17.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/41


P8_TA(2015)0348

Pena di morte

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sulla pena di morte (2015/2879(RSP))

(2017/C 349/08)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte, in particolare quella del 7 ottobre 2010 (1),

vista la dichiarazione congiunta di Federica Mogherini, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e di Thorbjørn Jagland, segretario generale del Consiglio d'Europa, rilasciata il 10 ottobre 2014 in occasione della Giornata europea e mondiale contro la pena di morte,

visti i protocolli n. 6 e n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

visto l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte,

visto il regime dell'UE per il controllo delle esportazioni di prodotti che possono essere utilizzati per le esecuzioni capitali, attualmente in fase di aggiornamento,

visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e il suo secondo protocollo facoltativo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

visto lo studio sull'impatto del problema mondiale della droga sul godimento dei diritti umani (Study on the impact of the world drug problem on the enjoyment of human rights), pubblicato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani nel settembre 2015,

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare quella del 18 dicembre 2014 relativa alla moratoria sull'uso della pena di morte (A/RES/69/186),

vista la dichiarazione finale adottata dal 5o Congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Madrid dal 12 al 15 giugno 2013,

viste la Giornata mondiale e la Giornata europea contro la pena di morte, celebrate il 10 ottobre di ogni anno,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo è uno dei principali obiettivi della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani;

B.

considerando che la Giornata mondiale contro la pena di morte, che avrà luogo il 10 ottobre 2015, intende sensibilizzare all'applicazione della pena di morte per reati connessi alla droga;

C.

considerando che, secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, oltre 160 Stati membri dell'ONU aventi una varietà di sistemi giuridici, tradizioni, culture e patrimoni religiosi, hanno abolito la pena di morte o non la praticano;

D.

considerando che dai dati più recenti risulta che almeno 2 466 persone in 55 paesi sono state condannate a morte nel 2014, il che corrisponde a un aumento di quasi il 23 % rispetto al 2013; che nel 2014 in tutto il mondo sono state compiute almeno 607 esecuzioni; che questi dati non includono il numero di individui che si ritiene siano stati giustiziati in Cina, un paese che continua a giustiziare più persone di tutto il resto del mondo e a condannarne a morte altre migliaia; che nel 2015 le condanne a morte e le esecuzioni continuano a un ritmo allarmante; che l'aumento delle condanne a morte è strettamente legato alle sentenze pronunciate dai tribunali nei processi di massa per reati connessi al terrorismo in paesi come l'Egitto e la Nigeria; che il Ciad e la Tunisia stanno considerando la possibilità di reintrodurre la pena di morte; che in alcuni Stati degli USA continuano a essere comminate ed eseguite condanne a morte;

E.

considerando che si è a conoscenza di casi di condanne a morte per lapidazione in Pakistan, Nigeria, Afghanistan, Iran, Iraq, Sudan, Somalia e Arabia Saudita e che nel corso degli ultimi anni centinaia di donne sono state lapidate per adulterio; che la lapidazione in quanto metodo per l'esecuzione della pena capitale è ritenuta una forma di tortura;

F.

considerando che otto paesi (Mauritania, Sudan, Iran, Arabia Saudita, Yemen, Pakistan, Afghanistan e Qatar) prevedono nella propria legislazione la pena di morte per l'omosessualità e che alcune province della Nigeria e della Somalia ricorrono ufficialmente alla pena capitale per atti sessuali tra persone dello stesso sesso;

G.

considerando che la pena di morte è spesso inflitta a persone svantaggiate, affette da infermità mentale e appartenenti a minoranze nazionali o culturali;

H.

considerando che 33 Stati applicano la pena di morte per reati connessi alla droga, il che porta a circa 1 000 all'anno il numero delle esecuzioni; che nel 2015 sono state registrate esecuzioni per tali reati in Cina, Iran, Indonesia e Arabia Saudita; che nel 2015 continuano a essere inflitte condanne a morte per reati connessi alla droga in Cina, Indonesia, Iran, Kuwait, Malaysia, Arabia Saudita, Sri Lanka, Emirati arabi uniti e Vietnam; che tali reati possono comportare accuse diverse, relative al traffico o al possesso di stupefacenti;

I.

considerando che negli ultimi 12 mesi il ricorso alla pena di morte per reati connessi alla droga si è riaffermato sulla scena mondiale e che vari Stati procedono a esecuzioni per tali reati a un tasso considerevolmente maggiore, tentano di reintrodurre la pena capitale per i reati connessi alla droga o revocano moratorie di lunga data sulla pena di morte;

J.

considerando che, stando a quanto riportato, nei primi sei mesi del 2015 l'Iran ha giustiziato 394 colpevoli di reati connessi alla droga, a fronte delle 367 esecuzioni avvenute nel corso dell'intero 2014; che la metà di tutte le esecuzioni effettuate quest'anno in Arabia Saudita è avvenuta per reati connessi alla droga, mentre nel 2010 solo il 4 % del numero complessivo delle esecuzioni era imputabile a tali reati; che almeno 112 persone colpevoli di reati connessi alla droga si trovano nel braccio della morte in Pakistan in attesa di essere giustiziate;

K.

considerando che alcuni cittadini di Stati membri dell'Unione europea sono stati giustiziati o sono in attesa di esecuzione in paesi terzi per reati connessi alla droga;

L.

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici stabilisce che la pena di morte può essere applicata soltanto per i «delitti più gravi»; che il comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani e i relatori speciali delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie e sulla tortura hanno dichiarato che la pena di morte non dovrebbe essere applicata per reati connessi alla droga; che la pena di morte obbligatoria e la sua applicazione nel caso di reati connessi alla droga sono contrarie al diritto e alle norme internazionali;

M.

considerando che l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti ha incoraggiato gli Stati che comminano la pena di morte ad abolirla per i reati connessi alla droga;

N.

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno versato almeno 60 milioni di euro a favore dei programmi di lotta agli stupefacenti dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) incentrati sulle operazioni antidroga nei paesi che applicano attivamente la pena di morte per i reati connessi alla droga; che da recenti relazioni elaborate da alcune ONG è emersa la preoccupazione che i programmi antidroga finanziati a livello europeo nei paesi che mantengono la pena capitale possano incoraggiare le condanne a morte e le relative esecuzioni, e che tali relazioni dovrebbero essere oggetto di valutazione;

O.

considerando che, tramite lo strumento dell'UE inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) e il suo predecessore, lo strumento per la stabilità (IfS), la Commissione si è dotata di due misure su vasta scala per la lotta contro gli stupefacenti a livello regionale, ovvero i programmi relativi alle rotte della cocaina e dell'eroina, il cui campo di applicazione comprende i paesi che applicano la pena di morte per i reati connessi alla droga; che, a norma dell'articolo 10 del regolamento sull'IcSP, la Commissione è tenuta ad attenersi a orientamenti operativi per il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario in relazione alle misure adottate contro la criminalità organizzata;

1.

ribadisce la propria condanna nei confronti dell'uso della pena di morte e appoggia con forza l'introduzione di una moratoria al riguardo, quale passo verso l'abolizione; sottolinea nuovamente che l'abolizione della pena di morte contribuisce al rafforzamento della dignità umana e che l'abolizione universale costituisce l'obiettivo finale dell'UE;

2.

condanna tutte le esecuzioni, ovunque avvengano; continua a essere profondamente preoccupato per l'applicazione della pena di morte nei confronti di minori e di persone con disabilità mentale o intellettiva e chiede che tale pratica cessi immediatamente e definitivamente, in quanto viola le norme internazionali in materia di diritti umani; esprime profonda preoccupazione per i recenti processi di massa che hanno portato a un elevato numero di condanne a morte;

3.

esprime viva preoccupazione per la pratica della lapidazione, ancora utilizzata in numerosi paesi, e sollecita i governi dei paesi interessati ad adottare immediatamente una legislazione che la vieti;

4.

esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a proseguire la lotta contro il ricorso alla pena di morte e a sostenere fermamente l'introduzione di una moratoria quale passo verso la sua abolizione, a continuare a esercitare pressioni ai fini della sua abolizione a livello mondiale, a sollecitare con forza i paesi che ancora la praticano a rispettare le norme minime internazionali, a ridurre l'ambito di applicazione della pena di morte e il ricorso alla stessa e a pubblicare dati chiari e precisi sul numero di condanne ed esecuzioni; esorta il SEAE a continuare a vigilare sugli sviluppi in tutti i paesi, con particolare riferimento alla Bielorussia, unico paese europeo in cui la pena di morte è tuttora in vigore, nonché a utilizzare tutti gli strumenti di influenza a sua disposizione;

5.

plaude all'abolizione della pena di morte in alcuni Stati degli USA e incoraggia l'Unione europea a portare avanti il dialogo con gli Stati Uniti in vista della totale abolizione, nella prospettiva di combattere insieme la pena capitale in tutto il mondo;

6.

invita la Commissione a dedicare particolare attenzione, per quanto riguarda gli aiuti e il sostegno politico, ai paesi che compiono progressi nell'abolizione della pena di morte o che incoraggiano una moratoria universale della pena capitale; è fautore di iniziative bilaterali e multilaterali tra gli Stati membri, l'Unione europea, le Nazioni Unite, i paesi terzi e altre organizzazioni regionali su tematiche connesse alla pena di morte;

7.

ricorda che la pena di morte è incompatibile con valori quali il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani su cui si fonda l'Unione e che qualsiasi Stato membro che reintroduca la pena di morte violerebbe pertanto i trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

8.

esprime particolare preoccupazione per il crescente ricorso alla pena di morte nel quadro della lotta al terrorismo in una serie di paesi, nonché per una sua possibile reintroduzione in altri;

9.

condanna segnatamente l'uso della pena di morte per reprimere l'opposizione, per motivi di credo religioso, omosessualità o adulterio, o per altri motivi che possono essere ritenuti di scarso rilievo o non essere affatto considerati reati; invita pertanto gli Stati che sanzionano penalmente l'omosessualità a non applicare la pena di morte per tale ragione;

10.

ribadisce la ferma convinzione che le condanne a morte non scoraggiano il traffico di stupefacenti o gli abusi di droga; invita i paesi che mantengono la pena capitale a introdurre alternative a tale pena per i reati connessi agli stupefacenti, concentrandosi in special modo su programmi di prevenzione della tossicodipendenza e di riduzione dei danni;

11.

raccomanda nuovamente alla Commissione e agli Stati membri di adoperarsi affinché l'assistenza finanziaria, l'assistenza tecnica, il potenziamento delle capacità e altre forme di sostegno alla politica antidroga siano vincolate all'abolizione della pena capitale per i reati connessi alla droga;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a ribadire il principio categorico secondo cui gli aiuti e l'assistenza europei, anche a favore dei programmi antidroga dell'UNODC, non possono agevolare le operazioni di contrasto che comportano la condanna a morte e l'esecuzione delle persone arrestate;

13.

esorta la Commissione a rafforzare il controllo delle esportazioni di prodotti che possono essere utilizzati per le esecuzioni capitali;

14.

esprime profonda preoccupazione per la mancanza di trasparenza degli aiuti destinati alla lotta contro gli stupefacenti e dell'assistenza fornita dalla Commissione e dagli Stati membri per le operazioni antidroga nei paesi che applicano attivamente la pena di morte per i reati connessi agli stupefacenti; chiede che la Commissione pubblichi un resoconto annuale dei propri finanziamenti a favore di programmi antidroga nei paesi che mantengono la pena capitale per i reati di droga, indicando quali salvaguardie dei diritti umani sono state applicate per garantire che tali finanziamenti non consentano pronunce di condanna a morte;

15.

esorta la Commissione ad attuare senza ulteriore indugio gli orientamenti operativi di cui all'articolo 10 del regolamento sull'IcSP e ad applicarli rigorosamente ai programmi relativi alle rotte della cocaina e dell'eroina;

16.

sollecita la Commissione a rispettare la raccomandazione contenuta nel piano d'azione dell'UE contro la droga (2013-2016), secondo cui dovrebbe essere sviluppato e attuato «uno strumento di orientamento e di valutazione dell'impatto in materia di diritti umani» per assicurare che i diritti umani siano «effettivamente integrati nell'azione esterna dell'UE in materia di droga»;

17.

esorta il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a definire orientamenti per una politica europea globale ed efficace sulla pena di morte in relazione alle decine di cittadini europei che rischiano di essere giustiziati in paesi terzi, inclusi meccanismi solidi e rafforzati in termini di identificazione, prestazione di assistenza giuridica e rappresentanza diplomatica;

18.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a garantire che la sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema mondiale della droga, che si terrà nell'aprile 2016, affronti e condanni il ricorso alla pena capitale per i reati connessi alla droga;

19.

sostiene tutte le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni intergovernative regionali e le ONG nei loro costanti sforzi volti a incoraggiare gli Stati ad abolire la pena di morte; invita la Commissione a continuare a finanziare progetti in tale ambito tramite lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

20.

plaude alle recenti ratifiche del secondo protocollo facoltativo dell'ICCPR mirante all'abolizione della pena di morte, in seguito alle quali il numero di Stati firmatari è salito a 81; invita tutti gli Stati che non sono parti del protocollo a ratificarlo immediatamente;

21.

invita gli Stati membri del Consiglio d'Europa che non hanno ancora ratificato i protocolli n. 6 e n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo a procedere in tal senso, al fine di garantire l'effettiva abolizione della pena di morte in tutti i paesi del Consiglio d'Europa;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ai governi degli Stati membri dell'ONU.


(1)  GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 5.