24.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/71


P8_TA(2015)0456

Prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603xT25

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2015/3006(RSP))

(2017/C 399/08)

Il Parlamento europeo,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3),

visto il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 15 luglio 2015 (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il 17 maggio 2010 Monsanto Europe S.A. ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di immissione in commercio relativa ad alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco NK603 × T25;

B.

considerando che il granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, quale descritto nella domanda, esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza all'erbicida glifosato, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio, e che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (agenzia dell'Organizzazione mondiale della sanità specializzata in campo oncologico) ha inserito il glifosato nell'elenco dei probabili cancerogeni per l'uomo (5);

C.

considerando che la Commissione, nonostante l'approvazione il 1o dicembre 2015 di una proposta di risoluzione da parte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento con la quale si esprimeva l'obiezione al progetto di decisione di esecuzione che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), ha deciso di non rispettare il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'UE, adottando la decisione di esecuzione il 4 dicembre 2015, ossia 10 giorni prima dell'avvio della prima plenaria del Parlamento, in occasione della quale il Parlamento stesso avrebbe potuto votare la proposta di risoluzione dopo la relativa approvazione in commissione;

D.

considerando che il 22 aprile 2015 la Commissione ha deplorato, nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, il fatto che, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, le decisioni di autorizzazione sono adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

E.

considerando che la Commissione è stata nominata sulla base di una serie di orientamenti politici presentati al Parlamento e che, in tali orientamenti, è stato preso l'impegno di sottoporre a revisione la legislazione applicabile all'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM);

F.

considerando che la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 è stata respinta dal Parlamento il 28 ottobre 2015 (6) per il fatto che, mentre la coltivazione degli OGM avviene necessariamente sul territorio di uno Stato membro, il loro commercio oltrepassa le frontiere, il che significa che un divieto nazionale «di vendita e utilizzo» proposto dalla Commissione sarebbe impossibile da applicare senza reintrodurre i controlli alle frontiere sulle importazioni;

G.

considerando che l'attuale sistema di approvazione degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati non funziona al meglio, essendo stata autorizzata, come rivelato dal quotidiano francese «Le Monde» il 14 ottobre 2015 (7), l'importazione nell'UE di sei varietà di mais geneticamente modificato che presentano modifiche genetiche non inserite nella valutazione al momento dell'autorizzazione delle colture, mentre le altre caratteristiche modificate geneticamente sono state comunicate da Syngenta all'EFSA e alla Commissione nel luglio 2015, nonostante l'importazione di queste varietà fosse stata approvata tra il 2008 e il 2011;

H.

considerando che, nel respingere la proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, il Parlamento ha invitato la Commissione a ritirare la sua proposta e a presentarne una nuova;

1.

ritiene che la decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

ritiene che la decisione della Commissione di procedere all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, nonostante il relativo progetto fosse stato respinto dalla commissione competente per il merito prima della pertinente votazione in Aula, violi l'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea per quanto concerne la leale cooperazione reciproca tra le istituzioni;

3.

ritiene che qualsiasi decisione di esecuzione che autorizzi l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da organismi geneticamente modificati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 nella sua attuale versione non funzionante dovrebbe essere sospesa fino a che non sarà adottato un nuovo regolamento sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

ritiene che la decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, non essendo compatibile con lo scopo del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 396/2005 (8), che consiste, in base ai principi generali sanciti nel regolamento (CE) n. 178/2002 (9), nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

5.

chiede alla Commissione di abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione;

6.

chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta legislativa sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modifichi il regolamento (CE) n. 1829/2003 e tenga conto delle preoccupazioni espresse ripetutamente a livello nazionale e che non si riferiscono soltanto alle questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute o l'ambiente;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 58.

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2015. Parere scientifico sulla domanda (EFSA-GMO-NL-2010-80), presentata dalla Monsanto, relativa all'immissione sul mercato di granturco NK603 × T25 genericamente modificato resistente agli erbicidi destinato all'alimentazione umana e animale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003. EFSA Journal 2015; 13(7):4165 [23 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.

(5)  IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides (Monografie IARC, Volume 112: Valutazione di 5 insetticidi ed erbicidi organofosfati), 20 marzo 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0379.

(7)  http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html

(8)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).