 39
194 248,58082 € x 75 % = 29 395 663,935615 €; [1] Note
esplicative della nomenclatura combinata (GU C 96 del 4.4.2013, pag. 23). [2] Regolamento
(CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune
disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che
istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). [3] Regolamento
(UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti
agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354
del 28.12.2013, pag. 201). [4] Regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987,
pag. 1). [5] Regolamento
(CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune
disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che
istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). [6] Regolamento
(UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti
agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354
del 28.12.2013, pag. 201). [7] A
norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [8] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [9] Per
le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare
gli importi netti, ossia gli importi lordi al netto del 25% per spese di
riscossione.