18.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/10


P8_TA(2015)0008

Kirghizistan, legge contro la propaganda omosessuale

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2015 sul Kirghizistan, legge contro la propaganda omosessuale (2015/2505(RSP))

(2016/C 300/03)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Kirghizistan e sulle repubbliche dell'Asia centrale, in particolare quella del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale (1),

vista la Costituzione del Kirghizistan, in particolare gli articoli 16, 31, 33 e 34,

visti gli obblighi e gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresi quelli che figurano nelle convenzioni dell'ONU sui diritti umani e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che garantiscono i diritti umani e le libertà fondamentali e vietano la discriminazione,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, che garantisce la libertà di espressione, la libertà di riunione, il diritto al rispetto della vita personale, privata e famigliare delle persone e il diritto all'uguaglianza, e vieta la discriminazione nel godimento di tali diritti,

viste la risoluzione A/HRC/17/19, del 17 giugno 2011, del Consiglio dell'ONU per i diritti umani, e la risoluzione A/HRC/27/32, del 24 settembre 2014, del Consiglio dell'ONU per i diritti umani, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere,

vista la dichiarazione sul Kirghizistan rilasciata il 24 ottobre 2014 dal portavoce dell'Alto commissario dell'ONU per i diritti umani,

visto lo status di «Partner per la democrazia» rivestito dal parlamento kirghiso nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE),

vista la risoluzione dell'APCE 1984 (2014), dell'8 aprile 2014, sulla richiesta relativa allo status di partner per la democrazia in seno all'Assemblea parlamentare presentata dal parlamento della Repubblica del Kirghizistan, in particolare i paragrafi 15.24, 15.25 e 15.26,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 92,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti dell'uomo, adottati nel giugno 2004 e riesaminati nel 2008, e gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio il 24 giugno 2013,

vista la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), adottata nel 1979,

visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio e l'agenda post 2015,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del proprio regolamento,

A.

considerando che negli ultimi anni il Kirghizistan ha registrato forti progressi rispetto agli altri paesi della regione, diventando in particolare una democrazia parlamentare, incrementando gli sforzi nella lotta alla corruzione e impegnandosi nei confronti delle norme universali in materia di diritti umani;

B.

considerando che l'UE è interessata in modo palese a un Kirghizistan pacifico, democratico ed economicamente prospero; che l'UE si è impegnata, in particolare per mezzo della sua strategia sull'Asia centrale, ad agire come partner dei paesi della regione;

C.

considerando che i paesi dell'Asia centrale devono affrontare diverse sfide comuni, come la povertà e le gravi minacce nei confronti della sicurezza delle persone, e la necessità di rafforzare la democrazia e il rispetto dei diritti umani, la buona governance e lo Stato di diritto;

D.

considerando che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali per dignità e diritti; che tutti gli Stati hanno l'obbligo di prevenire le violenze e le discriminazioni, anche quelle basate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere;

E.

considerando che le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) devono beneficiare degli stessi diritti umani di cui beneficiano le altre persone;

F.

considerando che la Repubblica del Kirghizistan ha depenalizzato l'omosessualità maschile nel 1998;

G.

considerando che il 15 ottobre 2014 il parlamento kirghiso ha varato in prima lettura la proposta di legge 6-11804/14, che contiene modifiche al codice penale, al codice sulla responsabilità amministrativa, alla legge sulle riunioni pacifiche e alla legge sui mass media, finalizzate a vietare la «promozione di relazioni sessuali non tradizionali in maniera aperta o indiretta» e a infliggere pene detentive fino a un anno;

H.

considerando che alcuni media e alcuni leader politici e religiosi del paese tentano sempre più spesso di intimidire le persone LGBTI, di limitarne i diritti e legittimare la violenza nei loro confronti;

I.

considerando che numerosi capi di Stato e di governo, leader delle Nazioni Unite nonché rappresentanti di governi e parlamenti, al pari dell'Unione europea, ivi inclusi il Consiglio, il Parlamento, la Commissione e l'ex Alto rappresentante Ashton, hanno condannato duramente simili leggi «anti-propaganda»;

J.

considerando che le discriminazioni basate sul sesso, sull'orientamento sessuale e l'identità di genere sono collegate, che varie ONG e l'ONU hanno sottolineato che le disuguaglianze di genere restano significative, e che nel Kirghizistan le ragazze e le donne continuano a subire abusi come l'aborto e il matrimonio forzato, sebbene la legge del 1994, che ne prevede il divieto, sia stata rafforzata nel gennaio 2013;

1.

deplora fortemente la presentazione di questa proposta di legge e qualsiasi azione che possa condurre a trattamenti crudeli, disumani e degradanti, e invita tutti i paesi a porre immediatamente fine alla penalizzazione dell'omosessualità;

2.

ribadisce il fatto che l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono questioni che rientrano nella sfera del diritto individuale alla privacy, garantito dal diritto internazionale dei diritti umani, secondo cui l'uguaglianza e la non discriminazione devono essere protetti, mentre la libertà di espressione deve essere salvaguardata;

3.

ricorda al parlamento kirghiso i suoi obblighi internazionali e l'accordo di partenariato e cooperazione stipulato con l'Unione europea, in cui il pieno rispetto dei diritti umani è un elemento fondamentale, e invita a ritirare la proposta di legge sulla «diffusione di informazioni concernenti relazioni sessuali non tradizionali», attualmente all'esame del parlamento;

4.

osserva che la proposta di legge ha superato la prima lettura e deve essere votata ancora due volte prima di essere sottoposta alla firma del presidente; sottolinea che l'adozione di qualsiasi norma sulle «relazioni non tradizionali» non deve essere contraria agli obblighi e impegni del Kirghizistan in materia di diritti umani;

5.

invita le autorità kirghise a ribadire pubblicamente che in Kirghizistan tutte le persone hanno il diritto di vivere senza discriminazioni e violenze basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere e che qualsiasi atto contrario è illecito e sarà perseguito;

6.

invita il parlamento kirghiso a seguire le raccomandazioni adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con la risoluzione 1984 (2014) sulla richiesta concernente lo status di partner per la democrazia, in particolare le raccomandazioni 15.24, 15.25 e 15.26;

7.

invita il parlamento kirghiso a rispettare la sua Costituzione, compreso l'articolo 16, secondo cui «La Repubblica del Kirghizistan non adotta leggi che negano i diritti umani e civili o che prevedono deroghe in materia», e gli articoli 31, 33 e 34, che stabiliscono la libertà di parola, la libertà di informazione e la libertà di riunione, e a respingere la proposta di legge 6-11804/14;

8.

esprime profonda preoccupazione per le conseguenze negative della discussione e l'eventuale adozione della legge in parola, in quanto intensificano la stigmatizzazione, la discriminazione e la violenza contro le persone LGBTI; invita i leader politici e religiosi ad astenersi dalla retorica anti-LGBTI, nonché dall'istigazione e dall'incitamento all'odio;

9.

esprime preoccupazione per gli eventuali effetti di tale norma sui donatori internazionali, sulle organizzazioni non governative e sulle organizzazioni umanitarie attive nell'ambito delle questioni LGBTI e della prevenzione contro l'HIV;

10.

invita il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani a tenere in considerazione, nell'ambito del prossimo esame periodico universale del Kirghizistan, il mancato rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione scaturito dalla proposta di legge in parola;

11.

invita le autorità kirghise ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che i paladini dei diritti umani possano esercitare senza ostacoli la propria attività di promotori e difensori dei diritti umani;

12.

esorta il Kirghizistan, in vista della 14a riunione del Consiglio di cooperazione tra l'UE e la Repubblica del Kirghizistan, a portare avanti le riforme concernenti la trasparenza, l'indipendenza della magistratura, la riconciliazione interetnica e il rispetto dei diritti umani, in quanto si tratta di fattori fondamentali per lo sviluppo sostenibile a lungo termine del paese;

13.

plaude ai progressi compiuti dalle autorità kirghise nell'ambito dei diritti umani nel periodo compreso tra il quarto e il quinto ciclo del dialogo sui diritti umani tra l'UE e la Repubblica kirghisa; esorta vivamente le autorità kirghise a continuare a progredire in questo ambito;

14.

invita la Commissione, il Consiglio e il Servizio per l'azione esterna a precisare alle autorità kirghise che l'eventuale adozione della proposta di legge potrebbe avere conseguenze sulle relazioni con l'UE, conformemente a quanto previsto dall'articolo 92, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato e cooperazione; invita altresì il Consiglio e il Servizio per l'azione esterna a sollevare la questione nelle pertinenti sedi internazionali, come l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e le Nazioni Unite;

15.

invita le autorità kirghise a garantire che le accuse di tortura e di trattamento disumano e degradante siano oggetto di indagini rapide ed efficaci e che i responsabili siano assicurati alla giustizia; chiede, inoltre, il rilascio di tutti i prigionieri di coscienza, con particolare riferimento ad Azimjon Askarov, in attesa di un'indagine completa, imparziale ed equa, anche per quanto riguarda le sue accuse di torture e maltrattamenti;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al parlamento del Kirghizistan e al presidente del Kirghizistan.


(1)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 91.