RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e conformemente al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali /* COM/2015/0138 final */
Relazione della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio sull'esercizio della
delega conferita alla Commissione conformemente alla direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano e conformemente al regolamento
(CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e
che istituisce l'agenzia europea per i medicinali
1.
Introduzione
Il quadro giuridico dell'UE per i medicinali
per uso umano mira a garantire un elevato livello di protezione della salute
pubblica e a contribuire a un funzionamento efficace del mercato interno. Le
misure adottate dovrebbero inoltre incoraggiare l'innovazione. Il quadro si
basa sul principio per cui i medicinali sono immessi sul mercato solo se le
autorità competenti ne hanno autorizzato l'immissione in commercio. Le condizioni e le procedure di autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e le regole sulla
sorveglianza continua dei medicinali dopo l'autorizzazione sono stabilite
principalmente nella direttiva 2001/83/CE[1]
("direttiva sui medicinali") e nel regolamento (CE) n. 726/2004[2] ("il
regolamento"). Questi testi stabiliscono inoltre disposizioni armonizzate
in settori correlati, come la fabbricazione, la distribuzione all'ingrosso e la
pubblicità dei medicinali per uso umano. I due testi non possono essere intesi
in modo corretto se presi separatamente, ma devono invece essere considerati
insieme[3]. La direttiva sui medicinali, come modificata
dalla direttiva 2010/84/UE[4]
e dalla direttiva 2011/62/UE[5],
conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in materia di
studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione (articolo 22 ter),
principi delle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive
(articolo 47), criteri di valutazione della natura potenzialmente
falsificata dei medicinali in transito nell'UE (articolo 52 ter)
e caratteristiche di sicurezza dei medicinali (articolo 54 bis). Il regolamento, come modificato dal
regolamento (UE) n. 1235/2010[6],
conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in materia di
studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione (articolo 10 ter).
2.
Base giuridica
La presente relazione è prevista
dall'articolo 121 bis, paragrafo 1, della direttiva sui
medicinali e dall'articolo 87 ter, paragrafo 1, del
regolamento. Tali disposizioni conferiscono una delega di potere alla
Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal mese di gennaio 2011
e impongono la presentazione di una relazione sull'esercizio di tali poteri
entro sei mesi prima che giunga a scadenza tale periodo.
3.
Esercizio della delega
Nel corso del periodo la Commissione ha
adottato due atti delegati, uno sugli studi sull'efficacia dopo
l'autorizzazione e l'altro sui principi delle buone prassi di fabbricazione
delle sostanze attive. In entrambi i casi l'esercizio della delega risponde
all'esigenza di integrare elementi non essenziali di un atto legislativo.
3.1.
Atto delegato sugli studi sull'efficacia dopo
l'autorizzazione
In conformità all'articolo 21 bis,
lettera f), della direttiva sui medicinali e dell'articolo 9,
paragrafo 4, lettera c quater) del regolamento, può essere
necessario in determinate situazioni integrare i dati disponibili al momento
del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale
con informazioni supplementari sulla sua efficacia, al fine di affrontare problematiche
che non potevano essere risolte prima del rilascio dell'autorizzazione. Inoltre
in conformità all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b) della
direttiva e all'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera b) del
regolamento, informazioni che si rendano disponibili successivamente
all'autorizzazione possono imporre revisioni significative delle precedenti
valutazioni dell'efficacia e richiedere dati supplementari a conferma
dell'efficacia, mentre l'autorizzazione all'immissione in commercio viene mantenuta.
In entrambe le situazioni le autorità nazionali competenti, l'Agenzia europea
per i medicinali e la Commissione possono imporre al titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di effettuare uno studio
sull'efficacia dopo l'autorizzazione. In conformità all'articolo 22 ter della
direttiva sui medicinali e all'articolo 10 ter del regolamento, alla
Commissione è conferito il potere di specificare le situazioni nelle quali
possono essere imposti studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione. Le stesse
disposizioni conferiscono alla Commissione il potere discrezionale di decidere
se adottare un atto delegato. La direttiva e il regolamento dispongono però che
l'imposizione al titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio
dell'obbligo di effettuare studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione sia
fondato su "un atto delegato". Ciò implica che un atto delegato
costituisce la precondizione per poter imporre studi sull'efficacia dopo
l'autorizzazione. Per applicare il nuovo approccio è stato quindi ritenuto
necessario adottare un atto delegato. L'atto delegato migliora inoltre la
prevedibilità e la trasparenza in merito alle situazioni nelle quali possono
essere imposti studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione. Il gruppo di esperti[7] costituito dal comitato
farmaceutico è stato consultato in merito al progetto di regolamento delegato
della Commissione. La consultazione ha avuto luogo in occasione della riunione
del gruppo di esperti il 4 giugno 2013 in base ad un documento di lavoro della
Commissione. La Commissione ha adottato l'atto delegato il
3 febbraio 2014 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni in merito
all'atto delegato entro il termine di due mesi di cui all'articolo 121 quater
della direttiva e all'articolo 87 quinquies del regolamento.
Il regolamento delegato (UE) n. 357/2014 della Commissione è stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale[8]
ed è entrato in vigore il 30 aprile 2014.
3.2.
Atto delegato concernente le buone prassi di
fabbricazione delle sostanze attive
La direttiva 2011/62/UE modifica la direttiva
sui medicinali introducendo nuove disposizioni relative alla fabbricazione
delle sostanze attive, ossia dei principi attivi dei medicinali. Tali
disposizioni mirano a garantire che nella fabbricazione di medicinali
nell'Unione vengano utilizzate solo sostanze attive sicure e di qualità
elevata. In forza di tale modifica, dal 2 gennaio 2013,
indipendentemente dal fatto che le sostanze attive siano fabbricate nell'Unione
oppure importate, la loro fabbricazione è soggetta al rispetto delle buone
prassi di fabbricazione delle sostanze attive. Inoltre i fabbricanti di
medicinali hanno ora l'obbligo di utilizzare soltanto sostanze attive
fabbricate conformemente ai principi e agli orientamenti sulle buone prassi di
fabbricazione delle sostanze attive. In questo quadro è necessario stabilire norme
di livello europeo in materia di fabbricazione delle sostanze attive e
armonizzarne l'attuazione e l'applicazione in tutta l'UE. A tal fine,
l'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva sui medicinali conferisce alla
Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, misure che integrano
le disposizioni della direttiva per quanto concerne le buone prassi di
fabbricazione delle sostanze attive. Per preparare un regolamento delegato della
Commissione "relativo ai principi e agli orientamenti sulle buone prassi
di fabbricazione delle sostanze attive nei medicinali per uso umano", è
stato istituito un gruppo di esperti "per la preparazione di atti delegati
relativi alla fabbricazione, importazione e introduzione di medicinali per uso
umano e delle loro sostanze attive". Tale gruppo di esperti stato
consultato il 21 settembre 2012 e per iscritto nel settembre 2013. La Commissione
ha adottato l'atto delegato il 28 maggio 2014 e ne ha dato notifica
al Parlamento europeo e al Consiglio il 17 luglio 2014. Il Parlamento europeo
ha deciso di prorogare il termine per le obiezioni fino al
17 novembre 2014, conformemente all'articolo 121 quater
della direttiva sui medicinali, ma né il Parlamento né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni. Il regolamento delegato (UE) n. 1252/2014 della
Commissione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale[9] ed è entrato in vigore
il 15 dicembre 2014.
3.3.
Altre deleghe
Per quanto riguarda la delega di cui
all'articolo 54 bis della direttiva sui medicinali, la
Commissione intende adottare, entro la fine del 2015, un regolamento delegato
che integra la direttiva "per quanto concerne le norme dettagliate sulle
caratteristiche di sicurezza che figurano sulla confezione dei medicinali per
uso umano". Per preparare tale regolamento delegato, la
Commissione ha effettuato ampie consultazioni con le parti interessate. È stato
istituito un gruppo di esperti sull'atto delegato relativo alle caratteristiche
di sicurezza dei medicinali per uso umano, che si è riunito sette volte tra il
dicembre 2011 e il gennaio 2015. La Commissione ha incontrato le principali
associazioni europee che rappresentano fabbricanti, distributori all'ingrosso e
farmacie nei mesi di giugno 2011, dicembre 2012, dicembre 2013 e aprile 2014.
Dal 18 novembre 2011 al 27 aprile 2012 si è inoltre tenuta una consultazione
pubblica. La delega di cui all'articolo 52 ter
della direttiva sui medicinali autorizza, ma non obbliga, la Commissione ad
adottare un atto delegato che chiarisce i criteri da tenere in considerazione e
le verifiche da effettuare in sede di valutazione della natura potenzialmente
falsificata dei medicinali introdotti nell'UE ma non destinati ad essere
immessi in commercio. La Commissione ha svolto a tal fine una consultazione
pubblica su un documento di riflessione nell'aprile 2013. Dalla consultazione è
emerso che l'interesse degli Stati membri e delle parti interessate per le
misure proposte è limitato. La Commissione non intende quindi in questa fase
avviare i lavori su un atto delegato
4.
Conclusioni
A tutt'oggi la Commissione ha esercitato i
poteri delegati nei casi previsti dal regolamento (CE) n. 726/2004 e in
due dei quattro casi previsti dalla direttiva 2001/83/CE. La Commissione è del parere che debbano
restare in vigore i poteri delegati conferiti dagli articoli 22 ter, 47,
52 ter e 54 bis della direttiva 2001/83/CE, come modificata dalla
direttiva 2010/84/UE e dalla direttiva 2011/62/UE, e
dall'articolo 10 ter del regolamento (CE) n. 726/2004,
come modificato dal regolamento (UE) n. 1235/2010. [1] Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali
per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67). [2] Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie
per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e
veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del
30.4.2004, pag. 1). [3] AG Sharpston nella causa C-535/11, Novartis Pharma contro
Apozyt, ECLI:EU:C:2013:53, punto 47. [4] Direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la
farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 74). [5] Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire
l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (GU L 174
dell'1.7.2011, pag. 74). [6] Regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto riguarda la
farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE)
n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la
sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce
l'agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui
medicinali per terapie avanzate (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1). [7] I gruppi di esperti che assistono la Commissione nella
preparazione degli atti delegati sono elencati nel registro dei gruppi di
esperti della Commissione: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/. [8] Regolamento delegato (UE) n. 357/2014 della Commissione del
3 febbraio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le situazioni nelle quali possono
essere imposti studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione (GU L 107 del
10.4.2014, pag. 1). [9] Regolamento delegato (UE) n. 1252/2014 della Commissione, del 28
maggio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto concerne i principi e gli orientamenti sulle buone prassi
di fabbricazione delle sostanze attive dei medicinali per uso umano (GU L 337
del 25.11.2014, pag. 1).