27.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 353/168


P8_TA(2015)0199

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (C(2015)02802 — 2015/2673(DEA))

(2016/C 353/23)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2015)02802),

vista la lettera in data 3 febbraio 2015 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, del 6 maggio 2015,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7, e l'articolo 83, paragrafo 5,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 19 maggio 2015,

A.

considerando che l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio prevede la revisione del quadro finanziario pluriennale, qualora i nuovi programmi in regime di gestione concorrente nell'ambito, tra gli altri, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale siano adottati dopo il 1 gennaio 2014, al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014;

B.

considerando che i programmi di sviluppo rurale di Bulgaria, Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Romania, Svezia e alcuni programmi regionali di Belgio, Germania, Francia e Regno Unito non erano ancora pronti per l'adozione alla fine del 2014;

C.

considerando che il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è stato modificato di conseguenza dal regolamento (UE, Euratom) n. 2015/623, che trasferisce, per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, le assegnazioni inutilizzate nel 2014 ai corrispondenti massimali di spesa per il 2015 e il 2016;

D.

considerando che l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013, che stabilisce la ripartizione del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza;

E.

considerando che il regolamento delegato è essenziale per garantire un'adozione agevole e tempestiva dei programmi di sviluppo rurale e che è appropriato che entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.