Bruxelles, 15.7.2015

COM(2015) 345 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Revisione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

{SWD(2015) 143 final}


1.Finalità della relazione

A norma della direttiva sull’etichettatura energetica (2010/30/UE)  1 la Commissione è tenuta a valutare l’efficacia della direttiva stessa e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2014. La direttiva prevede inoltre che entro il 19 giugno 2015 la Commissione presenti una relazione sulla delega di potere e che ogni quattro anni gli Stati membri trasmettano una sintesi delle relazioni stilate dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato.

La relazione del 2012 2 sul riesame della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) 3 concludeva che non era necessario rivedere questa direttiva nell'immediato, ma che in sede di esame della direttiva sull’etichettatura energetica, nel 2014, si sarebbero potuti riesaminare determinati aspetti per i quali al momento del riesame non erano disponibili informazioni sufficienti, quali l’efficacia delle misure di esecuzione e delle norme armonizzate, nonché un’attuazione più coordinata delle due direttive.

La presente relazione soddisfa le suddette prescrizioni.

2.Valutazione dell’efficacia, dell'efficienza, della coerenza, del valore aggiunto per l'UE e della rilevanza

Gli obiettivi della direttiva sull’etichettatura energetica e della direttiva sulla progettazione ecocompatibile sono i seguenti:

aumentare l’efficienza energetica dei prodotti e il livello di protezione dell’ambiente;

libera circolazione dei prodotti connessi all'energia nell’Unione europea;

fornire ai consumatori le informazioni che consentano di scegliere prodotti più efficienti.

Dalla valutazione delle politiche 4 risulta che:

1.le misure di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica in essere sono efficaci, in quanto generano risparmi tangibili e cospicui di energia e di costi. Dalla valutazione ex post condotta durante l’esame delle singole misure di etichettatura energetica in vigore a partire dagli anni 90 è emerso che per la maggior parte dei gruppi di prodotti dotati di etichetta energetica il mercato è in rapida trasformazione all'insegna di una maggiore efficienza. Si stima che l'attuazione delle due direttive farà annualmente risparmiare 175 Mtep di energia primaria all'anno entro il 2020 (circa il 15% di tale risparmio è ascrivibile a misure di etichettatura energetica; si tenga presente che circa la metà dei gruppi di prodotti sono disciplinati soltanto dalle norme in materia di progettazione ecocompatibile). Si tratta di un risparmio del 19% rispetto all'uso degli stessi prodotti senza alcuna misura intesa a modificarne il consumo di energia. Queste politiche permetteranno di realizzare quasi per metà l’obiettivo di incremento del 20% dell'efficienza energetica entro il 2020. La dipendenza dalle importazioni di energia dovrebbe diminuire del 23% per il gas naturale e del 37% per il carbone. Si stima che nel 2020 grazie alle misure di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica in vigore i risparmi in bolletta per gli utenti finali dei prodotti ammonteranno a 100 miliardi di euro annui (ossia 400-500 EUR all'anno per ogni nucleo familiare).

2.La libera circolazione dei prodotti connessi all'energia non è in alcun modo ostacolata nel mercato interno dell’Unione europea.

3.I benefici superano i costi, sia per le imprese sia per la società nel suo insieme. I costi di conformità e di etichettatura ricadranno in un primo momento sui fabbricanti, per poi essere trasferiti sugli utenti finali (nuclei familiari e altre imprese), i quali compenseranno ampiamente il costo d'acquisto iniziale con il risparmio derivante dal minor consumo di energia. Non sono disponibili dati dettagliati per l’UE nel suo insieme; si stima che per il Regno Unito il rapporto tra benefici e costi sia pari a 3,8 per i regolamenti in vigore nel 2012 5 .

4.La stragrande maggioranza dei consumatori (intorno all'85%) riconosce e comprende l'etichetta energetica, e la usa quando decide l'acquisto.

5.Le classi A+ e superiori introdotte dalla direttiva sull’etichettatura energetica del 2010 hanno indebolito la capacità dell'etichetta di motivare i consumatori ad acquistare prodotti più efficienti. La modifica della fascia superiore della scala con l'introduzione delle classi A supplementari è meno efficace nell'indurre all’acquisto di prodotti di efficienza superiore rispetto alla scala A-G originaria. Dalle indagini di mercato è emerso che per quanto i consumatori non abbiano difficoltà a capire l'etichetta con la nuova scala di classificazione, essi sono ora meno disposti a pagare di più per prodotti più efficienti, perché sono meno motivati da una differenza tra A+ e A+++ che da una differenza tra C e A 6 . Alcuni pittogrammi utilizzati per rappresentare altri parametri sull'etichetta sono inoltre di difficile comprensione, come ad esempio il simbolo per l'accensione sull'etichetta dei televisori e quello per l'efficienza di asciugatura sull'etichetta delle lavastoviglie.  7

6.Si osserva la tendenza all'acquisto di prodotti più grandi che, essendo più efficienti, rientrano nelle classi di efficienza energetica più alte, ma hanno un consumo di energia ben più alto in termini assoluti rispetto ai modelli più piccoli.

7.La debole azione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato è in parte responsabile della non conformità dei prodotti, a causa della quale si stima che il 10% dei risparmi energetici previsti resti irrealizzato. Cfr. anche sezione 3.

8.Il livello di ambizione delle misure per alcuni prodotti è troppo basso rispetto a ciò che è tecnicamente ed economicamente fattibile.

9.Sebbene esistano misure intese a far fronte a effetti ambientali diversi dal consumo di energia durante l'uso, vi è margine per ridurre ulteriormente tali effetti, per esempio intervenendo su aspetti quali la durabilità, la possibilità di riparare, riutilizzare, riciclare e recuperare i materiali, intervenendo sul contenuto riciclato, l’uso di materiali prioritari e le sostanze pericolose.

10.In termini di efficienza, l’iter normativo è troppo lungo (in media 49 mesi), sicché talvolta, al momento di decidere, tutto il lavoro tecnico di preparazione è ormai obsoleto, in particolare per i prodotti elettronici in rapida evoluzione.

11.Le due direttive sono complementari e la loro attuazione è per lo più effettuata in modo coerente.

12.Per una serie di prodotti le classi inferiori dell’etichetta energetica sono ormai superflue, perché le misure di progettazione ecocompatibile hanno messo al bando i modelli a basse prestazioni e i fabbricanti hanno risposto all'evoluzione tecnologica con prodotti sempre più efficienti. Per varie categorie di prodotti il problema riguarda anche le classi superiori: nel caso estremo delle lavatrici, dei frigoriferi e delle lavastoviglie, benché sull’etichetta energetica figuri la scala da A+++ a D, attualmente soltanto gli apparecchi di classe A+++, A++ e A+ possono essere immessi sul mercato. Se viene meno il riferimento alla scala A-G nella sua interezza, l'utilità dell’etichetta per i consumatori è compromessa.

13.Il valore aggiunto per l'UE derivante dal disporre di un quadro normativo armonizzato consiste nella riduzione dei costi per i fabbricanti e nel ruolo che l'UE assume tracciando la via da percorrere a livello internazionale sul piano della normazione e della regolamentazione.

14.Queste politiche continuano ad essere appropriate per la realizzazione dell’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione dopo il 2020 e possono anche contribuire all’efficienza delle risorse e all’economia circolare.

15.L'informazione dei consumatori continua ad essere un aspetto fondamentale nell’era digitale. I regolamenti sull’etichettatura energetica sono stati recentemente modificati affinché l’etichetta energetica sia visibile anche in internet 8 .

16.Per quanto riguarda l'obbligo di indicare la classe di efficienza energetica nella pubblicità di un prodotto (articolo 4, lettera c), sebbene non sia stato possibile quantificarne gli effetti, dalla valutazione è emerso che era di fatto inteso a colmare una carenza di informazioni sul mercato.

17.Le prescrizioni relative agli appalti pubblici contenute nella direttiva sull’etichettatura energetica (articolo 9, paragrafo 1) erano già state valutate nel 2011 e soppresse in seguito a tale valutazione, per essere riprese con una nuova formulazione nella direttiva sull’efficienza energetica 9 .

18.Considerato lo spazio dedicato negli ultimi anni dai mezzi di informazione ai benefici apportati da queste politiche, risulta evidente che non è stata data loro una copertura sufficiente.

3.Relazione di sintesi sulla vigilanza del mercato

Nel 2014 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione le relazioni sull'attività di vigilanza del mercato per il periodo 2009-2013, basate su un modello fornito dalla Commissione.

Dalle informazioni pervenute risulta che nel 2009 e nel 2010 in circa un terzo degli Stati membri l'attività di vigilanza del mercato in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile è stata scarsa o inesistente. La Commissione ha avviato un dialogo con gli Stati membri su tale questione e il numero degli Stati membri con un basso livello di attività è in diminuzione.

Il numero di ispezioni e di modelli di prodotti controllati è aumentato notevolmente tra il 2009 e il 2013, rispecchiando il concomitante aumento dei gruppi di prodotti disciplinati da misure di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica nello stesso periodo. Gli Stati membri che sottopongono a prova i prodotti in laboratorio erano inizialmente in numero esiguo, mentre ora sono quasi la metà. La prova è solo uno dei metodi per verificare la conformità dei prodotti, ma è uno strumento essenziale poiché, in ultima analisi, è l’unico modo per stabilire se un prodotto soddisfa le specifiche minime di progettazione ecocompatibile e/o è etichettato secondo la classe corretta di efficienza energetica. Un motivo per cui non tutti gli Stati membri sottopongono a prova i prodotti in laboratorio è il costo, che è probabilmente anche il motivo per cui gran parte delle prove riguarda gli apparecchi più piccoli, quali gli alimentatori esterni e le lampade, e la conformità ai requisiti nei modi stand-by e spento.

Il livello di conformità riscontrato dalle autorità di vigilanza del mercato varia in funzione degli Stati membri, dei prodotti e degli anni: dal 5% al 40% dei prodotti in vendita risulta privo dell'etichetta energetica o con vizi di etichettatura (ad esempio etichetta non chiaramente visibile o sbagliata, indicazioni sull’etichetta non corrispondenti alla prova di laboratorio); per quanto concerne la progettazione ecocompatibile, in genere dal 10% al 50% dei prodotti ispezionati e/o sottoposti a prova risulta non conforme. Tuttavia, il livello di non conformità riscontrato dalle autorità è solitamente più alto rispetto al livello di non conformità globale del mercato, in quanto la vigilanza si concentra principalmente su marchi e negozi noti per essere ampiamente inadempienti o presunti tali. Si stima che nell'insieme la non conformità nel mercato sia pari al 20% e che per questo motivo circa il 10% dei risparmi energetici previsti resti irrealizzato (ossia 16 Mtep di energia primaria all’anno).

4.Delega di potere

La direttiva sulla progettazione ecocompatibile e quella sull’etichettatura energetica sono entrambe direttive quadro che stabiliscono norme e principi generali e conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti più dettagliati in coordinamento con gli Stati membri. Entrambe le direttive precisano le condizioni per l’esercizio di tale potere da parte della Commissione. A norma della direttiva sull’etichettatura energetica tali atti assumono la forma di atti delegati 10 , che sono discussi con gli Stati membri nell’ambito di un gruppo di esperti, mentre per la progettazione ecocompatibile sono previste misure di esecuzione adottate secondo la procedura di comitatologia, con votazione a maggioranza degli Stati membri in seno a un comitato di regolamentazione. Affinché l'azione delle due misure sia coerente, l'atto delegato sull’etichettatura energetica di un determinato prodotto è solitamente adottato in parallelo alla misura di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile che fissa i requisiti minimi di efficienza energetica per lo stesso gruppo di prodotti.

Il gruppo di esperti sull’etichettatura energetica è stato istituito dalla Commissione nel dicembre 2012 11 , in sostituzione del comitato di regolamentazione sull’etichettatura energetica dei prodotti che consumano energia, che era stato creato a titolo della direttiva originaria sull’etichettatura energetica (92/75/CEE). Il gruppo di esperti ha discusso tutte le misure di etichettatura energetica finora adottate a norma della direttiva 2010/30/UE, assicurando così che gli Stati membri siano debitamente consultati. Fino ad oggi la Commissione ha adottato 12 atti delegati 12 sull’etichettatura energetica, per i quali né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno finora sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione. Essi sono stati quindi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sono entrati in vigore subito dopo.

La Commissione ritiene che la delega di potere per quanto riguarda l’etichettatura energetica contribuisca efficacemente all'introduzione delle necessarie norme dettagliate sull’etichettatura energetica dei prodotti e degli apparecchi. Reputa inoltre di aver esercitato correttamente il proprio potere delegato a norma della direttiva sull’etichettatura energetica.

5.Conclusioni

In base all'esito della valutazione, la Commissione ritiene opportuno rivedere la direttiva sull’etichettatura energetica. La presente relazione è accompagnata da una proposta legislativa di revisione della direttiva sull’etichettatura energetica, intesa in particolare ad affrontare il calo di efficacia dell’etichetta (sezione 2, punti 5 e 12) e la debole azione a garanzia dell'applicazione (sezione 2, punti 5 e 7, e sezione 3).

Per quanto riguarda gli aspetti problematici individuati nella valutazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la soluzione non richiede modifiche legislative. In particolare, gli effetti sull'ambiente diversi dal consumo di energia durante l'uso (quali la durabilità, la riciclabilità e la riparabilità) potranno essere affrontati in maniera più sistematica nell'ambito delle misure di progettazione ecocompatibile senza bisogno di modificare il quadro legislativo.

Per migliorare la comprensibilità dell’etichetta energetica (sezione 2, punto 5) la Commissione intende sottoporre ai consumatori l'etichetta energetica dei singoli prodotti al momento della sua elaborazione, in particolare per garantire la comprensibilità di ogni pittogramma e dell’etichetta nel suo insieme.

Per meglio garantire il rispetto delle norme (sezione 2, punto 7), la Commissione intende inoltre agevolare la cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato mediante i gruppi di cooperazione amministrativa (ADCO) sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica e attraverso appositi progetti comuni, come il progetto "EEpliant" finanziato dall’UE 13 .

Per quanto concerne la lunghezza dell'iter normativo, di cui al punto 10 della sezione 2, la Commissione intende notificare i progetti di regolamenti delegati ai membri dell’Organizzazione mondiale del commercio, conformemente all’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, in una fase anteriore a quella attuale, ossia in concomitanza della consultazione del forum consultivo 14 .

Per i prodotti elettronici le sfide legate al rapido sviluppo del mercato (sezione 2, punto 10) e all’assenza di un nesso chiaro tra il prezzo d’acquisto e l’efficienza energetica meritano un esame approfondito a parte. La Commissione prevede di effettuare tale esame nel 2016, nel contesto della prossima valutazione del programma Energy Star dell’UE, includendo anche le apparecchiature elettroniche non contemplate dal programma.

Infine, la Commissione continuerà a migliorare le attività di comunicazione in merito alle misure di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica dei singoli prodotti, per riuscire a meglio diffonderle e farle accettare.

(1)  GU L153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2)  COM(2012) 765 final.
(3)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(4)  Cfr. relazione di valutazione della Commissione [SWD (2015) 143)]
(5)  La media relativa a 17 politiche ambientali è di 3,0. Tale rapporto tiene conto dei costi a carico dei fabbricanti per produrre le etichette e rispettare gli obblighi di legge, dei costi per far rispettare tali obblighi e dei risparmi pecuniari realizzati dai consumatori finali grazie al minore consumo di energia. Non tiene in considerazione i benefici difficili da quantificare, come i margini di profitto più elevati sui prodotti efficienti più costosi, lo stimolo all’innovazione, il contributo alla sicurezza energetica, la parità di condizioni che elimina la concorrenza dei prodotti a buon mercato di scarsa qualità. Ministero britannico dell’Ambiente, dell’alimentazione e degli affari rurali, Emerging Findings from Defra’s Regulation Assessment First update covering 2012, febbraio 2015. 
(6)  Per maggiori dettagli, cfr. London Economics & Ipsos Mori, A study on the impact of the energy label – and of potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions, 2014. http://ec.europa.eu/energy/en/studies
(7)  Ecofys, Evaluation of the Energy Labelling Directive and specific aspects of the Ecodesign Directive: Background report I: Literature review, dicembre 2013.
(8)  Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014 , recante modifica dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1).
(9)  Direttiva 2012/27/UE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(10)  Articolo 290 del TFUE.
(11)  Codice del gruppo di esperti E02854.
(12)   https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_enegy_labelling_measures_3.pdf . Si fa presente che è stata adottata un’ulteriore misura di etichettatura energetica che modifica i regolamenti esistenti per quanto riguarda l’etichettatura energetica su internet.
(13)  http://www.prosafe.org/images/Documents/EEPLIANT/EEPPLIANT_Press_release_v2.pdf
(14)  Attualmente, i progetti di regolamenti sono notificati all’OMC dopo la consultazione interservizi all’interno della Commissione. Gli inviti al comitato di regolamentazione e al gruppo di esperti sull’etichettatura energetica non possono essere inviati prima della fine del periodo di 60 giorni previsto dal meccanismo di notifica all’OMC. L'iter è quindi di fatto sospeso per tre o quattro mesi, a causa del suddetto meccanismo.