24.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/235


P8_TA(2015)0449

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 30 ottobre 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2015)07554 — 2015/2940(DEA))

(2017/C 399/48)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2015)07554),

vista la lettera in data 12 novembre 2015 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 27 novembre 2015 della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 210,

visto il regolamento (UE) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (2),

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 15 dicembre 2015,

A.

considerando che, nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulla procedura di discarico distinta per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario (3), le tre istituzioni hanno dichiarato, in particolare, la loro intenzione di «proporre le pertinenti modifiche all'articolo 209 e all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario in una futura revisione dello stesso»;

B.

considerando che il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato modificato il 28 ottobre 2015 dal regolamento (UE, Euratom) n. 2015/1929, il quale, oltre ad allinearlo con le direttive 2014/23/UE (4) e 2014/24/UE (5) e a rafforzare il sistema di protezione del bilancio dell'UE, ne modifica gli articoli 209 e 60, allineando le disposizioni sul discarico, la revisione contabile esterna e la relazione annuale degli organismi di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario a quelle degli organismi di cui all'articolo 208;

C.

considerando che il 30 ottobre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (C(2015)07554) recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (allineandolo alle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 che si applicano agli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento finanziario), affinché esso si applichi a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario, assicurando una netta transizione verso le nuove norme;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 210 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che conferisce alla Commissione il potere di adottare tali atti delegati, il regolamento delegato (C(2015)07554) può entrare in vigore, in principio, solo al termine del periodo di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio, che consiste in due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso (vale a dire il 30 dicembre 2015) e può essere prorogato di altri due mesi;

E.

considerando che, tuttavia, la Commissione ha chiesto al Parlamento europeo, il 12 novembre 2015, qualora esso non intendesse sollevare obiezioni all'atto delegato, di notificarle tale decisione entro il 21 dicembre 2015, poiché al fine di assicurare la tempestiva pubblicazione di tale atto nella Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre 2015, necessaria perché l'atto delegato possa entrare in vigore il 1o gennaio 2016 come previsto, esso deve essere trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni entro il 21 dicembre 2015;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1.

(3)  GU L 163 del 29.5.2014, pag. 21.

(4)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).