30.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 316/196


P8_TA(2015)0060

Richiesta di revoca dell'immunità di Sergei Stanishev

Decisione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Sergei Stanishev (2014/2259(IMM))

(2016/C 316/24)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Sergei Stanishev, trasmessa il 24 novembre 2014 dal Procuratore capo della Repubblica di Bulgaria, nel quadro del procedimento pendente dinanzi al Tribunale della città di Sofia (rif. CCAN n. 280/2013), e comunicata in Aula il 15 dicembre 2014,

avendo ascoltato Sergei Stanishev, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 70 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0045/2015),

A.

considerando che il Procuratore capo della Repubblica di Bulgaria ha trasmesso la richiesta presentata dalla Procura della città di Sofia di autorizzare la prosecuzione del procedimento penale a carico di Sergei Stanishev per un reato a norma dell'articolo 358, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 1, del Codice penale della Bulgaria;

B.

considerando che, conformemente all'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

C.

considerando che, conformemente all'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Bulgaria, i membri dell'Assemblea nazionale non possono essere detenuti o sottoposti a procedimenti penali a meno che non abbiano commesso un reato, nel qual caso è richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea nazionale o, al di fuori delle sue sessioni, del suo presidente, tranne nel caso in cui siano colti in flagranza di reato; che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Bulgaria, l'autorizzazione ad avviare un procedimento penale non è richiesta in presenza del consenso scritto del membro dell'Assemblea nazionale;

E.

considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere in merito alla revoca o meno dell'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente prendere in considerazione la posizione del deputato in fase di adozione di una decisione sulla revoca della sua immunità (2);

F.

considerando che il presunto reato in questione non presenta un collegamento diretto o evidente con l'esercizio delle funzioni di Sergei Stanishev in qualità di deputato al Parlamento europeo e non riguarda un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari a norma dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

G.

considerando che il procedimento istruttorio a carico di Sergei Stanishev è stato avviato ben prima dell'inizio del suo mandato di deputato al Parlamento europeo e che il procedimento in questione non è pertanto collegato in alcun modo alla sua posizione in quanto membro del Parlamento europeo;

H.

considerando che, durante il suo mandato dapprima di primo ministro e quindi di membro dell'Assemblea nazionale, Sergei Stanishev ha trasmesso al presidente dell'Assemblea nazionale due dichiarazioni scritte con le quali dava il proprio consenso all'avvio di procedimenti penali a suo carico conformemente all'articolo 70, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Bulgaria;

I.

considerando che in questo caso il Parlamento non ha trovato prove di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso del fatto che la causa intentata fosse finalizzata ad arrecare un danno politico al deputato;

1.

decide di revocare l'immunità di Sergei Stanishev;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Bulgaria e a Sergei Stanishev.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05,ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013 Gollnisch/Parlamento, T-346/11 eT-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  Causa T-345/05, Mote/Parlamento (precedentemente citata), punto 28.