24.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/233


P8_TA(2015)0448

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modalità di applicazione del regolamento finanziario

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 ottobre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ((C(2015)07555) — 2015/2939(DEA))

(2017/C 399/47)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato (C(2015)07555) della Commissione,

vista la lettera in data 12 novembre 2015 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 27 novembre 2015 della commissione per i bilanci al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 210,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (2),

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 15 dicembre 2015,

A.

considerando che le direttive 2014/23/UE (3) e 2014/24/UE (4), che gli Stati membri hanno tempo di recepire nel proprio ordinamento nazionale sino al 18 aprile 2016, rendono necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne le procedure di appalto delle istituzioni dell'UE e i contratti che aggiudicano per proprio conto;

B.

considerando che il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato pertanto modificato, il 28 ottobre 2015, dal regolamento (UE, Euratom) n. 2015/1929, che lo ha allineato con le direttive sopra menzionate ed è entrato in vigore il 30 ottobre 2015;

C.

considerando che il 30 ottobre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (C(2015)07555) al fine di assicurare che il pertinente aggiornamento del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1268/2012 possa entrare in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario, assicurando una netta transizione verso le nuove norme sugli appalti pubblici e i contratti di concessione dell'UE;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 210 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che conferisce alla Commissione il potere di adottare tali atti delegati, il regolamento delegato (C(2015)07555) può entrare in vigore, in principio, solo al termine del periodo di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio, che consiste in due mesi dalla data di notifica dell'atto (vale a dire sino al 30 dicembre 2015) e può essere prorogato di altri due mesi;

E.

considerando che, tuttavia, la Commissione ha chiesto al Parlamento europeo, il 12 novembre 2015, qualora esso non intendesse sollevare obiezioni all'atto delegato, di notificarle tale decisione entro il 21 dicembre 2015, poiché al fine di assicurare la tempestiva pubblicazione di tale atto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 31 dicembre 2015, necessaria perché l'atto delegato possa entrare in vigore il 1o gennaio 2016 come previsto, esso deve essere trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni entro il 21 dicembre 2015;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1.

(3)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).