COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.8.2015
COM(2015) 411 final
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Adattamenti settoriali del Liechtenstein - Revisione
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.8.2015
COM(2015) 411 final
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Adattamenti settoriali del Liechtenstein - Revisione
1.Introduzione
Il protocollo 15 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), che riguarda i periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone, autorizzava il Liechtenstein a mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998 limitazioni quantitative per i nuovi residenti per quanto concerne i cittadini di Stati membri della Comunità europea e di altri Stati EFTA. La decisione del Consiglio SEE n. 1/95 del 10 marzo 1995 1 , concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein, comprendeva una dichiarazione speciale del Consiglio SEE sulla libera circolazione delle persone secondo la quale, al termine del periodo di transizione di cui al protocollo 15 dell'accordo SEE, le disposizioni dovevano essere rivedute tenendo debitamente conto della "situazione geografica specifica" del Liechtenstein. La dichiarazione conteneva inoltre alcune indicazioni sulle caratteristiche costitutive di tale situazione specifica: "Il Consiglio SEE riconosce che il Liechtenstein ha una superficie abitabile molto ridotta, a carattere rurale, e che la percentuale di cittadini stranieri ivi residenti o esercitanti un'attività, è particolarmente elevata. Riconosce inoltre che per il Liechtenstein la preservazione dell'identità nazionale costituisce un elemento di interesse vitale."
Nel 1999, dopo la scadenza del protocollo 15 dell'accordo SEE sulla libera circolazione delle persone, il Liechtenstein e l'Unione europea hanno concluso un'intesa specifica, denominata "adattamenti settoriali", inizialmente stabilita nella decisione del Comitato misto SEE n. 191/1999 2 e successivamente integrata negli allegati V (Libera circolazione dei lavoratori) e VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE. A norma degli adattamenti settoriali, la libera circolazione delle persone si applica al Liechtenstein, ma i cittadini del SEE che desiderano stabilirsi nel Liechtenstein devono ottenere un permesso di soggiorno. Gli adattamenti fissano un numero minimo di permessi da rilasciare ogni anno ai cittadini del SEE, tale da determinare un aumento annuale netto della popolazione residente del SEE dell'1,75% (per le persone economicamente attive) e dello 0,5% (per le persone economicamente inattive) 3 sulla base dei dati del 1998. L'ottenimento di un permesso di soggiorno, tuttavia, non è una condizione preliminare per lavorare nel Liechtenstein.
Queste disposizioni, stabilite inizialmente per un periodo di cinque anni, sono state mantenute nell'ambito dell'allargamento del 2004 con l'obbligo di rivederle ogni cinque anni. La prima revisione, eseguita nel 2009, è stata seguita da una seconda revisione nel 2014.
La presente comunicazione, che fa parte di quest'ultima revisione, valuta l'opportunità di autorizzare il Liechtenstein a continuare ad applicare queste restrizioni al numero di permessi di soggiorno da esso rilasciati.
2.Gli adattamenti settoriali in pratica
Il Liechtenstein elabora ogni anno una relazione sul modo in cui applica gli adattamenti, che viene poi trasmessa alle controparti dell'UE e all'Autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). Le informazioni riportate in appresso si basano sulla relazione presentata dal Liechtenstein nel 2014.
Le autorità del Liechtenstein possono rilasciare ogni anno un minimo di 56 nuovi permessi di soggiorno e circa 300 nuovi permessi a breve termine (non superiori a 12 mesi) a cittadini del SEE che esercitino un'attività economica nel Liechtenstein. Il Liechtenstein rispetta ogni anno il contingente obbligatorio per i nuovi permessi. Di norma il numero di permessi a breve termine è inferiore a 300. È disponibile un contingente supplementare di circa 20 permessi all'anno per le persone che non esercitano un'attività economica e che desiderano stabilirsi nel Liechtenstein. Nessuna restrizione impedisce ai familiari dei titolari di un permesso di soggiorno di raggiungere il coniuge/la famiglia e di stabilirsi nel Liechtenstein. Queste persone hanno inoltre il diritto di esercitare un'attività economica.
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Anno |
Numero di domande presentate da persone economicamente attive |
Numero di domande presentate da persone economicamente inattive |
|
2001 |
502 |
53 |
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2002 |
516 |
45 |
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2003 |
467 |
31 |
|
2004 |
500 |
24 |
|
2005 |
436 |
16 |
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2006 |
555 |
26 |
|
2007 |
615 |
33 |
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2008 |
801 |
44 |
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2009 |
657 |
33 |
|
2010 |
587 |
25 |
|
2011 |
598 |
41 |
|
2012 |
483 |
27 |
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2013 |
464 |
16 |
L'intesa specifica è rimasta invariata dopo la revisione del 2009.
3.Revisione del 2014
Il processo di revisione attuale è iniziato nel 2014.
I dati più recenti forniti dal Liechtenstein (si veda la tabella precedente) indicano un forte calo, rispetto al picco del 2008, del numero di domande di permessi di soggiorno presentate da persone economicamente attive e inattive. Malgrado ciò, il numero di domande supera ancora di 16-23 volte il contingente minimo attribuibile, specialmente per le persone economicamente attive.
Durante le consultazioni tra la Commissione europea, il Servizio europeo per l'azione esterna e il Liechtenstein su un'eventuale modifica delle norme vigenti, il Liechtenstein ha fatto presente, da un lato, che la sua capacità di assorbimento rimaneva piuttosto limitata e non aveva subito variazioni nel periodo in esame e, dall'altro, che la dichiarazione comune sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein allegata all'accordo del 2014 sulla partecipazione della Croazia al SEE ha confermato sostanzialmente che la capacità di assorbimento del Liechtenstein era immutata 4 . Il Liechtenstein ha pertanto suggerito di lasciare invariata l'intesa specifica che lo riguarda e di effettuare la prossima revisione entro maggio del 2019.
Durante la revisione la Commissione ha esaminato se vi fossero state variazioni della situazione geografica specifica del Liechtenstein e delle circostanze descritte nella decisione del Consiglio SEE n. 1/95, da cui risulta a) che il Liechtenstein ha una superficie abitabile molto ridotta, a carattere rurale, e b) che il Liechtenstein ha una percentuale particolarmente elevata di cittadini stranieri ivi residenti o esercitanti un'attività e un interesse vitale a mantenere l'identità nazionale.
Dalla valutazione è emerso quanto segue:
a) il Liechtenstein si estende su una superficie di 160 km2, che è rimasta invariata;
b) il Liechtenstein ha 36 925 abitanti. La sua popolazione è aumentata di oltre 4 000 persone dal 1998 (32 227), anno di riferimento per gli adattamenti, e di circa 1 300 persone dal 2009 (35 851), anno della precedente revisione. Pur non essendo apparentemente elevate in termini reali, queste cifre corrispondono rispettivamente al 14% e al 3% circa. È aumentata anche la percentuale di stranieri (33,5% nel 2012 contro il 33,3% l'anno precedente), costituita per metà da cittadini del SEE. Il numero di persone che esercitano un'attività è quasi equivalente al numero di residenti (più di 35 800 persone, di cui il 52% di pendolari provenienti dai paesi limitrofi).
Questi dati sembrano confermare la situazione geografica particolare e la capacità di assorbimento limitata del Liechtenstein.
Il gran numero di domande di permessi di soggiorno, nonostante le difficoltà incontrate per ottenerli, è dovuto molto probabilmente alle diverse norme fiscali applicate alle persone residenti nel Liechtenstein rispetto ai non residenti. Fintanto che permarranno queste differenze, è probabile che le persone vorranno risiedere ufficialmente nel Liechtenstein e che le richieste di permessi di soggiorno si manterranno su livelli relativamente elevati, rendendo quindi necessario il mantenimento di determinate restrizioni per quanto riguarda il numero di permessi rilasciati ogni anno.
Il gruppo di lavoro "Associazione europea di libero scambio" (EFTA) del Consiglio è stato informato in merito il 5 settembre 2014 e il 30 aprile 2015. Nessuno Stato membro ha espresso riserve circa il proseguimento del regime attuale.
4.Conclusioni
In considerazione di quanto precede, la Commissione non reputa necessario modificare le norme vigenti e ritiene che le disposizioni relative agli adattamenti settoriali possano rimanere invariate. Tali disposizioni dovrebbero essere riesaminate entro maggio del 2019.