COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.1.2016
COM(2015) 685 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'effetto del Principio contabile internazionale (IAS) 19 rivisto sulla volatilità dei fondi propri degli enti creditizi e delle imprese di investimento
1.Introduzione
A norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR"), gli enti creditizi e le imprese di investimento deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 ("CET1") le attività dei fondi pensione a prestazioni definite ("DBPF") nel loro stato patrimoniale.
La revisione del Principio contabile internazionale (IAS) n. 19 "Benefici per i dipendenti" ha introdotto modifiche nella valutazione dei DBPF. A norma dell'articolo 519 del CRR la Commissione è tenuta a preparare una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio mirante a stabilire se lo IAS 19 rivisto, congiuntamente alla deduzione delle attività nette dei fondi pensione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), determini un'indebita volatilità dei fondi propri degli enti.
In conformità con il mandato previsto dal suddetto articolo la Commissione deve tenere conto della relazione elaborata dall'Autorità bancaria europea (ABE) su questo tema. Se del caso, la relazione della Commissione deve essere corredata di una proposta legislativa volta a introdurre un trattamento che adegua le attività o le passività nette dei DBPF per il calcolo dei fondi propri.
L'ABE ha presentato la relazione "On the impact on the volatility of own funds of the revised IAS 19 and the deduction of defined pension assets from own funds under Article 519 of the Capital Requirements Regulation (CRR)" (nel seguito "relazione dell'ABE") il 24 giugno 2014.
La presente relazione della Commissione adempie all'obbligo giuridico di valutare gli effetti di modifiche specifiche, dovute all'adozione del CRR e dello IAS 19 rivisto, sul calcolo del CET1 negli enti creditizi e nelle imprese di investimento.
2.Questioni principali
2.1.Attuale trattamento ai sensi del CRR
L'articolo 36 del CRR impone alle banche di dedurre le attività dei DBPF dal CET1. La ragione di tale trattamento è che la capacità di assorbimento delle perdite propria di tali attività è dubbia da un punto di vista prudenziale. Qualora una banca fosse sottoposta ad una procedura di fallimento o di risoluzione, tali attività non sarebbero infatti disponibili per coprire le perdite.
Occorre rilevare che l'articolo 41 del CRR contiene una deroga alla regola generale di deduzione per quanto riguarda le attività dei DBPF che l'ente può utilizzare senza restrizioni, previa autorizzazione delle autorità di vigilanza.
2.2.Modifiche dovute alle revisione dello IAS 19
La revisione dello IAS 19 ha determinato modifiche nella valutazione dei DBPF. L'ABE ha individuato solo due elementi della revisione dello IAS 19 che possono avere un impatto sul calcolo dei fondi propri:
1.rilevazione immediata di utili e perdite attuariali: nella precedente versione dello IAS 19 le modifiche delle ipotesi attuariali non dovevano necessariamente essere prese in considerazione immediatamente purché ricadessero in un determinato corridoio (il cosiddetto "metodo del corridoio") e potevano essere ripartite su diversi periodi, mentre ai sensi dello IAS 19 rivisto tali modifiche dovranno essere rilevate immediatamente;
2.rilevazione immediata di tutti i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate: i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate rappresentano la variazione del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti relativa all'attività lavorativa svolta dal dipendente negli esercizi precedenti, derivante da una modifica o una riduzione del piano. Conformemente alla versione precedente dello IAS 19 i costi maturati relativi alle prestazioni di lavoro passate erano rilevati immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio, mentre i costi non maturati relativi alle prestazioni di lavoro erano rilevati nel corso del periodo di maturazione medio secondo il metodo delle quote costanti.
A tale riguardo occorre osservare che il CEBS, predecessore dell'ABE, commentando la precedente versione dello IAS 19, espresse preoccupazione per il metodo del corridoio e ne propose la soppressione fatte salve disposizioni transitorie. Per attenuare l'impatto sui fondi propri dell'abolizione del metodo del corridoio per gli utili e le perdite attuariali nello IAS 19 rivisto, il CRR ha previsto disposizioni transitorie.
2.3.Misure transitorie del CRR
Il CRR stabilisce le seguenti misure transitorie al fine di attenuare l'impatto delle modifiche dello IAS 19 e della deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite in generale:
1.introduzione graduale generale della deduzione delle attività dei DBPF dal 2014 al 2017 di cui all'articolo 469, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 478 del CRR;
2.introduzione graduale specifica delle modifiche dello IAS 19 dal 2014 al 2018 a norma dell'articolo 473 del CRR;
3.graduale soppressione dei filtri applicati a livello nazionale dal 2014 al 2018 a norma dell'articolo 481 del CRR.
3.Valutazione della potenziale volatilità derivante dalla revisione dello IAS 19
In base alla relazione dell'ABE l'effetto della revisione dello IAS 19, congiuntamente alla deduzione delle attività dei DBPF di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR, è valutato come segue.
3.1.Impatto in funzione della compensazione degli utili o delle perdite
I fondi propri non saranno soggetti a volatilità quando l'ente rileva un'attività netta di DBPF in bilancio e vi è un corrispondente utile o perdita a compensazione. Solo qualora l'ente rilevi un'attività netta di DBPF senza corrispondente utile o perdita, la deduzione dell'attività netta di DBPF può determinare volatilità nei fondi propri.
3.2.Impatto in sede di applicazione iniziale dello IAS 19 rivisto
In sede di applicazione iniziale l'impatto della deduzione delle attività nette dei DBPF dai fondi propri sarà limitato per la maggior parte degli enti, dato che i livelli delle attività nette dei DBPF ai sensi sia del precedente IAS 19 che dello IAS 19 rivisto sono bassi. Inoltre, per la maggior parte degli enti, l'effetto negativo sul CET 1 sarà ulteriormente limitato, in quanto il livello delle perdite attuariali non rilevate rispetto al capitale è modesto. Solo un'esigua minoranza di enti che hanno notevoli attività di DBPF potrebbero risentirne in misura rilevante. In particolare, l'esistenza di notevoli perdite attuariali non rilevate potrebbe portare a una riduzione dei fondi propri.
3.3.Valutazione generale della volatilità limitata introdotta dallo IAS 19 rivisto
Sulla base della relazione dell'ABE si può concludere che, in media, la volatilità dei fondi propri derivante dalle modifiche contabili e prudenziali è limitata. Per alcuni enti e in alcuni paesi tale volatilità potrebbe essere più elevata, a seconda delle dimensioni e della performance dei DBPF rispetto al capitale dell'ente.
Inoltre, qualsiasi modifica delle ipotesi attuariali da utilizzare può essere vista come un miglioramento nell'allineamento dei valori contabili dei DBPF all'esposizione "reale" dell'ente e all'economia dell'operazione.
Infine, qualsiasi impatto sui fondi propri a causa della prima applicazione dello IAS 19 rivisto può essere attenuato dalla specifica disposizione transitoria di cui all'articolo 473 o 481 del CRR. L'applicazione generale di tali requisiti per la deduzione delle attività dei DBPF può aver luogo gradualmente conformemente alle disposizioni dell'articolo 469, paragrafo 1, lettera a), del CRR, in combinato disposto con l'articolo 478 del CRR.
4.Conclusioni
Tenendo conto della relazione dell'ABE, la Commissione ritiene che la potenziale volatilità aggiuntiva dei fondi propri derivante dalla revisione dello IAS 19 sarà limitata e sia giustificata dalle argomentazioni presentate nella presente relazione. Inoltre, qualsiasi impatto dovuto all'applicazione iniziale è stato attenuato da appropriate disposizioni transitorie. La Commissione conclude pertanto che lo IAS 19, congiuntamente alla deduzione delle attività dei DBPF di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR e alle variazioni delle passività pensionistiche nette, non porterà a volatilità indebita dei fondi propri degli enti. Di conseguenza la Commissione considera appropriato il trattamento previsto attualmente dal CRR e non correderà la presente relazione di alcuna proposta legislativa.