27.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 353/82 |
P8_TA(2015)0216
Regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (decisione sull'avvio di negoziati interistituzionali)
Decisione del Parlamento europeo del 27 maggio 2015 in merito all'avvio di negoziati interistituzionali, e al relativo mandato, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (COM(2014)0032 — C8-0025/2014 — 2014/0014(COD))
(2016/C 353/15)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, |
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visti l'articolo 73, paragrafo 2, e l'articolo 74 del suo regolamento, |
decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:
MANDATO
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento di compromesso 6 AGRI. Questo compromesso sottolinea l'importanza dei programmi destinati alle scuole e i motivi per cui essi dovrebbero essere proseguiti e rafforzati. Inoltre, a seguito della decisione della Commissione di rivalutare la proposta, è importante che il Parlamento adotti una posizione forte a favore del proseguimento dei programmi.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento di compromesso 1- parte 3 AGRI.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento di compromesso 2- parte 5 AGRI.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento di compromesso 4- parte 3 AGRI.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
È importante ridurre gli oneri amministrativi che costituiscono un deterrente alla partecipazione delle scuole, segnatamente di quelle che desiderano partecipare ai due programmi e che si vedono costrette a compilare due tipi di moduli diversi o a sottoporsi a varie serie di controlli.
Emendamenti 10 e 57
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento in linea con il compromesso 5 AGRI.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento in linea con il compromesso 5 AGRI.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Aiuto per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte, per misure educative di sostegno e per i relativi costi |
Aiuto per la distribuzione di ortofrutticoli, banane, latte e taluni prodotti lattiero-caseari , per misure educative di accompagnamento e per i relativi costi |
Motivazione
Emendamento di compromesso 1- parte 1 AGRI.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento di compromesso 1- parte 1 AGRI. Questo compromesso sostiene la proposta della Commissione secondo la quale agli Stati membri deve ancora essere consentito di distribuire prodotti freschi. La formulazione «ortofrutticoli» comprende prodotti freschi e refrigerati, porzioni pronte al consumo (come, ad esempio, le carote pelate/affettate in piccoli sacchetti) e permette anche alle scuole di spremere i prodotti per farne succhi di frutta freschi. Spetta agli Stati membri decidere quali prodotti freschi distribuire (e come) e organizzare la relativa strategia.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento di compromesso 2- parte 1 AGRI. La sostituzione del termine «sostegno» con «accompagnamento» mira a chiarire che le misure educative appoggiate dall'UE nell'ambito dei programmi destinati alle scuole non sono di competenza degli insegnanti delle scuole, ma di soggetti esterni come nutrizionisti, agricoltori, ecc.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuto di cui al paragrafo 1 («il programma destinato alle scuole») possono distribuire ortofrutticoli, comprese le banane, o latte di cui al codice NC 0401, oppure entrambi. |
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuto di cui al paragrafo 1 («il programma destinato alle scuole») possono distribuire: |
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Motivazione
Emendamento di compromesso 1- parte 2 AGRI. Lo scopo di questi programmi è quello di favorire il consumo di prodotti agricoli e di promuovere sane abitudini alimentari. Abbiamo, inoltre, argomenti concreti a sostegno del fatto che il consumo di latte alimentare è in calo; il formaggio e gli yogurt naturali sono l’alternativa migliore a causa delle intolleranze al lattosio.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata all'elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l'attuazione del programma prima dell'inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata dallo Stato membro, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione. La strategia contiene almeno la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo di popolazione a cui è rivolta, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli. |
3. La partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata all’elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l’attuazione del programma prima dell’inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata da uno Stato membro o da un’autorità regionale , in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione e dei risultati conseguiti, facendo buon uso dei fondi dell'Unione . La strategia contiene , come minimo, la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo di popolazione a cui è rivolta, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli |
Motivazione
L'emendamento dà alle autorità sub-nazionali maggiore possibilità di controllo del programma, conformemente alla distribuzione costituzionale delle competenze all'interno degli Stati membri. L'emendamento riflette inoltre il parere del Comitato delle regioni.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Al fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di sostegno , che possono includere misure e attività volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura e a una più ampia gamma di prodotti agricoli, e ad informali su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, la lotta agli sprechi alimentari, le filiere alimentari locali o l'agricoltura biologica. |
4. Al fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di accompagnamento , che possono includere misure e attività volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura , come visite alle aziende agricole, e la distribuzione di una più ampia gamma di prodotti agricoli, quali ortofrutticoli trasformati e altre specialità locali, regionali o nazionali, come miele, olive, olio d'oliva e frutta secca. Ciò contribuirà a educare su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, la lotta agli sprechi alimentari, le filiere alimentari locali, l'agricoltura biologica e la produzione sostenibile . |
Motivazione
Emendamento di compromesso 2- parte 2 AGRI. In considerazione del fatto che le misure educative consentono la distribuzione occasionale di altri prodotti, il compromesso prevede modifiche relative alle specialità locali, regionali e nazionali, come il miele, le olive, l’olio d'oliva e la frutta secca.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Nell'elaborare le loro strategie, gli Stati membri stabiliscono un elenco di prodotti agricoli, oltre agli ortofrutticoli, alle banane e al latte, che possono essere occasionalmente oggetto delle misure educative di sostegno . |
5. Nell'elaborare le loro strategie, gli Stati membri stabiliscono un elenco di prodotti agricoli, oltre agli ortofrutticoli, alle banane, al latte e ai prodotti lattiero-caseari , che possono essere occasionalmente oggetto della distribuzione nel quadro delle misure educative di accompagnamento. Per quanto riguarda gli ortofrutticoli trasformati, non sono consentiti prodotti contenenti zuccheri aggiunti, grassi aggiunti, sale aggiunto, dolcificanti aggiunti e/o esaltatori di sapidità artificiali (additivi alimentari artificiali identificati dai codici da E620 a E650). |
Motivazione
Gli additivi alimentari identificati dai codici da E620 a E650 hanno effetti nocivi sulla salute dei consumatori se assunti in quantità piuttosto significative. Poiché il programma mira a promuovere un'alimentazione sana, autorizzare additivi con effetti dubbi sulla salute sarebbe contrario ai suoi obiettivi.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di sostegno in base a criteri oggettivi che possono includere considerazioni di ordine ambientale e sanitario , la stagionalità, nonché la varietà o la disponibilità di prodotti locali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione, in particolare l'acquisto locale , i prodotti biologici , le filiere corte o i benefici ambientali. |
6. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di accompagnamento in base a criteri oggettivi che includono considerazioni di ordine sanitario, ambientale e etico , la stagionalità, nonché la varietà o la disponibilità di prodotti locali, privilegiando i prodotti originari dell'Unione, in particolare la produzione e l'acquisto locali e regionali , le filiere corte, i prodotti biologici o i benefici ambientali e i prodotti di qualità di cui al regolamento (UE) n . 1151/2012. Nel caso delle banane, possono essere privilegiati i prodotti provenienti dal commercio equo e solidale con paesi terzi solo ove non siano disponibili prodotti equivalenti originari dell'Unione. |
Motivazione
Emendamento di compromesso 3 AGRI.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Al fine di promuovere abitudini alimentari sane, gli Stati membri fanno in modo che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti forniti nell'ambito del programma e decidano in merito ai relativi aspetti nutrizionali. |
7. Al fine di promuovere abitudini alimentari sane, anche tra i bambini che sono intolleranti al lattosio, gli Stati membri fanno in modo che le loro autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e/o sanitaria approvino l'elenco dei prodotti forniti nell'ambito del programma e decidano in merito ai relativi aspetti nutrizionali. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli aiuti assegnati , nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di sostegno e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 non superano: |
1. L'aiuto assegnato , nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo non superano: |
Motivazione
Emendamento in linea con l’emendamento di compromesso 2 AGRI.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento di compromesso 4- parte 4 AGRI. E’ previsto un aumento della dotazione per il latte pari a 20 milioni di euro al fine di consentire l'introduzione di una spesa minima annua per bambino per tutti gli Stati membri e di garantire che nessuno Stato membro riporti perdite a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, che fissano il livello dell'aiuto dell'Unione che può essere versato per il prezzo della porzione di ortofrutticoli, comprese le banane, e di latte distribuita e la definizione di porzione. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, che fissano un importo minimo e un importo massimo per il finanziamento di misure educative di sostegno nell'ambito delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri. |
soppresso |
Motivazione
Per salvaguardare la coerenza del testo, tali poteri sono contemplati dall'articolo 24, paragrafo 1 bis.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento di compromesso 4- parte 1 AGRI. E’ opportuno mantenere criteri oggettivi basati sul numero di bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni in percentuale della popolazione e il livello di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro poiché sembrano costituire un sistema equo corrispondente alle esigenze degli Stati membri.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento di compromesso 4- parte 2 AGRI. Tenendo conto degli emendamenti presentati, in particolare di quelli che eliminano i criteri storici per il latte, l'obiettivo di questo compromesso è quello di definire un sistema di ripartizione più equo, senza penalizzare gli Stati membri che hanno sinora utilizzato in modo efficiente il programma di distribuzione del latte nelle scuole ed hanno ricevuto grandi quantità di aiuti. Questo compromesso si basa su calcoli elaborati dalla DG AGRI su richiesta del relatore.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera b), il latte e i prodotti lattiero-caseari sono soggetti ai criteri di cui ai punti i) e ii) della lettera a). |
Motivazione
Emendamento di compromesso 4- parte 2 AGRI.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione valuta almeno ogni tre anni se le ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte restano coerenti con i criteri oggettivi di cui al presente paragrafo. |
La Commissione valuta almeno ogni tre anni se le ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte e i prodotti lattiero-caseari restano coerenti con i criteri oggettivi di cui al presente paragrafo. |
Motivazione
Emendamento in linea con l’emendamento di compromesso 1 AGRI.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri assicurano che un minimo del 10 % e un massimo del 20 % del finanziamento loro assegnato ogni anno nell'ambito del programma destinato alle scuole sia attribuito a misure educative di accompagnamento. |
Motivazione
Emendamento di compromesso 2- parte 4 AGRI. In considerazione dell'importanza fondamentale delle misure educative nel quadro del nuovo programma, e degli emendamenti presentati, il compromesso prevede un minimo del 10 % e un massimo del 20 % per il finanziamento di misure educative.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Entro i limiti del massimale complessivo di 230 milioni di EUR, risultante dalla somma degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono trasferire da un settore all'altro fino al 15 % delle loro ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, o per il latte, alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 227. |
4. Entro i limiti del massimale complessivo di 250 milioni di EUR, risultante dalla somma degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono trasferire da un settore all'altro fino al 10 % delle loro ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, o per il latte e i prodotti lattiero-caseari , e tale trasferimento può essere maggiorato del 20 % nel caso delle regioni ultraperiferiche alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 227. |
Motivazione
Emendamento di compromesso 4- parte 5 AGRI. E’ previsto un aumento della dotazione per il latte pari a 20 milioni di euro al fine di consentire l'introduzione di una spesa minima annua per bambino per tutti gli Stati membri e di garantire che nessuno Stato membro riporti perdite a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri. Per quanto riguarda gli storni di stanziamenti, il compromesso è una via di mezzo tra gli emendamenti presentati su questo tema.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. L'aiuto dell'Unione concesso conformemente al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti destinati alle scuole riguardanti il latte o la frutta che forniscono ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, banane, latte e prodotti lattiero-caseari, o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono tali prodotti. L'aiuto dell'Unione è concesso al fine di integrare il finanziamento nazionale. |
Motivazione
Ripristino dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento OCM: i finanziamenti dell'UE dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, per evitare un effetto inerziale.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Gli Stati membri possono decidere, conformemente alle rispettive strategie, di non concedere l'aiuto richiesto qualora l'importo dell’aiuto richiesto sia inferiore ad un importo minimo stabilito dallo Stato membro interessato. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate. |
7. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico riguardo ai suoi obiettivi, rivolte soprattutto ai genitori e ai formatori, e attività in rete correlate , nonché altre attività direttamente collegate all'attuazione del programma destinato alle scuole . |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione degli alimenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti nelle scuole. |
8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione degli alimenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea , per mezzo di manifesti affissi all'entrata degli istituti scolastici . Gli Stati membri possono, inoltre, utilizzare mezzi di comunicazione adeguati come siti web dedicati, materiale grafico informativo e campagne di informazione e sensibilizzazione. Un'identità comune e un logo dell'Unione sono utilizzati in tutto il materiale informativo destinato ai beneficiari. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti nelle scuole. |
Motivazione
Emendamento di compromesso 5- parte 1 AGRI. Gli Stati membri che distribuiscono aiuti dell’UE dovrebbero utilizzare manifesti affissi all’entrata degli istituti scolastici al fine di garantire una migliore visibilità dell'azione dell'UE, come previsto nei vigenti regolamenti di esecuzione dei programmi. Tenendo conto del valore aggiunto UE del programma, è importante potenziare la sua visibilità e la sensibilizzazione del pubblico, soprattutto in un momento in cui lo scetticismo sull'Europa è in aumento.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 24 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento in linea con l’emendamento di compromesso 2 AGRI.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 24 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi europei , alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti: |
2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi unionali , assicurare una ripartizione equa di tali fondi tra gli Stati membri e limitare l'onere amministrativo per gli istituti scolastici che partecipano al programma e per gli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti: |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera -a (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Poteri delegati spostati dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, onde salvaguardare la coerenza del testo. Ai fini della buona gestione di bilancio dei programmi, sarebbe più opportuno prevedere un aiuto massimo per operazione di distribuzione anziché un aiuto per porzione difficilmente controllabile — cfr. emendamento al considerando 6.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento in linea con il compromesso 1 AGRI.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Oltre ai criteri tecnici definiti mediante atto di esecuzione in virtù dell'articolo 25, lettera c), sarebbe utile fissare, mediante atto delegato, dei principi per procedure uniche di presentazione delle domande di partecipazione degli istituti scolastici e per i controlli, con lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi che rappresentano un deterrente alla partecipazione delle scuole ai programmi, in particolare per quelle che desiderano partecipare a entrambi i programmi.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 24 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Per sensibilizzare il pubblico al programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fare obbligo agli Stati membri che attuano un programma destinato alle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato mediante l'aiuto dell'Unione. |
3. Per promuovere ed accrescere la sensibilizzazione del pubblico nei confronti del programma destinato alle scuole e per aumentare la visibilità dell’aiuto unionale , alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad imporre agli Stati membri che attuano un programma destinato alle scuole l'obbligo di segnalare chiaramente il fatto che essi stanno ricevendo sostegno dell’Unione ai fini dell’attuazione del programma , per quanto riguarda: |
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Motivazione
Emendamento di compromesso 5- parte 2 AGRI. Poteri delegati in linea con l'emendamento all'articolo 23 bis, paragrafo 8.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 25 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Emendamento in linea con l’emendamento di compromesso 1 AGRI.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 25 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 7
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 217 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali , a integrazione dell 'aiuto unionale di cui all'articolo 23, per la fornitura dei prodotti agli allievi degli istituti scolastici o per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c). |
Gli Stati membri, oltre a ricevere e ad applicare l 'aiuto unionale di cui all'articolo 23, possono effettuare pagamenti nazionali o regionali ai fini della fornitura di prodotti agli allievi , unitamente a misure educative di accompagnamento, negli istituti scolastici o per onorare i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c). |