25.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 310/42 |
P8_TA(2015)0039
Costituzione di una commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto
Decisione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (2015/2566(RSO))
(2016/C 310/10)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Conferenza dei presidenti, |
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vista la decisione della Commissione di esaminare le pratiche in materia di decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) di tutti gli Stati membri alla luce delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, |
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visto l'obbligo che incombe a ogni Stato membro, ai sensi della normativa dell'Unione in materia fiscale, di comunicare spontaneamente agli altri Stati membri informazioni sulle decisioni anticipate in materia fiscale, in particolare qualora vi possa essere una perdita di gettito fiscale in un altro Stato membro o qualora possa esistere una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese, |
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visto l'articolo 197 del suo regolamento, |
1. |
decide di costituire una commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto per esaminare le prassi seguite nell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e tassazione in relazione alle decisioni anticipate in materia fiscale e ad altre misure analoghe per natura o effetto adottate dagli Stati membri, qualora tali prassi risultino da atti di uno Stato membro o della Commissione; |
2. |
decide che la commissione speciale avrà le seguenti attribuzioni:
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3. |
decide che la commissione speciale sarà composta di 45 membri; |
4. |
decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di 6 mesi, a decorrere dalla data di approvazione della presente decisione; |
5. |
ritiene opportuno che la commissione speciale presenti una relazione elaborata da due co-relatori. |
(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(2) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.
(3) GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.