22.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 316/37


P8_TA(2015)0287

Audizioni dei commissari: insegnamenti da trarre dalla procedura 2014

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulle procedure e le prassi relative alle audizioni dei commissari, insegnamenti da trarre dalla procedura 2014 (2015/2040(INI))

(2017/C 316/02)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 246 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2005 sugli orientamenti per l'approvazione della Commissione (1),

vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2),

vista la sua decisione del 14 settembre 2011 sulla modifica degli articoli 106 e 192 nonché dell'allegato XVII del regolamento del Parlamento (3),

visto il codice di condotta dei commissari europei, in particolare i punti da 1.3 a 1.6,

visti gli articoli 52 e 118, e l'allegato XVI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione giuridica (A8-0197/2015),

Considerando quanto segue:

A.

le audizioni dei commissari designati, organizzate la prima volta nel 1994, sono ormai una prassi consolidata che rafforza la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione europea avvicinando queste ultime ai cittadini europei;

B.

le audizioni sono indispensabili per consentire al Parlamento di esprimere un giudizio informato sulla Commissione al momento del voto di fiducia, che permette alla Commissione di assumere le proprie funzioni;

C.

il processo delle audizioni dà al Parlamento e ai cittadini dell'Unione europea l'opportunità di scoprire e di valutare la personalità, le qualifiche, la preparazione e le priorità dei candidati, nonché la loro conoscenza del portafoglio loro destinato;

D.

il processo delle audizioni aumenta la trasparenza e rafforza la legittimità democratica della Commissione nel suo complesso;

E.

la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i settori, anche in quello occupazionale; tale requisito deve riflettersi nella composizione della Commissione europea; nonostante le ripetute richieste di Jean-Claude Juncker, nel 2014 i governi hanno proposto un numero di candidati di sesso maschile di gran lunga maggiore rispetto a quello dei candidati di sesso femminile; le donne che sono state proposte provenivano soprattutto da Stati membri demograficamente più piccoli mentre quelli più popolosi hanno in gran parte ignorato tali richieste; l'unica soluzione equa consiste nel chiedere a ogni Stato membro di proporre due candidati, un uomo e una donna, di modo che il Presidente designato sia in grado di proporre un collegio di elevata qualità composto dal medesimo numero di donne e di uomini;

F.

il processo delle audizioni, pur avendo dimostrato la sua efficacia, può sempre essere migliorato, in particolare rendendo meno rigido e più dinamico il confronto tra commissario e membri della commissione competente per l'audizione;

G.

l'audizione di Frans Timmermans, commissario designato per la vicepresidenza, ha evidenziato la necessità di adattare le procedure del Parlamento nel caso in cui le future Commissioni prevedano uno status speciale per uno o più vicepresidenti;

H.

l'articolo 3, paragrafo 3, TUE stabilisce che l'Unione promuove «la parità tra donne e uomini» e che l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma che «la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione»;

1.

ritiene che le audizioni pubbliche dei commissari designati rappresentino per il Parlamento europeo e i cittadini dell'UE un'occasione importante per valutare le priorità di ciascun candidato e la sua idoneità alla funzione;

2.

ritiene che sarebbe utile fissare un termine entro il quale tutti gli Stati membri sono tenuti a proporre i loro candidati, così da lasciare tempo sufficiente al Presidente eletto della Commissione per l'assegnazione dei portafogli, tenendo conto dell'esperienza professionale e della formazione del candidato, e al Parlamento per la conduzione delle audizioni e delle valutazioni; chiede al proprio Presidente di avviare discussioni con le altre istituzioni al fine di raggiungere tale obiettivo;

3.

ritiene altresì che in futuro ogni Stato membro dovrebbe sottoporre all'esame del Presidente eletto della Commissione almeno due candidati — un uomo e una donna su un piede di parità; considera importante che l'Unione realizzi anche all'interno delle proprie istituzioni gli obiettivi in materia di parità di genere che ha fissato;

4.

ritiene che il controllo delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei commissari designati da parte dalla commissione giuridica dovrebbe essere migliorato; ritiene inoltre che, a tal fine, le dichiarazioni degli interessi finanziari dovrebbero includere gli interessi familiari, come previsto al punto 1.6 del codice di condotta dei commissari; ritiene altresì che la conferma da parte della commissione giuridica dell'assenza di conflitti di interessi, fondata su un'analisi sostanziale delle dichiarazioni degli interessi finanziari, costituisca un presupposto indispensabile per la conduzione dell'audizione da parte della commissione competente;

5.

ricorda che sono le commissioni ad essere competenti per lo svolgimento delle audizioni; ritiene tuttavia che, quando un vicepresidente della Commissione ha responsabilità di carattere principalmente orizzontale, l'audizione potrebbe eccezionalmente assumere una forma diversa e svolgersi, ad esempio, come una riunione della Conferenza dei presidenti o una riunione della Conferenza dei presidenti di commissione, a condizione di consentire il dialogo e di includere le commissioni competenti interessate affinché possano ascoltare il proprio commissario designato;

6.

ritiene che il questionario scritto trasmesso prima di ciascuna audizione dovrebbe prevedere 7 domande anziché 5 e che non bisognerebbe che ciascuna domanda fosse seguita da più sottoquesiti;

7.

ritiene che sarebbe preferibile porre circa 25 domande, autorizzando però l'interrogante a darvi immediatamente seguito, in modo da rafforzare l'efficacia e la natura inquisitiva delle audizioni;

8.

ritiene che un processo di monitoraggio delle risposte date dai commissari designati durante le audizioni potrebbe contribuire a migliorare il controllo e ad accrescere la responsabilità della Commissione nel suo insieme; chiede pertanto un esame periodico delle priorità enunciate dai commissari designati dopo l'inizio del loro mandato;

9.

ritiene che, per la riunione di valutazione dei coordinatori successiva alle audizioni, andrebbero applicate le seguenti linee guida:

se i coordinatori approvano il candidato all'unanimità: lettera di approvazione;

se i coordinatori respingono il candidato all'unanimità: lettera di reiezione;

se i coordinatori in rappresentanza di una netta maggioranza approvano il candidato: lettera che dichiara l'approvazione da parte di un'ampia maggioranza (la minoranza può chiedere che si indichi che il suo gruppo non condivide la posizione della maggioranza);

in assenza di una maggioranza netta o se vi è una maggioranza (ma non un consenso) contraria al candidato, e se i coordinatori lo reputano necessario:

innanzitutto, richiesta di informazioni complementari per il tramite di ulteriori domande scritte;

se ciò non è soddisfacente: richiesta di un'ulteriore audizione della durata di un'ora e mezza, con l'approvazione della Conferenza dei presidenti;

se neanche in questo caso si raggiunge il consenso o una larghissima maggioranza tra i coordinatori: voto in commissione;

una maggioranza netta, in questo contesto, dovrebbe essere costituita da coordinatori che insieme rappresentino almeno i due terzi dei membri della commissione;

10.

rileva che le audizioni del 2014 hanno suscitato, nei media e nel pubblico, un interesse maggiore rispetto alle audizioni precedenti, in parte a motivo dell'evoluzione dei media sociali; ritiene che l'impatto e l'influenza dei media sociali siano destinati ad aumentare in futuro; reputa necessario prevedere l'utilizzo dei media e delle reti sociali per associare in modo più efficace i cittadini dell'Unione europea all'iter delle audizioni;

11.

ritiene che:

dovrebbe essere creata sul sito web del Parlamento una sezione specifica in cui possono essere consultati, prima delle audizioni pubbliche e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, i curriculum vitae dei commissari designati e le loro risposte alle domande scritte;

sia opportuno predisporre sul sito web del Parlamento uno spazio specifico e visibile in cui pubblicare le valutazioni entro un termine di 24 ore;

la regola dovrebbe essere modificata per far sì che si tratti di 24 ore dalla valutazione, dato che alcune valutazioni vengono completate soltanto dopo ulteriori procedure;

12.

è del parere che le questioni orizzontali riguardanti la composizione, la struttura e i metodi di lavoro della Commissione nel suo complesso, che non possono essere adeguatamente trattate da un singolo commissario designato, siano di competenza del Presidente eletto della Commissione; reputa che tali questioni dovrebbero essere affrontate in occasione di riunioni tra il Presidente eletto e la Conferenza dei presidenti (una prima dell'inizio del processo delle audizioni e una dopo la sua conclusione);

13.

ritiene che il controllo delle dichiarazioni degli interessi dei commissari dovrebbe rimanere di competenza della commissione giuridica; è tuttavia dell'avviso che l'attuale portata delle dichiarazioni degli interessi dei commissari sia troppo limitata e invita la Commissione a rivedere quanto prima le sue norme in materia; reputa pertanto importante che la commissione giuridica esprima alcune linee di indirizzo nei prossimi mesi, sotto forma di raccomandazione o relazione di iniziativa, in modo da facilitare il processo di riforma delle procedure relative alle dichiarazioni degli interessi dei commissari; ritiene che le dichiarazioni di interessi e degli interessi finanziari dei commissari dovrebbero riguardare anche i membri del loro nucleo familiare;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 137.

(2)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 98.

(3)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 152.