22.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 316/118


P8_TA(2015)0301

Accordo di partenariato nel settore della pesca con Capo Verde: possibilità di pesca e contropartita finanziaria (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (15848/2014 — C8-0003/2015 — 2014/0329(NLE) — 2015/2100(INI))

(2017/C 316/11)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15848/2014),

visto il progetto di protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (15849/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0003/2015),

vista la decisione 2014/948/UE del Consiglio, del 15 dicembre 2014 , relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (1),

vista la sua risoluzione legislativa del 9 settembre 2015 (2) sul progetto di decisione,

viste la valutazione e l'analisi del precedente protocollo,

visto l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0200/2015),

A.

considerando che l'obiettivo generale del protocollo è quello di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde creando così un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nell'area di pesca della Repubblica del Capo Verde, nell'interesse di ambedue le parti;

B.

considerando che nel protocollo le parti hanno concordato di avvalersi di un rigoroso meccanismo di monitoraggio, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse; che tale meccanismo si basa, in particolare, su uno scambio trimestrale dei dati relativi alle catture di squali;

C.

considerando che le due parti si sono impegnate a rispettare pienamente tutte le raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT),

D.

considerando che sia l'ICCAT che il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) hanno definito le specie di squali uno stock in buona salute, come confermato dalla riunione scientifica di entrambe le parti del presente protocollo,

E.

considerando che il nuovo meccanismo di monitoraggio, associato alle soglie del 30 % e del 40 % per le catture di squali, che fanno scattare misure addizionali, rappresenta, in particolare, un passo avanti nella giusta direzione;

F.

considerando che l'attuazione del sostegno settoriale incontra dei ritardi; che il livello di realizzazione è soddisfacente, benché sia peraltro difficile determinare l'impatto del sostegno settoriale europeo rispetto ad altre azioni svolte nel contesto dei programmi di sostegno avviati da altri partner per lo sviluppo;

G.

considerando che è necessario istituire un quadro logico di intervento per orientare e armonizzare meglio le valutazioni del protocollo; che ciò vale, in particolare, per il sostegno settoriale;

1.

accoglie con favore questo nuovo protocollo fra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca, adottato conformemente alle misure di sostenibilità della nuova politica comune della pesca (PCP), sia dal punto di vista ambientale che da quello economico;

2.

invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista, di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, nonché il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del nuovo protocollo;

3.

invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, entro l'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sulla sua attuazione;

4.

ribadisce la propria preoccupazione per il notevole aumento di catture di specie di squali negli ultimi anni del protocollo precedente; invita la Commissione a informare il Parlamento sulle azioni intraprese dalla commissione mista in risposta allo studio di natura scientifica che sarà realizzato conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, dell'allegato al protocollo, al fine di avere garanzie che questo tipo di pesca viene sfruttato in modo sostenibile e responsabile; sottolinea che il Parlamento dovrebbe altresì essere messo al corrente circa i dati ottenuti per quanto riguarda gli stock di squali;

5.

invita la Commissione e il Consiglio, nei limiti delle rispettive competenze, a informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi delle procedure relative al protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

6.

chiede che la Commissione valuti se le navi che operano in base alle disposizioni del presente protocollo hanno rispettato i relativi obblighi di rendicontazione;

7.

chiede alla Commissione di comunicare al Parlamento, su base annuale, le informazioni relative ad altri accordi internazionali stipulati dal Capo Verde, per consentire al Parlamento di monitorare tutte le attività di pesca nella regione, comprese quelle che potrebbero essere in conflitto con la politica europea della pesca, quale lo spinnamento degli squali;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Capo Verde.


(1)  GU L 369 del 24.12.2014, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0300.