5.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 120/27


Parere del Comitato europeo delle regioni — L’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro

(2016/C 120/07)

Relatore:

Enrico ROSSI (IT/PSE), presidente della regione Toscana

Testo di riferimento:

Proposta di raccomandazione del Consiglio sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro

[COM(2015) 462]

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di raccomandazione

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Tra le persone più esposte alla disoccupazione di lungo periodo vi sono quelle con competenze o qualifiche scarse, i cittadini di paesi terzi, le persone con disabilità e le minoranze svantaggiate come i rom. Anche l’attività lavorativa svolta in precedenza svolge un ruolo importante, in quanto in alcuni paesi gli aspetti settoriali, e ciclici sono fondamentali per spiegare la persistenza della disoccupazione di lungo periodo.

Tra le persone più esposte alla disoccupazione di lungo periodo vi sono quelle con competenze o qualifiche scarse, le donne (in particolare le donne scarsamente qualificate) e i genitori single , i lavoratori sulla soglia della pensione, i cittadini di paesi terzi, le persone con disabilità e quelle affette da malattie croniche e le minoranze svantaggiate come i rom. Una particolare rilevanza hanno inoltre i giovani, per le implicazioni relative ai rischi di marginalità sociale, di abbandono scolastico e di perdita di capacità produttiva della società legata alla loro mancata partecipazione al mercato del lavoro. Anche l’attività lavorativa svolta in precedenza svolge un ruolo importante, in quanto in alcuni paesi gli aspetti settoriali, territoriali e ciclici sono fondamentali per spiegare la persistenza della disoccupazione di lungo periodo.

Emendamento 2

Proposta di raccomandazione

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli investimenti in capitale umano vanno potenziati e resi più efficaci affinché possano conferire competenze utili e significative a un numero maggiore di persone, ovviando alle carenze di competenze e gettando le basi per una transizione agevole dall’apprendimento al lavoro e per il mantenimento dell’occupabilità. Migliorare l’efficacia e la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione contribuirà a frenare l’aumento di nuovi disoccupati. A tal fine va perseguita la modernizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione in linea con gli obiettivi del semestre europeo, il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) (15), la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (16) e la raccomandazione della Commissione relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (17).

Gli investimenti in capitale umano vanno potenziati e resi più efficaci affinché possano conferire competenze utili e significative a un numero maggiore di persone, ovviando alle carenze di competenze e gettando le basi per una transizione agevole dall’apprendimento al lavoro e per il mantenimento dell’occupabilità. Migliorare l’efficacia e la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione assieme ai servizi per l’impiego contribuirà a frenare l’aumento di nuovi disoccupati ; così come la lotta contro l’abbandono scolastico, prevista fra gli obiettivi di Europa 2020, servirà a prevenire la disoccupazione di lungo periodo di cui è una delle cause di fondo . A tal fine va perseguita la modernizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione in linea con gli obiettivi del semestre europeo, il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) (15), la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (16) e la raccomandazione della Commissione relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (17).

Emendamento 3

Proposta di raccomandazione

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Al fine di sviluppare una strategia coordinata per l’occupazione, gli orientamenti per le politiche a favore dell’occupazione degli Stati membri (18) invitano a ridurre significativamente la disoccupazione strutturale e di lungo periodo ricorrendo a strategie globali in grado di sostenersi reciprocamente che includano un sostegno attivo personalizzato per rientrare nel mercato del lavoro.

Al fine di sviluppare una strategia coordinata per l’occupazione, gli orientamenti per le politiche a favore dell’occupazione degli Stati membri (18) invitano a ridurre significativamente la disoccupazione strutturale e di lungo periodo ricorrendo a strategie globali in grado di sostenersi reciprocamente che includano un sostegno attivo e inclusivo personalizzato per rientrare nel mercato del lavoro.

Motivazione

Si ritiene necessario favorire l’inclusione sociale.

Emendamento 4

Proposta di raccomandazione

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli orientamenti invitano gli Stati membri a promuovere l’occupabilità investendo nel capitale umano, attraverso adeguati sistemi di istruzione e formazione che siano efficaci ed efficienti così da innalzare il livello di competenza della forza lavoro, e invitano inoltre più specificamente gli Stati membri a incoraggiare i sistemi di apprendimento basati sul lavoro come l’apprendimento duale e a potenziare la formazione professionale. Più in generale, tali orientamenti invitano gli Stati membri a prendere in considerazione i principi della flessicurezza e a rafforzare le misure attive del mercato del lavoro aumentandone efficacia, obiettivi, portata, campo d’azione e interazione con il sostegno al reddito e l’erogazione di servizi sociali.

Gli orientamenti invitano gli Stati membri a promuovere l’occupabilità investendo nel capitale umano, attraverso adeguati sistemi di istruzione e formazione che siano efficaci ed efficienti così da innalzare il livello di competenza della forza lavoro, e invitano inoltre più specificamente gli Stati membri a incoraggiare i sistemi di apprendimento basati sul lavoro come l’apprendimento duale e a potenziare la formazione professionale. Più in generale, tali orientamenti invitano gli Stati membri a prendere in considerazione i principi della flessicurezza e inclusività e a rafforzare le misure attive del mercato del lavoro aumentandone efficacia, obiettivi, portata, campo d’azione e interazione con il sostegno al reddito e l’erogazione di servizi sociali.

Emendamento 5

Proposta di raccomandazione

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le iniziative proposte nell’ambito della presente raccomandazione dovrebbero risultare pienamente compatibili con le raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo, e la loro attuazione dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita.

Le iniziative proposte nell’ambito della presente raccomandazione dovrebbero risultare pienamente compatibili con le raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo, e la loro attuazione dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita. Tuttavia, nell’ambito del Patto, per evitare che gli squilibri nei singoli paesi sfuggano dal controllo e poter efficacemente procedere alla stabilizzazione dell’area euro, potrebbero essere individuate iniziative straordinarie, concordate e limitate nel tempo, per supportare i paesi i cui servizi per l’impiego sono più lontani dagli standard suggeriti dalle migliori pratiche ad adeguarsi.

Motivazione

Data la disparità degli attuali servizi per l’impiego fra i vari Stati membri, occorre intervenire per assicurare un miglioramento dello standard di intervento in tutti i paesi. Per questo l’indicazione di adeguare le strutture deve essere affiancata alla individuazione dei meccanismi necessari per sostenerle, dato che le strutture dei servizi per l’impiego sono in genere più deboli proprio nei paesi in cui la disoccupazione di lunga durata è più alta.

Emendamento 6

Proposta di raccomandazione

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Occorre intensificare le iniziative volte a inserire nel mercato del lavoro le persone più colpite dalla disoccupazione di lungo periodo nonché aumentare il tasso di registrazione presso i servizi per l’impiego e altri organi competenti, cosa che permetterebbe di affrontare il problema della mancanza di copertura delle misure di sostegno.

Occorre intensificare le iniziative volte a inserire nel mercato del lavoro le persone più colpite dalla disoccupazione di lungo periodo nonché aumentare il tasso di registrazione presso i servizi per l’impiego e altri organi competenti, cosa che permetterebbe di affrontare il problema della mancanza di copertura delle misure di sostegno. Al fine di favorire la registrazione del maggior numero di disoccupati ai servizi per l’impiego occorre una strategia di comunicazione e di consulenza specifica, che può essere resa più efficace attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile. Tuttavia, la registrazione ai servizi per l’impiego non è di per sé misura sufficiente se i servizi non sono poi efficienti nel proporre un percorso personalizzato che conduca all’inserimento nel mercato del lavoro; né i disoccupati saranno indotti ad iscriversi ai servizi, se questi non avranno dimostrato di essere efficaci. In questo contesto risulta necessario rendere i servizi per l’impiego maggiormente proattivi verso le imprese.

Motivazione

La registrazione presso i servizi per l’impiego richiede certamente una strategia di comunicazione efficace, ma molto dipende dalla capacità riconosciuta dei servizi per l’impiego di reinserire il lavoratore: per questo motivo la reale capacità degli Stati di rafforzare le strutture esistenti è condizione fondamentale anche per stimolare i disoccupati a registrarsi.

Emendamento 7

Proposta di raccomandazione

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli approcci personalizzati per sostenere i disoccupati di lungo periodo devono affrontare gli ostacoli che hanno portato al persistere della disoccupazione, aggiornando e completando la valutazione iniziale effettuata al momento della registrazione. Ciò consentirà di orientare le persone in cerca di lavoro verso servizi di sostegno quali gestione dei debiti, riabilitazione, assistenza sociale, servizi di assistenza, integrazione degli immigrati, assistenza abitativa e per la mobilità, che affrontino detti ostacoli e consentano alle persone in cerca di lavoro di raggiungere obiettivi chiari che conducono all’occupazione.

Gli approcci personalizzati per sostenere i disoccupati di lungo periodo devono affrontare gli ostacoli che hanno portato al persistere della disoccupazione, aggiornando e completando la valutazione iniziale effettuata al momento della registrazione. Ciò consentirà di orientare le persone in cerca di lavoro verso servizi di sostegno quali gestione dei debiti, riabilitazione, assistenza sociale, servizi di assistenza, integrazione degli immigrati, assistenza abitativa e per la mobilità, che affrontino detti ostacoli e consentano alle persone in cerca di lavoro di raggiungere obiettivi chiari che conducono all’occupazione. Si dovrebbe valutare la possibilità di prevedere l’obbligo di registrazione ai servizi per l’impiego per i disoccupati di lungo periodo che sono beneficiari di assistenza da parte dei servizi sociali.

Emendamento 8

Proposta di raccomandazione

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ai fini della presente raccomandazione, per «accordo di inserimento lavorativo» si intende un accordo scritto tra la persona in cerca di lavoro e il punto di contatto unico con l’obiettivo di facilitare la transizione verso l’occupazione sul mercato del lavoro. Tali accordi, redatti in modo da riflettere la situazione delle singole persone in cerca di lavoro, contengono un pacchetto dettagliato delle misure personalizzate disponibili a livello nazionale (mercato del lavoro, istruzione, formazione, servizi sociali) destinato a sostenere le persone in cerca di lavoro e dar loro gli strumenti per superare gli ostacoli specifici all’occupazione. Essi definiscono obiettivi, calendari, clausole di revisione e responsabilità reciproca, indicando sia le misure attive e di sostegno al reddito che i servizi di sostegno sociale disponibili. Gli accordi di inserimento lavorativo collegano il percepimento dei sussidi alla partecipazione alle misure attive del mercato del lavoro e alle attività di ricerca di un impiego, in linea con la legislazione nazionale vigente.

Ai fini della presente raccomandazione, per «accordo di inserimento lavorativo» si intende un accordo scritto tra la persona in cerca di lavoro e il punto di contatto unico con l’obiettivo di facilitare la transizione verso l’occupazione sul mercato del lavoro. Tali accordi, redatti in modo da riflettere la situazione delle singole persone in cerca di lavoro, contengono un pacchetto dettagliato delle misure personalizzate disponibili a livello nazionale (mercato del lavoro, istruzione, formazione, servizi sociali) destinato a sostenere le persone in cerca di lavoro e dar loro gli strumenti per superare gli ostacoli specifici all’occupazione. Essi definiscono obiettivi, calendari, clausole di revisione e responsabilità reciproca, indicando sia le misure attive e di sostegno al reddito che i servizi di sostegno sociale disponibili. Gli accordi di inserimento lavorativo collegano il percepimento dei sussidi alla partecipazione alle misure attive del mercato del lavoro e alle attività di ricerca di un impiego, in linea con la legislazione nazionale vigente , mirati a una fattiva inclusione sociale .

Emendamento 9

Proposta di raccomandazione

Primo paragrafo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Sostenere la registrazione delle persone in cerca di lavoro e un maggiore orientamento al mercato del lavoro delle misure di inserimento; fornire una valutazione individuale ai disoccupati di lungo periodo; offrire un accordo di reinserimento lavorativo specifico quando abbiano raggiunto al più tardi i 18 mesi di disoccupazione. A tal fine è necessario:

Sostenere la registrazione delle persone in cerca di lavoro e un maggiore orientamento al mercato del lavoro delle misure di inserimento; fornire una valutazione individuale ai disoccupati di lungo periodo; offrire un accordo di reinserimento lavorativo specifico quando abbiano raggiunto al più tardi i 18 mesi di disoccupazione ; prevedere, per contrastare povertà ed esclusione sociale, impieghi sovvenzionati come sforzo per realizzare il reinserimento lavorativo. Laddove l’inserimento non abbia successo, occorre prevedere azioni universalistiche di sostegno al reddito . A tal fine è necessario:

Rafforzamento dei servizi per l’impiego esistenti.

Emendamento 10

Proposta di raccomandazione

Primo paragrafo — Inserire un nuovo punto dopo il primo paragrafo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Dotarsi di strutture di servizi per l’impiego che, in termini di dotazione e qualificazione del personale, siano in grado di rispondere agli obiettivi della raccomandazione. Gli standard per definire tali strutture potrebbero derivare anche dagli esiti del lavoro della Rete dell’Unione di Servizi Pubblici per l’Impiego. Si dovrebbero, quindi, indicare le risorse necessarie per l’adeguamento delle strutture esistenti; stabilire come e dove reperirle, facendo riferimento alle possibilità di cofinanziamento già esistenti, come il regolamento (UE) n. 1301/2013 sul FESR e il regolamento (UE) n. 1304/2013 sul FSE, e non escludendo la possibilità di studiare soluzioni a livello europeo attraverso lo stanziamento di fondi europei destinati esclusivamente a tale scopo, in considerazione del fatto che ridurre la disoccupazione di lunga durata è un obiettivo strategico fondamentale per l’intera Unione. Il sostegno economico potrebbe altresì essere vincolato al perseguimento di ulteriori riforme organizzative del sistema di servizi dell’impiego nei paesi in cui la Commissione e il Consiglio ritengano che siano necessari, nell’ambito del semestre europeo.

Motivazione

Data la disparità degli attuali servizi per l’impiego fra i vari Stati membri, occorre intervenire per assicurare un miglioramento dello standard di intervento in tutti i paesi. Per questo l’indicazione di adeguare le strutture deve essere affiancata alla individuazione dei meccanismi necessari per sostenerle, dato che le strutture dei servizi per l’impiego sono in genere più deboli proprio nei paesi in cui la disoccupazione di lunga durata è più alta. I regolamenti FESR e FSE prevedono possibilità di cofinanziamento per gli investimenti nelle istituzioni del mercato del lavoro e/o nella loro modernizzazione.

Emendamento 11

Proposta di raccomandazione

Terzo paragrafo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Valutazione e approccio individuale

I servizi per l’impiego, unitamente ad altri partner che sostengono l’inserimento nel mercato del lavoro, forniscono un orientamento personalizzato ai soggetti interessati.

Valutazione e approccio individuale

I servizi per l’impiego, unitamente ad altri partner che sostengono l’inserimento nel mercato del lavoro e con il coinvolgimento di prestatori privati di servizi per l’impiego e di agenzie per il lavoro autorizzate , forniscono un orientamento personalizzato ai soggetti interessati.

(2)

Garantire che a tutti i disoccupati di lungo periodo siano offerti approfonditi orientamenti e valutazioni individuali non oltre i primi 18 mesi di disoccupazione. La valutazione dovrebbe illustrare le loro prospettive di occupabilità, gli ostacoli all’occupazione e i tentativi precedenti di cercare lavoro.

(2)

Garantire che a tutti i disoccupati di lungo periodo siano offerti approfonditi orientamenti e valutazioni individuali non oltre i primi 18 mesi di disoccupazione. La valutazione dovrebbe illustrare le loro prospettive di occupabilità, gli ostacoli all’occupazione e i tentativi precedenti di cercare lavoro.

Motivazione

Anche le agenzie private per l’impiego e le agenzie per il lavoro autorizzate hanno un ruolo da svolgere.

Emendamento 12

Proposta di raccomandazione

Sesto paragrafo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ai disoccupati di lungo periodo ufficialmente registrati che non beneficiano della garanzia per i giovani viene offerto, al raggiungimento dei 18 mesi di disoccupazione, un accordo di inserimento lavorativo che dovrebbe comprendere almeno un’offerta di servizio individuale volta a trovare un lavoro e l’individuazione di un punto di contatto unico.

Ai disoccupati di lungo periodo ufficialmente registrati che non beneficiano della garanzia per i giovani viene offerto, entro i 18 mesi dall’inizio della disoccupazione, un accordo di inserimento lavorativo che dovrebbe comprendere almeno un’offerta di servizio individuale volta a trovare un lavoro e l’individuazione di un punto di contatto unico. L’accordo di inserimento lavorativo deve essere costruito attraverso una interazione proattiva con il disoccupato, così che egli possa diventarne protagonista e corresponsabile.

Motivazione

Sarebbe opportuno anticipare gli interventi sul disoccupato anche prima dei 12 mesi (dopo i quali diviene disoccupato di lunga durata); inoltre andrebbe prevista una partecipazione più attiva nella definizione del suo profilo e delle sue possibilità anche per vincolarlo maggiormente alla accettazione delle eventuali proposte formative o lavorative.

Emendamento 13

Proposta di raccomandazione

Punto n. 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Istituire partnership tra datori di lavoro, parti sociali, servizi per l’impiego, autorità pubbliche e servizi sociali per garantire che le offerte siano adeguate alle reali esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Istituire partnership tra parti sociali, servizi per l’impiego, autorità pubbliche e servizi sociali per garantire che le offerte siano adeguate alle reali esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Emendamento 14

Proposta di raccomandazione

Punto n. 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Sviluppare servizi per i datori di lavoro quali controllo delle offerte di lavoro, sostegno al collocamento, tutoraggio e formazione sul luogo di lavoro e sostegno post-collocamento, così da agevolare il reinserimento professionale dei disoccupati di lungo periodo.

Sviluppare servizi per i datori di lavoro quali controllo delle offerte di lavoro, sostegno al collocamento, tutoraggio e formazione sul luogo di lavoro e sostegno post-collocamento, così da agevolare il reinserimento professionale dei disoccupati di lungo periodo , applicando — ogni volta che sia necessario — le politiche attive del lavoro esistenti rivolte a quel gruppo destinatario .

Motivazione

Fare riferimento all’importanza delle politiche attive del lavoro.

Emendamento 15

Proposta di raccomandazione

Punto n. 9 — Inserire un nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Rafforzare l’integrazione nell’uso dei fondi strutturali, ad esempio collegando gli interventi sulla formazione finanziati con il FSE con quelli volti al sostegno della crescita e dell’innovazione finanziati con gli altri fondi strutturali, prevedendo in particolare la possibilità di incentivazioni per le imprese che assumono disoccupati di lunga durata sulla cui formazione potrebbero essere impiegati fondi del FSE. Gli Stati membri e le regioni sono invitati ad esaminare la possibilità di sostenere le autorità che favoriscono progetti di integrazione funzionale tra i fondi strutturali, eventualmente anche tramite le risorse della «riserva di performance».

Motivazione

Atteso che l’inserimento del disoccupato di lunga durata è di per sé più difficoltoso, occorre sfruttare al meglio l’uso dei fondi strutturali per sostenerne la domanda attraverso una premialità per le imprese che, impegnandosi ad assumere, si rivolgono ai disoccupati di lunga durata la cui formazione potrebbe essere sostenuta con le risorse del FSE.

Emendamento 16

Proposta di raccomandazione

Punto n. 10 — Aggiungere nuovo punto dopo «RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE DI:»

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Condurre un’analisi preliminare alle politiche attive del lavoro rivolte in modo particolare alla categoria dei disoccupati di lungo periodo, nell’ottica di proporre l’elaborazione di misure specifiche negli Stati membri. Inoltre rafforzare l’analisi sulle politiche attive combinate a percorsi di lavoro di pubblica utilità e sostegno al reddito, al fine di collegare il percorso lavorativo all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. I percorsi di politica attiva collegati a lavori di pubblica utilità dovranno essere gestiti dai servizi pubblici per l’impiego.

Motivazione

Raccomandare un’analisi preliminare alle politiche attive del lavoro. Rafforzare le misure di politica attiva sia con il collegamento con il contratto/patto di inserimento che con l’eventuale percorso di pubblica utilità al fine di acquisire competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro al termine dei percorsi di pubblica utilità.

Emendamento 17

Proposta di raccomandazione

Punto n. 10 — Aggiungere un nuovo punto dopo «RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE DI:»

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Formulare raccomandazioni, sulla base delle proposte della Rete dell’Unione di servizi pubblici per l’impiego (costituita dalla decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014), sugli standard qualitativi e quantitativi che i servizi per l’impiego, in ogni paese, devono raggiungere prevedendo anche lo stanziamento di fondi UE per il rafforzamento dei servizi per l’impiego.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero strutturare i propri servizi per l’impiego per fronteggiare la disoccupazione strutturale utilizzando al meglio le risorse del FSE. La disoccupazione aggiuntiva determinata dal ciclo potrebbe essere affrontata con risorse comuni cui tutti i paesi, indipendentemente dal loro livello di disoccupazione strutturale, possono attingere. Ciò consentirebbe una stabilizzazione del ciclo di cui tutti i paesi nel medio-lungo periodo troverebbero vantaggio.

Emendamento 18

Proposta di raccomandazione

Punto n. 10 — Aggiungere un nuovo punto dopo «RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE DI:»

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Distinguere la disoccupazione strutturale (per la quale ogni paese dovrebbe far ricorso a risorse proprie o del FSE Obiettivo tematico «Rafforzamento capacità amministrativa») da quella determinata dalle fasi recessive più intense e prolungate che, conducendo ad aumenti consistenti nei livelli della disoccupazione, sottoporrebbe a tensioni aggiuntive i servizi per l’impiego.

Incoraggiare gli Stati membri a quantificare, sulla base di standard predefiniti, le esigenze di rafforzamento temporaneo delle strutture esistenti per far fronte agli shock congiunturali.

Valutare la possibilità di sostenerne i costi aggiuntivi in occasione della revisione di metà percorso del quadro finanziario pluriennale. Le soluzioni individuate dovrebbero essere sottoposte all’adozione e all’implementazione di riforme mirate all’efficientamento dei servizi pubblici e privati dell’impiego negli Stati membri, nei casi e nella direzione identificati dalle raccomandazioni per paese nell’ambito del semestre europeo.

Emendamento 19

Proposta di raccomandazione

Punto n. 10 — Aggiungere nuovo punto dopo «RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE DI:»

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Stimolare l’integrazione tra le azioni di sostegno alla disoccupazione di lunga durata con le più universalistiche azioni di sostegno alla povertà, in modo che, laddove l’obiettivo del reinserimento nel mercato del lavoro non venisse raggiunto e venissero meno i sussidi per la disoccupazione, al disoccupato venga comunque attribuito un reddito minimo (qualora ovviamente vi siano le condizioni accertate di povertà) condizionandolo all’accettazione di lavori di pubblica utilità di durata temporanea e con una funzione formativa orientata a far rientrare il disoccupato nel mondo del lavoro garantendo l’inclusione sociale.

Motivazione

Nel caso in cui il disoccupato di lunga durata non venga reinserito nel mondo del lavoro, occorre trovare soluzioni adeguate per evitare il rischio che, al termine dei sussidi di disoccupazione, egli possa trovarsi in una condizione di marginalità o di povertà, costituendo un costo per la società e comunque un rischio per la coesione socioeconomica.

Emendamento 20

Proposta di raccomandazione

Punto n. 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Valutare, in cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione delle parti interessate, le iniziative prese in seguito alla presente raccomandazione, e presentare una relazione al Consiglio entro… [3 anni dall’adozione della raccomandazione] sul loro impatto e sugli insegnamenti che se ne sono potuti trarre.

Valutare, in cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione delle parti interessate, le iniziative prese in seguito alla presente raccomandazione, in particolare:

per sostenere gli Stati membri nel loro sforzo di modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, nell’ottica di giungere alla definizione di uno schema europeo di assicurazione contro la disoccupazione di lungo periodo, sulla base di comuni indicatori economici e finanziari,

valutare inoltre, nel corso dell’esercizio di revisione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le priorità a cui destinare le risorse UE sia per continuare l’azione di cui alla garanzia per i giovani che per intervenire in maniera più adeguata contro la disoccupazione di lunga durata attraverso iniziative straordinarie quali la creazione di un fondo ad hoc (su modello della garanzia per i giovani un fondo garanzia adulti) per contrastare la disoccupazione di lungo periodo;

presentare una relazione al Consiglio entro… [3 anni dall’adozione della raccomandazione] sul loro impatto e sugli insegnamenti che se ne sono potuti trarre.

Motivazione

La disoccupazione di lunga durata è solo un capitolo del più generale problema della povertà, con conseguenze economiche e sociali particolarmente gravi. È quindi necessario che le azioni auspicate nella raccomandazione abbiano anche una copertura sul fronte del sostegno alla povertà per cui è necessario invitare tutti i paesi che eventualmente non lo avessero già fatto ad adottarle.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

Osservazioni preliminari

1.

pur riconoscendo la necessità che la proposta di raccomandazione sia conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, sottolinea che è apprezzabile che il testo affronti il tema della disoccupazione di lunga durata per le sue conseguenze sul piano economico e sociale. Secondo il Documento dei cinque Presidenti («Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa»), questa è «una delle principali cause di ineguaglianza ed esclusione sociale. […] Per questo sono essenziali mercati del lavoro efficienti che favoriscano un elevato livello di occupazione e siano in grado di assorbire gli shock senza causare disoccupazione eccessiva […]»;

2.

osserva l’importanza del fatto che la proposta punti sul reinserimento del disoccupato nel mondo del lavoro, dando ai servizi per l’impiego il compito di prendere in carico la persona coinvolgendo tutti gli attori imprenditoriali e sociali e del settore pubblico per favorirne l’inserimento;

3.

sottolinea l’enfasi dedicata agli strumenti di governance del sistema, identificandola nella strategia one-stop-shop;

4.

insiste sull’importanza di intervenire sulla disoccupazione di lungo periodo in modo da garantire il buon funzionamento delle economie locali; sottolinea che la disoccupazione di lungo periodo non è sostenibile e insiste sull’importanza di prevedere le competenze richieste e di farle corrispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Nelle aree dove si registrano significativi squilibri tra domanda e offerta di competenze o considerevoli carenze di qualifiche, occorre potenziare i programmi di formazione volti a sviluppare le competenze necessarie. Particolare attenzione andrebbe riservata allo sviluppo delle competenze linguistiche di migranti e richiedenti asilo disoccupati;

5.

rileva come la proposta abbia anche rilevanti implicazioni sulla lotta alla povertà, che rimane uno degli obiettivi di Europa 2020 più difficili da raggiungere per le conseguenze della crisi economica.

Osservazioni generali

Nel far questo, però, rileva che la proposta pare trascurare alcuni elementi, e in particolare:

6.

richiama la necessità di rafforzare i servizi pubblici per l’impiego e di accrescere la loro efficacia e la loro efficienza; infatti la raccomandazione si limita a proporre un maggior coordinamento delle azioni di sostegno che restano, però, in capo ai vari paesi, non dedicando sufficiente attenzione alle diversità esistenti, per dimensione del problema e dotazione di strutture volte ad affrontarlo, come già si è potuto osservare con la implementazione della Garanzia per i giovani. In molti paesi si richiede quindi un rafforzamento significativo dei servizi per l’impiego. A titolo esemplificativo di tale divario, il rapporto tra operatori dei servizi per l’impiego e popolazione attiva è in Germania di 1 a 400, in Francia di 1 a 600 in Italia di 1 a 3 000;

7.

raccomanda pertanto di cooperare più da vicino con servizi privati per l’impiego e di coinvolgere agenzie di lavoro interinale nei casi in cui i servizi pubblici per l’impiego non siano in grado di consigliare in misura sufficiente né di prestare aiuto ai disoccupati di lungo periodo;

8.

raccomanda una cooperazione più stretta tra gli Stati membri e le regioni al fine di ridurre nel modo più efficace possibile il tasso di disoccupazione nell’UE, accordando a questo tipo di programmi un maggiore rilievo nei media. Così, ad esempio, si potrebbe promuovere la rete EURES tramite una campagna pubblicitaria in televisione, su Internet o tramite altri mezzi di comunicazione di massa per fornire ai disoccupati che cercano un impiego all’estero informazioni aggiornate sulle possibilità occupazionali; raccomanda quindi di instaurare una collaborazione internazionale tra i servizi per l’impiego e altri servizi sociali al fine di garantire uno scambio più efficace e più rapido delle informazioni e dei dati;

9.

sottolinea la necessità di individuare le risorse necessarie per adeguarsi alle migliori pratiche. Ciò può essere effettuato utilizzando gli esiti del lavoro della Rete europea dei servizi pubblici per l’impiego (Decisione 573/2014/UE), stimando le risorse finanziarie necessarie per condurre tutti i paesi sugli standard fissati e suggerendo le modalità per far fronte agli sforzi che ogni paese dovrebbe seguire per far fronte alle carenze;

10.

richiama l’opportunità di distinguere la componente strutturale della disoccupazione da quella dinamica determinata dalla particolare evoluzione del ciclo. I servizi per l’impiego (strutturati per fronteggiare la prima componente) dovrebbero essere messi in condizione di adeguarsi rapidamente alle esigenze aggiuntive poste da cicli economici particolarmente negativi. I costi per adeguare le strutture esistenti a questa esigenza dovrebbero essere sostenuti dagli Stati membri anche facendo ricorso al FESR e al FSE (Obiettivo tematico: «Rafforzamento capacità amministrativa»); in occasione della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale si possono valutare gli effetti delle misure e verificare l’eventuale necessità di adeguamenti delle disposizioni dell’UE;

11.

sottolinea l’importanza degli investimenti nel capitale umano; fa tuttavia osservare che, poiché tali investimenti si iscrivono in una prospettiva a lungo termine, le imprese hanno la tendenza a dare la preferenza ai giovani e ai neolaureati, a svantaggio dei potenziali lavoratori anziani o di mezza età. La lotta contro la disoccupazione richiede delle forme di incentivo che incoraggino i disoccupati anziani e di mezza età a formarsi e a riconvertirsi, e facciano in modo che le imprese e il settore pubblico abbiano interesse ad assumere tali persone; ai fini del contrasto preventivo alla disoccupazione di lungo periodo è in egual misura importante promuovere l’apprendimento permanente diretto alla riqualificazione della forza lavoro esistente e dei lavoratori non qualificati;

12.

sottolinea come questa ipotesi di modernizzazione dei servizi per l’impiego possa essere in grado di intervenire sulla disoccupazione di lungo periodo, ma anche sui disoccupati di breve periodo e sulla disoccupazione giovanile;

13.

fa rilevare che la modernizzazione proposta dei servizi per l’impiego è un processo lungo e complesso, soprattutto negli Stati membri il cui sistema attuale è rigido e burocratico. Il corretto funzionamento dei punti di contatto individuali a sportello unico dipende in larga misura dalla flessibilità delle istituzioni interessate e da una diffusione rapida e adeguata delle informazioni. Questi stessi punti di contatto possono essere incaricati di preparare le offerte di intervento personalizzate, ma va tenuto conto del fatto che, in funzione del numero di disoccupati alla ricerca di un impiego, tale compito rischia di divenire un onere amministrativo considerevole. In ogni caso, tali punti di contatto devono disporre di personale adeguatamente qualificato che sia capace non soltanto di trasmettere le offerte esistenti, ma anche di valutare la personalità dei disoccupati e le loro competenze di base. Il Comitato chiede pertanto che gli Stati membri, nel mettere in atto tali meccanismi, tengano conto di questi fattori;

14.

richiama la necessità di interventi con maggiore enfasi anche dal lato della domanda, dal momento che quando la domanda di lavoro ristagna è difficile per un disoccupato, anche se con un progetto formativo individualizzato, ritrovare lavoro. In questo ambito, pur apprezzando le indicazioni della raccomandazione volte a rafforzare i rapporti con i datori di lavoro, ritiene che per rafforzare la domanda di lavoro sarebbe utile una maggiore spinta verso l’integrazione tra i fondi strutturali. Infatti il FESR e il FEASR, indirizzati a imprese in grado di proporre progetti innovativi volti ad accrescere la competitività del sistema, prevedono spesso la possibilità di assumere persone adeguatamente formate. In questi casi la connessione con le attività di formazione finanziate con l’FSE potrebbe favorire il reinserimento dei disoccupati. L’uso integrato dovrebbe essere incentivato da parte degli Stati membri anche attraverso semplificazioni per le PMI e l’utilizzo della «riserva di performance»;

15.

rileva che, poiché il disoccupato di lunga durata, in caso di insuccesso del percorso di reinserimento e al termine della copertura del sussidio di disoccupazione, rischia di trovarsi in condizioni di marginalità, è fondamentale che ogni paese preveda azioni di contrasto alla povertà nel rispetto degli indirizzi che la Commissione europea ha già definito nella «Raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (2008/867/CE)» ripresa nella comunicazione della Commissione «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione [COM(2013) 083 final]». Il CdR auspica che gli Stati membri diano effettivamente corso a quanto raccomandato dalla Commissione europea;

16.

richiama inoltre la necessità di condizionare l’eventuale accesso ad azioni di sostegno alla povertà all’accettazione di lavori di pubblica utilità, per una durata limitata e, comunque, all’interno di un percorso formativo finalizzato al reinserimento;

17.

sottolinea che il percorso di formazione finalizzato al reinserimento deve essere organizzato in stretta collaborazione con le istituzioni interessate affinché gli Stati membri possano ottenere i migliori risultati possibili a tutti i livelli, e al fine di ridurre l’isolamento professionale e sociale nonché i livelli di povertà. Richiama l’attenzione sul fatto che tali misure producono effetti positivi poiché incitano i cittadini europei che, per ragioni economiche e di sussistenza, sono andati a lavorare in un altro Stato membro a ritornare nel paese d’origine. L’immigrazione economica dovrebbe diminuire, mentre migliorano le possibilità di trovare un impiego e mezzi di sostentamento sul mercato del lavoro locale;

18.

sottolinea il ruolo centrale delle regioni e degli enti locali, essendo le regioni e gli enti locali i protagonisti naturali di questo percorso di miglioramento dei servizi per l’impiego, anche perché in molti Stati membri la programmazione e attuazione dei fondi strutturali è di loro competenza. Inoltre, questi enti possono svolgere un ruolo importante nell’organizzazione e nella realizzazione della formazione professionale e della formazione degli adulti, poiché numerose regioni, e soprattutto piccoli centri, sono privi di centri di formazione rivolti anche agli adulti. Il ruolo degli enti locali e regionali è tanto più importante se si considera che essi dispongono di informazioni sul mercato locale del lavoro e intrattengono dei rapporti con le imprese locali, che possono favorire la formazione professionale nella pratica. Inoltre, le persone che desiderano partecipare a una formazione per adulti o a una formazione professionale devono prevedere di effettuare degli spostamenti per qualche mese. Ciò impone loro dei costi supplementari, il che rappresenta un onere considerevole per un disoccupato che percepisce soltanto un’indennità minima se non addirittura inesistente;

19.

richiede quindi che la proposta di raccomandazione della Commissione tenga maggiormente conto della dimensione regionale del problema e quindi invita il Consiglio a considerare il ruolo chiave che queste ultime possono avere nel migliorare l’efficienza dei servizi per l’impiego.

Bruxelles, 10 febbraio 2016.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(15)  Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione («ET 2020»).

(16)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

(17)  C(2008) 5737.

(15)  Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione («ET 2020»).

(16)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

(17)  C(2008) 5737.

(18)  COM(2015) 098 final.

(18)  COM(2015) 098 final.