COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 1.7.2015
JOIN(2015) 27 final/2
2015/0143(NLE)
This document replaces JOIN(2015)27 final of 1.7.2015
Downgraded on 7.4.2022
Concerns all language versions
The text shall read as follows:
Proposta congiunta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
RELAZIONE
(1)Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia per dare attuazione alle misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC del 28 febbraio 2011.
(2)La decisione (PESC) XXX/2015 del Consiglio ha completato un riesame delle persone e delle entità elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC. Con tale decisione le misure restrittive imposte dalla decisione 2011/137/PESC, modificata, vengono inoltre consolidate in un nuovo strumento giuridico. Il regolamento 204/2011 è modificato per tener conto dei pertinenti elementi della decisione (PESC) XXX/2015.
(3)È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare tale modifica.
(4)L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea dovrebbero pertanto proporre di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 204/2011.
2015/0143 (NLE)
Proposta congiunta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio dà attuazione ad alcune misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC.
(2)La decisione (PESC) XXX/2015 del Consiglio ha completato un riesame delle persone e delle entità elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC. Con tale decisione le misure restrittive imposte dalla decisione 2011/137/PESC, modificata, vengono inoltre consolidate in un nuovo strumento giuridico. Occorre una modifica tecnica per allineare il regolamento 204/2011 con la decisione (PESC) XXX/2015.
(3)Poiché questa modifica rientra nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
(1)all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita da quanto segue:
“c) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a
i)
materiale militare, comprese le armi e il materiale connesso che non rientrano nel campo di applicazione della lettera b) e sono destinati esclusivamente alla sicurezza o all’assistenza al disarmo al governo libico, previa approvazione del comitato delle sanzioni;
ii)
materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all’assistenza al disarmo al governo libico;”
Articolo 2
(2)
All’articolo 8, paragrafo 1, la fase introduttiva è sostituita da quanto segue:
“In deroga all’articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell’allegato II e nell’allegato VI, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:”.
(3)
All’articolo 8, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c)
il vincolo o la pronuncia non vadano a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato II o nell’allegato III;”.
(4)
All’articolo 8, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c)
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o negli allegati II o III;”.
(5)
All’articolo 8 ter, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a)
l’autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l’articolo 5, paragrafo 2;”.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente