COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.8.2015
COM(2015) 385 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Trentatreesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2014)
{SWD(2015) 149 final}
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Trentatreesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2014)
Introduzione
La presente relazione descrive le attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia svolte dall'Unione europea nel corso del 2014. Essa è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, in linea con le disposizioni dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento antidumping di base"), dell'articolo 33 bis del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ("regolamento antisovvenzioni di base") e dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni.
Le inchieste antidumping (AD), antisovvenzioni (AS) e in materia di salvaguardia (SFG) svolte dalla Commissione sono disciplinate dai suddetti regolamenti del Consiglio. Un quadro completo della legislazione esistente, della terminologia e delle procedure è disponibile nell'accluso documento di lavoro dei servizi della Commissione.
Si tratta di una relazione di sintesi che riepiloga i principali eventi del 2014 nel settore della difesa commerciale e che, come negli anni precedenti, è integrata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione, corredato di allegati particolareggiati. Allo scopo di agevolare il riferimento alle più ampie informazioni contenute nel documento di lavoro, la struttura generale della presente relazione è identica a quella di tale documento e identici sono anche i titoli delle loro varie sezioni.
Sia la presente relazione sia il documento di lavoro sono accessibili al pubblico al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm
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1.Riepilogo delle inchieste e delle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia
1.1.Aspetti generali
Il numero di misure in vigore e di inchieste in corso è ampiamente in linea con quelli del 2013. Il "portafoglio" di casi è tuttavia cambiato. L'attività nel 2014 è stata infatti caratterizzata da un ritorno all'aumento delle nuove inchieste e da una riduzione del numero di riesami (in particolare, riesami in previsione della scadenza) rispetto all'anno precedente.
Alla fine del 2014 erano in vigore nell'UE 81 misure antidumping e 13 misure antisovvenzioni.
Nel 2014 le misure antidumping o antisovvenzioni hanno riguardato lo 0,29 % del totale delle importazioni nell'UE.
Una panoramica dettagliata è contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione. Accanto al titolo di ciascuna sezione è riportato il riferimento ai corrispondenti allegati del documento di lavoro.
Per quanto riguarda le cifre relative alle aperture e alle conclusioni dei casi nelle seguenti sezioni, si noti che la maggior parte dei casi conclusi nel 2014 era stata avviata nel 2013, mentre molti di quelli avviati nel 2014 saranno soggetti a decisione nel 2015.
1.2.Nuove inchieste (cfr. allegati A-E e allegato N)
Nel corso del 2014 sono state aperte 16 nuove inchieste. Sono stati istituiti dazi provvisori nell'ambito di due procedimenti. Tre casi si sono conclusi con l'istituzione di dazi definitivi. Quattro inchieste si sono concluse senza l'istituzione di misure.
1.3.Inchieste di riesame
Le inchieste di riesame continuano a costituire una parte rilevante delle attività dei servizi della Commissione responsabili degli strumenti di difesa commerciale. La tabella 2 del documento di lavoro riporta i relativi dati statistici per gli anni 2010-2014.
1.3.1.Riesami in previsione della scadenza (cfr. allegato F)
L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento AD e l'articolo 18 del regolamento AS stabiliscono che le misure scadono dopo cinque anni, a meno che un riesame in previsione della scadenza non dimostri la necessità di mantenerle in vigore nella loro forma originaria. Nel 2014 due misure sono scadute automaticamente al termine del periodo di cinque anni.
Nel corso del 2014 sono state aperte 10 inchieste di riesame in previsione della scadenza. Otto riesami in previsione della scadenza si sono conclusi con la conferma del dazio per un periodo di altri cinque anni, mentre quattro di tali riesami si sono conclusi con la revoca delle misure.
1.3.2.Riesami intermedi (cfr. allegato G)
L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento AD e l'articolo 19 del regolamento AS prevedono la possibilità di un riesame delle misure nel corso del periodo di validità. Tali riesami possono limitarsi ad aspetti attinenti al dumping o alle sovvenzioni oppure al pregiudizio.
Nel 2014 sono stati avviati in totale cinque riesami intermedi. Cinque riesami intermedi si sono conclusi con la conferma o la modifica del dazio. Due riesami intermedi si sono conclusi con la revoca delle misure.
1.3.3.Riesami intermedi "di altro tipo" (cfr. allegato H)
Nel periodo in esame sono stati conclusi tre riesami "di altro tipo", ossia non contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento AD né dall'articolo 19 del regolamento AS. Non sono stati avviati riesami di questo tipo.
1.3.4.Riesami relativi a nuovi esportatori (cfr. allegato I)
L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento AD e l'articolo 20 del regolamento AS prevedono, rispettivamente, un riesame "relativo a nuovi esportatori" e un riesame "accelerato" al fine di determinare un margine di dumping individuale o un dazio compensativo individuale per i nuovi esportatori aventi sede nel paese esportatore in questione che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta. Tali esportatori devono dimostrare di essere realmente nuovi esportatori e di avere effettivamente iniziato a esportare verso l'UE dopo il periodo dell'inchiesta. Per questi esportatori può essere calcolato un dazio individuale, che di norma è inferiore al dazio applicato per il paese.
Nel 2014 sono stati avviati due riesami relativi a nuovi esportatori, mentre ne sono stati completati tre.
1.3.5.Inchieste relative a casi di assorbimento del dazio (cfr. allegato J)
Qualora vi siano informazioni sufficienti a dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e anteriormente o successivamente all'istituzione di misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni, se non in misura insufficiente, dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell'UE del prodotto importato, può essere avviato un riesame per assorbimento del dazio, al fine di verificare se la misura abbia avuto un'incidenza sui prezzi summenzionati. Per tenere conto di siffatti prezzi all'esportazione più bassi si può procedere al ricalcolo dei margini di dumping e all'aumento dei dazi. La possibilità di ricorrere a riesami per assorbimento del dazio è contemplata all'articolo 12 del regolamento AD e all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento AS.
Nel 2014 sono stati avviati due riesami per assorbimento del dazio e non ne è stato concluso nessuno.
1.3.6.Inchieste antielusione (cfr. allegato K)
L'articolo 13 del regolamento AD e l'articolo 23 del regolamento AS prevedono la possibilità di una riapertura delle inchieste nel caso vi siano elementi di prova di un'elusione delle misure.
Nel corso del 2014 sono state avviate tre di queste inchieste. Un'inchiesta antielusione si è conclusa con la proroga delle misure.
1.4.Inchieste di salvaguardia (cfr. allegato L)
Nel corso del 2014 l'UE non ha imposto misure di salvaguardia.
2.Applicazione delle misure antidumping o antisovvenzioni
2.1.Iniziative adottate per dare seguito alle misure
Le attività svolte per dare seguito alle misure in vigore hanno riguardato quattro principali aspetti: 1) prevenire le frodi; 2) monitorare i flussi commerciali e gli sviluppi del mercato; 3) accrescere l'efficacia utilizzando strumenti adeguati e 4) contrastare le pratiche irregolari. Queste attività hanno permesso alla Commissione di garantire proattivamente, in collaborazione con gli Stati membri, l'effettiva applicazione delle misure di difesa commerciale nell'Unione europea.
2.2.Monitoraggio degli impegni (cfr. allegati M e Q)
Il monitoraggio degli impegni rientra tra le attività di applicazione delle misure, essendo gli impegni una delle forme assunte dalle misure antidumping o antisovvenzioni. La Commissione accetta gli impegni dopo essersi assicurata che questi possono effettivamente eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping o delle sovvenzioni.
All'inizio del 2014 erano in vigore 134 impegni. Nel corso del 2014 si sono verificati i seguenti cambiamenti nel portafoglio di impegni: l'impegno di una società è stato annullato perché è stata constatata una violazione; gli impegni di due società sono stati ritirati a causa di mutamenti di circostanze verificatisi durante l'attuazione degli impegni; l'impegno di una società è scaduto e l'impegno di un'altra società è stato annullato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nessun nuovo impegno è stato accettato. Ciò ha portato a 129 il numero complessivo degli impegni in vigore alla fine del 2014.
3.Restituzioni
L'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento AD e l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento AS stabiliscono che gli importatori possono chiedere la restituzione dei dazi pagati se dimostrano che il margine di dumping/sovvenzioni è stato eliminato o ridotto a un livello inferiore a quello del dazio in vigore.
Nel 2014 sono state presentate 42 nuove domande di restituzione. Alla fine del 2014 erano in corso 13 inchieste riguardanti 31 domande di restituzione. Nel 2014 la Commissione ha adottato 31 decisioni: in 20 casi ha concesso un rimborso parziale e in 11 casi ha respinto le domande di restituzione. Dieci richieste sono state ritirate.
4.Ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale
A seguito dell'adozione da parte della Commissione, nell'aprile 2013, di una proposta legislativa e di una comunicazione, la procedura legislativa ordinaria è in corso in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. Il Parlamento ha votato una risoluzione legislativa nell'aprile 2014 e ha quindi chiuso la sua prima lettura. In tale occasione la Commissione ha anche preso atto del progetto di orientamenti su quattro tematiche, in vista della loro adozione una volta che il processo legislativo è più avanzato.
Il processo di ammodernamento è importante per le parti interessate in quanto rappresenta un modo per adeguare gli strumenti di difesa commerciale (SDC) alle attuali realtà commerciali. Il contesto commerciale odierno è significativamente diverso da quello di oltre 20 anni fa, al momento della conclusione dell'Uruguay Round, quando sono state effettuate le ultime modifiche di rilievo alle regole globali in materia di SDC. Risulta pertanto necessario migliorare l'attuale sistema di difesa commerciale dell'UE a beneficio di tutte le parti interessate.
L'obiettivo del processo di ammodernamento è rendere gli strumenti più efficienti ed efficaci. Trovando soluzioni concrete ai problemi reali che le parti interessate devono affrontare, gli SDC sono destinati a diventare più accessibili e le misure a reagire in modo più mirato a determinate pratiche commerciali sleali attuate dai nostri partner commerciali. Altri elementi importanti del progetto sono una maggiore trasparenza, una particolare attenzione alle PMI, pur mantenendo l'equilibrio degli interessi come caratteristica essenziale.
5.Status di economia di mercato a livello nazionale
Ai fini delle inchieste antidumping, la prassi attuale è che un paese possa essere considerato un'economia di mercato se soddisfa cinque criteri, quali enunciati anche nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione. Sei paesi hanno presentato richiesta di riconoscimento dello status di economia di mercato a livello nazionale: Cina, Vietnam, Armenia, Kazakhstan, Mongolia e Bielorussia.
Nel 2014 il Vietnam e il Kazakhstan hanno fornito informazioni supplementari a sostegno delle loro richieste. Le informazioni fornite sono state verificate nel corso di riunioni del gruppo di lavoro dedicato allo status di economia di mercato con i funzionari dei ministeri competenti in entrambi i paesi nel corso dell'anno. Questa procedura, insieme ad altre informazioni provenienti da fonti indipendenti, hanno costituito la base per l'aggiornamento delle valutazioni specifiche per paese da parte della Commissione, che è continuato fino alla fine del 2014.
Nell'aprile 2014 i servizi della Commissione hanno trasmesso alla Mongolia un rapporto di valutazione in merito ai suoi progressi per quanto riguarda lo status di economia di mercato, secondo cui il quinto criterio è considerato soddisfatto. Il rapporto conclude anche che, nonostante alcuni progressi rispetto agli altri criteri, questo non era sufficiente a giustificare il riconoscimento del rispetto dei restanti quattro.
Per quanto riguarda la Cina, dal 2008 non hanno avuto luogo consultazioni sullo status di economia di mercato. Nel 2014 la Commissione ha mantenuto la disponibilità a discutere gli ulteriori progressi compiuti dalla Cina in vista del riconoscimento dello status di economia di mercato e si augura che le autorità cinesi continuino ad adoperarsi in tal senso e forniscano le informazioni necessarie per consentire l'analisi dei progressi da parte della Commissione.
L'Armenia ha riattivato il suo impegno nel processo di riconoscimento dello status di economia di mercato nel 2014, fornendo alcune informazioni aggiornate sugli sviluppi nell'economia, nonché risposte alle domande che le erano state inviate nel 2010. La valutazione del fascicolo è proseguita sulla base di queste nuove informazioni. Per quanto riguarda la Bielorussia, ogni attività in merito al dossier di tale paese è sospesa dal 2010 a causa della sua situazione politica interna.
6.Attività di informazione e comunicazione/Contatti bilaterali
6.1.Piccole e medie imprese (PMI)
Le PMI, a causa delle loro ridotte dimensioni e della limitatezza delle risorse di cui dispongono, possono incontrare difficoltà a partecipare alle inchieste in materia di difesa commerciale. Per aiutare le PMI a districarsi nella complessità delle inchieste di difesa commerciale, nel dicembre 2004 è stato istituito un apposito sportello di assistenza. Nel 2014 il servizio ha continuato a trattare le richieste di informazioni. Le richieste, che spaziavano dalla domanda di informazioni su casi specifici a domande su questioni più generali di difesa commerciale, hanno riguardato gli aspetti sia procedurali sia sostanziali dei procedimenti. Il sito web sugli SDC mette in evidenza in modo specifico il ruolo delle PMI in tali procedimenti e fornisce assistenza e consigli pratici.
6.2.Contatti bilaterali/attività di informazione – Industria e paesi terzi
Una parte importante delle attività dei servizi competenti per la difesa commerciale consiste nell'illustrare la legislazione, le procedure e la prassi dell'UE in tale settore.
Nel 2014 la Commissione ha organizzato due seminari di formazione sulla strategia di difesa commerciale dell'UE destinati ai funzionari di vari paesi terzi. Si sono svolti vari altri contatti bilaterali con paesi terzi, fra cui Cina, Corea, Giappone, Australia, Vietnam e Marocco, dedicati alla discussione di diversi aspetti relativi alla difesa commerciale.
Per quanto riguarda l'industria e le organizzazioni imprenditoriali nell'UE, nel febbraio 2014 si è tenuto un seminario che ha riunito le varie parti interessate per discutere aspetti della politica di difesa commerciale dell'Unione europea e delle relative prassi. Fra i partecipanti figuravano rappresentanti delle associazioni di produttori e importatori, nonché del settore della distribuzione. Nel 2014 hanno anche avuto luogo varie riunioni con le principali associazioni di parti interessate europee (ad esempio, Business Europe).
7.Consigliere-auditore
Il ruolo principale del consigliere-auditore consiste nel tutelare i diritti di difesa delle parti interessate e contribuire in tal modo a garantire che le norme siano applicate in modo obiettivo e trasparente nei procedimenti in materia commerciale. Il ruolo e i poteri del consigliere-auditore sono definiti in un mandato formale con decisione del Presidente della Commissione europea, che garantisce il rispetto delle procedure nei procedimenti in materia commerciale e l'imparzialità della funzione. Il consigliere-auditore fa capo, sotto il profilo amministrativo, al commissario responsabile per la politica commerciale. Le attività del consigliere-auditore non saranno più oggetto della presente relazione, ma saranno disponibili in una relazione separata, che può essere consultata al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8.Controllo giurisdizionale: decisioni della Corte di giustizia/del Tribunale (cfr. allegato S)
Nel 2014 il Tribunale e la Corte di giustizia hanno pronunciato in totale 28 sentenze in ambito antidumping o antisovvenzioni. Cinque sentenze della Corte di giustizia hanno riguardato ricorsi contro le decisioni del Tribunale e quattro sono state pronunce pregiudiziali.
Nel 2014 sono state intentate 37 nuove cause. 28 di esse sono state presentate dinanzi al Tribunale e nove dinanzi alla Corte di giustizia.
Nell'allegato S del documento di lavoro figura un elenco delle cause in materia di antidumping o di antisovvenzioni ancora pendenti alla fine del 2014 dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia.
9.Attività nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
9.1.Risoluzione delle controversie in materia di antidumping, di antisovvenzioni e di misure di salvaguardia
L'OMC prevede una procedura rigorosa per la risoluzione delle controversie tra i membri dell'Organizzazione in merito all'applicazione degli accordi OMC.
Nel 2014 sono stati costituiti due panel, uno riguardante misure antidumping sulle importazioni di alcoli grassi dall'Indonesia (DS442) e uno in materia di misure antidumping istituite sul biodiesel dall'Argentina (DS473). Nel DS397 (procedure di conformità in seguito alla controversia dell'OMC in materia di misure antidumping definitive dell'UE su alcuni elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Cina), la riunione di merito tra le parti e con i terzi ha avuto luogo nel novembre 2014. Infine l'UE ha tenuto consultazioni con la Russia sulle metodologie di adeguamento dei costi e alcune misure antidumping, il relativo panel è stato costituito il 22 luglio 2014 (DS474), con l'Indonesia in materia di misure antidumping sul biodiesel (DS480) e con il Pakistan sulle misure compensative sulle importazioni di PET (DS486).
9.2.Altre attività dell'OMC
Nel corso del 2014 non vi è stata alcuna attività negoziale del Gruppo di negoziazione sulle norme. Il presidente del gruppo, l'Ambasciatore Wayne McCook, ha tenuto consultazioni aperte con i membri dell'OMC il 16 dicembre 2014 per discutere possibili modi di procedere per quanto riguarda le norme nel 2015, compresa l'organizzazione di una sessione sullo stato dei lavori e le attività possibili in materia di trasparenza.
Il gruppo tecnico, che costituisce un sottogruppo del Gruppo di negoziazione, si è riunito due volte durante l'anno. Il gruppo ha discusso una serie di questioni relative agli aspetti pratici della conduzione delle inchieste antidumping, compresi i riesami in previsione della scadenza, gli impegni sui prezzi e il prodotto in esame.
Parallelamente all'espletamento di queste attività, i servizi della Commissione hanno continuato a partecipare ai lavori dei comitati competenti in materia di antidumping, di sovvenzioni e di misure compensative e di salvaguardia. I comitati si sono riuniti due volte in sessioni straordinarie per esaminare notifiche, compresa la notifica nuova e completa delle sovvenzioni dell'UE del 2013.
10.Conclusioni
Il 2014 è stato caratterizzato da un aumento nell'apertura di nuove inchieste e da una riduzione del numero di riesami in previsione della scadenza. Come negli anni precedenti, ciò riflette il tipo di denunce presentate e suffragate da elementi di prova prima facie. Proseguendo la tendenza degli anni precedenti, non sono state avviate azioni di salvaguardia da parte dell'UE.
Sono proseguiti i lavori per l'ammodernamento della proposta sugli strumenti di difesa commerciale con la votazione di una risoluzione legislativa del Parlamento nell'aprile 2014 e la conclusione della prima lettura e discussioni in seno al Consiglio.
I servizi responsabili degli SDC della Commissione hanno inoltre proseguito le loro attività di informazione destinate ai funzionari di paesi terzi, all'industria dell'Unione e agli importatori.